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Romano Marco · Nationalrat · 2021-05-04

Romano Marco · Nationalrat · Tessin · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2021-05-04

Wortprotokoll

Sia nel quadro della procedura d'asilo sia in quella di allontanamento il richiedente ha un obbligo di partecipare attivamente e di fornire tutte le informazioni utili e necessarie alla definizione del quadro essenziale a prendere decisioni corrette e fondate. L'ottenimento dell'asilo o di protezione è condizionato a chiare regole e condizioni, la piena conoscenza dell'identità è quindi essenziale.

L'utilizzo delle informazioni contenute su dispositivi mobili è una possibilità aggiuntiva quando il richiedente non è in grado o non vuole fornire spontaneamente la propria identità, la nazionalità e informazioni sul percorso che lo ha portato in Svizzera.

La maggioranza della commissione è contraria a prevedere un ritiro forzato dei supporti elettronici di dati come proposto dalle minoranze Rutz Gregor. Non è infatti necessario e introdurrebbe una procedura amministrativa, quindi con un'ulteriore facoltà di ricorso, nella procedura amministrativa di asilo, quindi allungando i tempi e complicando le procedure. Nel chiedere al richiedente l'asilo di consegnare i propri supporti elettronici è fatto riferimento al suo obbligo di collaborare - secondo l'articolo 8 della legge sull'asilo - nel quadro della procedura. Non è invece prevista la possibilità per la SEM di confiscare supporti elettronici di dati contro la volontà dell'interessato.

La nuova lettera g sancisce un obbligo generale di consegnare temporaneamente supporti elettronici di dati. Questo obbligo vale durante l'intera durata della procedura d'asilo. In ogni caso, il richiedente l'asilo deve dapprima avere la possibilità di fornire personalmente le informazioni richieste. Un obbligo assoluto, sotto costrizione, rappresenterebbe un'ingerenza eccessiva nei diritti fondamentali degli interessati. E di fatto non è necessario, perché la mancata partecipazione attiva comporta poi o la cassazione della procedura o perlomeno un blocco da parte dell'autorità non essendo a disposizione l'essenziale, quindi l'identità della persona interessata.

Se il richiedente non autorizza la SEM a consultare il suo cellulare o il suo computer portatile, se ne terrà conto al momento dell'esame della credibilità e della disponibilità a collaborare. Il rifiuto di collaborare può giustificare, come detto, lo stralcio della procedura o una decisione negativa.

In merito alle due proposte individuali Marra vi invitiamo a rifiutarle - la tematica è già stata discussa in commissione. Di fatto, andrebbero a sabotare la modifica di legge prevista. L'obbligo di collaborare secondo l'articolo 8 della legge sull'asilo è molto chiaro: devono essere fornite tutte le informazioni. È evidente che dei dispositivi mobili come i cellulari o gli iPad possano contenere informazioni utili a determinare tutti gli elementi necessari per svolgere una procedura d'asilo completa e corretta. [PAGE 823]

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