Messaggio concernente la Convenzione sulla procedura d'assenso preliminare in conoscenza di causa per determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC)
00.085
Messaggio concernente la Convenzione sulla procedura d’assenso preliminare con conoscenza di causa per determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC)
del 18 ottobre 2000
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di un de- creto federale relativo alla Convenzione dell’11 settembre 1998 sulla procedura d’assenso preliminare con conoscenza di causa per determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC).
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2000-1250 5307
Compendio
Lo scorso 11 settembre 1998 la Svizzera ha firmato a Rotterdam, unitamente a circa
60 Paesi e alle Comunità europee, la Convenzione sulla procedura d’assenso pre-
liminare con conoscenza di causa (in inglese: Prior Informed Consent, abbreviata PIC) per determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio interna- zionale (abbreviata Convenzione PIC di Rotterdam). La Convenzione entrerà in vigore dopo che 50 Paesi l’avranno ratificata. La Convenzione obbliga le Parti contraenti ad informare le altre Parti circa i di- vieti e le restrizioni rigorose nell’impiego di prodotti chimici, e a notificare ai Paesi destinatari le esportazioni di prodotti soggiacenti a tali regolamentazioni. Inoltre, le Parti sono tenute a decidere se vietare le importazioni di determinati prodotti chimici contemplati dalla Convenzione o se autorizzarle a determinate condizioni. Tale procedura è chiamata «assenso preliminare con conoscenza di causa». Le esportazioni di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni devono esse- re notificate a determinate condizioni. Forniture contro il volere dello Stato d’im- portazione non sono autorizzate. L’accordo internazionale vincolante contribuisce a contenere i rischi ambientali e sanitari derivanti dall’impiego di taluni prodotti chimici pericolosi. Si tratta, in particolare, di proteggere sia gli utilizzatori di tali prodotti (nel settore agricolo ed industriale) sia i consumatori dei Paesi in via di sviluppo, limitando nello stesso tempo i pericoli per l’ambiente. Grazie alla ratifica della Convenzione, la Svizzera ripropone il suo impegno internazionale e dimostra, in veste di Paese con un’im- portante industria chimica, la sua solidarietà con i Paesi in via di sviluppo. Per trasporre a livello giuridico e concretizzare gli obblighi contemplati dalla Con- venzione, è necessario un disciplinamento mediante ordinanza. Nel settore della protezione ambientale, la base legale è costituita della legge federale sulla prote- zione dell’ambiente. Per il settore sanitario invece, tale base legale è tuttora inesi- stente. Infatti, l’attuale legge sui veleni non ammette disposizioni che disciplinano l’esportazione. Le lacune esistenti potranno essere colmate dalla nuova legge fede- rale sui prodotti chimici che abroga l’attuale legge sui veleni e il cui messaggio è stato trasmesso all’Assemblea federale. Da diversi anni ormai si applica in Svizzera una procedura PIC facoltativa, basata sulle direttive dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura (FAO) e del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP). La ratifica della Convenzione avrà ripercussioni minime per il settore economico, poiché la maggior parte delle imprese commerciali notificano già ora, a titolo fa- coltativo, le esportazioni di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni. Dopo l’entrata in vigore della Convenzione, le autorità federali competenti dovran- no far fronte ad un aumento minimo dei compiti d’esecuzione, anche se non vanno dimenticati la partecipazione della Svizzera alla Conferenza delle Parti e i nuovi obblighi di informazione. Gli oneri supplementari – finanziari e di personale – de- rivanti dall’applicazione della Convenzione equivalgono a circa un posto di lavoro.
Costi supplementari saranno generati dalla futura quota annuale, il cui ammontare non è ancora quantificabile con precisione, in quanto si deciderà sul regime finan- ziario soltanto nella prima Conferenza delle Parti. Il preventivo dell’UNEP Chemi- cals del luglio 1999 prevede, per gli anni 1999 e 2000, importi di 2,13 rispettiva- mente 2,32 milioni di dollari americani per i costi diretti (Segretariato, incontri delle Parti contraenti e del Comitato d’esame dei prodotti chimici). A ciò si aggiun- gono i costi indiretti derivanti dal promovimento dell’attuazione della Convenzione e da aiuti tecnici. L’UNEP Chemicals stima i costi annuali totali a circa 10 milioni di dollari americani. Supponendo che la Svizzera debba farsene carico in ragione dell’1,8 per cento, il contributo del nostro Paese – al cambio di 1 US$ per 1,67 SFr – ammonterebbe a circa 300 000 franchi svizzeri. Un contributo maggiore ai costi della Convenzione sarà fornito dalla Svizzera qualora la candidatura di Ginevra a sede del Segretariato avesse esito positivo. Dopo l’entrata in vigore della Convenzione, i Cantoni non dovranno adempiere ulteriori compiti e non saranno toccati dalla Convenzione.
Messaggio
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
In passato, le esportazioni di pesticidi e di prodotti chimici estremamente pericolosi hanno rappresentato a più riprese una seria minaccia per l’uomo e l’ambiente. Que- sto perché i Paesi importatori non disponevano dell’infrastruttura e dell’esperienza necessarie per un’utilizzazione sicura di tali prodotti. Per ridurre i rischi legati al- l’esportazione di prodotti chimici, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) hanno introdotto dal 1989 una procedura facoltativa per lo scambio di infor- mazioni. Questa procedura permette di evitare che determinati prodotti chimici vie- tati per motivi di protezione della salute o dell’ambiente, oppure soggetti a rigorose restrizioni siano esportati contro la volontà del Paese d’importazione. Questa proce- dura è denominata «assenso preliminare con conoscenza di causa» (in inglese: Prior Informed Consent Procedure o PIC) o, in breve, «procedura PIC facoltativa» ed è basata sulle direttive dell’UNEP per lo scambio d’informazioni nel commercio in- ternazionale di prodotti chimici (o UNEP-London-Guidelines) e sul codice di com- portamento internazionale della FAO relativo alla distribuzione e all’utilizzazione di pesticidi (codice di comportamento della FAO). In qualità di Paese con una forte industria chimica, la Svizzera applica con successo tale procedura dal 1° gennaio 1994, seguendo il cosiddetto Codice di comportamento per l’esportazione della So- cietà svizzera delle industrie chimiche (SSIC). Al fine di consolidare i primi risultati positivi di questa procedura e di accelerare la soluzione dei problemi legati all’esportazione di prodotti chimici, l’UNEP e la FAO hanno organizzato e condotto, su incarico del Vertice di Rio (1992), negoziati per giungere ad una convenzione giuridicamente vincolante. I negoziati, basati sulle di- rettive dell’UNEP e della FAO, sono iniziati nel marzo del 1996. L’accordo, appro- vato nel 1998 con il nome di «Convenzione PIC di Rotterdam» (Convenzione PIC) dopo cinque serie di negoziati, è stato firmato dalla Svizzera. Considerate le condi- zioni specifiche e le esigenze particolari dei Paesi in via di sviluppo e di quelli di recente industrializzazione, la Convenzione PIC mira a ridurre i rischi, per l’uomo e per l’ambiente, derivanti dall’uso di determinati prodotti chimici tossici. Per rag-
giungere tale obiettivo, in collaborazione con altre Parti contraenti occorre rafforza- re le capacità e le possibilità di questi Paesi di gestire e controllare i prodotti chimi- ci, creando anche un’opportuna infrastruttura in materia di regolamentazioni (p. es. autorizzazione di prodotti). Fra i mezzi a disposizione vi sono ad esempio il trasfe- rimento di tecnologia, l’assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della colla- borazione tra le Parti contraenti. La politica commerciale deve affiancare la politica ambientale per raggiungere un processo di sviluppo sostenibile. La semplificazione dello scambio d’informazioni sulle proprietà dei prodotti chimici pericolosi, l’intro- duzione di un processo decisionale nazionale in materia d’importazione ed esporta- zione, e la notifica delle decisioni alle altre Parti contraenti permettono di proteggere e preservare l’ambiente e l’uomo da possibili danni. La Convenzione PIC assume un’importanza rilevante nella politica ambientale in- ternazionale, in particolare per i Paesi in via di sviluppo e i per Paesi di recente in- dustrializzazione. Questo nuovo strumento è, infatti, un importante passo per evitare
l’insorgere di problemi legati ad un’utilizzazione inadeguata di prodotti chimici e di pesticidi pericolosi. È pertanto importante che l’industria chimica orientata al- l’esportazione dia un segnale positivo in tal senso. Dopo la ratifica, l’Amministrazione federale dovrà trasporre la Convenzione nel di- ritto nazionale. Per far ciò, dovrà emanare un’ordinanza che precisi le disposizioni materiali della Convenzione PIC e che definisca i compiti e le competenze legati all’esecuzione della procedura.
1.2 Svolgimento dei negoziati
La Convenzione PIC è il frutto di lunghi ed accurati negoziati tra Paesi industrializ- zati, Paesi di recente industrializzazione e Paesi in via di sviluppo. La Svizzera vi ha partecipato inviando rappresentanti dell’Amministrazione federale (UFAFP, UFEE, DFAE PA III e PA V). Per elaborare la posizione negoziale della Svizzera, sono stati consultati altri Uffici federali (UFAG, DSC, UFSP) e rappresentanti dell’indu- stria. In linea di massima, le Parti contraenti hanno approvato sin dall’inizio il con- tenuto centrale della Convenzione. Più problematica si è rivelata invece la discus- sione sull’assetto dettagliato della Convenzione. I punti più controversi sono stati, in particolare, la definizione del campo d’applicazione della Convenzione, la procedu- ra d’estensione delle disposizioni ad altri prodotti chimici, l’importanza e l’appli- cazione della valutazione dei rischi, la conformità con le disposizioni dell’OMC in materia, il rapporto con altri accordi internazionali, infine il tipo e l’entità dell’aiuto ai Paesi in via di sviluppo e di recente industrializzazione. Si è inoltre discusso sull’ubicazione della sede del Segretariato della Convenzione. La Convenzione PIC è stata approvata nel marzo 1998 da 75 Paesi, all’unanimità e senza modifiche, al termine di una fase negoziale durata due anni e nel corso della quinta serie di negoziati. Nel settembre 1998 è stata firmata da circa 60 Paesi, tra cui la Svizzera, e dall’Unione europea. Per entrare in vigore dev’essere ratificata da 50 Paesi. Fino all’entrata in vigore della Convenzione, si prevede pertanto di applicare la vigente procedura PIC facoltativa, in gran parte già basata sulle regole della futura Convenzione vincolante sul piano giuridico. Il Segretariato ad interim per i pesticidi rimane a Roma (FAO) e quello per i prodotti chimici industriali a Ginevra (UNEP), come è già il caso per la procedura PIC facoltativa. La sede definitiva del Segreta- riato sarà decisa nel corso della prima Conferenza delle Parti, che verrà convocata dopo l’entrata in vigore della Convenzione, presumibilmente nel 2003.
2 Parte speciale: Contenuto della Convenzione
Lo scopo della Convenzione è di proteggere la salute umana e l’ambiente dai possi- bili danni legati al commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi (art. 1). La Convenzione si applica ai prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute e dell’ambiente e ai pesticidi estremamente pe- ricolosi. Sono esclusi dal campo d’applicazione della Convenzione le sostanze psi- cotrope, i rifiuti, le armi chimiche, i prodotti farmaceutici, gli additivi alimentari, gli alimenti nonché i prodotti chimici importati in quantità ridotte a fini di analisi o di ricerca o importati per uso proprio, nella misura in cui non vi sia rischio di conse- guenze negative sulla salute umana o sull’ambiente (art. 3).
Ciascuna Parte contraente designa una o più autorità nazionali incaricate di svolgere le funzioni amministrative che derivano dalla Convenzione (art. 4). Nell’allegato III la Convenzione reca un elenco dei prodotti chimici e dei pesticidi pericolosi (elenco PIC). Attualmente, l’elenco contempla 27 sostanze o gruppi di sostanze. Si tratta in particolare dei seguenti 22 pesticidi: 2,4,5-T, aldrina, captafol, clordano, clordimeform, clorobenzilato, DDT, dieldrina, dinoseb e i suoi sali, 1,2- dibromoetano, fluoracetamide, HCH (miscela di isomeri), eptacloro, esachloroben- zolo, lindano, composti del mercurio, pentaclorofenolo e determinati preparati a ba- se di monocrotofos, metamidofos, fosfamidone, metilparatione e paratione. Vi sono inoltre cinque prodotti industriali: crocidolite (amianto), i bifenili polibromurati (PBB), i bifenili policlorurati (PCB), i terfenili policlorurati (PCT) e il tris (2,3- dibromofenil)fosfato. Nel caso in cui almeno due Paesi di due diverse regioni PIC emanino disposizioni relative a un determinato prodotto chimico allo scopo di pro- teggere l’ambiente o la salute (art. 5), viene avviata la procedura di aggiornamento dell’elenco PIC. Tali disposizioni vanno notificate al Segretariato della Convenzio- ne. Nell’allegato I sono illustrate le informazioni necessarie alla notifica. Inoltre, i Paesi in via di sviluppo o i Paesi di recente industrializzazione Parti alla Convenzio- ne possono proporre di includere nell’elenco PIC un preparato pesticida estrema- mente pericoloso, sempre che provino che tale prodotto, nelle condizioni d’impiego comuni e secondo i metodi riconosciuti, causa problemi sul loro territorio (art. 6). La Conferenza delle Parti decide di iscrivere definitivamente un prodotto chimico nell’elenco PIC in base al giudizio del Comitato di studio dei prodotti chimici (art. 7). L’analisi del Comitato di studio poggia sui criteri esposti nell’allegato II (prodotti chimici che, per motivi legati alla protezione della salute e dell’ambiente, sono vietati o sono sottoposti a rigorose restrizioni) e nell’allegato IV (preparati pe- sticidi che causano problemi nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi di recente indu- strializzazione). Nel caso in cui una Parte possa provare che un prodotto chimico può essere radiato dall’elenco PIC, spetta alla Conferenza delle Parti decidere
l’esclusione di tale prodotto dall’elenco, in base al giudizio del Comitato di studio dei prodotti chimici (art. 9). Le disposizioni di base della Convenzione (art. 10, 11 e 12) obbligano le Parti con- traenti a decidere, per ogni prodotto chimico e per ogni pesticida dell’elenco PIC, se vietarne l’importazione o permetterla unicamente a determinate condizioni (art. 10). Queste decisioni devono essere motivate giuridicamente. Ciò significa che l’impor- tazione di sostanze chimiche può essere vietata o sottoposta a rigorose restrizioni, unicamente se nel Paese d’importazione si applicano o sono state adottate le stesse prescrizioni per quanto riguarda la fabbricazione e l’impiego di tali prodotti. In virtù dell’articolo 11, i Paesi esportatori Parti alla Convenzione devono tener conto di tali decisioni all’atto d’esportare prodotti chimici o pesticidi. Inoltre, l’esportazione di prodotti chimici vietati o sottoposti a rigorose restrizioni nel Paese esportatore va notificata al Paese importatore prima di effettuare la prima fornitura. In seguito, la notifica d’esportazione va inviata prima che avvenga la prima esportazione dell’an- no civile nel Paese destinatario. L’obbligo di notifica decade per i prodotti riportati sull’elenco PIC (art. 12), non appena le Parti avranno adottato le decisioni di im- portazione e queste ultime saranno state pubblicate. Le Parti sono inoltre invitate ad adottare regole di etichettatura per i prodotti chimici dell’elenco PIC esportati o per i prodotti chimici vietati o sottoposti a rigorose restrizioni (art. 13). Grazie a tali re- gole, saranno disponibili sufficienti informazioni sui rischi e sui pericoli per la sa- lute umana e per l’ambiente.
Le Parti contraenti sono inoltre tenute a facilitare lo scambio d’informazioni tecni- che, scientifiche e giuridiche per garantire una migliore gestione dei prodotti chimici (art. 14). Le Parti che dispongono di programmi di controllo più avanzati nel campo dei prodotti chimici forniscono assistenza ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi di recente industrializzazione, tenendo conto in particolare dei bisogni di tali Paesi, nello sviluppo dell’infrastruttura necessaria, nell’ampliamento della capacità di ge- stire prodotti chimici, così come nella creazione di un’opportuna infrastruttura in materia di regolamentazioni (p. es. autorizzazione di prodotti) (art. 16). Eventuali contributi finanziari di singoli Stati sono momentaneamente volontari. La Conven- zione non prevede nessun articolo che disciplini il meccanismo di finanziamento. Le Parti sono obbligate ad adottare i provvedimenti necessari per applicare effica- cemente la Convenzione, in particolare tenuto conto delle condizioni di cui agli arti- coli 10, 11, 12, 13 e 14, nel campo dell’importazione e dell’esportazione di prodotti chimici e dello scambio d’informazioni (art. 15). La Conferenza delle Parti approva una procedura nel caso d’inosservanza delle di- sposizioni (art. 17); tale Conferenza è convocata dopo l’entrata in vigore della Con- venzione (art. 18). Viene istituito un Segretariato incaricato di svolgere i relativi compiti previsti nella Convenzione (art. 19). Le vertenze sono composte per via negoziale, nella misura in cui le parti in conflitto non hanno accettato il giudizio di un tribunale arbitrale o della Corte internazionale di giustizia (art. 20). Gli emendamenti alla Convenzione entrano in vigore se sono approvati dalla maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti (art. 21). Modifiche degli allegati nonché nuovi allegati che regolano esclusivamente normative di tipo scientifico, tecnico, amministrativo o procedurale sono decisi dalla Conferenza delle Parti. Entrano in vigore per tutte quelle Parti contraenti che, entro un anno, non di- chiarano di non poter adottare il nuovo allegato oppure la modifica. Le modifiche dell’allegato III non possono essere rifiutate dalle Parti contraenti, ma devono inve- ce essere state adottate all’unanimità dalla Conferenza delle Parti. La Convenzione può essere firmata da tutti gli Stati e da tutte le organizzazioni re-
gionali d’integrazione economica, come ad esempio l’Unione europea (art. 24). En- tra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del cinquantesimo stru- mento di ratifica o adesione. Per gli Stati che ratificano o aderiscono alla Conven- zione, dopo che il cinquantesimo strumento di ratifica o d’adesione è stato deposi- tato, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica o d’adesione (art. 26). Allo scadere del termine di tre anni dalla rispettiva entrata in vigore della Conven- zione, le Parti possono denunciare la Convenzione in qualsiasi momento (art. 28).
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo
del personale I compiti d’esecuzione derivanti dall’applicazione della Convenzione e che incom- bono alla Confederazione (notifica di divieti e restrizioni d’impiego, elaborazione e notifica delle decisioni d’importazione, notifica di esportazioni, controllo dell’osser- vanza dell’obbligo di notifica e delle decisioni d’importazione, partecipazione alle Conferenze delle Parti e alle riunioni dei Comitati, assistenza nello scambio d’infor-
mazioni e di tecnologia a favore dei Paesi in via di sviluppo) rappresentano all’in- circa un posto di lavoro. In base alla nostra decisione del 19 agosto 1998 relativa alle misure di risparmio NOVE DUE, questo posto dovrà essere compensato essen- zialmente all’interno del Dipartimento. Costi supplementari saranno generati dalla futura quota annuale, il cui ammontare non è ancora quantificabile con precisione, in quanto si deciderà sul regime finan- ziario nella prima Conferenza delle Parti. Il preventivo dell’UNEP Chemicals del luglio 1999 prevede, per gli anni 1999 e 2000, importi di 2,13, rispettivamente 2,32 milioni di dollari americani per i costi diretti (Segretariato, incontri delle Parti con- traenti e del Comitato d’esame dei prodotti chimici). A ciò si aggiungono i costi in- diretti derivanti dal promovimento dell’attuazione della Convenzione e da aiuti tec- nici. L’UNEP Chemicals stima i costi annuali totali a circa 10 milioni di dollari americani. Supponendo che la Svizzera debba farsene carico in ragione dell’1,8 per cento, il contributo del nostro Paese – al cambio di 1 US$ per 1,67 SFr – ammonte- rebbe a circa 300 000 franchi svizzeri. Nel caso in cui la candidatura di Ginevra a sede del Segretariato avesse esito positi- vo, la Svizzera sarebbe disposta a versare contributi annui per un milione di franchi (incl. la quota annuale) al massimo. Le relative spese le sarebbero verosimilmente addossate a partire dal 2003 e sono previste nel piano finanziario. Per i Cantoni e i Comuni non vi saranno conseguenze finanziarie o ripercussioni sull’effettivo del personale.
3.2 Ripercussioni sull’economia
Sino a che si applicano i criteri definiti nella Convenzione, per l’economia non vi saranno svantaggi derivanti dalla Convenzione PIC – fatta eccezione per il maggiore onere amministrativo legato alle notifiche d’esportazione. L’accordo non contempla, infatti, ulteriori divieti nel campo del commercio di prodotti chimici e non mira ad armonizzare tali divieti su scala internazionale. Garantisce piuttosto lo scambio di informazioni sui divieti e sulle restrizioni rigorose e facilita l’osservanza di tali mi- sure. Per quanto riguarda l’esportazione di prodotti chimici, le imprese adempiono già volontariamente agli obblighi che derivano dalla Convenzione grazie al Codice di comportamento per l’esportazione, adottato dalla Società svizzera delle industrie chimiche (SSIC). Vi è un unico obbligo supplementare rispetto alla procedura PIC facoltativa: ogni anno, occorre notificare al Paese importatore la prima esportazione di un prodotto chimico vietato in Svizzera per ragioni sanitarie o ambientali, o di un prodotto che soggiace a rigorose restrizioni. In complesso, vi saranno oneri supplementari solo per le ditte che non fanno parte della SSIC e che non osservano il suo Codice di comportamento per l’esportazione. In futuro tuttavia, gli oneri per tutti gli esportatori di prodotti chimici potrebbero aumentare, ad esempio qualora nuove sostanze fossero incluse nell’elenco PIC.
3.3 Ripercussioni sulla politica internazionale
in materia d’ambiente e sanità Da alcuni anni la Svizzera applica con successo la procedura facoltativa PIC, sotto- lineando in tal modo il suo impegno in campo internazionale. Con la ratifica della Convenzione PIC, la Svizzera rafforza e ribadisce tale impegno e dimostra, in qua- lità di Paese con una forte industria chimica, la sua solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, per i quali le disposizioni e l’assistenza internazionale contemplate dalla Convenzione assumono un’importanza rilevante. La nuova Convenzione PIC è inoltre un esempio positivo del miglioramento della coordinazione delle attività dell’ONU in campo ambientale. La Svizzera sostiene tale tendenza. Per svolgere i compiti amministrativi e coordinativi previsti dalla Convenzione PIC, occorre istituire un Segretariato. Attualmente il Segretariato ad interim è assicurato dall’UNEP Chemicals, con sede a Ginevra (presso la «Maison internationale de l’environnement»), e dalla FAO a Roma. La sede definitiva del Segretariato sarà de- cisa durante la prima Conferenza delle Parti (prevista nel 2003). Sino ad ora, per accogliere la sede del Segretariato PIC, si sono candidate la Germania (Bonn) e la Svizzera insieme con l’Italia (Ginevra e Roma). A favore di Ginevra e Roma vi è il fatto che in queste due città sono già attive altre organizzazioni specializzate nel settore dei pesticidi e dei prodotti chimici. Lo statu quo permetterebbe di sfruttare gli effetti di sinergia.
4 Programma di legislatura
Il presente disegno di decreto è già stato annunciato nel progetto di programma di legislatura per il periodo 1999-2003, più precisamente nell’allegato concernente le questioni parlamentari classificate secondo il settore di competenza nel capitolo «relazioni con l’estero». L’obiettivo è di ratificare la Convenzione prima che venga organizzata la prima Conferenza delle Parti, prevista nel corso del 2003.
5 Relazione con altri accordi internazionali
Il preambolo stabilisce chiaramente che la Convenzione PIC non deroga ai diritti e agli obblighi derivanti da altri accordi internazionali. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le disposizioni contemplate dagli accordi dell’OMC. La Conven- zione si distingue da altri accordi internazionali relativi a sostanze pericolose per il suo campo d’applicazione specifico.
6 Relazione con il diritto europeo
Il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi, modi- ficato dal regolamento (CE) n. 2247/98 della Commissione del 13 ottobre 1998, fis- sa all’interno della CE regole unitarie per l’applicazione delle direttive dell’UNEP (UNEP-London-Guidelines) e del codice di comportamento della FAO. La CE e gli
Stati membri hanno firmato la Convenzione PIC, ora aperta alla ratifica della CE e degli Stati membri. Il regolamento attualmente in vigore verrà modificato in funzio- ne della Convenzione PIC. La ratifica della Convenzione da parte della Svizzera è quindi in sintonia con il diritto europeo.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
In virtù dell’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale, alla Confederazione compete concludere trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, nella misura in cui la conclusione non compete al Nostro Consiglio in virtù della legge o di un trattato internazionale. Una simile delega delle competenze per l’approvazione della Convenzione PIC non esiste: tale approvazione compete pertanto all’Assem- blea federale. Giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale, sono sottopo- sti a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e inde- nunciabili, che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale o implica- no un’unificazione multilaterale del diritto. La presente Convenzione è di durata indeterminata ma denunciabile. Non prevede l’adesione ad un’organizzazione inter- nazionale e non implica un’unificazione del diritto. Il decreto federale allegato per approvazione non può essere oggetto di un referendum facoltativo ai sensi dell’ar- ticolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.
7.2 Convenzione PIC e prassi svizzera in materia
di ratifica In base alla prassi svizzera in materia di ratifica degli accordi internazionali, ci ba- siamo sul principio secondo il quale vanno firmati «solo gli accordi per i quali si può prevedere la ratifica nel prossimo futuro» (Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione per l’anno 1988 del 22 febbraio 1989 [rapporto di gestione], p. 47, ri- badito nel sesto rapporto, del 29 novembre 1995, sulla posizione svizzera rispetto alle Convenzioni del Consiglio d’Europa [sesto rapporto], FF 1996 I p. 398 segg.). «Per la prassi seguita dal Consiglio federale in materia di ratifica, questi principi fanno chiaramente capire che non deve sussistere, tra una convenzione e l’ordine giuridico interno, alcuna divergenza [..]» (rapporto di gestione p. 47, sesto rapporto p. 391). Se le disposizioni della convenzione non coincidono interamente con il di- ritto nazionale, il Nostro Consiglio sottopone l’accordo al Parlamento unicamente per l’approvazione, «qualora le lacune esistenti possono essere colmate in tempo utile da misure legislative» (rapporto di gestione, p. 47; sesto rapporto p. 392). La Convenzione PIC disciplina settori che riguardano la protezione della salute e quella dell’ambiente. Mentre le basi legali nazionali per l’applicazione della Con- venzione sono contenute nella legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), esse mancano nella legge sui veleni (LV). Nella futura legge sui prodotti chimici (LPChim), che costituisce una revisione totale della LV, verranno prossimamente colmate le lacune in campo sanitario. Nell’autunno 1999, infatti, abbiamo trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la legge federale sulla protezione contro le
sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici, LPChim). Pertanto, an- che il settore della protezione sanitaria disporrà delle basi legali necessarie affinché il Nostro Consiglio possa sottoporre al Parlamento la Convenzione PIC per appro- vazione.
7.3 Contenuto della futura ordinanza
La Convenzione PIC dovrà essere concretizzata per mezzo di un’ordinanza federale, che preciserà le disposizioni materiali della Convenzione e fisserà i compiti e le competenze d’esecuzione. In particolare, designerà le sostanze che in Svizzera sono vietate o sottoposte a rigorose restrizioni, per le quali occorre notificare le esporta- zioni. Si prevede di designare l’UFAFP – com’era il caso per la procedura PIC fa- coltativa – quale autorità nazionale competente per l’esecuzione della Convenzione PIC. Alcuni compiti d’esecuzione dovranno comunque essere scorporati. Tale pro- cedura è già stata comprovata nel quadro della procedura PIC facoltativa. Nel caso ideale, l’ordinanza PIC dovrebbe entrare in vigore parallelamente alla Convenzione PIC (probabilmente nel 2003). Se la legge sui prodotti chimici non potrà entrare in vigore integralmente entro questo termine, occorrerà ponderare at- tentamente l’entrata in vigore anticipata di singoli articoli della LPChim.