Iniziativa parlamentare. Regolamento dell'Assemblea federale (Camere riunite). Abrogazione. Rapporto dell'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria
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Iniziativa parlamentare Regolamento dell’Assemblea federale (Camere riunite) Abrogazione Rapporto dell’Ufficio dell’Assemblea federale plenaria
del 25 settembre 2003
Onorevoli colleghi,
conformemente all’articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale. L’Ufficio propone di approvare il progetto allegato concernente l’abrogazione del regolamento dell’Assemblea federale (Camere riunite).
25 settembre 2003 In nome dell’Ufficio: Il presidente, Yves Christen
2003-2208 6793
Rapporto
Il contenuto del vigente regolamento dell’Assemblea federale (Camere riunite) dell’8 dicembre 1976 (RS 171.12) è stato ripreso nella nuova legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl). L’artico- lo 164 Cost. esige infatti che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto siano emanate sotto forma di legge federale: tale categoria comprende per esempio le disposizioni concernenti la procedura di elezione del Consiglio federale, sinora disciplinata soltanto nel regolamento sopraccitato. La LParl entrerà in vigore il 1° dicembre 2003, all’inizio della nuova legislatura; di conseguenza diventa obso- leto il vigente regolamento dell’Assemblea federale (Camere riunite), che può pertanto essere abrogato. L’articolo 41 capoverso 3 LParl consente come in prece- denza all’Assemblea federale plenaria di dotarsi di un proprio regolamento; per il momento un siffatto regolamento non è tuttavia necessario. La materia più importante disciplinata dal vigente regolamento è la procedura di elezione nell’Assemblea federale plenaria (art. 3–10). La normativa attuale è stata ripresa – apportandovi alcune precisazioni ma senza modifiche sostanziali – negli articoli 130–139 LParl; è inoltre stata completata con una disposizione concernente la conferma di elezioni (art. 140), non disciplinata dal diritto vigente. Non si è ripre- so l’articolo 3 capoverso 1 del regolamento, secondo cui l’Assemblea prende atto delle lettere di dimissioni. La relativa prassi può essere mantenuta anche senza base legale. La LParl comporta talune modifiche per quanto concerne l’Ufficio dell’Assemblea federale plenaria (art. 1 del regolamento, art. 33 cpv. 2, 39 e 41 cpv. 2 LParl) e le Commissioni della stessa, ossia la Commissione delle grazie e dei conflitti di com- petenza, la Commissione giudiziaria ed eventuali commissioni speciali (art. 11 e 12 del regolamento, art. 39, 40 e 40a LParl). A tal proposito si rinvia al commento alle pertinenti disposizioni contenuto nel rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001 (FF 2001 3172 seg.) e ai dibatti- ti delle Camere relativi all’istituzione della Commissione giudiziaria nell’ambito della riforma giudiziaria (oggetto 01.023, testo 5). L’articolo 41 capoverso 1 LParl corrisponde all’articolo 13 del regolamento e stabi-
lisce che il regolamento del Consiglio nazionale (RCN) si applica per analogia alla procedura nell’Assemblea federale plenaria in quanto la LParl non preveda altrimen- ti. Per fornire un esempio di questa applicazione analogica può essere illustrata la procedura di votazione, che non è disciplinata espressamente né dal diritto vigente né dal nuovo diritto. Nell’ambito della trattazione di domande di grazia e mozioni d’ordine, anche l’Assemblea federale plenaria procede a votazioni. Secondo l’articolo 56 RCN, le votazioni si svolgono di norma mediante procedimento elet- tronico. L’Ufficio dell’Assemblea federale (Camere riunite) è comunque del parere che i membri del Consiglio nazionale possano votare tramite il sistema elettronico e i membri del Consiglio agli Stati possano esprimersi con alzata di mano, poiché i posti a loro riservati sono sprovvisti di tale sistema. Le due categorie di voti saranno in seguito sommati. Il voto per appello nominale dell’Assemblea federale plenaria può essere richiesto da 40 deputati (30 sono previsti nel regolamento del Consiglio
nazionale e 10 in quello del Consiglio agli Stati). I deputati della Camera alta saran- no i primi ad esprimersi, farà seguito il voto elettronico del Consiglio Nazionale. Grazie a questo modo pragmatico di procedere si guadagnerà del tempo prezioso.