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Messaggio concernente la revisione della legge sulle indennità di perdita di guadagno (aumento dell'indennità per le reclute e adeguamenti consecutivi all'introduzione di Esercito XXI e alla revisione della legislazione sulla protezione della popolazione)

03.020

Messaggio concernente la revisione della legge sulle indennità di perdita di guadagno (aumento dell’indennità per le reclute e adeguamenti consecutivi all’introduzione di Esercito XXI e alla revisione della legislazione sulla protezione della popolazione)

del 26 febbraio 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di revi- sione della legge sulle indennità di perdita di guadagno. Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo l’intervento parlamentare seguente:

2002 P 01.3522 LIPG. Aumento dell’indennità per le reclute

(N 06.06.02, Engelberger Eduard)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

26 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2003-0206 2529

Compendio

La presente riforma del sistema delle indennità di perdita di guadagno intende in- nanzitutto dare seguito alla mozione Engelberger, adottata dal Consiglio nazionale sotto forma di postulato, la quale chiede di aumentare l’indennità per le reclute. Essa propone anche di adeguare la LIPG alle riforme dell’esercito e della prote- zione della popolazione. La revisione riguarda i seguenti punti: – le persone senza figli che assolvono una scuola reclute hanno diritto a un’indennità di base unitaria di 43 franchi al giorno. Questo importo non corrisponde più alle condizioni attuali delle giovani reclute. Come propo- sto dalla mozione Engelberger, l’indennità per le reclute è dunque aumen- tata a 54 franchi al giorno; – la riforma Esercito XXI introduce anche un nuovo modello di servizio. I cosiddetti militari in ferma continuata possono adempiere i servizi di avan- zamento senza interruzioni. L’introduzione di un tasso minimo lineare per i quadri militari in ferma continuata durante i periodi di servizio successivi all’istruzione di base consentirà di compensare le fluttuazioni dell’indennità tra il servizio di avanzamento e il servizio normale susseguente; – la riforma protezione della popolazione XXI prevede in particolare l’intro- duzione di un’istruzione di base per le persone che prestano servizio di protezione civile. Per motivi di parità di trattamento con le persone tenute a prestare servizio militare, le persone che prestano servizio di protezione civile devono essere equiparate alle reclute per quanto concerne le inden- nità durante l’istruzione di base. Per il sistema delle IPG, la presente revisione comporta spese supplementari pari a circa 30 milioni di franchi all’anno.

Messaggio

1 Parte generale

1.1 Introduzione

Entrata in vigore il 1° luglio 1999, la sesta revisione del sistema delle indennità di perdita di guadagno a favore delle persone che prestano servizio nell’esercito, nel servizio civile e nella protezione civile ha consentito, in particolare, di introdurre un’indennità di base indipendente dallo stato civile e un’indennità per spese di cura dei figli e di aumentare i tassi delle indennità. Per le reclute, l’indennità passa da 31 franchi a 43 franchi al giorno al fine di migliorare la situazione finanziaria delle reclute senza figli. Un ulteriore aumento è stato rifiutato per motivi finanziari.

1.2 Stralcio dal ruolo di interventi parlamentari:

mozione Engelberger Il 3 ottobre 2001, il consigliere nazionale Eduard Engelberger ha depositato una mozione (01.3522) la quale domandava di aumentare, con l’entrata in vigore della riforma Esercito XXI, l’indennità per le reclute dal 20 al 25 per cento dell’indennità totale massima prevista dalla LIPG. Nel nostro parere del 30 novembre 2001, ab- biamo reputato prematura una decisione in merito a un aumento dell’indennità per le reclute, tenuto conto degli interventi parlamentari pendenti che riguardavano il si- stema delle IPG. Occorreva innanzitutto effettuare un’analisi approfondita della fu- tura evoluzione delle spese che, tuttavia, non poteva essere fatta prima che il parla- mento si fosse espresso in merito e, in particolare, sull’iniziativa parlamentare Tri- ponez. La mozione Engelberger è stata adottata dal Consiglio nazionale il 6 giugno 2002 sotto forma di postulato. Nell’ambito della consultazione degli uffici e delle deliberazioni in Parlamento sull’iniziativa Triponez concernente l’introduzione di un’indennità di maternità e l’aumento dell’indennità di base concessa alle persone prestanti servizio, è stato chiesto da più parti che il progetto di attuazione dell’iniziativa fosse completato dalla mozione Engelberger e da altre misure volte a migliorare la situazione delle persone che prestano servizio. Per non pregiudicare l’introduzione dell’indennità di maternità, il Consiglio nazionale si è tuttavia rifiu- tato di darle seguito. Anche noi abbiamo reputato che non fosse opportuno gravare ulteriormente l’iniziativa Triponez. Abbiamo tuttavia ritenuto necessario dare se- guito alla mozione Engelberger e adottare altre misure in materia di indennità di perdita di guadagno a favore delle persone che prestano servizio. Abbiamo dunque deciso di avviare una revisione separata per disciplinare questo punto.

1.3 Riforma Esercito XXI e riforma protezione

della popolazione Le modifiche della legge sull’esercito (riforma Esercito XXI, messaggio del 24 ottobre 2001 concernente la riforma Esercito XXI e la revisione della legislazio- ne militare; FF 2002 768) e della legislazione sulla protezione civile (riforma sulla

protezione della popolazione XXI, messaggio del 17 ottobre 2001 concernente la revisione totale della legislazione sulla protezione civile; FF 2002 1535) si riper- cuotono anche sul sistema delle indennità di perdita di guadagno. La riduzione dei giorni di servizio di istruzione, collegata con l’abbassamento dei limiti di età per gli obblighi militari, dovrebbe avere effetti benefici sui conti delle IPG. Lo stesso vale per la protezione civile, che limiterà l’obbligo di prestare servizio agli uomini di età compresa fra 20 e 40 anni. Le persone che hanno assolto i loro obblighi militari non dovranno più prestare servizio nella protezione civile. Inoltre, l’effettivo attuale di circa 280 000 persone sarà diminuito a 120 000 persone. Il 4 ottobre 2002, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la riforma dell’esercito e alla legge federale sulla protezione della popolazione. Contro questi due progetti è stato lanciato il referendum.

1.4 Iniziativa parlamentare Triponez

Il 20 giugno 2001 il consigliere nazionale Pierre Triponez ha depositato un’inizia- tiva parlamentare (01.426 n) volta a modificare la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) al fine di estendere la cerchia dei beneficiari alle madri esercitanti un’attività lucrativa. La proposta prevede il versamento per quattordici settimane un’indennità di maternità pari all’80 per cento del reddito conseguito prima del parto. Al fine di equiparare le madri e le persone che prestano servizio, l’autore pro- poneva inoltre di aumentare l’indennità di base di tutti gli aventi diritto, fatta ecce- zione per le reclute, all’80 per cento del reddito conseguito prima del servizio. Il 3 ottobre 20011 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha licenziato il suo rapporto e il relativo progetto di legge, ac- cogliendo le richieste formulate nell’iniziativa. Le spese annuali supplementari cau- sate dall’iniziativa parlamentare Triponez ammontano a 545 milioni di franchi, di cui 483 milioni per l’indennità di maternità e 62 milioni per l’aumento dell’indennità di base alle persone che prestano servizio. Dovrebbero essere com- pensate, in parte, con i risparmi, pari a 113 milioni di franchi, che si prevede di rea- lizzare con l’entrata in vigore di Esercito XXI. Il progetto della CSSS-N è stato approvato praticamente senza modifiche dal Consi- glio nazionale il 3 dicembre 20022. Attualmente, è all’esame del Consiglio degli Stati. L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2004. L’attuazione dell’iniziativa parlamentare Triponez richiede un aumento dei contri- buti IPG in due tappe. Il tasso dovrebbe dunque passare dal 3 al 4 per mille nel 2008 e dal 4 al 5 per mille nel 20123. La presente modifica si riferisce alla LIPG in vigore ed è proposta parallelamente all’iniziativa parlamentare Triponez. Al fine di evitare confusioni, le revisioni parallele in corso saranno coordinate durante i dibattiti parlamentari ed aggiornate prima del voto finale.

1 FF 2002 6713

2 Boll Uff 2003 N 1942

3 Stato dei calcoli ottobre 2002

2 Parte speciale: Commento alle modifiche proposte

2.1 Aumento dell’indennità di base per le reclute

Le reclute senza figli percepiscono un’indennità di base uniforme di 43 franchi al giorno (20 % dell’importo massimo dell’indennità totale). Tale importo non corri- sponde più alla situazione attuale delle giovani reclute. Inoltre, la riforma Esercito XXI prevede la possibilità di convocare le persone alla scuola reclute sino alla fine dell’anno in cui hanno compiuto i 26 anni. Un aumento del tasso minimo al 25 per cento consente di migliorare notevolmente la situazione finanziaria delle reclute senza figli. Inoltre, risponde interamente alla mozione Engelberger. L’importo unitario passerebbe in tal caso a 54 franchi al gior- no, ossia a 1620 franchi al mese. Inoltre, le reclute hanno diritto al soldo e alla sus- sistenza. Le reclute che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli continueranno a percepire l’indennità di base, stabilita in funzione del reddito conseguito prima del servizio, e l’indennità per figli.

2.2 Adeguamento dell’importo minimo dell’indennità

di base Insieme all’aumento dell’indennità per le reclute occorre però aumentare anche l’importo minimo dell’indennità di base. Se così non fosse, le persone senza attività lucrativa (p. es. gli studenti) sarebbero maggiormente indennizzate durante la scuola reclute che nel corso dei periodi di servizio successivi. Di conseguenza, l’importo minimo dell’indennità di base deve essere aumentato nella stessa misura dell’indennità per le reclute, ossia dal 20 (43 franchi al giorno) al 25 per cento (54 franchi al giorno) dell’indennità totale massima.

2.3 Diritto all’indennità delle persone soggette

all’obbligo di leva La riforma Esercito XXI prevede di ammodernare il sistema di reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva. La durata del reclutamento è prolungata ri- spetto al sistema attuale (1 giorno) e potrà estendersi sino a 3 giorni (più 2 giorni al massimo per gli esami di idoneità e gli esami tecnici, ossia 5 giorni al massimo). Alla fine del reclutamento, le persone soggette all’obbligo di leva saranno assegnate all’esercito o alla protezione civile oppure saranno ammesse al servizio civile o di- chiarate inabili al servizio. Affinché Esercito XXI possa procedere al reclutamento in tempo utile, le disposi- zioni sul reclutamento hanno dovuto essere messe in vigore prima dell’entrata in vi- gore della revisione della legge sull’esercito. Poiché l’entrata in vigore della riforma Esercito XXI è prevista per il 1° gennaio 2004, abbiamo messo in vigore per il 1° maggio 2002 l’ordinanza sul reclutamento (OREC)4. Di conseguenza, già a parti-

4 RU 2002 723

re dal 1° gennaio 2003 le prime persone soggette all’obbligo di leva sono reclutate secondo le nuove disposizioni. Secondo l’ordinanza sul reclutamento, le giornate di reclutamento sono computate nel totale obbligatorio di giorni di servizio e danno diritto al soldo. L’ammontare del soldo corrisponde a quello versato alle reclute. Le disposizioni attuali della LIPG non consentono di dedurre alcun diritto diretto alle indennità a favore delle persone soggette all’obbligo di leva. È stata dunque adottata una soluzione transitoria, valida fino all’entrata in vigore della riforma Esercito XXI, che disciplina nell’ordinanza sul reclutamento il diritto all’indennità e il relativo ammontare (art. 12b OIPG). Poi- ché questa disposizione non costituisce una base legale sufficiente, proponiamo che il diritto all’indennità per le persone soggette all’obbligo di leva sia sancito nella LIPG.

2.4 Tasso delle indennità per i militari in ferma

continuata Esercito XXI prevede l’introduazione di un nuovo modello di servizio. In futuro sa- rà possibile adempiere senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio di istruzione (militari in ferma continuata)5. La durata totale del servizio sarà di 300 giorni per i soldati e di 430 giorni per i sottufficiali in ferma continuata. Gli uni e gli altri avranno la possibilità di effettuare il servizio senza interruzioni. Conforme- mente alla disposizioni della LIPG, un sottufficiale in ferma continuata ha diritto a un’indennità per le reclute nei primi 49 giorni di servizio e a un’indennità per per- sone in servizio di avanzamento dal 50° al 259° giorno. Durante i servizi di avanza- mento, i sottufficiali in ferma continuata hanno diritto a un’indennità maggiorata, che ammonta attualmente a 97 franchi. A partire dal 260° giorno e sino alla fine del servizio, l’indennità è basata sul reddito medio conseguito prima del servizio. Per quanto riguarda le indennità, il sistema attuale espone i sottufficiali in ferma conti- nuata a forti fluttuazioni. Per i quadri in ferma continuata che prima del servizio hanno conseguito solo redditi bassi o per gli studenti, le indennità per i servizi di istruzione potrebbero essere più elevate delle indennità versate nel corso del servizio normale successivo. Per i militari in ferma continuata questa situazione può mettere in dubbio la motivazione a prestare servizio. Questo problema non si pone per quanto concerne il servizio di avanzamento normale, poiché subito dopo aver pagato il grado non è adempiuto generalmente nessun periodo di servizio. Nell’ambito di un progetto pilota, il 1° luglio 2001 il DDPS ha aperto le prime scuole per militari in ferma continuata. Tale progetto è limitato al 1° maggio 2003. In questa occasione l’importo globale delle indennità dovute secondo la LIPG è stato oggetto, a titolo eccezionale, di un versamento speciale, scaglionato, che con- sente di parificare, per quanto riguarda le indennità, un sottufficiale in ferma conti- nuata a un militare «in carriera». Poiché la riforma dell’esercito introdurrà definiti- vamente il servizio senza interruzione, la soluzione contemplata nel progetto pilota, che del resto è estremamente complessa da gestire dal profilo amministrativo, è ormai superata. Il diritto alle indennità per i sottufficiali in ferma continuata deve es-

sere iscritto esplicitamente nella LIPG. Al termine del loro servizio di istruzione, i

5 FF 2002 768

sottufficiali in ferma continuata percepiranno un’indennità minima lineare. Non do- vranno tuttavia essere trattati meglio dei militari che non adempiono il loro servizio in maniera ininterrotta. Per tale motivo il tasso minimo dell’indennità loro spettante è stato calcolato sulla base della somma delle indennità minime che sarebbero con- cesse a un militare in ferma continuata sino al termine dei suoi periodi di servizio (scuola per sottufficiali, pagamento del grado e servizio normale).

2.5 Parità di trattamento fra le persone che prestano

servizio nella protezione civile e le reclute durante l’istruzione di base La nuova legge sulla protezione della popolazione6 prevede l’introduzione di un reclutamento comune per l’esercito e per la protezione civile. Una volta assegnati alla protezione civile, i militi di protezione civile devono anzitutto seguire un’istru- zione di base della durata di due settimane almeno e di tre settimane al massimo (art. 33) 7. In seguito, sono convocate ogni anno a corsi di ripetizione della durata di almeno due giorni e di una settimana al massimo. I quadri e gli specialisti possono essere convocati ogni anno a un corso supplementare di una settimana al massimo. È necessario disciplinare il diritto all’indennità durante l’istruzione di base per le per- sone che prestano servizio nella protezione civile. Per motivi di parità di trattamento, occorre accordare l’indennità prevista per le re- clute anche ai militi di protezione civile durante la loro istruzione di base. Le perso- ne che effettuano un servizio civile e che non hanno prestato la scuola reclute hanno diritto, infatti, durante il numero di giorni di servizio civile equivalente alla durata di una scuola reclute (attualmente 15 settimane, con Esercito XXI 18 o 21 settimane), anche alla stessa indennità di base delle reclute. Sono eccettuate le persone con figli che prestano servizio nella protezione civile, le quali beneficiano, come le reclute con figli e le persone con figli che effettuano un servizio civile, di un’indennità cal- colata in base al reddito conseguito prima del servizio.

2.6 Commento alle singole disposizioni

Il presente articolo prevede ora che le persone soggette all’obbligo di leva che parte- cipano al reclutamento in uno dei centri svizzeri di reclutamento hanno diritto a un’indennità.

Art. 9 Per quanto riguarda il soldo, le persone soggette all’obbligo di leva sono equiparate alle reclute durante il periodo di reclutamento. Hanno dunque diritto all’indennità minima che spetta alle reclute.

6 FF 2002 1535 7 FF 2002 5822

Le persone che seguono un’istruzione di base nella protezione civile hanno diritto all’indennità minima durante tale periodo. Se sono assegnate alla protezione civile solo dopo al termine della scuola reclute, si applicano le disposizioni relative alle indennità dovute durante i servizi normali. In alcuni casi, può essere tenuto in con- siderazione l’assolvimento parziale di una scuola reclute. Il Consiglio federale disci- plina i particolari. Le persone che prestano servizio nella protezione civile e che non hanno assolto una scuola reclute continuano a beneficiare, come finora, della stessa indennità di base delle reclute durante il numero di giorni di servizio civile equivalente alla durata di una scuola reclute. Per le persone che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli, l’indennità è calcolata in base al reddito medio conseguito prima del servizio.

Tale disposizione disciplina il diritto all’indennità delle persone che assolvono il proprio servizio senza interruzioni (militari in ferma continuata). Durante l’istru- zione di base, tutti i militari in ferma continuata hanno diritto all’indennità minima, eccettuati coloro che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli. Il diritto di questi ultimi è determinato in funzione del reddito medio conseguito prima del servizio. Una volta terminata l’istruzione di base, i sottufficiali in ferma continuata hanno di- ritto a un’indennità minima lineare durante i restanti servizi di istruzione (scuola per sottufficiali e servizio pratico). In tal modo si intende evitare che un sottufficiale in ferma continuata percepisca un’indennità più bassa dopo aver concluso il servizio di istruzione. L’indennità minima è fissata tuttavia in modo tale che i sottufficiali in ferma continuata e i sottufficiali che non sono in ferma continuata siano trattati allo stesso modo per quanto attiene alle indennità. I sottufficiali in ferma continuata che, per un motivo qualsiasi, interrompono prematuramente il loro servizio di istruzione non hanno alcun diritto al versamento della differenza dell’indennità che sarebbe spettata loro se non avessero assolto il servizio in unico periodo.

Art. 11 cpv. 1 A causa dell’aumento del tasso minimo per le reclute, occorre aumentare il tasso minimo anche negli altri periodi di servizio.

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo

del personale

3.1 Conseguenze per l’assicurazione

Le spese supplementari cagionate dalla revisione proposta sono stimate a 30 milioni di franchi, di cui 26 milioni di franchi dovuti all’aumento dell’indennità per le reclute e 4 milioni di franchi all’aumento dell’indennità minima per il servizio nor- male. Le spese supplementari provocate dall’attuazione dell’iniziativa Triponez ammontano a 545 milioni di franchi, di cui 483 milioni di franchi per l’introduzione dell’indennità di maternità alle madri che esercitano un’attività lucrativa e 62 milio-

ni per l’aumento delle indennità di base versate alle persone che prestano servizio. Per il 1° febbraio 2003 è inoltre previsto un nuovo trasferimento di capitale a favore dell’AI, dell’ordine di 1,5 miliardi di franchi, conformemente a una decisione presa in questo senso dal Parlamento nell’ambito dell’11a revisione dell’AVS e della 4a revisione dell’AI. Il fondo IPG dispone attualmente di un patrimonio di 3,5 miliardi di franchi (stato alla fine del 2001). Tenendo conto di tutte le spese supplementari summenzionate (compresi i trasferimenti di capitale), l’aumento dei contributi IPG dal 3 al 4 per mille non sarà necessario prima del 2007. A partire dal 2010, i contri- buti dovrebbero essere aumentati al 5 per mille affinché le riserve del fondo IPG non scendano sotto il minimo legale, che corrisponde alla metà dell’importo delle spese annuali. L’aumento dei contributi IPG dal 3 al 4 per mille nel 2007 non è dovuto alle spese supplementari relative alle revisioni proposte, ma all’evoluzione sfavore- vole della borsa e ai minori redditi degli investimenti borsistici nell’anno contabile 2002. Un aumento al 4 per mille nel 2007 sarebbe necessario anche se ci si accon- tentasse di realizzare solo l’iniziativa parlamentare Triponez. L’aumento al 5 per mille nel 2010 è invece direttamente correlato alle spese supplementari legate alla revisione.

3.2 Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni

Il regime IPG è finanziato esclusivamente con i contributi degli assicurati (lavorato- ri, indipendenti e non attivi) e dei datori di lavoro, senza partecipazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni. Il datore di lavoro che paga alla persona che presta servizio un salario per il periodo del servizio può pretendere il versamento dell’indennità nella stessa misura. La presente revisione intende mantenere questo sistema. Le modifiche proposte non hanno quindi conseguenze finanziare dirette per la Confederazione o i Cantoni, tranne che nella loro qualità di datori di lavoro. Ne risentiranno tuttavia solo con l’aumento dei contributi IPG. Le modifiche proposte non hanno inoltre ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.

4 Rapporto con il diritto europeo e con il diritto

internazionale L’indennità per perdita di guadagno a favore delle persone che prestano servizio non rientra nei rischi disciplinati dal diritto internazionale in materia di sicurezza sociale e può quindi essere strutturata senza alcun vincolo.

5 Costituzionalità

Le modifiche della LIPG si basano sugli articoli 59 capoversi 1, 2 e 4, 61 capover- si 3 e 4 e 68 della Costituzione federale.

6 Rapporto con la LPGA

La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è entrata in vigore il 1° gennaio 20038. Il regime delle IPG è sottoposto alla LPGA. Tutte le modifiche necessarie della LIPG sono state effettuate rispettando la LPGA.

8 RS 830.1

Allegato Tavola 1

Evoluzione dei conti d’esercizio delle IPG dal 1995 al 2001

Anno Importo massimo Contributi lavo- Introiti Spese Saldo Stato della rendita ratori del fondo (in mio fr.) (in mio fr.) (in mio fr.) (in mio fr.)

1995 205 0,3 % 860 621 239 4357 1996 205 0,3 % 878 621 256 4613 1997 205 0,3 % 969 582 387 5000 1998 205 0,3 % 808 558 251 3051 1999 205/215 1 0,3 % 844 631 213 3263 2000 215 0,3 % 872 680 192 3455 2001 215 0,3 % 813 694 120 3575 1 Entrata in vigore della 6a revisione delle IPG il 1° luglio 1999: tra l’altro, aumento dell’importo massimo da fr. 205.– a fr. 215.–

Fonte: Statistica delle assicurazioni sociali svizzere 2002, p. 189 segg.

Tavola 2

Conti finanziari delle IPG

Esercito XXI, iniziativa Triponez e mozione Engelberger Importi in mio di fr. ai prezzi del 2002

Anno Spese Introiti Stato del fondo IPG Totale Costi Interessi* Variazione an- Stato alla fine in % nuale dell’anno delle spese

2001 694 774 39 119 3575 515 2002 730 796 –100 –34 3541 485 2003 722 808 76 162 21771 301 2004 12082 848 64 –296 1848 153 2005 1215 859 54 –302 1519 125 2006 1304 869 42 –393 1103 85 2007 1297 11663 33 –98 984 76 2008 1315 1179 28 –108 857 65 2009 1318 1192 24 –102 738 56 2010 1393 15044 23 134 857 62 2011 1400 1517 26 143 983 70 2012 1404 1531 30 157 1121 80 2013 1403 1545 34 176 1275 91 2014 1481 1558 37 114 1364 92 2015 1486 1573 40 127 1464 99 2016 1497 1586 43 132 1568 105 2017 1507 1599 46 138 1675 111 2018 1593 1612 48 67 1710 107 2019 1603 1623 49 69 1745 109 2020 1610 1634 50 74 1785 111 * 2002: stima riveduta in base all’evoluzione della borsa 1 1° febbraio 2003: trasferimento di un capitale di 1500 mio di fr. dalle IPG all’AI

2 1° gennaio 2004: Esercito XXI, iniziativa Triponez e mozione Engelberger

3 1° gennaio 2007: aumento dell’aliquota di contribuzione allo 0,4 ‰

4 1° gennaio 2010: aumento dell’aliquota di contribuzione allo 0,5 ‰

Previsioni concernenti l’evoluzione economica in %

Anno 2002 2003 2004-2006 dal 2007

Salari 2,5 2,5 2,5 3,0 Prezzi 0,9 1,3 1,5 2,0

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