Lexipedia

Messaggio concernente la legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività e il decreto federale sulla seconda aggiunta A al Preventivo 2011

11.048

Messaggio concernente la legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività e il decreto federale sulla seconda aggiunta A al Preventivo 2011

del 31 agosto 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività nonché il disegno di decreto federale sulla seconda aggiunta A al Preventivo 2011.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

31 agosto 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-1814 6005

Compendio

Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone all’approvazione delle Camere federali il disegno di legge federale (di durata limitata) sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività nonché il disegno di decreto federale sulla seconda aggiunta A al Preventivo 2011.

L’elevato valore del franco svizzero rispetto alle valute straniere riduce notevolmen- te la competitività dei prezzi dell’economia svizzera rispetto a quelli delle economie estere concorrenti. Contemporaneamente, le prospettive di sviluppo dell’economia mondiale si fanno sempre più cupe. Sebbene, al momento, la congiuntura nazionale si presenti ancora robusta, da alcuni settori giungono già segnali di grosse difficol- tà, dovute proprio alla forza del franco. Il Consiglio federale propone pertanto di intervenire con due distinti pacchetti di misure finalizzati, il primo, a sostenere l’economia con provvedimenti a breve termine e, il secondo, a migliorare le condi- zioni quadro in diversi settori. Il primo pacchetto (pacchetto di misure 2011) prevede un contributo straordinario della Confederazione al fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione nonché misure a breve termine per mitigare gli effetti dell’apprezzamento del franco e migliorare la competitività. L’implementazione di queste misure, che sono presenta- te al Parlamento con il presente messaggio sotto forma di due atti normativi, è prevista per il 2011. Le modifiche legislative necessarie a tal fine figurano nella legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la compe- titività (atto mantello; n. 3). Il loro finanziamento è disciplinato nel decreto federale sulla seconda aggiunta A al Preventivo 2011 (n. 4). Un secondo pacchetto (pacchet- to di misure 2012), per un importo massimo di un miliardo di franchi sarà presenta- to al Parlamento separatamente, sotto forma di un annuncio ulteriore al Preventivo

2012 (inserito nel Piano finanziario di legislatura 2013–2015).

Compendio 6006

1 Situazione iniziale 6009

1.1 Evoluzione dei tassi di cambio 6009

1.2 Andamento della congiuntura mondiale e dell’economia svizzera 6009

1.3 Situazione particolarmente difficile per alcuni settori 6010

2 Il piano d’azione 6010

2.1 Misure per contrastare la forza del franco svizzero 6010

2.1.1 Politica monetaria 6010

2.1.2 Le misure già decise dalla Confederazione 6011

2.1.3 Politica economica orientata alla crescita 6011

2.2 Quadro finanziario 6012

2.2.1 Stato attuale della pianificazione finanziaria 6012

2.2.2 Rischi di bilancio 6013

2.2.3 Possibilità finanziarie per misure immediate di attenuazione

della forza del franco svizzero 6014

2.3 Misure 6015

2.3.1 Panoramica 6015

2.3.2 Attenuazione delle possibili conseguenze della forza del franco

per l’assicurazione contro la disoccupazione 6016

2.3.3 Misure nel campo della promozione delle esportazioni 6017

2.3.4 Misure nel settore del turismo 6018

2.3.5 Misure nel campo della ricerca, della tecnologia e dell’innova-

zione 6019

2.3.5.1 Aumento una tantum del contributo federale in favore

della CTI 6019

2.3.5.2 Indennità di compensazione per i partecipanti a

programmi internazionali di ricerca 6021

2.3.5.3 Imprenditoria e innovazione nella ricerca 6022
2.3.5.4 Infrastrutture di ricerca nel settore dei PF pronte al via 6023

2.3.6 Misure nel campo dei trasporti 6024

2.3.6.1 Aumento delle compensazioni per il traffico transalpino

combinato 6024

2.3.6.2 Traffico regionale viaggiatori 6025

3 Legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e

migliorare la competitività 6026

3.1 Punti essenziali del progetto 6026

3.1.1 Situazione iniziale 6026

3.1.2 Nuovo disciplinamento proposto 6026

3.2 Commento ai singoli articoli 6027

3.2.1 Legge del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca e

dell’innovazione (LPRI) 6027

3.2.2 Legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV) 6028

3.2.3 Legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la

disoccupazione (LADI) 6028

4 Contenuto del decreto finanziario (Seconda aggiunta A 2011) 6028

4.1 Elementi del decreto finanziario 6028

4.2 Attenuazione delle possibili conseguenze della forza del franco

sull’assicurazione contro la disoccupazione 6029

4.3 Aumento delle risorse per la compensazione dei prezzi nell’ambito

dell’esportazione di prodotti agricoli trasformati («legge sul cioccolato») 6029

4.4 Aumento del mutuo della Confederazione alla Società svizzera di

credito alberghiero 6029

4.5 Commissione della tecnologia e dell’innovazione (CTI) 6030

4.6 Indennità di compensazione per partecipanti a programmi interna-

zionali di ricerca 6031

4.7 Imprenditoria e innovazione nella ricerca 6032

4.8 Infrastrutture di ricerca del settore dei PF pronte al via 6032

4.9 Traffico transalpino combinato 6033

4.10 Traffico regionale viaggiatori 6033

5 Ripercussioni 6034

5.1 Per la Confederazione 6034

5.2 Per i Cantoni e i Comuni 6034

5.3 Per l’economia 6034

6 Rapporto con il programma di legislatura 6035

7 Aspetti giuridici 6035

7.1 Costituzionalità 6035

7.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera 6035

7.3 Forma dell’atto normativo 6035

7.4 Subordinazione al freno alle spese 6035

Legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività (Disegno) 6037 Decreto federale sulla seconda aggiunta A al Preventivo 2011 (Disegno) 6041 Parte numerica con spiegazioni di carattere tecnico allegata al decreto federale sulla seconda aggiunta A 6043

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Evoluzione dei tassi di cambio

A causa della volatilità dei mercati finanziari internazionali a fronte dell’indebita- mento di diversi Paesi della zona euro (e progressivamente anche degli Stati Uniti), il franco svizzero (considerato tradizionalmente una valuta sicura) ha subìto, dalla primavera del 2010, un costante e forte apprezzamento. Negli ultimi 18 mesi la valuta elvetica si è apprezzata rispetto a importanti valute quali l’euro, il dollaro americano o la sterlina britannica di circa 20–30 punti percentuali, raggiungendo quotazioni record. Dall’inizio di agosto del 2010, il corso dell’euro è sceso da 1,50 ad un livello vicino alla parità (il 10 agosto 2011 1 euro era scambiato a 1,03 franchi svizzeri); nello stesso periodo, il dollaro americano è sceso da più di un franco a 0,72 centesimi. Grazie alle misure adottate nell’agosto 2011 dalla Banca nazionale svizzera (BNS) – prime fra tutte misure tese ad aumentare la liquidità sul mercato monetario, accom- pagnate da esplicite dichiarazioni da parte della banca centrale di voler contrastare con tutti i mezzi la forza del franco svizzero – a metà dello stesso mese la nostra valuta ha perso un po’ di terreno (cambio franco svizzero/euro: circa 1,15; cambio franco svizzero/dollaro americano: circa 0,80). Nonostante il deprezzamento verso fine agosto, la valutazione del franco svizzero resta ancora molto elevata. Il tasso di cambio effettivo reale del franco (al netto del differenziale d’inflazione rispetto a 40 partner commerciali) è cresciuto del 20 per cento dall’inizio del 2010. Anche in passato la Svizzera ha conosciuto fasi di apprezzamento della valuta na- zionale, ma la velocità raggiunta da questo fenomeno nell’ultimo anno è eccezionale e comparabile soltanto a quella del 1977/78. Negli anni Novanta, infatti, sebbene il valore del franco svizzero aumentò nella stessa misura registrata dal 2010, la crescita fu graduale, poiché distribuita nell’arco di quattro anni (1991–1995). Le imprese ebbero pertanto la possibilità di adeguarsi alle nuove condizioni quadro. Un’altra peculiarità dell’attuale situazione risiede nella forza a tutto campo del franco svizzero. Se in fasi passate di apprezzamento, la valuta elvetica ha visto crescere il proprio valore rispetto ad un’unica area valutaria estera (ad esempio area del dollaro o dell’euro, ma mai entrambe), ora è praticamente più forte di tutte le valute.

1.2 Andamento della congiuntura mondiale e

dell’economia svizzera Negli ultimi due mesi la congiuntura mondiale ha subìto una battuta d’arresto. Per la prima volta, dopo la crisi economico-finanziaria del 2009 e il successivo biennio di ripresa, si assiste ad una preoccupante fase di rallentamento congiunturale. Soprat- tutto per l’economia americana sono cresciuti i timori di una recessione vista la debole crescita economica e un tasso di disoccupazione che resta elevato. I tempi, tuttavia, si preannunciano difficili anche per le altre economie mondiali.

L’economia svizzera ha superato senza troppi scossoni la crisi economico-finanzia- ria globale del 2008/2009 e, dopo una fase di lieve recessione nel 2009 (calo del PIL di 1,9 punti percentuali), ha registrato nel 2010 una ripresa rapida e sostenuta (au- mento del PIL: +2,6 %) che ha coinvolto anche l’occupazione; il tasso di disoccupa- zione è infatti sceso da un buon 4 per cento dell’agosto 2010 al 3 per cento della fine luglio 2011 (dati depurati dai valori stagionali). In questa prima parte del 2011, l’economia ha continuato a dimostrarsi robusta, sebbene si avvertano primi segnali di rallentamento. I sondaggi congiunturali rilevano da alcuni mesi una lieve incrina- tura nel clima di fiducia delle imprese e dei consumatori, ma per il momento non registrano ancora il tanto temuto crollo che potrebbe derivare dall’attuale andamento dei mercati valutari. Sebbene i dati economici siano ancora soddisfacenti, è innegabile che le prospettive congiunturali evidenzino rischi elevati. Numerosi fattori chiave per l’economia d’esportazione elvetica – concretamente i tassi di cambio e la congiuntura estera – hanno subìto un netto peggioramento. La Svizzera deve così misurarsi con una combinazione estremamente sfavorevole che vede il franco svizzero pesantemente sopravvalutato e le prospettive della congiuntura mondiale profondamente incerte. Per una normalizzazione della situazione occorrerà verosimilmente attendere, poiché le conseguenze delle crisi sulla congiuntura mondiale e sui mercati finanziari rischiano di farsi sentire ancora a lungo.

1.3 Situazione particolarmente difficile per alcuni settori

L’elevato valore del franco svizzero rispetto alle valute straniere riduce notevolmen- te la competitività dei prezzi dell’economia svizzera rispetto a quelli delle economie estere concorrenti. Diversi settori economici ne stanno già facendo le spese, primi fra tutti il turismo e l’industria metalmeccanica. Poiché, contemporaneamente, le prospettive di sviluppo dell’economia mondiale si fanno sempre più cupe, è probabile che l’evoluzione sopradescritta colpisca ampi comparti dell’industria, del manifatturiero e del settore alberghiero. La crescita economica subirà dunque una flessione, ma al momento la congiuntura nazionale si presenta ancora robusta. Vista l’attuale costellazione il rischio di una recessione può essere escluso; da alcuni settori, tuttavia, giungono segnali di grosse difficoltà dovute proprio alla forza della valuta nazionale. Per queste ragioni, piuttosto che con misure generali di supporto congiunturale appare più opportuno intervenire con misure settoriali mirate.

2 Il piano d’azione

2.1 Misure per contrastare la forza del franco

2.1.1 Politica monetaria

La BNS, responsabile della politica monetaria svizzera, assolve il proprio compito in modo indipendente e nell’interesse generale del Paese. A sua disposizione ha una vasta gamma di strumenti, di cui dall’anno scorso fa già ampiamente uso per pratica- re una politica monetaria fortemente espansiva che riduca i tassi di cambio della valuta nazionale. Nel 2009 e in particolare nel 2010 ha acquistato euro e dollari

contro franchi per impedire che un rapido e marcato apprezzamento del franco minacciasse la ripresa economica in Svizzera e mettesse in atto un processo defla- zionistico. Negli ultimi tempi, inoltre, ha accresciuto la liquidità sul mercato consen- tendo alle banche di aumentare i propri averi in giroconto presso la BNS da circa 30 (metà 2011) a 200 miliardi. A tal fine, acquista sul mercato obbligazioni proprie (cosiddette «SNB-Bills») e concorda con le banche operazioni di riporto in valute. Attraverso questi interventi di «quantitative easing», la Banca nazionale svizzera aumenta l’offerta di franchi svizzeri sul mercato e abbassa il prezzo della valuta nazionale contribuendo così a indebolirla. La banca centrale è anche riuscita, grazie al massiccio aumento della massa monetaria, a far pressione sui tassi d’interesse Libor in franchi, spingendoli verso valori negativi. Ha inoltre dichiarato esplicita- mente e a più riprese di essere disposta, in qualsiasi momento, ad adottare altre misure per svalutare un franco svizzero decisamente sopravvalutato. Il Consiglio federale plaude alla politica della BNS improntata ad un’azione sistema- tica e coerente di normalizzazione della situazione sui mercati dei cambi e appoggia la banca centrale in tutte le altre attività volte a migliorare le condizioni monetarie quadro per l’export svizzero. Per garantire la competitività sul fronte dei prezzi sarà necessario puntare a un’ulteriore svalutazione del franco. Il Consiglio federale ritiene che, nel contesto attuale, l’aumento della massa monetaria finalizzata alla svalutazione del franco svizzero non dovrebbe comportare il rischio d’inflazione. Quando la situazione sui mercati dei cambi si sarà normalizzata, si tratterà sempli- cemente di riassorbire per tempo la liquidità generata, ricorrendo agli strumenti di cui la BNS dispone.

2.1.2 Le misure già decise dalla Confederazione

Misure tese a mitigare gli effetti negativi di una moneta nazionale troppo forte sono state decise già nel febbraio del 2011. Per aiutare il comparto turistico, la Confede- razione ha deciso uno stanziamento supplementare di 12 milioni di franchi (per il 2011 e 2012) da destinare alle attività di promozione. Sempre per il 2011 e 2012 ha aumentato di 20 milioni le risorse finanziarie a disposizione della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI). L’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), dal canto suo, ha beneficiato di una proroga della validità di strumenti supplementari. Di fronte al sospetto che ai prezzi all’importazione non vengano applicati integralmente i vantaggi derivanti dai tassi di cambio, il Consiglio federale ha incaricato l’Amministrazione federale di fare chiarezza. Infine, il gruppo di lavoro posto sotto la responsabilità della SECO e composto di rappresentanti della BNS, della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), dell’Unione svizzera delle arti e mestieri, di Swissmem, di economiesuisse e dell’Associazione svizzera dei banchieri è stato invitato a continuare a monitorare la situazione finanziaria delle imprese e a riferire ogni trimestre.

2.1.3 Politica economica orientata alla crescita

Scopo della politica di crescita è consolidare la competitività internazionale dell’economia svizzera attraverso condizioni quadro ottimali e preservare così le basi della crescita e della prosperità. A tal fine anche la Svizzera non può esimersi

dal continuare a percorrere la strada delle riforme economiche. Poiché altri Paesi – scossi dalla crisi – stanno ripensando le proprie strutture economiche, la Svizzera deve attivarsi per aumentare la propria produttività, tanto più se, per tornare a livelli normali, il franco svizzero impiegherà del tempo. All’incremento della produttività deve contribuire soprattutto l’economia interna poiché essa influisce sia sui costi dell’indotto dell’economia d’esportazione sia su quelli del tenore di vita generale. Grazie alle riforme passate, la Svizzera si è conquistata una posizione intermedia nella classifica dei Paesi OCSE sul grado di liberalizzazione dei mercati dei beni e dei servizi. A livello internazionale, inoltre, occupa da sempre una buona posizione per quanto concerne le finanze pubbliche, il quoziente di attività, il livello di forma- zione della popolazione e la spinta innovativa delle imprese. Il quadro giuridico, inoltre, è propizio all’iniziativa imprenditoriale. Grazie alla libera circolazione delle persone, progressi sono stati compiuti sul fronte dell’integrazione nel mercato inter- no europeo, ma restano delle lacune. La rete degli accordi con gli Stati non membri dell’UE – accordi di libero scambio, di investimento o per evitare le doppie imposi- zioni – ha raggiunto un grado di estensione comparabile a quello di altre nazioni commerciali concorrenti. Il suo ampliamento, tuttavia, è ostacolato dalle misure di protezione nel settore agricolo. Le sfide future della politica di crescita sono soprattutto sei: 1) occorre aumentare la stabilità finanziaria preservando tuttavia l’attrattiva della piazza finanziaria. Qui è chiamata a dare un contributo anche la politica economica estera, poiché è indispen- sabile che, sulle altre importanti piazze finanziarie, le regolamentazioni del mercato non discriminino o pregiudichino la fornitura di prestazioni da parte svizzera. 2) Occorre garantire l’accesso della nostra economia a nuovi mercati internazionali concludendo appositi accordi di libero scambio. 3) Va incrementata l’efficienza sul fronte dei costi dei settori economici nazionali che, attualmente, sono sottoposti a una rigida regolamentazione. Un esempio significativo è offerto dal settore sanitario dove la necessità di ridurre i costi deriva sia dal continuo aumento dei premi sia

dalla prospettiva dell’apertura dei mercati sanitari dell’UE. 4) Il programma di crescita dovrà prevedere – a fronte del progressivo raggiungimento dei limiti di capacità – non solo riforme dell’ordinamento dei mercati ma anche lo sviluppo delle infrastrutture. Un importante aspetto in questo contesto sarà la gestione della mobili- tà e, anche qui, il prezzo dovrà giocare un ruolo importante. 5) Si tratta di attuare gli obiettivi della politica climatica, tenendo a bada i costi, e di aumentare l’efficienza delle risorse. Garantire la crescita economica a lungo termine significa ridurre la pressione sulle istituzioni sociali. 6) Queste ultime devono introdurre, se ancora sprovviste, meccanismi di finanziamento sostenibili.

2.2 Quadro finanziario

2.2.1 Stato attuale della pianificazione finanziaria

In base alle proiezioni (abbreviato PR nella tabella) del Dipartimento federale delle finanze (DFF) di fine giugno, l’esercizio 2011 dovrebbe chiudersi con un risultato migliore di circa 3,2 miliardi di franchi rispetto a quanto preventivato: l’eccedenza prevista è di 2,5 miliardi (invece di un deficit di 0,6 miliardi come da preventivo; cfr. tabella). Poiché per quest’anno il freno all’indebitamento ammette ancora un deficit, l’eccedenza strutturale – ossia lo scarto positivo rispetto al limite sancito dal freno all’indebitamento – risulta superiore (ca. 2,9 mia.).

Tabella Tabella: Margine di manovra nel 2011 secondo il freno all’indebitamento

Mio. CHF Preventivo PR giugno Differenza 2011 2011

Entrate ordinarie 62 423 64 540 +2 117 Uscite ordinarie 63 069 62 006 –1 063 Risultato ordinario dei finanziamenti –646 2 534 +3 180 congiunturale –811 –387 +424 strutturale 166 2 921 +2 756

Pro memoria: – Fattore congiunturale (stato: giugno 2011) 1.013 1.006 –0.007 – Limite di spesa 63 234 64 927 +1 693

Questo buon risultato in realtà non sorprende: sul fronte delle entrate, infatti, esso andava delineandosi già all’inizio dell’anno grazie agli effetti positivi del risultato inaspettatamente buono dell’esercizio 2010 (non ancora preso in considerazione nel Preventivo 2011). Nessuna sorpresa sul fronte della riduzione delle spese il cui importo si è mosso negli ordini di grandezza abituali. A causa del risultato positivo anticipato dai pronostici, non sussiste nel 2012 alcun margine supplementare per ulteriori interventi di politica finanziaria, in quanto l’ottimo risultato sul fronte delle entrate – anticipato da tempo – è già stato preso in considerazione nel Preventivo 2012. È stato dunque possibile procedere ad una chiara rettifica al rialzo rispetto al precedente piano finanziario nonché compensare le nuove riduzioni intervenute sul fronte delle entrate (quota inferiore di utile distri- buito dalla BNS, abolizione della tassa d’emissione sul capitale di terzi). Ciò ha consentito al Consiglio federale di presentare, il 24 agosto 2011, un Preventivo 2012 equilibrato, in cui figura un’eccedenza strutturale di 466 milioni di franchi. Nel corso dell’autunno il Consiglio federale finalizzerà il Piano finanziario di legi- slatura 2013–2015 per poi, ad inizio 2012, licenziarlo insieme al programma di legislatura 2011–2015. Stando allo stato di pianificazione finanziaria di fine giugno, le direttive del freno all’indebitamento saranno rispettate. Le eccedenze strutturali, tuttavia, risultano piuttosto modeste (ca. 100 milioni).

2.2.2 Rischi di bilancio

L’eccedenza strutturale pronosticata per il 2011 dovrebbe concretizzarsi anche se, verso la fine di quest’anno, la congiuntura dovesse registrare una marcata battuta d’arresto. Due terzi delle entrate previste sono infatti già confluite nelle casse pub- bliche a metà del 2011 e, comunque, le entrate reagiscono normalmente con almeno un trimestre di ritardo all’evoluzione economica (per ragioni legate a modalità e tempistica della tassazione e della riscossione). A ciò si aggiunge che un’eventuale sensibile contrazione della crescita reale nel corso di quest’anno aumenterebbe automaticamente il margine di manovra garantito dal freno all’indebitamento (in altre parole, il deficit ammesso congiunturalmente). L’andamento delle entrate (e in

particolare dell’imposta preventiva) resta tuttavia incerto fino alla data della chiusu- ra definitiva dei conti. Per quanto riguarda le uscite, invece, l’esperienza dimostra che, normalmente, le oscillazioni sono contenute entro margini piuttosto ristretti. Per quanto riguarda l’anno contabile 2012, il Consiglio federale esclude, anche nell’ipotesi di un netto peggioramento della situazione economica, di dover procede- re a tagli delle spese. L’Amministrazione federale delle finanze ha illustrato le conseguenze di un ulteriore apprezzamento del franco nel capitolo del Preventivo 2012, volume 3, numero 32 dedicato agli scenari alternativi. Lo scenario in questio- ne, denominato «Scenario negativo», dimostra che un peggioramento della situazio- ne economica nel corso del 2012 avrebbe conseguenze minime sul saldo strutturale dei conti della Confederazione. Poiché il freno all’indebitamento è concepito in modo tale da rispondere all’evoluzione congiunturale, un eventuale peggior risultato finanziario è quasi integralmente compensato da un fattore congiunturale più eleva- to. Il bilancio della Confederazione può così esplicare liberamente il proprio effetto di stabilizzatore automatico. Grande incertezza regna riguardo agli utili che verranno distribuiti dalla BNS. Il Consiglio federale ha dato il proprio assenso materiale alla nuova convenzione stipulata tra il DFF e la BNS sulla distribuzione degli utili della Banca nazionale, ma il testo sarà pronto soltanto nell’ultimo trimestre 2011. Nel frattempo, il franco ha subìto un nuovo forte apprezzamento, tanto che risulta notevolmente diminuita anche la probabilità che nel 2012 la BNS distribuisca effettivamente degli utili. Il rischio dunque che i 333 milioni iscritti nel Preventivo 2012 non vengano versati è piuttosto elevato. Il buco che deriverebbe da questa minore entrata non verrebbe colmato dal fattore congiunturale e ricadrebbe integralmente sull’eccedenza struttu- rale che ancora figura nel preventivo. Visto quanto precede, è realistico a questo punto prevedere per il 2012 un’eccedenza strutturale non superiore a 133 milioni. Negli anni dal 2013 al 2015, ovvero quelli del prossimo piano finanziario di legisla- tura, le minori entrate dovute al mancato versamento degli utili BNS porterebbero, in assenza di correttivi, ad una violazione dei limiti del freno all’indebitamento. I

calcoli relativi agli scenari considerati, inoltre, dimostrano che nel caso di un nuovo e persistente indebolimento dell’economia svizzera si renderebbero necessarie misure di politica finanziaria piuttosto incisive. Il Parlamento, dal canto suo, ha in agenda la votazione di diversi decreti finanziari, ad esempio per l’acquisto di nuovi velivoli da combattimento.

2.2.3 Possibilità finanziarie per misure immediate

di attenuazione della forza del franco Il Consiglio federale ritiene giustificato utilizzare una parte del prevedibile buon risultato del 2011 per limitare l’impatto della valuta nazionale sull’economia d’esportazione. Non da ultimo, è infatti la buona situazione dei bilanci pubblici in Svizzera («bonus di stabilità») che ha contribuito a rendere il franco così forte. L’attuale situazione, tuttavia, non può pregiudicare le conquiste realizzate sul fronte della politica finanziaria. A lungo termine, infatti, la buona salute delle finanze pubbliche resta un vantaggio essenziale per l’economia svizzera.

È dunque in quest’ottica che vanno intese le misure immediate proposte in questo messaggio: si tratta di lenire, nel corso della seconda metà del 2011, le conseguenze dell’apprezzamento del franco svizzero e non di introdurre degli aiuti duraturi. Il principio dell’annualità, sancito nell’articolo 31 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 20051 sulle finanze della Confederazione, sarà applicato rigorosamente: le risorse inutilizzate nell’anno in corso decadranno. Il Consiglio federale propone di stanziare circa 870 milioni di franchi per le misure immediate 2011. Utilizzare l’intera eccedenza strutturale, che dovrebbe aggirarsi sui 2,9 miliardi di franchi, sarebbe irresponsabile, vista l’incertezza dei risultati prono- sticati. Limitando la somma, inoltre, vi è la garanzia che vengano rispettati sia l’orizzonte temporale delle misure sia l’obiettivo per cui sono state previste.

2.3 Misure

2.3.1 Panoramica

Le misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività possono essere suddivise in due categorie: un primo pacchetto (pacchetto di misure 2011) prevede un contributo straordinario al fondo dell’assicurazione contro la disoccupa- zione, nonché misure a breve termine per mitigare gli effetti dell’apprezzamento valutario e per migliorare la competitività. L’implementazione di queste misure, che sono presentate al Parlamento con il presente messaggio sotto forma di due atti normativi, è prevista per il 2011. Le modifiche legislative necessarie a tal fine figu- rano nella legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività, che costituisce un atto mantello (n. 3). Il loro finanziamento è disciplinato nel decreto federale sulla seconda aggiunta A al Preventivo 2011 (n. 4). Con il primo pacchetto il Consiglio federale adotta misure per sostenere l’economia a breve termine. Per la prosperità della piazza economica elvetica sono tuttavia indispensabili misure sul lungo periodo. Per questo motivo, il Consiglio federale proporrà un secondo pacchetto di misure volte a migliorare le condizioni quadro in diversi campi. In questo modo risulterà più semplice affrontare le sfide future legate all’attuale apprezzamento del franco. Il secondo pacchetto (pacchetto di misure 2012), che prevede un importo massimo di un miliardo di franchi, deve comprendere in particolare provvedimenti per promuo- vere la tecnologia, la ricerca, l’innovazione e la formazione professionale, nonché per migliorare le infrastrutture. Questo pacchetto sarà presentato al Parlamento separatamente, sotto forma di un annuncio ulteriore al Preventivo 2012 (inserito nel Piano finanziario di legislatura 2013–2015). Una piccola parte delle misure previste a partire dal 2012 punta a rafforzare in modo mirato la promozione delle esportazioni (6,5 mio. CHF), la promozione turistica nazionale (7,9 mio. CHF) e Innotour (4 mio. CHF). Queste misure riguardano i limiti di spesa e i crediti d’impegno che probabilmente il Parlamento approverà già durante la sessione autunnale 2011, nel quadro del messaggio del 23 febbraio 20112 concernente la promozione della piazza economica.

utile dalle linee interessate, tale guadagno sarà dunque computato con le indennità della Confederazione per l’orario 2012. La presente proposta prevede di aumentare di 18 milioni di franchi il credito per il traffico regionale viaggiatori per il 2011.

Dotazione finanziaria: 18,0 milioni di franchi nel 2011. Implementazione: seconda aggiunta A al Preventivo 2011.

3 Legge federale sulle misure per attenuare la forza

del franco e migliorare la competitività

3.1 Punti essenziali del progetto

3.1.1 Situazione iniziale

In passato, l’economia svizzera ha già vissuto e superato varie fasi di sopravvaluta- zione del franco. Il forte apprezzamento in atto, in concomitanza con un rallenta- mento dell’economia, non ha tuttavia precedenti. La rivalutazione degli anni 1977/78 e quelle che si sono susseguite negli anni Novanta erano accompagnate da una congiuntura economica relativamente favorevole. Negli anni Novanta l’incre- mento di valore rispetto all’estero fu distribuito su diversi anni, cosicché le imprese ebbero tempo di adeguarsi alla nuova situazione. L’attuale eccezionale sopravvalu- tazione del franco, accompagnata da un peggioramento della congiuntura economica mondiale, costituisce un rischio elevato per lo sviluppo economico. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale sottopone, con il presente messag- gio, un pacchetto di misure urgenti che potranno esplicare i loro effetti già nel corso del 2011. Oggetto del presente pacchetto è altresì l’alimentazione, a titolo precau- zionale, del fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione.

3.1.2 Nuovo disciplinamento proposto

La maggior parte delle misure proposte con il presente messaggio possono essere attuate sulla base del diritto vigente. L’alimentazione del fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. n. 3.2.1), le indennità di compensazione per i parteci- panti a programmi di ricerca internazionali (cfr. n. 2.3.5.2) e l’aumento delle inden- nità nel traffico regionale viaggiatori (cfr. n. 2.3.6.2) necessitano tuttavia di una modifica temporanea delle varie leggi speciali. Tali modifiche sono raggruppate nella legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività, che assume la forma di un cosiddetto atto mantello e ha validità limitata.

3.2 Commento ai singoli articoli

3.2.1 Legge del 7 ottobre 198310 sulla promozione della

ricerca e dell’innovazione (LPRI) Commento all’articolo 16k Nell’intento di sostenere per il 2011 l’internazionalizzazione del panorama svizzero della ricerca e la promozione delle nuove leve, questa misura prevede il versamento di un contributo finanziario unico, grazie al quale le parti contraenti svizzere a contratti di ricerca internazionali in valuta estera possono compensare una parte della perdita valutaria. Hanno diritto a presentare una domanda tutti i ricercatori, le istituzioni e anche le imprese che ricevono aiuti finanziari nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca dell’Unione europea, dei programmi dell’ESA o di altri programmi interna- zionali di ricerca. Per quanto riguarda questi ultimi (p. es. i contratti di promozione della ricerca di istituzioni private, quale la bill & melinda gates foundation) i benefi- ciari o l’istituzione per la quale lavorano devono tuttavia essere un’istituzione soste- nuta dalla Confederazione, conformemente all’articolo 16 LPRI. Per avere diritto a presentare una domanda è inoltre necessario che i ricercatori, le istituzioni e le imprese che, svolgono attività di ricerca in Svizzera nell’ambito di contratti di pro- mozione della ricerca non espressi in franchi, nel 2011 subiscano perdite superiori al 15 per cento dell’importo del contratto. Fanno eccezione i contratti di parti contraen- ti con scopo di lucro che collaborano al di fuori di un programma internazionale di ricerca e sviluppo. Modalità di presentazione della domanda: ogni istituzione avente diritto al contribu- to raggruppa le richieste e presenta una domanda unica. Le istituzioni autorizzate a presentare domanda sono quelle sostenute in virtù della LPRI che, entro il 30 ottobre 2011, presentano una domanda globale dettagliata sui progetti di ricerca della loro istituzione (p. es. università). Esse devono altresì presentare le domande delle impre- se con cui collaborano nell’ambito di progetti internazionali. La domanda può essere presentata direttamente alla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER) soltanto dalle imprese che non sono legate a queste forme di collaborazione. La SER esamina le domande e, entro i limiti dei mezzi disponibili, concede un pagamento per ogni domanda. Almeno il 15 per cento del danno totale subìto nel

2011 sarà dedotto dal danno come rischio del singolo. Così facendo, la SER tiene

conto di eventuali garanzie contro i rischi concordate alla conclusione del contratto o di indennità di compensazione versate da altri enti pubblici. Insieme alla domanda, le istituzioni e le imprese richiedenti sono tenute a presentare alla SER le informa- zioni pertinenti. L’indennità di compensazione è unica e serve ad attenuare la perdita attestata nel 2011. Per il 2012, nel caso in cui il franco resti forte, i richiedenti dovranno ade- guare le loro strutture o negoziare con la parte contraente un adeguamento dei ter- mini del contratto.

10 RS 420.1

3.2.2 Legge del 20 marzo 200911 sul trasporto di

viaggiatori (LTV) Commento all’art. 33 cpv. 1bis Giusta l’articolo 28 capoverso 1 LTV, la Confederazione e i Cantoni indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell’offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggia- tori. L’articolo 33 disciplina la ripartizione della quota di partecipazione tra la Con- federazione e i Cantoni. Viste le procedure amministrative e decisionali cantonali, tuttavia, la partecipazione dei Cantoni al finanziamento di indennità supplementari nel quadro di un programma di sostegno della Confederazione rischierebbe di mette- re in questione l’essenza stessa di tali indennità, sia per ragioni temporali che politi- che. L’articolo 33 LTV va pertanto completato in modo tale che, nel quadro di un programma di sostegno, la Confederazione possa finanziare da sola, ovvero senza la partecipazione dei Cantoni, le perdite di introiti dovute alla fluttuazione della mone- ta. La conclusione di una convenzione sull’offerta a integrazione di quella esistente riguarda dunque unicamente la quota della Confederazione e non ha alcuna inciden- za su quella cantonale, che resta invariata. Questo approccio consente di garantire l’adeguamento rapido e consensuale delle convenzioni.

3.2.3 Legge del 25 giugno 198212 sull’assicurazione contro

la disoccupazione (LADI) Commento all’art. 90a cpv. 2 Per coprire le spese supplementari, in particolare per le indennità in caso di ridu- zione dell’orario di lavoro, è necessario mettere a disposizione del fondo di compen- sazione dell’AD 500 milioni di franchi. La partecipazione della Confederazione prevista nell’articolo 90a LADI per il 2011 è quindi aumentata di 500 milioni di franchi.

4 Contenuto del decreto finanziario

(Seconda aggiunta A 2011)

4.1 Elementi del decreto finanziario

Ai fini di una rapida attuazione delle misure le risorse necessarie devono essere presentate al Parlamento in un’aggiunta separata (seconda aggiunta A), affinché una decisione possa essere presa già durante la sessione autunnale 2011. I singoli ele- menti dell’aggiunta sono descritti qui di seguito (n. 4.2–4.8).

11 RS 745.1 12 RS 837.0

4.2 Attenuazione delle possibili conseguenze

della forza del franco sull’assicurazione contro la disoccupazione Mio. di CHF Unità amministrativa N. del credito Denominazione Aggiunta

704 SECO A2310.0351 Prestazioni della Confederazione 500,0

all’AD

In seguito alle turbolenze sui mercati delle divise e alle incertezze congiunturali, si dovrebbe registrare nei prossimi anni un aumento dei costi dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare nell’ambito dell’indennità per lavoro ridotto. Per non pregiudicare il risanamento dell’assicurazione contro la disoccupazione avviato con la quarta revisione AD, la Confederazione mette a disposizione nel 2011 un contributo supplementare unico di 500 milioni. Indicazioni più precise in merito a questa misura figurano nei numeri 2.3.2 e 3.2.3.

4.3 Aumento delle risorse per la compensazione dei

prezzi nell’ambito dell’esportazione di prodotti agricoli trasformati («legge sul cioccolato») Mio. di CHF Unità amministrativa N. del credito Denominazione Aggiunta

606 AFD A2310.0211 Contributi all’esportazione per 10,0

prodotti agricoli trasformati

A causa della forza del franco le differenze di prezzo delle materie prime fra la Svizzera e l’estero si sono accentuate. Con l’aumento richiesto di 10 milioni di franchi nel Preventivo 2011 destinato al finanziamento dei contributi all’ esporta- zione si raggiunge l’importo complessivo di 80 milioni che consentirà di diminuire le aliquote di compensazione dei prezzi evitando di conseguenza un indebolimento, riconducibile a motivi valutari, della competitività delle esportazioni svizzere di derrate alimentari e delle materie prime agricole svizzere ivi contenute (cfr. anche n. 2.3.3).

4.4 Aumento del mutuo della Confederazione alla

Società svizzera di credito alberghiero Mio. di CHF Unità amministrativa N. del credito Denominazione Aggiunta

704 SECO A4200.0108 Mutui per la Società svizzera di 100,0

credito alberghiero

La Società svizzera di credito alberghiero (SCA) concede mutui di grado posteriore a strutture ricettive di regioni turistiche e stazioni balneari e offre servizi di consu- lenza a strutture alberghiere, aziende turistiche, banche, all’ente pubblico e ad altre istituzioni in tutta la Svizzera. Affinché la SCA disponga di un margine di manovra sufficiente per poter interveni- re in caso di un’eventuale stretta creditizia, il Consiglio federale chiede un aumento di 100 milioni di franchi dell’attuale mutuo della Confederazione, come misura preventiva e limitata nel tempo, a carico della seconda aggiunta A anticipata al Preventivo 2011. La SCA è in tal modo posta in condizioni di reagire velocemente e globalmente a una domanda di crediti ampliata o a un’offerta di crediti straordina- riamente limitata. Le risorse impiegate entro la fine del 2015 saranno considerate un aumento durevole del mutuo della Confederazione, che oggi è pari a 136 milioni di franchi («fonds de roulement»). La parte dei 100 milioni concessi a titolo supple- mentare e non utilizzati a fine 2015 saranno restituiti alla Confederazione. I dettagli riguardanti le condizioni d’impiego e di rimborso del mutuo aggiuntivo figureranno in un accordo di sussidiamento concluso con la SCA (cfr. anche n. 2.3.4).

4.5 Commissione della tecnologia e dell’innovazione

(CTI) Mio. di CHF Unità amministrativa N. del credito Denominazione Aggiunta

760 CTI A2310.0477 Promozione della tecnologia e 100,0

dell’innovazione CTI

L’industria d’esportazione riveste un’importanza centrale per la crescita dell’eco- nomia svizzera. Alla base del successo dei prodotti sul mercato vi sono l’innova- zione e, di riflesso, la ricerca e lo sviluppo. Per l’anno 2011 sono messi a disposizio- ne altri 100 milioni affinché le imprese possano impegnarsi in progetti innovativi in condizioni agevolate. Tale misura non comporta un aumento dei crediti iscritti a preventivo a partire dal 2012.

Adeguamento del credito d’impegno Per l’attuazione delle misure della CTI è richiesto un credito aggiuntivo:

Mio. di CHF Unità amministrativa Credito d’impegno Importo precedente Aumento

706/ UFFT/CTI Finanziamento dell’attività 553,5 100,0

760 della CTI 2008–2011

4.6 Indennità di compensazione per partecipanti a

programmi internazionali di ricerca Mio. di CHF Unità amministrativa N. del credito Denominazione Aggiunta

325 SER A2310.0195 Istituti art. 16 LPRI 3,0

325 SER A2310.0208 Settimo programma quadro di 30,0

ricerca dell’UE

325 SER A2310.0441 Misure collaterali per la coopera- 10,0

zione nel settore spaziale

Le indennità di compensazione uniche versate a istituti di cui all’articolo 16 LPRI e a partecipanti al Settimo programma quadro di ricerca dell’UE o ad attività di ricerca dell’ESA dovrebbero permettere di attenuare gli effetti del franco forte nel 2011. Condizione per avere diritto al contributo è una perdita valutaria nel 2011 che superi un limite minimo del 15 per cento della somma contrattuale nell’ambito dei sum- menzionati strumenti di promozione della ricerca. Mediante tale misura sarà possibi- le sostenere l’internazionalizzazione della ricerca e sostenere la promozione delle nuove leve.

Adeguamento di crediti d’impegno/limiti di spesa: Per poter attuare le misure previste, il limite di spesa per contributi a istituti di cui all’articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LPRI va aumentato. I crediti aggiuntivi sono inoltre chiesti per le misure collaterali riguardanti il Settimo programma di ricerca e la cooperazione nel settore spaziale (ESA):

Mio. di CHF Unità amministrativa Limite di spesa/credito d’impegno Importo precedente Aumento

325 SER Istituti di cui all’art. 16 LPRI 137,9 3,0

2008–2011

325 SER Misure collaterali per la partecipa- 51,0 30,0

zione integrale al 7° Programma quadro di ricerca UE 2007–2013

325 SER Misure collaterali per la coopera- 25,9 10,0

zione nel settore spaziale 2008–2011

4.7 Imprenditoria e innovazione nella ricerca

Mio. di CHF Unità amministrativa N. del credito Denominazione Aggiunta

325 SER A2310.0193 Fondazione Fondo nazionale 10,0

svizzero

328 Settore dei PF A2310.0346 Contributo finanziario al 6,0

settore dei PF

629 UFFT A4100.0125 Costruzioni PF 9,0

Con l’aggiunta al Preventivo 2011 sono richieste risorse supplementari allo scopo di accelerare il trasferimento delle conoscenze della ricerca verso l’economia. Il Fondo nazionale svizzero e i due PF vantano a questo riguardo una notevole esperienza e possono quindi procedere in maniera mirata. Il FNS attribuirà le sue risorse nel 2012, mentre il settore dei PF potrà effettuare i primi pagamenti nel 2011.

Adeguamento di limiti di spesa/crediti d’impegno: Per l’attuazione di tale misura il limite di spesa per gli istituti attivi nella promozione della ricerca e nel settore dei PF va aumentato. Un credito aggiuntivo dev’essere inoltre richiesto per l’investimento al PF di Losanna («Teaching and Innovation Square»):

Mio. di CHF Unità amministrativa Limite di spesa/credito d’impegno Importo precedente Aumento

325 SER Istituti attivi nella promozione 3 824,3 10,0

della ricerca 2008–2011

328 Settore dei PF Contributo finanziario della 10 493,8 15,0

Confederazione al settore dei PF 2008–2011

620 UFFT Costruzioni PF 2010 di importo 12,0 9,0

superiore a 10 mio.

4.8 Infrastrutture di ricerca del settore dei PF

pronte al via Mio. di CHF Unità amministrativa N. del credito Denominazione Aggiunta

328 Settore dei PF A2310.0346 Contributo finanziario al settore 30,1

dei PF

620 UFFT A4100.0125 Costruzioni dei PF 14,4

Con l’aumento del contributo di finanziamento e del credito destinato alle costru- zioni dei PF iscritto a preventivo è possibile anticipare investimenti segnatamente in vista della costruzione del laser a raggi X «SwissFEL».

Adeguamento di limiti di spesa/crediti d’impegno: Per l’attuazione della misura, occorre aumentare ulteriormente (incremento già previsto con la misura 4.7) il limite di spesa per il settore dei PF. Il Consiglio federa- le propone un nuovo credito d’impegno pari a 12,9 milioni per i primi investimenti in relazione all’eventuale futura costruzione di SwissFEL. Per le rimanenti spese d’investimento di 1,5 milioni non è necessario un nuovo credito d’impegno, poiché questi impegni possono essere ossequiati nell’ambito dell’attuale credito quadro per le costruzioni dei PF del 2011.

Mio. di CHF Unità amministrativa Limite di spesa/credito d’impegno Importo precedente Aumento

328 Settore dei PF Contributo finanziario della 10 493,8 44,5

Confederazione al settore dei PF 2008–2011

620 UFFT Nuovo credito d’impegno – 12,9

SwissFEL

4.9 Traffico transalpino combinato

Mio. di CHF Unità amministrativa N. del credito Denominazione Aggiunta

802 UFT A2310.0214 Indennità per il traffico combinato 28,5

transalpino

Con l’aumento del credito per l’indennità per il traffico transalpino combinato può essere parzialmente compensata la riduzione degli introiti, imputabile alla debolezza dell’euro, delle imprese di trasporto ferroviario. La misura favorisce il raggiungi- mento dell’obiettivo sancito nella Costituzione volto al trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi dalla strada alla ferrovia.

4.10 Traffico regionale viaggiatori

Mio. di CHF Unità amministrativa N. del credito Denominazione Aggiunta

802 UFT A2310.0216 Traffico viaggiatori regionale 18,0

Con l’aumento del credito per l’indennità per il traffico regionale viaggiatori può essere parzialmente compensata la riduzione degli introiti, imputabile alla debolezza dell’euro, delle imprese di trasporto che hanno diritto all’indennità e per le quali il

traffico turistico rappresenta una parte importante dell’attività. La Confederazione prevede la rinegoziazione delle convenzioni sull’offerta con le imprese interessate. Le perdite di introiti comprovate rispetto al conto di previsione su cui si basa la convenzione vanno compensate con un incremento dell’indennità. Le risorse dispo- nibili saranno suddivise proporzionalmente fra le imprese interessate.

5 Ripercussioni

5.1 Per la Confederazione

Il presente progetto comporta complessivamente per le finanze federali spese sup- plementari dell’ordine di 869 milioni di franchi (cfr. tabella al n. 2.3.1). Grazie alle modifiche legislative previste nell’atto mantello è possibile attuare tre delle misure previste nel pacchetto di misure 2011, il che comporta per il 2011 le seguenti spese uniche nel bilancio federale:

in mio.

Alimentazione del fondo dell’AD a titolo precauzionale 500,0 Indennità di compensazione per programmi internazionali di ricerca 43,0 Traffico regionale viaggiatori 18,0

Totale 561,0

5.2 Per i Cantoni e i Comuni

Le modifiche legislative contemplate nel presente atto mantello non hanno ripercus- sioni sui Cantoni e sui Comuni. L’ordinazione di prestazioni del traffico regionale viaggiatori è di per sé un compito congiunto di Confederazione e Cantoni. Il previsto adeguamento della legge sul trasporto di viaggiatori (cfr. n. 3.2.2) garantisce tuttavia che la compensazione delle perdite di introiti delle imprese di trasporto dovute alla fluttuazione della moneta possa avvenire senza la partecipazione finanziaria dei Cantoni.

5.3 Per l’economia

Le modifiche legislative proposte intendono attenuare l’impatto sull’economia di una valuta nazionale troppo forte. L’impiego di una parte dell’eccedenza strutturale prevista per il 2011 non mette in discussione la via della stabilità finanziaria imboc- cata al momento dell’introduzione del freno all’indebitamento. Il pacchetto di misu- re previsto non minaccia in alcun modo la competitività a lungo termine delle sane finanze pubbliche svizzere.

6 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato nel messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007–201113 né nel decreto federale del 18 settembre 200814 sul pro- gramma di legislatura 2007–2011. Le modifiche legislative previsti sono urgenti e non erano prevedibili. Devono pertanto essere decise al di fuori del programma di legislatura.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Le modifiche legislative proposte si basano sulle disposizioni della Costituzione federale in materia di competenze. Conformemente all’articolo 167 Cost., il decreto federale concernente la seconda aggiunta A al Preventivo 2011 rientra nella compe- tenza finanziaria dell’Assemblea federale. Per i singoli crediti e limiti di credito esistono, nei singoli settori d’attività, basi legali specifiche.

7.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali

della Svizzera Le misure proposte non hanno ripercussioni sugli obblighi internazionali della Svizzera.

7.3 Forma dell’atto normativo

Affinché il pacchetto di misure 2011 possa essere adottato, occorre modificare tre leggi federali, per le quali, al momento della loro adozione, era possibile chiedere il referendum ai sensi dell’articolo 141 della Costituzione federale. La presente legge le riunisce in un cosiddetto atto mantello che riveste la forma di una legge federale. Affinché le misure adottate possano esplicare il loro effetto ancora nel 2011, è necessario fissarne le basi legali nella sessione autunnale 2011. Il ricorso alla proce- dura straordinaria è pertanto indispensabile per un operato efficace della politica. Per i suddetti motivi, la legge federale temporanea è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). La sua validità è limitata a un anno e pertanto non sottostà a referendum facoltativo.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

L’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.15 sancisce che per le disposizioni in mate- ria di sussidi, nonché per i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti

13 FF 2008 597 14 FF 2008 7469 15 RS 101

nuove spese uniche di oltre 20 milioni o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi è necessario il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Ciò riguarda innanzitutto le modifiche legislative proposte con la legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività. Le misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (500 mio.) e nel settore della ricerca (43 mio.) superano il limite di 20 milioni. Per questo motivo gli articoli 90a capoverso 2 LADI e 16k LPRI vanno subordinati al freno alle spese, a prescindere dalla questione delle spese uniche o ricorrenti. La compensazione delle perdite di introiti nel traffico regionale viaggiatori ha carattere eccezionale. Le indennità previste dalla legge sul trasporto viaggiatori sono tuttavia concesse periodicamente a favore della spesa aziendale, motivo per cui sono di natura ricorrente. Le spese corrispondenti (18 mio.) superano i limiti determinanti per le spese ricorrenti, per cui anche l’articolo 33 capoverso 1bis deve essere subordinato al freno alle spese. Questo va applicato anche gli articoli 3 e 5 del decreto federale sulla seconda aggiunta A al Preventivo 2011.

Messaggio concernente la legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività e il decreto federale sulla seconda aggiunta A al Preventivo 2011 | Lexipedia | Lexipedia