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Iniziativa parlamentare. Aliquota speciale IVA sulle prestazioni del settore alberghiero. Proroga. Rapporto del 12 novembre 2012 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale. Parere del Consiglio federale

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Iniziativa parlamentare Aliquota speciale IVA sulle prestazioni del settore alberghiero. Proroga Rapporto del 12 novembre 2012 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale

del 23 gennaio 2013

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all’articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi sottopo- niamo il nostro parere sul rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 novembre 2012 concernente l’iniziativa parlamentare per la proroga dell’aliquota speciale IVA sulle prestazioni del settore alberghiero.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

23 gennaio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-3185 841

Parere

1 Situazione iniziale

L’aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero (alloggio con pri- ma colazione) è stata introdotta il 1° ottobre 1996 con validità limitata al 31 dicem- bre 2001. Tale aliquota ridotta era intesa come misura temporanea per sostenere il settore alberghiero che a metà degli anni Novanta si trovava in una difficile situa- zione economica. Da allora l’Assemblea federale ha prorogato l’aliquota speciale IVA complessivamente quattro volte, l’ultima volta nell’ambito della revisione totale della legge sull’IVA (LIVA) dove ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2013. In occasione della sua seduta del 22 ottobre 2012 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha deciso, con 18 voti contro 6 e 1 astensione, di presentare un’iniziativa parlamentare per chiedere che l’aliquota speciale IVA per il settore alberghiero venga prolungata di altri quattro anni fino alla fine del 2017. Il 6 novembre 2012 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha dato seguito all’iniziativa. Il 12 novembre 2012 la CET-N ha adottato il progetto di legge e il relativo rapporto1. Dato che si tratta semplice- mente di mantenere in vigore una normativa già vigente, e considerato che in caso di svolgimento di una consultazione ordinaria non vi sarebbe praticamente il tempo per riuscire ad attuare la modifica di legge prima della scadenza del periodo di validità dell’aliquota speciale IVA, la Commissione ha rinunciato a indire una procedura di consultazione. Con lettera del 20 novembre 2012 la CET-N ha invitato il Consiglio federale a presentare un parere entro il 6 febbraio 2013.

2 Parere del Consiglio federale

Nella parte B del messaggio del 25 giugno 20082 concernente la semplificazione dell’imposta sul valore aggiunto e nel messaggio aggiuntivo del 23 giugno 20103 al messaggio concernente la semplificazione dell’imposta sul valore aggiunto (Pro- mozione dell’economia e della crescita), il Consiglio federale proponeva una radi- cale semplificazione del sistema dell’IVA. Le riforme prevedevano la soppressione di gran parte delle esclusioni dall’imposta e l’introduzione di un’aliquota unitaria. Il 21 dicembre 2011, il Consiglio nazionale ha rinviato definitivamente la parte B del progetto al Consiglio federale, con la richiesta di elaborare un modello a due aliquo- te. Nel mandato di rinvio si chiede in particolare di assoggettare le prestazioni del settore alberghiero all’aliquota ridotta. Tale richiesta implica tuttavia la necessità d’abrogazione dell’articolo 130 capoverso 2 della Costituzione federale e quindi una votazione popolare. Pertanto, il modello a due aliquote proposto nel mandato di rin- vio potrà entrare in vigore al più presto il 1° gennaio 2016. Qualora l’aliquota speciale IVA fosse soppressa il 1° gennaio 2014, le prestazioni del settore alberghiero sarebbero assoggettate per due anni all’aliquota normale dell’8 per cento per poi essere tassate in seguito all’aliquota ridotta. Per i soggetti

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