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Iniziativa parlamentare. Prosecuzione ed estensione del programma di aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale

13.451

Iniziativa parlamentare Prosecuzione ed estensione del programma di aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale

del 12 agosto 2014

Onorevoli presidente e consiglieri,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia e il progetto di decreto federale concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambi- ni complementare alla famiglia, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consi- glio federale. La Commissione propone di adottare sia il progetto di legge (16 voti contro 7) e sia il progetto di decreto federale (15 voti contro 7). Una minoranza commissionale (Pieren, Grin, Herzog, Keller Peter, Mörgeli) propo- ne di non entrare in materia sul progetto di legge.

12 agosto 2014 In nome della Commissione: Il presidente, Matthias Aebischer

2014-2184 5643

Compendio

La legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bam- bini complementare alla famiglia è in vigore dal 1° febbraio 2003. Inizialmente, la sua validità era stata limitata a otto anni, ossia fino al 31 gennaio 2011. Una modifica di legge ne ha prorogato la durata di altri quattro anni, quindi fino al 31 gennaio 2015. Assieme alla relativa ordinanza di applicazione, la legge costituisce la base su cui poggia un programma d’incentivazione finalizzato a promuovere la creazione di posti di custodia per bambini e consentire così ai genitori di concilia- re meglio la famiglia e il lavoro o una formazione. Il 25 settembre 2013, la consigliera nazionale Rosmarie Quadranti ha depositato l’iniziativa parlamentare 13.451, proponendo di prorogare il programma d’incentivazione oltre il 31 gennaio 2015 e di ampliarne il campo d’applicazione in funzione delle esigenze che si profilano. La Commissione della scienza, dell’educa- zione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha deciso di dare seguito all’iniziativa, decisione condivisa dalla sua omologa del Consiglio degli Stati. Il programma d’incentivazione prevede il versamento di aiuti finanziari destinati alla creazione di nuovi posti di custodia complementare alla famiglia. Gli aiuti sono versati per due anni alle strutture di custodia collettiva diurna e per tre anni alle strutture di custodia parascolastiche. La CSEC-N propone di prorogare di quattro anni la durata di validità della legge e di fissare un nuovo credito finanziario di 120 milioni di franchi, lo stesso importo previsto per i due crediti d’impegno precedenti. Non ritiene necessarie altre modifi- che, dato che il programma si è dimostrato efficace nella sua forma attuale.

Rapporto

1 Genesi del progetto

In vigore dal 1° febbraio 2003, la legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finan- ziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia permette di incentivare la creazione di posti di custodia per i bambini. Nel 2011 ne è stata prolungata la durata di validità per quattro anni, ossia fino al 31 gennaio 2015. Il 25 settembre 2013, la consigliera nazionale Rosmarie Quadranti ha depositato un’iniziativa parlamentare (13.451 Prosecuzione ed estensione del programma di aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia) avente il seguente tenore: «Il periodo di applicazione della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia deve essere prolungato ol- tre il 31 gennaio 2015 e il campo di applicazione deve essere esteso. La leg- ge deve prendere in considerazione anche i progetti innovativi e lo sviluppo della qualità e deve segnatamente perseguire l’obiettivo di gestire le richieste in base a modalità semplici, non burocratiche e coordinate con le condizioni poste dai Cantoni». Con 13 voti a favore, 9 contrari e 1 astensione, il 16 gennaio 2014 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha deciso di dare seguito all’iniziativa, decisione condivisa dalla sua omologa del Consiglio degli Stati il 10 aprile 2014 (7 voti, nessun voto contrario e 4 astensioni). Il 12 agosto 2014, la CSEC-N ha adottato il progetto di legge nell’ambito della votazione sul complesso (16 voti contro 7) e il progetto di decreto federale (15 voti contro 7), entrambi oggetto del presente rapporto. Una minoranza commissionale (Pieren, Grin, Herzog, Keller Peter, Mörgeli) propone di non entrare in materia sul progetto di legge (cfr. n. 2.3).

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Programma d’incentivazione per la custodia

di bambini complementare alla famiglia

2.1.1 Principi

La legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia1 e la relativa ordinanza di applicazione2 costituiscono le basi legali di un programma d’incentivazione finalizzato a promuovere la creazio- ne di posti di custodia per l’infanzia e consentire ai genitori di conciliare meglio la famiglia e il lavoro o una formazione. La durata di validità della legge, entrata in vigore dal 1° febbraio 2003, è stata in un primo momento limitata a otto anni, con- clusisi il 31 gennaio 2011. In seguito a una modifica di legge del 1° ottobre 2010,

tale durata è tuttavia stata prorogata di altri quattro anni, ossia fino al 31 gennaio 20153. In virtù della legge, possono essere accordati aiuti finanziari alle seguenti istituzioni: – strutture di custodia collettiva diurna; – strutture di custodia parascolastiche per bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria; – strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne. Gli aiuti finanziari devono essere utilizzati per predisporre nuovi posti nelle strutture di custodia del primo e del secondo tipo e possono essere concessi soltanto a struttu- re nuove o già esistenti, a condizione che aumentino la loro offerta in misura signifi- cativa; non possono pertanto essere versati contributi per i posti già disponibili. Più esattamente, le strutture di custodia collettiva diurna beneficiano, durante un bien- nio, di un contributo forfettario di 5000 franchi all’anno per ogni nuovo posto a tempo pieno, mentre le strutture di custodia parascolastiche beneficiano, durante un triennio, di un contributo forfettario annuo di 3000 franchi per ogni nuovo posto a tempo pieno. Tanto per le strutture di custodia collettiva diurna quanto per quelle di custodia parascolastiche, l’importo dei contributi forfettari è ridotto se la struttura non propone un’offerta a tempo pieno (in termini di durata di apertura). Durante il primo anno, i posti occupati sono sovvenzionati al 100 per cento del contributo forfettario e quelli non occupati al 50 per cento. Dal secondo anno, sono invece sovvenzionati soltanto i posti occupati. Per quanto concerne la custodia in famiglie diurne, gli aiuti finanziari sono versati per la formazione e il perfezionamento dei genitori diurni oppure a favore di progetti per migliorare il coordinamento o la qualità di questo tipo di accoglienza. I sussidi non sono versati direttamente né ai genitori dei bambini né alle famiglie diurne e sono destinati a coprire al massimo un terzo dei costi. La modifica della legge del 1° ottobre 2010, entrata in vigore il 1° febbraio 2011, ha inoltre aperto la possibilità di sovvenzionare progetti a carattere innovativo, favo- rendo così la creazione di nuovi posti di custodia per i bambini in età prescolastica. Per poter ricevere un sostegno dalla Confederazione, il progetto deve contemplare un elemento a carattere innovativo e fungere da modello per lo sviluppo della custo-

dia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica, concorrendo alla creazione di nuovi posti di custodia. Il suo impatto deve inoltre essere di ampia portata (p. es., se realizzato a livello locale, deve poter essere adeguato affinché altri attori possano portarlo avanti) e produrre effetti a lungo termine. Gli aiuti finanziari  che possono essere concessi per al massimo tre anni e coprire non più di un terzo dei costi  saranno accordati a progetti a carattere innovativo avviati da Cantoni o Comuni oppure sostenuti finanziariamente da questi ultimi. La Confederazione garantisce il monitoraggio dei progetti e la loro valutazione e rende accessibili i risultati ottenuti4. Le domande di aiuti finanziari devono essere inoltrate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) prima dell’apertura della struttura, del potenziamento

3 Legge federale del 1° ottobre 2010, in vigore dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2015 (RU 2011 307 ; FF 2010 1445). Per la valutazione dei progetti concernenti i buoni di custodia dei Comuni di Lucerna e Horw, si veda il sito Internet dell’UFAS:

dell’offerta, dell’esecuzione dei relativi provvedimenti o dell’elaborazione del piano dettagliato del progetto. L’UFAS le trasmette, per parere, al Cantone nel quale saranno offerti i posti di custodia o sarà realizzato il provvedimento o il progetto. L’UFAS statuisce sul diritto agli aiuti finanziari con decisione formale; per quanto riguarda i progetti a carattere innovativo, stipula un contratto di prestazioni con la persona fisica o giuridica responsabile del progetto. Il quadro finanziario del programma d’incentivazione è stato definito da tre decreti federali. Il primo ha stabilito un credito di 200 milioni di franchi per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2003 e il 31 gennaio 20075; il secondo, un credito di 120 milioni di franchi per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2007 e il 31 gennaio 20116; e il terzo, un credito di 120 milioni di franchi per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2011 e il 31 gennaio 20157.

2.1.2 Svolgimento del programma d’incentivazione dal

2003 al 2013

Complessivamente, negli 11 anni di vita del programma d’incentivazione sono state accolte 2431 domande, 1239 delle quali concernono strutture di custodia collettiva diurna, 1080 strutture di custodia parascolastiche, 109 il settore delle famiglie diurne e tre domande riguardano i progetti a carattere innovativo. La Confederazione ha così sovvenzionato la creazione di 43 255 nuovi posti di custodia, 23 675 in strutture di custodia collettiva diurna e 19 580 in strutture di custodia parascolastiche, il che corrisponde a un aumento dell’offerta pari a circa l’87 per cento. Posti di custodia creati (ordinati per anno di creazione): Anno Strutture di custodia collettiva Strutture di custodia parascolastiche diurna

2003 1 638 1 237 2004 1 385 1 679 2005 1 737 1 465 2006 1 949 1 536 2007 2 423 1 971 2008 2 235 2 949 2009 2 499 2 668 2010 2 531 2 410 2011 2 993 1 659 2012 3 010 1 429 2013 1 275 577

Totale 23 675 19 580

Decreto federale del 30 settembre 2002 concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia; FF 2003 365. Decreto federale del 2 ottobre 2006 concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia; FF 2006 7965. Decreto federale concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, FF 2011 1717.

Un terzo dei posti è stato creato nella Svizzera latina. Su tutta la popolazione (nella fascia tra gli 0 e i 16 anni), i Cantoni che hanno tratto maggiore beneficio dagli aiuti finanziari sono quelli di ZH, ZG, BS, VD, NE e GE. Nella tabella e nei grafici riportati in allegato viene illustrata la ripartizione tra i Cantoni delle domande ap- provate e dei nuovi posti di custodia. Nell’ambito delle famiglie diurne sono state promosse misure di formazione e di perfezionamento professionale nonché 21 progetti finalizzati al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia. Nel quadro dei progetti a carattere innovativo è stata sostenuta l’introduzione di buoni di custodia nella regione di Lucerna. La Città di Lucerna è stata la prima, il 1° aprile 2009, a introdurre questi buoni. I crediti d’impegno della Confederazione necessari per rispondere alle 2431 doman- de approvate ammontano a 271,1 milioni di franchi (incl. costi d’esecuzione), 245,1 dei quali sono stati versati entro la fine del 2013. Poiché i 120 milioni di franchi che costituiscono l’attuale terzo credito d’impegno non saranno sufficienti per portare a termine il programma, che si concluderà nel gennaio 2015, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha stabilito – così come previsto dalla legge – un ordine di priorità8, da implementare dal 1° gennaio 2013. Questo dovrebbe consentire di ripartire i fondi tra le regioni nel modo più ponderato possibile. L’ordine di priorità vale per tutte le domande presentate all’UFAS a partire del 1° gennaio 2013; sono quindi escluse le domande presentate prima di questa data. Nel quadro dell’ordine di priorità, nel 2013, l’80 per cento dei mezzi finanziari rimanenti è stato assegnato a domande provenienti dai Cantoni che, rispetto ad altri Cantoni, fino a quel momento avevano chiesto pochi aiuti finanziari9. Il restante 20 per cento è stato messo a disposizione dei Cantoni che avevano già richiesto aiuti finanziari in misura superiore alla media10. Nel caso di un Cantone, non è stato possibile dar seguito alle domande di finanziamento presentate, perché il limite di credito è stato esaurito nel 2013; tali domande sono quindi state momentaneamente messe in lista d’attesa. Alla fine del 2013 non erano ancora stati esauriti tutti i mezzi del terzo credito d’impegno. Il credito rimanente sarà impiegato per le domande che, nel 2013, erano

state incluse in una lista d’attesa e che verranno ora esaminate ed eventualmente autorizzate. Le domande presentate nel 2014 saranno incluse in una nuova lista. A queste ultime verranno destinati i mezzi eventualmente restanti una volta esaminate tutte le do- mande inoltrate entro la fine del 2013.

Ordinanza del DFI sull’ordine di priorità nell’ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, RS 861.2. Cantoni di BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VS e JU. Cantoni di ZH, ZG, BS, VD, NE e GE.

2.1.3 Valutazione del programma d’incentivazione

L’articolo 8 LFPr e l’articolo 14 OFPr prevedono che le ripercussioni del sistema di aiuti finanziari siano valutate a intervalli regolari, se del caso ricorrendo a specialisti esterni, così da quantificare l’efficacia degli incentivi concessi. In vista dell’eventualità di chiedere un secondo credito d’impegno quadriennale, il programma era già stato valutato dopo i primi 19 mesi. Sulla base delle disposizioni menzionate sopra, nel 2004 l’UFAS ha commissionato due sondaggi, i cui risultati sono confluiti in due rapporti di valutazione: il primo concerne la valutazione dell’attuazione della legge da parte dei vari attori11 e il secondo esamina e valuta gli effetti degli aiuti finanziari12. Nel dicembre del 2008, l’UFAS ha commissionato un altro studio13 di valutazione, vertente soprattutto sulla questione della sostenibilità degli aiuti finanziari. Nel campo d’indagine dello studio vi erano anche gli effetti del programma d’incentivazione; l’idea era cioè di capire se il programma avesse incoraggiato nei Cantoni e nei Comuni attività favorevoli all’istituzione di posti di custodia. I risultati evidenziano che gli aiuti finanziari hanno esplicato un effetto a lungo termine: il 99 per cento delle strutture di custodia collettiva diurna e il 94 per cento delle strut- ture di custodia parascolastiche di bambini, per le quali la pratica della domanda era chiusa da almeno un anno al momento del sondaggio (primavera 2009), erano anco- ra in funzione. Dal 2003, ossia dall’inizio del programma d’incentivazione, le condi- zioni quadro a livello politico sono migliorate in molte zone sia nei Cantoni che nei Comuni. Nel 2013 l’UFAS ha commissionato un terzo studio14 finalizzato a valutare la soste- nibilità degli aiuti finanziari e la questione della conciliabilità tra lavoro e famiglia. A tal fine è stato condotto un sondaggio presso 1236 istituzioni, le cui domande di finanziamento erano state trattate entro il 31 dicembre 2011, ed è stato preparato un questionario poi indirizzato ai genitori. Sostenibilità: dallo studio è emerso che gli aiuti finanziari continuano a esplicare effetti a lungo termine; al momento del sondaggio, il 98 per cento delle strutture di custodia collettiva diurna e il 95 per cento delle strutture di custodia parascolastiche erano ancora in funzione. La maggior parte delle strutture è riuscita a mantenere

costante, o persino ad aumentare, la portata e la qualità dell’offerta. L’interruzione

B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung, Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreu- ung: Evaluation des Vollzugs, in: «Beiträge zur Sozialen Sicherheit», n. 318.010.11/05, UFAS, 2005, scaricabile al seguente sito: Ecoplan, Forschung und Beratung in Wirtschaft und Politik, Finanzhilfen für familiener- gänzende Kinderbetreuung: Evaluation des Impacts, in: «Beiträge zur Sozialen Sicher- heit», n. 318.010.12/05, UFAS, 2005, scaricabile al seguente sito: B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung, Evaluation „Anstossfinanzierung“ Nachhaltigkeit und Impulseffekte der Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung, in: «Beiträ- ge zur Sozialen Sicherheit, n. 318.010.1/10, UFAS, 2010, scaricabile al seguente sito: Ecoplan AG, Forschung und Beratung in Wirtschaft und Politik, Evaluation «Anstossfi- nanzierung» Nachhaltigkeit der Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit oder Ausbildung, in: «Beiträge zur So- zialen Sicherheit», n. 318.010.15/13, UFAS, 2013, scaricabile al seguente sito:

dei finanziamenti da parte della Confederazione ha potuto essere compensata attra- verso una maggiore occupazione e, di conseguenza, maggiori entrate. Conciliabilità lavoro-famiglia: l’obiettivo di migliorare la conciliabilità tra lavoro e famiglia ha potuto essere raggiunto. La grande maggioranza dei genitori interpellati ritiene che le strutture di custodia vi contribuiscano in misura consistente, se non addirittura fondamentale. Il tempo guadagnato grazie alla custodia istituzionale dei figli viene impiegato principalmente per dedicarsi a un’attività lucrativa o formativa. Senza queste strutture, il 65 per cento dei genitori i cui figli si trovano in una struttu- ra di custodia collettiva diurna e il 45 per cento dei genitori con figli in strutture di custodia parascolastiche sarebbe costretto a ridurre o abbandonare la propria attività lucrativa. Il 21 per cento (nel caso delle strutture di custodia collettiva diurna) e il 34 per cento (nel caso delle strutture di custodia parascolastiche) dei genitori potrebbe optare per una soluzione di custodia diversa, ma avrebbe molti più problemi a livello organizzativo. In entrambi i casi, solo per il sette per cento dei genitori trovare un’alternativa non rappresenterebbe un grosso ostacolo. In media, i genitori dovreb- bero ridurre il loro grado di occupazione del 34 per cento (nel caso delle strutture di custodia collettiva diurna) o del 20 per cento (nel caso delle strutture di custodia parascolastiche). Tenendo conto di tutte le istituzioni che usufruiscono di aiuti finanziari, ciò equivarrebbe a 12 500 (nel caso delle strutture di custodia collettiva diurna) ovvero 5500 (nel caso delle strutture di custodia parascolastiche) posti a tempo pieno in meno.

2.2 Considerazioni della Commissione

2.2.1 Prosecuzione del programma d’incentivazione

Al momento della sua adozione, la durata di validità della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia era limitata a otto anni, ossia fino al 31 gennaio 2011. Tale durata è tuttavia stata prorogata di quattro anni, ossia fino al 31 gennaio 2015, in considerazione della sproporzione persistente tra offerta e domanda di posti di custodia. Sebbene il programma d’incentivazione abbia permesso di creare numerosi posti di custodia, il fabbisogno in questo ambito continua a persistere. La formula dell’incentivazione finanziaria si è rivelata uno strumento efficace per incoraggiare la creazione di nuovi posti di custodia (cfr. n. 2.1.3). Il bilancio fatto annualmente dall’UFAS, incaricato di attuare il programma, indica un tasso d’occupazione elevato dei nuovi posti. La metà degli asili nido che stanno benefi- ciando di aiuti finanziari dichiara di non essere in grado di rispondere positivamente a tutte le domande che riceve15. La necessità di stabilire un ordine di priorità, implementato dal 1°gennaio 2013, in vista del terzo credito d’impegno mette in luce il permanere dell’esigenza di un sostegno finanziario in questo settore. Nel 2014 sono state depositate numerose domande di aiuti finanziari, destinate in gran parte a essere respinte a causa della limitatezza dei fondi rimasti. Le strutture interessate dovranno pertanto affrontare

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia: bilancio dopo 11 anni (al 1° febbraio 2014) disponibile al sito:

grosse difficoltà che, in alcuni casi, potranno impedirne l’apertura o i progetti di potenziare l’offerta di posti disponibili. Si può anche ragionevolmente immaginare che alcuni attori abbiano già oggi abbandonato temporaneamente il proprio progetto di creare posti di custodia alla luce degli scarsi fondi a disposizione e dei criteri con cui questi vengono attribuiti conformemente all’ordine di priorità. Dallo studio intitolato «Accueil extrafamilial des enfants et égalité», realizzato nel quadro del Programma nazionale di ricerca 60, «Uguaglianza tra uomo e donna» (PNR 60)16, è emerso che, nel confronto internazionale, la Svizzera dispone di un numero relativamente basso di strutture di custodia complementare alla famiglia. Il fatto di conciliare la vita familiare con quella professionale è un aspetto essenzia- le, tuttora d’attualità, della politica familiare. Nel quadro dell’iniziativa sul personale qualificato17, che riunisce la Confederazione, i Cantoni e i partner sociali, una mi- gliore conciliazione tra vita familiare e vita professionale fa parte dei quattro campi d’azione scelti per risolvere la situazione di penuria di personale qualificato. L’iniziativa evidenzia come l’offerta di posti di custodia complementare alla fami- glia possa e debba essere migliorata sia a livello prescolare che parascolare. Alcune regioni della Svizzera soffrono di un ritardo palese a questo riguardo. In generale, sebbene l’offerta abbia registrato un forte aumento in questi ultimi anni, «vi è ancora una grande necessità di recupero», nella misura in cui la domanda avanza più rapi- damente dell’offerta18. Secondo l’iniziativa sul personale qualificato, il sostegno finanziario destinato alla creazione di posti di custodia complementare alla famiglia e il fatto di sensibilizzare le imprese a proporre condizioni di lavoro favorevoli alla vita familiare rappresentano le misure più importanti per trarre il maggior beneficio possibile dal potenziale offerto dalle donne che lavorano. Le conseguenze dell’accettazione da parte del Popolodell’iniziativa contro l’immigrazione di massa, il 9 febbraio 201419, non possono attualmente essere valutate con esattezza; tuttavia, si può presagire l’acuirsi della penuria di personale qualificato in determinati settori. Considerata l’urgenza crescente della questione del

reclutamento di sufficiente manodopera qualificata, le CSEC delle due Camere hanno depositato due mozioni identiche20, nelle quali invitano il Consiglio federale a indicare, tra le altre cose, «altre possibilità per adeguare o potenziare i provvedimen- ti già adottati, al fine di incentivare l'occupazione (conciliabilità tra famiglia e lavoro ...)». Nei pareri formulati sulle mozioni, il Consiglio federale rinvia ai lavori svolti nel quadro dell’iniziativa sul personale qualificato e s’impegna a tenere conto delle richieste formulate nelle mozioni nel contesto dei lavori futuri in questo ambito.

Studio realizzato congiutamente dall’INFRAS e dall’Istituto svizzero per la ricerca empirica economica (SEW) dell’Università di San Gallo, 2013, disponibile al sito: www.nfp60.ch. Si veda il sito delle autorità federali, al seguente link: «Iniziativa sul personale qualificato - Analisi della situazione e rapporto sulle misure», documento comune del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ri- cerca (DEFR) e della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica, 21 mag- gio 2013, pag. 8, consultabile al seguente indirizzo: Decreto federale del 27 settempre 2013 concernente l’iniziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa», FF 2013 6303. Mo. 14.3009 (CSEC-S) Misure per attenuare la carenza di personale qualificato in consi- derazione del nuovo contesto, depositata il 24 febbraio 2014, e Mo. 14.3380 (CSEC-N) Misure per attenuare la carenza di personale qualificato in considerazione del nuovo con- testo, depositata il 15 maggio 2014.

Rispettivamente il 12 e il 16 giugno 2014, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato le mozioni con una netta maggioranza. Appare quindi più che necessario aumentare l’interesse per la manodopera già presente in Svizzera e sfrut- tare meglio il potenziale lavorativo femminile. Un’offerta sufficiente di posti di custodia complementare alla famiglia favorirebbe una maggiore permanenza delle madri, che sono quelle che in generale svolgono compiti educativi, nella vita profes- sionale. Dalla valutazione del programma d’incentivazione è emerso che la creazione di posti di custodia grazie agli aiuti finanziari ha contribuito in larga misura a migliorare le possibilità di conciliare lavoro e famiglia, il che rappresenta l’obiettivo principale della legge. Se non potessero disporre di un posto di custodia per i propri figli, molti genitori si vedrebbero costretti a ridurre o interrompere la propria attività lucrativa (cfr. n. 2.1.3). Gli aiuti finanziari versati alle strutture di custodia in fase di avvio o realizzazione di un potenziamento dell’offerta determinano effetti comprovati sul lungo termine: la quasi totalità delle strutture di custodia collettiva diurna e di strutture di custodia parascolastiche è ancora operativa una volta terminato il versamento dei contributi. Gli aiuti finanziari sono pertanto accordati soltanto a strutture realizzabili sotto il profilo economico. La proroga del programma sembra essere una soluzione ragionevole, non solo dati i risultati ottenuti, ma anche l’insufficienza ancora attuale di posti di custodia com- plementare alla famiglia. È quanto hanno auspicato espressamente anche il Cantone di Soletta21 e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)22.

2.2.2 Durata della prosecuzione

Gli aiuti finanziari consistono in contributi strutturali versati all’avvio o per l’espansione di una struttura di custodia: non si tratta pertanto di una partecipazione continuativa ai costi di funzionamento della struttura stessa. Per rispondere all’obiettivo principale perseguito, ossia la creazione di posti di custodia, è indispensabile prevedere fondi finanziari sufficienti. Considerati i costi associati alla prosecuzione del programma nonché lo stato delle finanze pubbliche, la CSEC-N ritiene che tale prosecuzione debba essere limitata nel tempo, ossia coprire soltanto i prossimi quattro anni (fino al 31 gennaio 2019).

2.2.3 Quadro finanziario

Nel 2002, il Parlamento aveva fissato a 200 milioni di franchi l’importo del primo credito d’impegno, previsto per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2003 e il 31 gennaio 2007. Le spese complessive sono state di quasi 70 milioni di franchi. Il fatto

Iv. Ct. 14.306 Soletta. Proroga del finanziamento iniziale di strutture di custodia per l’infanzia complementari alla famiglia da parte della Confederazione. Posizione 2013 della CDAS sulla politica familiare, disponibile (in francese) al sito:

che il credito disponibile non sia stato utilizzato completamente è riconducibile sia alla mancanza di dati affidabili su cui il Parlamento poteva basarsi per stimare il fabbisogno di aiuti finanziari sia a ragioni inerenti a qualsiasi fase di avvio di un nuovo programma. Innanzitutto, era necessario che chi opera nel settore della custo- dia complementare alla famiglia (ovvero Canoni, Comuni e organismi privati) venisse a conoscenza del programma d’incentivazione e, secondariamente, gli attori in gioco hanno avuto bisogno di un certo tempo per mettere in piedi progetti concreti finalizzati alla creazione di posti di custodia. In vista dell’adozione del secondo credito d’impegno, previsto per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2011, i fondi destinati al programma d’incentivazione sono stati rivisti al ribasso e fissati a 120 milioni di franchi, importo utilizzato com- pletamente. Alcune domande hanno addirittura dovuto essere finanziate con il terzo credito d’impegno. Quest’ultimo, concesso per il periodo attuale iniziato il 1° febbraio 2011 e destinato a concludersi il 31 gennaio 2015, prevede di nuovo fondi pari a 120 milioni di franchi. Il credito disponibile non permetterà di rispondere a tutte le domande pre- sentate; alcune di quelle depositate nel 2014 dovranno pertanto essere respinte, ragione per cui il DFI ha dovuto prevedere un ordine di priorità, che ha implementa- to dal 1° gennaio 2013. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2015 e il 31 gennaio 2019, ossia il periodo previsto per la prosecuzione del programma d’incentivazione, occorre adottare un nuovo credito d’impegno. È tuttavia difficile riuscire a quantificare il fabbisogno  di per sé incontestato  di posti di custodia. Gli ultimi due crediti d’impegno, pari a 120 milioni di franchi, si sono rivelati insufficienti. Si può tuttavia ragionevolmente immaginare che il ritardo in termini di posti di custodia dovrebbe essere recuperato nel corso degli anni e che, di conseguenza, la domanda dovrebbe diminuire. Appare dunque giustificato concedere un credito di 120 milioni di franchi. Se questo impor- to dovesse risultare insufficiente, il DFI dovrà stabilire un nuovo ordine di priorità.

2.2.4 Proposte di modifica esaminate dalla Commissione

Le modifiche al programma d’incentivazione proposte dall’autore dell’iniziativa parlamentare e riguardanti l’inclusione di progetti a carattere innovativo e di ordine procedurale non sembrano essere necessarie né auspicabili. La possibilità di sostenere i progetti a carattere innovativo è già stata introdotta nella legge con la modifica del 1° ottobre 2010 e, sinora, non ne è stato fatto grande uso. Vi hanno fatto ricorso soltanto tre Comuni23 per introdurre sul proprio territorio un sistema basato su dei cosiddetti buoni di custodia. La procedura di domanda di aiuti finanziari contribuisce alla qualità del programma d’incentivazione e ha dato ottimi risultati. Esigere, per esempio, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento per un periodo di sei anni garantisce che il denaro pubblico sarà impiegato unicamente per strutture economicamente sostenibili nel lungo termine. In passato sono già state apportate modifiche, ritenute necessarie,

Lucerna, Horw e Hochdorf.

alla procedura di domanda di aiuti finanziari24, ma, allo stato attuale, la CSEC-N ritiene che non sia opportuno introdurre cambiamenti.

2.2.5 Procedura di consultazione

La Commissione ha deciso di non indire una nuova procedura di consultazione in considerazione del fatto che, in vista della prosecuzione del primo programma d’incentivazione (avviato nel 2009), è ne era già stata condotta una e, nel caso in esame, al vaglio è semplicemente una proroga della durata di validità della legge in vigore.

2.3 Argomenti delle minoranze

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Non entrata in materia (Pieren, Grin, Herzog, Keller Peter, Mörgeli) Una minoranza commissionale propone di non entrare in materia sul progetto di legge. Pur riconoscendo i traguardi raggiunti grazie al programma d’incentivazione, non ritiene necessario protrarne la durata, sostenendo che, soprattutto nei centri urbani, l’offerta di posti di custodia è già sufficientemente ampia. A suo avviso, il forte aumento di strutture di custodia potrebbe tradursi, negli anni a venire, in un superamento dell’offerta rispetto alla domanda. Inoltre, il sostegno a titolo di finan- ziamento iniziale non è, sostanzialmente, considerato di competenza della Confede- razione, bensì dei Cantoni e dei Comuni. Infine, la minoranza è dell’avviso che una proroga ripetuta del programma non rifletta il principio alla base di un programma d’incentivazione.

Art. 1 cpv. 3 (Portmann, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Pieren, Wasserfallen) Una minoranza propone di concedere aiuti finanziari unicamente ai richiedenti domiciliati in una regione in cui, dal 1° febbraio 2015, si è registrato un importante aumento della popolazione. A parere della minoranza, durante gli 11 anni in cui si è svolto il programma, le regioni hanno avuto abbastanza tempo per mettere a punto, grazie ai sussidi federali, un’offerta di posti di custodia adeguata alle esigenze. I richiedenti che non hanno saputo sfruttare questa opportunità non dovrebbero per- tanto poter beneficiare degli incentivi della Confederazione. Questi ultimi vanno concessi soltanto alle regioni in cui la popolazione è cresciuta in modo significativo.

Art. 2 cpv. 1 lett. d (cfr. anche: art. 3 cpv. 3, art. 4, cpv. 2bis, art. 5 cpv. 3, art. 6 cpv. 4, art. 7 cpv. 2) (Wasserfallen, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Pieren, Portmann) Una minoranza propone di eliminare la possibilità di concedere aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo. Secondo la minoranza, tali progetti perseguono, nella maggior parte dei casi, obiettivi diversi da quello prefissato, ovvero la creazione di

Cfr. modifiche apportate all’ordinanza del 10 dicembre 2010 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, in vigore dal 1° febbraio 2011 (RU 2011 189).

più posti di custodia, obiettivo questo a cui devono essere consacrati gli aiuti finan- ziari.

Art. 3 cpv. 1 lett. d (Pieren, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Portmann, Was- serfallen) Una minoranza propone di concedere aiuti finanziari soltanto alle strutture di custo- dia collettiva diurna e alle strutture di custodia parascolastiche il cui capitale proprio è inferiore a 50 000 franchi. Secondo la minoranza, le strutture che dispongono di un capitale proprio più cospicuo sono in grado di creare nuovi posti di custodia anche senza dover ricorrere agli aiuti finanziari della Confederazione.

Art. 5 cpv. 1 (Portmann, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Pieren, Wasserfallen) Una minoranza propone che gli aiuti finanziari coprano al massimo un quarto dei costi di investimento e d’esercizio e che non eccedano 3500 franchi per posto e per anno. La minoranza rileva che, secondo le statistiche, l’importo medio degli aiuti finanziari della Confederazione è inferiore a 4000 franchi per posto, il che indica che l’imposto massimo fissato sinora, pari a 5000 franchi, sarebbe troppo elevato.

Art. 5 cpv. 4 (Pieren, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Portmann, Wasserfallen) Una minoranza propone che gli aiuti finanziari vengano concessi per al massimo due (invece che tre) anni. A parere della minoranza, gli aiuti finanziari concessi anche nel terzo anno per offerte di custodia complementari alla scuola non sono necessarie perché le strutture in questione non ne hanno più bisogno .

Art. 5 cpv. 5 (Pieren, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Portmann, Wasserfallen) Una minoranza propone che qualsiasi successivo diritto ad aiuti finanziari si estin- gua non appena il grado d’occupazione della struttura in questione, dopo il primo anno d’esercizio, è pari ad almeno l’80 per cento. La minoranza fa notare come l’esperienza dimostri che un grado d’occupazione dell’80 per cento sia sufficiente a garantire l’esercizio della struttura anche senza dover ricorrere a sovvenzioni.

Art. 5 cpv. 6 (Pieren, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Portmann, Wasserfallen) Una minoranza propone che gli aiuti finanziari vengano concessi soltanto per i posti di custodia non occupati. A parere della minoranza, non è logico concedere aiuti finanziari per i posti occupati, dato che questi beneficiano già di un finanziamento.

Decreto federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementa- re alla famiglia

Art. 1 cpv. 1 (Pieren, Herzog, Keller Peter, Mörgeli, Müri, Portmann, Wasserfallen) Una minoranza propone di accordare un credito d’impegno di al massimo 60 milioni di franchi. La minoranza ritiene che questo importo sia adeguato alla luce sia del grado di incertezza sul fabbisogno effettivo di aiuti finanziari, sia della competenza dei Cantoni e dei Comuni in materia di creazione di un’offerta consona di posti di custodia e della situazione tesa delle finanze federali.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di

bambini complementare alla famiglia: proroga della durata di validità

Art. 10 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore La durata di validità della legge è prorogata di quattro anni, ovvero fino al 31 genna- io 2019. Dal 1° febbraio 2003, data dell’entrata in vigore del programma d’incentivazione, il Parlamento ha adottato tre crediti d’impegno, ognuno di una durata di quattro anni. La proroga della legge sarà dunque di ulteriori quattro anni e verrà finanziata con un credito d’impegno della stessa durata.

3.2 Decreto federale sugli aiuti finanziari per la custodia

di bambini complementare alla famiglia: testo del decreto

Art. 1 In questo articolo viene fissato l’importo del credito d’impegno stanziato per il periodo di proroga del programma d’incentivazione, ossia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 gennaio 2019.

Art. 2 Il credito d’impegno è adottato mediante decreto federale semplice e non sottostà dunque a referendum.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo

del personale Nel preventivo e nel piano finanziario correnti sono contemplati i costi annuali del terzo credito d’impegno attualmente a disposizione (1° febbraio 201131 gennaio 2015); tali costi ammontano a 19 milioni di franchi per l’anno contabile 2015, a 8,6 milioni di franchi per il 2016 e a 1,6 milioni di franchi per il 2017. La scadenza degli impegni assunti, tuttavia, si protrae considerevolmente, come indicato dall’evoluzione dei pagamenti effettuati sinora. Questo perché il conteggio e il versamento degli aiuti finanziari avviene solo a posteriori e nell’arco di duetre anni. Come per i crediti precedenti, c’è quindi da aspettarsi che, anche con il quarto credito d’impegno, durante il primo anno (2015) verrà versato soltanto un importo modesto. Le uscite aumenteranno notevolmente tra il 2016 e il 2019, per poi diminu- ire di nuovo tra il 2020 e il 2022, in concomitanza con gli ultimi versamenti.

I costi relativi al quarto credito d’impegno si distribuiranno probabilmente nel modo seguente:

Anno mio. fr. anno mio. fr.

2015 7.5 2019 29.2 2016 16.0 2020 11.7 2017 25.2 2021 2.1 2018 28.1 2022 0.2

I costi amministrativi e di personale legati all’attuazione della presente legge conti- nueranno a essere finanziati, conformemente all’articolo 4 della legge, con il credito d’impegno messo a disposizione. Il Consiglio federale decide in merito al fabbiso- gno di personale aggiuntivo necessario per l’attuazione. I costi complessivi per l’attuazione della legge (personale, informatica e studi di valutazione) corrispondono sinora al tre per cento delle spese globali.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’UFAS consulta i Cantoni in merito alle domande finanziarie provenienti da una struttura con sede sul loro territorio. Questa procedura di consultazione crea un certo sovraccarico di lavoro amministrativo per i Cantoni, ma d’altra parte permette loro di prendere posizione sulla creazione di nuovi posti di custodia complementare alla famiglia. Gli aiuti finanziari hanno consentito di istituire un considerevole numero di posti di custodia contribuendo a migliorare l’offerta di questi servizi nei Cantoni e nei Co- muni e di rafforzarne così l’attrattiva per le famiglie. La decisione della CSEC-N intende essere un segno di riconoscimento degli sforzi intrapresi e dei buoni risultati riportati dai Cantoni. Prorogare la durata del programma d’incentivazione offre di nuovo la possibilità di cofinanziare la creazione di posti di custodia complementare alla famiglia in tutti i Cantoni e i Comuni. L’ordine di priorità stabilito dal 1° gennaio 2013 non sarà più necessario. Le domande di aiuti finanziari dovranno essere sbrigate secondo il principio del «primo arrivato, primo servito», indipendentemente dal Cantone di provenienza. Non verrà più fatta una differenza tra le domande provenienti dai Cantoni che, proporzionalmente, hanno beneficiato di più del programma rispetto ad altri.

4.3 Ripercussioni per l’economia

I vantaggi economici legati allo sviluppo di strutture di custodia complementare alla famiglia sono molteplici e percepibili soprattutto a livello di grado di occupazione delle donne25, di reddito delle famiglie e di lotta contro la loro povertà, di introiti fiscali e di contributi alle assicurazioni sociali26. L’economia svizzera soffre di una carenza di personale qualificato. In seguito all’approvazione da parte del Popolo dell’iniziativa popolare contro l’immigrazione di massa, il 9 febbraio 201427, la situazione sul mercato di lavoro, di per sé già tesa in termini di reclutamento di personale qualificato, rischia di aggravarsi ancora. La Confederazione, i Cantoni e i partner sociali hanno deciso di coordinare e raffor- zare i propri sforzi lanciando, nel maggio 2013, l’iniziativa sul personale qualifica- to28. Per migliorare quello che è uno dei quattro campi d’azione scelti per arginare la carenza di personale qualificato, ossia la conciliabilità tra vita familiare e vita pro- fessionale, è necessario adottare misure concrete nel settore della custodia dei figli complementare alla famiglia. Il livello di qualifiche professionali delle donne in Svizzera è elevato, il che ne agevola la partecipazione al mondo del lavoro; tale partecipazione, tuttavia, è possibile soltanto attraverso il potenziamento dell’offerta di posti di custodia complementare alla famiglia; solo in questo modo, infatti, si potrà limitare la perdita, in termini di capitale umano, dovuta al ritiro dalla vita attiva, totale o parziale, di numerose giovani madri.

4.4 Altre ripercussioni

Le ripercussioni del programma di aiuti finanziari per la custodia di bambini com- plementare alla famiglia sono già state esaminate nel dettaglio in altra sede29. Gli effetti positivi di questo strumento consistono in uno sviluppo sostenibile, in un investimento nelle giovani generazioni e in una maggiore parità tra i sessi.

Nel rapporto concernente il benessere delle famiglie, l’OCSE sottolinea come l’esistenza di soluzioni di custodia di bambini e di servizi di custodia complementare alla famiglia sia spesso cruciale per le decisioni dei genitori riguardanti il mercato del lavoro; cfr. OCSE «Assurer le bien-être des familles», 2011, pag. 146 (disponibile in francese e in in- glese). Sugli effetti positivi degli aiuti finanziari alle strutture di custodia complementari alla famiglia, cfr., p. es., la valutazione del progetto sui buoni di custodia del Comune di Horw, «Evaluation Pilotprojekt Betreuungsgutscheine in der Gemeinde Horw», Interface 2010, pag. 9-13, disponible sous https://secure.i- web.ch/gemweb/horw/de/verwaltung/reglemente/?action=info&pubid=37024 e diversi in- terventi parlamentari, tra cui, i più recenti, l’interpellanza 13.4228 Quali sono le ricadute economiche per la collettività delle strutture per la custodia extrafamiliare di bambini?, depositata dalla consigliera nazionale Valérie Piller Carrard, e l’interrogazione 13.1067 Custodia di bambini complementare alla famiglia, depositata dalla consigliera nazionale Yvonne Feri. Decreto federale del 27 settembre 2013 concernente l’iniziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa», FF 2013 6303. Cfr. sito delle autorità federali all’indirizzo: Messaggio del 17 febbraio 2010 concernente la modifica della legge sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, FF 2010 1445.

5 Rapporto con il diritto europeo

Sia la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale30 sia il Consiglio federale31 hanno già analizzato questo aspetto in altra sede. Nel frattempo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha emanato la Rac- comandazione 9 (2011), finalizzata a promuovere la mobilità sociale per contribuire alla coesione sociale. Secondo la Raccomandazione, offrire servizi di custodia prescolari di qualità, ben organizzati e accessibili  e questo anche per bambini nella prima infanzia  è uno strumento essenziale per garantire la parità di opportunità e favorire la mobilità sociale. Nel marzo 2011, il Consiglio dell’Unione europea ha inoltre adottato il nuovo Patto Europeo per la parità di genere (20112020), nel quale il Consiglio domanda insi- stentemente agli Stati membri di «migliorare la fornitura di servizi di assistenza all’infanzia adeguati, accessibili e di qualità elevata ».

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità e legalità

L’articolo 116 capoverso 1 Cost. attribuisce alla Confederazione la competenza di «sostenere provvedimenti a tutela della famiglia». La compatibilità della legge sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini con il dettato costituzionale è già stata verificata in altra sede32. Per quanto concerne il quadro finanziario, l’articolo 4 della legge prevede che l’Assemblea federale stanzi i mezzi necessari sotto forma di credito d’impegno. La competenza del Parlamento è sancita dall’articolo 167 Cost.

6.2 Delega di competenze legislative

Il disegno di modifica della legge non prevede alcuna nuova delega di competenze legislative. Secondo l’articolo 9, la sua attuazione spetta al Consiglio federale, che emana le disposizioni di esecuzione. Esso dovrà pertanto adeguare l’ordinanza precisando in particolare le disposizioni transitorie.

Cfr. cap. 5 del rapporto della CSSS-N del 22 febbraio 2002: «Relazioni con il diritto internazionale», FF 2002 3765. Cfr. cap. 1.4.2 del messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2010 concernente la modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complemen- tare alla famiglia: «Relazioni con il diritto europeo», FF 2010 1445. Rapporto del 22 febbraio 2002 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale concernente l’iniziativa parlamentare 00.403 Finanziamento ini- ziale per l’istitutzione di strutture di custodia per l’infanzia complementari alla famiglia, FF 2002 3765, in particolare pag. 3794.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., «tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale». Per questa ragione, il presente disegno di modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia sottostà alla procedura legislati- va ordinaria. Un nuovo credito d’impegno deve essere approvato da entrambe le Camere. Questa decisione non ha carattere legislativo: deve quindi essere emanata sotto forma di decreto federale semplice e, come tale, non sottostà a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost. e art. 25 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200233 sul Parlamento).

6.4 Subordinazione al freno alle spese

L’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. L’importo previsto dall’articolo 1 capoverso 1 del disegno di decreto federale supera questo limite; la disposizione sottostà quindi al meccanismo di freno alle spese.

33 RS 171.10

Allegato 1

Ripartizione a livello cantonale delle domande accolte e nuovi posti al 31 gennaio 2014 Cantone Domande accolte Nuovi posti di custodia Nuovi posti di custodia Totale nuovi posti collettiva diurna parascolastiche Numero in % Numero in % Numero in % Numero in %

ZH 665 27.5 % 6 195 26.2 % 6 116 31.2 % 12 311 28.5 % BE 251 10.6 % 2 053 8.7 % 1 507 7.7 % 3 560 8.2 % LU 120 4.4 % 813 3.4 % 696 3.6 % 1 509 3.5 % UR 2 0.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % SZ 26 1.1 % 188 0.8 % 78 0.4 % 266 0.6 % OW 5 0.2 % 22 0.1 % 14 0.1 % 36 0.1 % NW 7 0.3 % 52 0.2 % 25 0.1 % 77 0.2 % GL 17 0.7 % 58 0.2 % 145 0.7 % 203 0.5 % ZG 63 2.4 % 585 2.5 % 396 2.0 % 981 2.3 % FR 91 3.4 % 550 2.3 % 721 3.7 % 1 271 2.9 % SO 50 2.2 % 343 1.4 % 309 1.6 % 652 1.5 % BS 90 3.9 % 1 013 4.3 % 1 123 5.7 % 2 136 4.9 % BL 71 2.8 % 539 2.3 % 514 2.6 % 1 053 2.4 % SH 25 0.9 % 277 1.2 % 160 0.8 % 437 1.0 % AR 11 0.5 % 77 0.3 % 81 0.4 % 158 0.4 % AI 3 0.1 % 0 0.0 % 10 0.1 % 10 0.0 % SG 111 4.6 % 697 2.9 % 891 4.6 % 1 588 3.7 % GR 35 1.4 % 306 1.3 % 182 0.9 % 488 1.1 % AG 162 6.6 % 1 420 6.0 % 993 5.1 % 2 413 5.6 % TG 56 2.3 % 426 1.8 % 423 2.2 % 849 2.0 % TI 64 2.9 % 754 3.2 % 414 2.1 % 1 168 2.7 % VD 238 9.8 % 3 313 14.0 % 2 687 13.7 % 6 000 13.9 % VS 97 4.0 % 760 3.2 % 989 5.0 % 1 749 4.0 % NE 87 3.5 % 823 3.5 % 883 4.5 % 1 706 3.9 % GE 55 2.4 % 2 259 9.5 % 0 0.0 % 2 259 5.2 % JU 29 1.2 % 152 0.6 % 222 1.1 % 374 0.9 % Totale 2 431 100.0 % 23 675 100.0 % 19 580 100.0 % 43 255 100.0 %

Iniziativa parlamentare. Prosecuzione ed estensione del programma di aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale | Lexipedia | Lexipedia