L'estensione del mandato dell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) del 24 settembre 2004
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
Berna, 15 maggio 2007
Consultazione
sull’estensione del mandato dell’Accordo fra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia (Europol) del 24 settembre 2004 (RS 0.360.268.2)
in virtù dell’articolo 2 dell’ordinanza sulla procedura di consultazione (RS 172.061.1).
Oggetto della consultazione
Il 24 settembre 2004 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo fra la Svizzera ed Eu- ropol (di seguito Accordo). Il 7 ottobre 2005 il Parlamento federale ha approvato l’Accordo che è entrato in vigore il 1° marzo 2006. Il mandato dell’Accordo prevede la cooperazione in otto categorie di reati (cfr. art. 3 cpv. 1 dell’Accordo).
Poiché il mandato di Europol comprende 25 categorie di reati, il Consiglio federale ha firmato, contemporaneamente all’Accordo, una dichiarazione d’intenti che consente l’estensione del mandato dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Quest’estensione del mandato è il tema della presente consultazione.
Motivi dell’estensione del mandato
Il mandato attuale non sfrutta appieno le possibilità di cooperazione con Europol, poiché non contempla determinate categorie di reati. La Svizzera è molto interessata alla cooperazione transfrontaliera di polizia in alcuni di questi settori (truffe con carte di credito, pirateria di prodotti, commercio illecito di armi, criminalità informatica). Con l’estensione del mandato, la Svizzera può colmare questa lacuna e avvalersi delle informazioni, delle analisi e dell’assistenza di Europol durante le indagini. Il mandato in vigore, con i suoi attuali limiti, causa alcune difficoltà sul piano operati- vo. Talvolta, le indagini condotte contro un’organizzazione criminale riguardano con- temporaneamente diversi reati, perché essa compie attività illegali in vari settori. I limiti del mandato obbligano a eliminare dalle comunicazioni e dalle analisi quelle informazioni che esulano dal mandato. L’estensione del mandato risolverebbe que- sto problema. Europol e i suoi Stati membri considerano la Svizzera un partner affidabile per la co- operazione. Ritardando l’estensione del mandato o rinunciandovi, la Svizzera corre il rischio di essere accusata di non cooperare sufficientemente alla lotta contro la cri- minalità internazionale.
Contenuto dell’estensione del mandato
S’intende estendere il mandato dell’Accordo alle categorie di reati riportate di seguito (cfr. anche il messaggio concernente l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, FF 2005 868 ss.).
Europol non designa singole categorie di reati. Pertanto la Svizzera può scegliere unilateralmente i settori. Per farlo si rinvia a precise disposizioni penali del diritto na- zionale. Il rinvio è dinamico, ovvero le disposizioni penali del diritto nazionale nuove o rivedute che rientrano in una delle categorie riportate di seguito, saranno a loro volta applicate.
Il mandato è esteso alle seguenti categorie di reati:
omicidio intenzionale e lesioni gravi: art. 111-113 e 122 del Codice penale (RS 311.0); traffico illecito di organi e di tessuti umani: art. 32 e 34 della legge sulla medicina della procreazione (RS 810.11), art. 24 della legge sulle cellule staminali (RS 810.31); art. 69 e 70 della legge sui trapianti1; rapimento, sequestro di persona e presa d’ostaggio: art. 183-185 del Codice pe- nale; razzismo e xenofobia: art. 261bis del Codice penale; furto organizzato: art. 139 cpv. 3 e 140 cpv. 3 del Codice penale2; traffico illecito di beni culturali: art. 24 della legge sul trasferimento dei beni cultu- rali (RS 444.1); truffa: art. 146 del Codice penale; estorsione: art. 156 del Codice penale; contraffazione e pirateria di prodotti: art. 155 del Codice penale, art. 61, 62 e 64 della legge sulla protezione dei marchi (RS 232.11), art. 41 della legge sul de- sign (RS 232.12), art. 81 della legge sui brevetti (RS 232.14), art. 67 e 69 della legge sul diritto d’autore (RS 231.1); falsificazione e traffico di documenti ufficiali: art. 251-253 e 317 del Codice pena- le); criminalità informatica: art. 143, 143bis, 144bis, 147 e 197 cpv. 3bis del Codice pe- nale; corruzione: art. 322ter-322octies n. 3 del Codice penale; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi: art. 33 della legge sulle armi (RS 514.54), art. 37 cpv. 1 della legge sugli esplosivi (RS 941.41), art. 33-35 della legge sul materiale bellico (RS 514.51);
L’8.10.2004 le Camere federali hanno approvato la legge sui trapianti la cui entrata in vigore è prevista il 1.7.2007. Il Consiglio dell’UE ha dichiarato che il termine “furti organizzati” utilizzato in alcune versioni linguistiche include anche le “rapine organizzate”, GU C 362 del 18.12.2001, p. 2.
traffico illecito di specie animali protette: art. 28 della legge sulla protezione degli animali (RS 455), art. 23 dell’ordinanza sulla conservazione delle specie (RS 453), art. 17 cpv. 1 lett. c della legge sulla caccia (RS 922.0); traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette: art. 24 cpv. 1 lett. d della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451); criminalità ambientale: art. 60 della legge sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01), art. 24-24e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio, art. 42-45 della legge sulla foreste (RS 921.0), art. 70 della legge sulla protezio- ne delle acque (RS 814.20), art. 16-20 della legge sulla pesca (RS 923.0), art. 35 della legge sull’ingegneria genetica (RS 814.91), art. 43, 43a della legge sulla radioprotezione (RS 814.50); traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita: art. 11f della legge che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0), art. 48 cpv. 1 lett. d della leg- ge sulle derrate alimentari (RS 817.0), art. 86 della legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21).
Il caso particolare del riciclaggio di denaro
Il mandato attuale disciplina in modo speciale il riciclaggio di denaro (art. 3 cpv. 1 dell’Accordo). Questa disposizione consente di cooperare con Europol per combatte- re il riciclaggio di denaro soltanto se è collegato a un reato contemplato dal mandato. In altre parole si presuppone l’esistenza di un reato preliminare contenuto nel man- dato.
Con l’estensione del mandato questo principio viene mantenuto. Pertanto il riciclag- gio di denaro rientra nella cooperazione soltanto se collegato a un reato contemplato dal mandato. Inoltre questa norma viene precisata nel senso che il reato preliminare dev’essere un crimine ai sensi della legislazione svizzera (art. 305bis del Codice pe- nale).
Conseguenze
Il referente nazionale per la cooperazione con Europol è l’Ufficio federale di polizia (art. 5 dell’Accordo). La competenza rimane immutata anche in seguito all’estensione del mandato.
Con l’estensione del mandato su nuovi delitti, è necessario cambiare l’ordinanza sul sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS), così da permettere la memorizzazione generale dei dati Europol nel sistema JANUS.
Si prevede che fedpol avrà bisogno complessivamente di un altro posto per coopera- re con Europol. È possibile soddisfare tale fabbisogno con l’attuale effettivo.
L’estensione del mandato si ripercuote anche sui Cantoni, poiché compete ai Canto- ni indagare sulla maggior parte dei nuovi reati. Il dispendio complementare è diverso secondo cantone e tipo di delitto. Per cantone però non sarà considerevole.
Competenza e seguito della procedura
L’estensione del mandato compete al Consiglio federale (art. 355b CP).
Oltre ai Cantoni, anche le commissioni parlamentari competenti in materia saranno invitate a esprimersi sull’estensione del mandato. In seguito a queste consultazioni, si svolgerà la procedura di approvazione interna all’Amministrazione (consultazione degli Uffici). Successivamente il DFGP, il DFAE e il DFE chiederanno al Consiglio federale di estendere il mandato. Se il Consiglio federale approva l’estensione, il ca- po del DFGP, il consigliere federale Christoph Blocher, informerà Europol che la Svizzera ha concluso la procedura a livello nazionale e che approva l’estensione del mandato. D’intesa con Europol sarà decisa la data dell’entrata in vigore. La lettera del capo del DFGP indirizzata a Europol sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. A partire da quel momento varrà come un allegato integrato nell’Accordo.