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Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT CONFÉDÉRATION SUISSE CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONFEDERAZIUN SVIZRA

Introduzione di documenti d’identità biometrici Approvazione e trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen nell’ambito del diritto in materia di documenti d’identità e di stranieri Rapporto esplicativo

del 29 settembre 2006

1 Parte generale 4

1.1 Contesto 4

1.1.1 Il passaporto biometrico: un nuovo tipo di passaporto 4

1.1.2 Raccomandazioni dell’Organizzazione dell’aviazione civile

internazionale 4

1.1.3 Richieste degli Stati Uniti 5

1.1.4 Sviluppi in seno all’UE 5

1.1.4.1 Introduzione dei dati biometrici 5
1.1.4.2 Sviluppi dell’acquis di Schengen 6

1.2 Procedura a livello federale 6

1.2.1 Lavori preparativi 6

1.2.2 Ripercussioni dell’obbligo di adottare gli sviluppi dell’acquis di

Schengen 7

1.2.2.1 Conseguenze per la revisione in corso della LDI 7
1.2.2.2 Conseguenze per il diritto in materia di stranieri 7

2 Scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente l’introduzione dei

documenti d’identità biometrici 8

2.1 Contesto 8

2.2 Contenuto 8

2.3 Procedura dell’adozione 11

2.3.1 In generale 11

2.3.2 Competenza del Parlamento 11

2.3.3 Competenza del Consiglio federale 12

3 Parte speciale 13

3.1 Adattamenti nella LDI 13

3.2 Adattamento della LStr 13

3.2.1 Contesto 13

3.2.2 Le singole modifiche 13

3.2.2.1 Articolo 59 LStr 13
3.2.2.2 Articolo 111 LStr 14

4 Ripercussioni 14

4.1 Passaporti biometrici 14

4.1.1 Ripercussioni per la Confederazione 14

4.1.1.1 Contesto 14
4.1.1.2 Progetto per l’introduzione definitiva dei passaporti

biometrici 15

4.1.1.3 Spese d’esercizio e di produzione 15
4.1.1.4 Ripercussioni sull’effettivo del personale 16

4.1.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 16

4.1.3 Calcolo dell’emolumento per il passaporto 17

4.1.4 Ripercussioni sull’economia 17

4.2 Documenti di viaggio per stranieri 17

4.2.1 Ripercussioni per la Confederazione 17

4.2.1.1 Contesto 17
4.2.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale 17
4.2.1.3 Costi di produzione 18

4.2.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 18

4.2.3 Calcolo dell’emolumento 18

4.2.4 Ripercussioni sull’economia 18

5 Aspetti legali 18

5.1 Costituzionalità e compatibilità con il diritto internazionale 18

5.2 Decreto di approvazione 18

5.3 Forma dell’atto legislativo e della legislazione d’applicazione 19

5.4 Conseguenze di una mancata realizzazione 19

Allegati: Nota, compreso il Regolamento CE sui documenti d’identità (disegno) e decreto (disegno)

Rapporto

1 Parte generale

1.1 Contesto

1.1.1 Il passaporto biometrico: un nuovo tipo di passaporto

La comunità internazionale persegue l’obiettivo di rilasciare passaporti e altri documenti di viaggio che permettano d’identificare senza problemi i viaggiatori e quindi di facilitare gli spostamenti oltrefrontiera di questi ultimi. Tuttavia è anche indispensabile impedire e combattere gli abusi (p.es. falsificazioni, furti di documenti, uso dell’identità di un’altra persona dai tratti simili). Viste queste premesse e grazie alle nuove possibilità tecnologiche, negli ultimi anni il passaporto biometrico è sempre più al centro dell’attenzione. Questo nuovo tipo di passaporto è noto anche come passaporto elettronico. Esso si basa sulla tecnologia digitale (i dati sono registrati su un microchip e possono essere letti solo con un apparecchio di lettura) e racchiude un microchip con i dati biometrici del titolare quali la statura e la descrizione di determinate caratteristiche fisiche. Il microchip contiene anche una fotografia del viso, identica a quella che si trova nel passaporto. In occasione del controllo del passaporto biometrico i dati del microchip sono letti e la fotografia del viso viene confrontata elettronicamente con un’immagine del viso della persona in questione ripresa da una telecamera. La presenza di dati biometrici nel passaporto non costituisce una novità, poiché già da tempo elementi quali la statura, la fotografia del viso o la firma sono stati inseriti nei passaporti. Rispetto a un documento d’identità tradizionale, la registrazione dei dati sul microchip garantisce tuttavia una maggiore sicurezza e permette il confronto elettronico con i dati del titolare del documento d’identità.

1.1.2 Raccomandazioni dell’Organizzazione dell’aviazione civile

internazionale 1 L’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI), di cui è membro anche la Svizzera 2 e che stabilisce le norme di riferimento e le raccomandazioni valide per i documenti d’identità usati per i viaggi internazionali, raccomanda ora anche l’introduzione di dati biometrici nei passaporti. L’OACI fissa anche le norme di riferimento da osservare per la produzione di passaporti biometrici o di altri documenti d’identità, poiché solo in questo modo si può garantire il loro utilizzo a livello globale. Quale caratteristica biometrica vincolante, l’OACI ha stabilito un’immagine digitale del viso in un formato standard (jpeg o jpeg 2000). Ulteriori opzioni possibili sono le impronte digitali e la scansione dell’iride 3 . Sul microchip devono essere inoltre registrati i dati che già attualmente sono presenti nel passaporto, ossia il cognome, il nome, la data di nascita ecc.

1 Nome ufficiale in inglese: International Civil Aviation Organization, ICAO.

2 Cfr. Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale, RS 0.748.0.

3 Non è noto alcuno Stato che registri la scansione dell’iride nei passaporti.

Per ora l’OACI raccomanda i dati biometrici nel passaporto, senza tuttavia aver ancora stabilito un termine vincolante per la loro introduzione.

1.1.3 Richieste degli Stati Uniti

Insieme ad altri 26 Paesi, la Svizzera partecipa al cosiddetto Visa Waiver Program (VWP) degli Stati Uniti. Il VWP permette ai cittadini dei Paesi che vi partecipano di recarsi o fare scalo senza visto negli Stati Uniti per soggiorni di breve durata (90 giorni). Per rimanere nel VWP gli Stati Uniti esigono che gli Stati interessati, dispongano di un progetto per l’introduzione dei dati biometrici. Per poter entrare senza visto negli Stati Uniti, i passaporti rilasciati dopo il 26 ottobre 2006 dovranno contenere una fotografia del viso registrata elettronicamente.

1.1.4 Sviluppi in seno all’UE

1.1.4.1 Introduzione dei dati biometrici

Il 13 dicembre 2004 l’Unione europea (UE) ha emanato il regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (Regolamento CE sui documenti d’identità) 4 , creando così le basi per l’introduzione dei dati biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio degli Stati membri dell’UE o dello spazio Schengen. L’elemento fondamentale del regolamento è la disposizione secondo cui in una prima fase dovrà essere registrata elettronicamente nel passaporto l’immagine del viso mentre in una seconda fase sarà la volta delle due impronte digitali. I termini per l’introduzione sono i seguenti:

  • 28 agosto 2006: immagine del viso registrata elettonicamente;

  • 28 giugno 2009: due impronte digitali registrate elettronicamente. L’obbligo di registrare i dati biometrici si applica solo ai passaporti e ai documenti di viaggio validi più di 12 mesi. A differenza dell’OACI e degli Stati Uniti, l’UE ha emanato varie prescrizioni vincolanti per proteggere i dati registrati sul microchip dalla lettura non autorizzata. Tali prescrizioni tecniche sono contenute in due decisioni applicative della Commissione 5 .

4 GU L 385 del 29.12.2004, p. 1.

5 Decisione C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (immagine del viso) e la Decisione complementare C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (disposizioni complementari concernenti le impronte digitali). Le decisioni della Commissione non sono pubblicate.

1.1.4.2 Sviluppi dell’acquis di Schengen

Il 5 giugno 2005 6 il popolo svizzero ha approvato gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino. Gli accordi di associazione obbligano la Svizzera a trasporre nel proprio diritto tutte le disposizioni che il 26 ottobre 2004 facevano parte dell’acquis di Schengen e Dublino 7 . Essa si è inoltre dichiarata disposta di principio ad adottare tutti gli atti legislativi futuri rilevanti per Schengen e Dublino (sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino), trasponendoli se necessario nel diritto svizzero. Il Regolamento CE sui documenti d’identità e le due decisioni della Commissione che vi si riferiscono costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen, poiché sono state emanate dopo il 26 ottobre 2004. Gli atti legislativi di questo tipo devono essere adottati e trasposti dalla Svizzera nel proprio diritto nazionale, seguendo una procedura particolare che garantisce la salvaguardia dei diritti della democrazia diretta 8 (cfr. il punto 2.3).

1.2 Procedura a livello federale

1.2.1 Lavori preparativi

A seguito degli sviluppi internazionali, il 10 settembre 2003 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di effettuare una perizia sulla possibilità di introdurre dati biometrici nei documenti di viaggio svizzeri. Nella riunione del 15 settembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto della perizia. Vista la situazione internazionale, il Consiglio federale ha ritenuto necessaria l’introduzione dei dati biometrici nel passaporto per permettere ai cittadini svizzeri di viaggiare liberamente e per garantire l’alto livello di sicurezza del passaporto svizzero nel raffronto internazionale. In seguito, soprattutto in considerazione della richiesta degli Stati Uniti, ha incaricato il DFGP di introdurre i passaporti biometrici nel quadro di un progetto pilota della durata massima di cinque anni e di elaborare un progetto di revisione della legge federale del 22 giugno 2001 9 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (LDI). I costi previsti per il progetto pilota a termine ammontano a 14 milioni di franchi. In giugno 2005 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sui risultati dei suddetti lavori, ovvero la revisione dell’ordinanza del 20 settembre 2002 10 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (ODI), in vista del rilascio dei passaporti biometrici a partire dal settembre 2006 nel quadro di un progetto pilota, e la revisione della LDI, in vista dell’introduzione definitiva dei documenti d’identità biometrici. Gli avamprogetti sono stati elaborati tenendo già conto delle esigenze e

6 Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, FF 2004 6343.

7 Per l’Accordo di associazione a Schengen cfr. FF 2004 5757 ss. e 5766 ss.

8 Cfr. il Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»), FF 2004 5273, 5429 ss. e il considerando 14 del Regolamento CE sui documenti d’identità.

9 Legge sui documenti d’identità, LDI, RS 143.1

10 Ordinanza sui documenti d’identità, ODI, RS 143.11

delle specifiche tecniche contenute nel Regolamento CE sui documenti d’identità e nella prima decisione della Commissione. Il 17 marzo 2006 il Consiglio federale ha approvato la summenzionata revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità 11 . La revisione è entrata in vigore il 4 settembre 2006 e in base ad essa da questa data possono essere richiesti e prodotti passaporti biometrici nel quadro del progetto pilota.

1.2.2 Ripercussioni dell’obbligo di adottare gli sviluppi dell’acquis di

Schengen Il 5 giugno 2005, con l’approvazione da parte del popolo svizzero, degli accordi di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, la situazione è cambiata. Trattandosi di uno sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera deve trasporre nel proprio diritto il Regolamento CE sui documenti d’identità e le decisioni della Commissione e quindi introdurre definitivamente i passaporti e i documenti di viaggio biometrici entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo di associazione a Schengen. La Svizzera ha ratificato gli accordi di associazione in marzo 2006. La ratifica da parte degli Stati membri dell’UE è prevista per l’inizio del 2007 e un mese dopo gli accordi entreranno in vigore. Ciò significa che entro l’inizio del 2009 le basi legali dovranno essere pronte e i passaporti biometrici introdotti definitivamente. Nella pianificazione bisogna tuttavia tenere conto del fatto che potrebbe essere necessaria anche una votazione su un eventuale referendum. Se non si ricorrerà al referendum, l’introduzione dei passaporti biometrici dovrà avvenire quanto prima. Tenendo conto del processo legislativo, i passaporti biometrici dovrebbero essere introdotti definitivamente entro l’autunno o l’inizio dell’inverno 2008 (cfr. punto 2.3).

1.2.2.1 Conseguenze per la revisione in corso della LDI

Poiché gli avamprogetti relativi alla legislazione sui documenti d’identità sono stati elaborati tenendo conto delle condizioni e delle specifiche tecniche del Regolamento CE sui documenti d’identità, i lavori di revisione possono proseguire invariati per quanto riguarda i contenuti, mentre il loro calendario sarà da rivedere. Con l’obbligo d’introdurre definitivamente i dati biometrici, la durata del progetto pilota si è ridotta dai cinque anni previsti inizialmente a un anno e mezzo o due anni.

1.2.2.2 Conseguenze per il diritto in materia di stranieri

A causa del Regolamento CE sui documenti d’identità la Svizzera deve introdurre i dati biometrici non soltanto nei passaporti svizzeri, ma anche nei documenti di viaggio per stranieri.

L’adozione e la trasposizione di questo ulteriore presupposto implica l’adeguamento della legge federale del 16 dicembre 2005 12 sugli stranieri.

11 Cfr. RU 2006 2611

12 RS 142.20

2 Scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente

l’introduzione dei documenti d’identità biometrici

2.1 Contesto

In occasione della riunione del 19 e 20 giugno 2003 a Salonicco, il Consiglio dell’Unione europea ha ribadito l’intenzione, già manifestata nel 2000 13 , di voler seguire una via coerente in relazione ai dati biometrici contenuti nei passaporti, nei documenti dei cittadini di Stati terzi (documenti di viaggio per stranieri) e nei sistemi d’informazione (VIS e SIS II). A tal fine le norme nazionali sugli elementi di sicurezza devono essere parificate, fissando norme di sicurezza uniformi per i passaporti e per i documenti di viaggio per stranieri, in modo da prevenire le falsificazioni. Tra queste norme rientra anche la registrazione dei dati biometrici nei documenti di viaggio, poiché se ne aumenta la sicurezza e si costituisce un termine di confronto affidabile tra il documento e il suo legittimo proprietario. In relazione ai dati biometrici s’intende inoltre tenere conto delle puntualizzazioni al riguardo racchiuse nel documento n. 9303 dell’OACI. Il 13 dicembre 2004 il Consiglio dell’Unione europea ha emanato il Regolamento relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (Regolamento CE sui documenti d’identità), notificandolo alla Svizzera il giorno stesso. Il regolamento non disciplina le particolarità tecniche. Tale compito è affidato alla Commissione. Il 28 febbraio 2005 la Commissione ha pertanto emanato la Decisione (C(2005) 409) che stabilisce le specifiche tecniche, relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (decisione) 14 . La decisione è stata notificata alla Svizzera il 19 luglio 2005. Con la decisione del 28 giugno 2006 la decisione precedente è stata sottoposta a una prima revisione e sono state emanate le disposizioni complementari per la registrazione delle impronte digitali 15 . La seconda decisione è stata notificata alla Svizzera il giorno in cui è stata emanata. Questi atti legislativi costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Mentre il Regolamento CE sui documenti d’identità statuisce solo i principi fondamentali e permarrà probabilmente invariato per molto tempo, in considerazione dello sviluppo tecnologico le disposizioni esecutive tecniche della Commissione saranno probabilmente rivedute più volte.

2.2 Contenuto

Il Regolamento CE sui documenti d’identità disciplina gli elementi biometrici da registrare nei passaporti e nei documenti di viaggio per stranieri mentre nell’allegato

13 Cfr. la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 ottobre 2000 concernente l’introduzione delle norme minime di sicurezza per i passaporti, GU C 310 del 28.10.2000, pag. 1. 14 Decisione C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (immagine del viso): non pubblicata.. 15 Decisione C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (disposizioni complementari concernenti le impronte digitali): non pubblicata.

definisce i requisiti minimi di sicurezza di tali documenti (p. es. materiale, tecnica di stampa e di stesura, protezione dalle copie). Lo scopo perseguito è garantire dei documenti d’identità interoperativi agli Stati membri di Schengen, e quindi in futuro anche alla Svizzera. Il passaporto svizzero e i documenti di viaggio per stranieri soddisfano già attualmente i summenzionati requisiti minimi di sicurezza. Secondo il Regolamento CE sui documenti d’identità, nel documento d’identità devono essere registrate un’immagine del volto e le impronte digitali in un formato interoperativo. L’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati registrati dev’essere garantita (art. 1 n. 2). Tale disposizione tuttavia si applica solo ai documenti d’identità con una validità superiore ai 12 mesi (art. 1 n. 3). I cosiddetti passaporti provvisori o temporanei, di validità inferiore, non devono pertanto contenere dati biometrici. La disposizione non si applica neppure agli altri documenti d’identità personali che gli Stati membri rilasciano ai propri cittadini, come ad esempio la carta d’identità. A tale proposito va tuttavia osservato che è in progetto un atto legislativo che contiene la raccomandazione di registrare i dati biometrici anche negli altri documenti d’identità personali. Dal 28 agosto 2006 gli Stati attualmente membri di Schengen devono applicare il Regolamento CE sui documenti d’identità (art. 6 lett. a). Da quel momento essi possono rilasciare ai propri cittadini soltanto passaporti e documenti di viaggio con una fotografia del viso registrata elettronicamente quale elemento biometrico. Come ulteriore elemento biometrico, entro il 28 giugno 2009 dovranno registrare nei documenti d’identità anche due impronte digitali. I passaporti rilasciati prima delle date summenzionate secondo le prescrizioni vigenti al momento del rilascio rimangono validi. Il Regolamento CE sui documenti d’identità non costituisce una base per utilizzare i dati contenuti nel documento d’identità per altri scopi oltre quelli previsti, ossia la verifica dell’autenticità del documento e dell’identità del titolare attraverso il confronto diretto degli elementi disponibili. I titolari hanno inoltre il diritto di verificare i dati personali riportati nel documento d’identità e, se del caso, di chiederne la rettifica o la cancellazione (art. 4).

Il regolamento si fonda inoltre sul principio secondo cui per motivi di sicurezza, ciascun Paese designa un solo organismo responsabile della produzione dei passaporti e dei documenti di viaggio (Considerando 7). Tale principio è attualmente soddisfatto dalla Svizzera (UFCL). Il nome dell’organismo deve essere comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri. Le decisioni della Commissione del 28 febbraio 2005 e del 28 giugno 2006, emanate sulla base del Regolamento CE sui documenti d’identità, contengono nell’allegato le specifiche tecniche per la produzione di documenti d’identità con dati biometrici registrati elettronicamente (fotografia del viso e impronte digitali). Poiché i documenti d’identità si usano per i viaggi internazionali, le specifiche tecniche si basano soprattutto su norme internazionali. In tal modo si garantisce che i documenti siano riconosciuti e possano essere letti in tutto il mondo. Vanno citate in particolare le norme dell’Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) e quelle dell’OACI. Sulla base di tali norme le decisioni stabiliscono: - in quale formato devono essere registrate la fotografia del viso (jpeg e jpeg2000) e le impronte digitali (WSQ);

  • il tipo di supporto (microchip con tecnologia Radio Frequency Identification, RFID 16 );

  • la struttura logica dei dati sul microchip;

  • le tecniche specifiche per la sicurezza dei dati registrati digitalmente sul microchip. La fotografia del viso e le impronte digitali sono registrate come immagini. Si rilevano le impronte digitali dell’indice destro e di quello sinistro. Nel caso in cui non si possano acquisire le impronte di queste dita, è previsto un possibile ordine di sostituzione. Mentre le norme internazionali lasciano aperte alcune opzioni in singoli settori, ad esempio in quello della protezione dei dati, le decisioni della Commissione dell’UE contengono prescrizioni vincolanti. Vanno menzionate in particolare la protezione, per mezzo del cosiddetto metodo Basic Access Control (BAC), dalla lettura a distanza non autorizzata dei dati registrati sul microchip e la limitazione, per mezzo di una procedura chiamata Extended Access Control (EAC), dell’accesso e della lettura delle impronte digitali in futuro registrate sul microchip. L’OACI e gli Stati Uniti impongono come elemento biometrico interoperativo riconosciuto in tutto il mondo solo la registrazione elettronica della fotografia del viso. Per questo motivo anche le autorità che controllano i documenti d’identità (p. es. le autorità di controllo al confine) devono poter leggere la fotografia del viso registrata elettronicamente. Si tratta della stessa fotografia che è inserita ed è visibile ad occhio nudo nel passaporto. Poiché sarebbe tecnicamente possibile leggere il microchip RFID a distanza e senza che il titolare se ne accorga, le norme specifiche della Commissione UE prescrivono l’impiego del BAC. Per poter leggere un documento d’identità protetto dal BAC, esso deve essere consegnato all’autorità di controllo che a sua volta lo deve aprire per permettere la lettura della zona leggibile a macchina (MRZ). Solo in seguito i dati del microchip possono essere letti. I dati registrati sul microchip sono inoltre provvisti di una firma elettronica per garantirne e verificarne l’autenticità. Per poter verificare l’autenticità delle chiavi, i Paesi coinvolti devono scambiarsi reciprocamente i certificati pertinenti. In una prima fase tale scambio avviene per via diplomatica, in una seconda fase eventualmente per via elettronica. Per generare le chiavi, munire i documenti di una firma elettronica ed

effettuare lo scambio con gli altri Stati è necessario lo sviluppo e la gestione di un sistema di chiave pubblica (Public Key Infrastructure, PKI) e di una Public Key Directorie (PKD). Per le impronte digitali, le norme specifiche della Commissione UE prevedono con l’EAC una protezione ancora maggiore dall’accesso non autorizzato. Per la lettura delle impronte digitali devono essere concessi diritti d’accesso specifici. Questi permettono a un Paese di decidere quali altri Paesi possono leggere le impronte digitali registrate sul microchip. A tal fine si creano certificati digitali da trasmettere ai Paesi autorizzati. Con essi vengono poi certificati i singoli apparecchi di lettura autorizzati. Solo questi apparecchi possono leggere le impronte digitali. La gestione e la manutenzione dell’infrastruttura tecnica supplementare, necessaria nell’interesse della protezione dei dati, genera tuttavia dei costi. Secondo le prime

16 Anche le raccomandazioni dell’OACI indicano come mezzo di registrazione dei dati biometrici un microchip che può essere letto mediante la tecnologia RFID. Quest’ultima è una tecnologia d’identificazione per mezzo di segnali radio.

stime dell’UE i singoli Paesi dovranno assumersi i costi seguenti, che tuttavia possono variare da Paese a Paese:

  • sviluppo dell’infrastruttura tecnica: fino a 4,5 milioni di franchi;

  • costi annuali di esercizio: fino a 3,2 milioni di franchi. Questi costi sono contenuti nelle cifre indicate al punto 3.1. Per prevenire gli abusi (p. es. in caso di furto di un apparecchio di lettura) i certificati sono validi per poco tempo. Tuttavia ciò significa anche che se ne devono regolarmente rilasciare di nuovi. Per svolgere quest’attività e per poter offrire risposte e soluzioni ad eventuali domande e problemi, il servizio di certificazione dovrà probabilmente essere attivo

365 giorni all’anno e 24 ore su 24. Nell’interesse della sicurezza e

dell’interoperatività i servizi nazionali di certificazione devono soddisfare determinati requisiti minimi e i microchip inseriti nei documenti d’identità devono disporre di un attestato di conformità rilasciato da un laboratorio accreditato.

2.3 Procedura dell’adozione

2.3.1 In generale

Per l’adozione e la trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen è prevista una procedura specifica. In caso di sviluppo dell’acquis di Schengen, esso è notificato alla Svizzera. L’adozione avviene con una notifica di risposta da parte della Svizzera. Detta notifica costituisce per la Svizzera un trattato internazionale. A seconda del contenuto, il trattato dev’essere approvato dal Consiglio federale o dal Parlamento (e dal popolo in caso di referendum facoltativo).

In caso di sviluppi dell’acquis di Schengen approvati dall’UE dopo la firma dell’Accordo di associazione a Schengen, ma prima della sua entrata in vigore, la Svizzera deve notificarne l’adozione entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo.

2.3.2 Competenza del Parlamento

Lo sviluppo dell’acquis di Schengen è approvato dal Parlamento se in virtù della legge o di un trattato internazionale non ricade nelle competenze del Consiglio federale (art. 166 cpv. 2 Cost.). Se l’approvazione finale compete al Parlamento, la Svizzera deve informare entro 30 giorni dalla notifica il Consiglio e la Commissione che l’atto legislativo in questione sarà giuridicamente vincolante solo previo soddisfacimento dei requisiti costituzionali (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS) 17 . La Svizzera deve trasporre lo sviluppo dell’acquis nel proprio diritto entro due anni dalla notifica da parte dell’UE, anche nel caso di un eventuale referendum 18 . L’introduzione dei documenti biometrici costituisce uno sviluppo di ampia portata che dev’essere sottoposto al Parlamento (art. 166 cpv. 2 Cost.). Inoltre lo sviluppo richiede una trasposizione a livello di legge formale (revisione LDI e LStr), che deve

17 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea, la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, FF 2004 5747 e la nota in allegato al presente rapporto.

18 Cfr. FF 2004 5431 s.

a sua volta essere approvata dal Parlamento. Sia lo scambio di note sia le leggi menzionate sottostanno al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a e d n. 3 Cost.). Per motivi di uniformità della materia trattata, al Parlamento sarà sottoposto un solo messaggio concernente l’introduzione dei documenti biometrici, che abbraccia l’approvazione dello sviluppo dell’acquis di Schengen, la revisione della LDI e la revisione della LStr.

2.3.3 Competenza del Consiglio federale

Se si tratta di un trattato di portata limitata, in virtù dell’articolo 7a della legge federale del 21 marzo 1997 19 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), l’adozione e la trasposizione spetta al Consiglio federale. Dopo la ratifica dell’Accordo di associazione a Schengen da parte del Consiglio dell’UE, nel caso di sviluppi di questo tipo il Consiglio federale di norma deve comunicare entro 30 giorni al Consiglio dell’UE se la Svizzera intende adottare o meno l’atto legislativo in questione (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS). La riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali deve essere avanzata anche nel caso in cui l’adozione dello sviluppo è di competenza del Consiglio federale, ma tuttavia tale adozione dipende dalla trasposizione a livello di legge di un altro accordo. Ciò sarà il caso per la notifica di ritorno concernente le decisioni esecutive tecniche della Commissione. Le disposizioni della Commissione relative alle specifiche tecniche sugli elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio fissano i requisiti tecnici per la produzione e la lettura dei documenti d’identità che contengono i dati biometrici registrati elettronicamente (fotografia del viso e impronte digitali). La decisione di principio sull’introduzione definitiva dei dati biometrici secondo le condizioni dell’UE, comprese le conseguenze finanziarie, spetta al Parlamento con l’approvazione dello scambio di note concernente il Regolamento CE sui documenti d’identità. Le specifiche tecniche dell’UE costituiscono disposizioni esecutive del Regolamento CE sui documenti d’identità, sono di natura tecnico-amministrativa e si rivolgono alle autorità. La competenza di approvare il pertinente scambio di note spetta pertanto al Consiglio federale. La trasposizione è effettuata dal Consiglio federale ed eventualmente a livello di Dipartimento. Poiché le specifiche tecniche sono disposizioni esecutive del Regolamento CE sui documenti d’identità e non entrano in vigore indipendentemente da quest’ultimo, anche il Consiglio federale nella notifica deve esprimere la riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali prevista dall’articolo 7 capoverso 2 lettera b AAS. L’adozione e la trasposizione delle specifiche tecniche presuppone l’approvazione della LDI riveduta, delle pertinenti disposizioni della legislazione sugli stranieri (cfr. punto

3.2) e l’adozione del Regolamento CE sui documenti d’identità.

19 RS 172.010

3 Parte speciale

3.1 Adattamenti nella LDI

Per quanto riguarda gli adattamenti necessari della LDI si rinvia alla procedura di consultazione del 29 giugno 2005 20 . La LDI tiene già conto degli adattamenti necessari per l’applicazione del Regolamento CE sui documenti d’identità. Le ripercussioni, in particolare quelle per i Cantoni, sono esposte al punto 4.

3.2 Adattamento della LStr

3.2.1 Contesto

La legge federale del 16 dicembre 2005 21 sugli stranieri (LStr) contiene in linea di massima le basi legali necessarie per il rilascio di documenti di viaggio per stranieri e per il relativo trattamento dei dati (art. 59 e 11 LStr). In virtù di queste basi la Svizzera rilascia su richiesta documenti di viaggio validi cinque anni a persone riconosciute come rifugiati, agli apolidi o a determinati stranieri sprovvisti di documenti. Secondo l’articolo 1 capoverso 3 del Regolamento CE sui documenti d’identità tutti i documenti di viaggio con una validità superiore ai 12 mesi devono essere forniti di dati biometrici, ovvero in una prima fase di una fotografia digitale e successivamente delle impronte digitali. Questo comporto un adeguamento della LStr. L’introduzione dei dati biometrici nei documenti di viaggio per stranieri poggerà tuttavia in gran parte sul disciplinamento previsto per i passaporti svizzeri. Ciò vale soprattutto per i requisiti tecnici, la leggibilità e la produzione dei documenti. In quanto all’organizzazione vi sono invece delle differenze, non ricadendo la competenza sulle stesse autorità. I documenti di viaggio per stranieri continueranno a essere rilasciati in collaborazione con le autorità cantonali in materia di stranieri e di asilo, che dispongono anche degli accessi indispensabili alle banche dati in materia di stranieri e di asilo. Inoltre, già attualmente i dati dei documenti d’identità per stranieri sono registrati, salvati e trattati in una banca dati specifica (Sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio, ISR).

3.2.2 Le singole modifiche

3.2.2.1 Articolo 59 LStr

L’articolo 59 disciplina il rilascio e la stesura dei documenti di viaggio per stranieri. Il capoverso 4 è modificato in quanto oltre alla stesura dei documenti d’identità anche la registrazione dei dati biometrici può essere affidata a terzi, se ciò dovesse in futuro rivelarsi idoneo per motivi organizzativi. Il capoverso 5 statuisce che sono registrati solo i dati biometrici previsti dal Regolamento CE sui documenti d’identità.

20 Cfr l’avamprogetto inviato in consultazione del 15 luglio 2005: Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell’ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri FF 2005 3923 s. 21 RS 142.20

Poiché i documenti di viaggio per stranieri devono soddisfare gli stessi requisiti tecnici del passaporto svizzero e sono prodotti con gli stessi impianti, l’articolo 6a LDI si applica per analogia. Per la registrazione dei dati nel documento (requisiti tecnici, sicurezza dei dati, leggibilità) sono pertinenti il Regolamento CE sui documenti d’identità e le disposizioni dell’articolo 2a della LDI. In linea di massima s’intende mantenere la procedura attuale per il rilascio e la stesura dei documenti. La richiesta per il rilascio di un documento di viaggio dev’essere presentata, come finora, personalmente alla competente autorità cantonale degli stranieri (art. 11 dell’ordinanza del 27 ottobre 2004 22 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, ODV). Per evitare di dover fornire a tutte le autorità in materia di stranieri gli apparecchi necessari per la registrazione dei dati biometrici, nel quadro dei lavori d’attuazione e in collaborazione con le autorità cantonali degli stranieri va presa in considerazione la registrazione in centri regionali. Questi identificano la persona richiedente e rilevano i dati necessari. Successivamente l’UFM verifica il diritto al documento di viaggio e registra i dati nell’ISR.

3.2.2.2 Articolo 111 LStr

Nell’articolo 111 LStr il catalogo dei dati contenuti nell’ISR è completato con i dati biometrici previsti dal Regolamento CE sui documenti d’identità (cpv. 2 lett. a). Allo stesso tempo si chiarisce che solo alcuni dei documenti di viaggio rilasciati agli stranieri, ossia quelli validi più di 12 mesi, contengono dati biometrici. Si tratta del titolo di viaggio per rifugiati e del passaporto per stranieri (art. 10 cpv. 1 lett. a e b ODV). Gli adattamenti dei capoversi 4 e 5 sono necessari in conseguenza alle modifiche dell’articolo 59 capoverso 4, che prevede come la registrazione dei dati possa essere affidata parzialmente o interamente anche a terzi, oltre che all’UFM.

4 Ripercussioni

4.1 Passaporti biometrici

4.1.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1.1 Contesto

Come per l’attuale passaporto 03, s’intende procedere secondo il principio della copertura dei costi. Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie dell’introduzione definitiva del passaporto biometrico spiegate qui di seguito, si tratta di spese che incidono a livello finanziario. Tali spese per lo sviluppo, l’infrastruttura, la procedura di richiesta e la produzione del passaporto biometrico dovrebbero essere tuttavia coperte interamente con l’emolumento riscosso. In linea di massima il prezzo non sarà sovvenzionato. Si vuole invece mantenere il principio attuale per il quale per i passaporti per bambini è riscosso un emolumento minore. La conseguente diminuzione delle entrate è coperta dall’emolumento per i passaporti per adulti.

22 RS 143.5

4.1.1.2 Progetto per l’introduzione definitiva dei passaporti biometrici

Per la direzione del progetto, l’introduzione della nuova procedura di rilascio dei passaporti biometrici, la formazione degli utenti, l’informazione dei cittadini (p. es. numero gratuito, domande via e-mail, campagne nei mass media ecc.) e soprattutto per l’acquisizione e l’installazione dell’infrastruttura tecnica sono necessari sette assunzioni a tempo determinato in relazione al progetto. Per poter dirigere e seguire l’ulteriore decorso del progetto pilota nonché per stilare il rapporto secondo l’articolo 61ter capoverso 5 ODI, il responsabile del progetto pilota dev’essere impiegato sino alla conclusione del progetto stesso. Fino al 2009 per l’acquisizione e l’installazione dell’infrastruttura IT e dei centri per la registrazione dei dati biometrici nonché per la trasformazione degli impianti di produzione sono previsti investimenti pari a 19,8 milioni di franchi. Per i servizi esterni, il personale, l’informazione dei cittadini e la formazione sono previste spese attorno ai 10 milioni di franchi. Per le misure edili nelle rappresentanze svizzere all’estero del DFAE si devono preventivare 3 milioni di franchi. L’ammontare delle spese d’investimento dipende in larga parte dal numero dei centri per la registrazione dei dati biometrici che saranno installati all’estero, dalla nuova procedura di rilascio, che deve essere ancora definita in collaborazione con i Cantoni e il DFAE e dal suo finanziamento. Anche i costi delle misure edili nelle rappresentanze svizzere all’estero dipendono dal numero dei centri di registrazione all’estero, ancora da definire. Per l’allestimento dell’infrastruttura nei Cantoni non sono previsti finanziamenti da parte della Confederazione. Gli investimenti necessari devono essere affrontati dai Cantoni, che tuttavia per coprire tali costi hanno a disposizione una parte dell’emolumento per i documenti d’identità (cfr. punto 4.1.2). Le somme summenzionate possono rivelarsi, a seconda della soluzione scelta, notevolmente minori o maggiori (cfr. anche punto 2.2). È probabile che gran parte degli investimenti necessari per l’allestimento dell’infrastruttura potranno essere sfruttati sia per il passaporto svizzero biometrico sia per i documenti di viaggio per stranieri (in particolare gli investimento per la PKI e l’EAC). Altre possibilità di impiego devono ancora essere prese in esame, ad

esempio per il rilascio di visti biometrici e di libretti biometrici per stranieri, in futuro necessari in virtù dell’Accordo di associazione a Schengen. Anche le autorità di polizia, soprattutto la polizia aeroportuale e il Cgcf, si avvarranno degli investimenti e dei lavori preliminari effettuati per la lettura e in particolare per il controllo dei passaporti biometrici. Si tratta pertanto di investimenti necessari a causa dell’introduzione dei dati biometrici nei documenti d’identità a livello mondiale e non solo di investimenti per il passaporto svizzero. Questo tuttavia non significa che i servizi summenzionati non debbano fare altri investimenti per poter leggere e controllare i documenti d’identità biometrici svizzeri e stranieri (passaporto, carta d’identità, visto). Il Cgcf preventiva pertanto spese nell’ordine di 3 milioni di franchi per l’acquisizione degli apparecchi di lettura necessari. A queste si aggiungono i costi per il collegamento degli apparecchi al PKI e alla PKD.

4.1.1.3 Spese d’esercizio e di produzione

Per l’esercizio dell’infrastruttura IT necessaria (in particolare PKI ed EAC), per le licenze, i costi di manutenzione e di supporto, gli investimenti sostitutivi e i costi di personale presso il DFGP e il DFAE menzionati al punto 4.1.1.4, sono previste spese annuali supplementari di 12,5 milioni di franchi. L’OACI gestirà una Public

Key Directory (PKD). Nella PKD sarà deposta la parte pubblica delle chiavi usate per la firma digitale dei passaporti biometrici. I servizi che dovranno verificare i documenti d’identità potranno accedere alla PKD e scaricare la chiave pubblica. Per questo servizio l’OACI esige dagli Stati membri e quindi anche dalla Svizzera un emolumento annuale. Tale emolumento dipende dal numero annuale di passaporti rilasciati e per la Svizzera si prevedono costi di circa 60 000 franchi (USD 45 000). La tassa d’iscrizione ammonta a circa 110 000 franchi (USD 85 000). Attualmente l’emolumento per un passaporto per adulti modello 2003 è di 120 franchi. Di questi 120 franchi la Confederazione ne ha a disposizione 45 per coprire i costi di produzione. I costi di produzione futuri non si possono al momento attuale definire con certezza. In base alle esperienze raccolte durante il progetto pilota e tenendo conto delle cifre di produzione previste, si dovrà stilare un calcolo dettagliato e fissare, in base al principio della copertura dei costi, la quota dell’emolumento destinata per la produzione del passaporto.

4.1.1.4 Ripercussioni sull’effettivo del personale

L’Ufficio federale di polizia, responsabile in materia, dispone di una percentuale di occupazione pari al 380 percento per svolgere i compiti affidatigli nel settore dei documenti d’identità. Dal 2003 inoltre, per adempiere l’incarico viene assunto personale a tempo determinato. Per assicurare che non si interrompa nel tempo la continuità delle competenze specifiche nel settore dei documenti d’identità presso la Confederazione e per poter compensare i casi di carenza di personale (infortuni, malattie, dimissioni), sono necessari 3 nuovi posti a tempo pieno. A causa della nuova tecnologia impiegata per l’introduzione dei passaporti biometrici (biometria, microchip nel passaporto, PKI, EAC ecc.), è inoltre necessario che l’Ufficio federale di polizia disponga di uno specialista del settore. Si tratta di seguire e contribuire a determinare il rapido sviluppo internazionale nel settore della biometria nei documenti d’identità e poter rispondere alle domande e ai problemi dei cittadini e dei servizi coinvolti (Cantoni, polizia, Cgcf ecc.). Contando anche lo specialista nel settore della biometria, in vista dell’introduzione definitiva dei passaporti biometrici in seno alla Confederazione devono essere creati quattro nuovi posti. L’introduzione definitiva del passaporto biometrico comporta un lavoro supplementare per le rappresentanze svizzere all’estero. Per il futuro trattamento delle richieste di passaporti biometrici si prevede un maggiore dispendio di tempo. A questo si aggiunge che presso le rappresentanze all’estero i cittadini possono verificare il buon funzionamento e il contenuto del passaporto. Per adempiere questi compiti il DFAE prevede 30 nuovi posti a tempo pieno nelle rappresentanze svizzere all’estero. Per il supporto tecnico e la consulenza delle rappresentanze all’estero il DFAE ha bisogno di due nuovi posti a tempo pieno.

4.1.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

In base al principio della copertura dei costi, per i Cantoni l’introduzione dei passaporti biometrici non comporta spese indirette. I Cantoni devono assumersi i costi per l’acquisizione, la manutenzione e la sostituzione dell’infrastruttura necessaria per il rilascio dei passaporti biometrici. Inoltre dovranno mettere a

disposizione i locali e il personale necessario. Per coprire questi costi i Cantoni riceveranno, come attualmente per il passaporto 03, una parte dell’emolumento per il passaporto. Non sono previsti contributi della Confederazione. Tenendo conto della quota dell’emolumento che gli spetta, saranno i Cantoni a decidere autonomamente, il numero e il tipo dei servizi a cui in futuro richiedere i documenti d’identità (cfr. art. 5 avamprogetto LDI). Gli investimenti necessari risulteranno dalle soluzioni scelte nei diversi Cantoni.

4.1.3 Calcolo dell’emolumento per il passaporto

Come già indicato nella risposta alla mozione Amherd (06.3165 Passaporto svizzero), il Consiglio federale intende fissare l’emolumento per il passaporto a livello di ordinanza. L’emolumento sarà quanto più conveniente possibile, ma dovrà nel contempo coprire i costi. Soprattutto i Cantoni devono essere risarciti in modo adeguato per le loro attività (verifica della richiesta e dell’identità). I relativi calcoli devono ancora essere effettuati in collaborazione con i Cantoni e i servizi interessati della Confederazione (DFAE, DFF e DFGP). Per poterli svolgere bisogna attendere che, nell’ambito dei lavori progettuali, sia definita nei particolari la procedura di rilascio dei passaporti biometrici, in collaborazione con tutti i servizi interessati.

4.1.4 Ripercussioni sull’economia

L’introduzione del passaporto biometrico si ripercuote in modo positivo sulla libertà di viaggio dei cittadini svizzeri. Con l’introduzione del passaporto biometrico si garantisce la permanenza della Svizzera nel Visa Waiver Program (VWP) degli Stati Uniti. Per l’economia svizzera è d’importanza fondamentale poter partecipare anche in futuro a questo programma. Una richiesta di visto per entrare negli Stati Uniti costa 100 dollari. A questo si aggiunge che per richiedere un visto bisogna fissare con parecchie settimane d’anticipo un appuntamento per presentarsi presso una rappresentanza statunitense. Il passaporto svizzero e l’infrastruttura necessaria sono stati sviluppati in collaborazione con varie ditte con sede in Svizzera (p. es. Orell Füssli AG, Siemens Svizzera AG e altre). In generale la collaborazione in questo nuovo settore della tecnologia si ripercuote in modo positivo sulla piazza economica svizzera.

4.2 Documenti di viaggio per stranieri

4.2.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.2.1.1 Contesto

Si rinvia alle spiegazioni al punto 4.1.1.1, che per analogia valgono anche per il settore dei documenti di viaggio per stranieri.

4.2.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

L’introduzione dei documenti di viaggio biometrici per stranieri può svolgersi con l’attuale effettivo del personale, senza bisogno di creare nuovi posti. Si può partire

dal presupposto che per i lavori di progettazione si potranno in larga parte sfruttare i lavori per lo sviluppo del passaporto biometrico.

4.2.1.3 Costi di produzione

Per analogia le spiegazioni del punto 4.1.1.4 valgono anche per i documenti di viaggio biometrici per stranieri che, come il passaporto svizzero, fanno parte della cosiddetta «famiglia dei passaporti svizzeri». Il processo e gli impianti di produzione sono identici a quelli del passaporto svizzero.

4.2.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Poiché la registrazione dei dati biometrici si svolgerà in collaborazione con le autorità cantonali degli stranieri nei centri regionali di registrazione, non vi saranno ripercussioni per i Comuni.

4.2.3 Calcolo dell’emolumento

I costi supplementari dovuti al rilascio dei documenti di viaggio per stranieri saranno compensati anche nel settore degli stranieri con un corrispettivo aumento degli emolumenti. Tale aumento è previsto nella revisione della ODV in corso.

4.2.4 Ripercussioni sull’economia

Considerando la piccola quantità di documenti di viaggio biometrici per stranieri rilasciati annualmente, le riperscussioni sull’economia sono minime.

5 Aspetti legali

5.1 Costituzionalità e compatibilità con il diritto internazionale

Gli adattamenti previsti sono compatibili con la Costituzione e con il diritto internazionale.

5.2 Decreto di approvazione

L’adozione del Regolamento CE sui documenti d’identità va considerata come conclusione di un trattato internazionale, poiché vengono assunti nuovi diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea, la Comunità europea e i suoi Stati membri. Una conclusione autonoma da parte del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 7a LOGA non è consentita, poiché l’accordo sull’introduzione dei dati biometrici nei documenti d’identità non può considerarsi come trattato di portata limitata. Perciò, in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione, il trattato sottostà all’approvazione delle Camere federali. Questa procedura si applica per il Regolamento CE sui documenti d’identità. L’adozione degli sviluppi concernenti le specifiche tecniche da parte della Commissione è invece di competenza del Consiglio federale (art. 7a LOGA).

5.3 Forma dell’atto legislativo e della legislazione d’applicazione

L’introduzione di dati biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio per stranieri deve avvenire in forma di modifica della LDI e della LStr (art. 163 cpv. 1 e art. 164 cpv. 1 Cost.).

5.4 Conseguenze di una mancata realizzazione

Nel caso di una mancata introduzione dei passaporti biometrici e dei documenti di viaggio biometrici per stranieri verrebbe applicata la procedura specifica, prevista dall’Accordo di associazione a Schengen, che può portare alla sospensione o alla risoluzione dell’accordo. La mancata realizzazione metterebbe inoltre in questione anche la permanenza della Svizzera nel Visa Waiver Program (VWP) degli USA e potrebbe risultarne la reintroduzione dell’obbligo del visto per i cittadini svizzeri.

Allegato: Nota (disegno) compreso il Reglolamento CE sui documenti d’identità Disegno del decreto federale

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