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Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Dipartimento federale dell’economia DFE Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT

Revisione parziale dell’ordinanza sulla ricerca

Rapporto esplicativo

8 marzo 2010

Compendio

Con la revisione parziale della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (legge sulla ricerca, LR), approvata il 25 settembre 2009 dal Parlamento federale, viene creata dalla Confederazione una regolamentazione moderna della promozione dell’innovazione e, in particolare, dei compiti della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) . Nel contempo, il titolo dell’atto normativo viene modificato in «legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (legge sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, LPRI)». Nel presente progetto sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla ricerca vengono elaborate le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale relative alle nuove disposizioni della LPRI. In tale sede, si tiene conto della nuova forma della CTI quale commissione decisionale. Il progetto specifica in particolare le disposizioni della LPRI sull’attività di promozione della CTI e sul diritto al sovvenzionamento. Non si tratta di nuove mansioni, bensì di attività di promozione che il campo di prestazione «Promozione dell'innovazione CTI» dell’UFFT ha già esercitato sinora . Sull’esempio del nuovo titolo della legge, anche il titolo dell’ordinanza sulla ricerca sarà modificato in «Ordinanza concernente la legge sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI».

1 RS 420.1 Messaggio concernente la modifica della legge sulla ricerca, FF 2009 413 Anche nota con il nome di Agenzia per la promozione dell’innovazione CTI

1. Grandi linee del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il campo di prestazione «Promozione dell’innovazione CTI», affiancato da esperti operanti su mandato, è il centro di competenza per la promozione dell’innovazione all’interno dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). Con l’entrata in vigore della legge sulla ricerca parzialmente riveduta, dal nuovo titolo di legge sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), la CTI viene trasformata in una commissione indipendente provvista di competenze decisionali. Di conseguenza, essa sarà dislocata dall’Amministrazione federale centrale a quella decentrale e, nell’ambito delle sue competenze, potrà prendere decisioni senza più essere vincolata a direttive. In qualità di commissione decisionale, la CTI non avrà una personalità giuridica propria. La LPRI parzialmente riveduta dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2011, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’ordinanza, anch’essa parzialmente riveduta, concernente la legge sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI) e del regolamento interno con le disposizioni d’esecuzione. In tale data, il dislocamento di gran parte del campo di prestazione «Promozione dell’innovazione CTI» dall’Amministrazione federale centrale a quella decentrale sarà ultimato. Affinché la CTI sia operativa nella sua nuova forma a partire dal 1° gennaio 2011, nel corso del 2010 il Consiglio federale eleggerà la presidenza della CTI e i restanti membri della commissione. A tal fine sono state poste in vigore, quale base legale indispensabile, le disposizioni dell’LPRI concernenti l’elezione della presidenza e dei rimanenti membri della commissione, nonché quella della direttrice o del direttore della segreteria. Il presente progetto è condizionato da alcune condizioni quadro, esposte qui di seguito.

1.1.1 Basi giuridiche dell’attività di promozione della CTI

Le attività di promozione della Confederazione in materia di ricerca applicata si basano oggi sulla legge federale del 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro. Quest’attività di promozione è disciplinata nell'ordinanza d'esecuzione del 12 marzo 1956 della legge federale sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro. L’ordinanza del DFE del 17 dicembre 1982 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell’innovazione contiene disposizioni organizzative e procedurali relative alla promozione

4 RS 823.31 5 RS 823.311 6 RS 823.312

dell’innovazione. Questa gerarchia di basi giuridiche ha consentito una flessibilità relativamente elevata in sede di modifica delle disposizioni concernenti la CTI.

1.1.2 La scelta dell’atto normativo

Alla vigilia dei lavori concernenti il presente progetto ci si è chiesto se integrare le disposizioni d'esecuzione nell’ordinanza sulla ricerca vigente mediante una revisione parziale o se emanare un'ordinanza separata per la CTI. La LPRI delega sì la competenza d’emanazione al Consiglio federale, ma gli lascia la libertà di farne l’uso che egli ritiene più appropriato. Inoltre, la LPRI delega alla CTI l’emanazione di un regolamento interno, vincolato all’approvazione del Consiglio federale. Tale regolamento deve disciplinare le questioni organizzative quali la struttura interna e le modalità per la presa di decisioni. Dopo aver soppesato i vantaggi e gli svantaggi, si è scelta la via della revisione parziale dell’ordinanza sulla ricerca vigente. In tale sede è stata attribuita importanza al fatto che le nuove disposizioni della LPRI non concernono esclusivamente la CTI, bensì la promozione dell’innovazione nel suo complesso. Inoltre, alcune disposizioni dell’ordinanza sulla ricerca vigente, che già oggi concernono anche la CTI, avrebbero comunque dovuto essere adeguate. Potrebbe essere considerato uno svantaggio il fatto che l'ordinanza in questione venga integrata da disposizioni concernenti l’attività della CTI caratterizzate da un grado di specificità relativamente elevato.

1.2 Le nuove disposizioni d’esecuzione

Il progetto disciplina, da un lato, le attività di promozione della CTI nell’ambito dei progetti di ricerca applicata e sviluppo, la partecipazione agli stessi dei partner attuatori e il calcolo dei contributi. Dall’altro, il progetto definisce le particolarità relative alla promozione dell’imprenditoria di ispirazione scientifica nonché alla costituzione e allo sviluppo di imprese basate sulla scienza. Vengono inoltre definite le premesse per il sostegno di reti di contatto finalizzate allo scambio di informazioni tra le scuole universitarie e gli ambienti economici. Infine, il progetto prevede disposizioni che regolano la procedura per la concessione di contributi e disciplinano la questione delle responsabilità per quanto concerne i compiti ministeriali.

1.3 Risorse finanziarie e di personale

Le ripercussioni finanziarie e personali della revisione parziale della LPRI sono state presentate nel relativo messaggio. Il DFE sottoporrà al Consiglio federale, insieme all’O-LPRI, un eventuale fabbisogno di risorse risultante da nuove mansioni.

1.4 Aspetti giuridici

Il progetto si basa da un lato sull'articolo 32 capoverso 1 LPRI. Questa disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione. D’altra parte, il legislatore accorda esplicitamente al Consiglio federale – all’articolo 16b capoverso 1 lettera d LPRI – la possibilità di fissare a livello di ordinanza deroghe alla compartecipazione ordinaria dei partner attuatori ai costi di progetto. Del resto, occorre rimandare a questo punto ad eventuali aspetti legali relativi agli acquisti pubblici da considerare in sede di concessione di sussidi.

2. Spiegazioni relative ai singoli articoli

Titolo dell’atto normativo L’integrazione nella promozione della ricerca della promozione dell’innovazione si riflette, a livello di legge, nel nuovo titolo. Di conseguenza, anche il titolo della relativa ordinanza sarà ribattezzato in «Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI».

Ingresso La revisione della legge comporta il relativo adeguamento dell’ingresso.

Art. 10 Contributi e altri provvedimenti Al capoverso 7, l’ordinanza sulla ricerca vigente disciplina la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie e della valorizzazione del sapere. Quale conseguenza del nuovo disciplinamento della promozione dell’innovazione previsto dalla LPRI parzialmente riveduta, alla lettera d viene cancellato il passo relativo alla possibilità di delega dell’DFE all’UFFT. Le disposizioni d’esecuzione in materia di ter innovazione sono ora definite al capoverso 3 .

Art. 10k Messa a concorso e valutazione dei progetti Secondo la disposizione vigente enunciata al capoverso 1, la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER) ha l’obbligo di commissionare la messa a concorso a una leading house, d’intesa con l’«UFFT/CTI». Dato che ciò rientra nell’ambito di competenza della CTI, quest’ultima viene citata isolatamente quale conseguenza del suo distaccamento dall’UFFT. Lo stesso vale per i capoversi 2 e

3. Il criterio menzionato al capoverso 2 lettera a dell’impatto dei progetti sul mercato, fondamentale per la valutazione, vale anche per la lettera b.

ter Sezione 3 : Promozione dell’innovazione Questa sezione specifica le disposizioni della LPRI concernenti la promozione dell’innovazione.

Art. 10m Basi per la promozione dell’innovazione All'articolo 16a capoverso 4, la legge sancisce che la Confederazione elabora le basi per la promozione dell’innovazione. Si tratta di un compito ministeriale che comprende l’elaborazione, in collaborazione con la CTI , della strategia della Confederazione in materia di innovazione. L’articolo 10m del progetto sancisce inoltre che l’elaborazione delle basi per la promozione dell’innovazione compete come sinora all’UFFT . In sede di elaborazione di tali basi, l’UFFT coordina il suo operato con altri uffici federali.

Art. 10n Valutazione dell’attività di promozione e rapporto d’attività della CTI Come l’elaborazione delle basi per la promozione dell’innovazione, anche la garanzia della valutazione è un compito ministeriale. L’UFFT predispone analisi dell’efficacia e dell’efficienza. Il suo rapporto all’attenzione del Consiglio federale sulla valutazione dell’attività di promozione della CTI si basa sul monitoraggio e sul controlling effettuati dalla CTI. Tuttavia, la CTI potrà effettuare lei stessa analisi dell’efficacia e dell’efficienza della promozione dell’innovazione. Nel suo rapporto annuale al Consiglio federale, la CTI rende conto del modo in cui attua le direttive strategiche della Confederazione e degli effetti economici che risultano dalla sua attività di promozione. Tale rapporto assolve, nel suo complesso, una funzione di trasparenza circa l’impiego dei fondi della Confederazione.

Art. 10o Contributi CTI a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo In questo articolo vengono specificate le premesse, fissate nella LPRI, per la concessione di contributi a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo. Secondo il capoverso 1, spetta al partner attuatore dimostrare che i risultati dei progetti abbiano un elevato potenziale di mercato. La disposizione del capoverso 2 sancisce che i progetti CTI sono

Messaggio FF 2009 424 Anche dopo il distaccamento della CTI, l’UFFT continuerà a svolgere determinati compiti nell’ambito della promozione dell’innovazione; Messaggio FF 2009 437.

sostenuti al massimo fino alla dimostrazione della loro capacità di mercato. Tale capacità è raggiunta determinando le caratteristiche di prodotto necessarie all’immissione sul mercato. I contributi CTI vengono concessi unicamente ai partner ricercatori e non ai partner attuatori (art. 16b capoverso 1 LPRI). Il capoverso 3 sancisce esplicitamente che i contributi diretti a questi ultimi sono esclusi.

Art. 10p Scuole universitarie aventi diritto ai contributi e centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali Al capoverso 1 vengono elencate le scuole universitarie aventi diritto ai contributi. Possono beneficiare dei contributi non solo le scuole universitarie che sono organi della ricerca ai sensi dell’articolo 5 LPRI, ma anche altre scuole universitarie quali, ad esempio, le alte scuole pedagogiche. Al capoverso 2 si elencano le premesse che i centri di ricerca devono soddisfare per figurare tra gli aventi diritto ai contributi. Essi devono aver definito l’attività di ricerca quale obiettivo fondamentale. Secondo l’articolo 16b capoverso 1 LPRI, non possono inoltre perseguire fini commerciali. Nel testo del messaggio si parla di «centri di ricerca che non perseguono scopi prettamente commerciali» . L’articolo 10p specifica questa premessa nel senso che da tali centri non devono risultare vantaggi pecuniari per i loro responsabili e proprietari. Inoltre, il livello e la qualità della ricerca devono essere paragonabili a quelli delle scuole universitarie aventi diritto ai contributi. Infine, i centri di ricerca devono collaborare regolarmente con scuole universitarie definite al capoverso 1.

Art. 10q Partecipazione dei partner attuatori All’articolo 16b capoverso 1, la LPRI sancisce che per la promozione di progetti di ricerca applicata e sviluppo si presuppone, tra l’altro, il finanziamento della metà dei costi di progetto da parte del partner attuatore. Il disciplinamento delle deroghe a questa disposizione è delegato al Consiglio federale. L’articolo 10q capoverso 1 specifica la disposizione relativa al suddetto cofinanziamento nel senso che quest’ultimo deve comprendere un versamento in contanti pari al 10 per cento del contributo federale a favore degli aventi diritto. In singoli casi, la CTI può fissare un’altra percentuale. In caso di esigua capacità economica del partner attuatore, la percentuale in questione può dunque essere fissata al di sotto del 10 per cento. Se, per contro, la ricerca praticata dagli aventi diritto ai contributi ha forte carattere di servizio, può essere presa in considerazione una quota superiore al 10 per cento. Con questa disposizione si tiene conto del fatto che per determinate prestazioni di ricerca non è sempre possibile tracciare una netta linea di demarcazione rispetto alla ricerca su commissione a carattere di servizio. Il capoverso 2 disciplina le deroghe al principio del finanziamento della metà dei costi.

Messaggio FF 2009 430

Figurano tra le eccezioni, da un lato, i progetti che presentano rischi di realizzazione superiori alla media e che, nel contempo, promettono un successo economico anch’esso superiore alla media. Fra questi si annoverano ad esempio i progetti di giovani imprese dal notevole potenziale innovativo. Un’ulteriore eccezione è rappresentata dai casi in cui i probabili risultati non gioverebbero unicamente al partner attuatore, bensì anche a una vasta cerchia di utenti non ancora coinvolti nel progetto. Infine, il finanziamento della metà dei costi da parte dei partner attuatori non viene presupposto se la loro partecipazione, insieme a un finanziamento di terzi che non derivi da fondi della Confederazione, copre la metà dei costi.

Art. 10r Progetti senza partner attuatori L’articolo 16b capoverso 2 LPRI definisce i casi il cui la Confederazione può offrire il suo sostegno anche senza la partecipazione di un partner attuatore. Tra questi figurano gli studi di fattibilità, i prototipi e gli impianti sperimentali che presentano un elevato potenziale innovativo. Essi assolvono una funzione di valutazione e di preparazione a futuri progetti CTI. Dovendo essere svolti nelle prime fasi di sviluppo, tali progetti non possono contare sulla partecipazione diretta di un partner attuatore (capoverso 1). D’altra parte, si può presupporre che i progetti meritevoli di sostegno si trovino in uno stadio avanzato, tanto che gli studi di fattibilità, i prototipi e gli impianti sperimentali dovrebbero essere ultimati entro 18 mesi. Di conseguenza, il sostegno viene limitato a 18 mesi (capoverso 3). Per specificare le tre categorie elencate nel capoverso 1, al capoverso 2 viene citato un elenco non esaustivo dei risultati tipici conseguiti nella pratica nell’ambito delle tre categorie. Un esempio di risultati ottenuti con l’ausilio di impianti sperimentali è costituito dai rapporti su studi clinici e preclinici.

Art. 10s Calcolo dei contributi a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo Questo articolo disciplina il calcolo dei contributi versati dalla CTI a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo. La base per definire i contributi e la quota di partecipazione dei partner attuatori è costituita dal totale dei costi di progetto computabili. Tra questi figurano, da un lato, i costi del personale coinvolto nel progetto nonché la retribuzione per prestazioni di terzi, nell’ambito della ricerca, rilevanti per il progetto. D’altro lato, sono considerati costi di progetto computabili i relativi costi del materiale e la messa a disposizione di apparecchiature e impianti di produzione. Infine, rientrano tra i suddetti costi anche le spese di viaggio, il materiale di consumo e i costi infrastrutturali (capoversi

1 e 2).

Il capoverso 3 elenca i costi che non vengono considerati computabili. Gli esempi riportati servono a titolo di delimitazione nei confronti dei costi computabili di cui al capoverso 2. Figurano in questa lista negativa i costi per attività di ottimizzazione del prodotto e dei processi di fabbricazione in serie, per le certificazioni e per l’immissione sul mercato. Il capoverso 4 definisce le modalità d’impiego dei contributi CTI. Essi sono destinati alla copertura dei costi di personale per i collaboratori di progetto e delle prestazioni di ricerca di terzi rilevanti per il progetto. In via eccezionale, i contributi CTI possono essere impiegati anche a copertura dei costi del

materiale derivanti dal progetto. La disposizione sancisce inoltre che i contributi CTI coprono i costi ai sensi del capoverso 2 lettera a (in via eccezionale lettera b) soltanto nella misura in cui essi costituiscono al massimo la metà dei costi di progetto complessivi ai sensi del capoverso 2 (capoverso 5). È fatta salva la concessione di contributi CTI per progetti in cui si deroga al principio di compartecipazione dei partner attuatori nella misura del 50 per cento o vi si rinuncia del tutto. Tra questi figurano i casi ai sensi degli articoli 10q capoverso 2 lettere a e b nonché 10r. Per contro, non è fatta salva l’eccezione ai sensi dell’articolo 10q capoverso 2 lettera c. In questo caso, il partner attuatore può cofinanziare meno della metà dei costi. Tuttavia, la differenza risultante rispetto a un finanziamento del 50 per cento non viene coperta mediante contributi della Confederazione. Infine, il capoverso 6 disciplina i contributi per i costi indiretti di progetto (overhead). Questa disposizione dovrà essere rivista dal Consiglio federale dopo la valutazione della prassi in materia di costi overhead. In attesa di tale revisione, ci si attiene parzialmente alla prassi attuale della CTI conformemente alla disposizione enunciata al capoverso 6. Secondo tale prassi, vengono concessi contributi per costi overhead alle scuole universitarie professionali con una contabilità analitica, il che consente una fatturazione trasparente. I rispettivi contributi sono compresi nella tariffa oraria applicabile ai collaboratori degli istituti aventi diritto al sostegno. I costi indiretti che insorgono per le università non vengono rimborsati dalla CTI. Questa regolamentazione differenziata è giustificata dal diverso finanziamento di base delle università e delle scuole universitarie professionali da parte della Confederazione e degli enti responsabili, nonché dalla diversa impostazione delle attività di ricerca. Le scuole universitarie professionali raccolgono gran parte dei fondi destinati alla ricerca applicata mediante il finanziamento di progetti. L’obiettivo è quello di consentire che le attività di ricerca presso le scuole universitarie professionali siano orientate all'applicazione, vengano condotte in collaborazione con un partner economico e siano finanziate di conseguenza. Il finanziamento di

progetto – nota bene: praticamente senza finanziamento di base – deve coprire l'insieme dei costi del personale (docenti, assistenti, personale scientifico e tecnico) e delle spese per il materiale, unitamente ai costi per l’esercizio dei servizi centrali e dell’infrastruttura aziendale. Attualmente, la CTI rimborsa, in singoli casi, i costi overhead anche ad altri istituti beneficiari provvisti di una contabilità analitica. Nel frattempo, tuttavia, sono sempre più numerosi gli istituti di ricerca che adottano un sistema a contabilità analitica e che richiedono alla CTI un overhead. A fronte delle numerose richieste, i mezzi finanziari a disposizione della CTI non sono sufficienti per rimborsare l’overhead ad altri istituti di ricerca. Di conseguenza, fino al nuovo disciplinamento successivo alla valutazione, la CTI concederà un overhead esclusivamente alla scuole universitarie professionali. Con esso viene coperta una parte dei costi di ricerca indiretti che insorgono per gli istituti. Tra questi figurano i costi infrastrutturali, quali l'ammortamento di mobilia e materiale, gli interessi debitori, la manutenzione (portinaio, elettricità e riscaldamento, riparazioni e assicurazioni) e i costi di amministrazione, quali i costi per i servizi centrali, le commissioni, l’informatica, la contabilità e l’amministrazione del reparto). I contributi overhead sono sovvenzioni e, in quanto tali, rientrano nel campo d’applicazione della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità . Le modalità di versamento si basano sull’articolo 23 LSu (cfr. spiegazioni dell’articolo 10y).

LSu, RS 616.1

Le particolarità relative al calcolo dei contributi sono disciplinate nell’allegato alla O-LPRI (capoverso 7) e vengono stabilite conformemente alla prassi vigente della CTI. Si tratta delle categorie di personale computabili, della composizione dei costi di personale, delle tariffe orarie massime con e senza overhead, nonché del volume massimo di ore di lavoro computabile per persona e mese o anno. Secondo l’articolo 16h LPRI, la promozione dell'innovazione è finanziata attraverso un credito d'impegno per un periodo pluriennale. Il Consiglio federale richiede al Parlamento un credito complessivo, costituito da diversi crediti specificati singolarmente. Sia per l’attività di promozione della CTI che per i compiti che permangono di competenza dell’Amministrazione, saranno stanziati crediti d’impegno distinti inclusi nel credito complessivo . Queste tranche saranno destinate, rispettivamente, alla promozione di progetti e ai contributi overhead.

Art. 10t Assegni per l’innovazione La CTI ha la facoltà di rilasciare assegni per l’innovazione a piccole e medie imprese per il finanziamento di brevi studi di fattibilità (capoverso 1). Con questo strumento si vogliono incentivare le piccole e medie imprese dell’economia privata nonché le società pubbliche a collaborare, in sede di pianificazione e sviluppo di nuovi prodotti e processi di fabbricazione o di miglioramento significativo della qualità, con istituti di ricerca aventi diritto ai contributi. Dato che i brevi studi di fattibilità non sono da considerarsi progetti senza partner attuatori, viene meno la premessa prevista all’articolo 16b capoverso 2 LPRI relativa ai progetti senza partner attuatori, secondo cui è necessario che vi sia un potenziale di innovazione significativo. L’impresa stipula una convenzione di collaborazione con l’istituto di ricerca sui lavori di accertamento da svolgere e gli consegna l’assegno per l’innovazione. A sua volta, l’istituto di ricerca inoltra tale assegno alla CTI. Quest’ultima stipula un contratto con l’istituto di ricerca avente per oggetto anche la suddetta convenzione di collaborazione (capoverso 2). La CTI versa l'importo riportato sull’assegno esclusivamente all’istituto di ricerca. L’importo per assegno e l’importo complessivo dipendono dal decreto di finanziamento del Parlamento (capoverso 3). Il Consiglio federale richiede al Parlamento un credito complessivo, costituito da diverse tranche, di cui una è destinata agli assegni per l’innovazione. Un’impresa può richiedere un assegno al massimo ogni quattro anni (capoverso 4). Dato che la disposizione enunciata all’articolo 10t non ha carattere coercitivo, la CTI ha la facoltà, se necessario, di rinunciare a tale strumento anche senza che sia necessaria una revisione dell’ordinanza. Siccome i suoi provvedimenti di promozione concernono le imprese, la CTI deve coordinare le sue attività di promozione con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Messaggio FF 2009 433

Art. 10u Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra gli istituti di ricerca e l’economia Al fine di promuovere lo scambio d’informazioni tra le scuole universitarie e l’economia, la CTI sostiene le reti di contatto basate sulla ricerca e orientate all’innovazione, a cui sono connessi gli istituti di ricerca e i partner attuatori. A seconda dell’orientamento della singola rete, i lavori si concentrano piuttosto sulla ricerca applicata o sulle esigenze concrete delle imprese (cpv. 1). Le attività sostenute dalla CTI mediante contributi sono riportate al capoverso 2. Nelle reti di contatto che si dedicano principalmente alla ricerca applicata e allo sviluppo, i ricercatori operano oltre i confini degli istituti e delle discipline di ricerca, in campi d’attività scelti dalla rete stessa. In tali contesti ci si occupa, in particolare, di tematiche interdisciplinari o transdisciplinari, determinanti per la futura capacità innovativa dell’economia svizzera. Mediante la concentrazione di competenze di ricerca e di risorse, si perfeziona lo scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l’economia – tutto a vantaggio di quest’ultima – e si creano sinergie e masse critiche a cui singoli ricercatori o istituti di ricerca non potrebbero pervenire (capoverso 2 lettera a). La relativa rete deve migliorare lo scambio di informazioni e sapere tra almeno due scuole universitarie, curare contatti istituzionalizzati con il mondo dell’economia nei rispettivi campi tematici, rendere verosimile – mediante un piano imprenditoriale da presentare agli esperti CTI – la rilevanza in termini di innovazione del tema prescelto e garantirne l’esercizio operativo. Le reti di contatto orientate all’innovazione si concentrano sulle esigenze dei partner attuatori. La promozione del flusso d’informazioni tra l’economia e gli istituti di ricerca inizia, dunque, dalle concrete esigenze di innovazione del partner economico. La ricerca di sbocchi economici per il sapere e le tecnologie provenienti dalle scuole universitarie viene sostenuta dall’ottica del partner economico. I coach attivi in queste reti analizzano il fabbisogno di innovazione concreto del partner attuatore e cercano soluzioni adeguate presso gli istituti di ricerca (capoverso 2 lettera b). Ciò presuppone una cura intensa dei contatti, in particolare con le PMI, e un fitto scambio d’informazioni con le scuole

universitarie. Secondo il capoverso 2 lettera c, le reti di contatto sostengono le PMI in sede di elaborazione di convenzioni nell’ambito dei diritti di proprietà immateriale, tra l'altro, mettendo a disposizione informazioni sul disciplinamento della proprietà intellettuale delle rispettive scuole universitarie e affiancando i partner economici al momento di stipulare relative disposizioni con i partner ricercatori. Le PMI vengono informate sulle possibilità esistenti nell’ambito della proprietà intellettuale e dei diritti di utilizzazione. Il sostegno comprende anche la mediazione del sapere necessario sulle possibilità di gestione contrattuale dei diritti immateriali e sui relativi modelli di contratto. In tal senso, le reti di contatto forniscono un importante contributo a favore della trasparenza delle informazioni destinate alle PMI e dell’efficienza in sede di trattative contrattuali tra i partner. Le reti possono sostenere le PMI anche laddove, in casi concreti, è necessaria l’elaborazione di una regolamentazione adeguata. Nell’ambito della sua domanda di sovvenzionamento, la rete deve dimostrare di convogliare ricerca ed economia in un contesto regionale, di migliorare il flusso d’informazioni verso i rispettivi centri di trasferimento di tecnologie delle scuole universitarie in essa rappresentate e di garantire lo scambio d’informazioni con l’economia tramite coach qualificati. Nell’ambito delle sue domande di finanziamento inoltrate ogni anno alla CTI, la rete deve comprovare

inoltre che le sue prestazioni previste corrispondono agli obiettivi del TST promosso dalla CTI e che dispone di sufficienti capitali propri o di terzi.

Nei loro compiti e nelle loro attività, le reti sono in sintonia le une con le altre. Le reti orientate all’innovazione, ad esempio, assolvono una funzione di apporto a favore di quelle basate sulla ricerca, in quanto le informano sulle concrete esigenze dei partner economici, procurando loro anche contatti diretti con questi ultimi. Entrambi i tipi di rete fungono da canali d’informazione e comunicazione centrali nella ricerca, nei settori economici e nelle regioni al momento del lancio di misure di promozione nuove o modificate. La forma giuridica esemplare degli organi preposti alle reti è l’associazione. Il rispetto del contratto annuale viene sorvegliato mediante un sistema di controlling dettagliato. Il finanziamento avviene in considerazione di altri afflussi di capitali dalla Confederazione e da ulteriori enti sovvenzionatori o fondi di terzi (capoverso 3). L’importo massimo dei contributi a favore delle reti si basa sul decreto di finanziamento del Parlamento. Una parte del credito complessivo richiesto dal Consiglio federale è destinato alla promozione del TST. Poiché i suoi provvedimenti di promozione concernono le imprese, la CTI deve coordinare le sue attività di promozione con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), come già accennato in relazione all’articolo 10t.

Art. 10v Imprenditoria basata sulla scienza I programmi di sensibilizzazione al tema dell’imprenditoria mirano a promuovere la predisposizione alla costituzione di imprese basate sulla scienza. Con «venturelab», un programma finanziato dalla Confederazione, la rispettiva offerta viene messa a disposizione già oggi in forma modulare. Questo programma è operativo in quasi tutte le università e scuole universitarie professionali. Rientrano nei programmi sostenuti dalla Confederazione, oltre all’offerta per potenziali giovani imprenditori, anche moduli per persone che hanno già fondato un’impresa. Quale premessa per il sostegno finanziario di programmi, gli operatori devono fissare criteri ben definiti per la selezione dei partecipanti. Inoltre, gli istruttori devono poter vantare un’attività imprenditoriale pratica di successo (capoverso 2). Per quanto concerne i contributi, la CTI definisce, nell’ambito dei fondi disponibili, un limite massimo. Il finanziamento dell’attività della CTI nell’ambito dell’imprenditoria basata sulla scienza si basa sul decreto di finanziamento del Parlamento. Per quanto riguarda il coordinamento dell’attività di promozione della CTI con la SECO, cfr. spiegazioni relative a 10u, ultima frase.

Art. 10w Costituzione e sviluppo di imprese basate sulla scienza

In materia di costituzione e sviluppo di imprese start-up basate sulla scienza, la CTI offre coaching e consulenze professionali. Per giovani imprenditori con idee di prodotto e servizi che promettono un’elevata creazione di valore aggiunto, la CTI può elaborare e svolgere con gli interessati programmi di coaching specifici. La partecipazione all’offerta presuppone da un lato, che la sede dell’impresa sia in Svizzera o che l’impresa debba essere costituita nel nostro Paese. In tal modo si vuol garantire che la creazione di valore avvenga in Svizzera. D’altro lato, è necessario che un’innovazione sia già riconoscibile in termini di tecnologia o di piano imprenditoriale e che vi sia una strategia relativa di diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, il prodotto o il servizio deve presentare un notevole potenziale di mercato e, infine, devono essere comprovate le necessarie competenze per la sua attuazione. La CTI sostiene esclusivamente la costituzione e lo sviluppo di imprese basate sulla scienza, discostandosi così da altri operatori nell’ambito dell’innovazione. Il finanziamento dell’attività della CTI nell’ambito della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla scienza dipende dal decreto di finanziamento del Parlamento. Per quanto riguarda il coordinamento dell’attività di promozione della CTI con la SECO, cfr. spiegazioni relative a 10u, ultima frase.

Art. 10x Domanda di contribuzione per progetti di ricerca applicata e sviluppo Una disposizione definisce gli elementi che deve contenere una domanda di contribuzione per progetti di ricerca applicata e sviluppo. Tra questi figurano la descrizione del progetto, la presentazione del totale dei costi previsti, l'elenco dei costi per anno per le spese di cui all'articolo 10s capoverso 2, la quota richiesta alla CTI e la panoramica delle prestazioni proprie fornite dai partner attuatori. La descrizione del progetto deve soddisfare i requisiti definiti al capoverso 2. Devono essere presentati l’essenza dell’innovazione, la pianificazione dell’iter di progetto, gli obiettivi quantitativi, le risorse personali e materiali nonché le competenze dei richiedenti.

Art. 10y Concessione di misure di promozione ,valorizzazione dei risultati della ricerca, obbligo di segretezza Il capoverso 1 stabilisce che, in caso di approvazione di una domanda di contribuzione o di altre misure di promozione, venga stipulato un contratto tra la CTI e il richiedente. Sia i contratti per contributi che per altre prestazioni, quali il coaching, sono contratti di sovvenzionamento e, in quanto tali, richiedono la forma scritta. Nei contratti si definiscono l’oggetto e la portata della misura di promozione, nonché i doveri del beneficiario. Il capoverso 1 lettera a si applica a tutte le misure di promozione. I contributi CTI sono sovvenzioni e rientrano nel campo d’applicazione della LSu (cfr. le spiegazioni all'articolo 10s capoverso 6.). Le modalità di versamento si rifanno all’articolo 23 LSu. Il versamento dei contributi della Confederazione deve avvenire in base all’evoluzione del progetto.

Al capoverso 2 viene sancito il principio secondo cui i partner attuatori hanno il diritto alla valorizzazione e all’impiego dei risultati derivanti da progetti CTI, nonché alla proprietà intellettuale risultante da tali progetti. Quest’attribuzione dei diritti alle imprese consente una rapida commercializzazione di progetti sostenuti mediante contributi CTI. Alla luce della nuova disposizione enunciata all’articolo 28a capoverso 1 lettera c, introdotta nell’ambito della revisione parziale della LPRI, i partner di progetto hanno la facoltà di stipulare anche un altro contratto . Nei casi in cui la CTI vincola lo stanziamento di aiuti finanziari alla presentazione di una regolamentazione (convenzione), quest’ultima dev’essere integrata nel contratto di cui al capoverso 1 (capoverso 3). Il capoverso 4 disciplina infine l’obbligo di segretezza, che deve essere regolamentato tra gli aventi diritto ai contributi e i partner attuatori, relativo ai contenuti di progetti di ricerca applicata e sviluppo. L’obbligo di segretezza previene una vanificazione delle possibilità di valorizzazione dei risultati della ricerca. L’intesa dev’essere inoltrata alla CTI ancor prima dalla conclusione del contratto di progetto. La disposizione enunciata al capoverso 5 rappresenta un’attualizzazione del diritto vigente ai sensi dell’ordinanza del DFE del 17 dicembre 1982 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell’innovazione (cfr. nota 6).

Art. 10z Programmi e progetti internazionali Le disposizioni sancite da questo articolo disciplinano le responsabilità all’interno dell’Amministrazione federale in ambito internazionale, il quale rientra fondamentalmente nelle mansioni ministeriali. Di conseguenza, spetta all’UFFT preparare le basi per i contratti sulla partecipazione a programmi internazionali nell’ambito dell’innovazione (capoverso 1). Rientra pure nelle sue mansioni la compartecipazione a commissioni internazionali in sede di concepimento e pianificazione di attività di promozione (capoverso 2). Quest’attività deve essere in sintonia con le grandi linee della strategia del Consiglio federale in materia di innovazione. In seno a commissioni internazionali, la CTI partecipa inoltre – nei limiti delle sue competenze – alla valutazione di domande di progetto. Essa valuta progetti, emette raccomandazioni e decide in merito alla concessione di contributi CTI a partner ricercatori svizzeri (capoverso 3). Il capoverso 4 conferisce all’UFFT la facoltà di promuovere l’informazione su programmi internazionali laddove ciò non rientri nelle competenze della CTI. Il sapere degli esperti della CTI deve poter essere sfruttato per le attività strategiche dell’UFFT. In adempimento ai compiti previsti dai capoversi 1 e 2, l’UFFT opererà d’intesa con la CTI. L’UFFT è inoltre responsabile per l’integrazione della CTI nelle consultazioni degli Uffici. IL DFE deve badare a che la CTI venga integrata in tutte le ulteriori consultazioni.

Secondo l’articolo 28a capoverso 1 lettera c LPRI, la Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizione che il partner ricercatore e il partner attuatore presentino una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione.

Il finanziamento di programmi e progetti internazionali nell’ambito dell’innovazione si basa sul decreto di finanziamento del Parlamento. Una parte del credito complessivo richiesto dal Consiglio federale è previsto per questo tipo di promozione.

Art. 11 Finalità della politica svizzera di ricerca Al capoverso 2 dell’articolo attuale viene specificata la procedura del Consiglio federale, prevista nell’articolo 22 capoverso 2 LPRI, per la determinazione delle finalità della politica svizzera di ricerca. Con l’adeguamento del capoverso 2, oltre al Dipartimento federale dell’intero anche il DFE viene investito dell’obbligo di svolgere le consultazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 LPRI.

Art. 12 Programmi pluriennali La LPRI prescrive che anche il nuovo organo di ricerca CTI debba elaborare programmi pluriennali quali strumenti di pianificazione. A tal fine viene adeguato l’articolo 12 che disciplina la relativa procedura. Come il SER in relazione alle istituzioni di promozione della ricerca, l’UFFT porrà un termine alla CTI per l’inoltro dei programmi pluriennali.

Art. 13 Verificazione dei programmi pluriennali Anche con l’adeguamento di questa disposizione si tiene conto del fatto che la CTI dovrà in futuro emanare programmi pluriennali. La disposizione attualmente in vigore, enunciata al capoverso 2, prescrive agli organi della ricerca di comunicare al DFI eventuali motivi per una modifica dei loro programmi pluriennali. Il nuovo capoverso 2 prescrive alla CTI di rivolgere tali comunicazioni al DFE.

Art. 15a Proprietà intellettuale Al capoverso 1 lettera f viene esclusa l’applicabilità, per progetti di ricerca applicata e sviluppo, della disposizione secondo cui l’istituto sostenuto dalla Confederazione partecipi allo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale almeno nella proporzione in cui la Confederazione ha partecipato al costo complessivo del progetto in questione. Tale partecipazione, infatti, si basa sull’articolo 10y.

Sezione 7: Abrogazione del diritto previgente Nell’ambito della revisione parziale della LPRI viene abrogata la legge federale del 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro. Di conseguenza, deve essere abrogata anche l’ordinanza d’esecuzione del 12 marzo 1956 della legge federale sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro.

Allegato L’articolo 10s disciplina il calcolo dei contributi a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo. Per il disciplinamento dei dettagli, il capoverso 7 rinvia all’allegato della O-LPRI.

Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) | Lexipedia | Lexipedia