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Modifiche dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione: requisiti minimi concernenti l'idoneità alla guida dei conducenti di veicoli a motore

Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51)

Testo in vigore Proposta di modifica

Diversi articoli

Sostituire «autorità cantonale»/«autorità» con «autorità d’ammissione».

Spiegazioni Nel diritto vigente sono impiegate le espressioni «autorità d’ammissione», «autorità cantonale» e «autorità». La modifica proposta è volta a uniformare la terminologia.

Art. 7 Requisiti medici minimi Art. 7, rubrica e cpv. 1 e 3

Art. 7 Requisiti fisici e psichici minimi 1 Chi fa domanda di una licenza per allievo 1 Chi fa domanda di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui nell’allegato soddisfare i requisiti fisici e psichici minimi di cui

1. all’allegato 1.

3 L’autorità cantonale può derogare ai requisiti medici 3 L’autorità d’ammissione può derogare ai requisiti richiesti se non ci sono motivi d’esclusione ai sensi di cui all’allegato 1 se non ci sono motivi dell’articolo 14 LCStr e se un istituto incaricato degli d’esclusione ai sensi dell’articolo 14 LCStr. esami speciali lo propone.

Spiegazioni Rubrica e capoverso. 1: La modifica proposta intende introdurre esplicitamente nell’OAC anche i requisiti psichici minimi necessari per guidare in modo sicuro un veicolo a motore. Capoverso 3: L’autorità d’ammissione dovrebbe poter derogare anche ai requisiti psichici minimi quando non ci sono motivi d’esclusione ai sensi dell’articolo 14 della legge sulla circolazione stradale (LCStr). Per questa ragione, l'aggettivo «medici» va stralciato dalla prima parte del periodo mentre l'«allegato 1» va completato di conseguenza. La seconda parte del periodo del capoverso 3 può essere eliminata senza che ne consegua alcun cambiamento di fondo. L'autorità d'ammissione deve stabilire se una persona che non soddisfa i requisiti minimi può essere comunque ammessa alla circolazione. In questo modo la sua idoneità alla guida è messa in dubbio. Il seguito della procedura è disciplinato nell'articolo 11b OAC che enumera espressamente le persone e gli istituti competenti per svolgere i relativi esami di accertamento dell'idoneità alla guida. Gli istituti e le persone non citati non sono abilitati ad annunciare all'autorità d'ammissione se esiste un motivo d’esclusione ai sensi dell’articolo 14 LCStr.

Art. 9 Esame della vista Art. 9 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo) 1 Prima di presentare una domanda per il rilascio di 1 Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di una licenza per allievo conducente o di una licenza condurre o di un permesso per il trasporto di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente deve professionale di persone, il richiedente deve sottoporsi ad un esame sommario della vista presso sottoporsi ad un esame sommario della vista presso un medico o un ottico riconosciuto dall’autorità un medico, un optometrista o un ottico diplomato. cantonale. L’esame avviene conformemente L’esame comprende gli elementi da esaminare all’allegato 4. conformemente all’allegato 4 numero 5.7.

Il risultato va allegato alla domanda. Il risultato va allegato alla domanda.

3 L’esame della vista non deve risalire a più di 3 L’esame della vista non deve risalire a più di

24 mesi prima. 12 mesi dal momento della presentazione della

domanda.

4 Se i valori di acuità visiva fissati nell’allegato 1

numero I.1.11 non sono raggiunti o se il controllo di altri elementi definiti nell’allegato 4 consentono di concludere che le facoltà visive fanno difetto, il richiedente deve sottoporsi a un esame oftalmologico conformemente all’articolo 9a. Spiegazioni Capoverso 1: Gli optometristi e gli ottici diplomati sono specialisti della correzione dei difetti della vista. Essi sono formati per misurare l’acuità visiva dei pazienti e, all’occorrenza, per testare la tolleranza alle lenti a contatto. Dopo un esame e un’analisi minuziosi, determinano i valori di correzione (prescrizione di occhiali) o adeguano le lenti a contatto. Il riconoscimento dell’ottico da parte dell’autorità d’ammissione risulta quindi superfluo. Capoverso 3: Nell’arco di due anni la facoltà visiva può cambiare sensibilmente. Per questo motivo in futuro l’esame della vista potrà risalire ad al massimo un anno dall’inoltro della domanda. Capoverso 4: L’esame sommario non fornisce valori precisi, al di là dell’acuità visiva, in grado di indicare il superameno dell’esame. Quando i valori di acuità visiva prescritti non sono raggiunti e/o dal controllo degli altri elementi stabiliti nell’allegato 4 (campo visivo orizzontale, mobilità oculare, visione stereoscopica e pupillomotricità) emerge un’alterazione delle facoltà visive, deve essere effettuato un esame (non più sommario) presso un oftalmologo.

Art. 9a (nuovo) Esame oftalmologico

1 L’esame serve a controllare l’acuità visiva, il

campo visivo e la visione crepuscolare nonché a verificare se sono presenti malattie progressive degli occhi.

2 L’esame deve essere svolto da un medico

specializzato in oftalmologia. Quest’ultimo deve comunicare i risultati dell’esame all’autorità d’ammissione servendosi del formulario riportato nell’allegato 3.

3 L’esame oftalmologico va effettuato tramite un

apparecchio che, secondo una dichiarazione CE di conformità, soddisfa i requisiti della direttiva 93/42 CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi medici nonché quelli delle norme ISO

8596 (prova di acutezza visiva), DIN 58220-5

(esame della vista generale) e DIN 58220-6 (esame della vista per conducenti).

4 L’esame oftalmologico non deve risalire a più sei

mesi dal momento della presentazione della domanda.

Spiegazioni La suddivisione dell’esame della vista in due fasi - la prima consistente in un esame sommario e poco costoso (art. 9 AP OAC), la seconda in un esame oftalmologico più approfondito e quindi più caro è conforme al numero 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida («terza direttiva concernente la patente di guida». Il recepimento di queste disposizioni nel diritto svizzero è opportuno per ragioni pratiche: nell'esame sommario dell' acuità visiva, eseguito tramite tavole per il test della vista, ogni occhio viene controllato separatamente. I dispositivi più avanzati di cui dispongono gli oftalmologi o gli istituti di medicina del traffico consentono di effettuare un controllo più preciso dell'occhio singolo o di entrambi gli occhi contemporaneamente. In casi normali è sufficiente un rapido esame del campo visivo, eseguito da un optometrista o da un ottico diplomato. In casi particolari, invece, è necessario procedere a un esame perimetrico presso un oftalmologo. L’acuità visiva crepuscolare può essere controllata soltanto con dispositivi speciali. Capoverso 3: Attualmente esiste già un elenco di dispositivi per l’esame della vista autorizzati dall’USTRA. Tale elenco, tuttavia, annovera soltanto i dispositivi per i quali è stata richiesta un’autorizzazione. Sul mercato ne esistono sicuramente altri atti a controllare l’idoneità a condurre. Invece di continuare questo elenco, si propone di autorizzare l’utilizzo di qualsiasi dispositivo conforme ai requisiti di cui al capoverso 3. Capoverso 4: Diversamente dall’esame sommario della vista, l’esame oftalmologico, al momento della presentazione della domanda, non deve risalire a più di sei mesi prima. Il termine più breve è giustificato dal fatto che l’esame oftalmologico è prescritto soltanto se l’esame sommario non è stato superato. L’insufficienza dell’acuità visiva è pertanto già stata accertata. Ne resta solamente da valutare la portata.

Art. 9b (nuovo) Ausili visivi

1 Durante la guida, il conducente deve portare gli

occhiali o le lenti a contatto, se tale condizione è iscritta nella licenza di condurre (art. 24d).

2 Chiunque, tramite un'attestazione scritta rilasciata

da uno specialista in malattie degli occhi, dimostri di curare l’insufficienza visiva durante la notte con una terapia speciale non è tenuto a portare gli occhiali o le lenti a contatto..

3 Chiunque debba soddisfare i requisiti minimi

d’acuità visiva del secondo gruppo dell’allegato 1 numero I e sia tenuto a portare gli occhiali o le lenti a contatto mentre guida può condurre un veicolo a motore se ha bisogno di occhiali con lenti correttive per non più o meno di 8 diottrie.

4 Nell’oscurità, occhiali muniti di lenti con sfumature

colorate possono avere un tasso di assorbimento del 35 % al massimo. Spiegazioni Capoverso 1: In linea di massima, i conducenti sono tenuti a portare gli occhiali o le lenti a contatto se soltanto in questo modo soddisfano i requisiti minimi di acuità visiva. Capoverso 2: La presente disposizione disciplina un’eccezione al principio sancito nel capoverso 1. Alcuni difetti visivi possono essere corretti anche con le cosiddette lenti ortocheratologiche. Queste ultime sono portate di notte e modellano la cornea in modo tale che, durante il giorno (per circa 24 ore dopo averle rimosse), l’acuità visiva è perfetta senza dover ricorrere a un ausilio visivo. In caso di controlli della circolazione, tuttavia, è difficile provare che una persona tenuta a portare gli occhiali o le lenti a contatto mentre guida un veicolo a motore (condizione nella licenza di condurre) ha un’acuità visiva sufficiente (ed è quindi autorizzata a condurre) quando non utilizza questi ausili visivi durante il giorno. Un'attestazione consente di dimostrare in

modo semplice che l’uso costante di lenti ortocheratologiche durante la notte permette di raggiungere un’acuità visiva sufficiente durante il giorno. Poiché questa tecnica richiede controlli frequenti, tale attestazione viene rilasciata con validità limitata (per es. per tre mesi). In questo modo, tuttavia, non è ancora garantito che le lenti ortocheratologiche siano effettivamente portate durante la notte. D'altronde, non è nemmeno possibile verificarlo di giorno attraverso controlli della circolazione stradale. Inoltre, se non sono portate in modo costante, le lenti ortocheratologiche perdono il loro effetto dopo 1-3 settimane a seconda del grado di miopia. Pertanto, in questo caso bisogna fare affidamento al senso di responsabilità del conducente in questione. Capoverso 4: Questa disposizione figura nell’allegato 1 del diritto vigente tra i requisiti minimi dell’acuità visiva. Dal punto di vista della sistematica, tuttavia, appartiene al nuovo articolo 9b.

Art. 11 Presentazione della domanda Art. 11 cpv. 4 4 Se è presentata dopo l’annullamento della licenza 4 Se è presentata dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia di un istituto ufficialmente corredata di una perizia di un istituto riconosciuto riconosciuto attestante l’idoneità in materia di dall’autorità d’ammissione attestante l’idoneità in psicologia del traffico. La perizia deve essere stata materia di psicologia del traffico. La perizia non rilasciata non più di tre mesi prima. deve risalire a più di 3 mesi dal momento della presentazione della domanda. Spiegazioni Precisazione di natura linguistica. Art. 11a Certificato di un medico di fiducia o di Art. 11a rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, lett. f un istituto incaricato degli esami (nuovo), 2 e 2bis (nuovo) speciali Art. 11a Visita da parte di un medico di fiducia o di un istituto di medicina del traffico 1 È necessaria una visita da parte di un medico di 1 È necessaria una visita da parte di un medico di fiducia o di un istituto incaricato degli esami speciali fiducia o di un istituto di medicina del traffico incari- designato dall’autorità cantonale per i candidati: cato degli esami speciali designato dall’autorità d’ammissione per i candidati: (lett. a - e: i candidati alla licenza di condurre di una (lett. a - e: invariate dal punto di vista materiale. categoria professionale o al permesso per il trasporto Modifica linguistica riguardante il tedesco: l’articolo professionale di persone, quelli che hanno superato il «die» è cancellato nella frase introduttiva.) 65° anno d’età e quelli affetti da un’infermità fisica) f. nei quali è stata riscontrata una malattia pro- gressiva degli occhi durante l'esame oftalmo- logico (art. 9a). 2 La prima visita di un medico di fiducia si estende ai 2 La prima visita da parte di un medico di fiducia punti menzionati nel certificato medico secondo l’alle- comprende i punti menzionati nel certificato medico gato 2. Il risultato della visita è notificato all’autorità riportato nell’allegato 2. cantonale con il formulario secondo l’allegato 3. bis

2 Il medico incaricato di fare la visita può

raccomandare all’autorità d’ammissione di imporre determinate condizioni alla persona esaminata. Se raccomanda condizioni la cui osservanza deve essere controllata da un medico, deve anche precisare quando e con che frequenza è necessario presentare un rapporto intermedio all’autorità d’ammissione. Spiegazioni Capoverso 1, frase introduttiva: Precisazione di natura linguistica.

Capoverso 1 lettera f: Le malattie progressive degli occhi possono avere conseguenze nefaste sulla circolazione stradale in seguito al potenziale insorgere di scotomi, alla riduzione dell’acuità visiva crepuscolare e all’elevata sensibilità all’abbagliamento. Chi richiede la licenza deve pertanto produrre un certificato di un medico di fiducia designato dall’autorità. Capoverso 2: Formulari rielaborati. Cfr. spiegazioni agli allegati 2 e 3. La frase concernente la notifica del risultato della visita è spostata all’articolo 11d AP OAC. Capoverso 2bis: Cfr. numero 6 del formulario riportato nell’allegato 3. Sulla base del risultato dell’esame l’autorità d’ammissione deve essere in grado di decidere se la persona in questione è «idonea a condurre», «idonea a condurre a determinate condizioni» oppure «non idonea a condurre». Nel secondo caso, l’autorità d’ammissione deve sapere se l’osservanza delle condizioni va controllata da un medico.

Art. 11b Esame della domanda Art. 11b cpv. 1 lett. a e c nonché cpv. 2 1 L’autorità d’ammissione esamina se sono 1 L’autorità d’ammissione esamina se sono adempiuti i requisiti per l’ottenimento di una licenza soddisfatti i requisiti per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre (art. per allievo conducente o una licenza di condurre 5a seg.) o di un permesso per il trasporto (art. 5a seg.) o di un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 25 in relazione con professionale di persone (art. 25 in combinato l’art. 11a cpv. 1 lett. b). Essa: disposto con l’art. 11a cpv. 1 lett. b). Essa: a. invita il richiedente a sottoporsi a una visita a. invita il richiedente a sottoporsi a una visita presso un medico di fiducia o un istituto presso un medico di fiducia, uno specialista o specializzato da essa designati qualora nutra un istituto di medicina del traffico da essa dubbi circa l’idoneità fisica a condurre veicoli designati qualora nutra dubbi circa l’idoneità a motore; fisica a condurre veicoli a motore; (lett. b: invariata. La disposizione è riportata a chiarimento della modifica introdotta nel cpv. 2.) (lett. b.: invita il richiedente a sottoporsi a una visita di (lett. b.: invita il richiedente a sottoporsi a una visita psicologia del traffico oppure psichiatrica presso un di psicologia del traffico oppure psichiatrica presso istituto specialistico da essa designato qualora nutra un istituto specialistico da essa designato qualora dubbi circa l’attitudine caratteriale o psichica a nutra dubbi circa l’attitudine caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore;) condurre veicoli a motore;) c. invita il richiedente conformemente all’articolo c. invita il richiedente conformemente all’articolo 11a capoverso 1 a farsi visitare da un medico 11a capoverso 1 a farsi visitare da un medico di fiducia o in un istituto specializzato da essa di fiducia o in un istituto di medicina del designati; traffico da essa designato; 2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, l’autorità 2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, cantonale mette a disposizione del medico di fiducia l’autorità d’ammissione mette a disposizione del o dell’istituto specialistico riconosciuto tutti gli atti che medico incaricato di fare la visita o dello psicologo

concernono l’idoneità della persona da visitare. tutti gli atti che concernono l’idoneità della persona da visitare. Spiegazioni Capoverso 1 lettere a e c: Nel diritto vigente l’espressione «istituto specializzato» può designare sia uno specialista (per es. oftalmologo o neurologo) sia un istituto di medicina del traffico. In questo senso, non sono introdotte modifiche di natura materiale. La disposizione è semplicemente formulata in modo più preciso.

Capoverso 2: Precisazione di natura linguistica. Nel diritto vigente si rinvia al capoverso 1 lettera a (visita presso un medico) e b (visita di psicologia del traffico o psichiatrica). Sono poi menzionati il medico di fiducia e un istituto specializzato (in ambito medico o psicologico), ma non uno psicologo del traffico. Nella nuova formulazione del capoverso 2 non ci si riferisce pertanto più agli istituti, ma alle persone incaricate di fare la visita.

Art. 11c Segreto d’ufficio, riconoscimento dei Art. 11c cpv. 3 certificati d’idoneità 3 Le perizie di un medico o di uno psicologo del 3 Le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, traffico devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato ufficialmente e se redatte da un istituto designato dall’autorità non risalgano a più di un anno prima. d’ammissione e se non risalgono a più di tre mesi prima. Spiegazioni Nella nuova disposizione si precisa che l’autorità in questione deve essere l’autorità cantonale d’ammissione. Inoltre, le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico sono ora riconosciute soltanto se non datano di più di tre mesi. La durata di validità delle perizie è modificata per uniformità con l’articolo 11 capoverso 4 OAC (domanda di una licenza per allievo presentata dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova).

Art. 11d (nuovo) Notifica dei risultati della visita Il risultato della visita effettuata dal medico di fiducia o presso un istituto di medicina del traffico deve essere notificato all’autorità d’ammissione mediante il formulario secondo l’allegato 3. Spiegazioni L’attuale formulario (all. 3 OAC) deve essere adeguato ai requisiti minimi indicati nell’allegato 1 OAC.

Art. 27 Visita di controllo di un medico di Art. 27 cpv. 1 lett. c e d (nuovo) nonché cpv. 3 fiducia 1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di 1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di un medico di fiducia: un medico di fiducia: c. i conducenti di veicoli a motore dopo gravi ferite c. i conducenti di veicoli a motore affetti da una dovute a infortuni o dopo gravi malattie. malattia o da una lesione a seguito di un infortunio afferente alla medicina del traffico per la quale sia necessaria una visita di controllo o l’inoltro di un rapporto intermedio entro il termine fissato dal medico; d. i conducenti di veicoli a motore nei quali è stata riscontrata una malattia progressiva degli occhi, ogni cinque anni o in base al termine fissato dal medico in caso di retinopatia diabetica. 3 La visita medica effettuata da un medico di fiducia 3 La visita di controllo comprende i punti menzionati comprende tutti i punti indicati nell’allegato 2. Il nel modulo riportato nell’allegato 2. risultato della visita è comunicato all’autorità cantonale mediante un modulo secondo l’allegato 3.

Spiegazioni Capoverso 1 lettera c: Nessuna modifica sotto il profilo materiale. Si precisa tuttavia cosa s’intende, nel diritto vigente, per «grave ferita dovuta a incidenti» o «grave malattia». Cfr. numero 6 nel formulario riportato nell’allegato 3. Capoverso 1 lettera d: Cfr. articolo 9a capoverso 1 AP OAC. Considerato che possedere facoltà visive intatte costituisce una condizione fondamentale per una guida sicura nel traffico stradale motorizzato, è necessario sottoporsi a un controllo oftalmologico a intervalli regolari. Capoverso 3: Formulari rielaborati, cfr. spiegazioni agli allegati 2 e 3. L'ultima frase della disposizione in vigore è spostata all'articolo 11d AP OAC.

Art. 151i Disposizione transitoria concernente la modifica del xx. yy. 2009 (nuova) L'autorità d’ammissione può rinunciare alla revoca della licenza di condurre nei confronti di persone che, all'entrata in vigore della presente modifica, possiedono già la licenza di condurre e che non soddisfano i requisiti fisici minimi secondo il nuovo diritto se: a. il titolare della licenza soddisfa i requisiti medici minimi stabiliti nel diritto previgente; b. il titolare della licenza non ha commesso alcuna infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale che sia imputabile alla non conformità ai requisiti minimi; e c. una decisione in questo senso è il mezzo appropriato per evitare un caso di rigore.

2 Il risultato di un esame della vista svolto prima

dell'entrata in vigore della presente modifica non deve risalire a più di due anni dal momento della presentazione della domanda conformemente all'articolo 11.

3 Le perizie di un medico o di uno psicologo del

traffico, redatte prima dell'entrata in vigore della presente modifica, devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato ufficialmente e non risalgano a più di un anno prima. Spiegazioni Capoverso 1: L'articolo 151i AP OAC stabilisce come deve comportarsi l'autorità d’ammissione di fronte a casi in cui il titolare della licenza non soddisfi i requisiti minimi più rigidi previsti nel nuovo diritto. L'autorità d’ammissione può venire a conoscenza della non conformità ai requisiti minimi in due modi: dal risultato dell'esame medico, nel caso di conducenti che devono sottoporsi a una visita di controllo presso un medico di fiducia secondo l'articolo 27 OAC, e, per gli altri conducenti, dalla notifica di un'infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale, in base alla quale l’autorità richiede un accertamento dell'idoneità a condurre. L'articolo 151i AP OAC è inteso in particolare ad impedire che persone che, magari già da anni, conducono veicoli per ragioni professionali siano minacciate nella loro esistenza (caso di rigore). Per questa ragione i conducenti che non soddisfano i requisiti minimi più rigidi stabiliti nel nuovo diritto, ma che sono idonei a condurre secondo il diritto vigente, possono conservare la loro autorizzazione a condurre. La sicurezza della circolazione non ne risulta compromessa, perché l'autorità d’ammissione può convalidare la licenza di condurre soltanto se sono soddisfatti i requisiti medici minimi secondo il diritto vigente e se non sono notificate infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale imputabili alla non conformità ai requisiti più rigidi del nuovo diritto.

Capoverso 2: Secondo il diritto vigente l'esame della vista non può risalire a più di 24 mesi dal momento della presentazione della domanda. Con la modifica proposta questo periodo viene ridotto a 12 mesi (art. 9 cpv. 3 AP OAC). Il capoverso 2 garantisce che gli esami della vista svolti entro il 31 dicembre 2009 continuino ad essere riconosciuti dall'autorità d'ammissione per un periodo di due anni come avviene con il diritto vigente. Questa disposizione transitoria concerne unicamente il risultato dell'esame. Pertanto, se le condizioni dell'articolo 9 capoverso 4 AP OAC sono soddisfatte, il candidato deve sottoporsi all'esame oftalmologico. Capoverso 3: Come per il risultato dell'esame della vista, anche il periodo di riconoscimento delle perizie di un medico o di uno psicologo del traffico fissato nel diritto vigente (art. 11c cpv. 3) viene abbreviato. La disposizione transitoria assicura che le perizie effettuate secondo il diritto previgente continuino ad essere valide un anno.

Requisiti medici minimi secondo il diritto vigente: cfr. OAC

Proposta di modifica:

Allegato 1 (nuovo) Requisiti fisici e psichici minimi

Numero I: requisiti fisici minimi

1° gruppo 2° gruppo Licenza di condurre delle categorie Licenza di condurre delle categorie A e B, delle sottocategorie A1 e C e C, delle sottocategorie C1 e B1, delle categorie speciali F, G e D1 M Permesso per il trasporto professionale di persone Esperti della circolazione

1. Vista

1.1 Acuità visiva

1.11 esame sommario non corretta o corretta di 0,7 in non corretta o corretta:

entrambi gli occhi occhio più sano: 1,0 occhio meno sano: 0,8 1.12 esame oftalmologico Nella misura del possibile, i difetti visivi devono essere corretti e la correzione deve essere tollerata. L’acuità visiva non può essere inferiore ai seguenti valori: acuità visiva binoculare: 0,5 acuità visiva binoculare: 0,8 oppure occhio più sano: 0,5 / oppure occhio più sano: 0,8 / occhio meno sano: 0,2 occhio meno sano: 0,5 Persone con un occhio solo (inclu- se persone con due occhi con un'acuità dell'occhio meno sano < 0,2) nonché persone che vedono da un occhio solo: 0,6. Se la perdi- ta dell'occhio è recente: quattro mesi di sospensione dalla guida ed esame da parte di un esperto della circolazione su presenta- zione di un certificato rilasciato da un oftalmologo.

Operazione della cataratta su persone con un occhio solo: quattro mesi di sospensione dalla guida.

1.2 Campo visivo

1.21 esame sommario Nessuna diminuzione del campo Nessuna diminuzione del campo visivo. visivo.

1.22 esame oftalmologico Campo visivo con diametro Campo visivo con diametro

orizzontale di almeno 120 gradi. Il orizzontale di almeno 140 gradi. Il campo visivo centrale di entrambi campo visivo centrale di ogni gli occhi deve essere normale fino occhio deve essere normale fino a a 30 gradi. 30 gradi. Vista monoculare: campo visivo normale se la mobilità oculare è normale. Il campo visivo di ogni occhio deve essere controllato mediante l’esplorazione di almeno 100 punti, 25 dei quali dovrebbero trovarsi nel campo visivo centrale entro i 20 gradi. Se dall’esame emergono risultati non chiaramente classificabili oppure se non sussiste certezza sulla conformità ai requisiti minimi, deve essere eseguito un ulteriore esame mediante un perimetro manuale con mira luminosa III/4.

1.3 Dipoplia Assenza di dipoplia in un campo di Assenza di dipoplia nel campo di

sguardo centrale del diametro di sguardo utile (verso l'alto 25 gradi,

20 gradi (dal punto visivo centrale lateralmente 30 gradi, verso il

10 gradi di raggio). basso 40 gradi).

Ammissione su domanda di un istituto di medicina del traffico soltanto a condizione che venga utilizzato un dispositivo ottico o di altra natura che oscuri un occhio. In questo caso, campo visivo normale se la mobilità oculare dell'occhio non oscurato è normale.

1.4 Acuità visiva Nessuna riduzione importante Nessuna riduzione importante

crepuscolare e dell’acuità visiva crepuscolare dell’acuità visiva crepuscolare. sensibilità (contrasto minimo: 1:23), altrimenti (contrasto minimo: 1:5), altrimenti all’abbagliamento divieto di guida notturna. Nessuna divieto di guida notturna. Nessuna sensibilità all’abbagliamento sensibilità all’abbagliamento elevata. elevata.

1.5 Malattie progressive

degli occhi 1.51 Glaucoma I requisiti minimi relativi all’acuità visiva e al campo visivo devono essere soddisfatti. Nessuna riduzione importante dell’acuità visiva crepuscolare. 1.52 Cataratta I requisiti minimi relativi all’acuità visiva devono essere soddisfatti. Nessuna riduzione importante dell’acuità visiva crepuscolare. Nessuna elevata sensibilità all’abbagliamento. 1.53 Retinopatia diabetica I requisiti minimi relativi al campo visivo devono essere soddisfatti. Nessuna riduzione importante dell’acuità visiva crepuscolare. Controllo del fondo oculare.

1.54 Malattie degenerative I requisiti minimi relativi all’acuità visiva devono essere soddisfatti. della retina Nessuna riduzione importante dell’acuità visiva crepuscolare. Nessuna riduzione del campo visivo in presenza di alterazioni periferiche della retina. Controllo del fondo oculare. 1.55 Cheratocono I requisiti minimi relativi all’acuità visiva devono essere soddisfatti. Nessuna riduzione importante dell’acuità visiva crepuscolare. Controllo dell’idoneità all’uso di lenti a contatto. 1.56 Miopia degenerativa Controllo della refrazione e del fondo oculare, in mancanza di stabilizzazione senza alterazioni del fondo oculare.

2. Malattie fisiche, udito

2.1 Malattie neurologiche Nessuna malattia o conseguenza Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico nervoso centrale o periferico. avente ripercussioni rilevanti sulla Nessuna perturbazione o perdita capacità di guidare in modo sicuro dello stato di coscienza. Nessun un veicolo a motore. Nessuna disturbo dell’equilibrio. perturbazione o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell’equilibrio.

2.2 Udito I sordi con vista monoculare non Voce di conversazione a 3 m per

possono guidare veicoli. ogni orecchio. In caso di sordità d’un orecchio: 6 m (senza apparecchio acustico). Nessuna malattia grave dell’orecchio interno o medio. 2.3 Malattie della colonna Nessuna malformazione, malattia, Nessuna malformazione, malattia, vertebrale e paralisi, nessuna conseguenza di paralisi, conseguenza di lesioni od dell’apparato lesioni od operazioni avente operazioni avente ripercussioni locomotore ripercussioni rilevanti sulla rilevanti sulla capacità di guidare in capacità di guidare in modo sicuro modo sicuro un veicolo a motore. un veicolo a motore e non sufficientemente correggibile mediante appositi dispositivi. 2.4 Malattie degli organi Nessuna malattia o limitazione che Nessuna malattia o limitazione che respiratori e addominali incida sulla capacità di guidare in incida sulla capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore. modo sicuro un veicolo a motore o che pregiudichi l’efficienza generale. 2.5 Malattie metaboliche In presenza di diabete mellito, il In presenza di diabete mellito a tasso di glicemia nel sangue deve causa del quale possono insorgere essere costante e non indicare un’ipoglicemia quale effetto ipoglicemia né sintomi generali di collaterale di una terapia oppure in iperglicemia aventi ripercussioni presenza di sintomi generali di sulla guida. iperglicemia, viene meno, in linea Nessun’altra malattia metabolica di massima, l’idoneità a condurre. avente ripercussioni rilevanti sulla Non idoneità a condurre per la capacità di guidare in modo sicuro categoria D e la sottocategoria D1. un veicolo a motore. Nessun’altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore o che pregiudichi l’efficienza generale.

2.6 Malattie cardiache e Nessuna malattia avente un Nessuna malattia avente un

circolatorie elevato rischio di insorgenza di elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione malessere, riduzione dell’irrorazione sanguigna dell’irrorazione sanguigna cerebrale con conseguente cerebrale con conseguente riduzione dell’efficienza, alterazioni riduzione dell’efficienza, alterazioni dello stato di coscienza o altre dello stato di coscienza o altre menomazioni dello stato generale menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche. permanenti o parossistiche. Nessuna anomalia rilevante della Nessun disturbo significativo del pressione arteriosa. ritmo cardiaco. Test da sforzo normale in presenza di una malattia cardiaca. Nessuna anomalia della pressione arteriosa che non possa essere normalizzata mediante trattamento.

3. Alcol, stupefacenti e Nessuna dipendenza. Nessun Nessuna dipendenza. Nessun

medicamenti abuso avente ripercussioni sulla abuso avente ripercussioni sulla psicotropi guida. Nessuna alterazione delle guida. Nessuna alterazione delle capacità cognitive o di altre capacità cognitive o di altre capacità rilevanti per la capacità rilevanti per la guida circolazione stradale causata dalla causata dalla sostanza assunta. sostanza assunta. Nessuna terapia sostitutiva.

Numero II: requisiti psichici minimi

1° gruppo 2° gruppo

1. Malattie psichiche

1.1 Disturbi psichici Nessun disturbo psichico avente Nessun disturbo psichico avente ripercussioni rilevanti sulla ripercussioni rilevanti sulla perce- percezione della realtà, sulla zione della realtà, sulla capacità capacità di elaborare e valutare di elaborare e valutare informa- informazioni, sulla capacità di zioni, sulla capacità di reazione e reazione e di adattamento alla di adattamento alla situazione. situazione. Nessuna riduzione delle Nessuna riduzione delle riserve riserve funzionali. Nessun disturbo funzionali. Nessuna oligofrenia. rilevante della personalità, in Nessun disturbo rilevante della particolare di tipo dissociale. personalità, in particolare di tipo dissociale. Nessun rilevante dis- turbo affettivo o schizofrenico, con recidive o a progressione fasica.

1.2 Disturbi cerebrali di Nessuna malattia o disturbo psichi- Nessuna malattia che alteri la origine organica co di origine organica che alteri in capacità cerebrale. Nessun modo significativo lo stato di disturbo psichico di origine coscienza, l’orientamento, la organico. memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Nessuna allucinazione o delirio. Nessun sintomo maniacale o di depressione grave. Nessun disturbo del comportamento avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle riserve funzionali.

2. Capacità cognitive

Nessuna riduzione importante e Nessuna riduzione non non compensabile delle seguenti compensabile delle seguenti facoltà: facoltà: 2.1 Attenzione Attenzione focalizzata, selettiva e distribuita, massima concentrazione permanente in condizioni di monotonia, capacità di reazione, resistenza allo stress. 2.2 Funzioni esecutive Intelligenza/generale capacità di comprensione, pensiero logico e deduttivo/pianificazione, gestione e controllo degli impulsi, capacità di riflessione critica.

2.3 Memoria Orientamento, memoria a breve e medio termine, conoscenze specifiche

della circolazione stradale (norme della circolazione stradale e segnaletica).

2.4 Motricità Coordinazione visuomotoria e sensomotoria.

Spiegazioni: I requisiti fisici minimi si basano sulla terza direttiva concernente la patente di guida. La suddivisione in tre gruppi medici operata sinora è sostituita da quella in due gruppi adottata nell'Ue. Con l’occasione, anche la nomenclatura medica e la sistematica sono adeguate all’attuale standard della scienza medica e si attribuisce maggior peso all'importanza delle singole malattie nell’ambito della medicina del traffico. Per questa ragione, le malattie neurologiche e i disturbi psichici costituiscono ora due categorie a sé stanti (mentre nel diritto vigente sono riuniti alla voce «sistema nervoso»). Tra le malattie neurologiche rientrano anche le malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna. Non sarà quindi necessario riportarle esplicitamente. Per la prima volta sono stati introdotti l’uso di stupefacenti e i disturbi psichici di origine organica. Le malattie della «gabbia toracica e colonna vertebrale» e delle «membra» figurano sotto un'unica voce («Malattie della colonna vertebrale e dell’apparato locomotore»). Nell’avamprogetto anche le malattie dell’addome e degli organi respiratori sono raggruppate. Quelle metaboliche, invece, figurano sotto una voce distinta data la rilevanza del diabete mellito in ambito di medicina del traffico. I requisiti minimi relativi alla statura sono stati cancellati perché ormai superflui date le numerose possibilità di adattamento dei veicoli (in particolare regolazione dell’altezza del sedile). Le novità principali riguardano la vista. I valori di acuità visiva e i limiti del campo visivo devono essere adeguati agli standard europei che, in linea di massima, corrispondono ai requisiti svizzeri. Chi fa domanda per una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre e non supera l'esame della vista sommario, in futuro dovrà sottoporsi a un esame oftalmologico. Vengono inoltre fissati requisiti cognitivi minimi.

Certificato medico (allegato 2) e rapporto medico (allegato 3) secondo il diritto vigente: cfr. OAC

Proposte di modifica:

Allegato 2 (nuovo)

Risultato dell’esame medico (copia per il medico)

A. Anamnesi: malattie e conseguenze di un infortunio afferente alla medicina del traffico, assunzione di stupefacenti, perturbazioni dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna. B. Risultato dell’esame

1 Statura senza scarpe / peso senza indumenti / habitus

2 Stato generale di salute: impressione generale

3 Apparato locomotore: anomalie, paralisi, conseguenze di infortuni, limitazioni funzionali e locomotorie 4 Pelle: siti di iniezione, anomalia del setto nasale, macchie epatiche, altre caratteristiche salienti 5 Sistema cardiovascolare: polso, pressione arteriosa, eventuale valore diastolico, polsi periferici, auscultazione/area cardiaca, vene, segni di insufficienza 6 Organi respiratori: torace, vie respiratorie superiori, auscultazione, percussione

7 Organi dell’addome: dimensioni del fegato, altre caratteristiche salienti

8 Sistema nervoso: motricità (coordinazione, test di Romberg, riflessi), sensibilità (senso della vibrazione e senso della posizione, camminata lungo una linea, segni vegetativi/tremore) 9 Vista: acuità visiva da lontano corr. / non corr. (a destra / a sinistra); miopia, ipermetropia, astigmatismo, ambliopia, visione monoculare, diplopia; pupille: reazione alla luce, motilità; campo visivo. 10 Voce di conversazione: ..... metri (a destra / a sinistra); voce sussurrata: ...... metri (a destra / a sinistra) 11 Psiche: umore, stato di eccitazione, attenzione, concentrazione, memoria, deficit cognitivi, indizi di demenza iniziale, altre caratteristiche salienti

12 Analisi dell’urina (stix)

13 ................................................................................................................................................................. Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (per es. marcatori dell’abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l’individuazione di deficit cerebrali (per es., Mini Mental Status Test, test dell'orologio), esame di idoneità in materia di psicologia del traffico:…………………………………………………………………… Valutazione, diagnosi Data dell’esame, timbro, firma

Allegato 3 (nuovo)

Risultato dell’esame dell’idoneità a condurre (notifica all’autorità che rilascia la licenza)

1 Risultati

Acuità visiva a non corretta: corretta: destra: Acuità visiva a non corretta: corretta: sinistra: Campo visivo: □ soddisfa i requisiti minimi della OAC □ è limitato: Visione □ soddisfa i requisiti minimi della OAC □ è limitata: crepuscolare: □ Non sussistono malattie o condizioni afferenti alla medicina del traffico (per es. abuso o dipendenza da alcol, stupefacenti o medicamenti, malattia progressiva degli occhi, epilessia, altre malattie neurologiche, diabete, perturbazioni dello stato di coscienza, malattie psichiche, sincopi, sonnolenza, sviluppo di demenza). □ Sussistono le seguenti malattie o condizioni afferenti alla medicina del traffico: ............................................................................. (allegati: diagnosi, eventuale rapporto breve, formulario dell’esame medico o rapporti medici) □ Sussistono deficit cognitivi: □ no □ sì (quali) □ accertamento da parte di uno psicologo del traffico

2 Conclusioni

I requisiti fisici minimi del 1°gruppo medico (A, A1, B, del 2°gruppo medico (D, D1, C, C1, permesso per il trasporto B1, F, G, M) sono: professionale di persone, esperto della circolazione) sono: □ soddisfatti senza condizioni □ soddisfatti senza condizioni □ soddisfatti solo alle □ soddisfatti solo alle condizioni sottostanti (n. 3) condizioni sottostanti (n. 3) □ non soddisfatti □ non soddisfatti (motivazione: n. 5) (motivazione: n. 5)

3 Condizioni

31 Con ausilio visivo per: □ 1° gruppo medico □ 2° gruppo medico

32 Visita medica periodica di controllo:

□ dello stato di salute generale □ dello stato oculare □ della malattia psichica □ della malattia epilettica / neurologica □ del sistema cardiovascolare, della pressione arteriosa: □ del diabete mellito (tipo: ....) □ ............................................................................................................................................................

33 Altre condizioni: Motivazione:

4 Rifiuto (motivare o allegare breve perizia)

...................................................................................................................................................................

5 Si richiede un esame presso un istituto di medicina del traffico. Motivazione:

In considerazione della malattia riscontrata o dell’attuale stato di salute si rende necessaria la valutazione definitiva da parte di un istituto di medicina del traffico (allegati: diagnosi, questionario, rapporti o risultati medici)

6 Prossima visita di controllo / presentazione di un rapporto intermedio

□ Invio di un rapporto intermedio (medico curante / ….) al medico di fiducia / all’istituto di medicina del traffico fra …. anno/i, ..... mese/i □ Prossimo esame ai sensi della OAC □ Esonero dal controllo □ Prossimo controllo fra …. anno/anni …. mese/mesi presso il medico di fiducia o un istituto di medicina del traffico Luogo e data Timbro e firma del medico

Spiegazioni relative agli allegati 2 e 3 Gli allegati 2 e 3 sono adeguati in seguito all’aggiornamento dell'allegato 1.

Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza di condurre (allegato 4) conformemente al diritto vigente: cfr. OAC

Proposta di modifica:

Allegato 4 n. 4 e 5 (nuovi) (art. 11)

Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza di condurre

4 Pene/provvedimenti/capacità cognitive

Sì No

4.1 È in corso contro di voi un □ □

procedimento penale?

4.2 La licenza per allievo □ 1 o 2 volte □

conducente, la licenza di □ più di 2 volte condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone vi è già stata revocata o negata o la guida di un veicolo vi è già stata vietata?

4.3 Vi è mai stata ritirata la licenza □ □

di condurre perché eravate alla guida di un veicolo senza l’apposita licenza?

4.4 Avete mai ricevuto denunce o □ □

condanne per violazione della legge sugli stupefacenti (consumo o commercio di droghe illegali)?

4.5 Negli ultimi due anni avete □ □

ricevuto cure mediche o psicologiche per disturbi della concentrazione o della memoria?

4.6 Negli ultimi quattro anni avete □ □

seguito un trattamento psicologico o psicoterapeutico?

5 Malattie, infermità e consumo di sostanze

5.1 Soffrite di una delle malattie seguenti o siete No Sì

sottoposto a relativo trattamento medico: Osservazioni:

  • diabete mellito o altre malattie metaboliche □ □ ............................................................

  • malattia cardiovascolare (disturbo grave della □ □ pressione arteriosa, infarto, trombosi, embolia, disturbi del ritmo cardiaco ecc.) ............................................................

  • malattia grave degli occhi □ □ .........................................................

  • malattia degli organi respiratori □ □ .........................................................

  • malattia degli organi addominali □ □ .........................................................

  • malattia del sistema nervoso (sclerosi multipla, □ □ Parkinson, malattie con episodi di paralisi) ............................................................

  • malattia renale grave □ □ .........................................................

  • dolori cronici □ □ .........................................................

  • lesioni da infortunio non completamente guarite □ □ (lesioni al cranio, al cervello, alla schiena, alle ............................................................ estremità)

  • malattie con disturbi cerebrali (disturbi della □ □ concentrazione, memoria, reazione ecc.) ............................................................

5.2 Soffrite o avete sofferto negli ultimi dieci anni di:

- problemi legati all’assunzione di alcol o □ □ stupefacenti? ............................................................ se sì: seguite o avete seguito un trattamento (terapia □ □ di disintossicazione / trattamento ambulatoriale)? ............................................................

  • una malattia psichica (schizofrenia, psicosi, malattia □ □ maniacale o depressiva ecc.) ............................................................ se sì: seguite o avete seguito un trattamento □ □ (ospedale / trattamento ambulatoriale)? ............................................................

  • epilessia o crisi analoghe □ □ .........................................................

  • sordità □ □ .........................................................

  • svenimenti / stati di debolezza / malattie con □ □ un’eccessiva sonnolenza ............................................................

5.3 Assumente regolarmente medicamenti? Se sì, □ □

quali? ............................................................

5.4 Beneficiate di una rendita per malattia o infortunio? □ □

............................................................

5.5 Soffrite di altre malattie o deficienza/menomazione □ □

che potrebbero ostacolarvi nella guida di un veicolo ............................................................ a motore?

5.6 Osservazioni o integrazioni ai dati sopraccitati:

..................................................................................................................................................................

5.7 Esame della vista (valido 12 mesi):

Funzioni a controllare: cfr. il n. 5.9 conformemente al diritto vigente, il quale è assunto.

Spiegazione relativa all’allegato 4 n. 4 e 5 L’allegato 4 è adeguato in seguito alle modifiche apportate all'enumerazione dei requisiti psichici minimi nell'allegato 1.

Veicoli per gli esami (allegato 12) conformemente al diritto vigente: cfr. OAC

Proposta di modifica:

Allegato 12 n. V (sottocategoria A1) (art. 22)

Esame pratico di conducente

V. Veicoli per gli esami

Sottocategoria A1: un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozzino laterale con una velocità massima superiore ai 30 km/h Spiegazione relativa all'allegato 12 I motoveicoli con una velocità massima superiore ai 30 km/h devono essere muniti di un posto per il conducente (art. 119 lett. h in combinato disposto con l’art. 144 cpv. 7 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, RS 741.41). La proposta di modifica garantisce che l’esame pratico di guida per l’ottenimento di una licenza di condurre della sottocategoria A1 venga svolto con un «vero e proprio» motoveicolo (e non con un Segway, un monopattino con motore a benzina o elettrico o un veicolo analogo).

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