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Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

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Rapporto esplicativo

RS ..........

Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita RU 2012

1. Situazione iniziale 3

2. Livello normativo e forma 3

3. Qualifica legale della Commissione peritale e

condizioni giuridiche generali 3

4. Osservazioni generali sulle commissioni

extraparlamentari 3

5. Struttura e contenuto dell’ordinanza 4

5.1. Sezione 1: Statuto e compiti 4

5.2. Sezione 2: Composizione e nomina 6

5.3. Sezione 3: Organizzazione e funzionamento 7

5.4. Sezione 4: Protezione dei dati e del segreto 12

5.5. Sezione 5: Indennità 13

5.6. Sezione 6: Disposizioni finali 13

6. Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del

personale 13

Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita RU 2012

1. Situazione iniziale

Il 1° agosto 2008 sono entrate in vigore le modifiche del Codice penale svizzero (CP)1 tese a concretare l’articolo 123a della Costituzione federale (Cost.)2 sull’internamento a vita di criminali sessuali o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia. Secondo l’articolo 64c capoverso 1 CP, l’autorità competente esamina, d’ufficio o su richiesta, se sono date nuove conoscenze scientifiche che consentono di dimostrare che il criminale può essere curato in modo tale da non costituire più un pericolo per la collettività. L'autorità decide fondandosi sul rapporto della Commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita. La valutazione centralizzata presso una commissione federale intende garantire un’attuazione uniforme del diritto penale sull’internamento a vita.

2. Livello normativo e forma

L'articolo 387 capoverso 1bis CP incarica il Consiglio federale di emanare un’ordinanza che disciplini la nomina dei membri della Commissione e la loro retribuzione nonché la procedura e l’organizzazione interna.

3. Qualifica legale della Commissione peritale e condizioni

giuridiche generali Il Codice penale prevede la costituzione di una Commissione peritale e il suo disciplinamento in un’ordinanza3. Istituita sotto forma di commissione extraparlamentare secondo gli articoli 57a e seguenti (in particolare art. 57b lett. a) della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)4, la Commissione peritale è concepita come commissione consultiva ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)5. Pertanto, le valutazioni della Commissione peritale non sono impugnabili; sono invece impugnabili in giudizio le decisioni delle autorità esecutive che si fondano su dette valutazioni.

4. Osservazioni generali sulle commissioni extraparlamentari

Le commissioni extraparlamentari sono istituite dal Consiglio federale e di norma non contano più di 15 membri. Tenuto conto dei loro compiti, le commissioni devono rappresentare in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi di età e i gruppi d'interesse. I membri e il presidente sono nominati dal Consiglio federale per quattro anni (art. 57c e 57e LOGA).