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Modifiche di ordinanza relative all'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e al suo finanziamento

Decreto federale concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale

Modifica del 20 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2012!, decreta:

I

Il decreto federale del 4 ottobre 20062 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale è modificato come segue:

Art. 1 cpv. Le 2 lett. d

! È approvato un credito complessivo di 20 725 100 000 franchi (livello dei prezzi 2005, esclusi il rincaro e l'imposta sul valore aggiunto) per il completamento della rete di strade nazionali, per l'eliminazione di insufficienze di capacità su questa rete, per i contributi federali a favore di misure volte a migliorare le infrastrutture di traf- fico nelle città e negli agglomerati e per le strade principali nelle regioni di monta- gna e nelle regioni periferiche.

2 Il credito è ripartito sui singoli compiti nella maniera seguente:

Compito Investimenti in milioni di franchi la tappa tappe ulteriori Totale approvati bloccati d. Contributi alle strade principali nelle 725,1 0 725,1 regioni di montagna e nelle regioni periferiche

I

! Il presente decreto non sottostà a referendum.

2 Il Consiglio federale pone in vigore il presente decreto unitamente al decreto del 10 dicembre 20123 sulla rete stradale.

FF 2012 543 FF 2007 7705 FF 2012 617

UNE

2011-2537 615

Credito complessivo per il fondo infrastrutturale. DF

Consiglio nazionale, 31 maggio 2012 Consiglio degli Stati, 20 settembre 2012

Il presidente: Hansjòrg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

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