Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Berna, 28 aprile 2015
Indagine conoscitiva
sul pacchetto di ordinanze agricole - autunno 2015
Indagine conoscitiva
0 Compendio
Dopo un anno di attuazione della Politica agricola 2014-2017 non è ancora possibile valutare l'effica- cia delle nuove misure. Dalle prime esperienze sembra, tuttavia, possibile ottimizzare e semplificare l'esecuzione. Nel rapporto in adempimento del postulato 12.3906 del Consigliere nazionale Leo Mül- ler, il Consiglio federale ha inoltre prospettato di introdurre i primi adeguamenti del sistema delle unità standard di manodopera (USM) nel 2016.
Il presente pacchetto di ordinanze dell'autunno 2015 contempla tutte le proposte di modifica d'ordi- nanza con effetto al 2016.
0.1 Semplificazioni amministrative
Con l'attuazione della Politica agricola 2014-2017, sono giunte critiche da più parti per il crescente onere amministrativo. In particolare, i gestori di aziende agricole e gli organi esecutivi lamentano spesso un aumento dell'amministrazione. A tal riguardo il Consiglio federale ha proposto di accogliere diversi interventi parlamentari incentrati proprio sullo sgravio amministrativo in ambito agricolo1, non- ché previsto, per il 2016, un esame della legislazione agricola dal profilo del dispendio amministrativo nell’ambito di un’analisi globale dell’evoluzione della politica agricola. Al fine di acquisire le basi per questa analisi globale, ma anche per poter attuare quanto prima le misure di sgravio amministrativo, nel 2015 l’UFAG ha lanciato un progetto sulla semplificazione amministrativa. Come primo risultato di questo progetto vengono proposte 24 modifiche d'ordinanza, contenute nel presente pacchetto, volte a snellire e a semplificare l'amministrazione. Le modifiche interessano 11 ordinanze:
OTerm art. 2 cpv. 3: coniugi e conviventi possono gestire due aziende agricole separate; OTerm art. 14: "norma dei 15 km" soppressione dei pagamenti diretti per i pascoli perenni; OPD art. 3 cpv. 4, art. 37 cpv. 4 e art. 100 cpv. 2: introduzione del principio del giorno di riferi- mento al 31 gennaio. Soppressione della notifica successiva di cambi di gestore e drastiche va- riazioni degli effettivi di animali al 1° maggio; OPD art. 4 cpv. 4 e 5: rinuncia all'esame della situazione patrimoniale di eredi e comunità eredi- tarie nella norma transitoria; OPD art. 56 cpv. 3, art. 60 e art. 118 cpv. 2: introduzione del livello qualitativo III delle superfici per la promozione della biodiversità non come previsto per il 2016; diverse semplificazioni a li- vello esecutivo anche nei sistemi di registrazione e di controllo; OPD art. 69 cpv. 2 lett. b: stralcio della "produzione di sementi" nel quadro del programma di produzione estensiva; OPD art. 79 cpv. 2 lett. c: semina a lettiera (contributi per l'efficienza delle risorse), soppressione della profondità di lavorazione massima di 10 cm; OPD art. 104 cpv. 6 e art. 105 cpv. 2: soppressione dell'obbligo dei Cantoni di redigere un rap- porto sulle riduzioni e sui contributi negati nell'ambito dei pagamenti diretti. Queste informazioni sono contenute nel sistema d'informazione Acontrol; OPD art. 115b: flessibilità nella chiusura del bilancio import/export (suini/pollame) delle sostanze nutritive negli anni 2015 e 2016; OPD allegato 5 n. 3.3: stralcio dell'esigenza relativa al bilancio foraggero nel programma sulla produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita secondo la quale le rese al di sopra della norma devono essere comprovate da una perizia sulla resa, effettuata da un esperto. Que- sto punto è stralciato anche nella Guida Suisse-Bilanz; OPD allegato 6 lett. A n. 1.4: autorizzazione, nel programma, a tenere fissati per brevi periodi gli
1 14.3514 Po Knecht "Piano d'azione per snellire l'eccessiva burocrazia", 14.3618 Po Aebi "Politica agricola orientata agli obiet- tivi anziché alle misure", 14.3991 Po de Bumand "Costi di attuazione e di applicazione della Politica agricola 2014-2017"; 14.4046 Po Keller-Sutter "Semplificazioni amministrative nel settore agricolo" e 14.4098 Mo Müller Walter "Drastica riduzione del dispendio amministrativo"
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Compendio Indagine conoscitiva
animali in calore. OPD allegato 6 lett. B n. 1.4: rinuncia alla documentazione dell'ubicazione dei pollai mobili; OPD allegato 6 lett. E n. 7.2: rinuncia all'autorizzazione scritta dei punti fangosi; OMSt art. 3 cpv. 1, 1ter e 3: base legale sufficiente, abrogazione delle disposizioni speciali per superfici oltre il limite di 15 km; OMSt art. 46 cpv. 1 lett. b: uniformazione degli aiuti agli investimenti per case d'abitazione in aree a rischio; OMSC art. 2 cpv. 1 e 3: uniformazione dei criteri di entrata in materia; OIAgr art. 29: rinuncia alle restrizioni nella normativa sulle importazioni di cereali grezzi (avena, mais e orzo); OIAgr art. 19 e OBM art. 19 e 20: soppressione dell'obbligo di pagamento del prezzo d'aggiudi- cazione dei contingenti d'importazione, prima dell’importazione, e conseguente soppressione delle garanzie; OEmas Art. 2: modifica relativa al pollame da ingrasso (semplificazione e adeguamento alla prassi); OFE art. 15c cpv. 8: soppressione dell'obbligo, all'atto dell'importazione di un animale, di far ve- rificare la completezza del passaporto per equide a un servizio riconosciuto; OPV art. 49 cpv. 1 lett. c: indennità versate ai proprietari di piante: soppressione della franchigia per le indennità; OPV art. 49 cpv. 2: uniformazione dell'aliquota oraria massima a 34 franchi; OPF art. 41: richiesta di procedura di autorizzazione di esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo solo per esperimenti con organismi OCoC art. 6 cpv. 3: soppressione dell'obbligo di accreditamento specifico. Le aziende che rice- vono pagamenti diretti per l'agricoltura biologica, ma che, però, non commercializzano prodotti biologici ai sensi dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, non devono più essere controllate da un organismo di certificazione accreditato.
0.2 Adeguamento dei coefficienti per le unità standard di manodopera USM
Nel quadro dell'indagine conoscitiva sul pacchetto di ordinanze concernenti la Politica agricola 2014- 2017, per la prima volta dopo dieci anni il DEFR ha proposto di riadeguare al progresso tecnico i coef- ficienti per le unità standard di manodopera, per poter tener conto del vantaggio in termini di efficienza nel primario svizzero. Nel maggio del 2013 era stato deciso di escludere la questione dei coefficienti USM dalle disposizioni d'esecuzione della Politica agricola 2014-2017 e di attendere i risultati del rap- porto in adempimento del postulato Leo Müller (12.3906). Il 20 giugno 2014 il Consiglio federale ha licenziato il rapporto "Valutazione del sistema delle unità standard di manodopera". Sulla base dell'a- nalisi dettagliata del sistema USM in essere, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno svilupparlo ul- teriormente. Ha proposto di procedere in due tappe: la prima prevede un primo adeguamento a livello d'ordinanza nel 2016. I coefficienti USM vanno adeguati tenendo presente il progresso tecnico, ridu- cendo l'orario di lavoro regolare, sul quale si basa il calcolo delle USM, da 2’800 a 2'600 ore annuali. Inoltre, nell'ambito del diritto fondiario e dei provvedimenti di miglioramento strutturale va introdotto un supplemento. Nella seconda tappa va appurato attentamente se per il riconoscimento di un'azienda come azienda agricola ai sensi del diritto fondiario, oltre al limite USM, debba essere prescritta anche un'analisi dell'economicità.
Con il presente pacchetto di ordinanze si realizza la prima tappa. Esso comprende modifiche relative alle cinque ordinanze seguenti:
ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm): modifica dei coefficienti USM in base al pro- gresso tecnico, riducendo il regolare orario di lavoro da 2'800 a 2'600 ore annuali; ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR): modifica dei supplementi USM in base allo sviluppo tecnico e considerazione della riduzione del regolare orario di lavoro; determinazione di un supplemento USM vincolato alla cifra d’affari per la lavorazione, lo stoccaggio e la ven- dita di prodotti agricoli di produzione propria (finora autodichiarazione) e per le attività affini all'agricoltura giusta l'articolo 12b OTerm; il presupposto per il supplemento USM per le attività affini all'agricoltura è un volume di lavoro minimo di 0,8 USM da attività agricole in senso stretto; computabilità massima di 0,4 USM da attività affini all'agricoltura; 2
Indagine conoscitiva Compendio
ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt): determinazione di un limite unitario per l'en- trata in materia di 1,0 USM per la concessione di aiuti agli investimenti individuali; ordinanza sulle misure sociali collaterali (OMSC): armonizzazione dei limiti USM per la concessione di mutui esenti da interessi per la conversione del debito; ordinanza sui pagamenti diretti (OPD): riduzione del limite di entrata in materia per i paga- menti diretti da 0,25 a 0,2 USM.
0.3 Entrata in vigore
Il Consiglio federale dovrebbe varare il presente pacchetto nell'autunno 2015. Comprende gli avam- progetti di 17 ordinanze del Consiglio federale, 2 ordinanze del DEFR e 1 dell'UFAG. Le modifiche en- trano in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio 2016. La classificazione si rifà a quella della raccolta sistema- tica del diritto federale. Per ogni ordinanza sono riportate le modifiche sostanziali più rilevanti.
0.4 Informazioni sull'indagine conoscitiva
Documentazione per l'indagine conoscitiva
Nella presente documentazione, ogni ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. Questi ultimi sono ordinati secondo l'elenco delle ordinanze (cfr. il numero progressivo). Per garantire una migliore visione d'insieme, le pagine dell'intero pacchetto sono numerate in ordine pro- gressivo.
La documentazione può essere scaricata in formato PDF (Acrobat Reader) anche dai siti Internet dell'UFAG http://www.blw.admin.ch/themen e della Cancelleria federale http://www.ad- min.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html.
Inoltro dei pareri
L'indagine conoscitiva termina il 19 giugno 2015. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell'Uffi- cio federale dell'agricoltura che può essere scaricato dal sito Internet http://www.blw.admin.ch/themen. In tal modo si agevola l'Ufficio federale nella valutazione dei pareri pervenutigli.
I pareri possono essere inoltrati all'Ufficio federale: • per e-mail a schriftgutverwaltung@blw.admin.ch • per posta a Ufficio federale dell'agricoltura, Pacchetto agricolo autunno 2015, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi ai seguenti indirizzi:
• Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), segreteria tel. 058 462 59 38 • Mauro Ryser (mauro.ryser@blw.admin.ch) tel. 058 462 16 04 • Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch) tel. 058 462 25 99
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Compendio Indagine conoscitiva
Lista delle ordinanze e principali modifiche
Ordinanza Principali modifiche Pagina (n. RS)
Ordinanze del Consiglio federale
Ordinanza sul Le aziende che raggiungono almeno 0,8 USM da attività 11 diritto fondiario agricole in senso stretto, possono far valere supple- rurale, ODFR menti fino a 0,4 USM per attività agricole. (211.412.110)
Ordinanza con- Nell’ambito della presente modifica, nell’allegato 1 ven- 13 cernente le gono aggiunti o corretti diversi rimandi ad articoli d’ordi- tasse dell’Ufficio nanza. federale Viene stabilito che per le decisioni concernenti la con- dell’agricoltura cessione o il diniego di aiuti finanziari e indennizzi non (910.11) va pagata alcuna tassa. Per le spese di viaggio e di tra- sporto correlate a ispezioni aziendali che comportano una decisione e per le quali è quindi prevista una tassa, viene riscosso un importo forfettario uniforme onde semplificare la procedura e garantire l’eguaglianza di trattamento tra le aziende.
Ordinanza sui Nell'ottica della semplificazione amministrativa vanno 19 pagamenti di- attuati i seguenti provvedimenti: retti, OPD introduzione del principio del giorno di riferimento (916.13) per i gestori di aziende; rinuncia all'esame della situazione patrimoniale di eredi e comunità ereditarie nella norma transitoria; soppressione dell'obbligo di perizia sulla resa effet- tuata da un esperto (programma sulla produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita e nella Guida Suisse-Bilanz); decisione di non introdurre il livello qualitativo III per la biodiversità nel 2016; soppressione della "produzione di sementi" nel pro- gramma sulla produzione estensiva; soppressione della profondità massima di lavora- zione per la semina a lettiera (contributi per l'effi- cienza delle risorse); rinuncia al rapporto annuale dei Cantoni sui controlli e sulle riduzioni dei pagamenti diretti; flessibilità nel bilancio import/export delle sostanze nutritive (suini/pollame); adeguamenti di alcune disposizioni nei programmi SSRA e URA; Sulla scorta della modifica dei coefficienti USM nell'ordi- nanza sulla terminologia agricola, il valore minimo di USM per l'ottenimento di pagamenti diretti è ridotto da 0,25 a 0,2 USM per azienda.
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Indagine conoscitiva Compendio
Ordinanza Principali modifiche Pagina (n. RS) I contributi per le superfici per la promozione della biodi- versità sono limitati alla metà della superficie aziendale avente diritto al contributo. La competenza in materia di autorizzazione delle mi- scele di sementi passa da Agroscope all'UFAG.
Ordinanza sul Stralcio delle norme di controllo per il livello qualitativo 35 coordinamento III. dei controlli Le aziende che ricevono pagamenti diretti per l'agricol- delle aziende tura biologica, ma che, però, non commercializzano pro- agricole, OCoC dotti biologici ai sensi dell'ordinanza sull'agricoltura bio- (910.15) logica, non devono più essere controllate da un organi- smo di certificazione accreditato.
Ordinanza sulla La definizione di USM viene precisata. Le USM ven- 39 terminologia gono definite come unità per stabilire le dimensioni agricola, OTerm dell’azienda; la definizione vigente secondo cui le USM (910.91) sono un'unità per calcolare il tempo di lavoro necessario in tutta l'azienda dava adito a interpretazioni errate e quindi viene stralciata. Tutte le persone fisiche in qualità di gestore di un'a- zienda godono di pari trattamento. Viene abolita la diffe- renziazione tra coniugi, conviventi e persone in unione domestica registrata. Nell'ordinanza viene stabilito chia- ramente che tutte le superfici inerbite gestite dall'a- zienda al di fuori della regione d'estivazione, indipen- dentemente dalla distanza, rientrano nella superficie agricola utile e non devono più essere trattate come su- perfici d'estivazione come succedeva prima in determi- nati casi (pascoli perenni). In tal modo si evita un'one- rosa procedura amministrativa per singoli casi.
Ordinanza sui I criteri di entrata in materia per i provvedimenti indivi- 43 miglioramenti duali vengono uniformati e ridotti al valore di 1,0 USM strutturali, OMSt sancito dal Parlamento nell'articolo 89 capoverso 1 let- (913.1) tera a LAgr. Questo valore è applicato come limite mi- nimo amministrativo per la valutazione delle domande di aiuti agli investimenti. Nel complesso, rispetto a oggi circa 2500 aziende in più raggiungeranno il limite mi- nimo amministrativo. Per evitare investimenti errati è assolutamente necessa- rio che gli organi esecutivi procedano in maniera coe- rente nel dare maggior peso all'analisi individuale per valutare se l'azienda è meritevole di essere promossa, come richiesto nel rapporto "Valutazione del sistema delle unità standard di manodopera USM".
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Compendio Indagine conoscitiva
Ordinanza Principali modifiche Pagina (n. RS) Ordinanza con- Il limite minimo amministrativo per la valutazione delle 45 cernente le mi- domande di aiuti per la conduzione aziendale viene ar- sure sociali col- monizzato con i provvedimenti di miglioramento struttu- laterali nell’agri- rale e ridotto a 1,0 USM. Nel complesso rispetto a oggi coltura, OMSC circa 2500 aziende in più avranno modo di inoltrare una (914.11) domanda di riconversione del debito ai sensi dell'arti- colo 1 capoverso 1 lettera b. Le domande vengono tut- tavia esaminate individualmente e anche alle future condizioni quadro deve essere indicato in che modo l'o- nere è sopportabile ai sensi dell'articolo 7 OMSC. Per i mutui richiesti per far fronte a ristrettezze finanziarie non imputabili al gestore, in linea di massima, non ci sono cambiamenti perché già adesso era determinante il va- lore di 1,0 USM.
Ordinanza con- La nuova formulazione dell'articolo 6 descrive la compe- 47 cernente la ri- tenza del Consiglio della ricerca agronomica per quanto cerca agrono- riguarda la valutazione delle istituzioni promosse mica, ORAgr dall'UFAG nel sistema della conoscenza e dell'innova- (915.7) zione in agricoltura. Dalla modifica del capoverso 3 dell'articolo 6 ORAgr risulta che l'istituzione di comitati deve avvenire d'intesa con l'UFAG.
Ordinanza sulle Le disposizioni sull'importazione prima del pagamento 49 importazioni delle garanzie di cui all'articolo 19 sono stralciate sulla agricole, OIAgr base di una decisione del Tribunale federale e per sgra- (916.01) vare l'onere amministrativo a carico degli importatori. La disposizione secondo cui i cereali grezzi per l'alimen- tazione umana possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente soltanto da coloro che dispon- gono di impianti di trasformazione è soppressa.
Ordinanza sui Le principali modifiche nell’ambito della revisione riguar- 51 prodotti fitosani- dano i punti seguenti: tari, OPF precisazione della procedura di valutazione compa- (916.161) rativa (comparative assessement) per i prodotti fito- sanitari contenenti principi attivi candidati alla sosti- tuzione; inserimento nell’allegato 1 parte E della lista dei principi attivi approvati, autorizzati in Svizzera come sostanze candidate alla sostituzione; allineamento delle esigenze relative ai dati sui prin- cipi attivi e sui prodotti fitosanitari a quelle fissate dai Regolamenti (UE) n. 283/2013 e n. 284/2013; semplificazione della procedura per gli esperimenti con prodotti fitosanitari non autorizzati. Le modifiche riguardano anche i punti seguenti: eliminazione della SECO come servizio di valuta- zione per la classificazione e la caratterizzazione dei prodotti fitosanitari; iscrizione di principi attivi nell'allegato 10;
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Indagine conoscitiva Compendio
Ordinanza Principali modifiche Pagina (n. RS) Ordinanza sulla Abolizione della franchigia attuale (1'000 fr.) per l'inden- 63 protezione dei nizzo dei proprietari a seguito della distruzione di piante vegetali, OPV disposta per motivi fitosanitari. Nel caso i Cantoni ricor- (916.20) rano a personale ausiliario per l'esecuzione delle misure fitosanitarie, il calcolo del contributo federale è effet- tuato applicando soltanto l'aliquota riconosciuta dalla Confederazione di 34 franchi.
Ordinanza sul Il DEFR ha la competenza di disciplinare come va de- 65 bestiame da terminato il peso alla macellazione degli animali delle macello, OBM specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina. Le vi- (916.341) genti disposizioni dell'ordinanza del DFI sulla pesatura degli animali macellati in linea di principio vengono ri- prese così come sono e senza interruzioni temporali. Il controllo delle disposizioni sulla determinazione del peso di macellazione è delegato a un’organizzazione privata. Dal canto suo, l'organizzazione privata riceve la compe- tenza di disporre misure amministrative in caso d'infra- zione alle disposizioni dell'ordinanza. Le disposizioni sull'importazione prima del pagamento e sulle garanzie sono stralciate sulla base di una deci- sione del Tribunale federale e per sgravare l'onere am- ministrativo a carico degli importatori.
Ordinanza con- Sulla base delle esperienze nel quadro dell'esecuzione, 67 cernente gli ef- per i suini e il pollame da ingrasso viene precisata la ri- fettivi massimi partizione nelle varie categorie, semplificando la classifi- per la produ- cazione dell'effettivo massimo vigente. Non s'impone zione di carne e quindi alcuna modifica degli effettivi massimi. di uova, OEmas Per tutte le aziende che hanno ricevuto contributi in virtù (916.344) dell’ordinanza del 13 gennaio 1993 concernente i contri- buti per la cessazione dell’esercizio aziendale è scaduto il termine di 20 anni. L'articolo 18 può pertanto essere abrogato.
Ordinanza con- Soppressione del numero massimo di consultazioni 69 cernente la dei dati sul traffico di animali da parte di terzi ai banca dati sul sensi dell'articolo 12 capoverso 1 dell'ordinanza traffico di ani- BDTA. mali, Ordinanza Possibilità immediata di accesso a determinati dati BDTA per le aziende e le organizzazioni coinvolte dalla (916.404.1) Confederazione o dai Cantoni per adempiere i com- piti loro affidati dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimen- tari, sugli agenti terapeutici e sull’agricoltura. Gli emolumenti per il traffico di animali sono discipli- nati nell'omonima ordinanza del 16 giugno 2006 (OEm-BDTA; RS 916.404.2). Le deroghe in materia di tassazione, attualmente disciplinate nell'ordinanza BDTA, sono integrate nell'OEm-BDTA.
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Compendio Indagine conoscitiva
Ordinanza Principali modifiche Pagina (n. RS) Ordinanza sugli Le principali modifiche riguardano: 73 emolumenti per la pubblicazione gratuita dei dati sull'animale (detta- il traffico di ani- gli e storia) a condizione che se ne conosca il nu- mali, OEm- mero d'identificazione; BDTA la riscossione semplificata e più coerente degli emo- (916.404.2) lumenti per l'acquisizione e l'utilizzo di dati della BDTA; la nuova impostazione dell'obbligo di tassazione per le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché dei servizi d'igiene ve- terinaria, che devono pagare soltanto 2 franchi all'anno per l'acquisizione dell'elenco dei numeri d'i- dentificazione degli animali di un effettivo; la struttura dell'allegato dell'ordinanza.
Ordinanza sui La modifica più importante di questa ordinanza è la con- 79 sistemi d'infor- cretizzazione della trasmissione dei geodati (art. 12). Dal mazione nel 2017 i geodati registrati dai Cantoni devono essere forniti campo dell'agri- alla Confederazione secondo i modelli di geodati minimi. coltura, OSIAgr Le altre modifiche sono precisazioni degli articoli cui si ri- (919.117.71) feriscono gli allegati dell'OISAgr e dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione.
Ordinanza con- La presente ordinanza disciplina le misure per la conser- 83 cernente la con- vazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche servazione e per l'alimentazione e l'agricoltura (RFGAA): l’impiego soste- la conservazione delle RFGAA nella banca genetica nibile delle ri- nazionale; sorse fitogeneti- la promozione di progetti; che per l’ali- l'accesso alla banca genetica nazionale; mentazione e la ripartizione dei benefici nel quadro del sistema l’agricoltura, multilaterale della FAO; ORFGAA altre misure della Confederazione. (nuova)
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Indagine conoscitiva Compendio
Ordinanza Principali modifiche Pagina (n. RS)
Ordinanze del DEFR
Ordinanza del Si tratta di adeguamenti tecnici di scarsa portata. I più 87 DEFR sull'agri- importanti sono: coltura biologica la proroga al 31.12.2018 del termine transitorio per (910.181) l'uso del 5 per cento di foraggio non biologico per i non ruminanti fino; vari adeguamenti in relazione all'abolizione dell'auto- rizzazione particolare al 1° gennaio 2015. l’elenco dei Paesi: proroga relativa all'iscrizione della Tunisia nell'elenco. Per i Paesi membri dell'UE le in- dicazioni riportate alla voce "Provenienza" devono essere adeguate in riferimento all'abolizione dell'auto- rizzazione particolare. Il Giappone richiede alcune modifiche per quanto concerne gli enti di certifica- zione; l’aggiunta di un additivo nell'elenco degli additivi ali- mentari omologati.
Ordinanza del Le sezioni 1 (Campo d'applicazione), 2 (Momento della 93 DEFR sulla de- pesatura) e 3 (Preparazione della carcassa per la pesa- terminazione tura) sono riprese così come sono dalla vigente OPeA del peso di ma- del DFI. cellazione, La sezione 4 (Disposizioni finali) viene modificata. La OPeM competenza in materia d'esecuzione passa dai Cantoni (nuova) all'UFAG. Questi ha modo di delegare, mediante man- dato di prestazione, il controllo della determinazione del peso degli animali macellati a un'organizzazione privata.
Atto normativo dell'UFAG
Ordinanza sulle Dal 2016 i quantitativi parziali di contingente doganale di 97 importazioni cereali panificabili saranno liberati come consuetudine agricole per un quantitativo di contingente doganale di 70 000 (916.01) tonnellate.
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Compendio Indagine conoscitiva
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Indagine conoscitiva
Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)
Modifica del ....
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L'ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:
Art. 2a cpv. 2, 4, 4bis e 4ter
2 A completamento del capoverso 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e
coefficienti: a. vacche da latte in un’azienda d’estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un’azienda d’estiva- zione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell’azienda 0,013 USM/ha.
1 RS 211.412.110
2015–...... 11
Diritto fondiario rurale. O RU 2015
4 Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione pro-
pria avvenuti nell'azienda produttrice in impianti autorizzati è concesso un supple- mento di 0,03 USM ogni 10'000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. 4bis Per le attività affini all'agricoltura giusta l'articolo 12b dell'ordinanza sulla termi- nologia agricola in impianti autorizzati è concesso un supplemento di 0,03 USM ogni 10'000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo 0,4 USM. 4ter Sono concessi supplementi giusta il capoverso 4bis solo se l'azienda raggiunge, con le attività giusta i capoversi 1-4, una grandezza di almeno 0,8 USM.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina
I L’ordinanza del 16 giugno 20061 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), compresa la sua stazione federale di ricerca Agro- scope per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge federale del 29 aprile 19982 sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico di cui alla legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale che l'UFAG fornisce.
Art. 3a Rinuncia alla riscossione di tasse Non sono riscosse tasse per:
a. l'acquisizione di prestazioni di carattere statistico dell'UFAG da parte dell’Ufficio federale di statistica; b. le decisioni concernenti aiuti finanziari e indennità.
Art. 4 cpv. 4 4 Qualora per l’emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli 169- 171a della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura sia necessaria un’ispezione aziendale, è riscosso un importo forfettario di 200 franchi per ogni ispezione azien- dale per costi di viaggio e trasporto.
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910.11 Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura
II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura 910.11
Allegato 1 (art. 4 cpv. 1)
Tasse per prestazioni e decisioni Franchi
1 Ordinanza del 22 settembre 19975 sull’agricoltura biologica
1.1 Esame dell’ammissibilità della conversione per tappe (art. 9) 200
1.2 Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingre-
dienti di origine agricola non autorizzati dal Dipartimento (art. 16k cpv. 3) 250
1.3 Esame per la proroga di autorizzazioni concesse 100
2 Ordinanza del 7 dicembre 19986 sulle zone agricole
2.1 Decisione di non entrata nel merito su una domanda di modifi-
ca dei limiti delle zone (art. 6) 300
2.2 Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei
limiti delle zone (art. 6) 600
2.3 Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei
limiti delle zone (art. 6); più richiedenti 1200
3 Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19987 concernente il
controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini desti- nati all’esportazione
3.1 Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d’uva e
del succo d’uva (art. 2 cpv. 1 lett. a) 180
3.2 Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del
mosto d’uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b) 250
3.3 Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2):
a. acido sorbico e natamicina (HPLC-MS) 150 b. cenere totale (gravimetria) 80 c. ferro e rame (fotometria) 50 d. lieviti e batteri lattici (analisi microbiologica) 80 e. metanolo (GC) 80 f. cloruri e solfati (fotometria) 50
4 Ordinanza del 7 dicembre 19988 sul materiale di moltipli-
cazione
4.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione nel catalogo
nazionale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9) 150
5 RS 910.18 6 RS 912.1 7 RS 916.145.211 8 RS 916.151
15
910.11 Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura
4.2 Controllo di sementi e piante (art. 22 cpv. 4):
4.2.1 Prelievo di campioni 50
4.2.2 Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero
di sementi estranee) di campioni depurati per la certificazione di sementi di: a. cereali, mais e leguminose a grossi granelli 55 b. altre specie 90
5 Ordinanza del DEFR del 7 dicembre 19989 sulle sementi e i
tuberi-seme
5.1 Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione (art.
17); tassa annua per: a. patate:
1. una varietà 4000
2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 4500
b. altre specie:
1. una varietà 2500
2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 3000
5.2 Ispezione ufficiale delle colture, all’ora (art. 23 cpv. 4) 30
5.3 Controllo colturale su campi di sementi di pre-base e base, per 40
campione (art. 24 cpv. 3)
5.4 Esame e approvazione di una designazione della varietà (art. 100
16a)
6 Ordinanza del 12 maggio 201010 sui prodotti fitosanitari
6.1 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto
fitosanitario per il quale devono essere presentati i documenti secondo gli allegati 5 e 6 (art. 21 cpv. 1-5) 2500
6.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto
fitosanitario per il quale devono essere presentati tutti i docu- menti secondo l’allegato 6 (art. 21 cpv. 1-4) 1400
6.3 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto
fitosanitario per il quale deve essere presentata solo una parte dei documenti secondo l’allegato 6 (art. 21 cpv. 7) 400–1000
6.4 Concessione di un’autorizzazione con l’impiego di dati di un
precedente richiedente, previo consenso di quest’ultimo, per un prodotto fitosanitario identico (art. 22) 400
6.5 Esperimenti nell’ambito dell’esame di una domanda (art. 24
cpv. 3) e analisi di controllo (art. 80 cpv. 1): a. analisi chimiche e fisico-chimiche 30–500
9 RS 916.151.1 10 RS 916.161
16
Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura 910.11
b. analisi biologiche 1900–11 000
6.6 Rilascio di un certificato d’esportazione (art. 20) 60
6.7 Concessione di un permesso di vendita (art. 43) 200
7 Ordinanza del 10 gennaio 200111 sui concimi
7.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione di un tipo di concime
nella relativa lista (art. 7) 200
7.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un concime
(art. 10) 200
7.3 Trattamento di una notifica di un concime (art. 19) 100
7.4 Analisi di controllo (art. 29):
analisi del compost SS, SO, conduttività, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570
8 Ordinanza del 26 ottobre 201112 sugli alimenti per animali
8.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione nella lista degli
additivi per alimenti per animali omologati (art. 20) 100
8.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un additivo
per alimenti per animali (art. 22) 1400
8.3 Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli
alimenti OGM per animali (art. 62) 1400
8.4 Controllo degli alimenti per animali (art. 71) a condizione che
il prodotto sia in ordine; in caso contrario, la tassa è calcolata 70 secondo l’articolo 4 capoverso 2
9 Ordinanza del 27 ottobre 201013 sulla protezione dei vege-
tali
9.1 Passaporto fitosanitario (art. 36) 50
9.2 Certificato fitosanitario (art. 20) 50
9.3 Autorizzazione d’importazione (art. 13) 50
9.4 Controllo alla frontiera per merci provenienti da Stati terzi:
(art. 15): a. tassa di base per invio 50 b. inoltre, per ogni invio parziale 10
11 RS 916.171 12 RS 916.307 13 RS 916.20
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910.11 Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura
18
Indagine conoscitiva Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 4 4 Il giorno di riferimento per il diritto ai contributi dei gestori è il 31 gennaio dell'anno di contribuzione.
Art. 4 cpv. 5 e 6 5 L'erede o la comunione ereditaria non sottostà all'obbligo di soddisfare le esi- genze di cui al capoverso 1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente avente diritto ai contributi. 6 Un membro della comunione ereditaria deve avere il domicilio civile in Svizzera e il 1° gennaio dell'anno di contribuzione non avere ancora compiuto i 65 anni. La comunità ereditaria notifica tale persona all'autorità responsabile di cui all'articolo
98 capoverso 2.
Art. 5 Volume di lavoro minimo I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 0,20 USM.
Art. 14 cpv. 2 periodo introduttivo e cpv. 3 2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfi-
ci di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k, n e p nonché quelle di cui all'alle- gato 1 numero 3 e gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi: 3 Per albero secondo il capoverso 2 viene computata un'ara. Per ogni particella gestita, possono essere computati al massimo 100 alberi per ettaro. Al massimo la
1 RS 910.13
2015–...... 19
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando degli alberi.
Art. 35 cpv. 7 7 Non danno diritto a contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa o serre con fondamenta fisse. Sono escluse le superfici con alberi di Natale e adibite a pascolo per ovini; esse danno diritto al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approv- vigionamento (art. 50) nonché al contributo per le difficoltà di produzione (art. 52).
Art. 37 cpv. 4 Abrogato
Art. 50 cpv. 2 2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promo- zione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g nonché per le superfici con alberi di Natale e adibite a pascolo per ovini è versato un contributo di base ridotto.
Art. 55 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. l e m, cpv. 1bis, 4bis e 7 1 I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità:
l. abrogato; m. abrogato; 1bis I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi:
a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi; b. alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati.
20
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
4bis I contributi dei livelli qualitativi I e II e per l’interconnessione a superfici e alberi di cui ai capoversi 1 e 1bis sono limitati alla metà delle superfici che danno diritto a contributi di cui all’articolo 35. Le superfici di cui all’articolo 35 capo- versi 5-7 non sono considerate. 7 Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un’ara per albero concimato.
Art. 56 cpv. 1, 2 e 3 1 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capo- verso 1 lettere a-k e q nonché per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I. 2 Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-f, n e o nonché per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo II.
3 Abrogato
Art. 57 Periodo obbligatorio per il gestore 1 Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promo- zione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:
a. strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili: per almeno 100 giorni; b. maggesi da rotazione: per almeno un anno; c. maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva: per almeno due anni; d. tutte le altre superfici: per almeno otto anni. 1bis Esso è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all’articolo
55 capoverso 1bis per la seguente durata:
a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I e alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati: per almeno un anno;
b. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II: per al- meno otto anni.
2 I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che
predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo (meglio) la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse.
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
Art. 58 cpv. 5-10 5 La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità natura- le. 6 Si possono predisporre mucchi di rami e di strame se indicati per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti di interconnessione.
7 Non è consentito pacciamare e impiegare frantumatrici. La pacciamatura è
ammessa su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale nonché attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità. 8 Per la semina possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità. Per prati, pascoli e terreni da strame, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici inerbite esistenti da tempo. 9 Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN, stipulata con il servizio cantonale specializ- zato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposi- zioni di cui ai capoversi 2-8 e all'allegato 4.
10 Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può auto-
rizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data e la frequenza dello sfalcio.
Art. 59 cpv. 1 e 6 1 Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a-f, n e o nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a presentano qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'articolo 58 e all'allegato 4. 6 Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere n e o, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.
Art. 60 Abrogato
Art. 61 cpv. 1
1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'inter-
connessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodi- versità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k, n e p nonché di alberi secon- do l’articolo 55 capoverso 1bis.
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
Art. 62 Condizioni e oneri
1 Il contributo per l'interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi:
a. adempiono le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'articolo
58 e all'allegato 4;
b. soddisfano le esigenze del Cantone relative all'interconnessione; c. sono predisposti e gestiti secondo le disposizioni di un progetto di inter- connessione regionale approvato dal Cantone.
2 Le esigenze del Cantone relative all'interconnessione devono adempiere le
esigenze minime di cui all'allegato 4 lettera B. Devono essere approvate dall'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM.
Art. 69 cpv. 2 lett. b Abrogato
Art. 78 cpv. 3 3 Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse- Bilanz con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo è determinante la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la «Guida Suisse- Bilanz» di cui all’allegato 1 numero 2.1.1.
Art. 79 cpv. 2 lett. c
2 Per lavorazione rispettosa del suolo si intende:
c. la semina a lettiera in caso di lavorazione del suolo senza aratura.
Art. 94 cpv. 4 4 Non vi è alcuna riduzione per i gestori di cui all'articolo 4 capoversi 5 e 6.
Art. 100 cpv. 2 e 4 2 Le variazioni rilevanti ai fini dei contributi delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali vanno notificate entro il 1° maggio.
4 La disdetta di tipi e programmi di pagamenti diretti può essere effettuata:
a. al più tardi la vigilia del controllo per i controlli con preavviso; b. al più tardi il giorno del controllo per i controlli senza preavviso.
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
Art. 104 cpv. 6 6 Su indicazione dell'UFAG, redige ogni anno un rapporto sulla sua attività di vigilanza conformemente al capoverso 5.
Art. 105 cpv. 2 Abrogato
Art. 115b Disposizione transitoria della modifica del ... Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz, per gli anni 2015 e 2016, in deroga alle indicazioni della Guida Suisse-Bilanz, ver- sione 1.122, il Cantone può fissare il periodo di riferimento. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l’anno civile.
Art. 118 cpv. 2 Abrogato
II Gli allegati 1 e 4-8 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Paga- menti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concima- zione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.12, luglio 2014.
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
Allegato 1 (art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1 e 3, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 115 cpv. 11 e 16)
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
N. 2.1.1
2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13 dell'UFAG e dell'Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). L'UFAG è competente per l'omologazione dei software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.
N. 6.2.4 lett. c
c. Insetticidi Criocera Prodotti fitosanitari Tutti gli altri prodotti dei cereali a base di Diflubenzuron, fitosanitari autorizzati Teflubenzuron e Spinosad
Dorifora della patata Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri prodotti Teflubenzuron, Novaluron, fitosanitari autorizzati Azadirachtin e Spinosad o a base di Bacillus thuringiensis Afidi Prodotti fitosanitari Tutti gli altri prodotti delle patate da tavola, a base di Pirimicarb, Pymetro- fitosanitari autorizzati dei piselli proteici, zin e Flonicamid delle favette, del tabacco, delle barba- bietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli Piralide del Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri prodotti mais da granella Trichogramme spp. fitosanitari autorizzati
N. 6.3.4
6.3.4 Contro la piralide del mais da granella possono essere concesse autorizza-
zioni speciali soltanto fino al 31 dicembre 2017.
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1, 62 cpv. 1 lett a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
N. 12.1.8 Abrogato
N. 12.2
12.2 Livello qualitativo II
12.2.1 Devono essere regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità di cui all'articolo 59.
12.2.2 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi deve essere di
almeno 20 are e contenere almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
12.2.3 La densità deve ammontare ad almeno 30 alberi da frutto ad alto fusto nei
campi per ettaro.
12.2.4. La densità può ammontare al massimo al seguente numero di alberi per
ettaro: a. 120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, esclusi i ciliegi; b. 100 ciliegi, noci e castagni.
12.2.5 La distanza tra i singoli alberi può essere di 30 m al massimo.
12.2.6 Gli alberi vanno potati a regola d'arte.
12.2.7 Durante il periodo obbligatorio il numero di alberi deve rimanere almeno
costante.
12.2.8 Almeno un terzo degli alberi deve presentare un diametro della corona di
oltre 3 m.
12.2.9 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata
localmente con un'altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non altri- menti convenuto con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerate superfici computabili: – i prati sfruttati in modo estensivo; – i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II; – i terreni da strame; – i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qualitativo II; – i maggesi fioriti; – i maggesi da rotazione;
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
– la striscia su superficie coltiva; – le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi.
12.2.10 La superficie computabile deve avere la seguente dimensione:
Numero di alberi Dimensione della superficie computabile secondo il numero 12.2.9
0–200 0,5 are per albero Oltre 200 0,5 are per albero dal 1° al 200° albero e 0,25 are per albero a partire dal 201° albero
12.2.11 I criteri del livello qualitativo II possono essere adempiuti congiuntamen- te da più aziende. I Cantoni disciplinano la procedura.
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
Allegato 5 (art. 71 cpv. 1 e 4)
Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)
N. 1.1 lett. c
1.1 Per foraggio di base si intende:
c. per l’ingrasso di bovini: miscela di tutolo e chicchi della pannocchia di mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannocchie di mais (corn-cob- mix); per le altre categorie di animali il corn-cob-mix è considerato un fo- raggio concentrato;
N. 1.4
1.4 Se in un alimento per animali la quota di foraggio di base è superiore al 20
per cento, la quota di foraggio di base può essere computata nel bilancio del foraggio di base.
N. 3.1
3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che
nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «GMF-Bilanz» dell'UFAG. Esso si basa sul metodo «Suisse-Bilanz», versione 1.13. L'UFAG è competente per l'omologazione dei software per il calcolo del bilancio foraggero.
N. 3.3
3.3 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida «Suisse-
Bilanz» sono considerate come valori massimi per il bilancio foraggero. Qualora venissero rivendicate rese più elevate, esse devono essere compro- vate da una stima sulla resa.
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
Allegato 6 (art. 74 cpv. 4 e 6, 75 cpv. 2, 4 e 5 nonché 76 cpv. 1)
Esigenze specifiche del programma SSRA e URA
A Esigenze specifiche del programma SSRA concernenti le singole cate- gorie di animali ed esigenze relative alla documentazione e al controllo N. 1.4 lett. d e i
1.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 1.1 è ammessa nelle situazioni
seguenti: d in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli unghioni; i. nel caso di animali in calore, essi possono essere ricoverati in box se- parati ad area unica o ad aree multiple oppure possono essere fissati durante al massimo due giorni in un'area di riposo separata se sono adempiute le esigenze di cui al numero 1.2.
B Esigenze del programma SSRA e URA concernenti l'area con clima esterno per il pollame da reddito nonché relative alla documentazione e al controllo N. 1.4
1.4 L'ACE di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da una lettiera.
D Esigenze specifiche del programma URA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative alla documentazione e al controllo N. 1.1 lett. b b. Una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle si- tuazioni seguenti: – […] – tra il 1° maggio e il 31 ottobre: – nelle zone di montagna I – IV nel mese di maggio occorre concedere agli animali almeno 13 uscite; – nelle situazioni seguenti il pascolo può essere sostituito da un’uscita nella corte: – […]; – in primavera, fino a quando la vegetazione locale non consente il pascolo; – […].
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
E Esigenze del programma URA concernenti la corte e il pascolo nonché relative alla documentazione e al controllo N. 7.2 e 7.4 7.2 I punti fangosi, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recin- tati.
7.4 Per animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile
una superficie di 8 are. Se sulla stessa superficie sono presenti contempora- neamente cinque o più animali, la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)
Aliquote dei contributi
N. 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2 e 3.2.1
2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la
promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g e per le superfici con alberi di Natale e adibite a pascolo per ovini il contributo di base ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.
3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi
I II
fr./ha e anno fr./ha e anno
1. Prati sfruttati in modo estensivo
a. Zona di pianura 1350 1650 b. Zona collinare 1080 1500 c. Zone di montagna I e II 630 1500 d. Zone di montagna III e IV 495 1000
2. Terreni da strame
Zona di pianura 1800 1500 Zona collinare 1530 1500 Zone di montagna I e II 1080 1500 Zone di montagna III e IV 855 1500
3. Prati sfruttati in modo poco intensivo
a. Zona di pianura – zona di montagna II 405 1200 b. Zone di montagna III e IV 405 1000
4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi 405 700
5. Siepi, boschetti campestri e rivieraschi 2700 2000
6. Maggese fiorito 3420
7. Maggese da rotazione 2970
8. Fasce di colture estensive in campicoltura 2070
9. Striscia su superficie coltiva 2970
10. Vigneti con biodiversità naturale – 1100
11. Prato rivierasco lungo i corsi d'acqua 405
12. Superfici inerbite e terreni da strame ricchi – 100
31
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi
I II
fr./ha e anno fr./ha e anno
di specie nella regione d'estivazione
13. Superfici per la promozione della biodiversi- – –
tà specifiche di una regione
14. Strisce fiorite per impollinatori e altri orga- 2250
nismi utili
3.1.2 Sono stabiliti i seguenti contributi:
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi
I II
fr./ha e anno fr./ha e anno
1. Alberi da frutto ad alto fusto nei campi 13.5 30
Noci 13.5 15
2. Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali – –
alberati
3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti
contributi per anno: a. per ettaro di pascoli estensivi e pascoli boschivi 500 fr. b. per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 1-3, 5-11 e 13 1000 fr. c. per albero di cui al numero 3.1.2 numeri 1 e 2 5 fr.
32
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
Allegato 8 (art. 105 cpv. 1)
Riduzione dei pagamenti diretti
N. 1.5
1.5 Il Cantone o l'organo di controllo può fatturare al gestore le spese supplemen- tari dovute all'inoltro successivo di documenti e insorte conformemente ai numeri 2.1.3 e 2.1.4.
N. 2.2.5 lett. b e c concerne soltanto il testo francese
N. 2.3.1 lett. c c. Registro delle uscite lacunoso, mancante, errato o 200 fr. per specie animale interessa- inutilizzabile per gli animali delle specie bovina e ca- ta. prina in stabulazione fissa Se il registro delle uscite manca o l’uscita è riportata nel registro ma non è comprovata in maniera credibile, anziché applicare le riduzioni secondo il punto 2.3.1 lettere d-f viene decurtato 1 punto per UBG. Se l’uscita non è riportata nel registro ma è comprovata in manie- ra credibile, non vengono applicate ulteriori riduzioni secondo il punto
2.3.1 lettere d-f.
N. 2.4.25
2.4.25 Contributo per l'interconnessione
Il primo inadempimento parziale delle condizioni di gestione del progetto d'inter- connessione regionale approvato dal Cantone comporta almeno la completa riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. In caso di recidiva, in via suppletiva alla completa riduzione dei contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
33
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2015
N. 2.9.10 lett. i
i. La superficie per cavallo presente sul pascolo è inferiore a 8,0 60 punti are o a 6,4 are se sulla stessa superficie sono presenti contem- poraneamente cinque o più cavalli (all. 6 lett. E n. 7.4)
N. 2.9.14 lett. f
f. Superficie del suolo dell'ACE (tutta la superficie) Presenza di lettiera adeguata 10 punti non sufficientemente ricoperta da un'adeguata scarsa lettiera (art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. B n. 1.1 lett. c); per i pollai mobili non è necessaria una lettiera Presenza di lettiera adeguata 40 punti (all. 6 lett. B n. 1.4) troppo scarsa
Tutta la lettiera non adeguata 110 punti
N. 2.10.3 lett. a a. Semina diretta: durante la semina smosso più del 25 % della superficie 120 % dei contribu- del suolo (art. 79 cpv. 2) ti Semina a bande fresate e strip till (semina a bande): durante la semina smosso più del 50 % della superficie del suolo (art. 79 cpv. 2) Semina a lettiera: senza aratura (art. 79 cpv. 2)
34
Indagine conoscitiva Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 concernente il coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 lett. b n. 1 b. controlli di base relativi ai seguenti tipi di pagamenti diretti: 1. contributi per la biodiversità per la qualità del livello II e per l’interconnessione,
Art. 4 cpv. 3 3 Per i contributi per la biodiversità per la qualità del livello II, ogni anno in almeno l'1 per cento delle aziende notificate vengono svolti controlli ai sensi dei capoversi 1 e 2. È verificato il rispetto degli oneri di gestione su una serie di superfici notificate.
Art. 6 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 b. contributi per la biodiversità per la qualità del livello II e per l’interconnessione; 3 I controlli dei requisiti specifici per il contributo per l’agricoltura biologica devono
essere eseguiti da un ente di certificazione accreditato conformemente agli articoli 28 e 29 dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica. Ciò tutta- via non vale per i controlli in aziende con un contributo per l'agricoltura biologica, i cui prodotti non sono certificati secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica.
II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
RU ..... 1 RS 910.15 2 RS 910.18
2015–...... 35
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
36
RU 2015
Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1)
N. 3.7 Abrogato
37
Allegato 2 (art. 2 cpv. 2)
N. 3.3 Abrogato
38
Indagine conoscitiva
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Modifica del ....
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come se- gue:
Art. 2 cpv. 3 Abrogato
Art. 3 Unità standard di manodopera
1 L’unità standard di manodopera (USM) è un’unità per stabilire le dimensioni
dell’azienda calcolata utilizzando coefficienti standardizzati fondati su basi di econo- mia del lavoro.
2 Per calcolare le USM si applicano i seguenti coefficienti:
a. superfici
1. superficie agricola utile (SAU) senza colture spe- 0.022 USM per ha
ciali (art. 15)
2. colture speciali senza vigneti in zone in forte pen- 0.323 USM per ha
denza e terrazzate
3. vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate (de- 1.077 USM per ha
clività naturale superiore al 30 %) b. animali da reddito (art. 27)
1. vacche da latte, pecore da latte e capre da latte 0.039 USM per UBG
2. suini da ingrasso, rimonte di oltre 25 kg e suinetti 0.008 USM per UBG
svezzati
1 RS 910.91
2014–...... 39
Ordinanza sulla terminologia agricola
3. suini da allevamento 0.032 USM per UBG
4. altri animali da reddito 0.027 USM per UBG
c. supplementi
1. terreni declivi nella regione di montagna e nella 0.015 USM per ha
zona collinare (declività 18-35 %)
2. terreni in forte pendenza nella regione di monta- 0.03 USM per ha
gna e nella zona collinare (declività superiore al 35 %)
3. agricoltura biologica coefficienti lett. a
maggiorati del 20 %
4. alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0.001 USM per albero
3 Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c si considerano soltanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supplemento per gli al- beri da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 4 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la biodiver- sità del livello qualitativo I.
Art. 10 cpv. 1 lett. c 1 Per comunità aziendale s'intende il raggruppamento di due o più aziende qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: c. ciascuna delle aziende, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0.20 USM;
Art. 13 Superficie aziendale Periodo introduttivo La superficie aziendale (SA) comprende:
Art. 14 Superficie agricola utile 1 Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall’azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: a. la superficie coltiva; b. la superficie permanentemente inerbita; c. i terreni da strame; d. la superficie con colture perenni; e. la superficie coltivata tutto l’anno al coperto (serre, tunnel, letti di forza- tura);
40
Ordinanza sulla terminologia agricola
f. la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 19912 sulle foreste.
2 Non rientrano nella SAU:
a. i terreni da strame che si trovano nella regione d’estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari; b. le superfici al di fuori della regione d’estivazione, adibite a pascolo da aziende d’estivazione o da aziende con pascoli comunitari o le superfici il cui raccolto viene utilizzato per l’apporto di foraggi ad eccezione dell’apporto di foraggi giusta l’articolo 31 dell’ordinanza del 23 ottobre 20133 sui pagamenti diretti.
Art. 29a cpv.1
1 Le aziende con un volume di lavoro di almeno 0.20 USM, le aziende con pascoli
comunitari, le aziende d'estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 921.0 3 RS 910.13
41
Ordinanza sulla terminologia agricola
42
Indagine conoscitiva
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1, 1ter e 3 1 Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se l'azienda richiede almeno 1,0 unità standard di manodopera (USM). 1ter Abrogato
3 Abrogato
Art. 17 cpv. 1 lett. e 1 Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti: e. salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali o degli edifici rurali tradizionali;
Art. 46 cpv. 1 1 I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 44 sono fissati come segue: a. edifici di economia rurale e alpestri, in funzione di un programma delle di- sposizioni computabile per elemento, parte di edificio o unità; b. case di abitazione, in funzione dell'abitazione del gestore e dell'alloggio per gli anziani.
II
RS .......... 1 RS 913.1
2015–...... 43
Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2015
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
44
Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell'a- gricoltura è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e 3 1 I mutui sono accordati soltanto se l'azienda richiede almeno 1,0 unità standard di manodopera (USM).
3 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS ............. 1 RS 914.11
45
46
Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr)
Modifica del ...
Il Consiglio federale ordina:
I L’ordinanza del 23 maggio 20121 concernente la ricerca agronomica è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 e 3 2 Esso esamina periodicamente la qualità, l'attualità, l'efficienza e l'efficacia della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione, tenendo conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, alimentazione, ricerca, economia, ambiente e società
3 D'intesa con l'UFAG, esso può:
a. commissionare valutazioni nei settori ricerca e consulenza di istituzioni promos- se dall’UFAG o di taluni ambiti delle stesse; b. commissionare valutazioni di Agroscope o di taluni ambiti dello stesso; c. istituire comitati e incaricarli di trattare singole questioni.
4 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
1 RS 915.7
2015–...... 47
Ordinanza concernente la ricerca agronomica RU 2015
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
48
Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Art. 19 cpv. 3 e 4 Abrogati
Art. 29 cpv. 2 e 3
2 I cereali grezzi importati all’ADC, nella media di un anno civile, devono essere
utilizzati per l’alimentazione umana nella misura di almeno il 15 per cento per l'avena commestibile e per l'orzo commestibile, nonché di almeno il 45 per cento per il granoturco commestibile.
3 Gli importatori e tutti gli acquirenti sono autorizzati a fornire cereali grezzi impor- tati all’ADC solo a persone che si sono impegnate nei confronti dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) a rispettare i requisiti di cui al capoverso 2 e a versare posticipatamente la differenza di dazio nel caso in cui i valori di resa stabiliti non siano stati raggiunti.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
1 RS 916.01
2015– 49
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2015
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
50
Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosani- tari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3 3 Se un principio attivo soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui all'allegato 2 numero 4, il DEFR lo include come sostanza candidata alla sostituzione nell'alle- gato 1 parte E.
Art. 34 cpv. 1 periodo introduttivo, 1bis e 3 1 Quando esamina una domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanita- rio contenente un principio attivo che il DEFR ha incluso come sostanza candidata alla sostituzione nell’allegato 1 parte E, il servizio d’omologazione esegue una valutazione comparativa. Il servizio d'omologazione non autorizza o limita l'uso in una determinata coltura di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza candi- data alla sostituzione qualora, dalla valutazione comparativa tra rischio e beneficio a norma dell'allegato 4, risulti che: 1bis La valutazione comparativa di cui al capoverso 1 non è eseguita per usi già autorizzati. 3 Per i prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione, il servizio d’omologazione esegue la valutazione comparativa prevista nel capoverso 1 in virtù dell'articolo 8 quando riesamina un principio attivo o dell'articolo 29 capo- verso 4 quando riesamina un prodotto fitosanitario. In base ai risultati di tale valuta- zione comparativa, il servizio d’omologazione mantiene, revoca o limita l’autorizzazione a determinati usi.
1 RS 916.161
2011–2637 51
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2015
Art. 41 Esperimenti e test a fini di ricerca e sviluppo 1 Gli istituti di ricerca pubblici o privati, l'industria e i servizi cantonali possono effettuare test a fini di ricerca o sviluppo che comportano l'uso di un prodotto fitosa- nitario non autorizzato. I responsabili di tali test prendono tutte le misure necessarie per evitare eventuali effetti nocivi sulla salute umana o degli animali nonché effetti negativi inaccettabili sull'ambiente, segnatamente per impedire che nella catena alimentare entrino mangimi e alimenti contenenti residui, che superano le concentra- zioni massime stabilite nell'OSoE2. 2 Le persone che effettuano i test di cui al capoverso 1 devono annunciarsi al servi- zio d'omologazione.
3 In caso di esperimenti con organismi geneticamente modificati o patogeni che
sottostanno alle norme d'autorizzazione di cui all'OEDA3, la procedura di autorizza- zione è retta dall'OEDA. 4 Per test nei quali vengono utilizzati macrorganismi alloctoni è necessaria un'auto- rizzazione del servizio d'omologazione. Esso consulta l'UFAM prima di emettere la propria decisione. Il richiedente deve presentare elementi che consentono di valutare gli effetti sulla salute umana o degli animali nonché sull'ambiente. Art. 42 cpv. 1 lett. e 1 Chiunque utilizzi prodotti fitosanitari non autorizzati a fini di ricerca o sviluppo deve registrare: e. tutti i dati disponibili su eventuali effetti sugli esseri umani, gli animali e l'ambiente nonché le misure necessarie prese per la protezione dell’essere umano e dell’ambiente;
Art. 72 cpv. 3 lett. c
3 L’USAV ha i compiti seguenti:
c. stabilisce l’etichettatura e la classificazione di un prodotto fitosanitario in relazione alla protezione della salute.
Art. 86b Disposizioni transitorie relative alla modifica del … 1 Il fascicolo relativo alla domanda d’inclusione di un principio attivo nell’allegato 1 può essere presentato secondo i requisiti del diritto vigente finora fino al 31 dicem- bre 2016. 2 Il fascicolo relativo alla domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario può essere presentato secondo i requisiti del diritto vigente finora fino al 31 dicembre 2016.
II
2 RS 817.021.23 3 RS 814.911
52
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2015
1 Gli allegati 1 e 10 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 5 e 6 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
53
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2015
Allegato 1 (art. 5, 10, 10b,10e, 17, 21, 23, 40a, 55a, 61, 72 e 86)
Principi attivi approvati, la cui incorporazione nei prodotti fitosanitari è autorizzata
Parte E Parte E: Sostanze candidate alla sostituzione Nome comune, Numero CAS numero d’identificazione
1-metilciclopropene 3100-04-7 (1-MCP) Aclonifen 74070-46-5 Bifentrin 82657-04-3 Bromadiolone 28772-56-7 Carbendazim 10605-21-7 Clorotoluron 15545-48-9 Ciproconazolo 94361-06-5 Ciprodinil 121552-61-2 Difenoconazolo 119446-68-3 Diflufenican 83164-33-4 Dimetoato 60-51-5 Diquat 2764-72-9
54
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2015
Nome comune, Numero CAS numero d’identificazione
Epoxiconazol 133855-98-8 Etofenprox 80844-07-1 Etoxazol 153233-91-1 Famoxadone 131807-57-3 Fipronil 120068-37-3 Fludioxonil 131341-86-1 Flufenacet 142459-58-3 Flumiossazina 103361-09-7 Fluopicolide 239110-15-7 Fluquinconazolo 136426-54-5 Glufosinate 51276-47-2 Haloxyfop-R- 72619-32-0 metilestere Imazamox 114311-32-9 Isoproturon 34123-59-6
55
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2015
Nome comune, Numero CAS numero d’identificazione
Rame 12002-03-8 Variante (sotto forma di carbonato, basico): 12069-69-1 [μ-[carbonato(2−)-κO:κO′]]dihydroxydicopper Variante (sotto forma di idrossido): copper(II) hydroxide 20427-59-2 Variante (sotto forma di idrossido clorocalcico) Variante (sotto forma di preparati a base di calce): 8011-63-0 A mixture of calcium hydroxide and copper(II) sulfate Variante (sotto forma di naphthenate): 1338-02-9 copper naphthenate Variante (sotto forma di ottanoato): copper octanoate 20543-04-8 Variante (sotto forma di ossicloruro): 1332-40-7 dicopper chloride trihydroxide Variante (sotto forma di solfato): 7758-98-7 copper(II) tetraoxosulfate Variante (esaidrossosolfato di tetrarame): 1333-22-8 cupric sulfate-tricupric hydroxide
lambda-Cialotrina 91465-08-6 Lenacil 2164-08-1 Linuron 330-55-2 Lufenuron 103055-07-8 Metconazolo 125116-23-6 Methomil 16752-77-5
56
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2015
Nome comune, Numero CAS numero d’identificazione
Metribuzin 21087-64-9 Metsulfuron-metile 74223-64-6 Miclobutanil 88671-89-0 Nicosulfuron 111991-09-4 Oxifluorfen 42874-03-3 Paclobutrazolo 76738-62-0 Pendimetalin 40487-42-1 Pirimicarb 23103-98-2 Procloraz 67747-09-5 Propiconazolo 60207-90-1 Propoxicarbazona-sodio 181274-15-7 Prosulfuron 94125-34-5 Quinoxifen 124495-18-7 Sulcotrione 99105-77-8 Tebuconazolo 107534-96-3 Tebufenpirad 119168-77-3 Tepraloxidim 149979-41-9 Tiacloprid 111988-49-9 Tritosulfuron 82097-50-5 Triazoxide 72459-58-6 Ziram 137-30-4
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2015
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2015
Allegato 5 (art. 1 cpv. 1 lett. b, 7 cpv. 4, 11, 21 cpv. 5 e 52 cpv. 3 lett. g e h)
Requisiti del fascicolo da presentare per l'inclusione di un principio atti- vo nell’allegato 1 1 I requisiti del fascicolo da presentare per l’inclusione di una sostanza chimica o di un micror- ganismo nell’allegato 1 corrispondono a quelli fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 283/20134. 2 Nel caso di principi attivi che contengono nanomateriali di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera m OPChim5, le informazioni devono inoltre contenere la composizione dei nanomate- riali, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie-volume, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie. 3 Ai fini della corretta interpretazione dell'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 si appli- cano le seguenti equivalenze terminologiche, ordinanze o leggi svizzere:
Espressione UE Espressione svizzera / ordinanza o legge Autorità europea competente (n. 1.6 e 1.7) Servizio d'omologazione Autorità competente (n. 3.2.3) Servizio d'omologazione Direttiva (UE) n. 2010/63 (n. 1.10) Legge federale del 16 dicembre 20056 sulla protezione degli animali (LPAn) Direttiva (UE) n. 2004/10 (n. 3.1) Ordinanza del 18 maggio
20057 sulla buona prassi di
laboratorio (OBPL) Regolamento (UE) n. 396/2005 (n. 1.11 lett. s) Ordinanza del DFI del 26 giugno 19958 sulle sostan- ze estranee e sui compo- nenti presenti negli ali- menti (OSoE)
4 Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione dell’1 marzo 2013 che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, nella versione della GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1. 5 RS 813.11 6 RS 455 7 RS 813.112.1 8 RS 817.021.23
59
Ordinanza sui prodotti fitosanitari
Allegato 6 (art. 7, 11, 21 e 52)
Requisiti del fascicolo da presentare per l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario 1 I requisiti del fascicolo da presentare per l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario conte- nente sostanze chimiche o microrganismi corrispondono a quelli fissati nell'allegato del rego- lamento (UE) n. 283/20139. 2 Nel caso di prodotti fitosanitari che contengono nanomateriali di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera m OPChim10, le informazioni devono inoltre contenere la composizione dei nanoma- teriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, lo stato di ag- gregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie. 3Ai fini della corretta interpretazione dell'allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 si appli- cano le seguenti equivalenze terminologiche:
Espressione UE Espressione svizzera/ ordinanza o legge Autorità europea competente (n. 1.6) Servizio d'omologazione Autorità competente (n. 1.11, 2, 3.2 lett. e, 3.3, 3.4.2) Servizio d'omologazione Autorità nazionale competente (n. 3.3) Servizio d'omologazione In uno Stato membro (n. 3.2 lett. g) In Svizzera Ogni Stato membro (n. 3.3) La Svizzera Direttiva (UE) n. 2010/63 (n. 1.8) Legge federale del Direttiva (UE) n. 2004/10 (n. 3.1) 16 dicembre 200511 sulla protezione degli animali (LPAn) Ordinanza del 18 mag- gio 200512 sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)
9 Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione dell’1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, nella versione della GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85. 10 RS 813.11 11 RS 455 12 RS 813.112.1
60
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2015
Allegato 10 (art. 9 e 10)
Principi attivi omologati che necessitano una rivalutazione Parte A: Sostanze chimiche Sono inseriti nell’elenco:
Nome comune, Denominazione IUPAC Numero CAS Inserimento Funzione/ numero d’identificazione nell'allegato Condizioni specifiche
Carbendazim methyl benzimidazol-2-ylcarbamate 10605-21-7 1.01.2016 fungicida
Ioxinil 4-hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile 1689-83-4 1.01.2016 erbicida Variante: ioxynil octanoate 3861-47-0 Variante: ioxynil butyrate Variante: ioxynil-sodium 2961-62-8
Tepraloxidim 2-[1-(3-chlor-(2E)-propenyloxyimino)propyl]-3- 149979-41-9 1.01.2016 erbicida hydroxy-5-(tetrahydropyran-4-yl)cyclohex-2-enon
61
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2015
12 62
Indagine conoscitiva Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:
Art. 49 cpv. 1 lett. c periodo introduttivo e cpv. 2 1 Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure
prese in virtù degli articoli 41 e 42, incluse le spese per misure contro i nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all'articolo 52 capoverso 6: c. indennità ai proprietari, a condizione che siano state concesse per:
2 L’aliquota oraria per il personale ausiliario ammonta a 34 franchi.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
………. 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.20
2015–...... 63
Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2015
64
Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 5 Capitolo 2a: Determinazione del peso di macellazione
Art. 5a 1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) disciplina la determinazione del peso di macellazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina. 2 Può prevedere deroghe dall’obbligo di determinazione del peso di macellazione.
3 L’UFAG può affidare il controllo della determinazione del peso di macellazione
all’organizzazione incaricata di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettera abis. Questa può decidere misure amministrative giusta l’articolo 169 capoverso 1 lettera a o h della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura in caso di violazione delle disposi- zioni dell’ordinanza del DEFR del …3 concernente la determinazione del peso di macellazione.
Art. 16 cpv. 1-1ter 1 L'UFAG, tenendo conto della situazione del mercato, determina al massimo una volta per ogni periodo d'importazione, mediante decisione formale, i quantitativi
1 RS 916.341 2 RS 910.1 3 RS …
2015–...... 65
Ordinanza sul bestiame da macello RU 2015
delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenuti che possono essere importati nel rispettivo periodo d’importazione; esso consulta pre- ventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti all'articolo 26. 1bis Nella determinazione del quantitativo di cui al capoverso 1, per lombi si intendo- no: a. i lombi interi, non disossati, composti da scamone, filetto e controfiletto; op- pure b. i lombi disossati, sezionati nei singoli tagli scamone, filetto e controfiletto, dichiarati in ugual numero e contemporaneamente per l’imposizione dogana- le. 1ter I tagli di cui al capoverso 1bis lettera b in sovrannumero e sminuzzati non sono considerati lombi.
Art. 19 Termine di pagamento 1 Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingenta-
mento (anno civile) e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'alle- gato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 20084 sul libero scambio 1, il termine di paga- mento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l’ultimo terzo, a decorrere dalla data di rilascio della decisione. 2 Per le altre quote del contingente il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di rilascio della decisione.
Art. 20 Abrogato
Art. 26 cpv. 1 lett. abis 1 L’UFAG delega i seguenti compiti a una o più organizzazioni private: abis il controllo della determinazione del peso di macellazione;
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016. 2 L’articolo 5a entra in vigore il …
… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RS 632.421.0
66
Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmas)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova è modificata come segue:
Art. 2 Effettivi massimi 1 Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: a. per animali della specie suina:
1. 250 scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, in lattazione e non in
lattazione,
2. 500 scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, non in lattazione o
rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti,
3. 1500 suinetti svezzati fino a 35 kg,
4. 2000 suinetti svezzati fino a 35 kg, in aziende specializzate nell'al-
levamento di suinetti senza altre categorie di suini,
5. 1500 rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi,
6. 1500 suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi i sessi;
b. per pollame da reddito:
1. 18 000 galline ovaiole di oltre 18 settimane,
2. 27 000 polli da ingrasso fino al 28° giorno di ingrasso,
3. 24 000 polli da ingrasso dal 29° al 35° giorno di ingrasso,
4. 21 000 polli da ingrasso dal 36° al 42° giorno di ingrasso,
5. 18 000 polli da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso,
1 RS 916.344
2015–...... 67
Ordinanza sugli effettivi massimi RU 2015
6. 9 000 tacchini da ingrasso fino al 42° giorno di ingrasso (ingrasso
preliminare),
7. 4 500 tacchini da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso (finissaggio);
c. per animali della specie bovina:
300 vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei
del latte). 2 Nell’ingrasso di polli e tacchini il giorno di entrata nell’azienda e quello di uscita dall’azienda sono considerati giorni di ingrasso.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Indagine conoscitiva Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. a 2 Essa si applica per l'esecuzione: a. della legislazione sulle epizoozie per: - gli animali addomesticati della specie bovina, compresi i bufali e i bisonti, gli animali addomesticati delle specie ovina, caprina e suina nonché il pol- lame domestico, ad eccezione degli animali da zoo di queste specie, - gli equidi;
Art. 2 lett. k Le seguenti espressioni significano: k. effettivo di animali: animali che si trovano in un’azienda detentrice di ani- mali.
Art. 4 cpv. 1 lett. a 1 I Cantoni notificano all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) i seguenti dati e le
rispettive mutazioni: a. numero cantonale d'identificazione delle aziende detentrici di animali ad un- ghia fessa secondo l'articolo 7 capoverso 2 OFE2 e delle aziende detentrici di equidi o pollame domestico secondo l'articolo 18a capoverso 4 OFE;
Art. 12 cpv. 2 e 2bis Abrogati
RS .......... 1 RS 916.404.1 2 RS 916.401
2015–......1 69
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali RU 2015
Art. 13 Rubrica nonché cpv. 4 Organi competenti nonché aziende e organizzazioni coinvolte 4 Le aziende e le organizzazioni coinvolte dalla Confederazione o dai Cantoni pos- sono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati di cui agli articoli 4-8 di cui neces- sitano per adempiere i compiti loro affidati dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari, sugli agenti terapeutici e sull’agricoltura.
Art. 14 cpv. 1 lett. a, abis, b e h 1 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati: a. numero BDTA, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune nonché tipo di azienda detentrice di animali giusta l’articolo 6 lettera o OFE3; abis elenco dei numeri d'identificazione degli animali che si trovano o si trovava- no in un’azienda detentrice di animali; b. nome, indirizzo e numero cantonale d’identificazione dei detentori di anima- li; h. per animali delle specie caprina e ovina: dati dell’animale di cui all’allegato
1 numero 4 sui gruppi di animali che si trovano o si trovavano nelle aziende
detentrici di animali dei loro affiliati.
Art. 16 cpv. 1 periodo introduttivo, cpv. 2 periodo introduttivo e cpv. 3 1 I detentori di animali possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati: 2 I proprietari di equidi possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguen- ti dati: 3 Le persone che effettuano lʼidentificazione di equidi possono ottenere dal gestore,
consultare e utilizzare le informazioni dettagliate riguardanti gli equidi.
Art. 17 cpv. 2 Abrogato
Art. 18 Consultazione a fini zootecnici o di ricerca scientifica Su richiesta, l'UFAG può autorizzare terzi a consultare dati, a fini zootecnici o di ricerca scientifica, sempre che l'utente si impegni per scritto a osservare le disposi- zioni sulla protezione dei dati.
II
3 RS 916.401
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Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali RU 2015
L’allegato 1 è modificato come segue: N. 1 lett. h periodo introduttivo
1. Dati per animali della specie bovina
Per animali della specie bovina devono essere notificati i seguenti dati: h. concerne solo il testo francese
N. 3 lett. g n. 3
3. Dati relativi agli equidi
Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati: g. alla castrazione di un animale maschio:
3. Abrogato
III L’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 15c cpv. 8 8 All’atto dell’importazione di un animale dev’essere disponibile un passaporto per equide. Qualora questo non fosse disponibile, entro 30 giorni, il proprietario deve richiederne uno. Art. 15e cpv. 7 7 Le notifiche di cui all’articolo 8 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 devono essere effettuate elettronicamente sul portale Agate.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RS 916.401
71
72
Indagine conoscitiva
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)
del ...
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 15b della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni giusta l’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.
Art. 3 Obbligo di pagare e calcolo degli emolumenti
1 Chi domanda una prestazione menzionata nell’allegato giusta l’ordinanza BDTA
del 26 ottobre 20115, deve pagare un emolumento.
2 Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l’allegato.
RS .......... 1 RS 172.010 2 RS 916.40 3 RS 916.404.1 4 RS 172.041.1 5 RS 916.404.1
2014–...... 73
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali RU 2015
Art. 4 Fatturazione da parte del gestore Il gestore della banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti su mandato dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
Art. 5 Decisione sugli emolumenti Chi non è d’accordo con la fattura può chiedere all’UFAG, entro 30 giorni, di pro- nunciare una decisione sugli emolumenti.
Art. 6 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 L’ordinanza del 16 giugno 20066 sugli emolumenti per il traffico di animali è
abrogata.
2 L’ordinanza del 10 novembre 20047 concernente l’assegnazione di contributi ai
costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 1 Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contri- buti. Può compensare tali contributi con emolumenti esigibili in virtù dell’ordinanza del … sugli emolumenti per il traffico di animali.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 RU 2006 2705, 2007 6437, 2008 3579, 2009 581 4255, 2010 2545, 2011 5475, 2012 6859 7 RS 916.407
74
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali RU 2015
Allegato (art. 3)
Emolumenti
Franchi
1. Marchi auricolari
1.1. Marchi auricolari con un termine di consegna di tre setti-
mane, per esemplare
1.1.1 per animali della specie bovina (marchio auricola re
doppio) compresi i bufali e i bisonti 5.–
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina –.60
1.1.3 per animali della specie suina –.35
1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta
in parchi –.35
1.2. Sostituzione di marchi auricolari per animali delle specie
bovina, ovina e caprina, compresi i bufali e i bisonti con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare 2.50
1.3 Spese di spedizione, per invio
1.3.1 costi forfettari 1.50
1.3.2 spese di spedizione Secondo la
tariffa postale
1.3.3 Supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50
2. Registrazione di equidi
2.1. Registrazione di un equide alla notifica
2.1.1 della nascita 40.–
2.1.2 della prima importazione 40.–
75
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali RU 2015
2.2. Registrazione a posteriori di un equide nato o importato in
Svizzera prima del 1° gennaio 2011 60.–
3. Notifica di animali macellati
Notifica della macellazione di un animale
3.1 animali della specie bovina 5.–
3.2 animali della specie suina –.10
3.3 equidi 5.–
4. Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose
4.1. Animali della specie bovina
4.1.1 notifica mancante giusta l’articolo 5 capoverso 2
dell’ordinanza BDTA 5.–
4.1.2 indicazioni mancanti o lacunose della razza, del co-
lore o del sesso, del numero BDTA dell’azienda di provenienza dell’animale o del tipo di uscita, per cartella di notifica 2.–
4.1.3 indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA
dell’azienda detentrice dell’animale, del numero d’identificazione dell’animale, del numero d’identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d’entrata o d’uscita, della data del deces- so, della macellazione, per cartella di notifica 5.–
4.2. Animali della specie suina
4.2.1 notifica mancante giusta l’articolo 6 capoverso 2
dell’ordinanza BDTA 5.–
4.2.2 indicazioni mancanti o lacunose della data d’entrata,
della macellazione o del numero totale di animali, per cartella di notifica 5.–
4.3. Equidi
76
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali RU 2015
4.3.1 notifica mancante giusta l’articolo 8 dell’ordinanza
BDTA 5.–
4.3.2 notifica mancante relativa alla nascita o alla prima
importazione di equidi nati o importati dopo il 1°gennaio 2011 10.–
5. Acquisizione di dati
5.1 elenco dei numeri d’identificazione degli animali di un ef-
fettivo all’attenzione delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi d'i- giene veterinaria di cui all’articolo 14 BDTA: costi forfetta- ri per anno civile, azienda detentrice dell’animale e specie animale; gli emolumenti non sono riscossi se l'importo complessivo è inferiore a 20 franchi per anno civile 2.–
5.2 estratti specifici o valutazioni di dati che devono essere al- Da 75.– a
lestiti dal gestore 200.– all’ora
6. Emolumenti per richiami
Richiamo per ogni mancato pagamento 20.–
77
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali RU 2015
78
Indagine conoscitiva
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr)
Modifica del...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
L'ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura è modi- ficata come segue:
Art. 12 cpv. 2 e 3 2 Essi forniscono al gestore dell’Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) i geodati prov- visori entro il 31 luglio e quelli definitivi entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione. 3 La trasmissione di dati avviene secondo i relativi modelli di geodati in vigore e le attuali direttive tecniche dell’UFAG.
Art. 20 cpv. 1
1 L’UFAG gestisce il portale Internet Agate. Questo serve:
a) all’informazione del pubblico sui temi del portale b) all’autenticazione degli utenti, alla regolamentazione dell’accesso ai sistemi collegati e all’informazione su temi specifici.
Art. 22 Collegamento di Agate ad altri sistemi d'informazione 1 I dati di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d possono essere acquisiti da AGIS.
2 Su richiesta, i dati di cui all’articolo 20 capoverso 2 possono essere acquisiti dai sistemi collegati ad Agate.
Art. 27 cpv. 4 e 6 4 Su richiesta l’UFAG può, a scopo d’esecuzione, comunicare i dati di Agate di cui all’articolo
20 capoverso 2 alle autorità cantonali competenti.
6 Le autorità che nell’ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d’infor- mazione nel campo dell’agricoltura di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–d possono rendere
RS .......... 1 RS 919.117.71 2015–...... 79
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura RU 2015
accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.
II
Allegato 1 n. 2.1.7 2.1.7 Dati sulla particella con declività, gestione (agricoltura biologica, produzione estensiva, biodiversità)
Allegato 3 n. 2.4, 2.5 e 2.8 2.4 Superfici per la promozione della biodiversità livello qualitativo II (153.3)
2.5 Superfici per la promozione della biodiversità interconnessione (153.4)
2.8 Abrogato
Allegato 4 n. 2.6
2.6 Lingua per la corrispondenza
III
L’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione è modificata come se- gue:
Denomina- Base giuridica Servizio
Livello di autorizzazione Catasto delle restrizioni zione competente
Geodati di riferimento Servizio di telecarica- (RS 510.62 art. 8 cpv. 1)
di diritto pubblico della [servizio
Identificatore specializ-
all'accesso zato della
proprietà Confedera- zione]
…
Catasto RS 910.1 art. 4, 178 UFAG A X 149 della produ- cpv. 5 zione agri- cola RS 912.1 art. 1, 5
…
2 RS 510.620
80
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura RU 2015
Zone de- RS 910.1 art. 178 UFAG A X 152 clive cpv. 5
RS 910.13 art. 43, 45
…
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016
… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura RU 2015
82
Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltu- ra (ORFGAA)
del …
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 147a capoverso 2, 147b e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr); in esecuzione del Trattato internazionale del 3 novembre 20012 sulle risorse fitoge- netiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la conservazione e la promozione dell'impiego sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, l’accesso a tali risorse nonché la ripartizione dei benefici derivanti dall'impiego di simili risorse.
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (RFGAA): qualsiasi materiale genetico d’origine vegetale avente un valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e l’agricoltura; b. materiale genetico: qualsiasi materiale d’origine vegetale, compreso il mate- riale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa, contenente unità fun- zionali dell’eredità; c. banca genetica: struttura in cui sono depositate e conservate RFGAA sotto forma di sementi; d. raccolta di conservazione: struttura in cui sono conservate RFGAA sotto forma di materiale d’origine vegetale di moltiplicazione vegetativa;
RU …. 1 RS 910.1 2 RS 0.910.6
2014–...... 83
Ordinanza RU 2015
e. conservazione ex situ: conservazione delle RFGAA al di fuori del loro am- biente naturale; f. conservazione in situ: conservazione degli ecosistemi e degli habitat natura- li, nonché mantenimento e ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.
Art. 3 Banca genetica nazionale RFGAA 1 L'Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) gestisce la banca genetica nazionale RFGAA per la conservazione e l'impiego sostenibile delle RFGAA. Questa contiene banche genetiche, raccolte di conservazione e superfici per la conservazione in situ. 2 La gestione e la conservazione di banche genetiche, raccolte di conservazione e superfici per la conservazione in situ possono essere affidate a terzi, se questi sono in grado di garantire una conservazione a lungo termine delle RFGAA.
Art. 4 Ammissione nella banca genetica nazionale RFGAA
1 Nella banca genetica nazionale RFGAA sono ammesse in particolare le seguenti
RFGAA: a. varietà e varietà locali nate o selezionate in Svizzera; b. varietà e varietà locali o genotipi che in passato avevano una valenza a li- vello svizzero o regionale. 2 Se le RFGAA sono protette dal diritto sulla proprietà intellettuale non vengono ammesse.
3 Le RFGAA di proprietà di persone fisiche e giuridiche possono essere ammesse
nella banca genetica nazionale RFGAA, a condizione che i rispettivi proprietari siano disposti a metterle a disposizione nel sistema multilaterale di cui all’articolo 5.
Art. 5 Accesso alla banca genetica nazionale RFGAA e ripartizione dei benefici
1 Per ricerca, selezione, sviluppo o per la produzione di materiale di moltiplicazione di base a scopo agricolo e alimentare viene messo a disposizione materiale della banca genetica nazionale RFGAA, a condizione che sia stato concluso un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM)3 del sistema multilaterale del Trattato internazionale del 3 novembre 20014 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
3 L’accordo è disponibile sotto: http://www.planttreaty.org/content/what-smta
4 RS 0.910.6
84
Ordinanza RU 2015
2 Se il materiale va utilizzato per altri scopi l’UFAG negozia le condizioni per
l’accesso; a tal fine tiene in considerazione il beneficio finanziario o di altra natura che può scaturire dall’impiego del materiale.
Art. 6 Misure per la conservazione delle RFGAA
1 Per la conservazione di una vasta diversità genetica di RFGAA, l'UFAG può in
particolare prendere le misure seguenti: a. inventariazione e monitoraggio di RFGAA; b. identificazione di RFGAA; c. risanamento di RFGAA; d. conservazione ex sito di RFGAA; e. rigenerazione e moltiplicazione di RFGAA ai fini della loro conservazione. 2 Esso può affidare l’esecuzione delle misure di cui al capoverso 1 a terzi se questi
sono in grado di dimostrare di possedere le necessarie competenze tecniche.
Art. 7 Progetti per la promozione dell’impiego sostenibile 1 È possibile sostenere con contributi temporanei progetti per un impiego mirato di una vasta diversità genetica di RFGAA se essi contribuiscono a una produzione variata, innovativa o sostenibile con varietà adeguate alle condizioni locali e preve- dono una delle seguenti misure: a. descrizioni approfondite di RFGAA per la valutazione del rispettivo poten- ziale d'impiego; b. allestimento di materiale di moltiplicazione di base sano; c. sviluppo e selezione di varietà di nicchia che adempiono le esigenze per una produzione di nicchia e che non sono previste per la coltivazione su terreni estesi. 2 È possibile sostenere con contributi temporanei progetti quali orti dimostrativi, programmi di sensibilizzazione, pubblicazioni o eventi di pubbliche relazioni. 3 Un progetto di cui ai capoversi 1 e 2 è sostenuto soltanto se è finanziato con una quota possibilmente elevata di fondi propri e di terzi.
4 L'UFAG può scegliere progetti in base a punti tematici da esso fissati.
Art. 8 Domande
1 Le domande di contributi per progetti di cui all'articolo 7 vanno presentate
all'UFAG entro il 31 maggio dell'anno precedente. 2 Le domande devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano di finanziamento.
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Ordinanza RU 2015
Art. 9 Banca dati online, concetti e cooperazione 1 L'UFAG gestisce una banca dati online in cui sono accessibili al pubblico dati sulle risorse fitogenetiche della banca genetica nazionale RFGAA e informazioni relative ai progetti sostenuti. 2 Può elaborare o far elaborare concetti, strategie e altre basi necessari o utili per la conservazione e l'impiego sostenibile.
3 Promuove la cooperazione nazionale e internazionale nel settore delle RFGAA.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Indagine conoscitiva
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Modifica del ...
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I
L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 16a cpv. 1 lett. b
1 Il certificato di controllo è rilasciato:
b. dall’autorità o dall’ente di certificazione dell’esportatore nel Paese d’origine per importazioni di cui all’articolo 23a dell’ordi- nanza sull’agricoltura biologica.
Art. 16b Abrogato
Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2012
4 Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2018.
II Gli allegati 3, 4 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2016.
… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:
Johann N. Schneider-Ammann
RS ... 1 RS 910.181
2014–...... 87
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2015
Allegato 3 (Art. 3)
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate
Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari
di origine vegetale di origine animale
… E 392* Estratti di rosmarino Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione biologica biologica …
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2015
Allegato 4 (Art. 4 e 16a cpv. 1 lett. a)
Elenco dei Paesi Stati membri dell‘UE, n. 2
2. Provenienza:
I prodotti delle categorie A ed E e i componenti delle categorie C e D, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, devono essere stati prodotti nell’UE o importati nell’UE: a. dalla Svizzera; b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù degli articoli 33 paragrafo 2, 38 lettera d e 40 del regolamento (CE) n. 834/20072 in combinato disposto con l’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/20083, a condizione che il riconoscimento valga per il pertinente prodotto; o c. da un Paese terzo; i prodotti devono essere certificati da un servizio o un’autorità di controllo riconosciuti equivalenti dall’UE in virtù dell’articolo 33 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 in combinato disposto con l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, e il riconoscimento deve valere per la categoria di prodotti interessata e per il campo d’applicazione geo- grafico.
2 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28. giu. 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 lug. 2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consi- glio del 29 set. 2008, GU L 264 del 3 ott. 2008, pag. 1. 3 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dic. 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12 dic. 2008, pag. 25.
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2015
Giappone, n. 5
5. Enti di certificazione:
Codenummer Name Internetadresse
JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS) www.hyoyuken.org
JP-BIO-002 AFAS Certification Center Co., Ltd. www.afasseq.com
JP-BIO-003 NPO Kagoshima Organic Agriculture Association www.koaa.or.jp
JP-BIO-004 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-ki.or.jp
JP-BIO-005 Japan Organic & Natural Foods Association http://jona-japan.org/english/
JP-BIO-006 Ecocert Japan Ltd. http://ecocert.co.jp
JP-BIO-007 Bureau Veritas Japan, Inc. http://certification.bureauve- ritas.jp/cer-business/jas/nin- tei_list.html
JP-BIO-008 OCIA Japan www.ocia-jp.com
JP-BIO-009 Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd. http://www.omicnet.com/omicnet/ser- vices-en/organic-certification-en.html
JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association http://yusuikyo.web.fc2.com/
JP-BIO-011 ASAC Stands for Axis' System for Auditing and Certifica- www.axis-asac.net tion and Association for Sustainable Agricultural Certifi- cation
JP-BIO-012 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.org/okome
JP-BIO-013 Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center www.d-b.ne.jp/oitayuki
JP-BIO-014 AINOU www.ainou.or.jp/ainohtm/ disclo- sure/nintei-kouhyou.htm
JP-BIO-015 SGS Japan Incorporation www.jp.sgs.com/ja/ home_jp_v2.htm
JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ ninn- tei20110201.html
JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd. www.eco-de.co.jp/ list.html
JP-BIO-018 Organic Certification Association http://yuukinin.org
JP-BIO-019 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.com
JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health Association www.kanhokyo.or.jp/jigyo/ jigyo_05A.html
JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and Inspection for Sus- www.accis.jp tainability
JP-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd. www.oco45.net
JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute http://inasaku.or.tv
JP-BIO-024 Aya town miyazaki, Japan www.town.aya. miyazaki.jp/ayatown/ organicfarming/index.html
JP-BIO-025 Tokushima Organic Certified Association www.tokukaigi.or.jp/ yuuki/
JP-BIO-026 Association of Certified Organic Hokkaido www.acohorg.org/
JP-BIO-027 NPO Kumamoto Organic Agriculture Association www.kumayuken.org/jas/ certifica- tion/index.html
JP-BIO-028 Hokkaido Organic Promoters Association www.hosk.jp/CCP.html
JP-BIO-029 Association of organic agriculture certification Kochi cor- www8.ocn.ne.jp/~koaa/ jisseki.html poration NPO
JP-BIO-030 LIFE Co., Ltd. www.life-silver.com/jas/"
JP-BIO-031 Wakayama Organic Certified Association www.vaw.ne.jp/aso/woca
JP-BIO-032 Shimane Organic Agriculture Association www.shimane-yuki.or.jp/ index.html
JP-BIO-033 The Mushroom Research Institute of Japan www.kinoko.or.jp
JP-BIO-034 International Nature Farming Research Center www.infrc.or.jp
JP-BIO-035 Organic Certification Center www.organic-cert.or.jp
Tunisia, n. 7
7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2016.
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2015
Allegato 9 (Art 16c e 16f)
Il contenuto del presente allegato verrà inserito quando il modello UE pertinente sarà disponibile, affinché la modulistica svizzera corrisponda a quella dell’UE.
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2015
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Indagine conoscitiva
Ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione (OPeM)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 5a dell’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica alla determinazione del peso di macellazione degli animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina. 2 Non si applica: a. alle carcasse di animali malati o infortunati che è stato necessario abbattere fuori da un macello; b. se venditore e acquirente hanno precedentemente convenuto deroghe per iscritto.
Art. 2 Momento della pesatura e deduzioni di peso dopo la pesatura 1 Chiunque effettui la macellazione di animali deve pesare o far pesare la carcassa al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento.
2 Non sono ammesse deduzioni dal peso di macellazione.
Art. 3 Determinazione del peso di macellazione e strumenti di misurazione
1 Il peso di macellazione viene determinato dal macello.
2 Cantoni e Comuni possono designare privati alla determinazione del peso di macel- lazione. 3 Gli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione del peso sono conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e alle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 4 Carcasse di animali della specie bovina e della specie equina Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali della specie bovina e della specie equina le seguenti parti:
1 RS 916.341 2 RS 941.210
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Ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione
a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e la prima vertebra cer- vicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi senza la muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (Lnn. cervicales profundi craniales) e i linfonodi retrofa- ringei laterali (Lnn. retropharyngei laterales); b. nel caso degli animali della specie equina: oltre alle parti menzionate alla let- tera a, l’accumulo di grasso sotto la criniera; c. i piedi, alla prima articolazione sopra l’osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale); d. la pelle, senza carne e senza grasso; e. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il grasso renale; l’accumulo di grasso sulla parete addominale in- terna non può essere asportato prima della pesatura; f. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole; g. il mesentere (mesogastrium e mesenterium) con il grasso annesso e i linfonodi dell’intestino; h. la laringe (larynx) con i muscoli annessi, la trachea, la faringe (pharynx), l’esofago e, se presente, il timo (animella); i. il midollo spinale; j. gli organi urinari e gli organi genitali nonché il grasso dei testicoli; k. la mammella e il grasso della mammella; l. la coda, compreso il tasto in corrispondenza dell’attaccatura della coda (mu- scolo coccigeo laterale, musculus coccygicus lateralis), recisa tra l’osso sacro e la prima vertebra caudale; m. la cartilagine xifoidea; n. l’accumulo di grasso annesso all’anca; o. tutte le parti dichiarate non idonee al consumo all’atto del controllo delle carni.
Art. 5 Carcasse di animali della specie ovina e della specie caprina Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali della specie ovina e della specie caprina le seguenti parti: a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e la prima vertebra cer- vicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi, senza muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza la muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (Lnn. cervicales profundi craniales) e i linfonodi retrofa- ringei laterali (Lnn. retropharyngei laterales); b nel caso di agnelli e capretti: la vena giugulare con un taglio parallelo all’asse del collo;
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Ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione
c. i piedi alla prima articolazione sopra l’osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale); d. la pelle, senza carne e senza grasso; e. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il grasso renale; f. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole; g. la laringe (larynx) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico farin- geo), la trachea, la faringe (pharynx) e l’esofago; h. il midollo spinale, se è stato aperto il canale spinale; i. gli organi urinari e gli organi genitali; j. la mammella e il grasso della mammella; k. la coda; l. tutte le parti dichiarate non idonee al consumo all’atto del controllo delle carni.
Art. 6 Carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti 1 Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti, le seguenti parti: a. gli unghioni; b. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna); c. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole; d. gli occhi, le palpebre, i condotti uditivi esterni, la laringe (larynx) con i mu- scoli annessi, le amigdale (anello linfatico faringeo), la trachea, la faringe (pharynx), i linfonodi cervicali superficiali ventrali (Lnn. cervicales superfi- ciales ventrales); l’esofago; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza mu- scolatura; e. il midollo spinale, se è stato aperto il canale spinale; f. gli organi urinari e gli organi genitali; g. tutte le parti dichiarate non idonee al consumo all’atto del controllo delle carni. 2 I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uni- formi, se per motivi di tecnica di macellazione la lingua e il cervello sono stati aspor- tati prima della pesatura e non sono stati pesati insieme alla carcassa.
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Ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione
Art. 7 Carcasse di scrofe madri e verri adulti 1 Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse di scrofe madri e verri adulti le seguenti parti: a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e la prima vertebra cer- vicale; b. i piedi alla prima articolazione sopra l’osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale); c. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna); d. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole; e. il midollo spinale; f. gli organi urinari e gli organi genitali; g. nel caso delle scrofe madri: le ghiandole mammarie; h. tutte le parti dichiarate non idonee al consumo all’atto del controllo delle carni. 2 Se le scrofe madri sono scuoiate, i produttori e i trasformatori di carni possono con- cordare supplementi di peso uniformi.
Art. 8 Controllo delle carni e asportazione di parti di carcassa 1 Le carcasse e le parti di carcassa soggette a controllo devono essere presentate al controllo delle carni conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del DFI del 23 no- vembre 20053 concernente l’igiene nella macellazione. 2 L’asportazione delle parti secondo gli articoli 4–7 deve essere effettuata al termine del controllo delle carni.
Art. 9 Divieto di asportare altre parti Prima della pesatura non è lecito asportare dalla carcasse parti diverse da quelle men- zionate negli articoli 4–7.
Art. 10 Esecuzione L’esecuzione della presente ordinanza spetta all‘Ufficio federale dell’agricoltura, se non viene affidata ad altre autorità.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il … .
3 RS 817.190.1
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Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del ..
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:
I L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
.. Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.01
2015– 97
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2015
Allegato 4 (art. 31 cpv. 2)
Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili
Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente
20 000 t lorde 4 gennaio – 31 dicembre
20 000 t lorde 4 aprile – 31 dicembre
15 000 t lorde 4 luglio – 31 dicembre
15 000 t lorde 3 ottobre – 31 dicembre
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