Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell’agricoltura UFAG Settore Politica agricola
Pacchetto di ordinanze agricole primavera 2015: Consultazione conoscitiva dal 24 novembre 2014 al 16 gennaio 2015
Nr. Nome dell’ ordinanza Livello Pagina Numero RS CF 01 Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD CF 1 910.13 CF 02 Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm CF 3 910.91 CF 03 Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt CF 5 913.1 CF 04 Ordinanza sulla consulenza agricola CF 7 915.1 CF 05 Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr CF 9 916.01 UFAG 01 Allegato 4 dell'OlAgr UFAG 11 916.01 CF 06 Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA CF 13 916.307 DEFR 01 Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAlA DEFR 15 916.307.1 CF 07 Ordinanza sull'allevamento di animali, OAlle CF 39 916.310 CF 08 Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr CF 45 916.51
072.10/2014/00113 \ COO.2101.101.7.194673
072.10/2014/00113 \ COO.2101.101.7.194673
Indagine conoscitiva Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti OPD)
Modifica del ....
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 lett. a, 2bis e 3
2 Concerne soltanto il testo francese. 2bis Non ha diritto ai contributi la persona fisica o la società di persone che ha preso in affitto l'azienda da una persona giuridica se: a. è attiva con funzioni dirigenziali per la persona giuridica; o b. possiede una partecipazione di più di un quarto del capitale azionario, socia- le o di base o dei diritti di voto della persona giuridica. 3 Hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio anche persone giuridiche con sede in Svizzera nonché Cantoni e Comuni, a condizione che siano gestori dell’azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche fondate allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.
Art. 57 cpv. 1 1 Il gestore è tenuto a gestire le superfici e gli alberi da frutto ad alto fusto nei frutteti (livello qualitativo II) in maniera corrispondente per almeno otto anni, i maggesi fioriti, le fasce di colture estensive in campicoltura e le strisce su superficie coltiva per almeno due anni, i maggesi da rotazione e gli alberi per almeno un anno, le strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili per almeno 100 giorni.
1 RS 910.13
2015–...... 1
Ordinanza sui pagamenti diretti
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2
Indagine conoscitiva
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Modifica del ....
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modifi- cato come segue:
Numero 4.4
4.4 Capre nane di oltre 1 anno: tenuta di animali da reddito (grandi 0,085
effettivi, a scopo di lucro)
Numero 5.1
5.1 Bisonti di oltre 3 anni (riproduttori adulti) 1,00
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 910.91
2015–...... 3
Ordinanza sulla terminologia agricola
4
Indagine conoscitiva
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1
1 Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per
un’azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, per l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, per la pesca o la piscicoltura e per piccole aziende artigianali.
Art. 7 cpv. 1 1 Se prima dell’investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l’aiuto agli investimenti è ridotto di 5 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.
Art. 9 cpv. 3, frase introduttiva e cpv. 5 3 Sempre che la sostanza del locatore non superi i limiti di cui all’articolo 7, per gli affittuari di aziende appartenenti a persone fisiche all’infuori della famiglia basta adempiere i seguenti presupposti: 5 Per l’aiuto iniziale di cui all'articolo 43 e i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato nonché per il rinno- vo di colture perenni di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera e è sufficiente un contratto di affitto la cui durata corrisponda almeno al termine di rimborso del credito di investimento stabilito.
Art. 11 cpv.1 lett. b
1 Si considerano provvedimenti collettivi:
RS ..... 1 RS 913.1
2015–...... 5
Ordinanza sui miglioramenti strutturali
b. i miglioramenti strutturali per un'azienda di estivazione.
Art. 25 cpv. 2 lett. a
2 Esse contengono i seguenti allegati:
a. decisione passata in giudicato di approvazione del progetto e decisione dei servizi cantonali competenti in merito all'aiuto finanziario del Cantone;
Art. 38 cpv. 3 3 Le superfici agricole utili incluse nel perimetro di un miglioramento strutturale sottostanno all’obbligo di tolleranza dell’articolo 165b della LAgr.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6
Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)
Modifica del ....
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 14 novembre 20071 sulla consulenza agricola è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza “progetti comuni” è sostituito con “iniziative collettive di pro- getto”.
Art. 10 Aiuti finanziari per l’esame preliminare di iniziative collettive di progetto 1 Per l'attività di consulenza relativa all'esame preliminare di iniziative collettive di progetto sono convenuti contrattualmente le prestazioni sollecitate e l’aiuto finanzia- rio per la fornitura delle prestazioni. 2 Una volta concluso l'esame preliminare devono in particolare essere disponibili i documenti seguenti: a. un'analisi del contesto indicante le esigenze e i potenziali di sviluppo della regione come anche una stima del potenziale di creazione di valore aggiunto o dell'impatto ecologico; b. un piano strategico o un piano di realizzazione indicante gli obiettivi del progetto, le misure previste, i promotori, le modalità di finanziamento come pure la redditività o l'utilità ecologica. 3 L’aiuto finanziario per la fornitura delle prestazioni convenute contrattualmente ammonta all'importo forfettario di 20 000 franchi.
1 RS 915.1
2014–...... 7
Ordinanza sulla consulenza agricola
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8
Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modi- ficato secondo la versione qui annessa.
II
1 La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° gennaio 2015. 2 L’allegato 3 punto 5 numeri 09.1 e 09.2 entra in vigore il 1° gennaio 2016.
… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.01
2015– 9
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2015
Allegato 3 (art. 10)
Contingenti doganali interi e parziali
Punto 5
5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova
Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. gente doganale (tonnellate lorde) [1] [1] [1] …
09.1 Uova di consumo 17 428
09.1.1 Aumento temporaneo
del contingente doganale per il 2015 1 000
09.2 Uova di trasformazione destinate all’industria alimentare 16 307
…
Punto 12
12. Disciplinamenti del mercato: grano duro, cereali panificabili e
cereali grezzi Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. gente doganale (tonnellate) [1] …
27.1 Aumento temporaneo
del contingente doganale per il 2015 10 000 …
10
Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del …
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:
I L’allegato 4 dell’ordinanza sulle importazioni agricole è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2015.
… Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.01
2015– 11
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2015
Allegato 4 (art. 31 cpv. 2)
Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili
Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente
30 000 t lorde 5 gennaio – 31 dicembre
30 000 t lorde 7 aprile – 31 dicembre
10 000 t lorde 6 luglio – 31 dicembre
10 000 t lorde 5 ottobre – 31 dicembre
12
Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 4 lett. b 4 In riferimento agli animali, si intende per: b. animale destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da reddito): qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto diretta- mente o indirettamente per la produzione di derrate alimentari desti- nate al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano ma appartengono a specie che possono essere nor- malmente destinate al consumo umano in Europa;
Art. 20 cpv. 5 5 L’UFAG può autorizzare provvisoriamente, previa decisione generale per un periodo di un anno al massimo, l’immissione sul mercato e l'uso degli additivi di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettere a-c che non figurano nell'e- lenco degli additivi stilato dal DEFR conformemente al presente articolo, purché siano autorizzati all'interno dell'UE e siano adempiute le esigenze di cui all'articolo 28.
Art. 22 cpv. 7 note a piè di pagina 7 Pubblica l’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali2.
1 RS 916.307
2 Elenchi degli additivi per alimenti per animali autorizzati consultabili sotto
www.agroscope.admin.ch > Pratica > Nutrizione animale > Controllo degli ali- menti per animali > Basi legali > Allegato 2.4a, Allegato 2.4b e Allegato 2.4d (per la categoria 4) nonché Allegato 2.5 (per la categoria 5).
13
Ordinanza sugli alimenti per animali
Art. 23 cpv. 2 2 A seconda del caso, l'UFAG può autorizzare l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di quantità limitate di alimenti composti per animali da compagnia contenenti additivi di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettere a-e non omologati in Svizzera, ma autorizzati all'interno dell'UE.
Art. 32 cpv. 1 lett. e 1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele di additivi per alimenti per animali possono essere immessi sul mercato soltanto se l’imballaggio o il contenitore è etichettato. Il produttore, l’imballatore, l’importatore, il venditore e il distributore sono responsabili che l’etichetta rechi, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, redatte almeno in una lingua ufficiale, le seguenti indicazioni relative a ciascun additivo per alimenti per animali contenuto nel prodotto: e. le istruzioni per l'uso e i requisiti specifici indicati nell'autorizzazio- ne comprese le specie e le categorie animali cui è destinato l'additivo per alimenti per animali o la premiscela di additivi per alimenti per animali e, all’occorrenza, le raccomandazioni concernenti la sicurez- za d'uso previste dall'ordinanza del 18 maggio 20053 sui prodotti chimici;
Art. 44 cpv. 1
1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale che producono, importa-
no, trasportano, stoccano o immettono sul mercato alimenti per animali applicano e mantengono una procedura scritta permanente secondo i principi HACCP. Questo principio si applica anche agli stabilimenti nella produzione primaria registrati o omologati conformemente all’articolo 47 capoverso 2.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2015. .... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 813.11
14
Indagine conoscitiva
Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
Modifica del ...
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è modificata come segue:
Art. 23c Disposizione transitoria della modifica del ... 2015 Gli additivi per alimenti per animali che con la modifica del ... 2015 sono stralciati dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2 possono ancora essere immessi sul mercato dopo l’entrata in vigore della modifica nei termini seguenti: a. additivi puri: per 12 mesi; b. additivi in premiscele: per 18 mesi; c. additivi in alimenti composti per animali: per 24 mesi.
II
1 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
1 RS 916.307.1
2015–...... 15
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
...... Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:
Johann N. Schneider-Ammann
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Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2015
Allegato 2 (Art. 17 cpv. 1)
Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)
1 Categoria 1: additivi tecnologici
1.1 Gruppo funzionale: a) conservanti
1.1.1 Gruppo funzionale: a) conservanti, in rivalutazione
Gli additivi E 297 ed E 338 sono sostituiti dagli additivi seguenti N. Catego- Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni d’identi ria funzionale descrizione categoria di animali massi- minimo massimo ficazio- ma ne mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1a297 1 a Acido fumarico 99,5 % C4H4O4 Pollame e suini – – 20 000 Per motivi di sicurezza durante la per le forme solide Animali giovani – – 10 0002 manipolazione utilizzare disposi- N. CAS 110-17-8 tivi di protezione dell’apparato nutriti con respiratorio, occhiali e guanti. alimenti d'allat- tamento Altre specie – – - animali
2 per kg di alimenti d'allattamento
17
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2015
N. Catego- Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni d’identi ria funzionale descrizione categoria di animali massi- minimo massimo ficazio- ma ne mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1a338 1 a Acido ortofosforico Preparazione di acido Tutte – – – Per motivi di sicurezza duran- ortofosforico te la manipolazione utilizzare (67 %-85,7 %) p/p dispositivi di protezione (soluzione acquosa) dell’apparato respiratorio, Sostanza attiva: acido occhiali, guanti e abbiglia- ortofosforico H3PO4 mento protettivo. N. CAS 7664-38-2 Il tenore di fosforo deve Acidi volatili: ≤ 10 comparire sull'etichetta della mg/kg (espressi come premiscela. acido acetico) Cloruri: ≤
200 mg/kg (espressi
come cloro) Solfati: ≤ 1
500 mg/kg (espressi
come CaSO4)
1.5.1 Gruppo funzionale: j) regolatori dell’acidità, in rivalutazione
L'additivo E 510 è stralciato.
18
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2015
1.6 Gruppo funzionale: k) additivi per l'insilamento
La tabella degli additivi per l'insilamento è sostituita dalle due tabelle seguenti. Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni goria funzionale
1 k Benzoato di sodio Sostanze chimiche Conservante per insilati
1 k Bisolfato di sodio Sostanze chimiche Conservante per insilati
1 k Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus amyloliquefa- Enzimi Conservante per insilati ciens DSM 9553 1 k Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Aspergillus orizae DS Enzimi Conservante per insilati
114 o CBS 585.94
1 k Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus subtilis DS 098 Enzimi Conservante per insilati 1 k Beta-glucanasi EC 3.2.1.6 a partire da Aspergillus niger Enzimi Conservante per insilati 1 k Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da Aspergillus niger Enzimi Conservante per insilati 1 k Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da Trichoderma longibrachia- Enzimi Conservante per insilati tum ATCC PTA-10001 1 k Xilanasi EC 3.2.1.8 a partire da Trichoderma longibrachia- Enzimi Conservante per insilati tum
1 k Enterococcus faecium BIO 34 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Enterococcus faecium CCM 6226 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Enterococcus faecium CNCM I-3236 / ATCC 19434 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Enterococcus faecium NCIMB 11181 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Enterococcus faecium NCIMB 30122 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus buchneri CCM 1819 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus buchneri KKP. 907 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus casei ATCC 7469 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus paracasei 30151 Microrganismi Conservante per insilati
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Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2015
Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni goria funzionale
1 k Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus plantarum 16627 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus plantarum C KKP/788/p Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus plantarum DSM 11520 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus plantarum DSM 12836 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus plantarum DSM 12837 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus plantarum K KKP/593/p Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus plantarum MBS-LP-01 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30094 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactobacillus salivarius CNCM I-3238 / ATCC 11741 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactococcus lactis lactis 30044 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Lactococcus lactis lactis NCIMB 30044 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Pediococcus acidilactici 30005 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Pediococcus acidilactici DSM 16243 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Pediococcus pentosaceus DSM 16244 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Pediococcus pentosaceus MBS-PP-01 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30068 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30089 Microrganismi Conservante per insilati
1 k Saccharomyces cerevisiae IFO 0203 Microrganismi Conservante per insilati
1k1009 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 14021 Microrganismi Conservante per insilati R UE 84/2014 1k1010 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085) Microrganismi Conservante per insilati R UE 84/2014 1k1011 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086) Microrganismi Conservante per insilati R UE 84/2014
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Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2015
Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni goria funzionale
1k20601 1 k Enterococcus faecium NCIMB 10415 Microrganismi Conservante per insilati R UE 304/214 1k20602 1 k Enterococcus faecium DSM 22502 (M74 NCIMB 11181) Microrganismi Conservante per insilati R UE 304/2014 1k20710 1 k Lactobacillus brevis DSM 12835 Microrganismi Conservante per insilati R UE 863/2011 1k20711 1 k Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k20713 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 Microrganismi Conservante per insilati R UE 841/2012 1k20714 1 k Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148 Microrganismi Conservante per insilati R UE 841/2012 1k20715 1 k Lactobacillus brevis DSM 21982 Microrganismi Conservante per insilati R UE 838/2012 1k20716 1 k Lactobacillus plantarum DSM 23377 (AK 5106 DSM Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 20174) 1k20717 1 k Lactobacillus plantarum CNCM I-3235 / ATCC 8014 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20718 1 k Lactobacillus plantarum IFA 96 (DSM 19457) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20719 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16565 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20720 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16568 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20721 1 k Lactobacillus plantarum LMG-21295 (MiLAB 393) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20722 1 k Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 plantarum CNCM MA 18/5U 1k20724 1 k Lactobacillus plantarum VTT E-78076 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20725 1 k Lactobacillus plantarum ATCC PTSA-6139 (24011) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20726 1 k Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20727 1 k Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 (DSM 18113) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20728 1 k Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 (DSM 18114) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20729 1 k Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20730 1 k Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20731 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3676 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k20732 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3677 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k20733 1 k Lactobacillus buchneri DSM 13573 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012
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Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2015
Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni goria funzionale
1k20734 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 Microrganismi Conservante per insilati R UE 96/2013 1k20735 1 k Lactobacillus casei ATCC PTA 6135 (LC 32909) Microrganismi Conservante per insilati R UE 96/2013 1k20736 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 (LSI) Microrganismi Conservante per insilati R UE 308/213 1k20737 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 (L-256) Microrganismi Conservante per insilati R UE 308/2013 1k20738 1 k Lactobacillus buchneri DSM 22501 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k20739 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k2074 1 k Lactobacillus buchneri DSM 16774 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k20740 1 k Lactobacillus buchneri 40177/ATCC PTA-6138 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k20741 1 k Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC PTA-2494 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k20742 1 k Lactobacillus kefiri DSM 19455 Microrganismi Conservante per insilati R UE 774/2013 1k20743 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k20744 1 k Lactobacillus brevis IFA 92 DSM 23231 Microrganismi Conservante per insilati R UE 399/2014 1k20745 1 k Lactobacillus collinoides DSMZ 16680 Microrganismi Conservante per insilati R UE 399/2014 1k20746 1 k Lactobacillus plantarum PL14D/CSL CECT 4528 Microrganismi Conservante per insilati R UE 399/2014 1k20747 1 k Lactobacillus cellobiosus Q1 NCIMB 30169 Microrganismi Conservante per insilati R UE 399/2014 1k2075 1 k Lactobacillus buchneri DSM 12856 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k2077 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16773 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k2081 1 k Lactococcus lactis DSM 11037 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k2082 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30160 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k2083 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30117 (CCM 4754) Microrganismi Conservante per insilati R UE 227/2012 1k21009 1 k Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 / ATCC 8042 Microrganismi Conservante per insilati R UE 304/2014 1k2104 1 k Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M (DSM 11673) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k2105 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k2106 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k2107 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k2111 1 k Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U Microrganismi Conservante per insilati R UE 990/2012
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Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni goria funzionale
1k2706 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16245 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k280 1 k Acido propionico ≥ 99,5 % C 3H 6O 2 N. CAS: 79-09-4 E 240 1 k Formaldeide Sostanze chimiche Conservante per insilati E 250 1 k Nitrito di sodio Sostanze chimiche Conservante per insilati
N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o catego- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria funzionale ria di animali minimo massimo
mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k280 1 k Acido propionico Acido propionico ≥ 99,5 % Ruminanti - - L’impiego contemporaneo di altri C3H6O2 acidi organici alle dosi massime N. CAS: 79-09-4 consentite è controindicato. Suini - 30 000 L'additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare3. Pollame - 10 000 L'impiego contemporaneo di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentito. Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare disposi- tivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo.
3 Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).
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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o catego- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria funzionale ria di animali minimo massimo
mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k281 1 k Propionato di sodio Propionato di sodio ≥ 98,5 % Ruminanti - - L’impiego contemporaneo di altri C3H5O2Na acidi organici alle dosi massime N. CAS: 137-40-6 consentite è controindicato. Suini - 30 000 L'additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare4. Pollame - 10 000 L'impiego contemporaneo di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentito. Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare disposi- tivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo.
4 Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).
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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o catego- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria funzionale ria di animali minimo massimo
mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k284 1 k Propionato di am- Preparato di propionato di Ruminanti - - L’impiego contemporaneo di altri monio ammonio ≥ 19,0 %, di acido acidi organici alle dosi massime propionico ≤ 80,0 % e di consentite è controindicato. acqua ≤ 30 % Suini - 30 000 L'additivo deve essere utilizzato Propionato d'ammonio: in foraggi facili da insilare5. C3H9O2N Pollame - 10 000 L'uso simultaneo di altre fonti del N. CAS: 17496-08-1 principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentito. Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare disposi- tivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo.
5 Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).
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2.2 Gruppo funzionale: b) aromatizzanti
La riga concernente "Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti ... " è modificata come segue. N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o Età massima Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria funziona- descrizione categoria di animali minimo massimo le mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici Tutte – – – – corrispondenti ad eccezione di quelli elencati nell’allegato del Regolamento UE n. 230/20136 e 796/20137
3.2 Gruppo funzionale: b) composti di oligoelementi
3.2.1 Gruppo funzionale: b) composti di oligoelementi, in rivalutazione
La tabella “Composti di oligoelementi, in rivalutazione” è sostituita dalla tabella seguente. Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 E1 3 b Ferro – Fe Carbonato ferroso (II) FeCO3 Ovini 500 (in totale) – Cloruro ferrico (III), FeCl3 · 6H2O Animali da compagnia – esaidrato 1250 (in totale)
6 Regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito, versione della GU L 80 del 21.3.2013, pag. 1. 7 Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo al diniego di autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5- dimethylthiophene come additivo per mangimi, versione della GU L 224 del 22.8.2013, pag. 4.
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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 Fumarato ferroso (II) FeC4H2O4 Suinetti fino a una – Ossido ferrico (III) Fe2O3 settimana prima dello – svezzamento Solfato ferroso (II), monoidrato FeSO4 · H2O 250 mg/giorno – Solfato ferroso (II), eptaidrato FeSO4 · 7H2O Altri suini 750 (in – totale) Chelato ferroso d’aminoacidi, idrato Fe(x)1–3 · nH2O (x = – anione di aminoacidi da Altre specie 750 (in proteine di soia, idroliz- totale) zato) peso molecolare inferiore a 1500 Chelato ferroso di idrato di glicina Fe(x)1–3 · nH2O – (x = anione di glicina sintetica) E2 3 b Iodio – I Iodato di calcio anidro Ca(IO3)2 Equidi: 4 (in totale); – Ioduro di potassio Kl pesci: 20 (in totale); – vacche da latte e galline ovaiole: 5 (in totale); altre specie o categorie animali: 10 (in totale) 3b301 3 b Cobalto – Acetato di cobalto (II) tetraidrato, in Co(CH3COO)2 · 4H2O Per tutte le autoriz- Soltanto per ruminanti con Co forma di cristalli o granuli, aventi un N. CAS: 6147-53-1 zazioni relative al un rumine funzionante, tenore minimo di cobalto del 23 % cobalto (3b801, 3b802, equidi, lagomorfi, roditori, Particelle < 50 μm: inferiore all’1 % 3b803, 3b804, 3b805): rettili erbivori e mammiferi da zoo 3b302 Carbonato di cobalto (II), in polvere, CoCO3 con un tenore minimo di cobalto del 1 (in totale) L’additivo è incorporato N. CAS: 513-79-1 negli alimenti per animali in
46 % Co(OH)2
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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 Carbonato di cobalto: almeno 75 % N. CAS: 21041-93-0 forma di premiscela. Idrossido di cobalto: 3 %-15 % Devono essere adottate Acqua: massimo 6 % misure di protezione in base Particelle < 11 μm: inferiore al 90 % ai regolamenti di attuazione della legislazione in materia 3b303 Co Carbonato di idrossido (2:3) di 2CoCO3 · 3Co(OH)2 · di salute e sicurezza sul cobalto (II) monoidrato, in polvere, H2O posto di lavoro. Durante la con un tenore minimo di cobalto del N. CAS: 51839-24-8 manipolazione usare ade-
50 % guati guanti protettivi e
Particelle < 50 μm: inferiore al 98 % dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e 3b304 Co Carbonato di idrossido (2:3) di 2CoCO3 · 3Co(OH)2 · degli occhi. cobalto (II) monoidrato in granuli H2O rivestiti con un tenore di cobalto di N. CAS: 51839-24-8 Indicazioni che devono
1 %-5 % comparire sull’etichetta
dell’additivo e delle premi- Agenti di rivestimento (2,3 %- scele: 3,0 %) e disperdenti (scelta del – «Si raccomanda di poliossietilene, monolaurato di limitare l’integrazione sorbitano, ricinoleato di glicerina con cobalto a 0,3 mg/kg polietilenglicole 300, sorbitolo e di alimenti completi per maltodestrina) animali. In questo contes- Particelle < 50 μm: inferiore all’1 % to, vanno presi in considerazione i rischi di 3b305 Co Solfato di cobalto (II) eptaidrato, in CoSO4 · 7H2O carenza di cobalto a polvere, con un tenore minimo di N. CAS: 10026-24-1 causa di condizioni locali cobalto del 20 % e della composizione Particelle < 50 μm: inferiore al 95 % specifica della dieta.» Indicazioni che devono comparire sull’etichetta dell’additivo e delle premi- scele con 3b1802, 3b803, 3b805:
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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 – «Somministrare gli alimenti per animali con questo additivo soltanto in forma esente da polve- re.» E4 3 b Rame – Acetato di rame, acetato di rame - Cu(CH1COO)2 · H2O Suini Le seguenti indicazioni Cu (II)-, monoidrato – suinetti fino a 12 devono comparire Carbonato basico di rame-(II)-, CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O settimane: 170 (in sull’etichetta e nella docu- monoidrato totale) mentazione – altri suini 25 (in d’accompagnamento: Cloruro rameico-(II)-, CuCl2 · 2H2O totale) * Per i bovini dopo l’inizio diidrato Bovini* della ruminazione: Ossido rameico-(II)- CuO – alimenti laddove il tenore di rame d’allattamento e negli alimenti sia inferio- Solfato rameico-(II)-, CuSO4 · H2O re a 20 mg/kg: «il tenore monoidrato altri alimenti com- pleti destinati di rame in questo alimen- Solfato rameico, CuSO4 · 5H2O all’alimentazione to può provocare carenza pentaidrato di bovini prima di rame in bovini che si dell’inizio della nutrono in pascoli con 3b409 Dicloruro di rame triidrossido Cu2(OH)3Cl tenori elevati di molib- ruminazione 15 (in totale) deno o di zolfo». – altri bovini ** Per gli ovini:
35 (in totale) laddove il tenore di rame
negli alimenti Ovini** 15 (in totale) sia superiore a 10 mg/kg: Pesci 25 (in totale) «il tenore di rame in Crostacei 50 (in totale) questo alimento può pro- vocare intossicazioni in Altre specie 25 (in talune razze ovine». totale) Chelato rameico di aminoacidi, Cu(x)1–3 · nH2O idrato (x = anione di aminoacidi
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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 di proteine di soia, idroliz- zato) peso molecolare inferiore a 1500 Chelato rameico di idrato di glicina Cu (x)1–3 · nH2O (x = anione di glicina sintetica) E5 3 b Mangane- Cloruro manganoso (II), tetraidrato MnCl2 · 4H2O Pesci 100 (in totale) se - Mn Altre specie 150 (in Fosfato acido di manganese (II), MnHPO4 · 3H2O totale) triidrato Ossido manganoso (II) MnO – Solfato manganoso (II), MnSO4 · H2O – monoidrato Chelato di manganese di aminoacidi, Mn(x)1–3 · nH2O (x = – idrato anione di aminoacidi da proteine di soia, idroliz- zato) peso molecolare inferiore a 1500 Chelato di manganese di idrato di Mn (x)1–3 · nH2O (x = – glicina anione di glicina sintetica) E6 3 b Zinco – Acetato di zinco, diidrato Zn(CH3 . COO)2 · 2H2O Animali da compagnia – Zn 250 (in totale) Pesci 200 (in totale) – 3b609 Cloruro di zinco, ZnCl2 · H2O Alimenti per allatta- – monoidrato mento 200 (in totale) Altre specie 150 –
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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 Ossido di zinco ZnO (in totale) - Solfato di zinco, eptaidrato ZnSO4 · 7H2O Tenore di piombo max. 600 mg/kg Solfato di zinco, monoidrato ZnSO4 · H2O Octaidrossicloruro di zinco monoid- Zn 5 (OH)8 Cl2 · (H2O) rato Chelato di zinco di aminoacidi, Zn(x)1–3 · nH2O idrato (x = anione di aminoacidi da proteina di soia idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500) Chelato di zinco di idrato di Zn (x)1–3 · nH2O glicina (x = anione di glicina sintetica) E7 3 b Molibdeno Molibdato di sodio Na2MoO4 · 2H2O Tutte le specie - Mo 2,5 (in totale) E8 Selenio – Selenito di sodio Na2SeO3 Tutte le specie Se 0,5 (in totale) Selenato di sodio Na2SeO4 3b8.10 3 b Sel-Plex Selenio in forma organica, Riguarda: Forma organica di selenio prodotto principalmente selenome- – Sel-Plex 3b8.10 da Saccharomyces cerevisiae tionina (63 %) e compo- – Alkosel; R397. 3b8.11 CNCM I-3060 (lievito al selenio nenti al selenio di basso – Selsaf; 3b8.12 inattivato) peso molecolare (34– – Selisseo; 3b814
36 %) con un tenore – Excential; 3b815
di 2000–2400 mg di Se/kg
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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 (97–99 % di selenio 1. L’additivo va aggiunto agli organico) alimenti per animali sotto Metodo analitico8: forma di premiscela. spettrometria di assorbi- 2. Per la sicurezza dell’utente mento atomico con fornet- utilizzare dispositivi di to di grafite Zeeman protezione dell’apparato (AAS) oppure AAS ibrido respiratorio, occhiali e guanti 3b8.11 Alkosel R397 Caratterizzazione durante la manipolazione. Selenometionina prodotta da Sac- dell’additivo: 3. Supplementazione massi- charomyces cerevisiae NCYC R397 selenio in forma organica, ma con selenio organico: (lievito al selenio inattivato) principalmente selenome- 0,20 mg Se/kg di alimento tionina (63 %) con un completo per animali con un tenore di 2000–2400 mg di tasso di umidità del 12 %. Se/kg (97–99 % di selenio organico). Metodo analitico: spettrometria di assorbi- mento atomico con fornet- to di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido. 3b8.12 Selsaf Caratterizzazione Selenometionina prodotta da Sac- dell’additivo: selenio in charomyces cerevisiae CNCM I- forma organica, princi-
3399 (lievito al selenio inattivato) palmente selenometionina
(63 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg
8 Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 (97–99 % di selenio organico). Caratterizzazione del principio attivo: selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevi- siae CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato). Metodo analitico: spettrometria di assorbi- mento atomico con fornet- to di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido. 3b814 Selisseo Preparato solido e liquido Analogo idrossilato di seleniometio- dell’analogo idrossilato di nina seleniometionina. Tenore di selenio: da
18 000 a 24 000 mg Se/kg
Selenio organico > 99 % del Se totale Analogo idrossilato di seleniometionina > 98 % del Se totale Preparato solido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % vettore Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 %
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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 di acqua distillata Caratterizzazione del principio attivo: selenio organico di analo- go idrossilato di selenio- metionina (R,S-2-idrossi- 4-acido metilselenobu- tanoico) Formula chimica: C5H10O3Se N. CAS: 873660-49-2 3b8.15 3 b L-selenometionina Preparato solido di L- Excential seleniometionina conte- nente selenio nella dose <
40 g/kg
Caratterizzazione del principio attivo: selenio organico in forma di L-selenometionina (acido 2-amino-4- metilseleno-butanoico) da sintesi chimica Formula chimica: C5H11NO2Se N° CAS: 3211-76-5 Polvere cristallina contenente L- seleniometionina > 97 % e Selenio > 39 %
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3.3 Gruppo funzionale: c) aminoacidi, loro sali e analoghi
Nella prima tabella l'additivo 3.1.1 è sostituito dall’additivo 3c301 ed è aggiunto l'additivo 3c370. Nella seconda tabella sono aggiunti gli additivi 3c305 e 3b611. N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Descrizione Indicazioni Esigenze riguardanti la composizione Osservazioni tificazione goria funzio- obbligatorie (nella sostanza originale) nale 1 2 3 4 5 6 7 8 3c301 3 c DL-metionina Metionina: minimo 99 % La DL-metionina tecni- tecnicamente pura Denominazione IUPAC: camente pura può essere acido 2-ammino-4- utilizzata anche con (metiltio)butanoico acqua potabile. N. CAS: 59-51-8 Indicazioni che devono comparire sull’etichetta C5H11NO2S dell’additivo e delle premiscele: «Se l’additivo è somministra- to con acqua potabile, occorre evitare l’eccesso di proteine.» 3c370 3 c L-valina L-valina minimo 98 % (sulla Acqua Va indicato il tasso di sostanza secca) L-valina umidità Acido 2-ammino-3-metil- butanoico ottenuto da Cory- nebacterium glutamicum (KCCM 80058) Formula chimica: C5H11NO2 N. CAS: 72-18-4
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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Descrizione Specie o categoria Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni tificazione goria funzio- di animali nale
3c305 3 c L-Metionina L-metionina con una purezza di La L-metionina può almeno il 98,5 % [acido (2S)-2- essere utilizzata anche ammino-4-(metiltio) butanoico] con acqua potabile. prodotta mediante fermentazio- Indicazioni che devono ne di Escherichia coli (KCCM comparire sull’etichetta 11252P e KCCM 11340P) dell’additivo e delle Formule chimique: C5H11NO2S premiscele: «Se N. CAS: 63-68-3 l’additivo è sommini- strato con acqua potabile, occorre evitare l’eccesso di proteine.» 3b611 3 c Chelato di zinco Polvere con un tenore minimo Animali da 250 (in totale) L’additivo è incorpora- della metionina del 78 % di metionina DL e un compagnia to negli alimenti per (1:2) tenore di zinco tra il 17,5 % e il Pesci 200 (in totale) animali in forma di 18,5 % premiscela. Altre specie 150 (in totale) Chelato di zinco della metioni- Per la sicurezza na: zinco-Metionina 1:2 Alimenti dell’utente utilizzare (Zn(Met)2) d'allattamento dispositivi di protezio- Formula chimica: completi o ne dell’apparato C10H20N2O4S2Zn complementari respiratorio, occhiali e
200 (in totale) guanti durante la
N. CAS: 151214-86-7 manipolazione. È opportuno considera- re l’importanza del contributo dell’additivo alla dieta con metioni- na.
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3.4 Gruppo funzionale: d) urea e suoi derivati
3.4.1 Gruppo funzionale: d) urea e suoi derivati, in rivalutazione
La tabella concernente l'urea e i suoi derivati è sostituita come segue. N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Descrizione Specie o categoria Tenore massimo in Osservazioni tificazione goria funzio- di animali mg/kg di alimento nale completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.
1 2 3 4 5 6 7 8 3d1 3 d Urea Tenore di urea: minimo Ruminanti con 8800 Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Som-
97 % un rumine ministrare urea solo ad animali con rumine
funzionante funzionante. Somministrare la dose mas- Tenore di azoto: 46 % sima di urea in modo graduale. Il tenore Diaminometanone massimo di urea deve essere somministrato solo come parte di una dieta ricca di car- N. CAS: 58069-82-2, formula chimica: boidrati facilmente digeribili e con basso CO(NH2)2 tenore di azoto solubile. Un massimo del
30 % del totale di azoto nella razione
giornaliera deve derivare da urea-N»
Le categorie 4 e 5 sono stralciate dal presente allegato.
37
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale
Modifica di altri atti normativi
1. Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione
primaria9 Ingresso visti gli articoli 4 capoverso 4 e 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria10; visto l’articolo 42 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali11,
9 RS 916.020.1 10 RS 916.020 11 SR 916.307
38
Indagine conoscitiva Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 31 ottobre 20121 sull'allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 1 1 Nel quadro dei fondi disponibili, le organizzazioni di allevamento riconosciute vengono sostenute per le misure zootecniche concernenti gli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i conigli, i volatili, i camelidi del Nuovo Mondo e le api mellifere, mediante i seguenti contributi a favore degli alleva- tori: a. contributi per l'allevamento (sezione 4) per:
1. tenuta del libro genealogico,
2. esami funzionali;
b. contributi per la conservazione delle razze svizzere e per progetti di ricerca (sezioni 5 e 6).
Art. 15 cpv. 1 e 2
1 Abrogato
2 Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente: a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel 12 franchi libro genealogico b. esami funzionali:
1. per ogni apprezzamento della conformazione (descrizione 9 franchi
lineare e classificazione)
2. campioni di latte:
- per ogni analisi di un campione di latte con il me- 5 franchi
1 RS 916.310
2015–...... 39
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2015
todo ICAR A4 - per ogni analisi di un campione di latte con il me- todo ICAR AT4 o ATM4 3.50 franchi - per ogni analisi di un campione di latte con il me- 2.20 franchi todo ICAR B o C
3. per ogni esame della produzione di carne secondo ICAR 26 franchi
4. per ogni prima diagnosi nel quadro dell’esame dello stato
di salute con il metodo ICAR 1 franco
Art. 16 cpv. 1 e 2
1 Abrogato
2 Il contributo per l'allevamento di equini è il seguente:
a. tenuta del libro genealogico: per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico 400 franchi b. esami funzionali:
1. per ogni esame dello stallone nella stazione 650 franchi
2. per ogni esame dello stallone nell’azienda 50 franchi
Art. 17 cpv. 1 e 2
1 Abrogato
2 Il contributo per l’allevamento di suini è il seguente:
a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel 150 franchi libro genealogico b. esami funzionali:
1. per ogni esame nell’azienda con misurazione mediante
ultrasuoni e determinazione del peso 4 franchi
2. per ogni esame nell’azienda con descrizione lineare e
determinazione del peso 4 franchi
3. per ogni esame nell’azienda con misurazione mediante
ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso 6 franchi
4. per ogni esame nella stazione 450 franchi
5. per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro 70 franchi
Art. 18 Contributi per l’allevamento di ovini, escluse le pecore da latte 1 Il contributo per l’allevamento di ovini, escluse le pecore da latte, è il seguente: a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel 21 franchi libro genealogico
40
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2015
b. esame funzionale: per ogni esame della capacità di sviluppo 12 franchi 2 Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è rilevato conformemente alla prassi e se è effettuata almeno una pesatura di controllo tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita.
Art. 19 cpv. 1 e 2
1 Abrogato
2 Il contributo per l’allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente:
a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel 35 franchi libro genealogico b. esami funzionali:
1. campioni di latte:
- per ogni analisi di un campione di latte con il me- 6 franchi todo ICAR A4 - per ogni analisi di un campione di latte con il me- todo ICAR AT4 o ATM4 4.50 franchi - per ogni analisi di un campione di latte con il me- 3.20 franchi todo ICAR B o C
2. per ogni esame della capacità di sviluppo 26 franchi
Art. 20 Contributi per l’allevamento di camelidi del Nuovo Mondo Il contributo per l’allevamento di camelidi del Nuovo Mondo per la tenuta del libro genealogico ammonta a 18 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.
Art. 21 cpv. 1 e 2
1 Abrogato
2 Il contributo per l’allevamento di api mellifere è il seguente:
a. tenuta del libro genealogico:
1. per ogni regina 50 franchi
2. per ogni determinazione della purezza della razza median- 90 franchi
te analisi del DNA
3. per ogni determinazione della purezza della razza median-
te esame delle ali (indice cubitale) 8 franchi
4. per ogni stazione di fecondazione A 3000 franchi
5. per ogni stazione di fecondazione B 500 franchi
b. esami funzionali:
41
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2015
1. per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con
campione reso anonimo e stima dei valori genetici 440 franchi
2. per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con
campione conosciuto e stima dei valori genetici 180 franchi
Art. 22 cpv. 2
2 Abrogato
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 22a Concessione dei contributi 1 I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti come segue: a. allevamento di bovini 72 % b. allevamento di equini 4% c. allevamento di suini 10,75 % d. allevamento di ovini, escluse le pecore da latte 6,5% e. allevamento di caprini e di pecore da latte 5,75 % f. allevamento di camelidi del Nuovo Mondo 0,2 % g. allevamento di api mellifere 0,8 %
2 Se i fondi per una categoria di allevamento non sono sufficienti per concedere i contributi in base alle aliquote di cui agli articoli 15-21, l'UFAG adegua l'importo di ogni misura zootecnica per la categoria di allevamento interessata. 3 Per l'adeguamento è determinante il rapporto tra i costi delle singole misure zoo- tecniche. Per il calcolo del rapporto l'UFAG fa riferimento ai costi dell’ultimo periodo prima dell'anno precedente a quello di contribuzione comprovati dalle organizzazioni di allevamento riconosciute.
42
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2015
Art. 39 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
43
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2015
44
Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
(Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:
Sostituzione di un'espressione In tutta l'ordinanza l'espressione "Ufficio federale" è sostituita con "UFAG".
Art. 1
1 La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti importati:
a. carne di animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina ad ecce- zione dei cinghiali, di conigli domestici, di volatili domestici ad eccezione delle galline ovaiole e di selvaggina da allevamento biungulata; b. preparati di carne e prodotti a base di carne con una quota di carne di almeno il 20 per cento della massa; c. uova di pollame domestico (Gallus domesticus); d. preparazioni a base di uova. Essa non si applica agli insaccati scottati, crudi e cotti. 3 Per carne s'intendono tutte le parti commestibili degli animali enumerati al capo- verso 1 lettera a. 4 Per i preparati di carne e i prodotti a base di carne si applicano le definizioni de- terminanti del DFI nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale.
1 RS 916.51
2014–...... 45
Ordinanza sulle dichiarazioni agricole RU 2014
5 Per le uova si applica la definizione del DFI nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale. 6 Per preparazioni a base di uova s’intendono le uova al tegamino, le uova sode e le uova sode e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche).
Art. 2 Obbligo di dichiarazione 1 Chiunque consegni ai consumatori prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 1 ottenu- ti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera deve dichiararlo all’atto della consegna conformemente agli articoli 3–5. 2 La consegna di prodotti ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera nelle strutture collettive come i pubblici esercizi, gli ospedali o gli impianti di risto- razione collettiva deve essere altresì dichiarata conformemente agli articoli 3-5. 3 Dall’obbligo di dichiarazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 è esentato chiunque possa provare che i prodotti non sono stati ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera.
4 Sono vietate in Svizzera:
a. la produzione di carne mediante le seguenti sostanze per aumentare le pre- stazione degli animali:
1. sostanze ormonali e non ormonali di cui all'allegato 4 lettera b
dell'ordinanza del 18 agosto 20042 sui medicamenti veterinari; op- pure
2. sostanze non ormonali di cui all'articolo 160 capoverso 8 LAgr.
b. la produzione di carne di coniglio domestico e la produzione di uova, se non sono adempiute le esigenze di tenuta degli animali:
1. per la tenuta di conigli domestici: articoli 7, 10 capoverso 1, 64 e 65
dell’ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali,
2. per la tenuta di pollame domestico: allegato 1 tabella 9 dell’ordinanza
del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali. 5 Per la prova che un prodotto non è stato ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera (prova che il divieto di un metodo di produzione è equivalente) si applicano le esigenze di cui all’articolo 6 o 8.
Art. 3. Dichiarazione della carne, dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne 1 La carne, i preparati di carne nonché i prodotti a base di carne devono essere di- chiarati mediante la menzione corrispondente tra «Può essere stato prodotto con sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali.» e «Può essere stato
2 RS 812.212.27 3 RS 455.1
46
Ordinanza sulle dichiarazioni agricole RU 2014
prodotto con sostanze non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali, come antibiotici.». Se del caso vanno dichiarate entrambe le menzioni. 2 La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne di coniglio domestico devono essere dichiarati mediante la menzione «Proveniente da metodo di tenuta non autorizzato in Svizzera».
Art. 4 Dichiarazione per le uova Le uova e le loro preparazioni devono essere dichiarate mediante la menzione «Pro- venienti da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera».
Art. 5 Forma della dichiarazione
1 La dichiarazione deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 26-28
dell'ordinanza del 23 novembre 20054 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. 2 In caso di prodotti preimballati, la dichiarazione deve essere apposta su ogni im- ballaggio o etichetta. Per prodotti non imballati, la dichiarazione scritta deve essere esposta dove tali prodotti sono offerti. 3 Nelle strutture come gli esercizi pubblici, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva, la dichiarazione deve avvenire per scritto. In caso di difficoltà temporanea e a breve termine nell’approvvigionamento di un prodotto, è possibile informare verbalmente in merito alla sua sostituzione.
Art. 6 Prova dell’equivalenza di divieti legali di metodi di produzione 1 La prova che un prodotto non è ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera è fornita se: a. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci mediante le partite conformemente alle prescrizioni determinanti del DFI nell’ambito della ca- ratterizzazione e della pubblicità delle derrate alimentari; e b. il prodotto proviene da un Paese in cui esiste, secondo l'elenco dei Paesi (art. 7), un divieto legale equivalente del metodo di produzione della materia prima corrispondente. 2 Anziché la prova di cui al capoverso 1 lettera b può essere fornita la prova che un prodotto è stato ottenuto senza utilizzare le sostanze di cui all’articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 per aumentare le prestazioni degli animali, allegando al prodotto, all’atto dell’importazione, un certificato sanitario riconosciuto dall’Unione europea.
Art. 7 cpv. 1 1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina in un elenco (elenco dei Paesi) i Paesi in cui vige un divieto legale di metodi di produzione equivalente a
4 SR 817.02
47
Ordinanza sulle dichiarazioni agricole RU 2014
quello menzionato nell'articolo 2 capoverso 4 e che dispongono di un programma di vigilanza corrispondente.
Art. 7a Abrogato
Art. 9 Riconoscimento delle direttive di produzione
1 L’UFAG riconosce direttive di produzione di diritto privato come equivalenti al divieto di un metodo di produzione se: a. esse contengono un divieto di un metodo di produzione che sia equivalente a quelli di cui all'articolo 2 capoverso 4; b. l'osservanza delle direttive di produzione è garantita a livello di fabbrica- zione del prodotto in base a un programma di certificazione di un ente di certificazione; c. un ente di certificazione controlla la separazione del flusso di merci sia nella fase di trasformazione sia nella fase di commercializzazione; e d. un ente di certificazione ha emesso una dichiarazione di equivalenza; il rapporto secondo l'articolo 13 capoverso 3 costituisce il fondamento della dichiarazione di equivalenza. 2 La domanda di riconoscimento di una direttiva di produzione è presentata dall’importatore presso l'UFAG utilizzando il modulo appositamente previsto. 3 L'UFAG comunica all'importatore il risultato della verifica. 4 La direttiva di produzione è riconosciuta per un anno, fatti salvi il riesame e la revoca, a condizione che la validità della dichiarazione di equivalenza inoltrata con la domanda giusta l'articolo 9 capoverso 1 lettera d sia di almeno nove mesi al momento in cui è presentata la domanda. In caso contrario la durata del riconosci- mento della direttiva di produzione è limitata alla validità della dichiarazione di equivalenza inoltrata. 5 Se l'importatore inoltra entro quattro settimane prima della scadenza della validità della decisione una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza della validità della decisione.
Art. 10 Pubblicazione 1 L’UFAG allestisce periodicamente un elenco dei prodotti riconosciuti sulla base del riconoscimento di una direttiva di produzione di diritto privato come equivalente al divieto di un metodo di produzione. 2 L’elenco menziona in particolare l’importatore, il prodotto, il Paese di produzione della materia prima e l’azienda produttrice. 3 L'UFAG è libero di scegliere la forma di pubblicazione preferita.
48
Ordinanza sulle dichiarazioni agricole RU 2014
Art. 11 Enti di certificazione Gli enti di certificazione devono: a. essere accreditati per la loro attività ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno
19965 sull’accreditamento e sulla designazione;
b. disporre di un’organizzazione ben definita nonché di una procedura di certi- ficazione e di vigilanza (procedura di controllo standard) nella quale sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al lo- ro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità; c. disporre di competenza specifica, equipaggiamento e infrastruttura necessari allo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione in virtù della presente ordinanza; d. disporre di un numero sufficiente di collaboratori che abbiano conoscenze tecniche sufficienti riguardanti la produzione animale e conoscenze suffi- cienti dei metodi di produzione vietati in Svizzera giusta l'articolo 2 capo- verso 4; e. garantire che i loro collaboratori dispongano delle necessarie qualificazione, formazione ed esperienza nell'ambito della produzione animale in generale e delle prescrizioni della presente ordinanza in particolare; f. essere indipendenti e liberi da ogni conflitto di interesse per quanto riguarda l'attività di controllo e di certificazione in virtù della presente ordinanza; e g. disporre di un'adeguata normativa per l'autonomia e la rotazione dei control- lori.
Art. 12 Enti di certificazione esteri 1 Sentito il Servizio svizzero di accreditamento, l'UFAG riconosce gli enti di certifi- cazione esteri per l’esercizio dell’attività, se questi provano di possedere una qualifi- cazione equivalente a quella richiesta in Svizzera.
2 Gli enti di certificazione devono segnatamente provare che:
a. possono soddisfare le esigenze giusta l'articolo 11; b. possono assumere gli obblighi giusta l’articolo 13; c. conoscono la legislazione svizzera pertinente. 3 È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio. 4 L'UFAG può rilasciare riconoscimenti di durata limitata e vincolarli a oneri. Può segnatamente imporre all’ente di certificazione gli oneri seguenti:
5 RS 946.512 6 RS 946.51
49
Ordinanza sulle dichiarazioni agricole RU 2014
a. utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell’attività di controllo esclusiva- mente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati; b. concordare precedentemente con l'UFAG qualsiasi modifica prevista delle fattispecie importanti per il riconoscimento; c. contrarre un’assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire ri- serve sufficienti.
5 L’UFAG può revocare il riconoscimento se le condizioni e gli oneri non sono
adempiuti.
Art. 13 Controlli 1 L'ente di certificazione effettua, almeno una volta all'anno, un controllo per azien- da. Verifica se tutte le imprese che sottostanno all'obbligo di certificazione adem- piono integralmente le prescrizioni della presente ordinanza. 2 Oltre al controllo condotto annualmente, l'ente di certificazione effettua controlli saltuari non annunciati in almeno il 10 per cento delle aziende. 3 Sul controllo annuale di cui al capoverso 1 va redatto un rapporto completo all'at- tenzione dell'UFAG che deve essere controfirmato dalla persona responsabile dell'impresa controllata.
Art. 16 Disposizioni transitorie relative alla modifica del... I prodotti che devono essere dichiarati secondo il diritto previgente possono essere consegnati dichiarati secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2015.
II L'ordinanza del 27 agosto 20087 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) è modificata come segue:
Art. 11 cpv.1 frase introduttiva e lett. bbis, 3, 6, 9 e 10 1 La carne secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 26 novembre 20038 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr) cui non è allegato un certificato sanitario riconosciuto dall’Unione europea può essere importata soltanto se: bbis è accompagnata da un certificato sanitario riconosciuto dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV); e 3 Al momento dell’arrivo le partite di carne, per quanto riguarda il possibile utilizzo di sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali, devono recare dichiarazioni sugli imballaggi secondo l'articolo 3 capoverso 1 ODAgr in una delle
7 RS 916.443.13 8 RS 916.51
50
Ordinanza sulle dichiarazioni agricole RU 2014
lingue ufficiali o in inglese. La forma della dichiarazione deve corrispondere all'arti- colo 5 ODerr. 6 La carne può essere trasformata in preparati o prodotti a base di carne soltanto se tali preparati o prodotti sono forniti direttamente ai consumatori da parte di aziende di vendita al dettaglio. Questi devono essere dichiarati conformemente al capoverso 4
9 Abrogato
10 I preparati e i prodotti a base di carne possono essere importati soltanto se alla partita è allegato un certificato sanitario riconosciuto dall'Unione europea.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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