Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea)
Berna, 22 giugno 2022
Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul falli- mento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettro- nica e incanto in linea)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
2021-…
Compendio
Già oggi gran parte delle procedure d’esecuzione si svolge per via elettronica. La presente revisione introduce le basi legali per sfruttare ancora meglio le possibilità della digitalizzazione nel settore dell'esecuzione e del fallimento. Da una parte, l'avamprogetto di modifica prevede che, prima di allestire l'informazione sulle esecuzioni, gli uffici d'esecuzione accertino il luogo di iscrizione accedendo ai dati del registro degli abitanti. Dall’altra rivede parzialmente la notificazione per via elettronica, promuovendo in particolare l'uso di attestati elettronici di carenza di beni. Infine, disciplina l'incanto di beni su piattaforme in linea private. Queste proposte di modifica adempiono diversi interventi parlamentari.
Situazione iniziale Negli ultimi anni, l'introduzione di processi digitali nel settore dell'esecuzione e del fallimento ha portato a notevoli agevolazioni e a una maggiore efficienza. Il pro- getto e-LEF, ad esempio, permette dal 2007 lo scambio elettronico di dati tra i cre- ditori istanti e gli uffici d'esecuzione; attualmente più della metà delle oltre 2,5 mi- lioni di esecuzioni si svolgono già in forma elettronica. Oggi vi sono ulteriori possibilità di migliorare le procedure tramite adeguamenti legislativi.
Contenuto del progetto L'avamprogetto prevede che, prima di fornire l'informazione sulle esecuzioni, gli uf- fici d'esecuzione debbano verificare nel registro degli abitanti il luogo in cui la per- sona oggetto dell'informazione è iscritta. Le relative indicazioni vanno successiva- mente annotate nell'informazione sulle esecuzioni. In tal modo l'affidabilità di quest'ultima per i creditori è notevolmente maggiore. Inoltre, l’avamprogetto stabilisce che in determinati casi la notificazione per via elettronica è la soluzione standard e sancisce il diritto del destinatario a notifica- zioni per via elettronica, al fine di promuovere la diffusione nella prassi di attestati elettronici di carenza di beni ed eliminare incertezze nel diritto vigente. Evitando la discontinuità del mezzo di supporto si risparmiano costi presso gli uffici d'esecu- zione e i creditori. Infine, l'avamprogetto disciplina espressamente nella legge la possibilità della rea- lizzazione di beni mobili mediante l'incanto su una piattaforma in linea privata. Grazie alla sua efficienza e alla possibilità di raggiungere un pubblico più nume- roso, l'incanto in linea promette, in particolare in caso di oggetti di uso quotidiano, di realizzare un ricavo più elevato. Oltre alle suddette modifiche, l'avamprogetto propone ulteriori piccoli adegua- menti: introduce una base legale per definire in un’ordinanza i requisiti relativi alle domande d’esecuzione, precisa il disciplinamento dell’esecuzione del sequestro e li- mita a 100 000 franchi il pagamento in contanti all’ufficio di esecuzione. Queste modifiche attuano vari interventi parlamentari (mozioni 16.3335 Candinas,
19.3694 Fiala e 20.4035 Fiala).
1 Situazione iniziale 4
1.1 Necessità d'intervento e obiettivi della revisione 4
1.1.1 Panoramica 4
1.1.2 Verifica del domicilio per l'informazione sulle esecuzioni 5
1.1.3 Notificazione per via elettronica 6
1.1.4 Incanto in linea 8
1.1.5 Prescrizioni formali per le domande d'esecuzione 11
1.1.6 Precisazione in merito all'esecuzione del sequestro 12
1.1.7 Pagamento in contanti all’ufficio d’esecuzione 12
1.2 Interventi parlamentari 13
2 Punti essenziali del progetto 13
2.1 La normativa proposta 13
2.1.1 Verifica del domicilio in occasione dell'informazione sulle
esecuzioni 13
2.1.2 Notificazione per via elettronica 15
2.1.3 Incanto in linea 16
2.1.4 Prescrizioni formali per le domande d'esecuzione 17
2.1.5 Precisazione in merito all'esecuzione del sequestro 17
2.1.6 Limitazione del pagamento in contanti del debitore
all’ufficio d’esecuzione 17
2.2 Questioni di attuazione 17
3 Commento ai singoli articoli 18
4 Ripercussioni 23
4.1 Ripercussioni per la Confederazione 23
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 23
4.3 Ripercussioni per l'economia 23
4.4 Ripercussioni per la società 24
5 Aspetti giuridici 24
5.1 Costituzionalità 24
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 24
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità d'intervento e obiettivi della revisione
1.1.1 Panoramica
Il settore delle esecuzioni è già fortemente digitalizzato. Soprattutto l'introduzione di e-LEF ha fatto sì che dal 2007 la comunicazione tra i creditori istanti e gli uffici d'e- secuzione si svolga oggi in gran parte per via elettronica 1, permettendo di compiere il passo più importante verso la digitalizzazione delle esecuzioni. Ciononostante vi è ancora un potenziale di miglioramento. Sono interessati soprattutto tre ambiti: 1. Per l'informazione dal registro delle esecuzioni è prevista la verifica, da parte dell'ufficio d'esecuzione, del luogo d’iscrizione nel registro degli abitanti, il che è possibile in modo rapido e semplice solo grazie alla digitalizzazione dei dati e alla interconnessione delle autorità. Tale verifica permette di migliorare notevolmente l'affidabilità dell'informazione sulle esecuzioni. Questa modi- fica intende attuare la mozione 16.3335 Candinas «Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni». 2. L'avamprogetto intende rivedere parzialmente la notificazione per via elettro- nica. Prevede che in futuro le parti abbiano il diritto alla notificazione per via elettronica e che in determinati casi la notificazione sia effettuata d’ufficio per via elettronica. L’obiettivo è soprattutto promuovere l'uso di attestati elettro- nici di carenza di beni. Anche se la notificazione per via elettronica segnata- mente di questi attestati è attualmente già possibile, nella prassi sono spesso rilasciati attestati cartacei, il che implica spese inutili. Questa modifica attua le due mozioni 19.3694 Fiala «Conservazione elettronica degli attestati di ca- renza beni» e 20.4035 Fiala «Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Trasferimento elettronico degli attestati di carenza beni». 3. In futuro i beni del debitore potranno essere realizzati, in virtù di una chiara base legale, anche su piattaforme in linea. Mentre attualmente il diritto in ma- teria di esecuzioni prevede innanzitutto l'incanto con la presenza fisica degli interessati, in altri ambiti, e soprattutto tra privati, negli ultimi anni si è impo- sto l'incanto in linea. Appare pertanto opportuno prevedere questa possibilità anche per le realizzazioni nell'ambito della LEF. Infine, il presente avamprogetto di revisione propone tre ulteriori adeguamenti della legge: introduce una base legale per definire in un’ordinanza i requisiti relativi alle
domande d’esecuzione, precisa il disciplinamento dell’esecuzione del sequestro e li- mita a 100 000 franchi il pagamento in contanti all’ufficio d’esecuzione (cfr. n. 1.1.5,
1.1.6 e 1.1.7).
1 Cfr. l'ordinanza del DFGP del 9 feb. 2011 sulla comunicazione per via elettronica nel set- tore esecuzione, RS 281.112.19; ulteriori informazioni sul sito www.eschkg.ch.
1.1.2 Verifica del domicilio per l'informazione sulle
esecuzioni Nonostante sia solo parzialmente adatta a illustrare la situazione finanziaria e la mo- rale di pagamento di una persona, l'informazione del registro delle esecuzioni è di notevole importanza in diversi ambiti, in particolare in occasione dell'affitto di un appartamento, ma ad esempio anche per la vendita per corrispondenza. Il registro delle esecuzioni non è un registro in grado di informare in modo esaustivo sulla sol- vibilità della popolazione, poiché contiene soltanto indicazioni sugli atti esecutivi ef- fettuati presso l'ufficio interessato. Ogni esecuzione nei confronti di un nuovo debi- tore implica un ampliamento del registro delle esecuzioni dell'ufficio competente. L'informazione sulle esecuzioni non è quindi un estratto «classico» di un registro, quali ad esempio l'estratto del registro fondiario o del registro di commercio, bensì corrisponde piuttosto a una consultazione degli atti. Di conseguenza, la legge pre- vede solo un diritto di consultazione (cfr. art. 8a della legge federale dell’11 aprile 1889 2 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]), ma non definisce la cosiddetta infor- mazione sulle esecuzioni 3. Pertanto una persona con una cattiva morale di pagamento riceve da ogni ufficio d'e- secuzione presso il quale non è mai stata escussa un estratto delle esecuzioni vergine. Dato che il foro ordinario d'esecuzione si trova nel luogo di domicilio del debitore (art. 46 cpv. 1 LEF), la maggior parte delle esecuzioni sono eseguite presso l'ufficio d'esecuzione competente per il luogo di domicilio e sono pertanto registrate nei verbali e registri di tale ufficio. Dal punto di vista pratico è quindi decisivo - come supposto dalla mozione 16.3335 Candinas «Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni» – che un debitore abbia il suo domicilio nel circondario d'esecuzione dell'ufficio cui si chiede l'informazione sulle esecuzioni. L'attendibilità dell'accerta- mento del domicilio è tuttavia limitata e ciò vale anche per l'informazione sulle ese- cuzioni, che è più attendibile ma non sarà del tutto affidabile neppure in futuro (so- prattutto in caso di trasloco del debitore negli ultimi cinque anni; cfr. n. 2.1.1). Nonostante l'accertamento del domicilio, è quindi sempre possibile che in passato il debitore sia stato escusso. Tuttavia l’attuazione proposta della mozione 16.3335 mira
comunque a un aumento non insignificante dell'attendibilità. La tematica delle informazioni sulle esecuzioni, e in particolare il fatto che attual- mente una persona può talvolta ottenere un'informazione sulle esecuzioni senza essere domiciliata nel circondario d'esecuzione in questione e quindi procurarsi un estratto delle esecuzioni vergine nonostante sia stata escussa in passato, è stata negli ultimi anni oggetto di diversi interventi parlamentari.
2 RS 281.1 3 Il cosiddetto «estratto semplice del registro delle esecuzioni», ossia una panoramica di tutte le esecuzioni condotte nei confronti di una determinata persona, è definito unica- mente nell'Istruzione n. 4 del 2016 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e sul falli- mento. Sono tuttavia ipotizzabili e rilevanti molte altre informazioni, come ad esempio una panoramica di tutti i crediti fallimentari o la consultazione dei giustificativi attestanti i crediti degli altri creditori.
– Il 28 settembre 2012 è stato presentato il postulato 12.3957 Candinas «Argi- nare il turismo dei debitori», poi trasmesso dal Consiglio nazionale. In adem- pimento del postulato, il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull’estratto nazionale del registro delle esecuzioni (non disponibile in italiano) nel quale ha illustrato che al momento non è possibile collegare a livello nazionale i dati sulle esecuzioni e quindi neppure istituire un estratto nazionale del registro delle esecuzioni. – Il 10 marzo 2016 al Consiglio nazionale è stata inoltrata l'iniziativa parlamen- tare 16.405 Hess «Collegamento di tutti i registri delle esecuzioni», cui tutta- via il Consiglio degli Stati non ha dato seguito 4. – Il 27 aprile 2016 è stata presentata la mozione 16.3335 Candinas «Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni». La mozione chiede di ade- guare le basi legali obbligando gli uffici d'esecuzione a verificare il domicilio prima di rilasciare un estratto del registro delle esecuzioni. Nel parere del 29 giugno 2016, il Consiglio federale ha in un primo momento proposto di respingere la mozione. Durante l'ora delle domande del 3 dicembre 2018, nella risposta alla domanda del consigliere nazionale Candinas in merito agli abusi a livello di estratti del registro delle esecuzioni (18.5640 « Betreibu- ngsregisterauszüge. Wie wird nun der Missbrauch gestoppt?»), fondandosi sui risultati del suo rapporto del 4 luglio 2018 sull’estratto nazionale del registro delle esecuzioni, si è tuttavia detto favorevole ad accogliere la mozione nel senso di una verifica del luogo di domicilio notificato presso il controllo abi- tanti 5. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno accolto la mo- zione rispettivamente il 26 settembre 2017 6 e il 19 giugno2019 7. La soluzione proposta nel presente avamprogetto attua la mozione. – Il 27 settembre 2019 è stata presentata la mozione 19.4338 Candinas «Intro- duzione di un estratto esaustivo del registro delle esecuzioni a livello nazio- nale». La mozione chiede che, allorquando una persona fisica si annuncia al controllo abitanti di un luogo nuovo, vi siano ripresi i dati concernenti le ese- cuzioni precedenti. Il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione poiché essa avrebbe implicato un notevole onere amministrativo supplemen-
tare per gli uffici d’esecuzione e ciononostante condotto a risultati lacunosi di modo che, rispetto alla summenzionata mozione 16.3335, non ne sarebbe ri- sultato un valore aggiunto tale da giustificare l’onere. Il 30 settembre 2021 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione.
1.1.3 Notificazione per via elettronica
Il disciplinamento proposto trae origine da due iniziative parlamentari sull’attestato elettronico di carenza di beni:
4 Boll. Uff. 2020 S 592.
5 Boll. Uff. 2018 N 1899.
6 Boll. Uff. 2017 N 1587.
7 Boll. Uff. 2019 S 548.
– Il 19 giugno 2019 è stata presentata la mozione 19.3694 Fiala «Conservazione elettronica degli attestati di carenza beni» e il 21 agosto 2019 il Consiglio fe- derale ha proposto di accoglierla. Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione il 27 settembre 2019 8. Il Consiglio degli Stati l'ha accolta il 9 giugno 2020 con una modifica 9 e infine il Consiglio nazionale ha accolto la mozione modificata il 16 dicembre 2020 10. La versione modificata della mozione chiede di ade- guare le basi legali in modo tale da permettere di conservare gli attestati di carenza di beni anche in modo elettronico e mantenere in tal modo la loro validità legale. – Il 21 settembre 2020 è stata presentata la mozione 20.4035 Fiala «Legge fe- derale sulla esecuzione e sul fallimento. Trasferimento elettronico degli atte- stati di carenza beni». La mozione chiede di modificare le basi legali di modo che gli attestati di carenza di beni possano essere trasferiti elettronicamente. Nel parere del 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha proposto di acco- gliere la mozione. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati l’hanno adottata rispettivamente il 18 dicembre 2020 11 e il 31 maggio 2021 12. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere le due mozioni, anche se già in virtù della legislazione vigente gli attestati di carenza di beni possono essere rilasciati, con- servati e trasmessi elettronicamente. S’intende tuttavia eliminare la notevole insicu- rezza presso gli uffici di esecuzione con un disciplinamento esplicito nella legge. Attualmente gli attestati di carenza di beni sono di regola rilasciati e trasmessi in forma cartacea 13. L'attestato non è un atto esecutivo e quindi non deve essere notificato con- formemente agli articoli 64–66 LEF. In virtù dell'articolo 34 capoverso 2 LEF, la no- tificazione per via elettronica sarebbe pertanto possibile con il consenso o su richiesta del creditore, munendo l'attestato di carenza di beni di una firma elettronica secondo la legge sulla firma elettronica (FiEle) 14. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, a un ufficio diverso da quello che l'ha rilasciato, il precetto esecutivo deve essere presentato in originale, poiché è an- notato soltanto nel registro delle esecuzioni dell'ufficio rilasciante e anche tale registro è, come il precetto originale, un atto pubblico 15. Tale giurisprudenza si applica vero-
similmente anche all'attestato di carenza di beni 16. Evidentemente essa, e in partico- lare il termine «atto originale», ha creato incertezza tra alcuni uffici d'esecuzione pre- sumibilmente convinti di poter accettare solo documenti in forma cartacea. A causa di questa incertezza, il rilascio elettronico di attestati di carenza di beni non si è im- posto su vasta scala. Secondo il Consiglio federale, in virtù del summenzionato arti- colo 34 capoverso 2 LEF, nulla si oppone agli attestati elettronici di carenza di beni e
8 Boll. Uff. 2019 N 1933.
9 Boll. Uff. 2020 S 447 .
10 Boll. Uff. 2020 N 2594 .
11 Boll. Uff. 2020 N 2691.
12 Boll. Uff. 2021 S 363.
13 Cfr. art. 149 cpv. 1 LEF; la notificazione in forma cartacea è presupposta dall'art. 34 cpv. 1 LEF e si evince anche dall'art. 24 cpv. 2 LEF e contrario.
14 Legge sulla firma elettronica, RS 943.03.
15 DTF 128 III 380 consid. 1.2; 53 III 64.
16 Inoltre, l'attestato di carenza di beni figura anche nel modulo n. 4 dell'Alta vigilanza in materia di LEF, menzionato nella suddetta decisione del Tribunale federale.
secondo l'articolo 33a LEF la loro ricezione sarebbe ammissibile. Tuttavia, essendo, a rigor di logica, ogni riproduzione di un documento elettronico una copia, la giuri- sprudenza menzionata non dovrebbe essere semplicemente trasposta. Poiché nel mondo elettronico è comunque possibile riprodurre un numero qualunque di duplicati di un file, è più determinante garantire l'integrità del file. Questo significa che even- tuali manipolazioni del file devono poter essere individuate con certezza, il che è già garantito dal requisito della firma elettronica secondo la FiEle al momento del rilascio di un attestato elettronico di carenza di beni. Ciononostante finora nella prassi c'è stata molta reticenza. Per i grandi creditori (p. es. casse malati o imprese d'incasso) l'uso di attestati elettronici di carenza di beni costituisce una notevole agevolazione soprat- tutto per quanto riguarda la conservazione e l'archiviazione, ragion per cui è opportuno un chiarimento nella legge.
1.1.4 Incanto in linea
Nello scambio di atti giuridici tra privati, le piattaforme di mercato in linea, sulle quali si possono svolgere anche incanti in linea, godono da tempo di grande popola- rità. Le piattaforme in linea, oltre a raggiungere un pubblico numeroso, offrono la possibilità di condurre le transazioni comodamente e a prezzi vantaggiosi, inoltre, su quelle che superano un volume critico si possono ottenere prezzi relativamente buoni. Per l'ambito delle esecuzioni questo è importante in quanto spesso la realizza- zione di beni mobili mediante un'asta pubblica permette di ottenere soltanto un ri- cavo relativamente esiguo, una volta detratti i costi per l'organizzazione 17. Anche se nel caso di oggetti di particolare valore, quali gioielli, opere d'arte o veicoli costosi, vi è la possibilità di scegliere una modalità di realizzazione più redditizia (p. es. un'asta organizzata da una casa d'aste specializzata 18 o la realizzazione mediante vendita a trattative private secondo l'art. 130 LEF), è tuttavia fortemente auspicabile che anche altri oggetti permettano di conseguire un ricavo ragguardevole in occa- sione della realizzazione secondo il diritto in materia di esecuzione e di aumentare in tal modo la base della realizzazione. L'ufficio d'esecuzione è d'altronde anche tenuto a organizzare la realizzazione in modo tale da conseguire il massimo ricavo possi- bile 19. Per questo motivo vari uffici d'esecuzione svolgono già incanti in linea per beni mobili; alcuni si servono delle piattaforma in linea note, mentre altre gestiscono piattaforme proprie 20. Al momento la LEF non prevede tuttavia esplicitamente l'incanto in linea come forma di realizzazione. Anche se la legge non lo esclude, è controverso se e in quale misura il diritto vigente lo ammetta. Se l'incanto si svolge mediante una piattaforma in linea
17 Sono impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo ecce- derebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione (art. 92 cpv. 2 LEF). Inoltre, un bene non deve essere oggetto di realizzazione se le rela- tive spese non sono coperte dal ricavo (DTF 83 III 131 consid. 3).
18 Cfr. DTF 105 III 67 consid. 2 e 115 III 52 consid. 3.
19 Cfr. p. es. DTF 136 III 490 consid. 4.6; 128 III 339 consid. 4c/aa e 5.a; 87 III 111 3b. 20 Ad esempio l'ufficio d'esecuzione Zurigo 5 o gli uffici di esecuzione e fallimento dei Can- toni di Berna e Vaud.
privata, risulta problematica la natura del negozio giuridico poiché la trasmissione del bene nel quadro della realizzazione è - anche in caso di vendita a trattative private – un atto sovrano dello Stato eseguito su decisione dell'ufficio d'esecuzione 21. Ciò per- mette di impugnare l'aggiudicazione o l’atto di vendita a trattative private (cfr. art. 132a LEF). La natura giuridica e le particolarità del pubblico incanto escludono l'applicazione per analogia delle regole generali del Codice delle obbligazioni sulla conclusione di un contratto 22. Le condizioni generali delle piattaforme d'incanto in linea private prevedono tuttavia la conclusione di un contratto di diritto privato, e di regola gli utenti della piattaforma devono previamente accettare tali condizioni 23. La dottrina nega con buone ragioni che in occasione dell'uso di una piattaforma privata un ufficio d'esecuzione possa derogare alle condizioni generali di tale piattaforma con le proprie condizioni d'incanto e procedere in tal modo al trasferimento del bene me- diante decisione amministrativa 24. La natura stessa del negozio giuridico si oppone pertanto al pubblico incanto o alla vendita a trattative private su una piattaforma in linea ordinaria. Questa circostanza non è soltanto d'importanza teorica; ha anche no- tevoli conseguenze pratiche poiché un negozio giuridico tra privati può essere di norma impugnato soltanto dalle parti coinvolte (p. es. per vizio della volontà o in re- lazione all'interpretazione del contenuto del contratto), ma non da terzi, ad esempio dal debitore o dal creditore, i cui interessi sono direttamente toccati dalla realizza- zione. A prescindere da tali considerazioni, anche la modalità dell'incanto su queste piattaforma come pure gli obblighi e le modalità d'adempimento spesso previsti nelle condizioni generali e le garanzie contrattuali sono incompatibili con la procedura del pubblico incanto disciplinata dal diritto pubblico 25. La dottrina e la giurisprudenza ritengono tuttavia che, a determinate condizioni, il trasferimento della realizzazione a un privato (e di conseguenza la conclusione di un contratto di diritto privato da parte
21 DTF 106 III 79 consid. 4; cfr. anche DTF 128 III 198 consid. 3; 131 III 237 consid. 2.2.
22 Cfr. DTF 128 III 198 consid. 3a.
23 Staible Dominic, Die Online-Auktion als alternative Verwertungsmassnahme im schwei- zerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zurigo/San Gallo 2010 (tesi di dott. Ba- silea 2010) (cit. Staible, Online-Auktion), pag. 90 segg.; Id., Verwertung von Vollstre- ckungssubstrat durch Betreibungs- und Konkursämter über private Auktionsplattformen im Internet, in: Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs (BlSchK) 2012, pag. 81 segg. (cit. Staible, Verwertung), pag. 85. 24 Staible, Online-Auktion (nota 23), pag. 101 segg.; Id.., Verwertung (nota 23), pag. 86. 25 Staible, Online-Auktion (nota 23), pag. 162; Id., Verwertung (nota 23), pag. 85 seg.; quanto alle modalità dell'incanto occorre tenere in particolare presente il requisito delle tre chiamate dell'offerta più alta, che di regola sulle piattaforme private non può essere ri- spettato.
del privato) sia ammissibile in base alle disposizioni sulla vendita a trattive private 26. Da questo risulta che anche l'ufficio d'esecuzione stesso può concludere un negozio giuridico privato per la realizzazione di un oggetto e che quindi, a determinate condi- zioni, l'incanto mediante una delle attuali piattaforme in linea è consentito; occorre tuttavia osservare la medesima procedura prevista per la vendita a trattative private 27. Una condizione fondamentale per questo modo di procedere è quindi la previsione che mediante l'incanto in linea si possa conseguire un maggiore ricavo rispetto a un altro modo di realizzazione 28. Nell'esecuzione particolare il modo di procedere ana- logo alla vendita a trattative private richiede in generale il consenso di tutti gli inte- ressati (art. 130 n. 1 LEF), mentre per l'esecuzione generale è necessaria la decisione dell'assemblea dei creditori (art. 256 cpv. 1 LEF) ed eventuali creditori pignoratizi devono acconsentirvi separatamente (art. 256 cpv. 2 LEF). La procedura per un in- canto in linea su una piattaforma commerciale è pertanto complicata, il che è uno svantaggio poiché proprio l'incanto in linea costituirebbe spesso il modo di realizza- zione più favorevole nel caso di oggetti di scarso valore. Vista questa situazione giuridica, durante le restrizioni nello svolgimento di incanti dovute alla pandemia, l'articolo 9 dell'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale 29 prevedeva la possibilità dell'incanto in linea. Questa disposizione si ba- sava tuttavia dapprima sul diritto di necessità e successivamente sulla legge COVID- 19 ed era pertanto in vigore a tempo determinato fino al 31 dicembre 2021 30. Le espe- rienze degli uffici d'esecuzione che hanno fatto uso di questa possibilità sono state molto positive, per cui hanno chiesto una proroga del disciplinamento. 31
26 Nel caso della realizzazione di oggetti d'arte di valore per via d'incanto da parte di case d'asta specializzate, il Tribunale federale non lo ritiene di per sé contrario al diritto fede- rale: DTF 115 III 52 consid. 3a; 105 III 67 consid. 2; Amonn Kurt/Walther Fridolin, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. Berna 2013, § 26 N 15 e § 47 N 2; Gilliéron Pierre-Robert, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1–88 (vol. I), Losanna 1999, Articles 89–158 (vol. II), Lo- sanna 2000, Articles 159–270 (vol. III), Losanna 2001 e Articles 271–352 (vol. IV), Lo- sanna 2003, Art. 125 N 13; Lorandi Franco, Der Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berna/Stoccarda/Vienna 1994 (tesi di dott. San Gallo 1994), pag. 126 seg.; Id.., Die Durchführung der Verwertung in der Zwangsvoll- streckung durch Privatpersonen, Aktuelle Juristische Praxis (AJP) 2000, 846 segg., pag. 849; Roth Jürg, Kommentar zu Art. 125–132a SchKG, in: Staehelin Daniel/Bauer Thomas/Lorandi Franco (a c. di), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbe- treibung und Konkurs I. Art. 1–158 SchKG, 3a ed. Basilea 2021, Art. 126 N 25; cfr. an- che gli ulteriori rimandi in Staible, Online-Auktion (nota 23), pag. 67 e in id., Verwertung (nota 233), pag. 87 seg. 27 Schlegel Roger/Zopfi Markus, Kommentar zu Art. 96–105, 122–143b SchKG, in: Kren Kostkiewicz Jolanta/Vock Dominik (a c. di), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs, 4a ed. Zurigo 2017, art. 130 N 19 seg.; Staible, Online-Auktion (nota 233), pag. 108 ff.; id.., Verwertung (nota 233), pag. 87 segg.; Roth (nota 266), art. 126 N 50. 28 Schlegel/Zopfi (nota 277), art. 130 N 19; Staible, Verwertung (nota 23), pag. 89; Roth (nota 266), art. 126 N 50. 29 Ordinanza del 16 aprile 2020 sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in rela- zione al coronavirus, RS 272.81. 30 Art. 10 cpv. 4 dell’ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale. 31 Cfr. i pareri in merito alla consultazione del 30 sett. 2021 concernente la bozza del mes- saggio sulla legge COVID-19 (proroga di alcune disposizioni), reperibile all'indirizzo https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/documentazione/legislazione/prorogaleggeco- vid19.html.
Anche se l'incanto in linea nell'ambito della realizzazione è quindi già in parte una realtà, a causa della mancanza di una base legale e di una giurisprudenza del Tribunale federale sussistono notevoli incertezze sulla sua ammissibilità e sulle sue modalità. Lo scopo delle modifiche proposte è dunque istituire una base legale chiara e chiarire le modalità. Si tratta in particolare di semplificare la procedura rispetto a quella at- tuale, affinché gli uffici d'esecuzione possano proseguire la prassi di realizzazione introdotta con l'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale.
1.1.5 Prescrizioni formali per le domande d'esecuzione
L'esecuzione è avviata dal creditore con la cosiddetta domanda d'esecuzione che va presentata all'ufficio d'esecuzione e deve contenere le indicazioni sul debitore e sul credito o sui crediti (cfr. art. 67 cpv. 1 e 2 LEF). Oltre alle indicazioni necessarie sul contenuto, la LEF non prevede altre prescrizioni per la domanda d'esecuzione. Nell'ambito della digitalizzazione degli uffici d'esecuzione, svoltasi in particolare in concomitanza con l'attuazione delle prescrizioni di e-LEF, sono stati redatti diversi nuovi moduli (tra cui anche il modulo «Precetto esecutivo»). Un adeguamento fon- damentale è stato limitare il precetto esecutivo a due pagine da stampare sul recto e sul verso di un foglio. In tal modo si sono potute eliminare diverse difficoltà manife- statesi in passato nella prassi. Non si trattava in particolare in primo luogo di limita- zioni delle possibilità del trattamento elettronico dei dati, bensì di problemi giuridici e pratici. In particolare il precetto esecutivo deve garantire che il suo contenuto sia chiaramente visibile, affinché il creditore sappia quale sia la situazione dei crediti escussi e possa, se del caso, fare opposizione o opposizione parziale. Inoltre, il pre- cetto esecutivo deve essere trasmesso al debitore in forma cartacea e ne devono es- sere allestiti vari esemplari e copie. In caso di moduli di più pagine questo non è pra- ticamente più possibile. Il creditore è invece libero di riassumere i singoli crediti se, ad esempio, da un determinato rapporto giuridico risultano più crediti. La conse- guente limitazione a due pagine implica tuttavia anche la riduzione del numero dei campi da compilare e quello dei caratteri utilizzabili. In particolare, il numero mas- simo dei crediti indicabili sul modulo è stato ridotto a dieci. In una decisione re- cente, il Tribunale federale ha chiesto tuttavia per tale limitazione una base in una legge formale, ritenendo insufficiente una base in un'ordinanza 32. La presente revi- sione intende istituire tale base legale, di particolare importanza nel contesto dei mo- duli digitali (cfr. n. 2.1.4).
32 DTF144 III 353 consid. 2.3.
1.1.6 Precisazione in merito all'esecuzione del sequestro
In seguito alla revisione del diritto in materia di sequestro nel 2011 33, è possibile se- questrare in una sola procedura i beni della controparte che si trovano su tutto il ter- ritorio svizzero 34. Per l'attuazione pratica di tali sequestri sono state sviluppate prassi cantonali differenti. Alcuni giudici cantonali sono dell'avviso che l'assenza di un ri- mando all'articolo 89 LEF nel vigente articolo 275 LEF si opponga all'assistenza giudiziaria degli uffici nella procedura di sequestro. In determinate situazioni questo impedisce un modo di procedere coordinato e una comunicazione efficiente che oggi sarebbe tecnicamente possibile senza perdita di tempo. Anche se nel frattempo il Tribunale federale ha deciso che l’esecuzione coordinata del sequestro è ammessa in applicazione per analogia dell’articolo 89 LEF 35, resta opportuno adeguare la legge (cfr. n. 2.1.5).
1.1.7 Pagamento in contanti all’ufficio d’esecuzione
Dal 2016 il pagamento in contanti nei pubblici incanti è limitato a un importo di
100 000 franchi; le somme che superano tale importo devono essere versate me-
diante un intermediario finanziario ai sensi della legge sul riciclaggio in denaro 36 (cfr. art. 129 cpv. 2 e art. 136 cpv. 2 LEF). Nella revisione di allora il legislatore aveva consapevolmente rinunciato a un ulteriore disciplinamento e a una limitazione generale del pagamento in contanti all’ufficio d’esecuzione, poiché intendeva conce- dere al debitore escusso, ma pronto a pagare, la possibilità del pagamento illimitato in contanti all’ufficio d’esecuzione 37. Oggi è evidente che questo tipo di pagamento comporta, per lo meno potenzialmente, un pericolo di abuso. È altrettanto evidente che tali pagamenti sono rarissimi e quindi non sussiste la relativa esigenza nella prassi. Nel contempo implicano un onere straordinario per gli uffici d’esecuzione. Dal punto di vista odierno non appare quindi più giustificato non limitare a 100 000 franchi i pagamenti in contanti del debitore all’ufficio d’esecuzione (cfr. anche n. 2.1.6).
33 Decreto federale dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conven- zione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), RU 2010 5601. 34 Cfr. il messaggio del 18 feb. 2009concernente il decreto federale sull'approvazione e l'at- tuazione della revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giuri- sdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commer- ciale, FF 2009 1435, 1478. 35 Sentenza del Tribunale federale 5A_1000/2020 del 1° feb. 2022 consid. 3.4 e 3.5, previsto per la pubblicazione.
36 Legge del 10 ott. 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD); RS 955.0.
37 Cfr. il messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 563, 606.
1.2 Interventi parlamentari
Le modifiche proposte attuano i seguenti interventi parlamentari (cfr. n. 1.1.2 e 1.1.3): – mozione 16.3335 Candinas «Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni» del 27 aprile 2016; – mozione 19.3694 Fiala «Conservazione elettronica degli attestati di carenza beni» del 19 giugno 2019; – mozione 20.4035 Fiala «Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Tra- sferimento elettronico degli attestati di carenza beni» del 21 settembre 2020.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
2.1.1 Verifica del domicilio in occasione dell'informazione
sulle esecuzioni L'avamprogetto prevede che l’informazione dal registro delle esecuzioni contenga anche l’indicazione se la persona in questione è o era registrata nel registro degli abitanti del circondario d'esecuzione. Il tenore della mozione 16.3335 chiede una verifica del «domicilio». In senso stretto questa terminologia si riferisce al domicilio civile ai sensi del Codice civile (CC) 38, che coincide con il luogo dove la persona di- mora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. art. 23 cpv. 1 primo periodo CC). Per individuare questo luogo ci si riferisce di regola al centro della vita della persona in questione, ossia al luogo in cui essa intrattiene i rapporti sociali, familiari e professionali più intensi 39. Per un terzo questi criteri sono tuttavia difficilmente in- dividuabili, per cui la determinazione del domicilio secondo il diritto civile può rive- larsi ardua o addirittura impossibile senza la cooperazione della persona in que- stione. Nel settore delle esecuzioni non è quindi possibile determinare d'ufficio il domicilio civile nell'ambito del rilascio di un'informazione sulle esecuzioni. L'avam- progetto si fonda pertanto sul luogo di iscrizione, ossia sul luogo in cui la persona in questione è registrata presso le autorità di controllo degli abitanti. Sussiste l'obbligo di registrarsi nel luogo del centro della vita, nel cosiddetto Comune di residenza 40. Di norma il luogo di iscrizione corrisponde al domicilio civile. Tuttavia i due luoghi possono differire, in particolare perché in occasione di un trasloco l'interessato non ha notificato la partenza e l'arrivo o lo ha fatto con notevole ritardo, il che succede relativamente spesso. Occorre quindi considerare che è possibile che un debitore non sia ancora iscritto nel registro degli abitanti nell'attuale domicilio civile o, viceversa, che un luogo di iscrizione non sia più attuale ed eventualmente il debitore potrebbe già essere stato escusso nel nuovo luogo.
38 RS 210
39 DTF 120 III 7 consid. 2a.
40 Cfr. art. 3 lett. b della legge del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri (LArRA; RS 431.02).
Anche per altri motivi un debitore può essere stato escusso in un luogo diverso da quello del domicilio 41. Oltre al foro d'esecuzione ordinario nel domicilio del debitore, vi sono ancora diversi fori speciali d'esecuzione (cfr. art. 47–52 LEF), che possono aver comportato l’iscrizione del debitore nel registro delle esecuzioni di un ufficio differente da quello del suo domicilio. È tuttavia possibile che un debitore sia escusso per sbaglio presso un ufficio diverso da quello del domicilio, ad esempio se il debitore ordina merce nel luogo di dimora settimanale. Se il precetto esecutivo può essere no- tificato al debitore a tale indirizzo e quest'ultimo non interpone ricorso secondo il di- ritto in materia d'esecuzione, l'esecuzione è annotata nel registro nel luogo sbagliato. Il domicilio civile di un debitore può essere oggettivamente poco chiaro anche a causa delle circostanze di vita, ad esempio perché non è determinabile un centro della vita univoco. Poiché nel settore delle esecuzioni le persone sono identificate mediante il nome e l'indirizzo, è inoltre possibile che, dopo un trasloco all'interno dello stesso circondario d'esecuzione o un cambiamento del cognome (p. es. in seguito a matrimo- nio), un'esecuzione non venga trovata 42. In questi casi non serve neppure verificare il domicilio o il luogo di iscrizione. Per il creditore richiedente una verifica del luogo di iscrizione del debitore in occa- sione del rilascio di un estratto del registro delle esecuzioni è pertanto utile in quanto in mancanza di un’iscrizione nel luogo in questione l'attendibilità dell'informazione è molto limitata. Inoltre la verifica costituisce un modo relativamente efficace per con- trastare gli abusi di estratti rilasciati in un luogo qualsiasi. Per contro, sebbene nella prassi la maggior parte delle esecuzioni avvenga nel luogo di iscrizione, dalla con- ferma di tale luogo non si può concludere che il debitore non sia stato escusso in un altro luogo. L'avamprogetto prevede altresì che, oltre alla conferma che il debitore è iscritto nel registro degli abitanti, si indichi anche il periodo in cui vi era registrato. Per il credi- tore tale informazione è fondamentale poiché nel caso di un debitore che dimora da breve nel luogo in questione, l'attendibilità dell'informazione è relativizzata. Spetta
successivamente al creditore informarsi presso il controllo abitanti, conformemente al diritto cantonale, sul precedente luogo di iscrizione del debitore ed eventualmente chiedere all'ufficio d'esecuzione competente per tale luogo un nuovo estratto dal regi- stro delle esecuzioni. Anche se potrebbero essere di notevole interesse per il creditore richiedente, si rinun- cia a modificare il diritto federale in modo tale che riporti anche l'indicazione del luogo di domicilio precedente eventualmente successivo del debitore. Da un lato, que- ste indicazioni non sono fondamentali per l'attendibilità dell'informazione dell'ufficio d'esecuzione richiesto; dall'altro, il diritto di consultare e ottenere informazioni dal
41 Cfr. per i dettagli il citato rapporto del Consiglio federale del 4 lug. 2018 sull’estratto na- zionale del registro delle esecuzioni in adempimento del postulato 12.3957 Candinas, pag. 15 segg. 42 I problemi dell'uso di un identificatore univoco e immodificabile, ad esempio il numero AVS, sono stati ampiamenti illustrati nel rapporto sull’estratto nazionale del registro delle esecuzioni, cap. 5.3, pag. 26 segg., e 5.4, pag. 29 segg.
registro delle esecuzioni è disciplinato a livello cantonale e non è chiaro se e in che misura sussista una competenza federale in tal senso 43. L'attuazione della modifica proposta spetterà agli uffici d'esecuzione e dei fallimenti e quindi ai Cantoni. Per rilasciare le informazioni sulle esecuzioni rapidamente o ad hoc, di regola gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti dovranno poter accedere in linea ai dati del controllo abitanti. Ciò è verosimilmente oggi possibile senza oneri elevati, ad esempio mediante la piattaforma sedex dell'Ufficio federale di statistica UST. In alcuni Cantoni la relativa infrastruttura è già a disposizione mentre in altri occorrerà procedere ai necessari adeguamenti. Determinati Cantoni dovranno inoltre eventual- mente adeguare le proprie basi legali in vista del suddetto scambio di dati. Di tali circostanze si deve tener conto nel fissare la data d'entrata in vigore delle presenti modifiche.
2.1.2 Notificazione per via elettronica
Attualmente, previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica (art. 34 cpv. 2 LEF). Le modifiche proposte prevedono invece che il destinatario possa chiedere la notificazione per via elettronica e che l'ufficio provveda alla notificazione elettronica se il destinatario ha trasmesso i suoi atti per via elettronica e non ha chiesto espressamente la notificazione in forma car- tacea degli avvisi e delle decisioni. (art. 34 cpv. 2 primo periodo AP-LEF). In questi casi non sta pertanto (più) agli uffici scegliere se effettuare la notificazione per via elettronica e non è neppure prevista una notifica contemporanea di atti cartacei. In tal modo s'intende estendere notevolmente l'uso di atti elettronici. Nel contempo questo disciplinamento implica che in determinate circostanze non vi sia più un ori- ginale cartaceo degli atti e quindi la trasmissione di un atto elettronico rilasciato da un altro ufficio d'esecuzione o dei fallimenti corrisponda necessariamente alla tra- smissione di un atto originale. Questa modifica promuove il rilascio, la conservazione e la trasmissione in forma elettronica di attestati di carenza di beni (cfr. n. 1.1.3). Un ufficio d'esecuzione deve quindi accettare senz'altro un attestato elettronico di carenza di beni rilasciato da un altro ufficio e trasmessogli dal creditore conformemente all'articolo 33a LEF. Tale estensione della notificazione per via elettronica non si limita tuttavia all'attestato di carenza di beni, bensì riguarda tutti gli avvisi e le decisioni. Oltre che per l'attestato di carenza di beni, nella prassi questo è importante soprattutto per la copia del precetto esecutivo al creditore. Conformemente alla disposizione menzionata, anche quest'ul- tima è notificata al creditore per via elettronica che, se necessario, può in futuro tra- smetterla senz'altro per via elettronica a un altro ufficio d'esecuzione. Non è invece contemplata la notificazione elettronica del precetto esecutivo in quanto atto esecutivo
43 La LArRa prevede in linea di massima soltanto l'armonizzazione dei contenuti dei registri degli abitanti ai fini del rilevamento di dati e della semplificazione dello scambio di dati tra i registri (cfr. art. 1 e 6 segg. LArRa). Una competenza esplicita per il disciplinamento esaustivo dei registri degli abitanti non è prevista dalla Costituzione federale (Cost.; RS 101).
ai sensi dell’articolo 64 e seguenti LEF, anche se pure in questo caso sorgerà in futuro la questione della notificazione elettronica.
2.1.3 Incanto in linea
L'avamprogetto introduce una base legale esplicita per l'incanto in linea (cfr. art. 129a cpv. 1 AP-LEF) e ne disciplina la procedura (art. 129a cpv. 2-4 AP-LEF). Con questa base legale, specifica per l'incanto in linea, non è più necessaria una pro- cedura analoga alle regole della vendita a trattative private; in particolare non è più necessario il consenso di tutte le persone coinvolte (cfr. n. 1.1.4). La scelta dell'in- canto in linea, quale modalità di realizzazione rispetto a un'altra, rientra nel margine di apprezzamento dell'ufficio d'esecuzione. Il presupposto fondamentale per la scelta dell'incanto in linea è la presunzione che in questo modo il risultato della realizza- zione sia migliore rispetto alle altre modalità di realizzazione 44. L'avamprogetto non lo sancisce esplicitamente, poiché il fatto che l'ufficio d'esecuzione debba sempre scegliere il tipo di realizzazione che promette il massimo ricavo corrisponde a un principio non esplicitamente fissato nella legge (ma ovvio) 45. Una violazione del principio della migliore realizzazione possibile può anche innescare la responsabilità dello Stato 46. Questi principi, finora sviluppati soprattutto alla luce della scelta tra pubblico incanto e vendita a trattative private, sarebbero applicabili senz'altro anche alla scelta dell'incanto in linea 47. Essendo chiaro che non è possibile fare pronostici precisi sul risultato della realizzazione, la scelta è una questione di valutazione che tuttavia può essere verificata nella procedura di ricorso 48. Viste le specificità dell'incanto in linea, è necessario disciplinare esplicitamente la tutela giuridica delle persone coinvolte. Poiché per l'incanto in linea è di regola con- cluso un contratto di diritto privato secondo le condizioni generali del gestore della piattaforma, in caso di ricorso contro la realizzazione, tale contratto non può più essere revocato unilateralmente dall'ufficio d'esecuzione. L'avamprogetto prevede pertanto soltanto la possibilità di impugnare la decisione sulla scelta di questo tipo di realizza- zione e sulle modalità della realizzazione (art. 132a cpv. 4 AP-LEF). Possono quindi essere impugnati in particolare gli aspetti pratici più rilevanti ossia quelli relativi all'a- deguatezza di questa modalità di realizzazione, alla scelta della piattaforma privata e
al prezzo minimo. Lo svolgimento effettivo e l'esito dell'incanto in linea può invece essere impugnato soltanto secondo le regole sulla responsabilità nella procedura d'e- secuzione e fallimento (cfr. art. 5 cpv. 1 LEF). Questa limitazione delle possibilità
44 Cfr, Staible, Verwertung (nota 233), pag. 89 seg.; Roth (nota 266), art. 126 N 50.
45 DTF 43 III 59 pag. 62 seg.
46 Boll. Uff. BS, BlSchK 27 (1963), pag. 111.
47 Ciascun creditore ha il diritto individuale a un modo di realizzazione che offra la maggior copertura possibile; DTF 87 III 111 consid. 3b pag. 116. Un fallito è d'altronde legittimato al ricorso e, a seconda delle circostanze, si tratta di una violazione della legge qualora un'offerta di vendita a trattative private non fosse accettata nonostante permetta di coprire tutti i crediti (del fallimento) e ne risulti ancora un'eccedenza; DTF 88 III 28 consid. 2a pag. 34 seg. 48 L'autorità di vigilanza deve, se del caso, esaminare la questione dell'adeguatezza e sosti- tuire la propria valutazione a quella dell'autorità; DTF 100 III 16 consid. 2.
d'impugnazione è giustificata in quanto l'uso della piattaforma in linea privata garan- tisce di regola, in virtù della pubblicità e della concorrenza tra offerenti che vi regna, il trasferimento del bene a condizioni di mercato. Infine, l'avamprogetto precisa che anche nella procedura di fallimento è possibile la realizzazione per via di incanto in linea (cfr. art. 256 cpv. 1 AP-LEF). Grazie al cor- rispondente rimando si applicano i principi dell'incanto in linea stabiliti in relazione alla realizzazione nell'esecuzione in via di pignoramento.
2.1.4 Prescrizioni formali per le domande d'esecuzione
Ai fini del trattamento digitale diretto delle indicazioni del creditore nella domanda d'esecuzione, l'avamprogetto introduce una base legale che permette in futuro al Consiglio federale di emanare prescrizioni relative al contenuto e alla forma della domanda d’esecuzione nonché al numero dei crediti ammessi (cfr. 67 cpv. 4 AP- LEF). Questa delega nella legge intende tenere conto del fatto che le prescrizioni formali per le domande dei creditori possono, a seconda delle circostanze, tangere disposizioni materiali della legge (cfr. n. 1.1.5).
2.1.5 Precisazione in merito all'esecuzione del sequestro
La modifica proposta intende permettere esplicitamente esecuzioni requisitorie del sequestro su tutto il territorio svizzero, a prescindere dal fatto che il coordinamento della procedura spetti a un giudice o a un ufficio. (cfr. n. 1.1.6).
2.1.6 Limitazione del pagamento in contanti del debitore
all’ufficio d’esecuzione Per intensificare ulteriormente la lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo e per facilitare il lavoro degli uffici d’esecuzione, la limitazione del pagamento in contanti a un massimo di100 000 franchi, che dal 2016 si applica ai pubblici incanti, è estesa in generale ai pagamenti del debitore all’ufficio d’esecuzione (cfr. n. 1.1.7)). A tal fine l’articolo 12 LEF è completato con un nuovo capoverso 3.
2.2 Questioni di attuazione
Le modifiche proposte riguardano in parte l'organizzazione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti, poiché rendono necessari adeguamenti dell'infrastruttura. Questo vale soprattutto per la verifica del domicilio nel caso dell'informazione sulle esecu- zioni: i Cantoni dovranno adeguare l'infrastruttura affinché, in occasione del rilascio di un'informazione sulle esecuzioni, gli uffici d'esecuzione possano accedere per via elettronica (p. es. mediante sedex) ai dati del registro degli abitanti (cfr n. 2.1.1) e, a
tal fine, saranno eventualmente necessari adeguamenti del diritto cantonale. Per rea- lizzare le modifiche riguardanti l'attestato di carenza di beni e l'incanto in linea non sono invece necessari adeguamenti infrastrutturali.
3 Commento ai singoli articoli
Il nuovo capoverso 3bis obbliga da una parte gli uffici d'esecuzione a verificare e ren- dere noto il luogo in cui la persona oggetto della richiesta d'informazione sulle esecu- zioni è iscritta nel registro degli abitanti. Dall'altra, questo nuovo capoverso costitui- sce anche la base legale per l’ingerenza nella sfera privata della persona in questione (cfr. n. 2.1.1). La disposizione ha lo scopo di aumentare l'affidabilità dell'informa- zione dell'ufficio richiesto poiché riporta il periodo per il quale l'informazione è atten- dibile (cfr. n. 1.1.2 e 2.1.1). L'obbligo di rendere noto il luogo di iscrizione nel registro degli abitanti si limita alle informazioni «sulle esecuzioni». Questa limitazione è necessaria in quanto possono essere chieste anche informazioni diverse da quelle sulle esecuzioni, nel cui caso la verifica del luogo di iscrizione nel registro degli abitanti è meno o non è affatto ne- cessaria. Nella prassi la disposizione riguarda soprattutto il cosiddetto «estratto sem- plice del registro delle esecuzioni» definito nell'istruzione numero 4 del 2016 dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. L'ufficio deve rendere noto se l'interessato era iscritto nel registro degli abitanti del circondario d'esecuzione nel periodo cui si riferisce l’informazione. Deve inoltre in- dicare la data di arrivo e quella di partenza se entrambe le date o una delle due si situa nel periodo indicato. Secondo l’articolo 8a capoverso 4 LEF, il periodo cui si riferisce l’informazione può contemplare al massimo gli ultimi cinque anni. L'ufficio non deve invece comunicare un eventuale altro luogo in cui è attualmente registrato l'interessato né il luogo nel quale o dal quale si è trasferito (cfr. n. 2.1.1). Non deve neppure infor- mare in merito a un trasloco all'interno dello stesso circondario d'esecuzione, poiché tale informazione non è rilevante per l'attendibilità. La disposizione non stabilisce come debba essere accertato il luogo di iscrizione nel registro degli abitanti. Per un accertamento rapido e poco oneroso si dovrà procedere, laddove possibile, a una consultazione elettronica (cfr. n. 2.1.1). La legge non si esprime nemmeno sulle ripercussioni di questo accertamento sugli emolumenti, poi- ché un eventuale adeguamento degli emolumenti spetterebbe al Consiglio federale
mediante una modifica dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) 49. Per il resto, gli ulteriori requisiti dovranno essere stabiliti nelle istruzioni dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.
49 RS 281.35.
In seguito alla modifica, va adeguato il titolo marginale dell'articolo 8a LEF. Non è possibile venire a conoscenza del luogo di iscrizione mediante la semplice consulta- zione dei verbali e dei registri degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti; questi ultimi devono procurarsi questo dato e trasmettere l'informazione al creditore richiedente.
Art. 12 cpv. 3 Il disciplinamento relativo ai pagamenti all’ufficio d’esecuzione è completato da un nuovo capoverso 3. Il suo contenuto corrisponde alle disposizioni degli articoli 129 capoverso 2 e 136 capoverso 2 LEF, che dal 2016 limitano a un importo di 100 000 franchi i pagamenti in contanti all’ufficio d’esecuzione in occasione dell’incanto di beni mobili e fondi (cfr. n. 2.1.6). La nuova disposizione dell’articolo 12 LEF limita in generale a un importo di 100 000 franchi i pagamenti in contanti all’ufficio d’ese- cuzione. Se la somma è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario. Anche se la prassi insegna che somme così elevate non vengono praticamente più pagate in contanti, sussiste un potenziale pericolo di abuso. Nel contempo lo svolgimento di tali paga- menti è connesso a un onere supplementare per gli uffici d’esecuzione. L’avampro- getto intende eliminare entrambi i problemi senza creare difficoltà sproporzionate al debitore.
Art 34 cpv. 2 primo periodo La nuova disposizione istituisce il diritto del destinatario alla notificazione per via elettronica e, in determinati casi, prevede la notificazione esclusivamente per via elet- tronica quale soluzione standard. La disposizione ha lo scopo di promuovere lo scam- bio di atti giuridici per via elettronica in generale e gli attestati elettronici di carenza di beni in particolare (cfr. n. 2.1.2). La nuova disposizione chiarisce che in determi- nate circostanze non vi sono originali cartacei di atti notificati. In tal modo s'intende garantire che gli atti rilasciati originariamente in forma elettronica siano accettati come originali anche da altri uffici. Secondo la nuova disposizione, se il destinatario lo chiede esplicitamente o se ha tra- smesso i suoi atti per via elettronica e non chiede la notificazione degli atti in forma cartacea, la notificazione è effettuata sempre (in particolare senza ulteriore domanda da parte dell'ufficio) esclusivamente per via elettronica. Nella prassi la notificazione elettronica sarà effettuata mediante la piattaforma di notificazione all'indirizzo del de- stinatario noto dalla sua precedente trasmissione per via elettronica oppure, se è ri- chiesta per la prima volta la notificazione per via elettronica, all'indirizzo che il desti- natario deve comunicare in occasione della domanda di notificazione per via elettronica 50.
50 La notificazione per via elettronica è disciplinata nell’ordinanza del 18 giu. 2020sulla co- municazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di pro- cedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE; RS 272.1).
Art. 67 cpv. 4 La presente disposizione autorizza il Consiglio federale ad emanare requisiti relativi al contenuto e alla forma delle indicazioni del creditore nonché a limitare il numero di crediti per ogni domanda d’esecuzione. La disposizione si riallaccia alla compe- tenza vigente del Consiglio federale di emanare disposizioni d’esecuzione e chiarisce esplicitamente che esso può anche limitare il numero dei crediti, il che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non era finora possibile poiché mancava la per- tinente base legale. (cfr. n. 1.1.5). Oltre al numero di crediti, sotto il profilo pratico il Consiglio federale può anche definire la struttura della domanda e il numero di carat- teri consentito per un determinato campo.
Art. 125 titolo marginale Nelle versioni tedesca e francese la rubrica dell’articolo 125 LEF è precisata per chia- rire che l’incanto in linea non è una variante del pubblico incanto di cui agli arti- coli 125-129, bensì una forma di realizzazione a sé stante. La rubrica vigente del testo italiano rende già chiara questa distinzione.
Art. 129a Incanto su piattaforma in linea privata Il nuovo articolo costituisce la base legale per l'incanto in linea e disciplina gli ele- menti fondamentali della procedura. L'inserimento dell’articolo dopo il pubblico in- canto (art. 125 segg. LEF) e la cifra del titolo marginale sottolineano l'indipendenza di questo tipo di realizzazione: non si tratta né di un pubblico incanto né di una vendita a trattative private. Il capoverso 1 rappresenta la base legale per l'incanto in linea e ne disciplina le con- dizioni materiali. La scelta dell'incanto in linea come modo di realizzazione rientra nella competenza dell'ufficio d'esecuzione; presupposto fondamentale per tale scelta è la presunzione che in tal modo – tenendo conto delle modalità concrete quali la scelta della piattaforma, la durata dell'incanto, i prezzi minimi, ecc. – si ottenga un risultato migliore (cfr. anche n. 2.1.3). Oltre a scegliere l'incanto in linea come forma di realiz- zazione, l'ufficio d'esecuzione deve quindi optare anche per le modalità più conve- nienti. Si rinuncia a una definizione esplicita dell’espressione «piattaforma in linea privata» poiché essa è da intendersi in senso lato e conformemente all'uso linguistico generale. Vi rientrano soprattutto le note piattaforme in linea di fornitori privati, particolarmente apprezzate dalla popolazione. È quindi chiaro che gli uffici di esecuzione sono auto- rizzati a concludere con il fornitore della piattaforma un contratto d’utenza e non de- vono realizzare i beni ai pubblici incanti ai sensi dell'articolo 125 segg. LEF bensì possono concludere un contratto di compravendita (di diritto privato) secondo le mo- dalità di un incanto. Nella prassi saranno di regola decisive e applicabili le condizioni generali delle piattaforme (cfr. n. 1.1.4). Per il termine dell’«incanto» è infine decisivo che il prezzo sia stabilito mediante la concorrenza tra gli offerenti. Un requisito espli-
citamente menzionato della piattaforma in linea è che essa sia pubblicamente acces- sibile. Ciò garantisce che all'incanto partecipi una cerchia possibilmente grande di offerenti (potenziali) e permette anche ai creditori di fare offerte. In questo modo si riduce ampiamente il rischio di una distorsione o manipolazione del prezzo, il che in ultimo giustifica la procedura semplificata rispetto al pubblico incanto e alla vendita a trattative private nonché la conclusione di un contratto di diritto privato invece di una decisione amministrativa. Concretamente l'accesso pubblico implica che in linea di massima chiunque possa accedere alla piattaforma e all'incanto senza grossi osta- coli. La creazione di un proprio login o di un profilo utente non costituisce un ostacolo, a condizione che ciò sia possibile senza notevole perdita di tempo e senza grandi spese. Del resto la disposizione non esclude la possibilità del pubblico incanto ai sensi dell'articolo 125 segg. mediante una corrispondente piattaforma in linea sulla quale possono essere rispettate le pertinenti condizioni. Il capoverso 2 disciplina la comunicazione, sotto forma di decisione, alle persone coinvolte. Questa informazione sostituisce la comunicazione in caso di pubblico in- canto (art. 125 cpv. 1 e 2 LEF) o il consenso degli interessati in caso di vendita a trattative private (art. 130 n. 1 LEF) ed è importante in particolare per la tutela giuri- sdizionale (cfr. art. 132a capoverso 4 AP-LEF). Affinché la tutela giurisdizionale non sia interrotta, sono considerate persone interessate tutte quelle i cui interessi sono toc- cati dall'incanto in linea in maniera tale da essere legittimate al ricorso. Nella prassi l'interpretazione potrà in parte fondarsi su quella del termine «interessati» dell'arti- colo 130 numero 1 LEF. Visto lo scopo della disposizione, le modalità da comunicare saranno in particolare quelle che influiscono in modo determinante sul risultato della realizzazione e quelle che permettono ai creditori ed eventualmente a terzi coinvolti di partecipare all'incanto. Vi rientrano in particolare le indicazioni per trovare la piat- taforma e l'incanto in questione, il momento dell'inizio e della fine o la durata dell'in- canto, il prezzo minimo, eventuali prezzi per l'acquisto immediato, un rimando alle
condizioni generali della piattaforma e, se del caso, condizioni aggiuntive dell'ufficio d'esecuzione 51. Il capoverso 3 corrisponde per senso alla seconda parte del periodo dell’articolo 126 capoverso 2 LEF e la sua formulazione è completata ai fini della comprensibilità. Il requisito può essere rispettato senz’altro fissando un prezzo minimo. Infine, il capoverso 4 rimanda a ulteriori principi del pubblico incanto di cui va tenuto conto anche nell'ambito dell'incanto in linea. Anche gli articoli 127 e 128 LEF pos- sono essere rispettati senza problemi fissando un prezzo minimo o rinunciando alla realizzazione. Visto il valore normalmente inferiore dei beni idonei all'incanto in li- nea, l'articolo 129 capoverso 2 LEF non sarà di regola di rilievo; in casi eccezionali si può rimandare a tale disposizione mediante un'indicazione nell'avviso. S'intende rinunciare consapevolmente a disciplinare ulteriormente l'incanto in linea. Non sono necessarie regole speciali per l'accesso dell'ufficio d'esecuzione alla piatta- forma e per l'accettazione delle condizioni generali di quest’ultima. Di norma è infatti
51 Staible Dominic, Online-Versteigerungen in Betreibungs- und Konkursverfahren, in: Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht (ZZZ) 2021, pag. 520 segg. (cit. Staible, Online-Versteigerung), pag. 530.
concluso un contratto di utenza di diritto privato che non solleva questioni partico- lari 52. Eventuali emolumenti per l'uso della piattaforma in linea sono da considerarsi spese ai sensi dell'articolo 30 capoverso 6 OTLEF 53. Riveste quindi importanza pra- tica la questione dell'ammissibilità di un'opzione d'acquisto immediato. Se esercitata, l'opzione dell'acquisto immediato equivale a un prezzo massimo e va considerata in modo critico poiché l’articolo 129a capoverso 1 AP-LEF prevede esplicitamente l’in- canto. Per la realizzazione di beni di cospicuo valore ai sensi dell'articolo 256 capo- verso 3 LEF, l'opzione dell'acquisto immediato non è ammessa poiché pregiudica il diritto dei creditori di formulare offerte superiori 54. In altri casi l'opzione è invece ipotizzabile poiché può avere un effetto positivo sul risultato della realizzazione 55. In ogni caso il prezzo dovrà essere fissato almeno a un livello tale da equivalere a con- dizioni di terzi e garantire, tenuto conto delle circostanze, un risultato favorevole della realizzazione. Infine, in assenza di disposizioni speciali dell'avamprogetto, le disposi- zioni della LEF sul periodo di protezione e i periodi chiusi si applicano anche all'in- canto in linea e vanno interpretate, se del caso, tenendo conto delle particolarità di questo tipo di incanto 56.
Il nuovo capoverso 4 dell'articolo 132a LEF disciplina la tutela giurisdizionale dei partecipanti all'incanto in linea. L'avamprogetto non prevede il ricorso contro l'aggiu- dicazione o la conclusione del contratto di vendita poiché, al contrario del pubblico incanto o della vendita a trattative private, si tratta di regola di un negozio giuridico di diritto privato sottostante alle condizioni generali della piattaforma (cfr. n. 1.1.4 e 2.1.3). È per contro oggetto del ricorso la decisione dell'ufficio d'esecuzione ai sensi dell'articolo 129a capoverso 2 AP-LEF. Eventuali lacune nello svolgimento dell'in- canto in linea possono in primo luogo essere fatte valere mediante un'azione di re- sponsabilità (cfr. n. 2.1.3). Infine questa disposizione disciplina anche l'inizio del ter- mina di ricorso, che decorre con la notificazione della decisione, con la quale sono di regola individuabili eventuali motivi di ricorso.
Art. 256 cpv. 1 Il capoverso 1 è completato da un rimando all'incanto in linea al fine di chiarire che questo tipo di realizzazione è ammesso anche per il fallimento. Vanno rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 129a AP-LEF. La procedura dell'incanto in linea per- mette sempre e per tutti i beni che i creditori facciano offerte maggiori, il che è di rilievo in considerazione dell'articolo 256 capoverso 3 LEF. In virtù del rimando dell'articolo 231 capoverso 3 numero 2 LEF e dell'obbligo ivi menzionato dell'ufficio
52 Cfr. Staible, Online-Versteigerung (nota 51), pag. 526 e id., Verwertung (nota 233), pag. 95. 53 Staible, Online-Versteigerung (nota 51), pag. 525 e id., Verwertung (nota 233), pag. 105.
54 Cfr.Staible, Verwertung (nota 233), pag. 101.
55 Cfr. con altri rimandi Staible, Online-Auktion (nota 233), pag. 38 seg.; in geneale contra- rio Schlegel/Zopfi (nota 277), art. 130 N 20. 56 La dottrina si è ampiamente espressa in merito, cfr. Schlegel/Zopfi (nota 277), art. 130 N 20; Staible, Online-Versteigerung (nota 51), pag. 528 seg. e id. Verwertung (nota 233), pag. 98.
dei fallimenti di tenere conto, nella realizzazione, con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori, l'incanto in linea, in quanto nuovo tipo di realizzazione previsto dalla legge, è ammesso senz'altro anche nella procedura di liquidazione som- maria.
Art. 257 rubrica La presente modifica dei testi tedesco e francese corrisponde a quella della rubrica dell’articolo 125 LEF (cfr. il commento all’art. 125 rubrica).
Art. 275 La disposizione vigente è completata da un rimando esplicito all'articolo 89 LEF, af- finché per la prassi sia chiaro che è possibile anche un sequestro requisitorio. Questo chiarimento intende eliminare i dubbi che sussistono nella prassi nei confronti di que- sto efficiente modo di procedere (cfr. n. 1.1.6).
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il presente avamprogetto non comporta alcuna ripercussione finanziaria o sull’effet- tivo del personale per la Confederazione.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
L'avamprogetto ha in parte ripercussioni per i Cantoni e i Comuni poiché questi ul- timi sono responsabili di attuare la verifica del luogo di iscrizione quando forniscono informazioni sulle esecuzioni, il che rende eventualmente necessari adeguamenti tecnici e modifiche del diritto cantonale (cfr. n. 2.2). Nel contempo gli incanti in li- nea e la diffusione della notificazione per via elettronica permetteranno una certa ri- duzione del lavoro.
4.3 Ripercussioni per l'economia
L'ampia diffusione di attestati elettronici di carenza di beni e la loro accettanza presso altri uffici d'esecuzione permettono ai grandi creditori privati l'archiviazione elettronica, il che comporta un notevole risparmio di costi. Anche dalla verifica del luogo di iscrizione nel caso di informazioni sulle esecuzioni ci si possono attendere determinate ripercussioni positive per l'economia, poiché le informazioni saranno più attendibili e si potranno così evitare perdite dovute a inadempienze. Infine, il ri- cavo presumibilmente più elevato in caso di incanto in linea, dovrebbe migliorare il risultato complessivo delle procedure di esecuzione e fallimento.
4.4 Ripercussioni per la società
Spesso i locatori di appartamenti sono particolarmente colpiti sotto il profilo econo- mico dalla cattiva morale di pagamento di un locatario. È presumibile che in alcuni casi l'accertamento del luogo di iscrizione quando si forniscono informazioni sulle esecuzioni potrà impedire perdite economiche.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull'articolo 122 capoverso 1 Cost., secondo cui la legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.
La comunicazione di dati personali costituisce un'ingerenza nella sfera privata pro- tetta dai diritti fondamentali (art. 13 cpv. 2 Cost.) ed è pertanto ammessa solo alle condizioni di cui all'articolo 36 Cost. La modifica riguardante la verifica del luogo di iscrizione nel registro degli abitanti nel caso di informazioni sulle esecuzioni istitui- sce la base legale (art. 36 cpv. 1 Cost.) per la comunicazione dei relativi dati (cfr. n. 3, commento all'art. 8a cpv. 3bis AP-LEF). Poiché la comunicazione dei dati deve essere giustificata da un interesse pubblico e proporzionata allo scopo (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.), vanno resi noti soltanto i dati idonei e necessari per migliorare l'attendibi- lità delle informazioni sulle esecuzioni (cfr. n. 2.1.1).
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Nei settori interessati non sussistono obblighi internazionali rilevanti della Svizzera.