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Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM

Berna, 11 agosto 2021

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concer- nenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri si- stemi di informazione dell’UE ai fini dell’ETIAS

(Sviluppi dell’acquis di Schengen)

per l’avvio della procedura di consultazione

Compendio

Una gestione efficace delle frontiere esterne è un presupposto essenziale per garan- tire la libertà di viaggio delle persone all’interno dello spazio Schengen e costituisce pertanto un elemento centrale della cooperazione Schengen. Al fine di migliorare i controlli lungo le frontiere esterne Schengen e rafforzare la sicurezza interna, negli scorsi anni nel quadro della cooperazione Schengen e Dublino sono stati ottimizzati i sistemi d’informazione UE esistenti e ne sono stati creati di nuovi. Tra gli altri, è stato istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), tramite il quale, in futuro, prima di entrare nello spazio Schengen i cittadini di Paesi terzi esenti dall’obbligo del visto dovranno chiedere e ricevere l’autorizzazione ai viaggi. L’ETIAS si basa sul regolamento (UE) 2018/1240. Il presente rapporto esplicativo riguarda le modifiche successive di questo regolamento UE, necessarie per garantire l’interoperabilità dell’ETIAS con gli altri sistemi d’informazione dell’UE. Tale interoperabilità assume un ruolo primario nel colmare le lacune esi- stenti nel settore della sicurezza. La semplificazione dello scambio di dati tra i di- versi sistemi d’informazione consentirà, inoltre, controlli più rapidi ed efficaci alle frontiere esterne dello spazio Schengen e contribuirà così al contrasto della migra- zione illegale. Il presente rapporto esplicativo illustra le misure giuridiche necessa- rie ai fini del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero dei due regola- menti modificativi UE e fornisce una panoramica delle ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni.

Situazione iniziale Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito un nuovo sistema d’informazione in seno allo spazio Schengen, in cui sono conservate le domande di autorizzazione ai viaggi presentate dai cittadini di Paesi terzi esenti dall’obbligo del visto. In futuro, per poter varcare le frontiere esterne Schengen, queste persone avranno bisogno di un’autoriz- zazione ai viaggi. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero que- sto regolamento UE è stato approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 2020. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2021. Nel frattempo l’UE ha approvato i regolamenti (UE) 2021/1150 e UE 2021/1152 che contengono modi- fiche volte a garantire l’interoperabilità dell’ETIAS con gli altri sistemi d’informa- zione UE.

Contenuto del progetto I regolamenti (UE) 2021/1150 e UE 2021/1152, approvati il 7 luglio 2021, erano già stati notificati alla Svizzera il 29 giugno 2021. Il Consiglio federale ha approvato il loro recepimento l’11 agosto 2021, fatta salva l’approvazione delle Camere federali. L’interoperabilità, introdotta attraverso i relativi regolamenti, metterà in collega- mento diversi sistemi d’informazione dell’UE – compreso l’ETIAS – e consentirà di utilizzare in modo più mirato ed efficiente le informazioni disponibili. I nuovi regola- menti modificativi ETIAS contengono modifiche conseguenti all’approvazione dei tre regolamenti UE riveduti concernenti il Sistema d’informazione Schengen (SIS) e dei

due regolamenti sull’interoperabilità. I due regolamenti modificativi ETIAS discipli- nano i diritti di accesso dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS (di seguito NES) ai dati salvati negli altri sistemi d’informazione UE (EES, VIS, SIS) ai fini dell’ETIAS. Inoltre è regolamentata la collaborazione sotto il profilo tecnico tra il sistema di ingressi/uscite EES e l’ETIAS. Al fine di agevolare il confronto tra l’ETIAS e gli altri sistemi, i dati personali vengono inseriti e salvati allo stesso modo in tutti i pertinenti sistemi d’informazione UE. Le modifiche nei due regolamenti ETIAS si ripercuotono complessivamente su altri nove regolamenti UE, otto dei quali sono già stati notificati alla Svizzera come sviluppi di Schengen. L’utilizzo più efficiente delle informazioni disponibili aumenterà il livello di interope- rabilità tra l’ETIAS e gli altri sistemi d’informazione dell’UE e migliorerà la sicu- rezza in Svizzera e nello spazio Schengen nonché la gestione della migrazione. Oltre ai diritti di accesso della NES ai sistemi d’informazione UE e a quelli nazionali vi è un ulteriore fabbisogno di attuazione. Dai lavori di attuazione proseguiti lo scorso anno è emersa la necessità di introdurre ulteriori elementi; ad esempio il campo di applicazione del regolamento ETIAS deve essere esteso a tutti i cittadini di Stati terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen, indipen- dentemente dalla durata del loro soggiorno. Inoltre devono essere disciplinati i diritti di accesso della NES ai sistemi nazionali quali SIMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA e al Registro nazionale di polizia ai fini della verifica delle autorizzazioni di viaggio ETIAS che rientrano nell’ambito di competenza della Svizzera e dell’ela- borazione dell’elenco di controllo ETIAS. È necessario altresì creare un sistema na- zionale ETIAS che supporti l’unità nazionale ETIAS (NES) nell’elaborazione manuale delle domande ETIAS e che servirà anche per la gestione dell’elenco di controllo. Infine, il Tribunale amministrativo federale (TAF) metterà a disposizione una piatta- forma di trasmissione per la procedura di ricorso ETIAS che garantirà un suo rapido completamento e una comunicazione il più semplice e celere possibile da un punto di vista tecnico, attraverso messaggi standard, tra il TAF, i ricorrenti e l’autorità infe-

riore. Infine vengono adeguate le disposizioni procedurali nella procedura di ricorso ETIAS. La trasposizione nel diritto svizzero dei due regolamenti UE (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e le altre attuazioni pratiche comportano degli adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sul Tribunale amministra- tivo federale, della legge sul casellario giudiziale, del codice penale e della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione. La trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti modificativi ETIAS comporta un onere finanziario per l’Amministrazione federale. I costi sono già stati presentati nel dettaglio nel messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto sviz- zero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del re- golamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Assoggettamento del Servizio delle attività in- formative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schen- gen). Ulteriori costi saranno connessi unicamente alla creazione di una piattaforma attraverso la quale il Tribunale amministrativo federale comunicherà con i ricorrenti

e l’autorità inferiore nel quadro della procedura di ricorso ETIAS. La creazione di un sistema nazionale ETIAS non genera alcun costo supplementare.

Compendio 2

1 Introduzione 8

1.1 Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

ETIAS 12

1.2 Interoperabilità 13

2 Situazione iniziale 14

2.1 Necessità d’intervento e obiettivi 14

2.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 16

2.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen 16

2.4 Rapporto con il programma di legislatura e la pianificazione

finanziaria nonché le strategie del Consiglio federale 19

3 Punti essenziali dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 19

4 Contenuto dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 20

4.1 Regolamento (UE) 2021/1152 (regolamento modificativo ETIAS

«frontiere») 20

4.1.1 Modifiche del regolamento ETIAS (art. 1) 21

4.1.2 Modifiche del regolamento VIS (art. 2) 30

4.1.3 Modifiche del regolamento EES (art. 3) 31

4.1.4 Modifica del regolamento (UE) 2018/1860 (regolamento

«SIS rimpatrio») (art. 4) 34

4.1.5 Modifica del regolamento «SIS frontiere» (art. 5) 34

4.1.6 Modifica del regolamento «IOP frontiere» (art. 6) 36

4.1.7 Entrata in vigore delle modifiche (art. 7) 37

4.2 Regolamento (UE) 2021/1150 (regolamento modificativo ETIAS

«polizia») 37

4.2.1 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862 (regolamento

«SIS polizia») (art. 1) 37

4.2.2 Modifica del regolamento «IOP polizia» (art. 2) 38

4.2.3 Entrata in vigore delle modifiche (art. 7) 38

5 Punti essenziali del testo di attuazione 38

5.1 La normativa proposta 38

5.2 Compatibilità tra compiti e finanze 38

5.3 Ampliamento dell’ambito di applicazione dell’ETIAS a tutti i

cittadini di paesi terzi, a prescindere dalla durata del loro soggiorno nello spazio Schengen 39

5.4 Adeguamenti pratici necessari 40

5.4.1 Diritti di accesso della NES ai sistemi d’informazione

nazionali 40

5.4.2 Creazione di un sistema nazionale ETIAS a sostegno dei

processi operativi della NES (di seguito N-ETIAS) 43

5.4.3 Creazione di una piattaforma per la procedura di ricorso

ETIAS 44

5.5 Adeguamenti giuridici necessari 46

5.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) 47

5.5.2 Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) 48

5.5.3 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) 48

5.5.4 Codice penale (CP) 48

5.5.5 Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi

d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) 49

5.6 Particolare necessità di coordinamento 49

6 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione 50

6.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) 50

6.2 Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) 62

6.3 Legge sul casellario giudiziale 63

6.4 Codice penale 63

6.5 Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di

polizia della Confederazione (LSIP) 64

7 Necessità di coordinamento 66

7.1 Coordinamento con il progetto EES 67

7.2 Coordinamento con il progetto ETIAS 67

7.3 Coordinamento con il progetto SIS 68

7.4 Coordinamento con il progetto IOP 68

7.5 Coordinamento con il progetto MPT 69

7.6 Coordinamento con il progetto VOSTRA 69

7.7 Coordinamento con il progetto LPCEG 70

8 Ripercussioni del trattato e del testo di attuazione 70

8.1 Ripercussioni per la Confederazione 70

8.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 71

8.3 Ripercussioni in altri settori 71

9 Aspetti giuridici 71

9.1 Costituzionalità 71

9.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 72

9.3 Forma dell’atto (decreto federale, testo di attuazione) 72

9.4 Delega di competenze legislative 73

9.5 Protezione dei dati 73

9.6 Subordinazione al freno alle spese 74

Abbreviazioni 75

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regola- menti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che istituiscono le condi- zioni di accesso ad altri sistemi di informazione UE ai fini del si- stema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell’acquis di Schengen) (avamprogetto) FF 2021 …

Scambio di note del […] tra la Svizzera e l’UE concernente il recepi- mento del regolamento (UE) 2021/1152 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 e stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Sviluppo dell’acquis di Schengen) FF 2021 …

Scambio di note del […] tra la Svizzera e l’UE concernente il recepi- mento del regolamento (UE) 2021/1150 che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 e stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Sviluppo dell’acquis di Schengen) FF 2021 …

1 Introduzione

Una gestione efficace delle frontiere esterne è un presupposto essenziale per garantire la libertà di viaggio delle persone all’interno dello spazio Schengen e costituisce per- tanto un elemento centrale della cooperazione Schengen. La Svizzera partecipa già ai seguenti sistemi d’informazione dell’UE: – Sistema d’informazione Schengen (SIS), in cui sono registrate le segnalazioni di persone ricercate o scomparse nonché di veicoli e oggetti ricercati. Nel SIS sono inoltre inseriti i divieti d’entrata e in futuro anche le decisioni di rimpa- trio; – sistema d’informazione visti (C-VIS), che contiene i dati relativi ai visti Schengen; – Eurodac, ovvero la banca dati centrale delle impronte digitali dei richiedenti l’asilo e delle persone fermate nel tentativo di entrare illegalmente nell’Unione europea. Al fine di migliorare i controlli lungo le frontiere esterne Schengen e rafforzare la sicurezza interna, negli scorsi anni nel quadro della cooperazione Schengen e Dublino sono stati ottimizzati i sistemi d’informazione UE esistenti e ne sono stati creati di nuovi. In questo contesto le basi legali del SIS e del C-VIS sono state radicalmente rielabo- rate. Ora il SIS si basa su tre regolamenti che disciplinano l’esercizio e l’utilizzo del sistema in diversi settori: – il regolamento (UE) 2018/18621 riguarda il settore della «cooperazione di po- lizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale» (di seguito regola- mento «SIS polizia»); – il regolamento (UE) 2018/18612 disciplina l’uso del sistema nel settore delle «verifiche di frontiera» (di seguito regolamento «SIS frontiere»);

1 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56. 2 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’ac- cordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

– il regolamento (UE) 2018/18603 costituisce la base dell’utilizzo del SIS in vi- sta del «rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (di seguito regolamento «SIS rimpatri»). I regolamenti (UE) 2021/11344 e (UE) 2021/11335 riformano il sistema d’informa- zione visti (VIS) e le condizioni che ne derivano per l’accesso agli altri sistemi d’in- formazione dell’UE ai fini del VIS e modificano di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/20086 (di seguito regolamento VIS). Oltre ai visti per i soggiorni di breve du- rata (visti C e A), nel VIS saranno salvati anche i visti per i soggiorni di lunga durata (visto D) e i titoli di soggiorno per i cittadini di Stati terzi. Questi sviluppi di Schengen sono oggetto di un progetto separato. È pure prevista una partecipazione ai seguenti nuovi sistemi, facenti ugualmente parte dell’acquis di Schengen: – sistema di ingressi/uscite (EES), nel quale in futuro saranno registrati i dati relativi agli ingressi e alle uscite di cittadini di Stati terzi che soggiornano nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni nonché i rifiuti d’entrata; – sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), tramite il quale in futuro i cittadini di Paesi terzi esenti dall’obbligo del visto dovranno chiedere e ricevere l’autorizzazione ai viaggi prima di entrare nello spazio Schengen.

3 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. 4 Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, he modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, ver- sione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11. 5 Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti, ver- sione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1. 6 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 60– 81.

In concomitanza con il regolamento (UE) 2017/22267 sull’EES (di seguito regola- mento EES) è stato adeguato anche il regolamento (UE) 2016/3998 (codice frontiere Schengen, CFS) per quanto riguarda l’uso dell’EES (regolamento [UE] 2017/2225 9). Questa modifica prevedeva un controllo automatizzato alla frontiera e un programma nazionale di facilitazione facoltativo (National Facilitation Programme, NFP) per cit- tadini di Stati terzi inteso ad agevolare i controlli alla frontiera. Grazie all’interoperabilità, questi sistemi d’informazione UE della cooperazione Schengen/Dublino saranno collegati in modo tale da permettere di confrontare in ma- niera automatizzata i dati di identità, dei documenti di viaggio e biometrici (impronte digitali e immagini del viso). A tal fine l’UE ha approvato i regolamenti (UE) 2019/81710 e (UE) 2019/81811 volti a realizzare l’interoperabilità tra i sistemi d’infor- mazione UE nel settore delle frontiere, della migrazione e delle autorità di persegui- mento penale. Negli scorsi anni il Parlamento ha già approvato come sviluppi di Schengen il recepi- mento e la trasposizione nel diritto svizzero dei seguenti regolamenti UE: – il regolamento EES nel giugno 201912; – il regolamento ETIAS nel settembre 202013; – le nuove basi legali del SIS nel dicembre 202014; e – le basi legali per l’istituzione dell’interoperabilità tra questi sistemi d’infor- mazione UE nel marzo 202115.

7 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Ac- cordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20. 8 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2225 GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1. 9 Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1. 10 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel set- tore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Par- lamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27. 11 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel set- tore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regola- menti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85. 12 FF 2019 3819 13 FF 2020 6963 14 FF 2020 8813 15 FF 2021 674

Inoltre, sempre nel quadro dell’ETIAS, l’UE ha adeguato le basi legali del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN), un sistema elettronico volto allo scambio di informazioni registrate nel casellario giudiziale tra i Paesi dell’UE. Questa modifica non rappresenta invece uno sviluppo dell’acquis di Schengen, motivo per cui la Svizzera non vi ha accesso; attualmente sta valutando se parteciparvi. L’interoperabilità dei sistemi d’informazione UE riguarda anche le seguenti banche dati: – i dati Europol (Europol Information System); e – le banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (Stolen and Lost Travel Documents; di seguito SLTD) e sui documenti di viaggio as- sociati a segnalazioni (Travel Documents Associated with Notices; di seguito TDAWN). Al riguardo si ricorda che la Svizzera non può accedere direttamente ai dati di Euro- pol, ma solo attraverso l’unità Europol nazionale presso fedpol. In base agli articoli 8 e 9 dell’accordo del 24 settembre 200416 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, la Svizzera può richiedere a Europol di trasmetterle dati registrati nel sistema d’informazione di Europol (EIS). La Svizzera si impegna al fine di otte- nere un accesso diretto ai dati di Europol; al riguardo sono in corso discussioni. Le modalità con cui le componenti centrali potranno accedere ai dati di Europol sono ancora oggetto di chiarimenti. La Svizzera dispone inoltre, quale Paese membro di Interpol, di un accesso alle banche dati di Interpol summenzionate. Tutti questi sistemi contribuiscono a combattere la migrazione irregolare e il terrori- smo nonché a prevenire reati gravi. Con i presenti sviluppi di Schengen nonché i regolamenti (UE) 2021/115017, 2021/115118 e 2021/115219, l’ETIAS viene nuovamente adeguato. Questi regolamenti contengono modifiche divenute necessarie a seguito dell’approvazione dei regola- menti UE summenzionati al fine di garantire l’interoperabilità dell’ETIAS con gli altri sistemi a partire dalla sua messa in esercizio.

16 RS 0.362.2 17 Regolamento (UE) 2021/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la defi- nizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1. 18 Regolamento (UE) 2021/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la defini- zione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del si- stema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 7. 19 Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Il terzo regolamento (UE) 2021/1151 riguarda l’ECRIS-TCN e non è rilevante ai fini Schengen. Per tale ragione di seguito non sono più trattati i contenuti di questo rego- lamento UE. Per una panoramica esaustiva e una migliore comprensione delle spiegazioni che se- guono, nei due punti seguenti vengono brevemente illustrati l’ETIAS e l’interopera- bilità tra i sistemi d’informazione UE e i relativi componenti.

1.1 Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai

viaggi ETIAS Con il regolamento (UE) 2018/124020 che istituisce un sistema europeo di informa- zione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (di seguito regolamento ETIAS) viene creato nello spazio Schengen un sistema analogo all’ESTA21 degli USA. I cittadini di Stati terzi non soggetti all’obbligo di visto che intendono entrare nello spazio Schengen, con poche eccezioni sono tenuti a richiedere online un’autorizzazione al viaggio prima del suo inizio. Questa autorizzazione costa sette euro ed è valida per tre anni. Prima della partenza, i dati forniti dai viaggiatori sono controllati in relazione a deter- minati rischi (messa a rischio della sicurezza, immigrazione illegale, pericolo per la salute pubblica), mediante consultazione dei sistemi d’informazione Schengen/Du- blino esistenti SIS, EES e VIS, la banca dati delle impronte digitali Eurodac, le banche dati di Interpol SLTD e TDAWN, l’elenco di controllo ETIAS, nonché gli indicatori di rischio ETIAS. Se la verifica automatizzata non evidenzia riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS rilascia automaticamente l’autorizzazione ai viaggi ETIAS. Se, invece, in uno dei si- stemi consultati risulta un riscontro successivamente confermato dall’unità centrale ETIAS o se permangono dubbi sull’identità della persona, l’unità centrale ETIAS tra- smette la domanda alla NES del competente Stato Schengen, la quale elabora la do- manda in questione e decide in via definitiva se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi ETIAS, all’occorrenza dopo aver consultato altre NES, le autorità nazionali svizzere ed Europol. L’autorizzazione ai viaggi ETIAS non garantisce alcun diritto di entrata nello spazio Schengen, ma costituisce una nuova condizione, oltre a quelle già vigenti del Codice dei visti Schengen (documento di viaggio valido, risorse sufficienti ecc.), affinché i cittadini di Stati terzi esenti dall’obbligo del visto possano entrare nello spazio Schen- gen. Di conseguenza, al momento dell’inizio del viaggio, i vettori sono tenuti a veri- ficare se i passeggeri di questa categoria sono in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida.

20 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

21 «Electronic System for Travel Authorization».

Grazie a questo esame preliminare il nuovo sistema incrementerà l’efficacia dei con- trolli di frontiera e colmerà le lacune in materia di informazione e sicurezza (art. 1 in combinato disposto con l’art. 4 regolamento ETIAS). Le basi legali per l’istituzione dell’ETIAS sono contenute nel regolamento (UE) 2018/124022 (di seguito regolamento ETIAS). Questo regolamento UE è stato notifi- cato alla Svizzera il 7 settembre 2018 come sviluppo dell’acquis di Schengen. Il 10 ot- tobre 2018 il Consiglio federale ha approvato il suo recepimento, con riserva di ap- provazione parlamentare e il 6 marzo 2020 ha adottato il messaggio relativo al recepimento e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS. 23 Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l’ETIAS è stato appro- vato dall’Assemblea federale il 25 settembre 2020. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2021. Con la notifica dell’adempimento dei requisiti costi- tuzionali (ratifica), lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento ETIAS è entrato in vigore il 15 gennaio 2021, ma sarà applicabile solamente a partire dal termine stabilito dalla Commissione europea per la messa in servizio del sistema («go-live», previsto a dicembre 2022).

1.2 Interoperabilità

L’interoperabilità intende migliorare la sicurezza in Svizzera e nello spazio Schengen, rendere più efficienti i controlli alle frontiere esterne e contribuire alla gestione della migrazione. Grazie all’interoperabilità, gli attuali sistemi d’informazione UE della cooperazione Schengen/Dublino in futuro saranno collegati in modo tale da permet- tere di confrontare in maniera automatizzata i dati di identità, dei documenti di viaggio e biometrici (impronte digitali e immagini del viso) dei cittadini di Stati terzi. In tal modo, le informazioni disponibili potranno essere consultate in modo più semplice e veloce, rafforzando così la sicurezza nello spazio Schengen. Il fulcro dell’interoperabilità è costituito dalle seguenti nuove componenti del sistema centrale: – il portale di ricerca europeo (ESP), che permette alle autorità competenti di consultare contemporaneamente più sistemi d’informazione; – il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) che consente il confronto di dati biometrici (impronte digitali e immagini del viso) contenuti in più si- stemi; – l’archivio comune di dati di identità (CIR) contenente i dati di identità, i dati dei documenti di viaggio e i dati biometrici di cittadini di Stati terzi presenti in più sistemi d’informazione dell’UE;

22 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1. 23 FF 2020 2577

– il rilevatore di identità multiple (MID) che evidenzia le correlazioni esistenti tra i dati contenuti nei sistemi collegati (i cosiddetti collegamenti MID), con- tribuendo a individuare persone registrate sotto falsa identità o con più iden- tità. Le quattro componenti del sistema centrale insieme, non solo facilitano lo scambio di informazioni e la corretta identificazione delle persone, ma permettono anche di rile- vare le identità multiple e le frodi di identità. Le basi legali per l’istituzione dell’interoperabilità tra i sistemi d’informazione UE nei settori frontiere, migrazione e polizia sono contenute nei regolamenti (UE) 2019/81724 e (UE) 2019/81825. Il 21 maggio 2019 questi regolamenti UE sono stati notificati alla Svizzera come sviluppi dell’acquis di Schengen. Il 14 giugno 2019 il Consiglio fede- rale ha approvato gli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti UE, con riserva di approvazione parlamentare. Il 19 giugno 2019 è stata trasmessa all’UE la rispettiva nota di risposta. Il 2 settembre 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo al recepimento e all’attuazione dell’interoperabilità.26 Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il progetto concernente l’interoperabilità è stato approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 2021. Il ter- mine di referendum è scaduto inutilizzato l’8 luglio 2021. Tuttavia questo decreto sarà applicabile solamente a partire dal termine stabilito dalla Commissione europea per la messa in servizio dei componenti del sistema centrale. Al momento è prevista una messa in servizio graduale dei singoli componenti del sistema centrale; l’attuazione non sarà completata prima del 2023.

2 Situazione iniziale

2.1 Necessità d’intervento e obiettivi

Contemporaneamente alle basi legali dell’ETIAS, l’UE ha elaborato anche le basi le- gali di altri di sistemi d’informazione Schengen/Dublino, quali l’EES o il SIS nonché per l’interoperabilità di questi sistemi (v. punto 1). Inoltre è stata discussa la nuova versione del regolamento Eurodac che a tutt’oggi non è ancora stata approvata. 27 Le

24 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel set- tore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Par- lamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27. 25 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel set- tore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regola- menti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85. 26 FF 2020 7005 27 Il regolamento (UE) 2018/1240 relativo all’ETIAS ha mantenuto i riferimenti all’Eurodac contenuti nella proposta della Commissione relativa all’ETIAS, ma ha precisato, all’arti- colo 97, che le disposizioni concernenti la consultazione dell’Eurodac si applicheranno solo a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento Eurodac diventerà applicabile.

modifiche del regolamento VIS sono state approvate dall’UE il 7 luglio 2021 (rego- lamenti [UE] 2021/113428 e [UE] 2021/113329). Poiché l’ETIAS deve essere interoperabile con tutti questi sistemi d’informazione Schengen/Dublino, il regolamento ETIAS prevede che nei nuovi regolamenti UE le modifiche tecniche siano stabilite attraverso l’adeguamento degli atti giuridici di que- sti sistemi d’informazione Schengen/Dublino consultati attraverso l’ETIAS. Inoltre, le corrispondenti disposizioni sono integrate anche nel regolamento ETIAS (art. 11). I regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 contengono queste modifiche, con- seguenti all’approvazione dei nuovi regolamenti SIS e dei regolamenti concernenti l’interoperabilità. Inoltre è regolamentata la collaborazione sotto il profilo tecnico tra l’EES e l’ETIAS. Dato il diverso grado di partecipazione degli Stati UE e Schengen alla politica unio- nale nell’ambito della libertà, della sicurezza e del diritto, l’UE emanerà tre atti giuri- dici separati, dei quali sono rilevanti ai fini Schengen: – il regolamento (UE) 2021/1152 (di seguito regolamento modificativo ETIAS «frontiere») stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informa- zione dell’UE ai fini dell’ETIAS e le relative modifiche dei regolamenti (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS), (UE) 2017/2226 (regolamento EES), (UE) 2018/1240 (regolamento ETIAS), (UE) 2018/1861 (SIS «frontiere») e (UE) 2019/817 (IOP «frontiere»); – il regolamento (UE) 2021/1150 (di seguito regolamento modificativo ETIAS «polizia») riguarda i regolamenti (UE) 2018/1862 (SIS «polizia»; art. 1) e (UE) 2019/818 (IOP «polizia»; art. 2) L’interoperabilità dell’ETIAS con gli altri sistemi d’informazione dell’UE assume un ruolo primario nel colmare le lacune esistenti nel settore della sicurezza. La semplifi- cazione dello scambio di dati tra i diversi sistemi d’informazione consentirà, inoltre, controlli più rapidi ed efficaci alle frontiere esterne dello spazio Schengen, contri- buendo così al contrasto della migrazione illegale. Il 29 giugno 2021 i due regolamenti UE sono stati notificati alla Svizzera come svi- luppi dell’acquis di Schengen. L’11 agosto 2021 il Consiglio federale ha approvato gli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti UE, con riserva di ap- provazione parlamentare; nella stessa data è stata trasmessa all’UE la rispettiva nota di risposta.

28 Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, ver- sione della GU 248 del 13.7.2021, pag. 11. 29 Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti, ver- sione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.

L’obiettivo del presente disegno è di recepire entro i termini prestabiliti gli sviluppi dell’acquis di Schengen e di creare le necessarie basi giuridiche per la relativa traspo- sizione.

2.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

Il 7 gennaio 2019 la Commissione europea ha presentato la proposta d regolamento concernente le modifiche del regolamento ETIAS. Dato che gli Stati UE e Schengen partecipano in misura differente alla politica unio- nale nell’ambito della libertà, della sicurezza e del diritto, nel quadro delle discussioni all’interno dell’UE la proposta è stata suddivisa in tre atti giuridici separati. Uno di questi riguarda l’ECRIS-TCN e pertanto non è rilevante ai fini Schengen per la Sviz- zera. Le discussioni in seno al Consiglio dell’UE si sono protratte dal 9 gennaio al 22 mag- gio 2019, mentre i negoziati con il Parlamento europeo (trilogo) dal 13 gennaio al 16 marzo 2021. Nel quadro dei negoziati i rappresentanti della Svizzera hanno potuto chiarire alcuni aspetti tecnici e avanzare le loro proposte di soluzione. Le discussioni in seno al trilogo sono state particolarmente intense, soprattutto per quanto riguarda i temi seguenti: – portata degli accessi al SIS da parte della NES per la verifica manuale delle domande – effetti delle novità del regolamento «SIS rimpatrio» e ruolo dell’ufficio SIRENE – interoperabilità con l’ECRIS-TCN – ruolo dell’ESP per l’interoperabilità tra i sistemi – interoperabilità tra l’EES e l’ETIAS: quali dati ETIAS vengono salvati nell’EES Il compromesso raggiunto è stato approvato in sessione plenaria dal Parlamento euro- peo l’8 giugno 2021 e dal Consiglio dei ministri il 28 giugno 2021. L’approvazione ufficiale dei regolamenti UE è avvenuta il 7 luglio 2021 tramite sottoscrizione dell’atto giuridico da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE. Gli sviluppi dell’acquis di Schengen, tuttavia, erano già stati notificati alla Svizzera il 29 giugno 2021.

2.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis

di Schengen L’articolo 2 paragrafo 3 AAS obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a tra- sporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall’UE quale sviluppo dell’acquis di Schengen sin dalla firma dell’accordo avvenuta il 26 ottobre 2004.

L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen: in un primo momento l’UE notifica «imme- diatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Consiglio dell’UE o Com- missione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo svi- luppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS). Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Con- formemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato in- combe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Po- polo. I due regolamenti UE da recepire sono giuridicamente vincolanti. Inoltre vengono modificati i seguenti otto regolamenti UE rilevanti ai fini Schengen: – regolamento (UE) 2018/124030 (di seguito regolamento ETIAS); – regolamento (CE) n. 767/200831 (di seguito regolamento VIS); – regolamento (UE) 2017/222632 (di seguito regolamento EES); – regolamento (UE) 2018/186033 (di seguito regolamento «SIS rimpatrio»); – regolamento (UE) 2018/186134 (di seguito regolamento «SIS frontiere»);

30 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1. 31 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 60– 81. 32 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Ac- cordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20. 33 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. 34 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’ac- cordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

– regolamento (UE) 2019/81735 (di seguito regolamento «IOP frontiere»); – regolamento (UE) 2018/186236 (di seguito regolamento «SIS polizia»); – regolamento (UE) 2019/81837 (di seguito regolamento «IOP polizia»); Si tratta di regolamenti UE già recepiti dalla Svizzera come sviluppi di Schengen o per i quali è in corso la procedura di recepimento. Il recepimento dei presenti regola- menti UE deve pertanto avere luogo mediante scambio di note. Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea fede- rale (cfr. punto 9.1). L’11 agosto 2021 la Svizzera ha informato l’UE nelle sue note di risposte che il recepimento degli sviluppi potrà essere vincolante «soltanto previo sod- disfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l’eventuale referendum. Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono stati soddisfatti, la Svizzera ne informa per scritto immediatamente il Consiglio dell’UE e la Commis- sione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposi- zione dei regolamenti UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la sca- denza del termine referendario. La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell’acquis di Schengen da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione Schengen e pertanto anche della cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combi- nato disposto con l’art. 14 par. 2 AAD38). Siccome i regolamenti modificativi ETIAS sono stati notificati alla Svizzera già il 29 giugno 2021, ossia prima dell’adozione formale avvenuta il 7 luglio 2021 nella fatti- specie è giustificato (nonostante la notifica anticipata) far decorrere il termine di due anni per il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE soltanto dal 7 luglio

35 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel set- tore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Par- lamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27. 36 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56. 37 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel set- tore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regola- menti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85. 38 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; RS 0.142.392.68.

2021, per cui lo stesso scade il 7 luglio 2021. Poiché la messa in servizio dell’ETIAS e quindi l’applicazione delle pertinenti disposizioni dei regolamenti UE sono previste già a dicembre 2022, tutte le basi legali dovranno essere disponibili entro tale termine.

2.4 Rapporto con il programma di legislatura e la

pianificazione finanziaria nonché le strategie del Consiglio federale Il 29 gennaio 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul programma di legislatura 2019–202339, in cui il presente progetto è menzionato. Il progetto è anche uno degli obiettivi della Strategia di politica estera 2020–2023 del Consiglio federale.40 La Svizzera dirige la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale; pre- viene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente. Quest’ul- timo obiettivo si raggiunge in particolare attraverso l’interoperabilità dell’ETIAS con gli altri sistemi d’informazione UE che consente inoltre un utilizzo più efficace dell’ETIAS stesso. Il recepimento e la trasposizione dei due regolamenti UE non sono in contrasto con nessuna strategia del Consiglio federale e permettono alla Svizzera di adempiere ai propri obblighi derivanti dall’AAS.

3 Punti essenziali dei regolamenti (UE) 2021/1150 e

(UE) 2021/1152 Dato il diverso grado di partecipazione alla cooperazione Schengen da parte degli Stati associati, le modifiche del regolamento ETIAS sono suddivise in tre regolamenti. Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» riguarda il settore delle frontiere e dei visti, mentre il regolamento modificativo ETIAS «polizia» il settore della coopera- zione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. I due regolamenti UE contengono modifiche concernenti i diritti di accesso, l’intero- perabilità e aspetti tecnici. Essi disciplinano in modo più chiaro le condizioni alle quali l’unità centrale ETIAS e le NES possono consultare i dati salvati negli altri sistemi d’informazione UE ai fini dell’ETIAS. I dati salvati nel fascicolo di domanda ETIAS sono consultabili sola- mente dagli Stati Schengen che gestiscono i principali sistemi d’informazione confor- memente alle rispettive modalità di partecipazione. Sono inoltre previsti nuovi diritti di accesso per le NES ai rispettivi casellari giudiziali nazionali.

39 Messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–2023, FF 2020 1565. 40 https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/publikationen/alle-publikationen.html/con- tent/publikationen/it/eda/schweizer-aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2020- 2023.html.

Viene altresì istituita l’interoperabilità tra il sistema di informazione ETIAS, gli altri sistemi d’informazione UE e i dati Europol e Interpol. Al fine di agevolare il confronto tra l’ETIAS e gli altri sistemi d’informazione UE, i dati personali vengono inseriti e salvati allo stesso modo in tutti i pertinenti sistemi d’informazione UE. Infine vengono integrate nei rispettivi regolamenti UE le modifiche tecniche necessa- rie per l’istituzione completa dell’ETIAS a seguito dei regolamenti UE concernenti l’EES, l’ECRIS-TCN e il SIS nel frattempo approvati. Non costituendo uno sviluppo di Schengen, le modifiche riguardanti l’ECRIS-TCN non sono rilevanti per la Sviz- zera. In vista dell’esame delle domande ETIAS, nel SIS verrà integrata una nuova categoria di segnalazioni per i controlli di indagine. Inoltre le autorizzazioni ai viaggi ETIAS devono poter essere revocate, ad esempio nel caso di segnalazioni SIS relative al rifiuto di ingresso e di soggiorno. Deve essere altresì stabilito il collegamento tec- nico tra l’EES e l’ETIAS. Ad esempio al momento della creazione o dell’aggiorna- mento della cartella di ingresso/uscita o della cartella relativa al respingimento, l’EES deve poter interrogare automaticamente il sistema centrale ETIAS e importare auto- maticamente da questo i relativi dati. Le modifiche contenute nei due regolamenti ETIAS si ripercuotono complessiva- mente su altri nove regolamenti UE, otto dei quali sono già stati notificati alla Svizzera come sviluppi di Schengen (si veda in merito il capitolo 1). Il nono regolamento UE concerne le modifiche del regolamento (UE) 2019/816 in riferimento all’ECRIS- TCN. Il presente progetto non tratta l’accesso all’ETIAS da parte delle autorità competenti per il rilascio dei visti, previsto nel regolamento VIS riveduto, e nemmeno i contenuti dell’attuale revisione del regolamento Eurodac nel quadro del pacchetto sulla migra- zione dell’UE del 23 settembre 2021. Poiché attualmente nell’Eurodac sono salvati solamente i dati biometrici e i numeri di identificazione non è possibile effettuare un confronto con l’ETIAS. Sia il regolamento ETIAS che i nuovi regolamenti UE con le modifiche relative all’ETIAS saranno applicati contemporaneamente.

4 Contenuto dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE)

4.1 Regolamento (UE) 2021/1152

(regolamento modificativo ETIAS «frontiere») Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» modifica i seguenti regolamenti UE: – regolamento ETIAS (art. 1); – regolamento VIS (art. 2); – regolamento EES (art. 3); – regolamento «SIS rimpatrio» (art. 4); – regolamento «SIS frontiere» (art. 5); e – regolamento «IOP frontiere» (art. 6).

4.1.1 Modifiche del regolamento ETIAS (art. 1)

Art. 3 par. 1 n. 28 (nuovo) L’articolo 3 del regolamento ETIAS contiene diverse definizioni; al numero 28 è ag- giunta la definizione di «altri sistemi di informazione UE» che include l’elenco degli attuali sistemi d’informazione dell’UE nel settore della migrazione (EES, VIS, SIS, Eurodac) nonché l’ECRIS-TCN.

Art. 4 lett. e ed e bis (nuovo) Nell’articolo 4, che elenca gli obiettivi dell’ETIAS, viene modificata la lettera e e aggiunta la lettera ea. Nella lettera e viene aggiunto il sostegno agli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio. La nuova lettera ea menziona il sostegno agli obiettivi dell’EES.

Art. 6 par. 2 lett. d bis (nuovo) L’articolo 6 paragrafo 2 disciplina il sistema d’informazione ETIAS costituito, tra l’al- tro, da un sistema centrale per il trattamento dei dati delle domande, da un’interfaccia nazionale in ogni Stato Schengen, nonché da un’infrastruttura di comunicazione si- cura tra il sistema centrale ETIAS e i sistemi d’informazione di cui all’articolo 11 (par. 2). La nuova lettera da, a integrazione della lettera d, stabilisce che il sistema d’informazione ETIAS contiene un’infrastruttura di comunicazione sicura tra il si- stema centrale ETIAS e il sistema centrale EES.

Art. 7 par. 2 lett. a e par. 4 (nuovo) L’unità centrale ETIAS, istituita nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito Frontex), è operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette (art. 7 regolamento ETIAS) e i suoi compiti sono disciplinati alle lettere a-n del para- grafo 2. Alla lettera a viene cancellato il rimando all’elenco di controllo ETIAS. Secondo il nuovo paragrafo 4 l’unità centrale ETIAS presenta relazioni periodiche alla Commis- sione nonché a eu-LISA in merito ai falsi riscontri positivi generati durante le verifi- che automatizzate.

Art. 11 Interoperabilità con gli altri sistemi d’informazione dell’UE e i dati Europol Viene sostituito l’articolo 11. Al fine di assicurare l’interoperabilità dell’ETIAS con gli altri sistemi d’informazione dell’UE e le banche dati, l’interrogazione automatiz- zata dei rispettivi sistemi nel quadro del trattamento automatizzato dei dati contenuti nella domanda sarà effettuata attraverso il portale di ricerca europeo (ESP, par. 1; riguardo all’ESP v. punto 1.2). Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati contenuti nella domanda con il VIS, ve- rificando se è presente una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per

il soggiorno breve riguardante il richiedente. Al fine di consentire questa interroga- zione, il sistema centrale ETIAS deve poter consultare il VIS utilizzando l’ESP con i dati di identità di cui alle lettere a-i e i dati dei documenti di viaggio (lett. j) (par. 2). Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati pertinenti, tra gli altri, con l’EES per ve- rificare se il richiedente è attualmente segnalato nell’EES come soggiornante fuori- termine o se lo è stato in passato. Inoltre nell’EES si verifica se il richiedente è stato oggetto di respingimento nello spazio Schengen. Al fine di consentire questa interro- gazione, il sistema centrale ETIAS deve poter consultare l’EES utilizzando l’ESP con i dati di identità di cui alle lettere a-j e i dati dei documenti di viaggio (lett. k) (par. 3). Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati pertinenti, tra gli altri, con il SIS e verifi- cherà se: – il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d’in- gresso e di soggiorno oppure ai fini del rimpatrio, oppure, nel caso di mino- renni, se la persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore legale del richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d’in- gresso e di soggiorno; – il documento di viaggio utilizzato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o in- validato; – il richiedente o, nel caso sia minorenne, la persona che esercita la responsabi- lità genitoriale o il tutore legale del richiedente, è oggetto di una segnalazione nel SIS come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione; – il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS di persona scomparsa; – il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario; – il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini di un controllo di- screto o di un controllo specifico. Al fine di consentire questa interrogazione, il sistema centrale ETIAS deve poter con- sultare il SIS utilizzando l’ESP con i dati di identità di cui alle lettere a-k dei paragrafi 4 e 5 nonché i dati dei documenti di viaggio (lett. l) e, nel caso di minori, i dati di

identità della persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore legale (lett. m) (par. 4 e 5). Inoltre, utilizzando l’ESP il sistema centrale ETIAS confronta con l’ECRIS-TCN i dati pertinenti riportati nel paragrafo 6. Tuttavia, non essendo rilevante ai fini Schen- gen questo paragrafo non è vincolante per la Svizzera. Infine il sistema centrale ETIAS confronta, utilizzando l’ESP, i dati pertinenti con i dati dell’Europol e verifica se i dati contenuti nella domanda corrispondono ai dati salvati nelle banche dati Europol (par. 7). In caso di riscontri positivi, sino alla conclusione della procedura manuale l’ESP con- cede all’unità centrale ETIAS un accesso temporaneo, in modalità di sola lettura, ai risultati delle verifiche automatizzate. Tale accesso non riguarda i riscontri positivi

nell’elenco di controllo che possono essere visionati unicamente dalla NES. Il numero di riferimento è salvato nel fascicolo di domanda (par. 8). La Commissione europea può adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di specificare le condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in un fasci- colo, in una segnalazione o in un file degli altri sistemi di informazione dell’UE con- sultati (par. 9). Inoltre essa può emanare atti di esecuzione al fine di stabilire le mo- dalità tecniche per la conservazione dei dati (par. 10). Al fine di determinare lo Stato Schengen competente per la verifica manuale e la con- cessione o il rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS, nel fascicolo di domanda ETIAS è indicata l’origine dei rispettivi riscontri positivi (tipo di segnalazione SIS, sistema di origine, numero di riferimento ecc.). Questi dati sono visibili all’unità cen- trale ETIAS solamente se il sistema centrale ETIAS non è in grado di determinare lo Stato Schengen competente (par. 11).

Art. 11 ter (nuovo) Sostegno agli obiettivi dell’EES Al momento della creazione o dell’aggiornamento della cartella di ingresso/uscita, l’EES deve poter interrogare il sistema centrale ETIAS attraverso un canale di comu- nicazione sicuro e importare i dati attraverso una procedura automatizzata.

Art. 11 quater (nuovo) Interoperabilità tra l’ETIAS e l’EES ai fini della revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS richiesta dal richiedente L’articolo 41 paragrafo 8 del regolamento ETIAS prevede la possibilità per il richie- dente di chiedere la revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS. Non esiste alcun rimedio giuridico contro tale revoca. Se al momento della presentazione il richiedente è ancora presente nello spazio Schengen, la revoca diventa efficace solamente quando lascia lo spazio Schengen e la sua partenza è registrata nell’EES. Secondo l’articolo 11 quater in questi casi il sistema centrale ETIAS verifica automa- ticamente nel sistema centrale EES se la persona in questione è ancora presente nello spazio Schengen (par. 1). Se il richiedente non è più presente nello spazio Schengen, la revoca dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS ha effetto immediato (par. 2); se è an- cora nello spazio Schengen, non appena ne esce il sistema centrale dell’EES deve poter trasmettere una notifica immediata al sistema centrale ETIAS.

Art. 12 Interrogazione delle banche dati Interpol L’articolo 12 prevede che, nell’ambito della verifica automatizzata della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, oltre ai sistemi dell’UE come l’EES e il SIS, il si- stema centrale ETIAS interroghi anche le banche dati Interpol SLTD e TDAWN (par. 1). Le interrogazioni e le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol (par. 2). Questo articolo viene riformulato: l’ETIAS non interroga le banche dati di Interpol se l’attuazione del paragrafo 2 non è garantita sotto il profilo tecnico (par. 3).

Le basi giuridiche già previste con il progetto sull’interoperabilità per l’interrogazione delle banche dati Interpol sono tuttora oggetto di discussioni tra l’UE e Interpol, le quali sostengono diverse opinioni giuridiche. La questione riguarda se e quando un riscontro positivo emerso dalle interrogazioni nei sistemi interoperabili debba essere condiviso con lo Stato segnalante. Nell’ambito dell’interoperabilità, attraverso l’ESP verrà dato alle autorità di sicurezza l’accesso a tutti i dati nei sistemi dell’UE, così come a quelli di Europol e Interpol, a condizione che dispongano delle necessarie autorizzazioni. Per i dati Interpol è previsto un cosiddetto meccanismo «silent hit». In caso di riscontro positivo, l’interrogazione nell’ESP non dovrebbe comportare che lo Stato segnalante ne sia informato e, ad esempio, venga a conoscenza dell’autorità che ha ottenuto il riscontro positivo tramite l’ESP. Il riscontro positivo dovrebbe essere comunicato solo se vengono attivati i dati dettagliati di una segnalazione. Interpol ritiene che ogni riscontro positivo debba essere condiviso con lo Stato membro Inter- pol che effettua la segnalazione. Tali questioni ancora in sospeso saranno trattate in un accordo di coordinamento tra l’UE e Interpol; la Commissione europea ha già pre- disposto un corrispondente mandato negoziale. Dopo l’approvazione del mandato da parte del Consiglio potranno essere avviati i negoziati formali con Interpol, guidati dalla Commissione europea.

Art. 17 par. 4 lett. a Al momento della compilazione della domanda, il richiedente è tenuto a fornire una serie di dati personali (p. es. cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, docu- mento di viaggio, nazionalità, indirizzo e-mail) e la sua attuale attività professionale (art. 17 par. 2 e 3 regolamento ETIAS), nonché a rispondere ad alcune domande sul suo background personale (in particolare per quanto riguarda le registrazioni nel ca- sellario giudiziale, i soggiorni in zone di guerra, le decisioni di rimpatrio; art. 17 par. 4 e 6 regolamento ETIAS). Ora la persona che viaggia deve indicare anche se è stata condannata per reati di ter- rorismo nei venticinque anni precedenti (sinora erano venti anni) o, per gli altri reati elencati nell’allegato, nei quindici anni precedenti (sinora erano dieci anni).

Art. 20 par. 2 Nel quadro dell’elaborazione automatizzata della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, il sistema centrale ETIAS effettua un confronto completamente automatizzato dei dati forniti dal richiedente con quelli conservati negli altri sistemi d’informazione (SIS, VIS, EES, Eurodac e le banche dati Interpol SLTD e TDAWN), con l’elenco di controllo ETIAS e con le regole di verifica ETIAS (art. 20 regolamento ETIAS). La formulazione del paragrafo 2 è modificata: vengono adeguati i rimandi all’articolo 17 paragrafi 2 e 8 ed è aggiunta la possibilità di interrogare, oltre alle citate banche dati, anche l’ECRIS-TCN. Inoltre è stabilito che l’interrogazione di questi sistemi in- formativi avviene utilizzando l’ESP. Inoltre vengono aggiunte due nuove lettere: la lettera n concerne l’interrogazione dell’ECRIS-TCN da parte del sistema centrale ETIAS e la lettera o la segnalazione nel SIS ai fini del rimpatrio. Ora il sistema centrale ETIAS verifica se per il richiedente è presente nel SIS una segnalazione ai fini del rimpatrio.

Art. 22 par. 2, 3 lett. b, 5 e 7 (nuovo) Qualora dal trattamento automatizzato emerga un riscontro positivo, il fascicolo è inoltrato all’unità centrale ETIAS, la quale lo esamina entro 12 ore per verificare il riscontro positivo e dissipare eventuali dubbi sull’identità del richiedente. Nel paragrafo 2 sono modificati i rimandi all’articolo 20. Nel paragrafo 3 lettera b viene cancellato il rimando all’elenco di controllo ETIAS. Secondo il paragrafo 5, se esiste un riscontro positivo con l’elenco di controllo ETIAS il fascicolo di domanda è trasmesso alla competente NES per il trattamento manuale della domanda di autoriz- zazione ai viaggi ETIAS. Il nuovo paragrafo 7 stabilisce che l’unità centrale ETIAS conserva i registri di ogni operazione di trattamento dei dati.

Art. 23 par. 1 lett. c e par. 2 primo comma e terzo comma (nuovo) nonché par. 4 Al paragrafo 1 lettera c è aggiunta un’ulteriore categoria di segnalazione. Ora nell’in- terrogazione del SIS il sistema centrale ETIAS verifica se per il richiedente sono pre- senti anche segnalazioni per i controlli di indagine. In caso di riscontro positivo nel SIS a seguito di segnalazione di persona scomparsa, ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario, da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico e, ora anche di segnalazione di persone da sottoporre a controlli di indagine, il sistema centrale ETIAS informa automaticamente l’unità centrale ETIAS e l’ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha inserito la segnalazione nel SIS (art. 23 par. 2 regolamento ETIAS). L’unità centrale ETIAS verifica la corrispon- denza tra i dati personali del richiedente e quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo; a tal fine è esplicitamente autorizzata ad accedere al fascicolo di domanda ETIAS e ai dati collegati (par. 2 primo comma). Se l’unità centrale ETIAS ha confermato la corrispondenza, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. L’ufficio SIRENE interessato verifica a sua volta se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e adotta adeguate misure di follow-up. Se il riscontro positivo riguarda una segnalazione di rimpatrio, l’ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante verifica se sia necessaria la cancellazione della segnalazione di rimpatrio e l’inserimento di una segnalazione al fine di impedire l’ingresso e il soggiorno (par. 2 terzo comma). Secondo il paragrafo 4 il sistema centrale ETIAS inserisce nel fascicolo di domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi. Si precisa che tale riferimento è visibile solo all’ufficio SIRENE e all’unità centrale ETIAS.

Art. 25 bis (nuovo) Uso degli altri sistemi d’informazione dell’UE per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS Il personale debitamente autorizzato delle NES ha accesso diretto agli altri sistemi d’informazione dell’UE al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS; può consultarli in modalità di sola lettura e non ha la possibilità di elaborare

i dati. Le NES possono consultare nei seguenti sistemi d’informazione i dati specifi- cati tra parentesi: – EES (i dati di cui agli art. 16–18 del regolamento EES); – VIS (i dati di cui agli art. 9–14 del regolamento VIS); e – SIS (i dati di cui all’art. 20 del regolamento SIS «frontiere» trattati ai fini degli articoli 24–26, all’art. 20 del regolamento SIS «polizia» trattati ai fini degli art. 26 e 38 par. 2 lett. k e l nonché all’art. 4 del regolamento SIS «rimpatrio» trattati ai fini dell’art. 3). In tal modo, nel quadro della verifica delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS, sono limitati gli accessi al SIS da parte della NES che può consultare sola- mente i dati delle seguenti segnalazioni SIS: – segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rifiuto d’ingresso e di sog- giorno (art. 20 in combinato disposto con gli art. 24–26 del regolamento SIS «frontiere»); – segnalazioni di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradi- zione (art. 20 in combinato disposto con l’art. 26 regolamento SIS «polizia»); – segnalazioni di documenti ufficiali in bianco rubati, altrimenti sottratti, smar- riti o pretesi tali ma falsi (art. 20 in combinato disposto con l’art. 38 par. 2 lett. k regolamento SIS «polizia»); – segnalazioni di documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d’iden- tità, titoli di soggiorno, documenti di viaggio e patenti di guida rubati, altri- menti sottratti, smarriti o invalidati, o documenti pretesi tali ma falsi (art. 20 in combinato disposto con l’art. 38 par. 2 lett. l regolamento SIS «polizia»); – segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio (art. 4 in combinato disposto con l’art. 3 regolamento SIS «rimpatrio»). Se il riscontro positivo riguarda una registrazione nell’ECRIS-TCN, la NES interroga i casellari giudiziali nazionali in merito ai reati elencati nell’allegato del regolamento ETIAS. Al momento questi riscontri positivi non sono visibili per la Svizzera in quanto non partecipa all’ECRIS.

Art. 26 par. 3 lett. b, par. 3 bis e par. 4 secondo comma (nuovo) L’articolo 26 del regolamento ETIAS disciplina il trattamento manuale delle domande ETIAS da parte delle NES. Nel paragrafo 3 lettera b viene modificato il rimando all’articolo 20. Il nuovo paragrafo 3 bis precisa come procedere con l’autorizzazione ai viaggi ETIAS quando emerge un riscontro positivo nel SIS per una segnalazione ai fini del rimpatrio. Nel paragrafo 4 è aggiunto il secondo comma che concerne la notifica del riscontro positivo in riferimento a un’interrogazione nell’ECRIS-TCN.

Art. 28 par. 3 terzo comma (nuovo) Nel quadro del trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, una NES può consultare la NES di un altro Stato. In questo contesto le NES degli Stati membri consultati ottengono l’accesso al fascicolo di domanda (par. 2) e danno un parere motivato positivo o negativo circa la domanda. Questo parere viene registrato nel fascicolo di domanda (par. 3 primo e secondo comma). Il terzo comma aggiunto nel paragrafo 3 precisa che tale parere è visibile unicamente alla NES dello Stato membro consultato e alla NES dello Stato membro competente.

Art. 37 par. 3 L’autorizzazione ai viaggi ETIAS è rifiutata se al richiedente è associato un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o per la salute pubblica. Tale può essere il caso, ad esempio, di una persona che ha utilizzato un documento di viaggio rubato o invalidato oppure segnalato nel SIS ai fini del rifiuto dell’ingresso oppure per il quale sussistono dubbi motivati circa l’autenticità dei dati e l’affidabilità delle dichiarazioni presentate (art. 37 regolamento ETIAS). I richiedenti le cui domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS sono state rifiutate hanno il diritto di presentare ricorso (art. 37 par. 3 regolamento ETIAS). L’eventuale ricorso va presentato nello Stato Schengen che ha emanato la decisione di autorizza- zione al viaggio conformemente alla sua legislazione nazionale. La NES dello Stato Schengen competente informa l’interessato in merito all’iter da seguire per presentare ricorso. Il paragrafo 3 precisa che durante la procedura di ricorso l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro garantisce al ricorrente l’accesso alle informazioni sulla sua do- manda di autorizzazione ai viaggi ETIAS. Il ricorrente può consultare tali informa- zioni in ogni momento accedendo in modo sicuro mediante autenticazione utente al sito internet «ETIAS» della Commissione europea.

Art. 41 par. 3 Un’autorizzazione ai viaggi ETIAS è revocata (art. 41 regolamento ETIAS) non ap- pena risulta che le condizioni di rilascio non erano soddisfatte al momento del rilascio o non sono più soddisfatte (p. es. nuova segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto dell’in- gresso). Nel nuovo paragrafo 3 è cancellato il termine «nuova» riferito alla segnala- zione ai fini del rifiuto dell’ingresso. In tal modo si precisa che in questi casi l’auto- rizzazione ai viaggi ETIAS è revocata indipendentemente dal fatto che il rifiuto dell’ingresso sia nuovo o meno.

Art. 46 par. 1, 3 e 5 (nuovo) L’articolo 46 riguarda le procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati. Qualora, a causa di un guasto, sia tecnicamente impossibile procedere all’interroga- zione dell’ETIAS, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida. Secondo il paragrafo 1 l’unità centrale

ETIAS comunica il guasto del sistema non solo ai vettori, ma anche agli Stati Schen- gen. Inoltre secondo il paragrafo 3 se è tecnicamente impossibilitato per un lungo periodo a procedere all’interrogazione, per ragioni diverse da un guasto, il vettore lo comunica all’unità centrale ETIAS che a sua volta informa senza indugio gli Stati Schengen. Ai sensi del paragrafo 5 l’unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori. La Commissione europea adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori norme detta- gliate relative al sostegno da fornire.

Art. 47 par. 4 lett. a L’articolo 47 del regolamento ETIAS disciplina l’accesso ai dati ETIAS ai fini di ve- rifica alle frontiere esterne Schengen. In base al paragrafo 2 lettera a le autorità di frontiera verificano se la persona è in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida. Nel caso di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, occorre inoltre verificare lo Stato membro o gli Stati membri per cui è valida. Inoltre la lettera a precisa che da sistema deve risultare se il cittadino dello Stato terzo esente dall’obbligo del visto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera c e rientra nel campo d’applicazione dell’ETIAS (ossia è familiare di un citta- dino dell’Unione conformemente alla direttiva 2004/38/CE41 ma non è in possesso di una carta di soggiorno conformemente alla direttiva 2004/38/CE o di un titolo di sog- giorno conformemente al regolamento [CE] n. 1030/200242).

Art. 64 par. 7 (nuovo) L’articolo 64 del regolamento ETIAS disciplina il diritto del richiedente di accesso ai propri dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limita- zione del loro trattamento. Conformemente al nuovo paragrafo 7 il diritto di accesso ai dati personali lascia im- pregiudicati l’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1861 e l’articolo 67 del regola- mento (UE) 2018/1862. Il richiedente può esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento presentandone richiesta all’unità centrale ETIAS o alla NES competente che la elabora entro 30 giorni.

41 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare libera- mente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (testo rilevante ai fini del SEE), GU L

158 del 30.4.2004, pagg. 77–123.

42 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un mo- dello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pagg. 1–7.

Art. 73 par. 3 terzo comma L’articolo 73 disciplina le responsabilità di eu-LISA in fase di sviluppo dell’ETIAS. Il terzo comma stabilisce ora che eu-LISA è responsabile anche dello sviluppo dell’in- frastruttura di comunicazione sicura fra il sistema centrale dell’EES e quello dell’ETIAS.

Art. 88 par. 1 lett. a e d, par. 6 e 7 (nuovo) In base all’articolo 88, la Commissione europea determina la data a partire dalla quale l’ETIAS entra in esercizio. Nel paragrafo 1 lettera a si precisa che l’entrata in vigore dei presenti regolamenti UE ETIAS garantisce l’interoperabilità con tutti i sistemi d’informazione dell’UE ripor- tati nell’articolo 11 (ad eccezione del regolamento Eurodac attualmente in fase di re- visione). La lettera d subisce modifiche puramente formali: vengono adattati i rimandi ai corri- spondenti articoli. Il nuovo paragrafo 6 concerne l’interoperabilità con l’ECRIS-TCN. In base al nuovo paragrafo 7 l’ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla pos- sibilità di interrogare le banche dati di Interpol.

Art. 89 par. 2, 3 e 6 L’articolo 89 disciplina la facoltà della Commissione europea di adottare atti delegati a determinate condizioni. A seguito delle nuove disposizioni introdotte con i presenti sviluppi di Schengen, i paragrafi 2, 3 e 6 subiscono una modifica puramente formale, precisamente sono ag- giunti i rimandi a queste nuove disposizioni.

Art. 90 par. 1 La Commissione europea è ora assistita da un comitato insediato da eu-LISA. Si tratta dello stesso organo consultivo già previsto nel regolamento EES che con le proprie conoscenze specialistiche sull’EES (e ora anche sull’ETIAS) sostiene la Commissione europea in particolare nella stesura dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni di attività annuali.

Art. 92 par. 5 bis (nuovo) L’articolo 92 concerne il monitoraggio, la valutazione, lo sviluppo e il funzionamento dell’ETIAS da parte di eu-LISA. Il nuovo paragrafo 5 bis riguarda la valutazione pe- riodica dell’interrogazione dell’ECRIS-TCN attraverso il sistema centrale ETIAS.

Art. 96 terzo comma (nuovo) L’articolo 96 concerne l’entrata in vigore e l’applicabilità del regolamento ETIAS.

Il nuovo terzo comma sancisce che l’articolo 11 bis si applica già a decorrere dall’en- trata in vigore dei presenti sviluppi di Schengen, ossia dal 3 agosto 2021, e non a partire dalla messa in esercizio dell’ETIAS.

4.1.2 Modifiche del regolamento VIS (art. 2)

Art. 6 par. 2 L’articolo 6 disciplina l’accesso al VIS al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati. Il paragrafo 2 disciplina gli accessi al VIS dell’unità centrale ETIAS e delle NES dei singoli Stati Schengen. Secondo questo paragrafo l’accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di cia- scuno Stato Schengen e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi degli articoli 15–22, 22 octies–22 quaterdecies e 45 sexies (lett. a), per gli scopi degli arti- coli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817 (lett. c) nonché ora anche per gli scopi degli articoli 18 quater e 18 quinquies del regolamento VIS e del regolamento ETIAS (lett. b). Tale accesso è limitato nella misura in cui i dati siano necessari all’assolvimento dei compiti di tali autorità e organismi dell’Unione europea. e devono essere proporzio- nati agli obiettivi perseguiti.

Art. 18 ter (nuovo) Interoperabilità con l’ETIAS A partire dalla messa in esercizio dell’ETIAS, il VIS deve essere connesso all’ESP per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate del VIS. Questa interrogazione avviene attraverso i dati di identità e dei documenti di viaggio del richiedente, riportati nel nuovo allegato II del regolamento VIS. L’allegato contiene una tabella delle corrispondenze tra i dati di identità e dei documenti di viag- gio e i dati attraverso i quali il sistema centrale ETIAS interroga il VIS.

Art. 18 quater (nuovo) Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati del VIS Il paragrafo 1 ribadisce espressamente il diritto dell’unità centrale ETIAS di accedere ai dati del VIS necessari ai fini dell’esercizio dei compiti conferitile (par. 1). Qualora sia confermata la corrispondenza tra i dati registrati nell’ETIAS e quelli contenuti nel VIS o qualora persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES (par. 2).

Art. 18 quinquies (nuovo) Uso del VIS per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS Per la consultazione del VIS la competente NES utilizza gli stessi dati alfanumerici (dati di identità o dei documenti di viaggio) usati per le verifiche automatizzate

(par. 1). La consultazione mediante dati biometrici del richiedente non ha luogo poi- ché non vengono rilevati nell’ETIAS. A questi dati è possibile accedere unicamente in modalità di sola lettura; la consulta- zione è consentita esclusivamente ai fini del trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e limitatamente ai dati di cui agli articoli 9–14 del regolamento VIS. Si tratta dei dati che devono essere inseriti dall’autorità competente per i visti nel quadro della presentazione della domanda di visto e di ulteriori dati registrati nel corso della relativa procedura (p. es. in fase di rilascio del visto, in caso di interruzione dell’esame della domanda o di rifiuto di un visto ecc.; par. 2). Il risultato della consultazione del VIS è registrato nel fascicolo di domanda ETIAS dal personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS (par. 3).

Art. 34 bis (nuovo) Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS Per tutti i trattamenti di dati eseguiti nell’ambito della consultazione del VIS attraverso l’ETIAS deve essere conservata una registrazione sia nell’ETIAS sia nel VIS.

Allegato II L’attuale allegato diventa allegato I; viene aggiunto un secondo allegato contenente la tabella delle corrispondenze di cui all’articolo 18 ter.

4.1.3 Modifiche del regolamento EES (art. 3)

Art. 6 par. 1 lett. k (nuovo) L’articolo 6 del regolamento EES elenca gli obiettivi dell’EES. Nel paragrafo 1 è aggiunta la lettera k secondo cui l’EES sostiene anche gli obiettivi dell’ETIAS.

Art.8 bis (nuovo) Processo automatizzato con l’ETIAS Un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro consente all’EES di creare o aggiornare nell’EES la cartella di ingresso/uscita o la cartella re- lativa al respingimento di un cittadino di paese terzo esente dall’obbligo del visto. Ciò permette al sistema centrale EES, in fase di creazione o di aggiornamento della car- tella di ingresso/uscita o della cartella relativa al respingimento, non solo di consultare l’ETIAS, ma anche di trasferire determinati dati dall’ETIAS all’EES (numero di do- manda, data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS). Il sistema centrale EES può elaborare anche le interrogazioni provenienti dal sistema centrale ETIAS. Inoltre, se necessario, può prevedere l’invio di una comunicazione al sistema centrale ETIAS non appena è presente una cartella di ingresso/uscita da cui emerge che il richiedente la revoca dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS ha lasciato lo spazio Schengen.

Art. 8 ter (nuovo) Interoperabilità con l’ETIAS A partire dalla messa in esercizio dell’ETIAS, oltre al VIS deve essere connesso all’ESP anche l’EES per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interroga- zioni automatizzate dell’EES attraverso l’ESP. Questa interrogazione avviene attra- verso i dati di identità e dei documenti di viaggio del richiedente, riportati nel nuovo allegato III del regolamento EES. L’allegato contiene una tabella delle corrispondenze tra i dati di identità e dei documenti di viaggio e i dati attraverso i quali il sistema centrale ETIAS interroga l’EES.

Art. 9 par. 2 bis (nuovo) L’articolo 9 disciplina l’accesso all’EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati. Il nuovo paragrafo 2 bis stabilisce che i dati nell’EES possono essere consultati, in modalità di sola lettura, non soltanto dalle autorità di frontiera, dalle autorità competenti per i visti e dalle autorità competenti per l’immigrazione, ma an- che dal personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS.

Art. 13 bis (nuovo) Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati Il servizio web previsto nel quadro dell’EES consente ai cittadini di paesi terzi di in- serire i dati richiesti unitamente alla prevista data d’ingresso o di uscita, o a entrambe le date. Su tale base il servizio web fornisce ai cittadini di paesi terzi una risposta «OK» («ammesso») o «non OK» («non ammesso»), nonché le informazioni sul rima- nente soggiorno autorizzato. Anche i vettori utilizzano questo servizio web al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto (art. 13 par. 3 regolamento EES in combinato disposto con l’art. 26 par. 1 lett. b CAS). Per l’in- gresso in Svizzera ciò riguarda soltanto le compagnie aeree. Il nuovo articolo 13 bis prevede una procedura sostitutiva per i casi in cui ai vettori sia tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione dell’EES; in tali casi sono esentati dall’obbligo di consultare il servizio web. Non appena viene individuato un guasto l’unità centrale ETIAS informa i vettori e gli Stati Schengen. Se il guasto è rilevato dai vettori, essi informano l’unità centrale ETIAS che a sua volta informa senza indugio gli Stati Schengen. I vettori sono tenuti inoltre a comunicare l’impossi- bilità di consultare l’EES per altri motivi tecnici. I processi dettagliati saranno disci- plinati dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. Infine secondo l’articolo 13 bis in questi casi l’unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori. Anche in questo caso i dettagli saranno disciplinati dalla Com- missione europea mediante atti di esecuzione.

Art. 17 par. 2 secondo comma (nuovo) L’articolo 17 del regolamento EES stabilisce quali dati personali dei cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto devono essere inseriti nell’EES. Il nuovo secondo comma prevede che nella cartella di ingresso/uscita dell’EES siano inseriti anche il numero di domanda ETIAS, la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS e, in caso di autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida.

Art. 18 par. 1 lett. b L’articolo 18 del regolamento EES stabilisce quali dati personali dei cittadini di paesi terzi respinti devono essere inseriti nell’EES. Ora per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto sono salvati anche i dati riportati nell’articolo 17 paragrafo 2 del regolamento EES (numero di domanda ETIAS, data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS ecc.).

Art. 25 bis (nuovo) Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati dell’EES Il paragrafo 1 sancisce il diritto dell’unità centrale ETIAS di accedere ai dati dell’EES necessari ai fini dell’esercizio dei propri compiti. Qualora sia confermata una corri- spondenza tra i dati registrati nell’ETIAS e quelli contenuti nell’EES oppure persi- stano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manual- mente dalla competente NES (par. 2).

Art. 25 ter (nuovo) Uso dell’EES per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS Per la consultazione dell’EES la competente NES utilizza gli stessi dati alfanumerici (dati di identità o dei documenti di viaggio) già utilizzati per la verifica automatizzata (par. 1). La consultazione mediante dati biometrici del richiedente non ha luogo poi- ché non vengono rilevati nell’ETIAS. A questi dati è possibile accedere unicamente in modalità di sola lettura; la consulta- zione è consentita esclusivamente ai fini del trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e limitatamente ai dati di cui agli articoli 16–18 del regolamento EES. Si tratta dei dati personali dei titolari di visto e di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto nonché di persone respinte. Il risultato della consultazione dell’EES è registrato nel fascicolo di domanda ETIAS dal personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS (par. 3).

Art. 28 Conservazione dei dati estratti dall’EES Il nuovo articolo 28 prevede la possibilità di utilizzare i dati EES, oltre che ai fini dell’esame dei visti e delle relative decisioni (art. 24), ai fini dell’esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione (art. 25), a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri Schengen (art. 26) e a fini di identificazione (art. 27)

anche per la consultazione da parte dell’unità centrale ETIAS e per il trattamento ma- nuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS da parte delle NES.

Art. 46 par. 2 secondo comma (nuovo) I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 46 riguardano l’obbligo per eu-LISA di conservare una registrazione di tutti i trattamenti di dati effettuati nell’EES. Il nuovo secondo comma stabilisce che per tutti i trattamenti di dati eseguiti nell’am- bito della consultazione dell’EES attraverso l’ETIAS deve essere conservata una re- gistrazione sia nell’ETIAS sia nell’EES.

Allegato III Viene aggiunto un terzo allegato contenente la tabella delle corrispondenze di cui all’articolo 8 ter.

4.1.4 Modifica del regolamento (UE) 2018/1860

(regolamento «SIS rimpatrio») (art. 4)

Art. 19 Applicabilità del regolamento (UE) 2018/1861 In base all’articolo 19 determinate disposizioni generali relative al SIS contenute nel regolamento «SIS frontiere», si applicano anche al regolamento «SIS rimpatrio» (p. es. periodo di riesame delle segnalazioni, trattamento e protezione dei dati, responsa- bilità e monitoraggio, statistiche). L’articolo subisce una modifica puramente formale. A seguito dei presenti sviluppi di Schengen nel regolamento «SIS frontiere» vengono inserite diverse nuove disposi- zioni: ad alcune di queste rimanda l’articolo 19 (art. 36 bis–36 quater). Per il resto questo regolamento UE non subisce altre modifiche.

4.1.5 Modifica del regolamento «SIS frontiere» (art. 5)

Art. 18 ter (nuovo) Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS Tutti i trattamenti dei dati effettuati nell’ambito della consultazione del SIS da parte dell’unità centrale ETIAS o delle NES devono essere registrati sia nel SIS che nell’ETIAS.

Art. 34 par. 1 lett. h (nuovo) L’articolo 34 disciplina l’accesso ai dati contenuti nel SIS per le autorità nazionali competenti. Queste possono consultare nel SIS i dati relativi alle segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nello spazio Schengen per adempiere i compiti seguenti (par. 1):

– controlli di frontiere, a norma del codice frontiere Schengen43 (lett. a); – controlli di polizia e doganali (lett. b); – prevenzione, accertamento, indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi in relazione alla direttiva (UE) 2016/68044 (lett. c); – esame delle condizioni e dell’adozione di decisioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi sul territorio degli Stati Schengen, di per- messi di soggiorno e visti per soggiorni di lunga durata nonché di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, nonché verifiche sui cittadini di Paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nello spazio Schengen (lett. d); – controllo dell’identità delle persone che chiedono protezione internazionale nella misura in cui le autorità che svolgono i controlli non sono quelle che decidono in merito alla concessione della protezione (lett. e); – esame della domanda di visto e adozione di decisioni su tali domande, com- prese le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto in conformità del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 (codice dei visti) (lett. f). Con la presente modifica viene aggiunta la lettera h secondo cui anche le NES degli Stati Schengen possono accedere al SIS a fine di esame delle domande di autorizza- zione ai viaggi ETIAS.

Art. 36 ter Accesso ai dati SIS da parte dell’unità centrale ETIAS Il paragrafo 1 sancisce il diritto dell’unità centrale ETIAS di accedere ai dati del SIS necessari ai fini dell’esercizio dei propri compiti. Qualora sia confermata la corrispondenza tra i dati registrati nell’ETIAS e una segna- lazione nel SIS o qualora persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES (par. 2).

Art. 36 quater (nuovo) Interoperabilità con l’ETIAS A partire dalla messa in esercizio dell’ETIAS, oltre che il VIS e l’EES deve essere connesso all’ESP anche il sistema centrale del SIS per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate del VIS attraverso l’ESP.

43 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1. 44 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, rela- tiva alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui- mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89. 45 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

Qualora sia inserita nel SIS una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno, il sistema centrale del SIS trasmette al sistema centrale ETIAS utilizzando l’ESP, ai fini della verifica dell’eventuale corrispondenza della nuova segnalazione a un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida, i seguenti dati personali: – cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi pre- cedenti e «alias» (art. 20 par. 2 lett. a-d); – luogo di nascita (art. 20 par. 2 lett. f); – data di nascita (art. 20 par. 2 lett. g); – genere (art. 20 par. 2 lett. h); – ogni cittadinanza posseduta (art. 20 par. 2 lett. i); – categoria dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. s); – paese di rilascio dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. t); – numero dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. u); – data di rilascio dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. v).

4.1.6 Modifica del regolamento «IOP frontiere» (art. 6)

Il regolamento «IOP frontiere» riguarda l’istituzione dell’interoperabilità tra i sistemi d’informazione UE nei settori frontiere e visti.

Art. 72 par. 1 ter (nuovo) La Commissione europea fissa, mediante atti di esecuzione, la data a decorrere dalla quale i componenti IOP entrano in servizio. Uno dei presupposti per l’entrata in fun- zione delle singole componenti centrali è l’avvenuto completamento del collaudo ge- nerale delle relative componenti centrali in collaborazione con gli Stati Schengen e le agenzie dell’UE. Devono inoltre essere state adottate le disposizioni tecniche e giuri- diche per la raccolta e la trasmissione di dati (art. 72 del regolamento «IOP frontiere», art. 68 del regolamento «IOP polizia»). Le singole componenti centrali diventeranno pertanto operative in momenti diversi. Il nuovo paragrafo 1b prevede che, indipendentemente dal paragrafo 1, in cui sono specificate le condizioni alle quali l’ESP entrerà in esercizio, l’ESP può entrare già in funzione ai fini del trattamento automatizzato delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88 del regolamento ETIAS e che l’ETIAS entri in funzione, attualmente si presume a fine 2022. In tal modo per questo specifico scopo l’ESP potrà entrare in servizio prima di quanto pre- visto dal messaggio concernente il progetto IOP (entro metà 2023 l’ESP ed entro fine

2023 il MID).46

46 FF 2020 7005, 7024

4.1.7 Entrata in vigore delle modifiche (art. 7)

Il regolamento UE entra in vigore nell’UE 20 giorni dopo la sua pubblicazione.

4.2 Regolamento (UE) 2021/1150

(regolamento modificativo ETIAS «polizia») Il regolamento modificativo ETIAS «polizia» modifica i seguenti regolamenti UE: – il regolamento «SIS polizia» (art. 1); e – il regolamento «IOP polizia» (art. 2).

4.2.1 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862

(regolamento «SIS polizia») (art. 1)

Art. 18 ter (nuovo) Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS Tutti i trattamenti dei dati effettuati nell’ambito della consultazione del SIS da parte dell’unità centrale ETIAS o delle NES devono essere registrati sia nel SIS che nell’ETIAS.

Art. 44 par. 1 lett. h (nuovo) L’articolo 44 designa le autorità che possono accedere alle segnalazioni contenute nel SIS conformemente al regolamento «SIS polizia». Nell’ambito del recepimento e della trasposizione delle nuove basi legali concernenti l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS, l’accesso a tutte le segnalazioni del SIS è stato ora concesso alle autorità nazionali incaricate di verificare le condizioni e di prendere decisioni sull’ingresso per soggiorni di lunga durata e sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi nonché sull’iden- tificazione delle persone che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati Schengen.47 Ora la NES può accedere alle segnalazioni ai fini del trattamento manuale delle do- mande ETIAS, inserite nel SIS conformemente al regolamento «SIS polizia».

Art. 49 bis (nuovo) Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati contenuti nel SIS Il paragrafo 1 sancisce il diritto dell’unità centrale ETIAS di accedere ai dati del SIS necessari ai fini dell’esercizio dei propri compiti. Qualora i dati registrati nell’ETIAS corrispondano a una segnalazione nel SIS oppure persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata ma- nualmente dalla competente NES (par. 2).

47 FF 2020 3117, 3145

Art. 50 ter (nuovo) Interoperabilità con l’ETIAS A partire dalla messa in esercizio dell’ETIAS, oltre che il VIS e l’EES deve essere connesso all’ESP anche il sistema centrale del SIS per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate del VIS attraverso l’ESP. Se, ad esempio, nel SIS viene segnalato un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il sistema centrale del SIS trasmette queste informa- zioni al sistema centrale ETIAS mediante l’ESP al fine di verificare se per questa nuova segnalazione esiste una corrispondente autorizzazione ai viaggi ETIAS.

4.2.2 Modifica del regolamento «IOP polizia» (art. 2)

Il regolamento «IOP polizia» riguarda l’istituzione dell’interoperabilità tra i sistemi d’informazione UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e mi- grazione.

Art. 68 par. 1a (nuovo) Il nuovo paragrafo 1a prevede che, indipendentemente dal paragrafo 1, in cui sono specificate le condizioni alle quali l’ESP entrerà in esercizio, l’ESP può entrare già in funzione ai fini del trattamento automatizzato delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88 del regolamento ETIAS e che l’ETIAS entri in funzione (si vedano in merito i commenti all’art. 72 par. 1b del regolamento «IOP frontiere»).

4.2.3 Entrata in vigore delle modifiche (art. 7)

Il regolamento UE entra in vigore nell’UE 20 giorni dopo la sua pubblicazione.

5 Punti essenziali del testo di attuazione

5.1 La normativa proposta

Il progetto costituisce un recepimento di sviluppi dell’acquis di Schengen. Per garan- tirne la trasposizione in Svizzera occorre apportare adeguamenti a leggi federali e, in una seconda fase, anche alle rispettive ordinanze (cfr. punto 5.3).

5.2 Compatibilità tra compiti e finanze

L’introduzione dell’ETIAS e la conseguente trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1150 e 2021/1152 comporta un onere finanziario e di personale per l’Ammini- strazione federale e i Cantoni, esposto in modo dettagliato nel messaggio del 6 marzo

2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero del regola- mento ETIAS.48 Inoltre i costi per le risorse esterne destinate al progetto saranno fi- nanziati in larga parte con risorse centrali TIC e rientreranno nel credito d’impegno IV per lo sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino, chiesto dal Consiglio federale nel messaggio del 4 settembre 201949. Inoltre richiederà ulteriori costi la creazione della piattaforma per la trasmissione sicura nell’ambito della procedura di ricorso ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.4.3). La creazione di un N-ETIAS è già stata considerata nel credito d’impegno IV non comporta costi supplementari

5.3 Ampliamento dell’ambito di applicazione dell’ETIAS

a tutti i cittadini di paesi terzi, a prescindere dalla durata del loro soggiorno nello spazio Schengen Secondo la legge vigente, l’ETIAS si applica solo all’ingresso nello spazio Schengen di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata, poiché al momento del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del rego- lamento ETIAS ci si era basati su tale condizione.

Tuttavia, nel quadro della preparazione degli atti giuridici terziari e dei regolamenti modificativi ETIAS nonché dei casi applicativi, la Commissione europea ed eu-LISA hanno specificato, verbalmente e in forma scritta, che l’ETIAS si applica ai cittadini di paesi terzi esenti dal visto che entrano nello spazio Schengen non solamente per un soggiorno di breve durata ma anche di lunga durata. L’emanazione del regolamento ETIAS poggia infatti su una base diversa da quella del codice dei visti (precedente art. 62 par. 2 lett. a e b n. ii, attuale art. 77), precisamente sulle norme del TFUE 50 concernenti i controlli alle frontiere (in particolare l’art. 77 par. 2 lett. b e d TFUE). Diversamente dal settore dei visti, l’UE può emanare norme anche concernenti i con- trolli alle frontiere di persone che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di lunga durata e addirittura per i cittadini Schengen. Inoltre l’articolo 2 del regolamento ETIAS si riferisce solamente all’allegato II del citato regolamento (CE) n. 539/200151 come categoria e non prevede limitazioni per quanto riguarda la durata del soggiorno. Infine il considerando 5 del regolamento ETIAS non fa alcuna distinzione in base alla durata prevista del soggiorno. Secondo la Commissione europea, nell’ambito dell’attuazione tecnica è emersa l’im- possibilità di registrare nell’ETIAS gli accordi sulla liberalizzazione dei visti per sog- giorni di lunga durata dei singoli Stati Schengen.

48 FF 2020 2577 49 Messaggio del 4 settembre 2019 concernente un credito d’impegno per lo sviluppo dell’ac- quis di Schengen/Dublino, FF 2019 5095.

50 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), GU C 202 del 7.6.2016.

51 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

Di conseguenza un cittadino di un paese terzo esente dall’obbligo del visto per un soggiorno di lunga durata in uno Stato Schengen non sarebbe in grado di esibire un’au- torizzazione ai viaggi ETIAS e verrebbe respinto dal vettore al momento dell’imbarco. Pertanto è necessaria questa integrazione successiva sia dal punto di vista tecnico che giuridico. Non appena la persona entra nello spazio Schengen e ottiene un corrispondente per- messo di soggiorno, i suoi dati vengono cancellati dall’EES. Conformemente all’arti- colo 55 paragrafo 6 del regolamento ETIAS il cittadino di un paese terzo può richie- dere alle autorità che emettono il permesso di soggiorno la cancellazione del suo fascicolo di domanda dal sistema centrale ETIAS, che verrà effettuata dalla NES. Attualmente in Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto per i soggiorni di lunga du- rata i cittadini dei seguenti Stati: Andorra, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malesia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singapore (art. 9 cpv. 2 OEV52). Ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2 lettera g del regolamento ETIAS i cittadini di Andorra, Città del Vaticano, Monaco e San Marino non rientrano nel campo d’applicazione dell’ETIAS. I cittadini di Brunei Darussalam, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Singapore invece per l’ingresso in Svizzera necessitano ora di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno. Non appena ottengono un permesso per stranieri, possono richie- dere la cancellazione dei loro dati dall’ETIAS. In tal modo si garantisce un controllo accurato di tutti i cittadini di paesi terzi prima del loro ingresso nello spazio Schengen, indipendentemente dalla durata del soggiorno.

5.4 Adeguamenti pratici necessari

Oltre ai diritti di accesso dell’unità nazionale ETIAS (di seguito NES) ai sistemi d’in- formazione UE e nazionali (v. in merito il punto 5.5, adeguamenti giuridici necessari) sono necessari ulteriori adeguamenti. Dai lavori di attuazione proseguiti lo scorso anno è emersa la necessità di introdurre ulteriori novità, che non sono potute confluire nel messaggio del 6 marzo 2020 concernente l’ETIAS. In quella fase, infatti, i dettagli non erano ancora noti, in parte per la mancanza di specifiche tecniche o perché deter- minate informazioni sono diventate disponibili solo in un secondo momento nel con- testo della preparazione degli atti terziari per l’ETIAS e dei due presenti regolamenti UE. Per tale ragione sono necessari anche altri adeguamenti, descritti di seguito.

5.4.1 Diritti di accesso della NES ai sistemi d’informazione

nazionali La NES deve potere consultare, oltre ai sistemi d’informazione UE, anche i sistemi nazionali e valutare gli eventuali riscontri positivi in merito ai possibili rischi per la

52 RS 142.204

sicurezza o di migrazione illegale. Vengono consultati i seguenti sistemi d’informa- zione: – sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) – sistema nazionale visti (ORBIS) – parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS) – sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) – registro nazionale di polizia – casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)

Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC)

Nel SIMIC sono registrati i cittadini stranieri che soggiornano o hanno soggiornato in Svizzera o che hanno avuto contatti per altri motivi con le autorità svizzere competenti per gli stranieri, la migrazione o il controllo e da queste registrati. Inoltre sono regi- strati e salvati i dati dei permessi di soggiorno. Attraverso la consultazione del SIMIC, la NES verifica se lo straniero per il quale è esaminata la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS è noto alle autorità svizzere competenti per gli stranieri, la migrazione o il controllo e se esistono informazioni riguardanti questa persona rilevanti ai fini della decisione di rilascio. Nel quadro del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regola- mento ETIAS, la LSISA è stata modificata di conseguenza. 53 Nell’articolo 3 capo- verso 2 è stata aggiunta la nuova lettera dbis che consente l’accesso al SIMIC anche alla SEM in qualità di NES.

Sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS)

Attraverso il sistema nazionale d’informazione visti si esaminano le domande di visto nonché il rilascio dei visti Schengen e dei visti nazionali. Inoltre nell’ORBIS si pos- sono consultare informazioni sulle domande di visto in corso nonché sui visti rila- sciati, rifiutati e annullati. A tal fine esiste, anche attraverso i componenti di accesso nazionali (il cosiddetto CVC), un collegamento diretto con il sistema di informazione visti europeo (C-VIS). Consultando l’ORBIS la NES può verificare se in passato lo straniero ha presentato in Svizzera una domanda di visto Schengen o di visto nazionale e se questo è stato rilasciato oppure rifiutato. La consultazione dell’ORBIS è necessaria in particolare se la Svizzera, a seguito del rifiuto di un visto, è competente per il trattamento manuale della domanda ETIAS e necessita di ulteriori informazioni sul rifiuto del visto.

53 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Sviz- zera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema euro- peo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (sviluppo dell’acquis di Schengen); FF 2020 6963, 6971.

Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS) L’N-SIS comprende un fascicolo con la copia dei dati contenuti nel sistema centrale dell’UE (copia nazionale). Il sistema, che comunica tramite una rete cifrata con il si- stema centrale gestito dall’UE, serve a consultare e trattare i dati. Poiché con i regolamenti modificativi ETIAS la NES ottiene l’accesso al SIS, occorre prevedere anche il corrispondente accesso all’N-SIS. Inoltre il personale della NES debitamente autorizzato, cui compete la gestione dell’elenco di controllo, necessita dell’accesso integrale al SIS per garantire il salvataggio in tale elenco solamente delle voci che non sono già presenti nel SIS.

Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL)

Nel RIPOL (Recherches Informatisées de la Police) sono registrate le persone o gli oggetti ricercati (documenti di viaggio, veicoli ecc.). Il sistema è gestito congiunta- mente dalle autorità federali e cantonali competenti a sostegno di diversi compiti le- gali nel campo delle indagini. Attraverso la consultazione del RIPOL la NES può constatare se la persona che pre- senta la domanda è ricercata in Svizzera e se costituisce un rischio per la sicurezza, il che porterebbe al rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS. In caso di un riscontro positivo rilevante, se necessario la NES può rivolgersi a fedpol per ulteriori accerta- menti.

Registro nazionale di polizia

Si tratta di una banca dati per le indagini di polizia in cui sono elencate le persone che sono state registrate a scopo di identificazione. Nel quadro della nuova legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) la SEM ottiene l’accesso ai dati mediante una procedura d’interrogazione au- tomatizzata (nuovo art. 17 cpv. 4 lett. m). Al fine di adempiere ai propri compiti, se- condo gli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 LStrI nonché 5a, 26 capoverso 2 e 53 lettera b LAsi la SEM avrà accesso anche al Registro nazionale di polizia. In oc- casione del referendum svoltosi il 13 giugno 2021 il popolo svizzero ha approvato questo progetto. La NES necessita del corrispondente accesso per verificare se una persona è presente nel Registro nazionale di polizia e ottenere da fedpol ulteriori informazioni attraverso la procedura dell’assistenza amministrativa.

Casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)

I regolamenti modificativi ETIAS prevedono per la competente NES l’accesso ai ri- spettivi casellari giudiziali nazionali mediante procedura di richiamo. Attualmente il personale autorizzato della NES effettua questa interrogazione attraverso l’applica- zione VOSTRA, previa effettuazione del login. In futuro questa interrogazione av- verrà attraverso un’interfaccia direttamente dal sistema nazionale ETIAS; al momento si sta valutando la fattibilità tecnica di questa soluzione.

5.4.2 Creazione di un sistema nazionale ETIAS a sostegno

dei processi operativi della NES (di seguito N- ETIAS) L’attuazione del regolamento ETIAS nell’ambito di competenza della SEM richiede la creazione di un sistema nazionale ETIAS con essenzialmente i seguenti requisiti e funzionalità. Il sistema d’informazione è utilizzato dalla NES per il trattamento manuale delle do- mande ETIAS di competenza della Svizzera. Va precisato che le domande sulle quali può essere presa una decisione senza ulteriori chiarimenti nazionali possono essere trattate direttamente e definitivamente nel software fornito dall’UE. I dati delle domande che richiedono ulteriori accertamenti sono estratti dal software dell’UE nel sistema nazionale per l’ulteriore trattamento manuale. Deve essere possi- bile salvare ed elaborare i dati della domanda con i riferimenti ai riscontri positivi trovati nel sistema nazionale ETIAS. A seconda delle circostanze, per valutare l’iden- tità del richiedente e gli eventuali rischi connessi il trattamento può richiedere un’in- terrogazione dei sistemi nazionali SIMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA e/o del Registro nazionale di polizia. Al fine di garantire la tracciabilità della valutazione del rischio al momento della decisione, deve potere essere memorizzata l’immagine del riscontro positivo emerso dalle interrogazioni del sistema. Inoltre, il sistema deve sup- portare la consultazione delle autorità nazionali che possono contribuire al chiari- mento dei fatti. La consultazione di SEM, fedpol e SIC avviene da sistema, mentre i Cantoni, consul- tati raramente, vengono contattati ad esempio via e-mail o telefono. Le principali funzioni connesse allo svolgimento delle consultazioni sono la notifica delle autorità consultate e la gestione dei termini di risposta. Le autorità consultate devono poter leggere la richiesta di consultazione nell’N-ETIAS e registrare e memo- rizzare nel sistema la loro risposta alla consultazione in qualità di utenti. Attraverso gli accertamenti manuali e le risposte alla consultazione, la NES deve essere in grado di memorizzare il risultato della valutazione nel sistema nazionale. Infine la NES re- gistra nel software dell’UE la decisione sulla domanda e le motivazioni della deci- sione. In una fase successiva, il sistema nazionale ETIAS può anche offrire al personale della NES la possibilità di cercare e richiamare manualmente i fascicoli di domanda in base a diversi criteri.

Inoltre l’N-ETIAS servirà per la gestione dell’elenco di controllo. Ad esempio, su richiesta di fedpol o del SIC, deve essere possibile inserire nuove registrazioni e tra- smetterle in forma criptata al sistema centrale, dove vengono controllate dal cosiddetto «Impact Assessment Tool». Se supera il valore soglia di riscontri positivi nel sistema centrale ETIAS definito dalla NES, la registrazione deve essere modificata da fedpol o dal SIC. Solamente se la registrazione non supera il valore soglia, la NES può atti- varla nel sistema centrale. Poiché l’elenco di controllo nel sistema centrale è criptato, deve essere memorizzata nel sistema nazionale ETIAS una copia sincronizzata delle registrazioni svizzere. Solo in questo modo un riscontro positivo nel trattamento ma- nuale della domanda è riconoscibile come testo in chiaro e quindi elaborabile. Inoltre

ai fini della sincronizzazione, è necessario effettuare modifiche e cancellazioni di re- gistrazioni simultaneamente nel sistema nazionale e in quello centrale. Pertanto, al fine dell’elaborazione dei dati è necessaria una stretta collaborazione tra la NES e le autorità richiedenti fedpol e SIC, supportata da notifiche di sistema. Il sistema nazionale ETIAS deve inoltre consentire alla NES di mettere i dossier esi- stenti a disposizione del Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) nell’am- bito della procedura di ricorso. Affinché la NES possa ottenere i dati richiesti dal si- stema centrale, deve prima registrare nel software dell’UE il numero del ricorso, fornito dal TAF. La NES trasmette al TAF l’intero dossier con i dati del sistema cen- trale e, se del caso, i dati del sistema nazionale ETIAS. Se dichiara il ricorso ammis- sibile, il TAF consulta la NES; dopodiché le trasmette per conoscenza la risposta del ricorrente. Il TAF emette la sentenza e la notifica alle parti. La NES registra il risultato della procedura nel software UE; se necessario, esegue un nuovo trattamento manuale e registra la nuova decisione in merito alla domanda ETIAS nel software UE. Infine, la NES chiude gli atti nel software UE. Lo scambio di comunicazioni e di atti tra la NES e il TAF avviene per via elettronica attraverso una nuova piattaforma che sarà creata in seno al TAF (al riguardo v. punto 5.4.3). I fascicoli sono conservati nell’N-ETIAS solo per il tempo necessario all’elaborazione e vengono cancellati automaticamente in base al termine di conservazione, a condi- zione che il termine di ricorso sia scaduto e il TAF non abbia notificato nessun ricorso alla NES. I fascicoli dei ricorsi pendenti non vengono cancellati; la loro cancellazione è automatica solo dopo che il TAF ha deciso in merito al ricorso e la NES ha registrato il risultato della procedura di ricorso nel software dell’UE.

5.4.3 Creazione di una piattaforma per la procedura di

ricorso ETIAS I ricorsi ETIAS sono trattati dalla sesta corte del TAF, cui competono i casi rientranti nel diritto degli stranieri e della cittadinanza (cfr. art. 23 cpv. 6 nonché allegato n. 5 del regolamento del 17 aprile 2008 del Tribunale amministrativo federale [RTAF]54). Attualmente è possibile presentare ricorsi al TAF in forma elettronica solamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: – firma elettronica qualificata; – software attraverso il quale creare e firmare il documento; – registrazione su una piattaforma di messaggistica riconosciuta (Priva- sphere/Incamail) al fine di trasmettere il documento all’indirizzo ufficiale del TAF. Questa modalità di comunicazione non può essere utilizzata da un ricorrente che si trova all’estero poiché non dispone di una firma elettronica qualificata riconosciuta.

54 RS 173.320.1

Vero è che il TAF partecipa al progetto «Justitia 4.0»55, che tuttavia sarà realizzato non prima del 2025/2026. Il progetto LPCEG prevede la creazione delle basi legali per l’introduzione dell’obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica E-Justice per le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative e per le autorità di perseguimento penale. La creazione di un’unica piattaforma di scambio e l’introduzione degli atti elettronici presso giudici e autorità hanno come obiettivo l’aumento dell’efficienza dei processi di lavoro, una maggiore celerità dei procedimenti e l’accesso agevolato agli atti dei procedimenti per tutti i partecipanti. Il termine di consultazione per questo progetto scade il 26 febbraio 2021. Attualmente la consultazione è in fase di valuta- zione e presumibilmente la nuova piattaforma non entrerà in servizio prima del 2026. Inoltre è ancora da stabilire se questa piattaforma potrà essere utilizzata anche per i ricorsi presentati da stranieri che si trovano all’estero. Per queste ragioni il Tribunale amministrativo federale istituirà una propria piattaforma di scambio per le procedure di ricorso ETIAS. Il progetto LPCEG dovrà tenere conto di questo sviluppo; il coor- dinamento avverrà nel quadro del progetto LPCEG (al riguardo v. punto 7.7). Durante l’elaborazione dei processi della procedura di ricorso, è emersa la necessità di adeguarla per ridurre i tempi di lavorazione e rendere la comunicazione tra il TAF, il ricorrente e l’autorità inferiore il più semplice e rapida possibile sotto il profilo tec- nico. Da un lato, sono necessari adeguamenti delle disposizioni procedurali, e dall’altro, si prevede che il TAF metta a disposizione una piattaforma per la trasmissione sicura di ricorsi, altri documenti e istanze, così come atti, disposizioni procedurali e sentenze tra il TAF, il ricorrente e l’autorità inferiore. Questa piattaforma ha lo scopo di semplificare tutte le comunicazioni mediante mes- saggi standard con le parti coinvolte e di risolvere il problema della trasmissione dei ricorsi all’estero. In base al principio di sovranità del diritto internazionale, uno Stato non ha il diritto di compiere atti sovrani sul territorio di un altro Stato. Secondo la visione tradizionale svizzera del diritto internazionale, la notifica di atti giudiziari è

un atto ufficiale che non può essere effettuato sul territorio straniero senza il consenso dello Stato straniero. Pertanto, in assenza di un accordo internazionale di diverso te- nore, la notificazione di decisioni all’estero deve essere effettuata attraverso i canali diplomatici o consolari. Le uniche eccezioni a questa regola sono costituite da sem- plici comunicazioni che non hanno alcun effetto giuridico (si vedi in merito anche la sentenza del Tribunale federale 1P.187/2004, cons. 1 con ulteriori riferimenti). Poiché la notifica attraverso le rappresentanze straniere sarebbe onerosa e, a seconda dello Stato, molto lunga, il TAF metterà a disposizione una piattaforma specifica per questi procedimenti di ricorso in modo da poterli concludere rapidamente. Dato che i server della piattaforma si trovano in Svizzera, la trasmissione (elettronica) degli atti giudi- ziari non avverrà su territorio straniero. Questa piattaforma può trasmettere messaggi standard alla parte ricorrente e all’auto- rità inferiore, che devono successivamente collegarsi alla piattaforma per fornire o recuperare i documenti.

55 Progetto di gestione elettronica degli atti (eJustizakte) e dello scambio di atti giuridici per via elettronica in tutte le fasi delle procedure di diritto penale, civile e amministrativo.

Il ricorso è presentato in una delle quattro lingue ufficiali o in inglese tramite un mo- dulo sicuro sul sito web del Tribunale amministrativo federale (www.bvger.ch). Il ri- corrente deve fornire, tra l’altro, le seguenti informazioni: – il numero del passaporto; – l’indirizzo e-mail utilizzato per la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS; – il proprio numero ETIAS Dopo aver caricato il ricorso e gli eventuali allegati, al ricorrente viene chiesto di pa- gare immediatamente un anticipo sulle spese, con carta di credito o tramite bonifico bancario. Per la richiesta di patrocinio di gratuito (art. 65 PA56) è disponibile un mo- dulo sul sito web del TAF. La Cancelleria centrale viene informata mediante un messaggio standard che un nuovo ricorso è stato depositato sulla piattaforma. Una volta ricevuto il pagamento oppure scaduto il termine di pagamento, la Cancelleria accede alla piattaforma, scarica i documenti e – soltanto nel primo caso – ordina alla NES il dossier preliminare con gli atti completi. Utilizzando il numero di passaporto, l’indirizzo e-mail e il numero ETIAS, la NES controlla se esiste un fascicolo di domanda relativo a queste informa- zioni, eventualmente crea il dossier preliminare con gli atti completi e li carica sulla piattaforma. Se non viene trovato alcun fascicolo di domanda, la NES informa il TAF di conseguenza. Tramite la piattaforma sono gestiti l’invito del TAF alla consultazione, la trasmissione della consultazione da parte della NES e della consultazione al ricorrente nonché l’in- vito del TAF alla risposta, la trasmissione della risposta da parte del ricorrente e della risposta alla NES. Il TAF notifica la sentenza alle parti e la deposita sulla piattaforma. La piattaforma invia una comunicazione standard che invita le parti a scaricare la sentenza dalla piat- taforma. Con la stessa modalità sono comunicate alle parti tutte le decisioni formali o altre disposizioni procedurali.

5.5 Adeguamenti giuridici necessari

I regolamenti modificativi ETIAS «frontiere» e «polizia» contengono sia disposizioni direttamente applicabili sia disposizioni da concretizzare nel diritto nazionale. Il de- creto federale ripete le disposizioni dei regolamenti UE solo nella misura in cui è ne- cessario per la comprensione del contesto. In questa parte sono descritte le novità che comportano una modifica delle leggi fede- rali; altre invece avranno ripercussioni solamente in una seconda fase nelle rispettive ordinanze e pertanto non sono trattate in questa sede. La necessità concreta di adeguamenti nelle singole leggi è riassunta qui di seguito (cfr. punto 6 per i commenti ai singoli articoli).

56 Legge federale sulla procedura amministrativa (PA); RS 172.021.

5.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI) Dato che ora nell’EES vengono registrati anche i dati tratti dall’ETIAS, l’articolo 103b capoverso 2 deve essere completato. Visti i nuovi diritti di accesso della NES ai sistemi d’informazione UE e alle banche dati nazionali, i corrispondenti articoli della LStrI devono essere modificati. Nello svolgimento dei propri compiti connessi alla verifica manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS la NES deve poter consultare non solo il SIMIC, ma anche l’ORBIS (art. 109c lett. i AP LStrI). Inoltre nel settore della migrazione deve ottenere l’accesso ai sistemi d’informazione VIS dell’UE (art. 109a cpv. 2 lett. e AP LStrI) nonché Nell’articolo 108a capoverso 1 va altresì precisato che l’ETIAS si applica, oltre che ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che entrano nello spazio Schen- gen per soggiorni di breve durata, anche a coloro che vi entrano per soggiorni di lunga durata. A seguito del recepimento dei regolamenti sull’interoperabilità devono essere modi- ficate due disposizioni concernenti l’ETIAS. Da un lato vanno specificati i dati da salvare nell’archivio comune di dati di identità (CIR) (art. 108a cpv. 3 AP LStrI), dall’altro in un nuovo capoverso dell’articolo 108f LStrI occorre disciplinare la co- municazione dei dati ETIAS salvati nel CIR. Entrambe le modifiche sono già state annunciate nel messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’intero- perabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen) 57 Ai fini della procedura di ricorso ETIAS devono essere integrate disposizioni proce- durali speciali che in determinati punti differiscono da quanto previsto dalla legge federale del 20 dicembre 196858 sulla procedura amministrativa (PA) e dalla legge del 17 giugno 200559 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) (art. 108dbis–108dquin- quies AP LStrI). Ad esempio per i ricorsi presentati in forma elettronica non è richiesta

la firma qualificata né trova applicazione la decorrenza dei termini di cui all’articolo 22a PA. Non è necessario inoltre definire un recapito in Svizzera. Inoltre, l’anticipo sulle spese può essere pagato sia con carta di credito che con boni- fico bancario. Dovrebbe anche essere possibile presentare ricorsi al TAF non solo in una delle quattro lingue ufficiali, ma anche in inglese; solo in questi casi il dispositivo della sentenza sarà tradotto in inglese. L’eventuale traduzione ha un carattere pura- mente informativo e come tale deve essere indicata; a far fede è la sentenza emessa nella lingua ufficiale. In casi manifestamente fondati o manifestamente infondati, i giudici possono – oltre ai casi già previsti dall’articolo 23 capoverso 1 lettere a e b LTAF – decidere come giudice unico. Tutte queste modifiche concernenti la proce- dura di ricorso hanno lo scopo di semplificare e accelerare la procedura per le parti.

57 FF 2020 7005 58 RS 172.021 59 RS 173.32

Al fine di completare la procedura di ricorso in modo tempestivo e garantire comuni- cazioni tecnicamente semplici e veloci tra il TAF, il ricorrente e l’autorità inferiore, il TAF metterà a disposizione una piattaforma per la trasmissione sicura di ricorsi, altri documenti e istanze, così come atti, disposizioni procedurali e sentenze tra il TAF, il ricorrente e l’autorità inferiore nonché per la comunicazione mediante messaggi stan- dard. La relativa base giuridica sarà integrata nella LStrI (art. 108dquater AP LStrI). Inoltre, deve essere istituito un sistema nazionale ETIAS che sarà utilizzato dalla NES per il trattamento manuale delle domande ETIAS di competenza della Svizzera e per l’elaborazione dell’elenco di controllo. Le basi legali per questo sistema d’informa- zione nazionale vengono inserite nella LStrI (art. 108h–108k AP LStrI). Poiché con l’introduzione dell’EES i documenti di viaggio non sono più timbrati si- stematicamente e il «Carrier Gateway» non controlla il soggiorno autorizzato, le com- pagnie aeree non hanno modo di controllare la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen e pertanto il loro obbligo di diligenza in questo settore deve essere modificato (art. 122a cpv. 3 lett. a n. 3 AP LStrI). Infine, è necessario aggiornare i rimandi nella legge ai regolamenti UE.

5.5.2 Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Nella LTAF devono essere previsti i casi in cui al giudice unico sono assegnate com- petenze speciali nella procedura di ricorso ETIAS (art. 23 cpv. 2 lett. d AP LTAF). Inoltre va corretto il rimando alla legge sull’asilo (art. 23 cpv. 2 lett. a AP LTAF).

5.5.3 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi)

Le basi legali del diritto in materia di casellario giudiziale, attualmente disciplinate principalmente nel codice penale (CP), saranno abrogate quando entrerà in vigore la nuova LCaGi. Questa entrerà in vigore solamente una volta terminata la riorganizza- zione di VOSTRA, presumibilmente all’inizio del 2023. Pertanto anche l’accesso della NES al nuovo sistema VOSTRA deve essere disciplinato nella nuova LCaGi (art. 46 lett. f n. 4 AP LCaGi).

5.5.4 Codice penale (CP)

Fino all’entrata in vigore della nuova LCaGi è necessario disciplinare nel CP l’accesso della NES all’attuale sistema VOSTRA (art. 365 cpv. 2 lett. gbis AP CP).

5.5.5 Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi

d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) Deve essere modificata anche la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’in- formazione di polizia della Confederazione (LSIP) che contiene le basi legali dei si- stemi d’informazione di polizia della Confederazione. Per l’esame delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS e l’elaborazione dell’elenco di controllo ETIAS, oc- corre prevedere per la NES l’accesso a determinati sistemi d’informazione di polizia, precisamente all’N-SIS (art. 16 cpv. 2 lett. s e 5 lett. gbis AP LSIP), RIPOL (art. 15 cpv. 1 lett. n e 4 lett. kbis AP LSIP) e al Registro nazionale di polizia (art. 17 cpv. 4 lett. n AP LSIP). Infine, è necessario aggiornare i rimandi nella legge ai regolamenti UE.

5.6 Particolare necessità di coordinamento

Il recepimento e la trasposizione dei due regolamenti UE necessitano di un coordina- mento particolare per quanto riguarda i seguenti progetti concernenti il recepimento e la trasposizione delle basi legali riguardanti: – l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES)60; – l’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)61; – l’istituzione, l’esercizio e l’uso del Sistema d’informazione Schengen (SIS)62; nonché – l’interoperabilità dei sistemi d’informazione UE (IOP)63. Inoltre è necessario coordinare il progetto concernente il casellario giudiziale (VOSTRA) con la nuova legge federale del 17 giugno 201664 sul casellario giudiziale (art. 46 LCaGi) e con le vigenti norme nel Codice penale (art. 365 CP).

60 Decreto federale del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (Entry/Exit System [EES]) (regola- menti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2019 3819. 61 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Sviz- zera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2020 2645. 62 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Sviz- zera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2020 8813. 63 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Sviz- zera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Svi- luppi dell’acquis di Schengen), FF 2021 674. 64 RS 330; FF 2016 4315

Il progetto dovrà infine essere coordinato con la futura legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) e il VIS rive- duto. La necessità di coordinamento tra i diversi progetti è illustrata nel dettaglio al punto 7.

6 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

6.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI)

Art. 5 cpv. 1 lett. abis nota a piè di pagina La lettera abis dell’articolo 5 capoverso 1 è stata integrata nel quadro del recepimento e della trasposizione del regolamento ETIAS e approvata dal Parlamento il 25 settem- bre 202065. Secondo questa disposizione gli stranieri dovranno disporre, se richiesta, di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS ai sensi del regolamento ETIAS. Pertanto, tutti i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che desiderano varcare la frontiera esterna Schengen dovranno presentare una siffatta autorizzazione. Questa disposi- zione non è ancora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio dell’ETIAS nello spazio Schengen. Poiché il regolamento ETIAS è modificato dal regolamento modificativo ETIAS «frontiere», è necessario adeguare la nota a piè di pagina relativa all’articolo 5 capo- verso 1 lettera abis.

Art. 68a cpv. 2 nota a piè di pagina Con il recepimento e la trasposizione delle nuove basi legali sul SIS è stato aggiunto il nuovo articolo 68a LStrI, approvato dal Parlamento il 18 dicembre 2020.66 Questo articolo riguarda la segnalazione nel SIS di decisioni di allontanamento e di divieto d’ingresso; il capoverso 2 rimanda al regolamento «SIS frontiere». Questa disposi- zione non è ancora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio del nuovo SIS nello spazio Schengen prevista per il primo trimestre 2022. Poiché il regolamento «SIS frontiere» è modificato dal regolamento modificativo ETIAS «frontiere», è necessario adeguare la nota a piè di pagina relativa all’articolo 68e capoverso 2.

Art. 68e cpv. 2 nota a piè di pagina Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero delle nuove basi legali sul SIS è stato aggiunto il nuovo articolo 68e LStrI, approvato dal Parlamento il 18 di- cembre 2020.67 Questo articolo disciplina la comunicazione a terzi dei dati SIS; il

65 FF 2020 6963 66 FF 2020 8813 67 FF 2020 8813

capoverso 2 rimanda al regolamento «SIS rimpatrio». Questa disposizione non è an- cora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio del nuovo SIS nello spazio Schengen prevista per il primo trimestre 2022. Poiché il regolamento «SIS rimpatrio» è modificato dal regolamento modificativo ETIAS «frontiere», è necessario adeguare la nota a piè di pagina relativa all’articolo 68e capoverso 2.

Art. 103b cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. b ter Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento EES è stato aggiunto il nuovo articolo 103b LStrI, approvato dal Parlamento il 21 giugno 2019.68 Questo articolo riguarda l’EES e contiene le categorie di dati da trasmettere a questo sistema. Questa disposizione non è ancora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio del nuovo EES nello spazio Schengen prevista a metà 2022. Poiché il regolamento EES è stato modificato dal regolamento «IOP frontiere», la nota a piè di pagina relativa all’articolo 103b capoverso 1 doveva essere modificata di con- seguenza nel quadro del recepimento e della trasposizione dei regolamenti sull’inte- roperabilità. Dato che il regolamento modificativo ETIAS comporta una nuova modi- fica del regolamento EES, la nota a piè di pagina relativa all’articolo 103b capoverso

1 deve essere nuovamente adattata.

Nel capoverso 2 viene inoltre aggiunta la lettera bter. Il capoverso 2 stabilisce quali dati di cittadini di paesi terzi vengono trasmessi dalle autorità svizzere all’EES. Sinora erano previste quattro categorie di dati: – dati alfanumerici quali ad esempio cognome e nome nonché informazioni sul documento di viaggio e sul visto rilasciato; – l’immagine del volto della persona che viaggia, rilevata al momento del primo ingresso e salvata nell’EES e che non viene ripresa dal VIS; – data d’ingresso e d’uscita dallo spazio Schengen e il valico di frontiera; – i rifiuti d’entrata, registrati anche nell’EES; per la Svizzera si tratta dei rifiuti d’entrata secondo l’articolo 65 LStrI. A seguito del regolamento modificativo ETIAS «frontiere» nel regolamento EES sono apportate alcune modifiche: nel fascicolo di ingresso/uscita dell’EES vengono regi- strati anche il numero di domanda ETIAS, la data di scadenza dell’autorizzazione al viaggio ETIAS e, nel caso di autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, gli Stati membri per cui essa è valida (nuovo art. 17 par. 2 secondo comma e art. 18 par. 1 lett. b del regolamento EES, al riguardo v. punto 4.1.3). Per questa ra- gione viene aggiunta una quinta categoria di dati. Ora sono trasmessi all’EES anche i dati concernenti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS rilasciate, qualora sia obbligatorio essere in possesso di tale autorizzazione.

68 FF 2019 3819

Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento EES è stato introdotto il nuovo articolo 103c LStrI che disciplina l’inserimento, l’elaborazione e la consultazione dei dati nell’EES. Questa disposizione, come pure il summenzionato articolo 103b, non è ancora in vigore. Nel capoverso 2 sono elencate le autorità che possono consultare l’EES nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti. Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» assegna il diritto di consultare l’EES ai fini del trattamento manuale delle autorizza- zioni ai viaggi ETIAS, oltre che alle autorità di frontiera, competenti per i visti e per la migrazione, anche al personale debitamente autorizzato delle NES (nuovo art. 9 par. 2 bis in combinato disposto con l’art. 25 ter regolamento EES, al riguardo v. punto 4.1.3) e limitatamente ai dati di cui agli articoli 16–18 del regolamento EES. Si tratta dei dati personali dei titolari di visto e di cittadini di paesi terzi esenti dall’ob- bligo del visto nonché di persone respinte.

Art. 108a cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3 Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS è stato introdotto il nuovo articolo 108a LStrI che disciplina l’ETIAS e stabilisce, tra le altre cose, quali dati dei cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che inten- dono entrare nello spazio Schengen possono essere memorizzati. Questa disposizione non è ancora in vigore. Secondo la legge vigente, l’ETIAS si applica solo all’ingresso nello spazio Schengen di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto per sog- giorni di breve durata. Poiché nell’ambito della preparazione degli atti giuridici terziari e dei regolamenti modificativi ETIAS, la Commissione europea ha specificato che l’ETIAS si applica ai cittadini di paesi terzi esenti dal visto che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non solo di breve ma anche di lunga durata, la frase introduttiva deve essere modificata (al riguardo v. punto 5.3.1). Con la modifica del capoverso 1, chi intende entrare nello spazio Schengen e, ad esempio, non è in grado di esibire un permesso per stranieri valido o un visto (C oppure D) necessita di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il riferimento al soggiorno di breve durata nel capoverso 1 viene cancellato. Al punto 8.1 del messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’intero- perabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen), nel quadro del coordinamento tra l’ETIAS e l’interoperabilità è stabilito che nel nuovo articolo 108a deve essere aggiunto il nuovo capoverso 3. Questo nuovo capoverso specifica i dati che vengono salvati nell’archivio comune di dati di identità (CIR). I dati di identità e quelli relativi ai documenti di viaggio (art. 108a cpv. 1 lett. a nella versione del progetto ETIAS) vengono memorizzati nel CIR. Le informazioni relative alle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS accolte o respinte e i dati dell’elenco di controllo non sono salvati nel CIR e continueranno a essere memorizzati solo

nell’ETIAS. Essendo di tipo materiale, queste modifiche di legge non sono state inse- rite nelle disposizioni di coordinamento riguardanti il progetto sull’interoperabilità e pertanto sono integrate nel presente progetto.

Art. 108dbis Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali generali I rimedi giuridici contro il rifiuto, l’annullamento o la revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, retti dalla legge federale del 20 dicembre 196869 sulla procedura am- ministrativa (PA), consentono al richiedente di depositare un ricorso scritto e in forma elettronica dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifi- cazione della decisione. Durante l’elaborazione dei processi della procedura di ricorso, è emersa la necessità di adeguarla per ridurre i tempi di lavorazione e rendere le comunicazioni il più sem- plici e rapide possibile sotto il profilo tecnico. Per tale ragione nella LStrI sono state previste come lex specialis alla PA e alla LTAF70 (cpv. 1) alcune disposizioni procedurali speciali (art. 108dbis–108dquinquies), descritte di seguito. Nessuna applicazione dell’articolo 22a PA (cpv. 2) L’articolo 22a PA disciplina in maniera esaustiva la sospensione dei termini per la procedura nel campo di applicazione della PA. Nella procedura secondo la PA deter- minati termini stabiliti dalla legge o dall’autorità non decorrono in tre periodi (le co- siddette ferie giudiziarie). Al fine di concludere in tempi brevi la procedura di ricorso ETIAS non è applicata la sospensione dei termini: questa procedura di ricorso, infatti, non può subire proroghe dovute alle ferie giudiziarie. Ricorsi anche in inglese e traduzioni del dispositivo della sentenza (cpv. 3 e 4) In linea di principio i procedimenti si svolgono in una delle quattro lingue ufficiali (art. 33a PA). Nell’ambito della procedura di ricorso ETIAS, è possibile presentare ricorsi e altri atti anche in inglese. La procedura si svolge comunque in una delle lin- gue nazionali, tuttavia le comunicazioni standard al ricorrente attraverso la piatta- forma di trasmissione ETIAS possono avvenire anche in inglese. I messaggi standard (e-mail) hanno un carattere puramente informativo e servono a comunicare alla parte l’avvenuto caricamento sulla piattaforma dei documenti relativi al procedimento. Nel regolamento d’esecuzione del TAF concernente l’ETIAS ver- ranno integrate le modalità per lo scambio di informazioni (art. 108dter cpv. 2 lett. e AP LStrI). Le disposizioni procedurali e la sentenza vengono pertanto redatte in una delle quattro

lingue ufficiali, tuttavia il dispositivo della sentenza è tradotto anche in inglese se il ricorso è stato presentato in questa lingua. L’eventuale traduzione ha un carattere pu- ramente informativo e come tale deve essere designata; a far fede è la sentenza redatta nella lingua ufficiale.

69 RS 172.021 70 RS 173.32

Giudice unico (cpv. 5) Di regola, il TAF giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Sono di competenza del giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 LTAF). L’articolo 23 capoverso 2 LTAF disciplina le attuali deroghe dal principio della composizione con tre giudici per il settore dell’asilo e delle assicu- razioni sociali. Viene proposta la deroga a tale principio anche per la procedura di ricorso ETIAS. In tal modo anche nei casi in cui i ricorsi sono manifestamente fondati o manifestamente infondati la decisione può essere presa da un giudice unico. Di conseguenza per disci- plinare questa nuova deroga è necessaria una modifica dell’articolo 23 capoverso 2 LTAF. I ricorsi ETIAS riguardano il rifiuto il rifiuto, spesso standardizzato, delle domande d’ingresso nell’area Schengen di persone residenti all’estero non soggette all’obbligo del visto. Ciò richiede un trattamento rapido non solo della domanda da parte della NES, ma anche della procedura di ricorso da parte del TAF. Questa celerità sarebbe molto più probabilmente garantita ricorrendo a un giudice unico anziché a una com- posizione con tre giudici. Il numero di possibili ricorsi ETIAS è attualmente stimato in circa 400–800 casi all’anno. Con una media di 1200 nuovi casi all’anno, per la sesta corte del TAF, competente in materia, i ricorsi ETIAS comporterebbero un carico di lavoro supplementare del 30–60 per cento all’anno. Senza un incremento del perso- nale, sarebbe quasi impossibile far fronte a questo carico di lavoro aggiuntivo e la durata di tutti gli altri procedimenti concernenti il diritto degli stranieri sarebbe note- volmente prolungata. Per poter quindi valutare in modo tempestivo queste procedure è indispensabile prevedere una deroga. Si prevede che nella prima metà dell’anno, al fine dell’emanazione di sentenze di riferimento e di una prassi consolidata, le sentenze saranno pronunciate quasi esclusivamente da composizioni di tre o addirittura di cin- que giudici. Le persone in questione hanno inoltre la possibilità di presentare una nuova domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS in qualsiasi momento e completare così le proprie richieste con nuovi argomenti.

Art. 108dter Procedura di ricorso ETIAS: definizione del canale di trasmis- sione Possibilità di presentare i ricorsi anche attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS (cpv. 1) I ricorsi nell’ambito della procedura ETIAS possono essere presentati, oltre che per posta o attraverso gli altri canali previsti dalla PA, anche attraverso la nuova piatta- forma di trasmissione ETIAS del TAF. Trasmissione al ricorrente o al suo rappresentante (cpv. 2) La modalità di comunicazione tra il TAF e il ricorrente o il suo rappresentante corri- sponde alla modalità utilizzata l’ultima volta da questo. Tuttavia il ricorrente può ri- chiedere l’utilizzo di un diverso canale di comunicazione. Se ad esempio il ricorso è stato trasmesso per posta, il ricorrente può comunque utilizzare per le successive fasi procedurali la piattaforma di trasmissione ETIAS, previa registrazione sulla stessa.

Comunicazione tra il TAF e l’autorità inferiore (cpv. 3) La comunicazione tra il TAF e l’autorità inferiore avviene attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS, indipendentemente dal canale di comunicazione scelto tra il TAF e il ricorrente. Art. 108dquater Procedura di ricorso ETIAS: piattaforma di trasmissione Il TAF mette a disposizione una piattaforma per la procedura elettronica di ricorso ETIAS. Questa serve per la trasmissione sicura di ricorsi, altri documenti e istanze, così come comunicazioni standard, atti, disposizioni procedurali e sentenze tra il TAF, il ricorrente e l’autorità inferiore (cpv. 1, per i dettagli v. punto 5.3.4).

Art. 108dquinquies Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali per l’uti- lizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS Nessuna necessità di firma elettronica qualificata (cpv. 1) Al fine di soddisfare le crescenti esigenze delle parti e delle autorità federali di ese- guire atti procedurali per via elettronica, nell’ambito della revisione totale dell’orga- nizzazione giudiziaria federale71 è stato inserito l’articolo 21a PA (modalità di notifica elettronica delle comunicazioni e rispetto dei termini). Questo articolo include, da un lato, le condizioni alle quali una parte può trasmettere elettronicamente inserimenti all’autorità e, dall’altro, la norma circa il rispetto del termine nel caso di tale trasmis- sione elettronica. Le comunicazioni possono essere trasmesse per via elettronica al TAF, al Tribunale penale federale o a un’autorità dell’Amministrazione federale de- centrata solo se tale autorità è compresa nell’elenco pubblicato in internet dalla Can- celleria federale e ha dichiarato ammissibile la trasmissione elettronica delle comuni- cazioni nella relativa procedura secondo tale elenco. Il TAF è incluso in questo elenco. Il capoverso 2 dell’articolo 21a PA stabilisce che la parte o il suo rappresentante deve munire l’atto scritto di una firma elettronica qualificata riconosciuta. Tale firma è con- siderata riconosciuta se si basa su un certificato qualificato rilasciato da un fornitore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge federale sulla firma elettro- nica72 (FiEle)73. Una firma elettronica qualificata contiene impostazioni di firma si- cura (art. 6 cpv. 1 e 2 FiEle) e si basa su un certificato qualificato valido al momento della generazione. Secondo l’articolo 6 capoverso 1 OCE-PA, una firma elettronica qualificata non è richiesta se l’identificazione del mittente e l’integrità della comunicazione sono ga- rantite con altri mezzi adeguati. Fanno eccezione i casi in cui la firma di un determi- nato documento è imposta dal diritto federale. Poiché nella procedura di ricorso ETIAS il ricorrente deve registrarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal TAF e i suoi dati (dati personali, numero di passaporto ecc.)

71 Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, qui 3820. 72 Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre ap- plicazioni di certificati digitali (Legge sulla firma elettronica, FiEle), RS 943.03. 73 Art. 6 cpv. 1 ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’am- bito di procedimenti amministrativi (OCE-PA); RS 172.021.2.

sono verificati dalla NES, per questi ricorsi si può rinunciare alla firma elettronica qualificata. Una disposizione corrispondente è inserita nel capoverso 1. Nel corso della procedura di registrazione vengono progressivamente rilevati i dati personali e i documenti del ricorrente; in tal modo la sua identità è garantita. Il ricor- rente si registra con i propri dati personali: nome e cognome, data di nascita e numero di passaporto. Si rilevano quindi il numero della domanda ETIAS e l’indirizzo e-mail; quest’ultimo infine viene convalidato. Con l’e-mail convalidata e la password personale il ricorrente effettua il login e carica i propri documenti ETIAS. Gli viene richiesto di pagare l’anticipo sulle spese entro 30 giorni. A pagamento avvenuto i dati forniti vengono confrontati con i dati dell’au- torizzazione negata e viene ordinato il dossier preliminare all’autorità inferiore (SEM). La piattaforma di trasmissione ETIAS e il canale attraverso cui caricare i file sono protetti. Le e-mail inviate dal TAF al ricorrente e viceversa non contengono informa- zioni personali o dello specifico caso, ma costituiscono solamente un ausilio per il ricorrente. Quest’ultimo, nel corso della procedura di ricorso è tenuto a effettuare il login alla piattaforma di trasmissione ETIAS e tenersi aggiornato sulle ultime comu- nicazioni. Nessun recapito (cpv. 2) L’articolo 11b PA disciplina il recapito a cui le autorità possono inviare notifiche e decisioni alle parti. Anche le persone domiciliate all’estero devono designare un re- capito in Svizzera poiché diversamente l’invio di decisioni all’estero, nel rispetto del principio di sovranità del diritto internazionale, deve avvenire attraverso i canali di- plomatici o consolari. In base al capoverso 2 dell’articolo 11b PA le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica – tuttavia limitatamente al territorio nazionale e al Principato del Liechtenstein. Al fine di agevolare le comunicazioni con il ricorrente nell’ambito della procedura ETIAS, il capoverso 2 stabilisce che non è necessario indicare un recapito svizzero e che la notificazione avviene in forma elettronica attraverso la piattaforma messa a disposizione dal TAF. La notificazione è considerata avvenuta nel momento in cui è scaricata dai destinatari.

Anticipo sulle spese mediante carta di credito o bonifico bancario (cpv. 3) Il TAF addebita al ricorrente un anticipo sulle spese pari ai costi presunti della proce- dura; il pagamento va effettuato entro un termine adeguato, pena la non entrata nel merito da parte del TAF. Se sussistono motivi particolari, si può rinunciare intera- mente o in parte a esigere l’anticipo (art. 63 cpv. 4 PA). Nell’ambito della procedura di ricorso ETIAS, non appena il ricorso ed eventuali altri documenti sono stati caricati sulla piattaforma, il ricorrente è invitato mediante comu- nicazione standard automatizzata al pagamento di un anticipo sulle spese. Questa co- municazione contiene il termine di pagamento e le conseguenze nel caso non sia ef- fettuato puntualmente. Prima della scadenza del termine deve essere previsto l’invio

di un promemoria attraverso la piattaforma. Il pagamento può avvenire con carta di credito o bonifico bancario. Il termine per il pagamento di questo anticipo mediante carta di credito o bonifico bancario è considerato rispettato quando l’importo è accreditato puntualmente sul conto bancario del TAF o perlomeno è giunto nella sfera d’influenza del collaboratore della banca o del fornitore di servizi di pagamento designato dall’autorità. Nel caso di bonifici inviati dall’estero, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il ricor- rente sostiene inoltre il rischio che l’anticipo sulle spese giunga entro il termine pre- visto sul conto dell’autorità e che quindi si possa entrare nel merito del suo ricorso. Pertanto non è decisivo soltanto il fatto che l’importo sia stato addebitato sul conto estero prima della scadenza del termine, ma anche che sia stato accreditato sul conto dell’autorità in tempo utile o almeno sia giunto nella sfera d’influenza del collabora- tore della banca o del fornitore di servizi di pagamento designato dall’autorità (banca o Posta svizzera) (v. nel dettaglio sentenza 2C_1022/2012 e 2C_1023/2012 del 25 marzo 2013 cons. 6.3 con ulteriori riferimenti)». Non è previsto alcun sollecito; il mancato pagamento comporta la non entrata nel merito del ricorso. Vi è sempre la possibilità di richiedere il patrocinio gratuito (art. 65 PA); per motivi di trasparenza tale diritto viene comunque menzionato. Il modulo corrispondente è disponibile sul sito web del TAF.

Firma elettronica delle decisioni e delle sentenze (cpv. 4 e 5) Anche se per i ricorsi non è richiesta, la firma elettronica deve essere apposta per le decisioni e le sentenze del TAF. Per questa ragione il TAF specifica in un regolamento la firma da utilizzare per le decisioni e i ricorsi nonché il formato e la trasmissione; inoltre precisa i requisiti per il pagamento dell’anticipo sulle spese e fissa la data in cui la decisione è considerata notificata. Anche le modalità di archiviazione devono essere specificate.

Art. 108f rubrica e cpv. 3 Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS è stato introdotto il nuovo articolo 108f. Attualmente questa disposizione, che disciplina la comunicazione dei dati ETIAS, non è ancora in vigore. Come l’articolo 108a capo- verso 3, anche l’articolo 108f LStrI nella versione del progetto ETIAS avrebbe dovuto essere modificato nel quadro del coordinamento tra l’ETIAS e l’interoperabilità a se- guito del recepimento dei regolamenti sull’interoperabilità. Viene aggiunto il capo- verso 3 che rimanda all’articolo 110h. A sua volta l’articolo 110h rimanda all’arti- colo 50 dei due regolamenti UE sull’interoperabilità. Questa norma è analoga a quella applicata all’EES (art. 103d cpv. 3 LStrI nel decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti IOP). Poiché il CIR diventerà parte integrante dell’ETIAS, le dispo- sizioni sulla comunicazione dei dati ETIAS si applicheranno anche ai dati ETIAS re- gistrati nel CIR (dati di identità, dati dei documenti di viaggio e dati biometrici). Es- sendo di tipo materiale, queste modifiche di legge non sono state inserite nelle disposizioni di coordinamento riguardanti il progetto sull’interoperabilità e pertanto sono integrate nel presente progetto.

Art. 108h Principi Prima dell’articolo 108h viene aggiunto un nuovo titolo: la nuova sezione 3b (art. 108h–108k AP LStrI) disciplina il sistema nazionale di informazione e autoriz- zazione ai viaggi (per i dettagli al riguardo v. punto 5.4.2). L’articolo 108h stabilisce l’obiettivo generale e il campo d’applicazione dell’N- ETIAS per la verifica manuale delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS da parte dell’unità nazionale e per la gestione dell’elenco di controllo ETIAS. Il sistema è utilizzato per svolgere compiti concernenti l’intero processo di esame delle autoriz- zazioni ai viaggi ETIAS e di gestione dell’elenco di controllo ETIAS. Essenzialmente riguardano il trattamento dei dati personali e di contatto richiesti e la consultazione delle autorità nazionali e cantonali nell’ambito della procedura ETIAS nonché il trat- tamento di dati personali e di contatto nel quadro della redazione dell’elenco di con- trollo ETIAS. Inoltre deve essere prevista la possibilità di effettuare rilevamenti stati- stici. L’elenco di controllo ETIAS consta di dati relativi a persone sospettate di aver com- messo o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o a persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi, sulla base di una valutazione globale della persona, per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi (art. 34 regolamento ETIAS). La NES è responsabile, in collabora- zione con fedpol e con il SIC, della gestione di questo elenco (art. 108e cpv. 1 LStrI); l’autorità che procede all’iscrizione ne verifica regolarmente l’accuratezza e il grado di aggiornamento (art. 35 par. 4 e 5 regolamento ETIAS).

Art. 108i Contenuto Questo articolo riguarda il contenuto del nuovo sistema di informazione N-ETIAS. Cpv. 1 Questo capoverso definisce le categorie di persone i cui dati possono essere registrati nel nuovo sistema. Si tratta dei dati di cittadini di stati terzi la cui autorizzazione ai viaggi ETIAS viene esaminata dalla SEM in qualità di NES nell’ambito della procedura manuale oppure che vengono inseriti dalla Svizzera nell’elenco di controllo ETIAS su richiesta di fed- pol o del SIC. Determinati dati vengono trasmessi dal e al sistema centrale ETIAS mediante un’interfaccia. Cpv. 2 e 3 Grazie al nuovo sistema di informazione vengono centralizzati tutti i dati necessari per il trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e per la gestione dell’elenco di controllo ETIAS. Nel sistema nazionale sono salvate solamente le domande ETIAS che necessitano di ulteriori accertamenti. In questi casi i dati delle domande devono essere estratti dal software dell’UE nel sistema nazionale per l’ulteriore trattamento manuale. Le do- mande sulle quali può essere presa direttamente una decisione definitiva, senza ulte- riori chiarimenti nazionali, possono essere trattate nel software fornito dall’UE.

I dati della domanda, quali i dati di identità del richiedente, i dati relativi ai documenti di viaggio, i dati di contatto, i dati riguardanti la salute rilevati nel quadro della valu- tazione del rischio di epidemia nonché informazioni complementari e copie di docu- menti nonché i riferimenti ai riscontri positivi emersi devono poter essere trasmessi dall’ETIAS all’N-ETIAS (cpv. 2 lett. a-c e 3). In particolare possono essere salvati nell’N-ETIAS anche i risultati delle verifiche e delle consultazioni di autorità cantonali e federali che possono contribuire all’accer- tamento dei fatti (cpv. 2 lett. d), i risultati delle interrogazioni dei sistemi nazionali e dei sistemi di informazione UE (cpv. 2 lett. e ed f) nonché le informazioni ottenute dalla NES nell’ambito dell’assistenza amministrativa (cpv. 2 lett. g). Inoltre, per poter valutare l’identità del richiedente e gli eventuali rischi connessi, potrebbe essere ne- cessaria l’interrogazione dei sistemi nazionali SIMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA e/o del Registro nazionale di polizia. Per garantire la tracciabilità della va- lutazione del rischio in caso di procedura di ricorso, al momento della decisione deve potere essere memorizzata l’immagine del riscontro positivo emerso dalle interroga- zioni del sistema. Tutti i dati summenzionati vengono salvati soltanto per la durata della procedura e in seguito automaticamente cancellati. La cancellazione verrà trattata nelle ordinanze d’esecuzione concernenti l’ETIAS (al riguardo v. art. 108k AP LStrI). Inoltre nell’N-ETIAS vengono salvate non solo le richieste di fedpol e del SIC di inserimento di stranieri nell’elenco di controllo ETIAS, ma anche una copia sincro- nizzata degli inserimenti svizzeri, poiché nel sistema centrale l’elenco di controllo è criptato (lett. i e j). Infatti, nell’ambito del trattamento manuale della domanda, deve essere possibile individuare ed elaborare un riscontro positivo come testo in chiaro. Inoltre l’N-ETIAS contribuisce a effettuare modifiche e cancellazioni di inserimenti svizzeri nell’elenco di controllo ETIAS contemporaneamente nell’N-ETIAS e nel si- stema centrale. Gli inserimenti nell’elenco non più validi (raggiungimento della data di scadenza) sono automaticamente cancellati (art. 108k AP LStrI). Cpv. 4 Nell’ambito della procedura di ricorso, l’N-ETIAS coadiuva la NES nella fornitura

dei dati procedurali al TAF (compresi i riscontri positivi emersi dai sistemi centrali UE). Il fascicolo della procedura è gestito nell’N-ETIAS in forma elettronica.

Art. 108j Trattamento e comunicazione dei dati Questo articolo riguarda l’accesso al nuovo sistema di informazione: per ogni autorità cui è consentito l’accesso è stabilita la categoria dei dati disponibili e lo scopo dell’ac- cesso. I dettagli, in particolare la differenza tra trattamento e consultazione dei dati sono disciplinati nell’ordinanza. L’accesso ai dati dell’N-ETIAS è riservato esclusivamente al personale della SEM, nel quadro delle sue attività svolte in qualità di NES, del SIC e di fedpol ed è limitato al rispettivo scopo e a determinati dati attraverso ruoli prestabiliti con le relative au- torizzazioni. L’accesso da parte del SIC e di fedpol è limitato ai dati loro necessari per il trattamento delle richieste di consultazione nell’ambito del trattamento delle do- mande ETIAS oppure degli inserimenti nell’elenco di controllo ETIAS (cpv. 1).

Il TAF non ha accesso all’N-ETIAS, ma ottiene l’estratto del fascicolo della procedura in forma elettronica sulla propria piattaforma (cpv. 2). Il capoverso 3 riguarda la comunicazione dei dati personali salvati nell’N-ETIAS e rimanda all’articolo 108f LStrI introdotto nel quadro del recepimento e della trasposi- zione del regolamento ETIAS. Attualmente questa disposizione, che disciplina la co- municazione dei dati ETIAS, questi non possono essere comunicati a Paesi non vin- colati da accordi di associazione a Schengen, organizzazioni internazionali e soggetti privati, siano essi istituzioni o persone fisiche (cpv. 1; art. 65 par. 1 regolamento ETIAS). È prevista una deroga al capoverso 1 che consente una comunicazione dei dati a Paesi terzi da parte della SEM (nella sua funzione di autorità competente in materia di migrazione) (lett. a) o delle autorità designate nell’articolo 108e capoverso 3 (lett. b) (cpv. 2; art. 65 par. 3 regolamento ETIAS). I dati possono essere trasmessi per permettere il rimpatrio della persona interessata in uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen e se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 65 paragrafo 3 del regolamento ETIAS (cpv. 2 lett. a) o a fini di sicurezza (cpv. 2 lett. b; art. 65 par. 5 regolamento ETIAS). In casi eccezionali urgenti, in cui sussiste un pericolo serio e imminente associato a un reato di terrorismo oppure a un reato grave ai sensi degli articoli 3 paragrafo 1 lettere l ed m nonché 65 paragrafo 5 del regola- mento ETIAS, l’autorità designata competente (art. 108e cpv. 3) può trasmettere de- terminati dati a un Paese terzo. La comunicazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680.

Art. 108k Sorveglianza ed esecuzione Il presente articolo disciplina le competenze della SEM e del Consiglio federale in merito al nuovo N-ETIAS; i dettagli sono specificati nell’ordinanza. Cpv. 1 Se nell’ambito dello svolgimento dei suoi compiti legali tratta dati personali nel nuovo sistema di informazione o ne affida a terzi il trattamento, la SEM è responsabile della sicurezza e della legalità di tale trattamento. In particolare adotta le necessarie misure per garantire la sicurezza dei dati e adempie il proprio obbligo si sorveglianza nel caso il trattamento dei dati sia effettuato da terzi. Cpv. 2 In questo capoverso sono elencati i settori di competenza del Consiglio federale. I fascicoli vengono cancellati automaticamente nel sistema nazionale ETIAS in base al termine di conservazione, a condizione che il termine di ricorso sia scaduto e che il TAF non abbia notificato alcun ricorso alla NES. I fascicoli dei ricorsi pendenti non vengono cancellati; la loro cancellazione è automatica solo dopo che il TAF ha deciso in merito al ricorso e la NES ha registrato il risultato della procedura di ricorso nel software dell’UE. Questi aspetti saranno disciplinati nelle ordinanze d’esecuzione concernenti l’ETIAS (lett. g).

Art. 109a cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. e Cpv. 1 Il capoverso 1 tratta il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) e il relativo con- tenuto. Poiché il regolamento VIS è stato modificato dal regolamento «IOP frontiere», la nota a piè di pagina relativa all’articolo 109b capoverso 1 doveva essere modificata di con- seguenza nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero dei re- golamenti sull’interoperabilità. Dato che il regolamento modificativo ETIAS comporta una nuova modifica del rego- lamento VIS, la nota a piè di pagina relativa all’articolo 109b capoverso 1 deve essere nuovamente adattata. Cpv. 2 lett. e Nel capoverso 2 sono elencate le autorità che possono consultare il C-VIS nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti. Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» permette al personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS di consul- tare il VIS ai fini del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS (lett. e nuovo art. 6 par. 2 in combinato disposto con l’art. 18 quinquies regolamento VIS). A questi dati è possibile accedere unicamente in modalità di sola lettura; e limitata- mente ai dati di cui agli articoli 9–14 del regolamento VIS.

L’articolo 109c LStrI concerne l’accesso delle autorità al sistema nazionale visti «ORBIS». Nell’ambito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del progetto sull’interoperabilità questa disposizione ha subito una modifica redazionale. Ora il personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS può consultare, al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, non solo il C- VIS ma anche l’ORBIS. In tal modo la NES può verificare se in passato lo straniero ha presentato in Svizzera una domanda di visto Schengen o di visto nazionale e se questo è stato rilasciato oppure rifiutato. Di conseguenza l’articolo 109c è integrato con la nuova lettera i. Art. 110 cpv. 1 nota a piè di pagina Poiché i regolamenti modificativi ETIAS si ripercuotono sui due regolamenti IOP, devono essere aggiornate le note a piè di pagina.

Con l’introduzione dell’EES, per verificare se un cittadino di un paese terzo che in- tende entrare nello spazio Schengen ha superato la durata massima del soggiorno con- sentita non si controlla più il timbro sul passaporto, bensì si interroga l’EES.

Con l’introduzione dell’EES le compagnie aeree sono tenute a consultare il «Carrier Gateway» attraverso il quale, tuttavia, si verifica semplicemente se il numero di in- gressi di un visto rilasciato per uno o due ingressi è già esaurito. Le compagnie aeree non potranno più verificare la durata ammessa del soggiorno nello spazio Schengen poiché questo dato non sarà più presente nel «Carrier Gateway» e i documenti di viag- gio non verranno più sistematicamente timbrati. Pertanto è necessario adeguare l’obbligo di diligenza delle compagnie aeree in questo settore: l’articolo 122a capoverso 3 lettera a numero 3 LStrI è modificato con la can- cellazione di questo obbligo. La corrispondente modifica nell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto74 (OEV; art. 32 cpv. 2 lett. d) verrà apportata nel quadro delle modifiche in corso delle ordinanze riguardanti il regolamento EES.

6.2 Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 23 cpv. 2 lett. a e d L’articolo 23 disciplina le competenze del giudice unico. Le attuali deroghe dal prin- cipio della composizione con tre giudici per il settore dell’asilo e delle assicurazioni sociali sono disciplinate nel capoverso 2. Lett. a Viene apportata una modifica redazionale. Poiché rimanda all’articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge sull’asilo75 (LAsi), non più in vigore dopo l’abrogazione del capoverso 276, la lettera a deve essere modificata e rimandare all’articolo 111 LAsi. Il precedente articolo 111 capoverso 2 lettera c LAsi conteneva l’unica competenza pre- vista dalla LAsi che esula dalla norma contenuta nella LTAF in materia di giudice unico. Poiché attualmente questa riguarda l’articolo 111 lettere c ed e LAsi (e non solo la lett. c), il rimando dev’essere all’intero articolo 111. Lett. d Poiché nel nuovo articolo 108dbis LStrI viene proposta una deroga al principio della composizione con tre giudici anche per la procedura di ricorso ETIAS, deve essere modificato anche l’articolo 23 capoverso 2 LTAF. La nuova lettera d rimanda a queste norme speciali riguardanti il giudice unico. La modifica materiale riguarda pertanto la lettera d.

74 RS 142.204 75 RS 142.31 76 RU 2006 4745, 2015 1841, 2016 3101

6.3 Legge sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. f n. 4 Il 17 giugno 201677 il Parlamento ha approvato la nuova legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (legge sul casellario giudiziale, LCaGi). Attual- mente questa legge non è ancora in vigore; vi entrerà presumibilmente all’inizio del 2023. Con lo stesso termine entrerà in servizio il sistema VOSTRA riorganizzato e saranno abrogate le basi legali contenute nel CP riguardanti il casellario giudiziale. L’articolo 46 lettera f disciplina i diritti di accesso online della Segreteria di Stato della migrazione a tutti i dati contenuti nell’estratto 2 per autorità (art. 38). Poiché la NES opera in seno alla SEM, anche i suoi diritti di accesso a VOSTRA devono essere disciplinati da questa norma. I regolamenti modificativi ETIAS prevedono per la competente NES l’accesso ai ri- spettivi casellari giudiziali nazionali (art. 25 regolamento modificativo «frontiere»). Ora il personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS è autorizzato a consultare VOSTRA al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.3.2). Questo accesso avviene mediante procedura di richiamo. Attualmente il personale della NES deve effettuare il login per consultare i dati nell’applicazione VOSTRA. In futuro questa interrogazione sarà effettuata attraverso un’interfaccia direttamente dal sistema nazionale ETIAS; in caso di riscontro positivo viene richiesto il corrispon- dente estratto dal casellario giudiziale.

6.4 Codice penale

Art. 365 cpv. 2 lett. gbis L’articolo 365 capoverso 2 CP elenca i compiti per i quali le autorità federali e canto- nali hanno accesso al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Fino all’entrata in vigore della nuova legge sul casellario giudiziale gli scopi dell’accesso della NES a VOSTRA (ossia la verifica delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS) devono essere disciplinati in questa disposizione che verrà abrogata una volta entrata in vigore la nuova legge sul casellario giudiziale (al riguardo v. i punti 5.4.3, 5.5 e 7.6).

77 FF 2016 4315

6.5 Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi

d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Art. 15 cpv. 1 lett. n e cpv. 4 lett. kbis Il Sistema di ricerca informatizzato di polizia, noto come RIPOL, è la banca dati sviz- zera delle ricerche di polizia. Per effettuare una segnalazione nel SIS a livello europeo deve essere inserita una segnalazione nazionale nel RIPOL (o nel SIMIC). Nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero delle nuove basi legali concernenti il SIS l’articolo 15, che costituisce la base legale per il RIPOL, ha subito una revisione totale.78 Queste modifiche di legge entreranno in vigore presu- mibilmente alla fine del 2021. Questa revisione è già considerata nella presente modifica. Il capoverso 1 elenca i compiti per il cui svolgimento le autorità federali e cantonali sono sostenute dal RIPOL. Nel capoverso 4 sono menzionate le autorità che possono consultare il RIPOL. Ora il personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS è autorizzato a consultare il RIPOL al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e dell’elenco di controllo ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.3.2). Per questa ragione nel capoverso 1 è aggiunta la nuova lettera n contenente i compiti della NES e nel capoverso 4 la nuova lettera kbis; inoltre tra le autorità che hanno accesso al RIPOL va indicata anche la SEM nel quadro dei compiti che svolge in qualità di NES.

Art. 16 cpv. 2 lett. s e cpv. 5 lett. gbis L’articolo 16 costituisce la base legale per il trattamento dei dati nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS). Nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero delle nuove basi legali concernenti il SIS anche l’ar- ticolo 16 ha subìto una revisione totale.79 Queste modifiche di legge entreranno in vigore presumibilmente alla fine del 2021. Questa revisione è già considerata nella presente modifica. Il capoverso 2 elenca i compiti per il cui svolgimento le autorità federali e cantonali sono coadiuvate dall’N- SIS. Nel capoverso 5 sono menzionate le autorità che possono consultare l’N-SIS. Ora il personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS è autorizzato a consultare l’N-SIS al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e dell’elenco di controllo ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.3.2). Per questa ragione nel capoverso 2 è aggiunta la nuova lettera s con i compiti della NES e nel capoverso 5 la nuova lettera gbis; inoltre tra le autorità che hanno accesso all’N-SIS va indicata anche la SEM nel quadro dei compiti che svolge in qualità di NES.

78 FF 2020 8813 79 FF 2020 8813

Art. 16a cpv. 1 nota a piè di pagina L’articolo 16a è stato aggiunto nel quadro del recepimento e della trasposizione dei regolamenti sull’interoperabilità. Poiché anche il SIS è collegato al servizio comune di confronto biometrico (sBMS), analogamente all’articolo 110 LStrI è stata aggiunta una disposizione di uguale tenore anche nell’articolo 16a LSIP.80 Poiché i due regolamenti IOP «frontiere» e «polizia» vengono modificati dai due re- golamenti modificativi ETIAS, entrambe le note a piè di pagina devono essere adat- tate.

Art. 17 cpv. 4 lett. n Nel quadro della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) è stato modificato l’articolo 1781. Il progetto è stato approvato dal popolo svizzero nel referendum del 13 giugno 2021. Questa revisione è già considerata nella presente mo- difica. Affinché possa svolgere i propri compiti, la NES deve avere a disposizione, in misura proporzionata, le informazioni elaborate da fedpol nel settore della lotta al terrorismo. A tal fine deve potere accedere online al registro nazionale di polizia secondo l’arti- colo 17 LSIP (per i dettagli al riguardo v. punto 5.4.2). Questo sistema d’informazione permette di scoprire con una sola interrogazione se una persona ha un fascicolo presso un’autorità di polizia cantonale, presso fedpol o presso autorità di polizia straniere, ad esempio nell’ambito dello scambio di dati di polizia con Interpol. Il risultato dell’interrogazione è limitato ai seguenti dati: l’iden- tità della persona, l’autorità competente, la data dell’iscrizione, il motivo dell’iscri- zione e il sistema d’informazione da cui provengono i dati (art. 17 cpv. 3 LSIP). Di conseguenza nel capoverso 4 è aggiunta la nuova lettera n. La NES riceve da fedpol informazioni più dettagliate seguendo la procedura ordinaria dell’assistenza amministrativa. Nell’ordinanza devono essere riportati in modo traspa- rente gli uffici della SEM che si occupano di questioni di sicurezza e stabiliti i diritti di accesso.

80 FF 2021 674 81 FF 2020 6795

7 Necessità di coordinamento

Il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero dei due regolamenti UE necessi- tano di un coordinamento particolare per quanto riguarda i seguenti progetti concer- nenti il recepimento e la trasposizione delle basi legali riguardanti l’EES82, l’ETIAS83, il SIS84, l’interoperabilità dei sistemi d’informazione UE (IOP)85 nonché il VOSTRA86, il progetto MPT87, il progetto LPCEG e la revisione del VIS (regolamenti [UE] 2021/113488 e [UE] 2021/113389).

Poiché le disposizioni concernenti la revisione del VIS entreranno in vigore dopo il presente progetto ETIAS (regolamenti modificativi), ma prima che i regolamenti mo- dificativi ETIAS siano pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, occorre assicurarsi che siano le note a piè di pagina del presente progetto a valere e non quelle del progetto VIS.

82 Decreto federale del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (Entry/Exit System [EES]) (regola- menti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2019 3819. 83 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Sviz- zera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2020 2645. 84 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Sviz- zera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2020 8813. 85 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Sviz- zera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Svi- luppi dell’acquis di Schengen), FF 2021 674. 86 RS 330; FF 2016 4315 87 FF 2020 6795 88 Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11 89 Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1

7.1 Coordinamento con il progetto EES

Il decreto federale concernente l’EES90 è stato approvato dal Parlamento il 21 giugno 2019. Le modifiche della LStrI previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si ba- sano sulle disposizioni della LStrI contenute nel decreto federale concernente l’EES, vista la loro forma definitiva in seguito all’approvazione del Parlamento. Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il conte- nuto del decreto federale concernente l’EES approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS (art. 103c cpv. 2 lett. d AP LStrI). Qualora il decreto federale concernente l’EES dovesse entrare in vigore simultanea- mente a quello concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di quest’ultimo a prevalere (e non quelle della versione EES).

7.2 Coordinamento con il progetto ETIAS

Il decreto federale concernente l’ETIAS91 è stato approvato dal Parlamento il 25 set- tembre 2020. Le modifiche della LStrI previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si ba- sano sulle disposizioni della LStrI contenute nel decreto federale concernente l’ETIAS, vista la loro forma definitiva in seguito all’approvazione del Parlamento. Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il conte- nuto del decreto federale concernente l’ETIAS approvato dal Parlamento e vi ag- giunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS. Poiché il decreto federale concernente l’ETIAS entrerà in vigore simultaneamente a quello concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di quest’ultimo a prevalere (e non quelle della versione ETIAS). La nota a piè di pagina relativa all’articolo 5 capoverso 1 lettera abis nella versione del progetto ETIAS deve essere modificata. Poiché il regolamento (UE) 2018/1240 è mo- dificato dai presenti regolamenti modificativi ETIAS, deve essere aggiornata la nota a piè di pagina nella versione del presente decreto federale.

90 Decreto federale del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2019 3819. 91 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2020 2645.

Inoltre l’articolo 108a capoversi 1 e 3 deve essere coordinato con il presente progetto poiché, a seguito della messa in servizio dell’ETIAS, i due progetti entreranno in vi- gore contemporaneamente. Pertanto al momento dell’entrata in vigore va considerata la versione dei nuovi capoversi del presente progetto.

7.3 Coordinamento con il progetto SIS

Il decreto federale concernente il SIS92 è stato approvato dal Parlamento il 18 dicem- bre 2020. Le modifiche della LStrI e della LSIP previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si basano sulle disposizioni della LStrI e della LSIP contenute nel decreto fe- derale concernente il SIS, vista la loro forma definitiva in seguito all’approvazione del Parlamento. Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il conte- nuto del decreto federale concernente il SIS approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS. Qualora il decreto federale concernente il SIS dovesse entrare in vigore simultanea- mente a quello concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di quest’ultimo a prevalere (e non quelle della versione SIS). Le note a piè di pagina degli articoli 68a capoverso 2 e 68e capoverso 2 LStrI nella versione del progetto SIS devono essere modificate poiché i regolamenti (UE) 2018/1861 e 2018/1860 sono modificati dai regolamenti modificativi ETIAS.

7.4 Coordinamento con il progetto IOP

Il decreto federale concernente l’interoperabilità93 è stato approvato dal Parlamento il 19 marzo 2021. Le modifiche della LStrI e della LSIP previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si basano sulle disposizioni della LStrI e della LSIP contenute nel decreto fe- derale concernente l’interoperabilità, vista la loro forma definitiva in seguito all’ap- provazione del Parlamento. Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il conte- nuto del decreto federale concernente l’interoperabilità approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS.

92 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Sviz- zera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2020 8813. 93 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Sviz- zera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Svi- luppi dell’acquis di Schengen), FF 2021 674.

Qualora il decreto federale concernente l’interoperabilità dovesse entrare in vigore simultaneamente a quello concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di quest’ultimo a prevalere (e non quelle della versione IOP). Le note a piè di pagina degli articoli 103b capoverso 1, 109a capoverso 1 e 110 capo- verso 1 LStrI nonché 16a capoverso 1 LSIP devono essere modificate poiché i rego- lamenti (UE) 2017/2226, (CE) n. 767/2008, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 sono modificati dai regolamenti modificativi ETIAS.

7.5 Coordinamento con il progetto MPT

La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)94 è stata approvata dal Parlamento il 25 settembre 2020. Il progetto è stato approvato dal po- polo svizzero il 13 giugno 2021. Le modifiche della LSIP previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si ba- sano sulle disposizioni della LSIP contenute nel decreto federale concernente l’MPT, vista la loro forma definitiva in seguito all’approvazione del Parlamento. Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il conte- nuto del decreto federale concernente l’MPT approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS. Qualora l’MPT dovesse entrare in vigore simultaneamente al decreto federale concer- nente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di questi ultimi a pre- valere (e non quelle della versione MPT).

7.6 Coordinamento con il progetto VOSTRA

Nel presente decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS vengono proposte due modifiche riguardanti il casellario giudiziale, volte ad assegnare alla NES i diritti di accesso a VOSTRA, facenti riferimento a due basi legali che non possono entrare in vigore simultaneamente: la modifica dell’articolo 365 capoverso 2 lettera gbis CP (riguardante il diritto vigente) e quella dell’articolo 46 lettera f numero 4 LCaGi95 (riguardante il diritto futuro). La LCaGi infatti sostituirà le norme del CP riguardanti il diritto in materia di casellario giudiziale.

Pertanto la modifica del diritto vigente (art. 365 cpv. 2 lett. gbis CP) avrà effetto sol- tanto se il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS entrerà in vigore prima della LCaGi. In questo caso la NES – in base al CP – dovrà avere accesso al VOSTRA attualmente in vigore. Questa base legale verrebbe successivamente abrogata con l’entrata in vigore della LCaGi. L’allegato 1 numero 3 LCaGi infatti

94 FF 2020 6795. 95 Tuttavia la legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (RS 330; FF 2016 4315), approvata dal Parlamento il 17 giugno 2016, entrerà presumibilmente in vigore all’inizio del 2023, una volta ultimata la riorganizzazione del VOSTRA.

prevede già che con l’entrata in vigore della LCaGi saranno abrogate le basi legali del CP riguardanti il casellario giudiziale.

Tuttavia la modifica dell’articolo 365 CP sarebbe inutile fin dall’inizio qualora il de- creto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS entrasse in vigore con- temporaneamente alla LCaGi o solamente dopo la stessa. L’accesso della NES a VOSTRA deve poggiare unicamente sull’articolo 46 lettera f numero 4 LCaGi. Il coordinamento tra leggi previsto nell’allegato 2 del presente decreto federale tra la modifica proposta della LCaGi e del CP garantisce che, con l’entrata in vigore della LCaGi, non sia più attuata la modifica dell’articolo 365 capoverso 2 lettera g bis CP.

7.7 Coordinamento con il progetto LPCEG

Dato che l’ETIAS entrerà in funzione già a fine 2022 e si prevedono i primi ricorsi a partire dal 2023, fino all’entrata in vigore del progetto per la legge federale concer- nente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia LPCEG (attual- mente prevista per il 2026) occorre individuare una soluzione tecnica temporanea che garantisca una comunicazione semplice ed efficiente nel quadro della procedura di ricorso ETIAS tra il Tribunale amministrativo federale, i ricorrenti e l’autorità infe- riore. Il TAF dovrà pertanto istituire una propria piattaforma di trasmissione per que- ste procedure di ricorso. Il progetto LPCEG dovrà tenere conto di questo sviluppo; il coordinamento verrà effettuato nel quadro del progetto LPCEG.

8 Ripercussioni del trattato e del testo di attuazione

8.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’introduzione dell’ETIAS e la conseguente trasposizione nel diritto svizzero dei re- golamenti (UE) 2021/1150 e 2021/1152 comportano un onere finanziario e di perso- nale per l’Amministrazione federale e i Cantoni, esposto in modo dettagliato nel mes- saggio del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS.96 Inoltre i costi per le risorse esterne destinate al progetto saranno finanziati in larga parte con risorse centrali TIC e rientreranno nel credito d’impegno IV per lo sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino, chiesto dal Consiglio federale nel messaggio del 4 settembre 201997. Poiché è già stata considerata nel credito d’impegno IV, la creazione dell’N-ETIAS non comporta costi supplementari e nemmeno un aumento dei costi d’esercizio.

Inoltre ulteriori costi saranno connessi alla creazione della piattaforma per la trasmis- sione sicura nell’ambito della procedura di ricorso ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.4.3). Le spese di progetto una tantum ammontano a 230 000 franchi. Il

96 FF 2020 2577 97 Messaggio del 4 settembre 2019 concernente un credito d’impegno per lo sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino, FF 2019 5095.

budget operativo annuale verrà calcolato con maggiore precisione in vista del mes- saggio.

8.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le novità non dovrebbero avere alcuna ripercussione finanziaria e di personale per i Cantoni e i Comuni.

8.3 Ripercussioni in altri settori

Non si prevede alcuna ripercussione diretta per l’economia, la società e l’ambiente.

9 Aspetti giuridici

9.1 Costituzionalità

Il decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento ETIAS si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., se- condo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati in- ternazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 legge fede- rale del 21 marzo 199798 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Nel presente caso, in virtù dell’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI, il Consiglio federale disporrebbe dei poteri per approvare il recepimento del regolamento UE. Se- condo questa disposizione, infatti, il Consiglio federale può concludere accordi inter- nazionali sull’obbligo del visto e sull’esecuzione dei controlli al confine. Tuttavia, per il presente progetto, la trasposizione nel diritto svizzero richiede adeguamenti della LStrI, della LTAF, della LCaGi, del CP e della LSIP. Pertanto gli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti modificativi ETIAS e la modifica delle leggi federali citate necessaria per la loro attuazione vanno sottoposti al Parlamento per approvazione.

98 RS 172.010

9.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della

Svizzera Con il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen la Svizzera rispetta i propri impegni nei confronti dell’UE, stipulati nel quadro dell’AAS, e garantisce controlli unitari alla frontiera esterna Schengen. I regolamenti recepiti si ripercuotono su altri atti giuridici di Schengen quali i regolamenti EES, ETIAS e VIS, i due rego- lamenti sull’interoperabilità e i regolamenti VIS.

Il recepimento dei due regolamenti UE e le modifiche legislative che ne derivano sono pertanto compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

9.3 Forma dell’atto (decreto federale, testo di attuazione)

Il recepimento dei due regolamenti UE non implica l’adesione della Svizzera a un’or- ganizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto fede- rale concernente l’approvazione dei pertinenti scambi di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 Cost., i trattati internazionali sottostanno a refe- rendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni im- portanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200299 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le dispo- sizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impon- gono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono disposizioni im- portanti quelle che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost., vanno emanate sotto forma di legge federale. I presenti scambi di note sono conclusi a tempo indeterminato, possono però essere denunciati in qualsiasi momento e non prevedono alcuna adesione a un’organizza- zione internazionale. Tuttavia il recepimento dei due regolamenti ETIAS comporta la modifica di alcune leggi. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sot- tostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl). Ai sensi dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo pos- sono essere incluse nel decreto di approvazione. Le disposizioni di legge proposte sono necessarie ad attuare il regolamento ETIAS e derivano direttamente dagli obblighi ivi previsti. Il disegno dell’atto normativo può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

99 RS 171.10

9.4 Delega di competenze legislative

Questa delega di competenze poggia sull’articolo 16 lettera a LTAF secondo cui il TAF può emanare regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a rappresentanti d’ufficio, periti e testimoni. Questa delega di competenza al Consiglio federale si basa sull’articolo 182 capo- verso 1 Cost., secondo cui il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. Si tratta qui di disposizioni che contengono norme di diritto ne- cessarie per l’attuazione delle prescrizioni legali nonché del regolamento ETIAS.

9.5 Protezione dei dati

Il nuovo articolo 108dter LStrI crea una base legale per il trattamento dei dati personali nell’N-ETIAS. Il trattamento dei dati poggia sulla legge federale sulla protezione dei dati (LPD)100 e, dopo la sua entrata in vigore il 25 settembre 2020101, sulla nuova LPD ed è assogget- tato alla sorveglianza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della traspa- renza (IFPDT).102 Il trattamento e la comunicazione dei dati sono disciplinati nell’ar- ticolo 108j LStrI, la sorveglianza e l’esecuzione nell’articolo 108k LStrI. Nell’UE il trattamento dei dati personali deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio103 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio104. I dati personali registrati nell’ETIAS dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario. Sono conservati per la validità dell’autorizzazione al viaggio e per un’eventuale procedura di ricorso oppure per cin- que anni a decorrere dall’ultima decisione in caso di rifiuto, annullamento o revoca

100 RS 235.1 101 FF 2020 6695 102 Cfr. art. 27 LPD (RS 235.1) nonché art. 4 e 49 segg. della nuova legge federale del 2 set- tembre 2020 sulla protezione dei dati (FF 2020 6695). 103 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1. 104 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, rela- tiva alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui- mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

dell’autorizzazione ai viaggi. Nell’N-ETIAS sono conservati solamente per la durata del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS o finché il record è pre- sente nell’elenco di controllo ETIAS. Inoltre i rappresentanti dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del Garante europeo della protezione dei dati, del Comitato europeo per la protezione dei dati e dell’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali parteciperanno a un «Fundamen- tal Rights Guidance Board». Si tratta di un organo di consulenza indipendente che valuterà gli effetti sui diritti fondamentali dell’elaborazione delle domande e delle re- gole di verifica (indicatori di rischio) e prescriverà linee guida all’«ETIAS Screening Board». A norma dell’articolo 46 lettera d del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio105 è stato consultato il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) che il 13 marzo 2019 ha trasmesso un parere rispetto alla proposta di istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)106. Il GEPD ha sottolineato la complessità del progetto che coinvolge ben cinque sistemi d’informazione dell’UE. Tale complessità si ripercuote non solo sulla protezione dei dati, ma anche sulla governance e sul controllo di questi cinque sistemi. La parte principale riguarda il parere sull’ECRIS-TCN, non vincolante per la Sviz- zera. Inoltre il GEPD rimarca la necessità di effettuare una valutazione dei rischi dei sistemi d’informazione UE e una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

9.6 Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non prevede nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Il progetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

105 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati perso- nali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. 106 Osservazioni formali del GEPD sulle due proposte che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini dell’ETIAS; disponibili in francese, tede- sco e inglese su https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/com-

Abbreviazioni

AAD Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; RS 0.142.392.68 AAS Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione sviz- zera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applica- zione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, RS 0.362.31 AFD Amministrazione federale delle dogane CIR Archivio comune di dati di identità Commissione LIBE Commissione del Parlamento europeo che si occupa di que- stioni correlate a temi quali le libertà civili, la giustizia e gli affari interni COREPER Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’UE Cost. Costituzione federale, RS 101 CP Codice penale svizzero, RS 311.0 CSI-DFGP Centro servizi informatici del DFGP C-VIS Sistema centrale d’informazione visti DFAE Dipartimento federale degli affari esteri DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia ECRIS-TCN Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di Paesi terzi (European Criminal Re- cords Information System on Third-Country Nationals) EES Sistema europeo di ingressi e di uscite ESP Portale di ricerca europeo ESTA Electronic System for Travel Authorization, USA ETIAS Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi eu-LISA Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia Eurodac Banca dati centrale dell’UE contenente le impronte digitali delle persone che hanno presentato una domanda d’asilo in uno Stato Dublino o che sono state arrestate nel tentativo di entrare illegalmente Europol Ufficio europeo di polizia

fedpol Ufficio federale di polizia Frontex Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera GEPD Garante europeo della protezione dei dati IFPDT Incaricato federale della protezione dei dati e della traspa- renza Interpol Organizzazione internazionale di polizia criminale (International Criminal Police Organization) LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo, RS 142.31 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, RS 172.010 LParl Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, RS 171.10 LPD Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1 LPDS Legge del 28 settembre 2018 sulla protezione dei dati in ambito Schengen, RS 235.3 LSIP Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, RS LStrI Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20 LTAF Legge sul Tribunale amministrativo federale, RS 173.32 MID Rilevatore di identità multiple MPT Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrori- smo, FF 2020 6795 NES Unità nazionale ETIAS N-ETIAS Sistema nazionale ETIAS N-SIS Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen NUI Interfaccia nazionale di collegamento tra i sistemi nazionali degli Stati Schengen e le componenti centrali dell’UE (National Uniform Interface) ORBIS Sistema nazionale visti PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am- ministrativa, RS 172.021 Registro nazionale di Banca dati sulle investigazioni di polizia polizia Regolamenti Regolamento (UE) 2021/1152 (regolamento modificativo modificativi ETIAS ETIAS «frontiere») e regolamento (UE) 2021/1150 (regola- mento modificativo ETIAS «polizia»)

Regolamenti UE Regolamento (UE) 2019/817 (regolamento «IOP frontiere») sull’interoperabilità e regolamento (UE) 2019/818 (regolamento «IOP polizia») Regolamento Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del «IOP frontiere» Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regola- menti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le de- cisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L

135 del 22.5.2019, pag. 27.

Regolamento Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del «IOP polizia» Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85. Regolamento Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del «SIS frontiere» Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’eserci- zio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la conven- zione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 Regolamento Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del «SIS polizia» Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’eserci- zio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la deci- sione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regola- mento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2010/261/UE della Commis- sione Regolamento Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del «SIS rimpatrio» Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del si- stema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Regolamento EES Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema

di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Con- venzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i re- golamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 Regolamento ETIAS Regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema eu- ropeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) Regolamento VIS Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati mem- bri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) RIPOL Sistema di ricerca informatizzato della Svizzera sBMS Servizio comune di confronto biometrico SEM Segreteria di Stato della migrazione SG-DFGP Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia SIC Servizio delle attività informative della Confederazione SIMIC Sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIS Sistema d’informazione Schengen SLTD Banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (Stolen and Lost Travel Documents Database) TAF Tribunale amministrativo federale TDAWN Banca dati di Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (Travel Documents Associated with Notices Database) Ufficio SIRENE Ufficio nazionale di contatto per tutte le ricerche tramite il SIS (SIRENE = Supplementary Information Request at the National Entries) UFG Ufficio federale di giustizia VIS Sistema d’informazione visti VOSTRA Casellario giudiziale informatizzato

Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) | Lexipedia | Lexipedia