Lexipedia

Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC)

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della cultura UFC

Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin, RS 443.11) Nuova Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC; RS 443.12) Rapporto esplicativo per la consultazione del 27 ottobre 2022

Premessa La modifica della legge sul cinema (LCin; RS 443.1) 1, adottata con la votazione popolare del 15 maggio 2022, comporta adeguamenti all’ordinanza sulla cinematografia (OCin; RS 443.11) vigente e una nuova ordinanza contenente le disposizioni esecutive per applicare la quota di film europei e l’obbligo di inve- stimento nella creazione cinematografica svizzera. La nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) ri- guarda i servizi televisivi e su richiesta. Le disposizioni entreranno in vigore nel 2024. 1° parte: Revisione parziale dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin, RS 443.11) Le modifiche previste rispetto all’ordinanza attualmente in vigore sono illustrate e motivate qui di seguito.

Art. 1 lett. d La modifica di questa disposizione è dovuta alla ridefinizione dell’obbligo di notifica per la statistica sul cinema. L’OCin disciplina ora soltanto l’obbligo di notifica per le imprese di distribuzione e proiezione, mentre l’obbligo per i servizi televisivi e gli offerenti di film in linea è retto dalla nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC).

Art. 3 cpv. 1 e art. 4 cpv. 2 Non è più prevista una valutazione annuale della pluralità dell’offerta, ma sono sufficienti delle valuta- zioni periodiche (art. 3), ad esempio in relazione al messaggio sulla cultura che di volta in volta definisce le priorità strategiche della promozione della cultura per una legislatura. Indicazioni sulle regioni in cui la pluralità dell’offerta diminuisce e su dove potrebbe eventualmente essere necessaria una valutazione possono essere ricavate anche dai dati che l’UFC riceve nel quadro delle sue misure di promozione della commercializzazione. Viene mantenuta la possibilità di svolgere ed esigere valutazioni intermedie (art 4).

I nuovi articoli sono formulati in maniera analoga a quelli che disciplinano la procedura di registrazione nella nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC). Dal momento che il registro ufficiale dei cinema e delle imprese di distribuzione è pubblico, la trasparenza è garantita. Sono inoltre stati precisati i dati necessari per la registrazione (art. 14a). Le imprese di distribuzione e proiezione devono comunicare ulteriori dati (cfr. la disposizione transitoria all’art. 21b cpv. 1). La registrazione dà modo all’UFC di verificare gli obblighi legali a cui è soggetta l’impresa e per comu- nicarglieli (art. 14b).

A seguito della revisione dell’articolo 24 LCin, le imprese di produzione sostenute non sono più soggette all’obbligo di notifica, mentre le imprese che vendono film in Svizzera non devono più notificare i supporti audiovisivi, che ormai non sono quasi più venduti e per i quali in passato era comunque difficile scorpo- rare le notifiche ridondanti lungo la catena di fornitura. Dal 2024 l’obbligo di notifica dei servizi su richie- sta che offrono a pagamento i loro film (acquisto singolo, abbonamento) è disciplinato dalla nuova ordi- nanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) ed è quindi possibile abrogare l’articolo 16a. Per la statistica sul cinema sono sufficienti le notifiche dei cinema e delle imprese di distribuzione. I cinema e le imprese di distribuzione sono tuttora tenuti a notificare tutti i film, anche i cortometraggi, ma vi è stata una semplificazione nel contenuto dell’articolo 15. I dati sono elaborati dall’associazione man- tello ProCinema e trasmessi all’Ufficio federale di statistica (UST). Gli ingressi al cinema per ciascun film sono pubblicati da ProCinema conformemente ai suoi statuti (art. 22 degli statuti).

Art. 17 cpv. 1 e 3 Si precisano la competenza (UST) e la procedura per la raccolta dei dati che sottostanno all’obbligo di notifica. Gli ingressi al cinema e le richieste a pagamento notificati all’UST sottostanno al segreto d’ufficio (art. 14 e 15 LStat; RS 431.01).

Art. 18 cpv. 1 e 2 Sono specificate e aggiornate le disposizioni sull’organizzazione della Commissione federale della ci- nematografia. Nel corso dell’ultima legislatura i membri di questa commissione, che fornisce consulenza alle autorità per le questioni di politica cinematografica, sono stati ridotti da 15 a 7 e sono stati adeguati i requisiti che devono soddisfare (specialisti nei settori della commercializzazione di film, del diritto ci- nematografico e della cultura cinematografica, rinuncia a una rappresentanza dei Cantoni).

2° parte: nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) La legge sul cinema rivista si applica anche alle imprese che offrono elettronicamente in Svizzera film nel quadro dei loro programmi o che li propongono tramite servizi in abbonamento o su richiesta. Questi ambiti sono oggetto di una nuova ordinanza che disciplina la registrazione dei servizi televisivi e su richiesta che offrono film in Svizzera così come le esenzioni dall’obbligo di investimento già discusse in Parlamento (cifra d’affari minima, numero minimo di film offerti, programmi speciali, ecc.). I limiti minimi per le esenzioni dall’obbligo di investimento e dalla quota di film europei si basano sulle cifre già comunicate dal Consiglio federale durante i dibattiti parlamentari (2,5 milioni di franchi di cifra d’affari e 12 film all’anno) 2. La quota obbligatoria si applica esclusivamente ai servizi su richiesta (con le stesse esenzioni), mentre per quanto riguarda le emittenti di programmi televisivi la quota continua a essere disciplinata dall’arti- colo 7 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). L’obbligo di notifica 3 già in vigore dal 2016 si applica esclusivamente ai servizi su richiesta che offrono lungometraggi a pagamento. L’OQIC concretizza le modalità di computo delle spese come investimento nella creazione cinemato- grafica indipendente. Le condizioni (tipo e durata dei diritti di commercializzazione) in base alle quali sono computabili l’acquisto, i film su ordinazione e le coproduzioni sono rette dalle attuali condizioni usuali nel settore per le produzioni audiovisive indipendenti. La distinzione tra coproduzione e film su

2 20.030 | Promozione della cultura nel periodo 2021-2024 | Bollettino Ufficiale | Il Parlamento svizzero

3 Nel diritto vigente l’obbligo di notifica è disciplinato dall’articolo 16a dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin,

RS 443.11).

ordinazione è determinante per l’accesso dei progetti cinematografici alla promozione cinematografica pubblica. Le disposizioni determinanti (come la definizione di servizi su richiesta, il calcolo della quota, la territo- rialità dell’obbligo di investimento e la sussidiarietà dell’obbligo di fare rapporto) sono concepite in modo tale da essere coerenti con la direttiva UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS). Le disposizioni esecutive concernenti la modifica della LCin sono contenute nella nuova OQIC, che è concepita in maniera analoga all’ordinanza sulla cinematografia (OCin) e suddivisa in sette capitoli:

  • Capitolo 1: Disposizioni generali

  • Capitolo 2: Promozione della pluralità dell’offerta cinematografica dei servizi su richiesta

  • Capitolo 3: Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

  • Capitolo 4: Procedura

  • Capitolo 5: Organi esecutivi e restanti disposizioni procedurali

  • Capitolo 6: Protezione dei dati e informazione del pubblico

  • Capitolo 7: Disposizioni finali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 2 (Film computabili) L’articolo 2 capoverso 1 della legge sul cinema (LCin; RS 443.1) definisce il «film» come una sequenza di immagini strutturate, mentre il capoverso 2 elenca i tre soggetti partecipanti necessari per renderlo un «film svizzero», ossia: autore svizzero, impresa di produzione svizzera e, per quanto possibile, par- tecipazione di interpreti e industrie tecniche svizzeri. Per la LCin è determinante il fatto che un’impresa mostri o offra in Svizzera «film» in modalità elettronica. Chi mostra film soltanto occasionalmente è esentato dagli obblighi (art. 24a cpv. 3 lett. b e art. 24e cpv. 2 lett. b LCin). È quindi essenziale capire quando si tratta di un «film» e quando no. La nuova ordinanza specifica all’articolo 2 quali sequenze di immagini sono computabili come film e determinano quindi gli obblighi corrispondenti. Segue la prassi vigente ai sensi della LRTV (art. 6 ORTV; RS 784.401) secondo cui un film deve avere una struttura narrativa e rientrare in una categoria tra «documentario», «lungometraggio», «film d’animazione» o «film sperimentale». In Parlamento è stato deciso che anche le serie siano computabili; per questo vengono ora menzionate esplicitamente. Gli altri contenuti audiovisivi non sono considerati film computabili (cpv. 2). Sono escluse le trasmissioni in diretta, le registrazioni e i reportage di attualità, le trasmissioni di intrattenimento, i talk show, le do- cusoap e i videogiochi. Chi mostra esclusivamente questo tipo di contenuti non è soggetto agli obblighi previsti dalla LCin (quote e investimento). Sono esentati anche i film che non possono ricevere un aiuto finanziario ai sensi della LCin, come quelli con finalità didattica, quelli a scopo pubblicitario e quelli con contenuti pornografici o che esaltano la violenza. I film su ordinazione non possono ricevere un aiuto finanziario dall’UFC ma possono essere computati per gli investimenti (cfr. art. 12 cpv. 2). Come nell’ambito della LRTV, la definizione di film è simmetrica, vale a dire che i requisiti che determi- nano l’obbligo di contribuire alla pluralità sono gli stessi di quelli per i film computabili per adempiere l’obbligo di investimento.

Art. 3 (Ulteriori definizioni) L’articolo 24a LCin riguarda i «servizi elettronici su richiesta o in abbonamento», ossia solo le offerte non lineari. Vi rientrano offerenti come Netflix, che offrono cataloghi cinematografici in Internet, ma an- che ulteriori imprese che offrono film su richiesta oltre ad altri servizi e prodotti. La definizione di abbo- namento implica che vi sia un pagamento, ma la «richiesta» può essere a pagamento o gratuita (ossia, solitamente, finanziata tramite pubblicità). Nella nuova ordinanza le offerte non lineari sono quindi defi- nite «servizi su richiesta» (lett. c).

L’obbligo di investimento di cui all’articolo 24b LCin si applica invece sia alle imprese che «in Svizzera mostrano film nei loro programmi», sia a quelle che «in Svizzera […] li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento». «Mostrano film» le emittenti televisive che prevedono film nei loro pro- grammi (lineari), ma anche le imprese che diffondono (linearmente) i programmi delle emittenti o li of- frono su richiesta in differita, ossia in modo non lineare. Né le une né le altre rientrano nella definizione di emittente ai sensi della LRTV. Per questo, la nuova ordinanza definisce «servizio televisivo» (lett. b) l’attività di mostrare linearmente contenuti audiovisivi (programmi ai sensi della LRTV). La definizione di «offerta cinematografica» (lett. a) comprende sia i programmi mostrati linearmente, così come definiti all’articolo 2 lettera a LRTV, sia i cataloghi cinematografici offerti in modo non lineare. Non rientrano nel campo di applicazione della LCin i servizi che si limitano a offrire a terzi una piatta- forma (user generated content) ma non selezionano direttamente i contenuti audiovisivi, e quindi non compongono un «catalogo cinematografico». Ciò coincide con il diritto UE.

Art. 4 e 5 (Esenzioni) La LCin esenta numerose categorie di imprese dagli obblighi relativi alla promozione della pluralità. Ove sensato e conforme alla LCin, la nuova ordinanza si rifà alla direttiva 2010/13/UE. Per ridurre al minimo l’onere amministrativo, è prevista la compilazione dei dati necessari per l’esen- zione già nel modulo da presentare per la registrazione. In questo modo, di norma non dovrebbe ren- dersi necessaria una procedura separata per richiedere l’esenzione (cfr. anche art. 24). È esentato:

  • chi non raggiunge la cifra d’affari minima (art. 4 cpv. 1 lett. a); a seguito dei dibattiti parlamentari la cifra d’affari determinante è stata aumentata da 1 a 2,5 milioni di franchi rispetto alla regola- mentazione secondo la LRTV (art. 6 cpv. 1 lett. b ORTV); la cifra d’affari determinante è quella realizzata in Svizzera;

  • chi non mostra o offre lungometraggi computabili, oppure ne mostra o offre al massimo 12 per ciascun anno civile (art. 4 cpv. 1 lett. b). Su richiesta, è esentato:

  • chi mostra o offre esclusivamente film appartenenti a un segmento molto limitato nel quale non vi sono film europei o produzioni svizzere (art. 4 cpv. 2 lett. a);

  • chi non compone il suo programma o il suo catalogo ma lo riprende da terzi e lo propone inal- terato (segnatamente la replay TV o la televisione in differita); tali imprese non selezionano la composizione della loro offerta cinematografica e quindi esigere che rispettino la quota europea o che considerino la creazione cinematografica svizzera è difficilmente compatibile con lo scopo normativo, per questo la LCin le esenta (cfr. art. 24a cpv. 3 lett. c e art. 24e cpv. 2 lett. c); in particolare, l’obbligo di considerare la creazione cinematografica svizzera comporterebbe di fatto un mero obbligo fiscale; affinché tali imprese possano essere esentate devono necessa- riamente dimostrare che i terzi da cui riprendono i programmi o i cataloghi adempiono i loro obblighi relativi alla pluralità (art. 4 cpv. 2 lett. b); chi invece modifica il programma, per esempio inserendo pubblicità proprie, sottostà in linea di principio alle disposizioni della LCin. Secondo la regolamentazione normativa (art. 24a cpv. 2 e 24b cpv. 2 LCin) sono esentate anche le imprese con sede all’estero che non rivolgono la loro offerta cinematografica specificatamente alla Sviz-

zera o al pubblico svizzero, ma sono semplicemente ricevibili nel nostro Paese. L’articolo 5 elenca i criteri determinanti per tale distinzione. Chi pubblicizza offerte in franchi svizzeri oppure mostra pubbli- cità di clienti svizzeri o altri contenuti mediatici tematicamente rivolti alla Svizzera quali notiziari o previ- sioni meteo, si rivolge al pubblico svizzero e rientra nel campo di applicazione della LCin se i suoi pro- venti realizzati in Svizzera superano la cifra d’affari minima.

Capitolo 2: Promozione della pluralità dell’offerta cinematografica dei servizi su richiesta

Art. 6–8 (Quota europea) Per il rispetto della quota europea è determinante in primo luogo il numero di titoli dei film, come nell’UE. Le disposizioni definiscono i film europei (art. 6), le modalità di calcolo della quota (art. 7) e la base per la designazione e la reperibilità delle opere europee (art. 8). Se sono offerti molti cortometraggi, è anche possibile prendere in considerazione la durata dei film.

Capitolo 3: Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

Art. 9 (Film di origine svizzera) Il «film di origine svizzera» è definito all’articolo 2 capoverso 2 LCin avvalendosi di tre gruppi, segnata- mente «autore svizzero», «impresa di produzione svizzera con partecipazione maggioritaria alla realiz- zazione del film» e «personale svizzero nonché industrie tecniche svizzere» (l’ultimo gruppo solo «per quanto possibile»). A seconda dei casi, anche le coproduzioni internazionali possono essere un film svizzero.

L’articolo 24b LCin impone di investire nella «creazione cinematografica svizzera indipendente», a cui appartengono, conformemente all’articolo 24c capoverso 1 LCin, anche i «film riconosciuti come copro- duzioni svizzere con l’estero». Dal rimando all’articolo 2 LCin nel secondo periodo si può dedurre che sono considerate solo le coproduzioni maggioritarie con la Svizzera, mentre sono escluse le coprodu- zioni minoritarie o senza regia svizzera. L’articolo 24c capoverso 2 lettera c LCin rimanda comunque agli accordi internazionali di coproduzione che hanno per obiettivo il raggiungimento di un equilibrio tra coproduzioni minoritarie e maggioritarie. Escludere le coproduzioni minoritarie non è compatibile con questi obiettivi.

In merito alla promozione, l’articolo 24c capoverso 2 lettera d LCin, aggiunto dal Parlamento, parla inol- tre di «film di origine svizzera». La nuova ordinanza parte dal principio che anche un «film di origine svizzera» deve essere un film svizzero ai sensi dell’articolo 2 LCin oppure una coproduzione interna- zionale riconosciuta in base a un accordo concluso dalla Svizzera. Anche le coproduzioni minoritarie senza regia svizzera sono quindi considerate «film di origine svizzera», se è possibile riconoscerle uffi- cialmente come coproduzioni. A tutti gli investimenti che riguardano direttamente i film si applicano per- ciò gli stessi requisiti minimi.

Il certificato di origine (ossia il riconoscimento formale come film svizzero) è rilasciato dall’UFC su ri- chiesta se un film soddisfa le condizioni (art. 2 cpv. 2 LCin). Il «riconoscimento» ufficiale come copro- duzione è una decisione delle autorità coordinata tra i Paesi coinvolti, le cui condizioni e modalità sono disciplinate dalle regole dell’accordo di coproduzione applicabile. Anche per il riconoscimento è neces- saria una richiesta (tempestiva) da parte dell’impresa di produzione con partecipazione maggioritaria.

Art. 10 (Terzi indipendenti) Affinché le spese siano computate per la considerazione della «creazione cinematografica svizzera in- dipendente» l’articolo 24c capoverso 1 LCin prevede che siano «destinate a terzi indipendenti dal com- mittente». I requisiti che le imprese di produzione devono soddisfare sono gli stessi che si applicano nella promozione cinematografica: per realizzare progetti cinematografici sono necessarie una certa esperienza minima e un’organizzazione adeguata. In tal senso sono autorizzate anche le ditte indivi- duali. In molti casi le spese sostenute per l’acquisto, la produzione e la coproduzione sono destinate diretta- mente alle imprese di produzione. Per le spese di cui all’articolo 24c capoverso 2 lettere a e d LCin entrano però in gioco anche altri «terzi» (cfr. elenco all’art. 14), che devono anch’essi essere indipen- denti ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1.

Art. 11 (Spese computabili per i film) I requisiti relativi alla durata dei film nei quali si può reinvestire dipendono dal genere cinematografico: è possibile reinvestire anche in cortometraggi, se si tratta di film di animazione e di film concepiti per la commercializzazione nei cinema o ai festival cinematografici.

Art. 12 (Spese computabili per la creazione cinematografica indipendente) L’articolo descrive le condizioni quadro per gli investimenti diretti nei film di origine svizzera. Sono com- putabili le spese per:

  • l’acquisto di diritti, spesso chiamati anche garanzia minima o licenza cinematografica;

  • la produzione, ovvero quella su ordinazione;

  • la coproduzione rispettivamente il cofinanziamento. I film prodotti in maniera indipendente sono promossi dalla Confederazione se soddisfano i criteri pre- visti. I film realizzati su ordinazione sono però esclusi dalla promozione cinematografica (pecuniaria) della Confederazione (art. 16 LCin), e vanno quindi differenziati dagli altri tipi di investimento di cui all’articolo 24c capoverso 1 LCin (acquisto e coproduzione). Possono invece essere promossi dalla Confederazione i progetti cinematografici cofinanziati dai servizi televisivi o su richiesta nel quadro del loro obbligo di investimento. La condizione per la promozione federale è però che l’iniziativa e la responsabilità artistica ed economica spettino all’impresa di produ- zione e che quest’ultima detenga anche una parte significativa dei diritti di commercializzazione (art. 12 cpv 3).

Art. 13 (Compensi alle società di gestione autorizzate) Per poter utilizzare le opere nel proprio programma o catalogo vanno pagati regolarmente alle società di gestione i diritti d’autore, che sono computabili come investimenti se riguardano film di origine sviz- zera.

Art. 14 (Spese dei servizi televisivi per la promozione e la mediazione di film) Conformemente all’articolo 24c LCin, l’articolo si applica esclusivamente ai servizi televisivi e solo per importi fino a 500 000 franchi per anno e programma. Invece di investire direttamente nei film, i servizi televisivi possono fornire prestazioni pubblicitarie, trasmettere propri contributi di critica cinematografica o sostenere istituzioni di cultura cinematografica, segnatamente nel quadro di accordi di sponsorizza- zione. Per essere computabili, le prestazioni e le eventuali controprestazioni vanno valutate secondo le usuali tariffe di mercato.

Art. 15 (Spese per istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute) L’articolo fissa i requisiti che le istituzioni di promozione cinematografica devono soddisfare affinché i pagamenti a loro destinati siano computabili come investimenti in film svizzeri e coproduzioni. I fondi vanno impiegati a destinazione vincolata per promuovere sceneggiature o lo sviluppo e la realizzazione di progetti. Sono considerati autori svizzeri coloro che hanno la cittadinanza svizzera o sono domiciliati stabilmente in Svizzera. Per autori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin si intendono gli sceneggiatori nella promozione delle sceneggiature e i registi nella fase di sviluppo e realizzazione dei progetti. In caso di dubbio si tiene conto di sceneggiatura, montaggio e suono.

Art. 16 (Riconoscimento delle istituzioni di promozione della cinematografia) I criteri per il riconoscimento delle istituzioni di promozione della cinematografia devono garantire che i progetti cinematografici promossi siano selezionati in maniera indipendente basandosi su criteri quali- tativi e che la procedura sia equa.

Art. 17 (Momento determinante per il computo delle spese) Per la computabilità degli investimenti non è determinante il momento in cui è stato assunto un obbligo (contrattuale), ma il momento in cui è stato adempiuto (pagamento o trasmissione). In questo modo si prende in considerazione il periodo di investimento di quattro anni, ma anche il fatto che a volte i progetti cinematografici non si concretizzano nei tempi stabiliti. È così possibile evitare in gran parte eventuali correzioni successive.

Art. 18 (Principio) I servizi televisivi e su richiesta dichiarano periodicamente la loro cifra d’affari all’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni (AFC), al pari delle altre imprese. Ciò vale anche per quelle estere che realizzano proventi in Svizzera (imposta sull’acquisto). È pertanto opportuno considerare la cifra d’affari dichiarata ai fini IVA. Per il calcolo del 4 per cento è determinante esclusivamente la cifra d’affari realizzata in Svizzera senza imposta sul valore aggiunto (modulo IVA, cifra 200, dedotte le cifre 221 e 235). Nella LCin è prevista una differenziazione della cifra d’affari esclusivamente per le imprese che gesti- scono reti (art. 24d cpv. 2 LCin, art. 21 OQIC) e per quelle con sede all’estero (art. 24d cpv. 1 LCin). Per queste ultime l’obbligo di investimento riguarda solo la cifra d’affari realizzata in Svizzera che de- vono dichiarare all’AFC. I servizi televisivi e su richiesta i cui proventi non derivano prevalentemente da offerte cinematografiche o da film computabili sono trattati allo stesso modo (art. 19 e 20). Art. 19 (Proventi lordi determinanti per le imprese con più offerte cinematografiche autonome) I proventi lordi determinanti sono ridotti se i servizi televisivi e su richiesta che gestiscono più programmi o cataloghi cinematografici separati dimostrano che realizzano i loro proventi prevalentemente con of- ferte cinematografiche senza film computabili, per esempio se in un canale trasmettono soltanto mani- festazioni sportive, dibattiti o notiziari. Se non è possibile differenziare chiaramente i proventi o se i film vengono mostrati o offerti gratuitamente, i proventi determinanti per l’obbligo di investimento vanno de- finiti sulla base della quota delle spese d’esercizio relativa all’offerta cinematografica. Il calcolo basato sulle spese d’esercizio segue la prassi vigente ai sensi della LRTV (cfr. art. 6 ORTV). Art. 20 (Proventi lordi determinanti per le imprese con proventi non correlati all’offerta cinema- tografica) I proventi lordi determinanti sono ridotti anche se un’impresa non realizza la sua cifra d’affari prevalen- temente con l’offerta cinematografica, ad esempio perché offre principalmente servizi cloud o vende software, oppure gestisce principalmente il commercio online di libri o computer. Vi sarà una differen-

ziazione della cifra d’affari esclusivamente se l’impresa interessata la dichiara o la dimostra all’UFC con documenti adeguati.

Art. 21 (Proventi lordi determinanti per le imprese che gestiscono reti) Per i gestori di reti che mostrano o offrono film, l’articolo 24d capoverso 2 LCin prevede che siano de- terminanti soltanto i proventi lordi che realizzano in correlazione con l’offerta cinematografica. L’arti- colo 21 disciplina chi è considerato gestore di reti ed elenca i proventi determinanti.

Capitolo 4: Procedura Art. 22–24 Nella sezione 1 sono citati i dati necessari per la registrazione (art. 23). Trattandosi di un registro pub- blico è garantita la trasparenza (art 22). La registrazione dà modo all’UFC di verificare gli obblighi legali a cui è soggetta l’impresa e di comunicarglieli (art. 24). I dati richiesti all’articolo 23 capoverso 2 servono anche a verificare tempestivamente se sussistono obblighi di notifica e di fare rapporto e, in caso affer- mativo, di quali si tratta. Devono registrarsi tutti coloro che nei propri programmi per il pubblico svizzero mostrano o offrono su richiesta film, indipendentemente dalla cifra d’affari e dal numero di film. Sono esentate dall’obbligo di registrazione soltanto le imprese con sede all’estero semplicemente ricevibili in Svizzera ma che non rivolgono la loro offerta al pubblico elvetico.

Art. 25 (Obbligo di fare rapporto) Il capoverso 1 disciplina l’obbligo dei servizi su richiesta di fare rapporto in merito alla quota europea. In questo ambito servizi televisivi sottostanno alla sorveglianza dell’UFCOM. Il capoverso 2 elenca la documentazione mediante la quale i servizi televisivi e su richiesta dimostrano l’adempimento dell’obbligo di investimento. Il capoverso 3 riguarda esclusivamente i servizi televisivi e su richiesta esentati.

Art. 26 (Esenzione dall’obbligo di fare rapporto) Le esenzioni dall’obbligo di fare rapporto in merito alla quota europea derivano dalla competenza del Paese UE in cui ha sede il servizio su richiesta estero (lett. a) e dalla competenza dell’UFCOM per i programmi delle emittenti televisive (lett. b e c). Nella prassi, il catch-up fino a sette giorni è considerato fruizione televisiva e viene regolato con le società di diritto d’autore e di gestione tramite la Tariffa co- mune 12 4.

Art. 27 (Notifica delle richieste a pagamento) In virtù dell’articolo 24i LCin tutti i servizi su richiesta che offrono film a pagamento in Svizzera (acquisto singolo, abbonamento) devono notificare le loro vendite per ciascun titolo. L’obbligo di notifica si applica quindi anche ai servizi su richiesta esentati in virtù dell’articolo 4, segnatamente perché non raggiun- gono la cifra d’affari minima o perché propongono inalterate offerte di terzi. Non si applica invece ai servizi su richiesta di cui agli articoli 24a capoverso 2 e 24b capoverso 2 LCin che non si rivolgono al pubblico svizzero (cpv. 2 lett. b). Le richieste a pagamento per ciascun titolo vanno notificate all’UST. Vanno notificati soltanto i film della durata di almeno 60 minuti. Le richieste notificate per ciascun film non vengono rese pubbliche, al fine di evitare che sia possibile risalire a segreti commerciali (cfr. art. 37).

Art. 28 (Controllo annuale dell’obbligo di investimento) Per semplificare la pianificazione degli investimenti ed evitare spiacevoli sorprese al termine del periodo di investimento di quattro anni, si è previsto di verificare e registrare annualmente la cifra d’affari e gli investimenti sostenuti. Qualora un’impresa si rifiuti del tutto di collaborare, per calcolare l’importo da investire si dovrà stimare la cifra d’affari determinante (cpv. 3). Per verificarne la plausibilità possono essere utilizzate le informa- zioni chieste nell’ambito dell’assistenza amministrativa, segnatamente all’AFC, e le cifre dell’anno pre- cedente.

Art. 29 (Decisione della tassa sostitutiva) L’eventuale differenza tra gli investimenti dovuti e quelli effettivamente sostenuti sarà stabilita tramite decisione solo dopo che sarà trascorso il periodo di investimento di quattro anni. Gli investimenti di importo maggiore al dovuto sono volontari e non trasferibili al periodo successivo: l’articolo 24b capo- verso 1 LCin prescrive «ogni anno almeno il 4 per cento».

Art. 30 (Modifiche durante il periodo di investimento) Se vi sono cambiamenti nella struttura dell’impresa o, ad esempio, l’offerta viene interrotta durante il periodo di investimento di quattro anni, è necessario presentare un conteggio intermedio.

Art. 31 e 32 (Esigibilità e prescrizione della tassa sostitutiva) Gli ultimi articoli del capitolo 4 disciplinano l’esigibilità di un’eventuale tassa sostitutiva, i termini di pa- gamento, la sua riscossione (art. 31) e prescrizione (art. 32).

4 https://www.suissimage.ch/it/download-tarife

Capitolo 5: Organi esecutivi e restanti disposizioni procedurali Il capitolo comprende disposizioni organizzative (art. 33) e disposizioni procedurali generali quali il diritto a esigere informazioni o a chiederle a terzi (art. 35).

Capitolo 6: Protezione dei dati e informazione del pubblico Per l’UFC la protezione dei dati è disciplinata all’articolo 36, mentre l’articolo 37 disciplina in maniera esaustiva quali dati pubblica e in che forma.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 38 (Modifica di un altro atto normativo) Poiché l’obbligo per i servizi televisivi di investire nella creazione cinematografica svizzera indipendente è ora disciplinato nella LCin, è possibile abrogare la disposizione corrispondente nella ORTV.

Art. 39 (Disposizioni transitorie) L’articolo 39 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo diritto e il passaggio di competenze dall’UFCOM all’UFC. Per le emittenti con un’offerta di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguisti- che l’obbligo di investimento è retto dall’articolo 7 LRTV fino alla fine del 2023. Il rapporto per il 2023 andrà presentato all’UFCOM e sarà controllato da quest’ultimo (cpv. 1). Gli investimenti delle emittenti televisive già computati dall’UFCOM ai sensi della LRTV non possono essere computati una seconda volta ai sensi della LCin (cpv. 2). Ciò riguarda in particolare i contributi obbligatori agli investimenti da parte delle emittenti televisive che sono già stati computati dall’UFCOM secondo la prassi ma non sono ancora stati versati. Per i servizi televisivi e su richiesta già esistenti il nuovo periodo di investimento di quattro anni inizia il 1° gennaio 2024 (cpv. 3). Per l’anno civile 2023 i servizi su richiesta che sottostanno già all’obbligo di notifica adempiono formal- mente tale obbligo secondo il diritto vigente (cpv. 5). Ciò non comporta alcuna modifica di fondo.

Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) | Lexipedia | Lexipedia