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19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Le prestazioni destinate alla prevenzione costituiscono attualmente un compito importante dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali

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19.456

Iniziativa parlamentare Le prestazioni destinate alla prevenzione costituiscono attualmente un compito importante dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali Rapporto esplicativo della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale

del [data della decisione della Commissione]

Rapporto

1 Genesi del progetto

Il 26 giugno 2019, la consigliera nazionale Daniela Schneeberger (PLR, BL) ha depositato l’iniziativa parlamentare 19.456 denominata «Le prestazioni destinate alla prevenzione costituiscono attualmente un compito importante dei fondi [padronali] di previdenza con prestazioni discrezionali». L’iniziativa chiede di completare l’articolo 89a capoverso 8 del Codice civile svizzero (CC)1 in modo da garantire che i fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali2 possano versare anche prestazioni per la prevenzione di malattie, infortuni e disoccupazione (e non soltanto in caso di necessità di singoli destinatari), nonché di vecchiaia, decesso e invalidità. La dimostrazione dell’importanza sociopolitica incontestata dei fondi padronali di previdenza si è avuta – viene rilevato nella motivazione dell’iniziativa – con la revisione dell’articolo 89a CC, entrata in vigore il 1° aprile 2016, la quale ha contri- buito a ridurre il numero delle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)3 applicabili a questi fondi. Le prestazioni versate da questi fondi per prevenire casi di necessità o di rigore o per evitare situazioni di disoccupazione sono tuttavia sempre oggetto di discussione con le autorità di vigilanza a causa delle differenti interpretazioni delle norme pertinenti da parte di queste autorità. L’iniziativa parlamentare chiede dunque che il legislatore intervenga per fare in modo che le prestazioni fornite dai fondi padronali di previdenza, nonché le prestazioni versate nei casi di previdenza per la vecchiaia, il decesso e l’invalidità, vengano sancite in modo esplicito nel CC. La precisazione di queste norme apporterebbe la necessaria chiarezza e darebbe così ai consigli di fondazione dei fondi padronali di previdenza un più ampio margine di manovra e un maggiore potere di apprezzamento. La modifica proposta non dovrà avere alcun impatto sul sostrato contributivo dell’AVS. Il 14 gennaio 2021, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consi- glio nazionale (CSSS-N) ha esaminato l’iniziativa e ha deciso, con 15 voti contro 4 e 4 astensioni, di darvi seguito. Nella sua seduta del 10 novembre 2021, la Commis- sione omologa del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha approvato questa decisione senza opposizioni.

Il 19 maggio 2022, la CSSS−N ha discusso sul seguito della procedura. Dopo aver sentito PatronFonds, l’associazione mantello delle fondazioni padronali di previden- za, e la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, la Commissione ha definito le linee direttive del progetto con cui si intende attuare l’iniziativa parlamentare. Fondandosi sull’articolo 112 capoverso 1 della legge sul Parlamento (LParl)4, la Commissione ha deciso di avvalersi della collaborazione di esperti dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dell’Amministra-

1 RS 210

2 Qui di seguito, «fondi padronali di previdenza»

3 RS 831.40 4 RS 171.10

zione federale delle contribuzioni (AFC). Ha dunque incaricato l’Amministrazione di elaborare un complemento all’articolo 89a capoverso 8 CC. Nel corso della discussione, la Commissione ha inoltre incaricato l’Amministrazione di presentarle un rapporto sulle ripercussioni finanziarie, e quindi fiscali, del progetto. L’11 novembre 2022, la Commissione ha esaminato il progetto preliminare elabora- to dall’Amministrazione e vi ha apportato qualche modifica, in particolare inserendo nel testo di legge le nozioni di «disoccupazione» e di «formazione e perfezionamen- to». Nella sua seduta del 3 febbraio 2023, la Commissione ha approvato il progetto preli- minare, che ha posto in consultazione unitamente al presente rapporto esplicativo.

2 Contesto

2.1 Introduzione e storia

La storia dei fondi padronali di previdenza affonda le sue radici nella prima metà del XX secolo e precede l’istituzione dell’attuale previdenza professionale5. Queste istituzioni di previdenza sono infatti antecedenti l’entrata in vigore della LPP nel

1985. In precedenza, la previdenza personale poggiava infatti perlopiù su questi

fondi padronali, finanziati in modo unilaterale e su base volontaria dai datori di lavoro. All’epoca questo genere di iniziativa veniva promosso attraverso la conces- sione di un’esenzione fiscale, a condizione che queste istituzioni fossero dotate di una personalità giuridica distinta da quella del datore di lavoro. Dopo l’introduzione della LPP, i fondi padronali di previdenza hanno continuato ad esistere con una funzione «suppletiva» e rimangono quindi un aspetto importante della responsabilità sociale del datore di lavoro. Essi permettono, per esempio, di fornire un aiuto d’emergenza ai singoli lavoratori o ex lavoratori e ai superstiti che si trovano in situazione di difficoltà, ma anche di attenuare le ripercussioni sul perso- nale in caso di difficoltà economiche dell’azienda o in caso di ristrutturazioni. Vi si può ricorrere anche per sanare la cassa pensioni dell’azienda. Dagli anni Novanta il numero dei fondi padronali di previdenza è in costante dimi- nuzione. Nel 1992 se ne contavano ancora più di 8000, poi il loro numero è sceso a

5000 nel 2002, 2631 nel 2010, 1763 nel 2015 e 1310 nel 2022. La pubblicazione

Fondi di beneficenza in Svizzera nel 2020, dell’Ufficio federale di statistica, fornisce in merito statistiche dettagliate. Norme legislative sempre più rigorose, l’aumento dell’onere amministrativo e la scarsa considerazione del legislatore per le particolarità di queste fondazioni sono spesso stati indicati come i motivi del costante calo del numero dei fondi padronali di previdenza. Sulla base di queste argomentazioni, e nell’intento di alleggerire gli oneri amministrativi, nel 2011 l’allora consigliere nazionale Fulvio Pelli ha deposita-

5 Cfr. Ufficio federale di statistica (UST), « Les fonds de bienfaisance en Suisse en 2020 » [Fondi di beneficenza in Svizzera nel 2020], 27.10.2022 (in francese e tedesco); rapporto della CSSS-N del 26 maggio 2014 concernente l’Iv. Pa. 11.457 «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali» (www.parlamento.ch > ricerca Curia Vista > 11.457)

to l’iniziativa parlamentare 11.457 denominata «Rafforzamento dei fondi di previ- denza con prestazioni discrezionali»6. In attuazione di questa iniziativa, nel 2016 è stata posta in vigore una versione riveduta dell’articolo 89a CC che ha permesso di precisare e di allentare le disposizioni applicabili alle fondazioni padronali con prestazioni discrezionali. L’obiettivo dichiarato della revisione era garantire la continuazione dei fondi padronali di previdenza.

2.2 Basi legali e situazione attuale

I fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali fanno parte del sistema costituzionale dei tre pilastri. La Costituzione federale (Cost.) limita gli obiettivi della previdenza professionale ai rischi di vecchiaia, morte e invalidità (art. 111 cpv. 1 Cost., art. 1 cpv. 1 LPP). Insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invali- dità, la previdenza professionale deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale (art. 113 cpv. 2 lett. a Cost.). Conformemente alla loro vocazione di istituzioni della previdenza professionale e a quello che è il loro scopo principale, le fondazioni padronali di beneficenza forni- scono prestazioni atte a coprire i rischi di vecchiaia, morte e invalidità. Nella prassi, le autorità di vigilanza e le autorità fiscali riconoscono ai fondi padronali di previ- denza anche la facoltà di concedere prestazioni che vanno al di là dell’ambito ristret- to della previdenza professionale, ad esempio per sostenere persone che si trovano in una situazione di difficoltà causata da malattia, infortunio, invalidità o disoccupa- zione. Attualmente, queste prestazioni collegate agli «scopi secondari» vengono comunque autorizzate soltanto se contribuiscono ad attenuare una situazione di bisogno. Tale condizione è stata confermata dalla Conferenza delle autorità cantona- li di vigilanza LPP e delle fondazioni in una nota informativa, pubblicata nell’aprile del 20217, concernente le prestazioni dei fondi padronali di previdenza. Le prestazioni fornite dalle fondazioni padronali di previdenza ai sensi dell’articolo 89a capoverso 7 CC sono prestazioni discrezionali e non regolamentari. In altre parole, le fondazioni non erogano prestazioni che un assicurato avrebbe diritto di esigere in base a un regolamento ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 della legge sul libero passaggio (LFLP)8, ma le concedono caso per caso sulla base di una decisione presa dal loro consiglio di fondazione. Le prestazioni devono dunque essere accor- date liberamente dalla direzione del fondo in determinate situazioni di necessità e tenendo conto dei principi della parità di trattamento tra i potenziali beneficiari, del divieto dell’arbitrio, del rispetto della proporzionalità, dell’adeguatezza e della buona fede. In particolare, i destinatari che si trovano in situazioni equiparabili non devono essere trattati in modo differente.

Sul piano fiscale, e conformemente all’articolo 80 capoverso 2 LPP (in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 1 LPP e l’art. 89a cpv. 7 n. 10 CC), i fondi padronali di previdenza sono esenti dalle imposte federali, cantonali e comunali nella misura in

6 www.parlamento.ch > ricerca Curia Vista > 11.457

7 www.conference-lpp-surveillance-fondations.ch > Mémentos et formulaires > Prévoyance professionnelle > Note d’information relative aux prestations des fonds de bienfaisance 8 RS 831.42

cui le loro entrate e i loro valori patrimoniali servano esclusivamente alla previdenza professionale. Nell’obiettivo di previdenza sono comprese le prestazioni che sono in relazione con quello che è considerato lo scopo principale, ossia le prestazioni che sono strettamente legate ai rischi di vecchiaia, di morte e d’invalidità. Nella prassi attuale, le autorità fiscali riconoscono che i fondi padronali di previdenza possono anche fornire prestazioni legate a «scopi secondari» che non rientrano sotto la defi- nizione restrittiva della previdenza professionale, in particolare per sostenere i destinatari che si trovano in situazioni di bisogno, ad esempio in caso di malattia, d’infortunio, d’invalidità o di disoccupazione.

2.3 Necessità d’intervenire e obiettivi

La Commissione riconosce l’importante ruolo sociale svolto dai fondi padronali di previdenza. Oltre alle prestazioni strettamente legate alla previdenza professionale, che contribuiscono ad attenuare le conseguenze economiche legate alla vecchiaia, a un decesso o all’invalidità, i fondi padronali di previdenza possono già fornire nella prassi un sostegno finanziario in situazioni di malattia, infortunio o disoccupazione. Queste prestazioni sono ad ogni modo autorizzate unicamente nei casi in cui contri- buiscano ad attenuare una situazione di bisogno dei destinatari. La Commissione ritiene che la prassi attuale, segnatamente per quel che concerne la valutazione del criterio del bisogno, sia troppo restrittiva e dipenda eccessivamente dall’interpretazione che ne danno le autorità di vigilanza. La Commissione non rimette in discussione il fatto che lo scopo principale di un fondo padronale di previ- denza deve restare il miglioramento della previdenza professionale. Per quanto riguarda gli «scopi secondari» dei fondi padronali di previdenza, essa auspica tutta- via che venga fatta la necessaria chiarezza a livello giuridico e che i consigli di fondazione dispongano di un più ampio margine di manovra. Sarebbe quindi oppor- tuno affrancarsi in parte dal criterio della situazione di bisogno, per far sì che i fondi padronali di previdenza siano autorizzati a versare prestazioni di prevenzione in situazioni di bisogno, nei casi di conciliabilità tra la vita famigliare e la vita profes- sionale e nell’ambito della salute. A titolo di esempio, la situazione attuale non permette a un fondo padronale di previdenza di finanziare una vaccinazione volontaria contro l’influenza o le zecche, di fornire prestazioni in caso di malattia, infortunio o disoccupazione, a meno che la situazione di bisogno venga comprovata per ogni specifico caso, né di offrire presta- zioni per le spese legate alla cura di un figlio malato o di congiunti, o ancora di fornire prestazioni che permettano di prevenire o evitare casi di rigore. I fondi padronali di previdenza sono finanziati in modo unilaterale e su base volonta- ria dai datori di lavoro. Il capitale del fondo di previdenza non può ritornare al fondatore, ma deve essere utilizzato per conseguire gli scopi – primari o secondari – definiti negli statuti della fondazione. Una migliore definizione a livello giuridico

delle prestazioni autorizzate nell’ambito degli «scopi secondari» e una lieve esten- sione di questi ultimi permetteranno di creare degli incentivi atti a fare in modo che questi capitali vengano impiegati a favore dei salariati, dei pensionati e dei supersti- ti.

Per la Commissione questa modifica permetterà di tenere meglio in considerazione la diversità delle fondazioni padronali di previdenza: ciò avverrà fornendo ai consi- gli di fondazione regole chiare e prive di eccessive formalità, nonché un più ampio margine di manovra per svolgere il loro ruolo di sostegno sociale. Questa misura permetterà di contrastare la progressiva sparizione dei fondi padronali di previdenza.

3 Presentazione del progetto

Fondandosi sulle linee direttive illustrate qui di seguito, la Commissione ha deciso di attuare l’iniziativa parlamentare completando il capoverso 8 dell’articolo 89a CC con un nuovo numero 4. In primo luogo, intende tener conto delle attuali necessità dei fondi padronali di previdenza includendo nel suo progetto la possibilità di fornire prestazioni negli ambiti dei casi di rigore, della conciliabilità tra la vita famigliare e la vita professionale oltre che della salute. I termini «disoccupazione» e «formazione e perfezionamento» devono figurare anch’essi nella disposizione. In secondo luogo, la Commissione ritiene che la revisione dell’articolo in oggetto non necessiti di alcuna altra modifica legislativa, né dell’adozione di alcun altro atto normativo nel diritto fiscale o in altri settori. Rinuncia infine a introdurre nella legge elenchi di misure e di prestazioni, garantendo così alla nuova disposizione una certa flessibili- tà. Per quanto concerne il trattamento fiscale dei fondi padronali di previdenza, l’aggiunta di queste nuove prestazioni al numero 4 dell’articolo 89a capoverso 8 PP- CC comporta, rispetto alla prassi seguita sinora dalle autorità fiscali, una lieve estensione degli scopi secondari. Considerato che questi scopi accessori non rientra- no nel quadro della definizione restrittiva della previdenza professionale, nel nuovo numero 4 dell’articolo 89a capoverso 8 CC si precisa che le disposizioni fiscali degli articoli 80, 81 capoverso 1 e 83 LPP si applicano anche quando un fondo padronale di previdenza persegue i nuovi scopi accessori esplicitamente menzionati nella legge. In tal senso, deve applicarsi anche l’esenzione fiscale.

4 Commento della disposizione

del Codice civile svizzero

Per rispondere all’iniziativa parlamentare, occorre completare il capoverso 8 dell’articolo 89a CC con un nuovo numero 4. Il nuovo numero 4 precisa in modo esplicito che i fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali possono contribuire al finanziamento di altre istituzioni di previdenza a favore del personale. Questa precisazione è stata introdotta per tener conto dell’importanza pratica che queste prestazioni rivestono per i fondi padronali di previdenza. Il loro scopo principale è infatti il miglioramento della previdenza professionale. Nell’ambito di tale scopo principale, la prassi ammette che il consi- glio di fondazione possa decidere su un elevato numero di prestazioni, quali il finan-

ziamento di un tasso d’interesse superiore per la rimunerazione degli averi di vec- chiaia, il finanziamento di un’indennità di rincaro sulle rendite, il finanziamento di riscatti (nel rispetto del principio della parità di trattamento), il finanziamento di misure compensatorie in caso di diminuzione del tasso di conversione, l’alleviamento delle conseguenze derivanti dall’abbassamento del tasso d’interesse tecnico. I fondi di previdenza possono anche migliorare la previdenza professionale delle persone assicurate per il tramite del finanziamento di una copertura insufficien- te (per mezzo di versamenti dal fondo di previdenza all’istituto di previdenza) ecc. Il nuovo numero 4 precisa inoltre che i fondi padronali di previdenza possono anche fornire prestazioni in situazioni di bisogno, di malattia, d’infortunio, d’invalidità e di disoccupazione non coperte dalle assicurazioni sociali, nonché finanziare misure di formazione e perfezionamento, di conciliabilità tra la vita famigliare e la vita profes- sionale, di promozione della salute e di prevenzione. Questa formulazione deve permettere l’emanazione di disposizioni che rispettano la certezza del diritto e l’uniformità, come richiesto nell’iniziativa parlamentare. In questi casi, si tratta di scopi secondari per i fondi padronali di previdenza: le prestazioni versate a scopi di prevenzione non possono costituire l’unico obiettivo di questi fondi. Lo scopo principale di un tale fondo deve infatti rimanere quello di coprire i rischi di vec- chiaia, morte e invalidità. In caso contrario, un tale fondo non rientrerebbe sotto la definizione di istituto della previdenza professionale, rimanendo dunque escluso dall’ambito considerato dall’articolo 89a CC. Dalla sistematica della legge si evince inoltre che le prestazioni rimangono delle prestazioni discrezionali e non dei diritti fissi, giustiziabili. Le prestazioni fornite dalle fondazioni padronali di previdenza ai sensi dell’articolo 89a capoverso 7 CC non sono prestazioni regolamentari, ma unicamente delle prestazioni discrezionali. In altre parole, le fondazioni non erogano prestazioni che un assicurato avrebbe diritto di esigere in base a un regolamento ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 LFLP, ma le concedono caso per caso sulla base di una decisione presa dal loro consiglio di

fondazione. Le prestazioni devono dunque essere accordate liberamente dalla dire- zione del fondo in determinate situazioni di necessità, tenendo conto dei principi della parità di trattamento tra i potenziali beneficiari, del divieto dell’arbitrio, del rispetto della proporzionalità, dell’adeguatezza e della buona fede. In particolare, i destinatari che si trovano in situazioni equiparabili non devono essere trattati in modo differente. Se un fondo di previdenza accordasse diritti regolamentari ai destinatari non sarebbe più un fondo padronale di previdenza ai sensi dell’articolo 89a capoversi 7 e 8 CC. La concessione di prestazioni volte ad attenuare una situazione di bisogno dei desti- natari è già invalsa nella prassi. In aggiunta, i fondi padronali di previdenza potran- no, in caso di malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione, formazione e perfezio- namento, conciliabilità tra la vita famigliare e la vita professionale e promozione della salute e prevenzione, accordare prestazioni ai congiunti dell’assicurato, del pensionato o di suoi superstiti (membro della famiglia, partner registrati o concubi- ni). L’elenco è esaustivo. Per ciascun tipo di prestazione si possono fornire gli esempi seguenti:

 Prestazioni in situazioni di bisogno: Sarà possibile, per esempio, versare prestazioni in situazioni che non rientrano nei casi di malattia, d’infortunio o d’invalidità:

  • partecipazione alle spese funerarie;

  • partecipazione a spese di salvataggio che non sono prese a carico da un’assicurazione.

 Prestazioni in caso di malattia, infortunio e invalidità: Questa nuova disposizione permetterà, per esempio, di versare prestazioni nei casi di malattia, d’infortunio e d’invalidità quando non vengono prese a carico dalle assicu- razioni sociali interessate:

  • partecipazione ai costi delle case di cura per un pensionato;

  • assunzione dei costi per l’acquisto di apparecchi acustici o per le operazio- ni agli occhi;

  • partecipazione alle spese dentarie;

  • partecipazione finanziaria a varie misure atte a sgravare i familiari assisten- ti o curanti, quali ad esempio, la presa a carico di mezzi ausiliari o di in- terventi architettonici adeguati alle esigenze di una persona disabile bene- ficiaria di una rendita AI;

  • assunzione dei costi legati all’assistenza a domicilio;

  • contributo in caso di soggiorni di rieducazione o di cura.

 Prestazioni in caso di disoccupazione: Nei casi di disoccupazione, i fondi di previdenza devono, per esempio, poter finan- ziare misure di prevenzione quali la riqualificazione o la formazione professionale in caso di licenziamenti, piani sociali e licenziamenti collettivi. Nel loro atto costitutivo i fondi di previdenza già menzionano ad ogni modo la possibilità che siano versate prestazioni in caso di disoccupazione. Il complemento che si intende apportare nella base legale permette di chiarire la situazione giuridica.

 Prestazioni per misure di formazione e perfezionamento: I fondi padronali di previdenza devono poter continuare a finanziare misure di formazione e di perfezionamento professionale. Le formazioni e i perfezionamenti sono già compresi nel punto «Prestazioni in caso di disoccupazione». Per esigenze di completezza, è necessario che questo elemento figuri nella base legale. In tal modo sarà per esempio possibile versare prestazioni nell’ambito dell’assunzio- ne dei costi in caso di ricerca d’impiego, per finanziare misure volte a permettere un

riorientamento professionale o una riqualificazione o una formazione continua, in particolare in caso di licenziamenti, piani sociali o licenziamenti collettivi.

 Prestazioni per misure nei casi di conciliabilità tra la vita fami- gliare e la vita professionale: Misure che permettano all’assicurato di conciliare meglio gli impegni famigliari e l’attività professionale potranno, per esempio, essere sostenute nei casi seguenti:

  • prestazioni al genitore per la custodia di bambini complementare alla fami- glia in caso di importanti difficoltà finanziarie o organizzative;

  • prestazioni in caso di spese per la cura di un figlio o per le sue spese scola- stiche;

  • prestazioni in caso di congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio;

  • partecipazione finanziaria per la formazione dei figli di collaboratori con bassi redditi.

 Prestazioni nell’ambito di misure di promozione della salute e di prevenzione: Infine, nell’ambito delle misure di prevenzione nel settore della salute è possibile, per esempio, fornire prestazioni nei casi seguenti:

  • assunzione dei costi per l’istituzione di un servizio esterno all’azienda che permetta ai collaboratori di affrontare eventuali difficoltà finanziarie o problemi psichici;

  • partecipazioni ai costi di un «case management», ossia di uno specifico ac- compagnamento che permetta di gestire questioni complesse riguardanti le opere sociali, la salute e le assicurazioni;

  • finanziamento di misure che incentivano i collaboratori a svolgere regolare attività fisica;

  • assunzione dei costi per l’adozione di misure intese a migliorare la salute alimentare dei collaboratori;

  • assunzione dei costi di una campagna vaccinale.

Conseguenze fiscali Rispetto alla prassi seguita attualmente dalle autorità fiscali, la nuova disposizione introdotta nell’articolo 89a capoverso 8 numero 4 PP-CC comporta una lieve esten- sione degli scopi autorizzati. Dato che questi obiettivi accessori non rientrano sotto la ristretta definizione della previdenza professionale, l’articolo 89a capoverso 8 numero 4 PP-CC precisa che le disposizioni fiscali degli articoli 80, 81 capoverso 1

e 83 LPP si applicano anche nel caso in cui un fondo padronale di previdenza perse- gua gli scopi accessori menzionati ora in modo esplicito nella legge. Ai fondi padronali di previdenza che perseguono gli scopi secondari menzionati si applicano dunque le stesse disposizioni fiscali finora applicate ai fondi padronali di previdenza (cfr. art. 89a cpv. 7 n. 10 CC). Questa precisazione nel testo di legge permette soprattutto di evitare che un fondo padronale di previdenza che persegue gli scopi secondari della previdenza professionale ai sensi del nuovo articolo 89a capoverso 8 numero 4 PP-CC perda la sua esenzione fiscale in quanto non è più operativo nel settore, definito ora in modo più restrittivo, della previdenza professio- nale. I fondi padronali di previdenza che perseguono gli scopi previsti dall’articolo 89a capoverso 8 numero 4 PP-CC potranno pertanto beneficiare dell’esenzione fiscale prevista all’articolo 80 capoverso 2 LPP e agli articoli 56 lettera e della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)9 e 23 capoverso 1 lettera d della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)10, il cui contenuto è materialmente identico. Allo stesso modo, i contributi versati da un datore di lavoro al fondo padronale di previdenza da lui istituito continueranno a essere considerati oneri giustificati dall’uso commerciale (cfr. art. 81 cpv. 1 LPP, nonché gli art. 27 cpv. 2 lett. c e 59 cpv. 1 lett. b LIFD, e gli art. 10 cpv. 1 lett. d e 25 cpv. 1 lett. b LAID). Non vi saranno cambiamenti nemmeno per quel che riguarda il trattamento fiscale delle prestazioni di un fondo padronale di previdenza: conformemente all’articolo 83 LPP, esse sono imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette, federa- li, cantonali e comunali (cfr. anche gli art. 22 LIFD e 7 cpv. 1 LAID). Le prestazioni sotto forma di rendita sono tassate insieme agli altri redditi. Per contro, le prestazioni in capitale sono imposte separatamente dagli altri redditi (cfr. gli art. 38 cpv. 1 LIFD e 11 cpv. 3 LAID). Occorre aggiungere che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non si può escludere che la prestazione versata da un fondo padronale di previdenza con prestazioni discrezionali possa essere totalmente o parzialmente esente da imposta, in quanto considerata prestazione di assistenza ai sensi degli

articoli 24 lettera d LIFD e 7 capoverso 4 lettera f LAID. Questo presuppone in particolare che il beneficiario della prestazione si trovi in situazione di bisogno ai sensi del presente articolo (cfr. DTF 137 II 328, consid. 4, in part. consid. 4.3).

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione,

i Cantoni e i Comuni Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, non è possibile quantificare le ripercussioni finanziarie derivanti dal nuovo disciplinamento. Infatti, esse dipendono soprattutto dalla maniera in cui i fondi padronali di previdenza reagiranno alla modifica legisla- tiva proposta. Se la modifica si tradurrà unicamente in un aumento del numero di prestazioni versate a partire da patrimoni esistenti esenti da imposte (e dai ricavi

9 RS 642.11 10 RS 642.14

realizzati su questi patrimoni), le entrate fiscali dalle imposte sul reddito aumente- ranno leggermente per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, dato che le presta- zioni sono in principio imponibili. Se, invece, i datori di lavoro decidessero di au- mentare in modo significativo il patrimonio dei fondi padronali di previdenza, o se dovessero istituire nuovi fondi, le entrate derivanti dalle imposte sul reddito diminui- rebbero per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

5.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Il presente progetto non ha alcuna ripercussione sull’effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, né sui centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni per le altre assicurazioni sociali

L’estensione dello scopo dei fondi di previdenza non comporta per le assicurazioni sociali alcuna diminuzione dei contributi.

Le prestazioni discrezionali dei fondi di previdenza sono in principio soggette all’obbligo di versare contributi all’AVS, all’AI, alle IPG e all’AD, così come i salari versati dai datori di lavoro (DTF 137 V 321). Un’eccezione è fatta per le prestazioni sociali che il Consiglio federale ha escluso dall’obbligo di contribuzione sulla base dell’articolo 5 capoverso 4 LAVS. Si tratta in particolare delle prestazioni di assistenza straordinarie versate per attenuare una situazione di grave difficoltà finanziaria del salariato (art. 8quater OAVS) o dell’assunzione di prestazioni mediche che non sono coperte dall’assicurazione malattie (art. 8 lett. d OAVS). Dato che queste eccezioni sottostanno al diritto dell’AVS, esse non sono toccate dall’estensione dell’elenco di prestazioni dei fondi di previdenza nel CC.

Questa modifica legislativa non ha alcuna ripercussione per le prestazioni comple- mentari. Esse sono destinate ai beneficiari delle rendite AVS e AI. Benché i fondi di previdenza possano avere un impatto positivo sul benessere sociale, la maggior parte di queste persone, non trovandosi più in una relazione professionale, trarrà un mini- mo profitto da queste nuove prestazioni.

Questa modifica legislativa non ha ripercussioni nemmeno per le altre assicurazioni sociali, ossia per l’assicurazione invalidità, le indennità di perdita di guadagno, gli assegni famigliari, l’assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione malat- tie, l’assicurazione contro gli infortuni, l’assicurazione militare e infine per l’assicurazione per la maternità.

5.4 Altre ripercussioni

L’obiettivo del presente progetto è consentire ai fondi padronali di previdenza di fornire – oltre alle prestazioni versate nei casi di previdenza per la vecchiaia, i super-

stiti e l’invalidità – prestazioni supplementari nelle situazioni di bisogno, malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione, formazione e perfezionamento professionale, conciliabilità tra la vita famigliare e la vita professionale e prevenzione della salute. L’intento è incentivare questo genere d’iniziative di carattere sociale. Il progetto non ha alcun’altra ripercussione particolare, segnatamente sull’economia o la società.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il presente progetto poggia sugli articoli 113 e 122 della Costituzione federale11, che attribuiscono alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di previ- denza professionale e diritto civile. La normativa proposta è conforme alla Costitu- zione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

della Svizzera Il presente progetto potrebbe avere delle ripercussioni sugli impegni presi dalla Svizzera nell’ambito, da un lato, dell’accordo concluso con gli Stati Uniti concer- nente una cooperazione atta ad agevolare l’applicazione della normativa FATCA12 e, d’altro lato, dello standard mondiale concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a conti finanziari13. Nel peggiore dei casi i fondi padronali di previ- denza potrebbero vedersi ritirata la qualifica di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione, ciò che le renderebbe soggette allo scambio automatico di informa- zioni e le assoggetterebbe agli obblighi di diligenza e di dichiarazione che ne deriva- no.

Inoltre, il presente progetto non pone dunque alcun problema per quanto riguarda i regolamenti di coordinamento14 che sono applicati nel quadro dell’Accordo con l’UE sulla libera circolazione delle persone e della versione riveduta della Conven- zione AELS. Questi regolamenti hanno quale obiettivo il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quelle fornite dai fondi padronali di previdenza non sono tuttavia prestazioni di sicurezza sociale ai sensi di quei regolamenti, ma prestazioni

11 RS 101 12 RS 0.672.933.63 13 RS 0.653.1 14 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, nella versione che lega la Svizzera secondo l’Allegato II ALC, rispettivamente l’appendice 2 dell’Allegato K AELS. Una versione consolidata di questo regolamento è pubblicata, a titolo informativo, nella RS 0.831.109.268.1. Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1, nella ver- sione che lega la Svizzera secondo l’Allegato II ALC, rispettivamente l’appendice 2 dell’Allegato K AELS. Una versione consolidata di questo regolamento è pubblicata, a titolo informativo, nella RS 0.831.109.268.11.

discrezionali alle quali non esiste alcun diritto. Per questa ragione rimangono escluse dal campo di applicazione materiale di questi regolamenti.

6.3 Forma dell’atto

In virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto consiste nella revisione di un articolo del Codice civile svizzero. Esso segue di conseguenza la normale procedura legislativa.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa che comportino una nuova spesa unica superiore a 20 milioni di franchi o nuove spese periodiche di oltre 2 milioni di franchi. Non deve pertanto essere subordinato al freno delle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5 Delega di competenze legislative

Il presente progetto non contiene nuove deleghe di competenze legislative.

6.6 Protezione dei dati

La modifica proposta non pone problemi di compatibilità con il diritto in materia di protezione dei dati.

19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Le prestazioni destinate alla prevenzione costituiscono attualmente un compito importante dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali | Lexipedia | Lexipedia