Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
18 settembre 2024
Rapporto esplicativo concernente il progetto di revi- sione del maggio 2025 dell’ordinanza sull’efficienza energetica
Rapporto esplicativo concernente il progetto di revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sull’efficienza energetica
2. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e
Rapporto esplicativo concernente il progetto di revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sull’efficienza energetica
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Apparecchi
Nell’ambito della presente revisione dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’efficienza energetica (OEEne; RS 730.02) si è proceduto ad adeguare al diritto europeo gli allegati 1.3, 1.18, 2.1 e 2.6. Nel nuovo allegato 1.23 OEEne sono state recepite le esigenze stabilite dal diritto UE per i telefoni cellulari, i telefoni senza filo e i tablet. Le esigenze relative ai set top box contenute nell’allegato 2.4, divergenti da quelle definite nel diritto UE, sono state abrogate (i set top box restano disciplinati dall’allegato 2.1).
Nell’allegato 1.1 sono stati inoltre abrogati i rinvii a termini transitori scaduti per la cessione di apparecchi non conformi alle prescrizioni.
Sono abrogate le deroghe alle esigenze per lo smontaggio ai fini del recupero e del riciclaggio dei ma- teriali con contemporaneo impedimento di contestuale carico inquinante di cui agli alle- gati 1.1, 1.2, 1.5, 1.12, 1.21.
Alla commercializzazione e all’esercizio di impianti e apparecchi di refrigerazione si applica anche l’al- legato 2.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). L’alle- gato 2.10 numero 2.4, in particolare, prevede l’obbligo di indicare la designazione chimica e la quan- tità di refrigerante contenuto negli apparecchi e negli impianti. Le disposizioni dell’ORRPChim riguar- dano, ad esempio, determinati apparecchi refrigeranti e asciugabiancheria per uso domestico, sem- preché contengano refrigeranti.
1.2 Automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
Nell’ambito della revisione dell’OEEne è abrogato l’articolo 12a concernente la quota biogena della mi- scela di gas naturale e biogas riconosciuta; al contempo è abrogata la riduzione prevista per la quota biogena dei veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas di cui al capoverso 3 dell’articolo 26 dell’ordinanza sul CO2. Inoltre, vengono apportate modifiche all’allegato 4.1 in merito all’etichettatura nella pubblicità (n. 5). Queste modifiche si fondano sulle esperienze maturate in sede di esecuzione e puntano a fare chiarezza ai fini dell’attuazione delle prescrizioni secondo l’alle- gato 4.1.
2. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro
tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni I requisiti in materia di efficienza energetica e relativa etichettatura degli impianti e degli apparecchi prodotti in serie sono disciplinati a livello federale; i Cantoni e i Comuni non sono coinvolti nella loro attuazione. Le nuove esigenze e quelle modificate possono essere attuate con il personale e i crediti di progetto dell’UFE già disponibili e comportano spese supplementari di minima entità.
3. Ripercussioni su economia, ambiente e società
Gli adeguamenti al diritto UE recepiti negli allegati 1.3, 1.18, 2.1 e 2.6, le nuove esigenze applicabili agli smartphone di cui all’allegato 1.23, l’abrogazione dell’allegato 2.4 relativo ai set top box e le modifiche di natura redazionale non avranno alcun impatto sull’economia. Visto il numero in netto calo di nuove immatricolazioni di veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, l’abrogazione della quota biogena avrà un impatto esiguo sull’etichet- taEnergia e sulle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli. Le precisazioni di cui all’allegato 4.1
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aiutano gli operatori del settore ad attuare le esigenze dell’OEEne e non comportano costi aggiuntivi. All’acquisto di un’automobile i consumatori continueranno a beneficiare della stessa trasparenza.
4. Rapporto con il diritto europeo
L’adeguamento al diritto europeo avviene secondo i principi contenuti nella legge federale del 6 otto- bre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Per quanto riguarda le esigenze per la commercializzazione di apparecchi, la Svizzera riprende fondamentalmente, tra le altre, le prescrizioni dell’UE; sono ammesse solo le deroghe previste dal Consiglio federale nell’ordinanza del 19 maggio 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8).
D’altro canto, la prevista abrogazione dell’allegato 2.4 eliminerà una deroga contemplata nell’OIPPE. Le prescrizioni saranno armonizzate a quelle dell’UE e gli ostacoli al commercio esistenti verranno eli- minati.
5. Commento ai singoli articoli
Art. 12a Quota biogena della miscela di gas naturale e biogas
Dal 2011 l’etichettaEnergia nonché le prescrizioni sulle emissioni di CO2 riconoscono una quota biogena della miscela di gas naturale e biogas e ne tengono conto nel conteggio di una quota biogena della miscela di gas naturale e biogas. Fino al 2019 tale quota era del 10 per cento dopodiché è passata al 20 per cento. L’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG) ha stipulato un accordo con il settore del gas per garantire il raggiungimento delle quote biogene definite per il settore dei trasporti. L’UFE ha verificato annualmente le quote basandosi sulle statistiche relative al biogas. Dal 2020 viene superata la quota di biogas del 20 per cento.
L’ASIG ha informato l’UFE che nel 2024 l’accordo con il settore sarà annullato a seguito dell’attuale forte calo di immatricolazioni di veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas. Ciò significa che in futuro il biogas non sarà più utilizzato nel settore dei trasporti. D’intesa con l’ASIG, è prevista pertanto l’abrogazione del conteggio di quote biogene in relazione all’efficienza ener- getica e alle prescrizioni sulle emissioni di CO2.
Poiché l’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza sul CO2 rinvia all’articolo 12a OEEne, occorre abrogare anche questa disposizione quale modifica di atto normativo correlato.
Per garantire la massima efficienza nell’attuazione di queste modifiche in relazione all’esecuzione delle prescrizioni sull’efficienza energetica e sulle emissioni di CO2, gli articoli 12a OEEne e 26 capoverso 3 dell’ordinanza sul CO2 dovranno essere abrogati al 1° gennaio 2026 e non nel corso dell’anno.
Allegato 1.1 Frigoriferi con raccordo alla rete
La disposizione transitoria sulla cessione di apparecchi, che non soddisfano le esigenze, scade il 31 di- cembre 2024 ed è abrogata. Le esigenze riguardanti la commercializzazione sono adeguate per facili- tare la lettura. Inoltre nell’OEEne è stato integrato un articolo del regolamento UE che vieta agli apparecchi di ottenere un valore più favorevole in termini di consumo energetico modificando in modo mirato le caratteristiche tecniche. Allegato 1.3 Asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete
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Le esigenze di efficienza delle risorse, l’obbligo di informazione e l’etichettatura energetica delle asciu- gabiancheria per uso domestico sono disciplinati allo stesso modo in Svizzera e nell’UE. Solo le esi- genze di efficienza sono più severe in Svizzera. La presente revisione punta ad armonizzare le esi- genze.
Con il nuovo regolamento (UE) 2023/2533 1, che sostituisce il regolamento (UE) n. 932/2012, e il rego- lamento delegato (UE) 2023/2534 2, che sostituisce il regolamento delegato (UE) n. 392/2012, l’UE ha introdotto un nuovo metodo di calcolo e requisiti minimi di efficienza energetica più elevati. In base al nuovo metodo, l’indice di efficienza energetica non deve superare 85 quale requisito minimo (corrispon- dente alla classe E). L’attuale etichettaEnergia con le classi da A+++ a D è stata modificata e prevede ora una scala da A a G.
In Svizzera, le asciugabiancheria per uso domestico con una capacità di asciugatura fino a 4 kg all’ora devono rispettare le esigenze della classe A+++. Secondo uno studio commissionato dall’UFE 3, con il nuovo metodo di calcolo e la nuova etichettaEnergia il 99,1 per cento degli apparecchi finora ammessi rientrerebbe ora nella classe C o in una classe superiore. Per le asciugabiancheria per uso domestico con una capacità di asciugatura fino a 4 kg/h, la classe C varrà come esigenza minima in Svizzera (n. 2.1). Se il requisito minimo dell’UE (classe E) venisse recepito, in futuro in Svizzera potrebbero es- sere commercializzati apparecchi che attualmente sono vietati.
In Svizzera, le asciugabiancheria per uso domestico con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all’ora devono rispettare le esigenze dalla classe A++. Secondo lo studio menzionato, con il nuovo metodo di calcolo e la nuova etichettaEnergia il 100 per cento degli apparecchi ammessi rientrerebbe nella classe E o in una classe superiore. Pertanto, la Svizzera recepisce i requisiti dell’UE per le asciu- gatrici con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all’ora (n. 2.2).
IEE IEE Vecchio metodo di calcolo UE Nuovo metodo di calcolo UE
Capacità di Attuali requisiti Attuali requisiti mi- Requisiti minimi più Requisiti minimi asciugatura minimi nell’UE nimi in Svizzera severi nell’UE con il in Svizzera nuovo metodo di cal- colo
> 4kg/h < 76 < 32 ≤ 85 ≤ 85 (classe B) (classe A++) (classe E) (classe E)
≤ 4kg/h < 76 < 24 ≤ 85 ≤ 60 (classe B) (classe A+++) (classe E) (classe C)
Le nuove specifiche per la progettazione ecocompatibile sono applicabili nell’UE dal 1° luglio 2025. L’al- legato 1.3 rivisto entra in vigore in Svizzera alla stessa data. Per la cessione degli apparecchi già com- mercializzati a tale data si applica un periodo transitorio di un anno (n. 5).
Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della diret- tiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) 932/2012 della Commissione, versione secondo GU L 2023/2533 del 22.11.2023, pag. 1. Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria ad uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, versione secondo GU L, 2023/2534 del 22.11.2023, pag. 1. Bush Energie (2023), studio di mercato sulle asciugabiancheria in vista della revisione dell’OEEne 2024.
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Allegato 1.18 Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale
In Svizzera le esigenze riguardanti gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale sono per lo più identiche a quelle dell’UE. Con la revisione dell’OEEne verranno recepite le specifiche per la progetta- zione ecosostenibile di cui nel nuovo regolamento (UE) 2024/1103 4, che sostituisce il regolamento (UE) 2015/1188.
Le prescrizioni riguardanti l’efficienza energetica degli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’am- biente locale sono più severe in Svizzera rispetto all’UE. Questi apparecchi, infatti, devono presentare un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente pari almeno al 39 per cento (nell’UE questo valore è compreso tra il 31 e il 38 % a seconda del tipo di apparecchio). Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2024/1103 il calcolo dell’efficienza energetica stagionale viene adeguato; in particolare il coefficiente di conversione (CC) è ridotto da 2,5 a 1,9 e l’equazione viene leggermente modificata. Le esigenze minime applicabili in Svizzera saranno quindi adattate al nuovo metodo di cal- colo; le nuove esigenze minime risultano tecnicamente identiche. In Svizzera, le esigenze minime ri- guardanti l’efficienza energetica stagionale degli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale verranno innalzate dal 39 al 49,5 per cento (n. 2.2), quelle per gli apparecchi elettrici per il riscal- damento d’ambiente locale a incandescenza a vista passeranno dal 39 al 51,5 per cento (n. 2.3).
L’inasprimento delle esigenze minime riguardanti l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente non concerne gli asciugasalviette, che figurano ora nel campo d’applicazione del regola- mento UE. Il diritto svizzero recepisce gli stessi requisiti applicati nell’UE (n. 2.1).
Le nuove specifiche per la progettazione ecosostenibile si applicheranno nell’UE dal 1° luglio 2025. In Svizzera, l’allegato 1.18 rivisto entrerà in vigore alla stessa data.
Parallelamente alle specifiche di progettazione ecocompatibile, l’UE sta rivedendo i requisiti riguardanti l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e prevede, tra l’altro, di introdurre l’obbligo di etichettatura energetica per gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’am- biente. L’Ufficio federale dell’energia sta valutando la possibilità di adeguare le prescrizioni sull’effi- cienza energetica e di indicare sull’etichettaEnergia la classe di efficienza superiore (n. 4). Questo ap- proccio semplificherebbe notevolmente l’esecuzione delle prescrizioni sull’efficienza energetica per tutte le parti interessate. Il processo di revisione della normativa europea ha però accumulato un forte ritardo ed è probabile che i nuovi requisiti di etichettatura energetica non verranno pubblicati prima della fine del 2025. Di conseguenza, questa possibilità non può essere inclusa nella presente revisione.
Allegato 1.23 Smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo, tablet
La revisione punta ad allineare le esigenze di efficienza energetica, efficienza delle risorse, informazione ed etichettatura energetica di smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet a quelle dell’UE. Pertanto, nel diritto svizzero saranno recepite le seguenti specifiche di progettazione ecocompatibile previste dal nuovo regolamento (UE) 2023/1670 5 e i requisiti di etichettatura energetica previsti dal nuovo regolamento delegato (UE) 2023/1669 6.
Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, versione secondo GU L 2024/1103 del 19.4.2024, pag. 1. Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione eco- compatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della diret- tiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, versione secondo GU L 214 del 31.8.2023, pag. 47. Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione, del 16 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet, versione secondo GU L 214 del 31.08.2023, pag. 9.
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Prodotto Requisiti
Telefoni cellulari diversi dagli smartphone Requisiti di efficienza delle risorse Requisiti di informazione Smartphone Requisiti di efficienza delle risorse Tablet Requisiti di informazione EtichettaEnergia con
Classe d'efficienza
durata di vita della batteria
affidabilità
riparabilità
protezione da agenti esterni Telefoni senza filo Requisiti di efficienza delle risorse Requisiti di informazione Requisiti riguardanti il consumo di energia in modalità stand-by
Allegato 2.1 Apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete
In Svizzera le esigenze riguardanti il consumo nei modi spento, stand-by e stand-by in rete per appa- recchiature domestiche e da ufficio sono identiche a quelle dell’UE. Con la revisione dell’OEEne ver- ranno recepite le specifiche per la progettazione ecosostenibile stabilite nel nuovo regolamento (UE) 2023/826 7, che sostituisce il regolamento (UE) n. 1275/2008 modificato più volte.
In generale, le esigenze vengono leggermente inasprite. Da maggio 2027 il consumo di energia in modo spento verrà ridotto da 0,5 a 0,3 W, mentre quello in modo stand-by da 1 a 0,8 W. Per gli apparecchi collegati in rete con grande disponibilità della rete (apparecchi HiNA) e per apparecchi collegati in rete con funzionalità HiNA, il consumo di energia massimo consentito è ridotto da 12 a 8 W e da mag- gio 2027 scenderà ulteriormente a 7 W. Il consumo di energia in modalità stand-by in rete degli appa- recchi, ad eccezione di quelli HiNA, non può superare 2 W (in precedenza: 6 W). Le nuove specifiche per la progettazione ecosostenibile si applicheranno nell’UE dal 9 maggio 2025. L’allegato 2.1 rivisto entrerà in vigore in Svizzera il 1° luglio 2025. Per la cessione degli apparecchi già commercializzati a tale data si applica un periodo transitorio di un anno (n. 5).
Allegato 2.4 Set top box con raccordo alla rete Finora, le esigenze valide per i set top box si sono basate sul «Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU» (versione 3.1) per i set top box complessi, e sul regolamento (UE) n. 107/2009 8 per quelli semplici. In ragione della forte riduzione del consumo energetico degli apparecchi e del calo delle vendite dei set top box complessi, è stato deciso di porre fine al «Voluntary Industry Agreement» dell’UE, che ora non è più in essere. Anche i set top box semplici disciplinati dal regolamento (UE) 107/2009 hanno perso importanza e rappresentano ormai una parte marginale del mercato.
Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, del 17 aprile 2023, che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompati- bile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche do- mestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) 1275/2008 e (CE) 107/2009 GU L 103 del 18.4.2024, pag. 29, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2533 GU L 214 del 22.11.2023, pag. 47. 8 Regolamento (UE) 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digi- tali semplici GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282 GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.
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I consumi massimi nei modi spento, stand-by e stand-by in rete dei set top box sono disciplinati dall’al- legato 2.1. Di conseguenza, l’allegato 2.4 è abrogato. Allegato 2.6 Ventilatori In Svizzera, le esigenze di efficienza energetica, efficienza delle risorse e informazione sui prodotti ap- plicabili ai ventilatori sono per lo più identiche a quelle vigenti nell’UE. Con la presente revisione dell’OEEne vengono recepite in Svizzera le specifiche per la progettazione ecosostenibile stabilite nel nuovo regolamento (UE) 2024/1834 9 che abroga il regolamento (UE) 327/2011. 4.1 Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri Numero 2.2: Disposizioni sulle emissioni di CO2 Con l’abrogazione dell’articolo 12a hanno un’incidenza sul clima tutte le emissioni di CO2 prodotte dai veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas. In questo modo decade la differenziazione tra quota di emissioni di CO2 con o senza incidenza sul clima. Il numero 2.2 viene pertanto abrogato e sono cancellati anche i riferimenti al numero 2.2 nonché ai numeri 5.1 e 6.1. Numero 5: Etichettatura nella pubblicità Per l’etichettatura nella pubblicità (n. 5) è stata introdotta la regola della visualizzazione con un solo clic («one-click-rule»). Ciò significa che tutte le informazioni da fornire in virtù dell’OEEne devono essere consultabili con un clic su un link o scansionando un codice QR. Questa regola può essere applicata solo alle pubblicità nelle quali queste informazioni non possono essere visualizzate direttamente in modo leggibile per motivi di spazio. Questo può verificarsi quando la rappresentazione grafica occupa più del 10 per cento della superficie pubblicitaria totale. Numero 7.4 AI numero 7.4 della versione francese, per analogia ai numeri 5.1 e 6.1, la locuzione «il convient de» è leggermente riformulata in «doit être». In questo modo l’accento è posto maggiormente sul fatto che si tratta di un obbligo. Numero 10: Esempio della rappresentazione grafica dell’etichettaEnergia Nel caso di automobili alimentate con una miscela di gas naturale e biogas, l’etichettaEnergia indicava la quota con incidenza sul clima. Con l’abrogazione dell’articolo 12a si elimina questa rappresentazione specifica. L’esempio della rappresentazione grafica dell’etichettaEnergia al numero 10 viene adattato di
conseguenza.
6. Compatibilità con gli impegni internazionali della Sviz-
zera Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.
Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della diret- tiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di venti- latori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) 327/2011 della Commissione, versione secondo GU L 2024/1834 del 4.7.2024.