Kreisschreiben über die Entschädigung bei Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus - Corona-Erwerbsersatz (KS CE); gültig ab 17.09.2020, Stand 17.02.2022
Circolare sull’indennità in caso di provvedi- menti per combattere il coronavirus – Inden- nità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)
Valida dal 17 settembre 2020
Stato: 17 febbraio 2022
318.713 i CIC
02.22
Premessa
Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato provvedimenti più rigidi per combattere il coronavirus e ha proclamato la «situazione straordinaria».
La presente circolare disciplina l’indennità introdotta il 20 marzo
2020 dal Consiglio federale, con l’ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno, in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus.
La cerchia degli aventi diritto all’indennità consta di:
lavoratori – salariati e indipendenti – che hanno dovuto inter- rompere la propria attività lucrativa in seguito alla cessazione della custodia dei figli di età inferiore a 12 anni da parte di terzi;
persone che hanno dovuto interrompere la propria attività lu- crativa in seguito a una quarantena prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità;
lavoratori indipendenti che hanno subìto una perdita di guada- gno in seguito alla chiusura di strutture secondo l’articolo 6 ca- poverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19;
lavoratori indipendenti che hanno subìto una perdita di guada- gno a causa dell’annullamento di una manifestazione in se- guito al divieto di svolgere manifestazioni ordinato dalle auto- rità.
È prevista un’indennità sotto forma di indennità giornaliera, pari all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’interruzione dell’attività lucrativa. A livello organizzativo e procedurale, essa si basa sulla regolamentazione delle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. Le divergenze sono il- lustrate nella presente circolare.
Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente alla cerchia degli aventi diritto summenzionata. Entrano in vigore il 17 marzo 2020 e hanno una durata di validità limitata a sei mesi.
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Premessa alla versione 2
Nella sua seduta del 16 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso di ampliare la cerchia degli aventi diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.
In seguito a questa decisione vi rientrano quindi anche i genitori di giovani con disabilità fino a 20 anni compiuti, se la scuola speciale che questi ultimi frequentano è stata chiusa e non è dunque possi- bile garantire la custodia. Questo concerne pure i genitori di giovani che ricevono un supplemento per cure intensive dell’assicurazione invalidità (AI) fino al compimento del 18° anno di età, in caso di chiu- sura della scuola o del centro d’integrazione che frequentano.
Hanno inoltre diritto all’indennità anche i lavoratori indipendenti che subiscono indirettamente una perdita di guadagno a causa dei prov- vedimenti ordinati dal Consiglio federale, sebbene la loro struttura non abbia dovuto chiudere. Affinché la regolamentazione si applichi esclusivamente ai casi di rigore, il diritto sussiste soltanto in caso di conseguimento di un reddito annuo soggetto all’AVS compreso tra
10 000 e 90 000 franchi.
Il 21 marzo 2020, inoltre, il Consiglio federale ha emanato un disci- plinamento derogatorio per i Cantoni che si trovano in zone partico- larmente a rischio. La presente circolare è stata adeguata di conse- guenza.
Inoltre, sono state apportate alcune precisazioni e aggiunte sulla base delle prime esperienze maturate nell’attuazione dell’indennità in oggetto e dei riscontri pervenuti dagli organi esecutivi. Infine, si è proceduto ad alcuni adeguamenti di natura linguistica.
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Premessa alla versione 3
Nella sua seduta del 22 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso primi provvedimenti di allentamento, che hanno permesso ad alcune strutture di riaprire dal 27 aprile 2020. Il 29 aprile ha deciso ulteriori allentamenti e definito quali strutture potranno riaprire a partire dall’11 maggio 2020.
Il Consiglio federale ha inoltre deciso di prolungare fino al 16 maggio
2020 il versamento dell’indennità di perdita di guadagno per il coro-
navirus a tutti i lavoratori indipendenti che potranno riprendere l’atti- vità lucrativa il 27 aprile o l’11 maggio 2020. In questo modo gli aventi diritto colpiti dalla chiusura di strutture sono equiparati ai co- siddetti casi di rigore, che hanno diritto al pagamento dell’indennità fino al 16 maggio 2020.
Per poter continuare a ricevere l’indennità, i lavoratori indipendenti la cui struttura dovrà restare chiusa anche dopo l’11 maggio 2020 dovranno rivolgersi alla propria cassa di compensazione, per iscritto o per via elettronica. Le casse di compensazione devono informare le persone interessate. Lo stesso vale anche per i lavoratori indipen- denti la cui struttura non può riaprire per la mancanza del piano di protezione necessario o a causa di un piano di protezione insuffi- ciente.
L’indennità di perdita di guadagno concessa in caso di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi continuerà a essere versata anche dopo l’11 maggio 2020, se i genitori continueranno a non po- ter esercitare l’attività lucrativa e potranno comprovarlo. Il diritto sus- sisterà anche in caso di quarantena ordinata da un’autorità o pre- scritta da un medico.
Fino a nuovo ordine, le persone il cui diritto deriva dal divieto di svol- gere manifestazioni continueranno a ricevere l’indennità per tutta la durata del provvedimento.
La presente circolare è stata adeguata per tenere conto di queste decisioni. Per il resto sono state precisate le basi di calcolo per l’in- dennità per i lavoratori indipendenti e apportate alcune modifiche re- dazionali.
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Premessa alla versione 4
Il calcolo dell’indennità per le persone impiegate a tempo parziale o in caso di perdita di guadagno parziale in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi ha sollevato alcuni interroga- tivi tra gli organi esecutivi. A seconda di come è organizzata l’attività lucrativa, possono infatti risultare scarti nella fissazione dell’inden- nità, poiché il calcolo dell’indennità giornaliera parte dal presupposto di cinque giorni lavorativi. Una persona che svolge la sua attività du- rante meno di cinque giorni lavorativi può pertanto ritrovarsi con un’indennità inferiore all’80 per cento del reddito dell’attività lucrativa convertito in reddito giornaliero.
In questa nuova versione della circolare si è tenuto conto di questo fatto e si è quindi proceduto a un adeguamento delle modalità di cal- colo dell’indennità.
Il nuovo calcolo prevede il versamento dell’80 per cento della perdita di guadagno effettiva sull’intero periodo di riscossione invece dell’80 per cento del reddito dell’attività lucrativa per i singoli giorni di riscossione. Per un esempio di calcolo si rinvia al relativo numero marginale.
Inoltre è stata aggiunta una precisazione concernente l’esercizio del diritto da parte del datore di lavoro.
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Premessa alla versione 5
Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso ulteriori allenta- menti e la riapertura di tutte le strutture a partire dal 6 giugno, nel ri- spetto delle regole d’igiene e di distanziamento sociale previste. Al contempo ha revocato le raccomandazioni per le persone a rischio, il che incide anche sulla custodia di bambini. Dal 22 giugno 2020 sa- ranno inoltre consentite le manifestazioni fino a 1000 persone.
In seguito a questo allentamento il diritto dei lavoratori indipendenti all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus derivante dalla chiusura di strutture si estingue il 5 giugno 2020. Fanno eccezione i lavoratori che non sono in grado di attuare il piano di protezione ne- cessario nella loro struttura e devono dunque tenerla chiusa.
Il diritto derivante dal divieto di svolgere manifestazioni continua per il momento a sussistere, anche se le manifestazioni con un numero contenuto di persone sono nuovamente autorizzate.
Con la riapertura delle scuole l’11 maggio 2020 e la revoca delle raccomandazioni per il gruppo a rischio (custodia di bambini), il di- ritto all’indennità derivante dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi sussiste al massimo fino al 5 giugno 2020. I genitori per i quali la custodia continua a non poter essere garantita, ad esempio perché l’istituto scolastico prevede ancora limitazioni o la struttura di custodia non ha ancora riaperto, possono esercitare il di- ritto anche dopo quella data, previa presentazione dei giustificativi del caso.
Nella sua seduta del 19 giugno 2020, il Consiglio federale ha deciso che il diritto alle prestazioni si estinguerà in ogni caso al più tardi il 16 settembre 2020. In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle pre- stazioni potrà quindi essere esercitato soltanto fino a quella data e le richieste pervenute successivamente non potranno più essere prese in considerazione.
La presente circolare è stata adeguata per tenere conto di queste decisioni; le modifiche sono contrassegnate con l’annotazione 06/20.
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Premessa alla versione 6
Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha deciso di prolungare fino al 16 settembre 2020 il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per i lavoratori indipendenti che hanno subìto una per- dita di guadagno a causa dei provvedimenti adottati per combattere la pandemia.
La decisione concerne i lavoratori indipendenti che hanno dovuto chiudere la loro struttura e una parte di quelli che sono stati colpiti indirettamente dai provvedimenti (i cosiddetti casi di rigore). L’inden- nità sarà versata fino al 16 settembre 2020 anche ai lavoratori indi- pendenti colpiti dal divieto di svolgere manifestazioni.
Occorre pertanto riprendere il versamento delle indennità sospese e continuare a versarle fino al 16 settembre 2020. Nel caso dei lavora- tori indipendenti che hanno potuto riaprire la loro struttura il 27 aprile o l’11 maggio e per i quali il versamento dell’indennità è cessato il 16 maggio 2020 occorrerà procedere a un versamento delle presta- zioni arretrate per il periodo in questione. Lo stesso vale per i benefi- ciari il cui diritto si è estinto il 5 giugno 2020 in seguito all’allenta- mento dei provvedimenti.
Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è ora accordato anche alle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attive nel settore delle manifestazioni e ai loro co- niugi o partner registrati che lavorano nell’azienda. Fino al 31 mag- gio 2020 queste persone hanno ricevuto l’indennità per lavoro ri- dotto. Per il periodo dal 1° giugno 2020 possono esercitare il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus se nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi.
In seguito alle raccomandazioni del Consiglio federale concernenti l’app SwissCovid dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si sono resi necessari ulteriori adeguamenti.
Le modifiche apportate nella presente versione della circolare sono contrassegnate con l’annotazione 07/20. Quale aiuto, nell’allegato fi- gura inoltre un elenco di strutture del settore delle manifestazioni i DFI UFAS | Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
cui titolari potrebbero rientrare nella cerchia dei beneficiari della nuova indennità per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro.
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Premessa alla versione 7
L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, fondata sul diritto di ne- cessità, aveva una durata di validità limitata a sei mesi, dal 17 marzo al 16 settembre 2020.
Per creare una base legale che consentisse di prorogare la durata di validità dell’ordinanza, il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge COVID-19, che la prolunga oltre il 16 settembre
2020. L’ordinanza non si basa dunque più sul diritto di necessità,
bensì sul suddetto messaggio. Al contempo è stata adeguata per te- nere conto della situazione attuale della lotta alla pandemia di CO- VID-19, che è tornata a essere principalmente di competenza canto- nale.
Il divieto di svolgere manifestazioni con più di 1000 persone ema- nato a livello federale resterà valido fino al 30 settembre 2020. Dopo questa data spetterà ai Cantoni prendere le misure necessarie ed emanare disposizioni adeguate nel caso in cui il numero di nuovi contagi dovesse aumentare ulteriormente. I Cantoni saranno re- sponsabili, tra l’altro, di ordinare la chiusura di strutture pubbliche e private nonché restrizioni nel settore delle manifestazioni, cosa di cui l’ordinanza deve dunque tenere conto.
In virtù dell’ordinanza in vigore dal 17 settembre 2020 avranno diritto all’indennità: – i lavoratori indipendenti la cui struttura deve chiudere in se- guito a provvedimenti cantonali o federali e che per questo motivo subiscono una perdita di guadagno; – i lavoratori indipendenti la cui manifestazione non è stata auto- rizzata da un’autorità cantonale o che non può aver luogo a causa di provvedimenti federali, se subiscono una perdita di guadagno; – i genitori che a causa della cessazione della custodia dei figli subiscono una perdita di guadagno, ad esempio se la scuola o la struttura di custodia collettiva diurna è temporaneamente chiusa oppure posta in quarantena o se la persona che as- sume la custodia deve mettersi in quarantena; – le persone che devono mettersi in quarantena su prescrizione medica oppure su ordine delle autorità. DFI UFAS | Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Le modifiche apportate nella presente versione della circolare sono contrassegnate con l’annotazione 09/20. Si è inoltre proceduto ad alcuni adeguamenti di natura linguistica. La presente versione si ap- plica ai diritti fondati sull’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020. A quelli secondo l’ordinanza in vigore fino al 16 settembre si applicano le versioni della circolare da 1 a 6.
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Premessa alla versione 8
Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la legge COVID-19. Nella sua seduta del 4 novembre 2020, il Consiglio federale ha ema- nato le relative modifiche di ordinanza.
La cerchia dei beneficiari dell’indennità è stata ampliata con effetto retroattivo dal 17 settembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, in modo da includere le persone seguenti: – i lavoratori in posizione assimilabile a quella di un datore di la- voro la cui struttura deve chiudere in seguito a provvedimenti cantonali o federali e che per questo motivo subiscono una perdita di guadagno; – le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di la- voro la cui manifestazione non può avere luogo in seguito a un divieto vigente di svolgere manifestazioni, se subiscono una perdita di guadagno; – i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, registrano una diminu- zione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento rispetto agli anni 2015–2019 e subiscono dunque una perdita di gua- dagno e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Le modifiche apportate in tal senso nella presente versione della cir- colare sono contrassegnate con l’annotazione 11/20. La presente versione si applica retroattivamente ai diritti fondati sull’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020.
Contemporaneamente, nella versione attuale è stata definita la pro- cedura d’imposizione alla fonte per pagamenti a partire dal 1° gen- naio 2021. I numeri marginali corrispondenti nel nuovo capitolo 6.1.2 sono contrassegnati con 01/21. La procedura precedente rimane va- lida fino al 31 dicembre 2020 (capitolo 6.1.1).
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Premessa alla versione 9
Nella presente versione della circolare sono state precisate le condi- zioni di diritto e la cerchia dei beneficiari dell’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Il diritto all’indennità è ora accordato anche ai coniugi che lavorano nell’azienda di persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, se sono adempiute tutte le condizioni di diritto, e ai coniugi che lavorano nell’azienda di lavo- ratori indipendenti.
Inoltre, il diritto all’indennità derivante da un caso di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, disciplinato nelle disposizioni transitorie dell’ordinanza COVID-19 perdita di gua- dagno, potrà essere esercitato fino al 30 giugno 2021, anche se il di- ritto è nato in virtù del diritto anteriore. Nella precedente versione della circolare, la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi non era menzionata esplicitamente, ragion per cui nella presente versione è stata apportata una precisazione al riguardo.
È stata anche inserita un’integrazione concernente il calcolo dell’in- dennità nel caso degli apprendisti che non sono ancora tenuti a pa- gare contributi AVS.
La presente versione della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 11/20. Questa si applica retroattivamente ai diritti fondati sull’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 set- tembre 2020.
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Premessa alla versione 10
Nella presente versione della circolare, le condizioni di diritto all’in- dennità derivanti da una limitazione considerevole dell’attività lucra- tiva sono state adeguate alle modifiche intervenute nella legge CO- VID-19 approvata il 18 dicembre 2020. La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modi- ficati sono contrassegnati con l’annotazione 12/20. Questa si applica ai diritti fondati sull’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vi- gore dal 19 dicembre 2020.
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Premessa alla versione 11
Il 13 gennaio 2021 il Consiglio federale ha ampliato i suoi provvedi- menti per combattere la pandemia e ha tra l’altro deciso di rendere obbligatorio il telelavoro. Le persone particolarmente a rischio che non possono adempiere i loro obblighi lavorativi da casa e alle quali non può essere garantita sul posto di lavoro una protezione equiva- lente o che rifiutano il lavoro alternativo assegnato loro sono esone- rati dai loro obblighi lavorativi. Queste persone avranno diritto all’in- dennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Avranno diritto all’indennità anche le persone particolarmente a rischio che eserci- tano un’attività lucrativa indipendente e che per ragioni organizzative o tecniche non possono esercitare la loro attività a domicilio, se su- biscono una perdita di guadagno. Il Consiglio federale ha emanato le pertinenti modifiche di ordinanza, che entreranno in vigore il 18 gennaio con effetto fino al 28 febbraio 2021.
La presente versione della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 01/21. Questa versione si applica ai diritti all’indennità nati dal 18 gennaio 2021 e ha effetto sino al 28 febbraio 2021.
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Premessa alla versione 12
Il 27 gennaio 2021 il Consiglio federale ha deciso di modificare le di- sposizioni dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare e l’art. 3 al. 2 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Queste modifi- che entrano in vigore l’8 febbraio 2021.
L’ordinanza COVID-19 situazione particolare prevede che la quaran- tena duri 10 giorni. Un provvedimento di quarantena prescritto da un medico oppure ordinato da un’autorità può però essere revocato dal medico cantonale al più presto il settimo giorno seguente l’ultimo contatto con la persona contagiata, se la persona in quarantena ef- fettua a sue spese un test antigenico rapido o un test PCR e questo risulta negativo.
Come conseguenza di questa modifica relativa alla quarantena, a partire dall’8 febbraio 2021 il diritto all’indennità in caso di quaran- tena sarà così limitato per tutti i casi a un massimo di 7 indennità giornaliere invece delle attuali 10 indennità.
Viene inoltre apportata una precisazione circa il diritto derivante dalla limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Se un lavora- tore indipendente o salariato in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro cambia statuto giuridico (trasformazione di ditte indi- viduali, società di persone o persone giuridiche), dovrà essere con- siderato secondo le disposizioni applicabili al suo nuovo statuto a partire dalla data del cambiamento. Di conseguenza, per determi- nare la cifra d’affari e per procedere al calcolo dell’indennità ci si do- vrà basare unicamente sull’attività esercitata con il nuovo statuto.
La presente versione della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 01/21b. Questa versione si applica ai diritti all’indennità nati dall’8 febbraio 2021.
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Premessa alla versione 13
Il 24 febbraio 2021 il Consiglio federale ha deciso di prolungare fino al 31 marzo 2021 i provvedimenti per proteggere i lavoratori partico- larmente a rischio. Di conseguenza, anche il diritto all’indennità per perdita di guadagno è prolungato fino al 31 marzo 2021.
La presente versione della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 02/21.
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Premessa alla versione 14
Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha adottato diverse modifiche della legge COVID-19. All’articolo 15 capoverso 1 sono state modificate le condizioni di diritto per la riscossione dell’indennità per perdita di guadagno in caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un’indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19. Sono ritenute aver subìto una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subìto una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del
30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015–2019.
In applicazione del nuovo tenore di questa disposizione della legge COVID-19, nella presente circolare sono state adeguate le modalità di versamento dell’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus nonché le condizioni di diritto per la riscossione della medesima in caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa. La modifica della legge COVID-19 entrerà in vigore il 1° aprile 2021 e non ha effetto retroattivo.
Inoltre, il 12 marzo 2021 il Consiglio federale ha deciso di modificare l’ordinanza 3 COVID-19 e l’ordinanza COVID-19 situazione partico- lare in modo da ampliare la strategia di test e promuovere lo svolgi- mento di test su vasta scala. Di conseguenza, i costi dei test antige- nici rapidi e dei test PCR effettuati per terminare anticipatamente una quarantena dovuta a contatti con una persona contagiata ven- gono ora assunti dalla Confederazione. Questa modifica è entrata in vigore il 15 marzo 2021, ma non incide in alcun modo sulla presente circolare né sull’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.
Il 19 marzo 2021 il Consiglio federale ha anche deciso di prorogare fino al 30 aprile 2021 le misure di protezione a favore delle persone particolarmente a rischio. Di conseguenza, il loro diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è prorogato fino al 30 aprile 2021.
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È stata anche apportata una precisazione relativa al calcolo dell’in- dennità per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda: nel loro caso la determinazione dell’indennità per i sa- lariati è applicabile per analogia.
La presente versione della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 03/21. Questa si applica ai diritti nati il 19 marzo 2021 o successivamente.
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Premessa alla versione 15
Il 31 marzo 2021, il Consiglio federale ha deciso di modificare l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e di prolungare al 31 dicembre 2021 il termine per depositare una richiesta d’indennità. Questa modifica è entrata in vigore il 1° aprile 2021.
Il 14 aprile 2021, il Consiglio federale ha modificato l’art. 5a cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare che entra in vigore il 19 aprile 2021. Gli spazi esterni delle strutture di ristorazione, dei bar e dei club, incluse le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away), dal 19 aprile 2021 possono essere utilizzati per l’esercizio dell’attività. Per gli indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e conformemente ai com- menti della disposizione il diritto all’indennità resta fondato sulla chiusura della loro struttura, malgrado lo spazio all’esterno sia aperto al pubblico.
Il 14 aprile 2021, il Consiglio federale ha inoltre deciso di prolungare fino al 31 maggio 2021 le misure di protezione per le persone parti- colarmente a rischio. Di conseguenza, il diritto all’indennità di perdita di guadagno per le persone particolarmente a rischio è anch’esso prolungato fino al 31 maggio 2021. Le persone vaccinate non sono più considerate come particolarmente a rischio. In considerazione dell’avanzamento della vaccinazione in seno alla popolazione, il di- ritto all’indennità è dunque precisato in tal senso.
La presente versione della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 04/21. Questa si applica ai diritti nati il 19 aprile 2021 o successivamente.
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Premessa alla versione 16
Il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l’ordi- nanza 3 COVID-19, l’ordinanza COVID-19 situazione particolare e l’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico interna- zionale viaggiatori. Queste modifiche entrano in vigore il 31 mag- gio 2021.
Le persone che sono completamente vaccinate o sono state conta- giate dal SARS-CoV-2 e considerate guarite sono esentate per sei mesi dall’obbligo di quarantena in caso di contatto con una per- sona contagiata. Inoltre, viene soppressa la quarantena dei contatti durante l’esercizio dell’attività professionale e sul tragitto per recarsi al lavoro per i collaboratori di aziende in cui vengono svolti test in modo mirato e ripetuto.
Dal 31 maggio 2021 le strutture di ristorazione possono servire i pro- pri clienti anche nei locali interni, nel rispetto dell’apposito piano di protezione. Fino al 31 maggio (compreso), gli assicurati hanno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di chiu- sura di strutture. Dal 1° giugno 2021 le strutture di ristorazione po- tranno far valere il diritto all’indennità in seguito alla limitazione con- siderevole dell’attività lucrativa.
Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di aumentare il numero delle persone ammesse alle manifestazioni in presenza di pubblico: dal 31 maggio 2021 possono partecipare alle manifestazioni in luoghi chiusi al massimo 100 spettatori e a quelle all’aperto al massimo
300 spettatori; può essere sfruttata al massimo la metà della ca-
pienza. La limitazione del numero di persone vale anche per le ma- nifestazioni per la formazione dell’opinione politica e le manifesta- zioni religiose. Queste modifiche non incidono in alcun modo sull’in- dennità di perdita di guadagno per il coronavirus, poiché il divieto generale di svolgere manifestazioni resta valido e la maggior parte degli eventi è già stata annullata.
Infine, il Consiglio federale ha deciso di prorogare i provvedimenti di protezione per le persone particolarmente a rischio fino al 30 giu- gno 2021. Di conseguenza, il diritto all’indennità di perdita di guada- gno per il coronavirus di queste persone viene prolungato fino alla
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stessa data. Le persone vaccinate non sono più considerate partico- larmente a rischio a partire dalla vaccinazione completa. Il termine di
15 giorni dall’inoculazione della seconda dose è soppresso.
La presente versione della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 05/21. Questa si applica ai diritti nati il 31 maggio 2021 o successivamente.
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Premessa alla versione 17
Il 18 giugno 2021, con una modifica della legge COVID-19 il Parla- mento ha deciso di prorogare la durata di validità della base legale per l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 di- cembre 2021. Alla stessa data, il Consiglio federale ha adeguato di conseguenza anche la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Ha inoltre prolungato la possibilità di esercitare il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 marzo 2022 e previsto che per i diritti nati a partire dal 1° luglio
2021 andrà tenuto conto della decisione definitiva di tassazione fi-
scale per il 2019.
Per il calcolo delle indennità future, dal 1° luglio 2021 sarà conside- rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la per- sona interessata.
Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza 3 COVID-19 e prorogato i provvedimenti di protezione per le persone particolarmente a rischio fino al 31 agosto 2021. Di conseguenza, il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus di que- ste persone viene prolungato fino alla stessa data. Le donne incinte vaccinate contro il coronavirus non saranno più considerate quali persone particolarmente a rischio per 12 mesi a partire dalla vacci- nazione completa. Inoltre, le persone che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite non saranno più conside- rate particolarmente a rischio per sei mesi a partire dall’11° giorno dopo la conferma del contagio. L’elenco delle persone particolar- mente a rischio può essere consultato nell’allegato 7 dell’ordi- nanza 3 COVID-19.
Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha inoltre adeguato l’ordi- nanza COVID-19 situazione particolare. Dal 26 giugno 2021 le di- scoteche e le sale da ballo possono riaprire, a condizione di limitare l’accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato. Fino al 30 giugno 2021 compreso, può essere fatto va- lere il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di chiusura di strutture. Dal 1° luglio 2021 le discoteche e le sale da ballo potranno far valere il diritto all’indennità in seguito alla limitazione considerevole dell’attività lucrativa. DFI UFAS | Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
La presente versione della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 07/21. Questa si applica ai diritti nati il 1° luglio 2021 o successivamente.
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Premessa alla versione 18
Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza CO- VID-19 situazione particolare e revocato il divieto generale di svol- gere manifestazioni a partire dal 26 giugno 2021. Considerato che al momento di questo annuncio numerose manifestazioni erano già state annullate, che l’organizzazione di tali eventi richiede un certo periodo di preparazione e che nonostante tutto sono ancora in vi- gore alcune restrizioni (p. es. certificato COVID, limitazione del nu- mero di persone), è stato deciso di non modificare subito la presente circolare.
Considerato l’andamento della ripresa delle attività in questo settore, l’UFAS ha deciso che dal 1° settembre 2021 non sussiste più il di- ritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus derivante dal divieto di svolgere manifestazioni, salvo in caso di grandi manife- stazioni soggette all’autorizzazione dell’autorità cantonale compe- tente (art. 16 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare). A par- tire dal 1° settembre 2021, le persone del settore interessate che su- biscono una perdita di guadagno in seguito alle restrizioni ancora in vigore possono esercitare il diritto all’indennità in virtù di una limita- zione considerevole dell’attività lucrativa. Il 25 agosto 2021 il Consiglio federale ha inoltre deciso di prorogare i provvedimenti di protezione delle persone particolarmente a rischio fino al 30 settembre 2021. Di conseguenza, il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus di queste persone viene pro- lungato fino alla stessa data. Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di conseguenza, le casse di compensazione devono prestare partico- lare attenzione ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il di- ritto all’indennità in virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus.
Il N. 1065.2 è precisato: se la decisione di tassazione fiscale per il
2019 è disponibile dopo il 1° luglio 2021, l’indennità viene adeguata
per il futuro, a partire dal primo giorno del mese in cui è stata ema- nata la decisione.
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La presente versione della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 09/21. Questa si applica ai diritti nati il 1° settembre 2021 o successivamente.
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Premessa alla versione 19
Il 17 settembre 2021 il Consiglio federale ha deciso di prolungare fino al 31 ottobre 2021 i provvedimenti per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio. Di conseguenza, anche il diritto all’inden- nità per perdita di guadagno è prolungato fino al 31 ottobre 2021.
Inoltre, è stata apportata una precisione su una disposizione riguar- dante il diritto all’indennità fondato sul divieto di svolgere manifesta- zioni.
La presente versione della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 09/21.
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Premessa alla versione 20
Il 27 ottobre 2021 il Consiglio federale ha deciso di prolungare fino al 31 dicembre 2021 le misure di protezione a favore delle persone particolarmente a rischio. Di conseguenza il diritto all’indennità per perdita di guadagno per queste persone sarà prolungato fino alla medesima data.
Inoltre, il N. 1035.4 è stato precisato e il N. 1041.10b soppresso. In- fatti, poiché il periodo di esenzione dall’obbligo di quarantena per le persone vaccinate e il termine dopo il quale una persona non è più considerata particolarmente a rischio sono suscettibili di essere ade- guati in base allo stato delle conoscenze scientifiche, queste indica- zioni sono state eliminate dalla presente circolare. Per il diritto alle indennità, la cassa di compensazione si basa sulle attestazioni rila- sciate dal medico o dall’autorità competente.
La presente versione della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 10/21.
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Premessa alla versione 21
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre
2022. Di conseguenza, il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha
prorogato anche la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 per- dita di guadagno. Inoltre, ha prolungato la possibilità di esercitare il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 marzo 2023.
In seguito alla precisazione apportata dal Parlamento all’articolo 15 della legge COVID-19 sul foro competente per i ricorsi contro deci- sioni e decisioni su opposizione delle casse di compensazione, an- che la presente circolare è stata adeguata di conseguenza. Tutti i ri- corsi elaborati da una cassa di compensazione cantonale saranno quindi sottoposti allo stesso tribunale, ovvero quello del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.
Il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha inoltre deciso di proro- gare i provvedimenti di protezione per le persone particolarmente a rischio fino al 31 marzo 2022. Di conseguenza, il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus di queste persone viene prolungato fino alla stessa data. In seguito alla modifica dell’ordinanza COVID-19 traffico internazio- nale viaggiatori del 23 giugno 2021, è stata apportata una precisa- zione formale al N. 1035.1.
Inoltre, considerata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, delle mo- difiche della LAVS e dell’OAVS concernenti l’utilizzazione sistema- tica del numero AVS da parte delle autorità, il termine «numero d’as- sicurazione sociale» è stato sostituito con «numero AVS».
Le modifiche apportate in tal senso nella presente versione della cir- colare sono contrassegnate con l’annotazione 12/21.
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Premessa alla versione 22
Il 12 gennaio 2022, il Consiglio federale ha deciso di modificare l’Or- dinanza COVID-19 situazione particolare a partire dal 13 gennaio 2022, riducendo da 10 a 5 giorni la quarantena delle persone che sono state in contatto con una persona risultata positiva al test del coronavirus o che si sospetta sia stata infettata.
In conseguenza di questa modifica riguardante la durata della qua- rantena, a partire dal 13 gennaio 2022 l’indennità in caso di quaran- tena sarà d’ora in avanti limitata a 5 indennità giornaliere al mas- simo invece delle 7 indennità giornaliere versate fin’ora. Tuttavia, in certi casi particolari e conformemente all’art. 7 cpv. 5 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, l’autorità cantonale competente potrà prevedere una differente durata della quarantena. In tale even- tualità, sarà indennizzato il numero effettivo di giorni trascorsi in quarantena ma, al massimo, 7 giorni.
Il Consiglio federale ha anche ridotto il periodo durante il quale le persone vaccinate o guarite sono esonerate dalla quarantena, por- tandolo dagli attuali 365 giorni a 120 giorni. Una modifica al modulo
318.755 consente di verificare se questo requisito è soddisfatto. In
considerazione dei frequenti cambiamenti che intervengono in me- rito a questa tematica, in caso di dubbio consigliamo di verificare le prescrizioni più attuali diramate dall’UFSP (Isolamento e quarantena (admin.ch)). Inoltre, questa circolare sopprime l’indicazione del medico quale au- torità abilitata a emettere gli ordini di quarantena. La presente versione 22 della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 01/22.
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Premessa alla versione 23
In seguito alla decisione del Consiglio federale del 12 gennaio 2022 di modificare l’ordinanza COVID-19 situazione particolare, la durata della quarantena dei contatti è ridotta da 10 a 5 giorni a partire dal 13 gennaio 2022. Inoltre, è stata soppressa la possibilità di revocare la quarantena a partire dal 7° giorno sulla base di un test negativo. Di conseguenza, a partire dal 25 gennaio 2022, è soppresso il limite massimo di 7 indennità giornaliere previsto nell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Con decorrenza da questa data, il numero di indennità giornaliere deve corrispondere al numero dei giorni effettivi trascorsi in quarantena. La presente versione N. 23 della circolare è stata adeguata di con- seguenza; il numero marginale modificato è contrassegnato con l’annotazione 01/22b. Questa si applica ai diritti nati il 25 gennaio
2022 o successivamente.
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Premessa alla versione 24
In seguito alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2022 di modificare l’ordinanza COVID-19 situazione particolare e l’ordi- nanza COVID-19 perdita di guadagno, la quarantena dei contatti è soppressa a partire dal 3 febbraio 2022. Di conseguenza, anche il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di quarantena è abrogato a partire dal 3 febbraio 2022. Le quaran- tene ordinate prima del 3 febbraio 2022 saranno revocate a partire da questa data.
La presente versione della circolare è stata adeguata di conse- guenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’an- notazione 02/22. Questa si applica ai diritti nati il 3 febbraio 2022 o successivamente.
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Premessa alla versione 25
Il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19 situazione particolare e l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Dal 17 febbraio 2022 tutte le restrizioni sono revocate, ad eccezione dell’obbligo di indossare la mascherina nei trasporti pub- blici e in determinati istituti di cura. Anche le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono pertanto soppresse, salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni. I termini entro i quali vanno inoltrate le richieste sono stati adeguati di conseguenza: l’inoltro è possibile sino alla fine del terzo mese successivo alla soppressione dell’in- dennità e non più fino al 31 marzo 2023 come inizialmente previsto.
Dal 17 febbraio 2022 sono soppresse le indennità seguenti:
indennità in caso di cessazione della custodia dei figli;
indennità in caso di divieto di svolgere manifestazioni;
indennità in caso di chiusura di strutture;
indennità in caso di limitazione considerevole dell’attività lucra- tiva in generale.
Le persone attive nel settore delle manifestazioni continuano ad avere diritto all’indennità in caso di limitazione considerevole dell’at- tività lucrativa in seguito a restrizioni in vigore finora, dato che que- ste hanno un effetto a più lungo termine rispetto a quelle in altri am- biti di attività, in particolare a causa dell’annullamento e della man- cata pianificazione di alcune manifestazione. Di conseguenza, il diritto all’indennità derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa nel settore delle manifestazioni è mantenuto fino al 30 giugno 2022. Il diritto all’indennità per le per- sone particolarmente a rischio è mantenuto fino al 31 marzo 2022.
La presente versione N. 25 della circolare è stata adeguata di con- seguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l’annotazione 02/22b. Questa versione si applica ai diritti nati il 17 febbraio 2022 o successivamente.
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3.2.5 Diritto derivante da una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
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5.4 Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano
10. Cessione, pignoramento, restituzione, compensazione,
condono dell’obbligo di restituire e ammortamento .. 61
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Abbreviazioni
AELS Associazione europea di libero scambio
AI Assicurazione invalidità
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti
cap. capitolo
CC Codice civile svizzero (RS 210)
DIPG Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di mater- nità
DOA Direttive sull’obbligo assicurativo
DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
DTF Decisioni del Tribunale federale
IPG Indennità di perdita di guadagno
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LCA Legge federale del 2 aprile 1908 sul con- tratto d’assicurazione (Legge sul con- tratto d’assicurazione; RS 221.229.1)
LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di ma- ternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1) DFI UFAS | Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto alle assicura- zioni sociali (RS 830.1)
Ordinanza 2 COVID-19 Ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui prov- vedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (RS 818.101.24)
segg. seguenti
UE Unione europea
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
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1. Procedura di richiesta
1.1 Esercizio del diritto ed esame della richiesta
1001 Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente di-
ritto mediante il modulo «Richiesta di indennità di perdita di guadagno Corona».
1001.1 soppresso
1001.2 soppresso
1001.3 soppresso
1002 soppresso
1003 soppresso
1004 La cassa di compensazione verifica se sia stata già pre-
sentata una richiesta basata su un’altra condizione di diritto secondo l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
1005 In caso di concessione dell’indennità a lavoratori salariati,
occorre inviare al datore di lavoro una copia della notifica di pagamento.
1005.1 soppresso
1.2 Legittimazione all’esercizio del diritto
1.2.1 Principio
1006 Il diritto all’indennità va per principio esercitato dall’avente
diritto. Se è minorenne (art. 14 CC) o sotto curatela gene- rale (art. 398 CC), la richiesta deve essere presentata dal DFI UFAS | Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
rappresentante legale. In caso di continuazione del paga- mento del salario da parte del datore di lavoro, il diritto può essere esercitato anche da quest’ultimo.
1006.1 Se esercita direttamente il diritto, il datore di lavoro può
05/20 presentare un’unica richiesta per tutti i suoi salariati. Que- sta deve contenere le stesse indicazioni richieste nel mo- dulo ufficiale.
1.3 Dati necessari per la richiesta
1007 Gli aventi diritto devono comprovare le indicazioni fornite.
1008 soppresso
1008.1 Alla richiesta vanno allegati:
02/22b – per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell’azienda, la prova della perdita di guadagno subita; – per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell’azienda, l’estratto del registro di commercio.
1008.2 Alla richiesta d’indennità devono essere allegati un certifi-
01/21 cato medico attestante la condizione di persona particolar- mente a rischio e un’attestazione del datore di lavoro se- condo cui la persona particolarmente a rischio non può la- vorare da casa e non le può essere assegnato alcun lavoro alternativo.
Se la persona rifiuta per validi motivi il lavoro assegnatole dal datore di lavoro, alla richiesta va allegata una dichiara- zione del datore di lavoro e del lavoratore. Il rifiuto è consi- derato avvenuto per validi motivi, se il lavoro assegnato non soddisfa i requisiti di protezione richiesti o se il rischio di contagio è troppo elevato nonostante i provvedimenti adottati dal datore di lavoro.
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1.3.1 Per i lavoratori salariati
1009 Alla richiesta d’indennità vanno allegati i conteggi salariali
09/20 dei tre mesi precedenti l’interruzione dell’attività lucrativa e indicati i giorni per i quali è richiesta l’indennità. Va compu- tata l’eventuale 13a mensilità.
1009.1 Le persone particolarmente a rischio che, pur potendo
02/22b svolgere la loro attività lucrativa da casa, subiscono una perdita di guadagno parziale, devono comprovare quest’ul- tima mediante una conferma del datore di lavoro.
1010 soppresso
1010.1 La richiesta per le persone particolarmente a rischio va
01/21 inoltrata una sola volta per tutto il periodo.
1011 Gli aventi diritto con più datori di lavoro devono inoltrare a
02/22b una delle casse di compensazione i vari conteggi salariali e le eventuali prove necessarie (v. N. 1008.2) insieme con il modulo di richiesta.
1011.1 soppresso
1.3.2 Per i lavoratori indipendenti
1012 soppresso
1013 soppresso
1014 soppresso
1014.1 La richiesta per le persone particolarmente a rischio va
01/21 inoltrata una sola volta per tutto il periodo.
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2. Cassa di compensazione competente
1015 Per la fissazione e il pagamento dell’indennità è compe-
tente la cassa di compensazione che ha riscosso i contri- buti AVS sul reddito determinante per il calcolo dell’inden- nità. Di conseguenza, per i salariati è competente la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, mentre per gli indipendenti è competente quella cui essi pagano i contributi.
1016 Se più casse di compensazione sono competenti per la ri-
scossione dei contributi, poiché una persona esercita di- verse attività lucrative, per la fissazione e il pagamento dell’indennità è competente: – nel caso dei salariati, la cassa di compensazione del da- tore di lavoro cui è stata inoltrata la prima richiesta; – nel caso dei lavoratori indipendenti, la cassa di compen- sazione cui pagano i contributi in qualità di indipendenti.
1017 soppresso
1017.1 Resta competente la cassa di compensazione che ha pa-
04/20 gato la prima indennità.
3. Diritto
3.1 Condizioni generali
1018 Le condizioni di diritto generali esposte di seguito e quelle
specifiche (v. cap. 3.2) devono essere adempiute cumulati- vamente.
1019 Hanno diritto all’indennità le persone che, al momento
02/22b dell’interruzione dell’attività lucrativa: – sono salariate ai sensi dell’articolo 10 LPGA o – sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA o dell’ar- ticolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge sull’assicu- razione contro la disoccupazione (LADI); e
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– sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS.
1020 Il diritto all’indennità non è legato a una determinata età
(minima o massima). Se adempiono tutte le condizioni di diritto, anche i minorenni (p. es. apprendisti) o le persone che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento hanno diritto all’indennità.
1020.1 soppresso
1020.2 soppresso
1020.3 In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità con-
02/22b cesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 per- dita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà es- sere esercitato al più tardi sino alla fine del terzo mese suc- cessivo alla soppressione dell’indennità.
1020.4 Se la richiesta di prestazioni concerne indennità il cui diritto
02/22b è nato prima del 17 febbraio 2022 e che sono state sop- presse a quella data, si applicano le versioni precedenti della circolare.
3.1.1 Salariati
1021 La persona assicurata è considerata salariata, se fornisce
un lavoro dipendente e per questo percepisce un salario determinante ai sensi della LAVS.
1022 Per «salario determinante» di una persona esercitante
un’attività lucrativa salariata s’intende per principio qual- siasi retribuzione economicamente riconducibile a un la- voro fornito (v. le Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG), a prescindere dai motivi prioritari per i quali il lavoro viene fornito (allo scopo di conseguire un reddito, per questioni ideali o per pubblica utilità).
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1023 Per valutare se la persona assicurata vada considerata sa-
lariata, ci si basa di regola sul contratto di lavoro o sulla si- tuazione di diritto del lavoro.
3.1.2 Lavoratori indipendenti e coniugi che lavorano
nell’azienda
1024 Per «lavoratori indipendenti» s’intendono le persone che
conseguono un reddito che non costituisce la retribuzione di un lavoro fornito in qualità di salariati.
1025 Per i lavoratori indipendenti è determinante il riconosci-
mento come tali da parte della cassa di compensazione competente. A tal fine è sufficiente che la persona assicu- rata sia affiliata alla cassa di compensazione in qualità di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente.
1025.1 Sono considerati coniugi che lavorano nell’azienda i co-
11/20 niugi o i partner registrati dei lavoratori indipendenti che collaborano effettivamente nell’azienda e dichiarano un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS derivante da questa attività. Questa categoria di persone corrisponde a quella che non ha diritto a un’indennità per lavoro ridotto conformemente all’articolo 31 capoverso 3 lettera b LADI.
3.1.3 Persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e coniugi che lavorano nell’azienda
1025.2 Sono considerate in posizione assimilabile a quella di un
11/20 datore di lavoro le persone che conseguono un salario a ti- tolo di salariati (v. cap. 3.1.1), ma che possono influenzare risolutivamente le decisioni aziendali nella loro qualità di: – soci; – membri di un organo decisionale supremo dell’azienda; o – compartecipi finanziari.
1025.3 Sono considerati coniugi che lavorano nell’azienda i co-
11/20 niugi o i partner registrati delle persone summenzionate
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che collaborano effettivamente nell’azienda e dichiarano un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS derivante da questa attività.
1025.4 soppresso
3.1.4 Persone assicurate obbligatoriamente
1026 Conformemente all’articolo 1a capoverso 1 LAVS, sono as-
sicurate per principio tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera, quelle che vi esercitano un’attività lucrativa e i cit- tadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Con- federazione o di una delle organizzazioni stabilite dal Con- siglio federale.
1027 Per quanto concerne l’obbligo assicurativo e la qualità
d’assicurato a esso connesso, si applicano le disposizioni delle DOA.
1028 Secondo le regole dell’Accordo sulla libera circolazione
delle persone tra la Svizzera e l’UE/AELS, una persona cui si applica questo accordo è assicurata di regola soltanto in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se esercita più attività lucrative in diversi Paesi, compreso quello in cui risiede, la persona in questione è assicurata nel proprio Stato di residenza. Sono previste eccezioni in particolare nel caso di singoli Paesi e per i lavoratori indipendenti. In casi speciali, per determinare l’assoggettamento assicura- tivo va fatto riferimento alle DOA.
3.2 Condizioni di diritto specifiche
3.2.1 soppresso
1029 soppresso
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1029.1 soppresso
1029.2 soppresso
1030 soppresso
1030.1 soppresso
1031 soppresso
1031.1 soppresso
1032 soppresso
1033 soppresso
1034 soppresso
3.2.2 soppresso
1035 soppresso
1035.1 soppresso
1035.2 soppresso
1035.3 soppresso
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1035.4 soppresso
1036 soppresso
1036.1 soppresso
3.2.3 soppresso
1037 soppresso
1038 soppresso
1039 soppresso
1040 soppresso
1040.1 soppresso
1040.2 soppresso
3.2.4 soppresso
1041 soppresso
1041.a soppresso
1041.1 soppresso
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3.2.5 Diritto derivante da una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manife- stazioni
1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le per-
02/22b sone in posizione assimilabile a quella di un datore di la- voro attivi nel settore delle manifestazioni nonché i loro co- niugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o fede- rale per combattere il coronavirus prima del 17 febbraio 2022, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno
10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci
si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.2a Gli assicurati devono indicare nel modulo 318.756 che 02/22b esercitano un’attività nel settore delle manifestazioni, preci- sando la loro professione e l’impresa in cui la esercitano. Le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro devono comprovare l’indicazione relativa all’atti- vità tramite l’estratto del registro di commercio. Spetta inol- tre agli assicurati spiegare in modo plausibile, nei motivi addotti, in che modo continuano a essere toccati dalle re- strizioni revocate.
1041.2b Per persone attive nel settore delle manifestazioni s’inten- 02/22b dono in particolare quelle che organizzano autonomamente manifestazioni, quelle che esercitano un’attività lucrativa nel quadro di manifestazioni (p. es. i tecnici del suono e della luce) o le persone che si esibiscono in occasione delle manifestazioni (p. es. gli operatori culturali).
1041.3 L’attività lucrativa è considerata aver subìto una limitazione
02/22b considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra DFI UFAS | Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019. Esempio In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giu- gno 2016 al dicembre 2019).
1041.5 Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel
02/22b 2020, nel 2021 o nel 2022 devono dimostrare in forma ade- guata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’af- fari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’inden- nità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della ci- fra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione 01/21b di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del di- ritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6 Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa,
11/20 dopo il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7 Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in posi-
11/20 zione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio,
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per il calcolo della cifra d’affari media si considerano sol- tanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.
1041.8 soppresso
1041.8a soppresso
1041.9 Per far valere il diritto all’indennità a partire dal 1° aprile
03/21 2021, il calo della cifra d’affari mensile deve essere pari al- meno al 30 per cento. Se tutte le condizioni sono soddi- sfatte, il diritto è riconosciuto per l’intero mese civile.
3.2.6 Diritto delle persone particolarmente a rischio
1041.10 Dal 1° luglio 2021 sono considerate quali persone partico-
07/21 larmente a rischio le donne incinte e le persone con malat- tie o anomalie genetiche secondo l’allegato 7 dell’ordi- nanza 3 COVID-19 che non possono vaccinarsi per motivi medici.
1041.10 Le persone vaccinate non sono più considerate come «per-
a sone particolarmente a rischio» a partire dalla vaccinazione 05/21 completa. Esse non hanno dunque più diritto all’indennità.
1041.10 soppresso
b
1041.11 Le persone particolarmente a rischio hanno diritto all’inden-
12/21 nità se e fintanto che cessano, anche parzialmente, l’atti- vità lucrativa. Il diritto all’indennità si estingue con la ripresa dell’attività, ma al più tardi il 31 marzo 2022.
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1041.12 Le persone particolarmente a rischio che esercitano un’atti-
01/21 vità lucrativa indipendente devono indicare nel modulo di ri- chiesta i motivi per i quali non possono svolgere il loro la- voro da casa.
1041.13 Il diritto derivante dalla condizione di persona particolar-
12/21 mente a rischio è connesso ai provvedimenti adottati dal Consiglio federale con effetto dal 18 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022.
1041.14 Se l’attività lucrativa può essere svolta mediante telelavoro,
01/21 non sussiste alcun diritto all’indennità. Se l’attività lucrativa è parzialmente impossibile da svolgere, sussiste il diritto all’indennità per la corrispondente perdita di guadagno. La corrispondente perdita di guadagno parziale deve essere indicata sul modulo.
3.3 Sussidiarietà e concorso
1042 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di as-
sicurazioni sociali (in particolare l’indennità per lavoro ri- dotto) e di assicurazioni secondo la LCA, quali ad esempio l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia.
1043 soppresso
1044 soppresso
1045 soppresso
1046 soppresso
1047 soppresso
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3.4 Nascita del diritto all’indennità
1048 soppresso
1049 soppresso
1050 soppresso
1050.1 soppresso
1050.2 soppresso
1050.3 Per le persone particolarmente a rischio il diritto all’inden-
01/21 nità nasce il primo giorno della cessazione dell’attività lu- crativa, ma al più presto il 18 gennaio 2021.
1050.4 Per le persone attive nel settore delle manifestazioni, il di-
02/22b ritto all’indennità nasce al momento dell’adempimento di tutte le condizioni di cui ai N. 1041.2 segg., ma al più pre- sto il 17 febbraio 2022. Per le condizioni relative alla cifra d’affari è determinante la cifra d’affari mensile per il mese di febbraio del 2022.
3.5 Estinzione del diritto
1051 Per le persone attive nel settore delle manifestazioni il di-
02/22b ritto si estingue al più tardi al momento dell’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera, quando le condizioni non sono più adempiute oppure, in deroga all’articolo 24 capo- verso 1 LPGA, al più tardi il 30 giugno 2022.
1051.1 Per le persone a rischio il diritto all’indennità si estingue
02/22b alla ripresa dell’attività lucrativa, da casa o sul posto di la- voro, ma al più tardi il 31 marzo 2022.
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1051.2 Per le messe in quarantena il diritto si estingue al momento
02/22 dell’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera, ma al più tardi il 2 febbraio 2022.
1051.3 Per le cessazioni della custodia dei figli da parte di terzi, i
02/22b divieti di svolgere manifestazioni, le chiusure di strutture e le limitazioni considerevoli dell’attività lucrativa in generale, il diritto si estingue al più tardi il 16 febbraio 2022.
1051.4 Per il diritto derivante dalla limitazione considerevole
02/22b dell’attività lucrativa, soppresso il 16 febbraio 2022, si con- sidera la cifra d’affari dell’intero mese di febbraio, anche se l’indennità è versata soltanto fino al 16 febbraio 2022.
1051.5 Le persone attive nel settore delle manifestazioni devono
02/22b inoltrare una nuova richiesta valida a partire dal 17 febbraio
2022. Per l’esame della richiesta si considera la cifra d’af-
fari dell’intero mese di febbraio. L’indennità è versata a par- tire dal 17 febbraio 2022.
1052 Il diritto si estingue prima in caso di:
02/22b – scioglimento del rapporto di lavoro; – cessazione dell’attività lucrativa; – decesso dell’avente diritto.
1052.1 I diritti alle indennità possono essere esercitati al più tardi
02/22b alla fine del terzo mese successivo alla soppressione dell’indennità.
1052.1b Riepilogo dei termini per le varie indennità: Indennità Validità del Termine diritto d’inoltro della richiesta
Quarantena 2.2.2022 31.5.2022
Cessazione della custo- 16.2.2022 31.5.2022 dia dei figli da parte di terzi
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Divieto di svolgere mani- 16.2.2022 31.5.2022 festazioni
Chiusura di strutture 16.2.2022 31.5.2022
Limitazione considere- 16.2.2022 31.5.2022 vole dell’attività lucrativa in generale
Persone particolarmente 31.3.2022 30.6.2022 a rischio
Limitazione considere- 30.6.2022 30.9.2022 vole dell’attività lucrativa nel settore delle manife- stazioni
1052.2 soppresso
1052.3 soppresso
1052.4 soppresso
3.6 Riscossione dell’indennità
1053 soppresso
1053.1 soppresso
1053.2 soppresso
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1053.3 soppresso
1054 soppresso
1055 soppresso
1056 Non vi è un numero massimo di indennità giornaliere che
02/22b può essere accordato ai lavoratori indipendenti che subi- scono una perdita di guadagno a causa della limitazione considerevole dell’attività lucrativa nel settore delle manife- stazioni (cap. 3.2.5) o della loro condizione di persona par- ticolarmente a rischio (cap. 3.2.6). Il numero delle indennità giornaliere corrisponde rispettivamente – al numero dei giorni in cui si è registrata la limitazione considerevole dell’attività lucrativa; – al numero dei giorni trascorsi fino alla ripresa dell’attività lucrativa da parte della persona particolarmente a rischio.
4. Importo dell’indennità
4.1 Principio
1057 Il reddito medio dell’attività lucrativa viene determinato in
base al reddito conseguito prima dell’inizio del primo diritto all’indennità.
1058 L’indennità ammonta per principio all’80 per cento del red-
02/22b dito medio dell’attività lucrativa conseguito dall’avente di- ritto immediatamente prima dell’interruzione dell’attività lu- crativa. Per il calcolo dell’indennità giornaliera, il reddito mensile soggetto all’AVS è diviso per 30, conformemente alle prescrizioni di calcolo vigenti per le IPG/IMat. Nel caso delle persone in posizione assimilabile a quella di un da- tore di lavoro e dei coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda di lavoratori indipendenti o di persone in posi- zione assimilabile a quella di un datore di lavoro, l’indennità
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ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno subita nel mese in questione.
Esempio Una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro esercita il diritto all’indennità di perdita di guada- gno per il coronavirus per il mese di gennaio del 2021, in quanto l’azienda ha registrato una diminuzione della cifra d’affari superiore al 30 per cento. Nel 2019 il salario men- sile soggetto all’AVS era di 6000 franchi, mentre nel dicem- bre del 2020 è stato soltanto di 4500 franchi. L’indennità è calcolata come segue: (6000 – 4500) / 30 x 80 % = 40; l’indennità giornaliera am- monta dunque a 40 franchi.
1058.1 soppresso
1058.2 soppresso
1058.3 Per le persone il cui diritto sorge prima del 1° gennaio
11/20 dell’anno in cui compiono 18 anni e che, di conseguenza, non sono ancora tenute a versare i contributi, l’indennità è calcolata sulla base del reddito realizzato immediatamente prima dell’interruzione dell’attività lucrativa.
1059 Sull’indennità non vengono concessi né assegni per i figli
né assegni per l’azienda né assegni per spese di custodia.
1060 L’indennità viene ridotta nella misura in cui supera l’80 per
cento dell’importo massimo di cui all’articolo 16f LIPG (196 franchi al giorno).
4.2 Tabelle delle indennità
1061 Le tabelle per la determinazione delle indennità giornaliere
IPG, pubblicate (in tedesco e in francese) dall’UFAS
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(318.116; Tables APG tabella maternità), si applicano an- che all’indennità oggetto della presente circolare.
5. Accertamento del reddito precedente la nascita del
primo diritto all’indennità
5.1 Salariati
1062 La base per il calcolo dell’indennità per i salariati è costi-
tuita dall’ultimo reddito dell’attività lucrativa ai sensi dell’ar- ticolo 5 LAVS conseguito prima dell’interruzione dell’attività lucrativa e convertito in reddito giornaliero. Per la conver- sione non vengono considerati i giorni in cui i lavoratori non hanno potuto conseguire alcun reddito oppure ne hanno potuto conseguire uno ridotto a causa di malattia, infortu- nio, disoccupazione o servizi di cui all’articolo 1a LIPG op- pure per motivi indipendenti dalla loro volontà. I N. 5008–
5040 DIPG sono applicabili per analogia.
1063 In deroga ai N. 5032, 5033 e 5035 DIPG, nel caso degli
aventi diritto con un reddito soggetto a forti variazioni il cal- colo si basa per principio soltanto sul reddito degli ultimi tre mesi (N. 1009).
1064 Nel caso delle persone che prima dell’inizio del primo diritto
all’indennità fruiscono di un congedo non pagato o modifi- cano il proprio grado d’occupazione per un motivo diverso da un’incapacità al lavoro, l’indennità è calcolata in base all’ultimo salario mensile, se si tratta di un reddito regolare.
5.2 Lavoratori indipendenti
1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori indipen-
09/20 denti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucra- tiva conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione
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definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ul- tima. Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.
1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo dell’in-
11/20 dennità secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto.
1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantag- gioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.
Esempi
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene ade- guata a partire dal 1° luglio 2021.
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene ade- guata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata ema- nata.
1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa
occorre dividere il reddito annuo per 360.
1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo
inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giorna- liero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere com- provata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 soppresso
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5.3 Aventi diritto che esercitano al contempo un’atti-
vità lucrativa dipendente e una indipendente
1069 Per l’accertamento del reddito medio determinante si appli-
cano per analogia i N. 5050–5054 DIPG.
5.4 Persone in posizione assimilabile a quella di un da-
tore di lavoro e coniugi o partner registrati che la- vorano nell’azienda
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo infe- riore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un da- tore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoc- cupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono con- siderati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
12/21 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio dell’attività nel 2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conse- guito per un periodo inferiore a un anno, si applica per ana- logia il N. 1067.
1069.3 Ai coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda di
11/20 lavoratori indipendenti si applicano per analogia in N. 1069.1 e 1069.2.
6. Fissazione e pagamento dell’indennità
1070 Per la fissazione e il pagamento dell’indennità si applicano
per analogia i N. 6001–6044 DIPG.
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1071 L’indennità è versata per principio mensilmente e posticipa-
tamente.
1072 Se l’indennità è d’importo inferiore a 200 franchi al mese
(ovvero 6.70 franchi al giorno), viene versata soltanto dopo l’estinzione del diritto.
1073 soppresso
1074 soppresso
6.1 Imposizione fiscale dell’indennità e comunicazione
alle autorità fiscali
1075 Le indennità giornaliere riscosse a titolo d’indennità di per-
02/22b dita di guadagno per il coronavirus sono soggette all’impo- sta sul reddito. Per ridurre al minimo l’onere amministra- tivo, è stata concordata con l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una procedura semplificata che diverge da quella comunemente applicata (al riguardo v. anche la lettera circolare dell’AFC del 06.04.2020, disponi- bile in tedesco e in francese). Per i versamenti a partire dal 1° gennaio 2021 è applicabile il capitolo 6.1.2.
1075.1 Nel conteggio delle prestazioni inviato all’avente diritto va
04/20 segnalato che: – le indennità giornaliere riscosse a titolo d’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono soggette all’imposta sul reddito; – le prestazioni pagate sono comunicate alle autorità fiscali cantonali; e – l’avente diritto deve conservare il conteggio delle presta- zioni a fini fiscali.
1075.2 Se l’indennità non è versata direttamente all’avente diritto
04/20 bensì al suo datore di lavoro, nel conteggio non vanno for- nite indicazioni circa l’imposizione fiscale e la comunica- zione all’autorità fiscale.
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1075.3 Entro 30 giorni dalla scadenza della durata di validità
12/21 dell’ordinanza (art. 11 cpv. 2 dell’ordinanza COVID-19 per- dita di guadagno), ma al più tardi il 31 gennaio dell’anno ci- vile seguente la scadenza delle indennità giornaliere, le casse di compensazione devono far pervenire alle autorità fiscali cantonali, in formato elettronico adeguato, un elenco che contenga chiaramente almeno le indicazioni seguenti circa i beneficiari delle indennità giornaliere:
– numero AVS; – cognome e nome; – indirizzo; – Paese, numero postale di avviamento e luogo; – periodo di riscossione delle indennità giornaliere; – importo lordo dell’indennità; – importo netto dell’indennità; – importo della ritenuta d’imposta alla fonte (se del caso).
1075.4 Con questo elenco vanno comunicati soltanto i dati relativi
04/20 agli aventi diritto cui l’indennità è stata versata diretta- mente.
1075.5 L’elenco va inviato all’autorità fiscale del Cantone di domi-
04/20 cilio dell’avente diritto o, se quest’ultimo non è domiciliato in Svizzera, all’autorità fiscale del Cantone in cui ha sede la cassa di compensazione.
1075.6 Questa comunicazione sostituisce l’attestazione fiscale
04/20 scritta concernente le prestazioni fornite agli aventi diritto alle indennità giornaliere (art. 127 cpv. 1 lett. c della legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]).
6.1.1 soppresso
1075.7 soppresso
1075.8 soppresso
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1075.9 soppresso
1075.10 soppresso
1075.11 soppresso
6.1.2 Procedura d’imposizione alla fonte per i versa-
menti a partire dal 1° gennaio 2021
1075.12 In linea di massima si applica la Circolare sull’imposta alla
01/21 fonte (CIF).
1075.13 L’avente diritto deve indicare nella richiesta se il suo red-
01/21 dito dell’attività lucrativa fosse soggetto all’imposta alla fonte fino alla riscossione dell’indennità di perdita di guada- gno per il coronavirus. La cassa di compensazione si basa su questa indicazione e non è quindi necessario che pro- ceda a ulteriori accertamenti presso la competente autorità fiscale cantonale.
1075.14 Per quanto riguarda le indennità di perdita di guadagno per
01/21 il coronavirus assoggettate all’imposta alla fonte, per la fis- sazione del reddito determinante per l’aliquota d’imposta e dell’aliquota stessa sono applicabili i N. 1064 e 1066 CIF. Si applica il tariffario G (art. 1 cpv. 1 lett. g OIFo). Questo vale anche per i frontalieri provenienti dalla Germania cui sarebbe applicabile il tariffario Q.
1075.15 Nel conteggio delle prestazioni per l’avente diritto vanno in-
01/21 dicati l’assoggettamento all’imposta alla fonte nonché il ta- riffario G, il reddito determinante per l’aliquota d’imposta (che corrisponde al guadagno assicurato) e l’aliquota d’im- posta applicati.
1075.16 Se l’indennità non è versata direttamente all’avente diritto
01/21 bensì al suo datore di lavoro, l’imposta alla fonte non va dedotta.
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7. Contabilità e movimento di fondi
1076 Le disposizioni in materia si trovano nelle Direttive per la
04/20 contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compen- sazione in relazione con l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (DCMF coronavirus).
8. Iscrizione nel conto individuale
1076.1 Le disposizioni in materia si trovano nelle Direttive per la
04/20 contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compen- sazione in relazione con l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (DCMF coronavirus).
9. Indennizzo delle casse
1076.2 Le disposizioni in materia si trovano nelle Direttive per la
04/20 contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compen- sazione in relazione con l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (DCMF coronavirus).
10. Cessione, pignoramento, restituzione, compensa-
zione, condono dell’obbligo di restituire e ammorta- mento
1077 Per quanto concerne la cessione, il pignoramento, la resti-
tuzione, il condono dell’obbligo di restituire e l’ammorta- mento si applicano per analogia i N. 7001–7017 DIPG.
1078 Le disposizioni relative alla compensazione di cui ai
N. 7018–7022 DIPG non sono applicabili all’indennità og- getto della presente circolare.
11. Contributi dovuti all’ordinamento delle IPG
1079 Le disposizioni dei N. 8001–8022 DIPG si applicano per
analogia.
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12. Organizzazione e contenzioso
1080 I capitoli 9.3 e 9.4 DIPG si applicano per analogia.
1080.1 Il foro competente per i ricorsi contro decisioni e decisioni
12/21 su opposizione delle casse cantonali di compensazione è il luogo della cassa di compensazione in questione.
13. Entrata in vigore
1081 La presente circolare entra in vigore il 17 settembre 2020.
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Allegato I
09/20 soppresso
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