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Kreisschreiben über die Betreuungsentschädigung (KS BUE); gültig ab 01.07.2021, Stand 01.01.2026

Circolare sull’indennità di assistenza (CIAss)

Valida dal 1° luglio 2021

Stato: 1° gennaio 2026

318.716 i CIAss

10.25

Premessa

Il 20 dicembre 2019 il Parlamento ha adottato la legge federale con- cernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e as- sistenza ai familiari, che prevede tra l’altro un congedo di assistenza di 14 settimane per i genitori di figli con gravi problemi di salute.

Poiché il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 aprile 2020, il Consiglio federale ha posto in vigore la legge con ef- fetto dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni sul congedo di assistenza entrano in vigore il 1° luglio 2021.

In virtù di queste disposizioni, i genitori che devono interrompere l’attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno diritto a un congedo di assistenza pagato. L’indennità di assi- stenza ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio conse- guito prima dell’inizio del diritto all’indennità. Sono versate al mas- simo 98 indennità giornaliere entro un termine quadro di 18 mesi.

L’impostazione organizzativa e procedurale dell’indennità di assi- stenza ricalca quella dell’indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio nell’esercito, nel servizio civile o nella protezione ci- vile. Per molte disposizioni si rimanda infatti alle Direttive sull’ordina- mento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che pre- stano servizio, in caso di maternità e paternità (DIPG). Essendoci tuttavia numerose specificità, la CIAss è pubblicata come docu- mento distinto.

La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2021.

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2022

Il presente supplemento contiene in particolare precisazioni sul cal- colo dell’indennità in caso di fruizione del congedo di assistenza in singoli giorni da parte di lavoratori a tempo parziale (v. bollettino d’informazione 1 del 22 giugno 2021 sull’attuazione del congedo di assistenza per i genitori di figli con gravi problemi di salute [d/f]) e sull’organo competente dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Vengono inoltre apportate precisazioni relative ai gravi problemi di salute.

L’aggiunta 1/22 evidenzia i numeri marginali modificati.

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° luglio 2022

Il 26 settembre 2021 il Popolo svizzero ha approvato il progetto «Matrimonio per tutti», che prevede l’apertura del matrimonio alle persone dello stesso sesso e disciplina in questo contesto anche la genitorialità della moglie che è considerata l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile.

In questo contesto si è inoltre proceduto ad alcuni adeguamenti di natura linguistica.

Infine, il N. 1110.2 è stato precisato e completato con esempi di cal- colo relativi alla determinazione dei giorni di congedo.

L’aggiunta 7/22 evidenzia i numeri marginali modificati.

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2023

Il presente supplemento contiene precisazioni relative alle persone che lavorano a tempo parziale e a quelle impiegate presso più datori di lavoro nonché adeguamenti redazionali. Vengono inoltre appor- tate precisazioni alle disposizioni concernenti l’adeguamento dell’IPG per gli indipendenti dopo la ricezione della tassazione fi- scale. Infine, diversi rimandi alle DIPG sono corretti.

L’aggiunta 1/23 evidenzia i numeri marginali modificati.

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2024

Questo supplemento contiene l’adeguamento dei rinvii ai nuovi nu- meri marginali delle DR, adattate alla riforma AVS 21 e valide dal 1° gennaio 2024.

L’aggiunta 1/24 evidenzia i numeri marginali modificati.

Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene precisazioni relative alla distin- zione tra una ricaduta durante il termine quadro di 18 mesi e una nuova richiesta di prestazioni dopo la scadenza di questo termine. Vengono inoltre apportate alcune modifiche legate alla convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito, entrata in vi- gore il 1° ottobre 2023.

L’aggiunta 1/25 evidenzia i numeri marginali modificati.

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento contiene una precisazione relativa all’acqui- sizione di informazioni e documenti medici supplementari, come pure all’assunzione delle spese per questi accertamenti.

L’aggiunta 1/26 evidenzia i numeri marginali modificati.

7. Cessione, pignorabilità, restituzione, compensazione,

condono dell’obbligo di restituire e ammortamento .. 37

Abbreviazioni

AD Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione

AELS Associazione europea di libero scambio

AI Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

AM Assicurazione militare

AMal Assicurazione malattie

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Codice civile; RS 210)

CIF Circolare sull’imposta alla fonte

cpv. capoverso/i

DCMF Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation

DOA Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI

DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

DSD Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG

IPG Indennità di perdita di guadagno

LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbli- gatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insol- venza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

LCA Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicura- zione (Legge sul contratto d’assicurazione; RS 221.229.1)

lett. lettera/e

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; (RS 834.1)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

OAMin Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione; RS 211.222.338)

OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.11)

PC Prestazioni complementari all’AVS e all’AI

UE Unione europea

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

WBG Weisungen über Buchführung und Geldverkehr der Aus- gleichskassen

1. Procedura di richiesta

1.1 Esercizio del diritto

1001 Il diritto all’indennità va fatto valere mediante i moduli di ri-

chiesta ufficiali.

1002 Occorre presentare una richiesta per ciascun genitore, per

l’intera durata del diritto alla prestazione. La richiesta deve contenere informazioni anche sull’altro genitore. I genitori indicano nella richiesta se si ripartiscono il congedo.

1003 Per la prima richiesta dell’indennità di assistenza deve es-

sere utilizzato il modulo 318.744.

1004 Il datore di lavoro attesta alla fine di ogni mese i giorni di

congedo conteggiati. A tal fine utilizza il modulo di richiesta successiva 318.746.

1005 Per i lavoratori a tempo parziale devono essere fornite alla

cassa di compensazione le seguenti informazioni aggiun- tive: − grado di occupazione; − assenza in giorni alla settimana; − giorni in cui la persona in questione normalmente lavora; − giorni di lavoro per un posto a tempo pieno.

Le indicazioni devono essere fornite per ogni settimana del mese in questione.

1006 La richiesta e la richiesta successiva sono trasmesse:

− dal datore di lavoro, nel caso dei salariati e delle persone che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente; − dall’avente diritto, nel caso dei lavoratori indipendenti, dei disoccupati e delle persone incapaci al lavoro.

1.2 Legittimazione all’esercizio del diritto

1.2.1 Principio

1007 La facoltà di esercitare il diritto all’indennità spetta per prin-

cipio all’avente diritto. Se quest’ultimo è minorenne (art. 14 CC) o sotto curatela generale (art. 398 CC), la richiesta deve essere presentata dal rappresentante legale.

1.2.2 Esercizio del diritto da parte del datore di lavoro

1008 Il datore di lavoro dell’avente diritto può far valere il diritto

soltanto se durante il periodo di diritto all’indennità gli versa una retribuzione o un salario pari almeno all’importo che gli spetta sotto forma d’indennità. Non è però necessario che il datore di lavoro versi la retribuzione o il salario durante tutto il periodo di diritto all’indennità.

1.2.3 Esercizio del diritto da parte dell’assicuratore so-

ciale

1009 Nel caso dei disoccupati che percepiscono indennità gior-

naliere dell’AD, la richiesta può essere presentata dall’or- gano esecutivo competente secondo la LADI. Nel caso delle persone incapaci al lavoro che partecipano a un prov- vedimento dell’AI per il quale percepiscono indennità gior- naliere, la richiesta può essere presentata dall’ufficio AI.

1.3 Prove da allegare alla richiesta e alla richiesta suc-

cessiva

1010 I richiedenti devono comprovare le indicazioni fornite.

1011 Alla richiesta vanno allegati certificati ufficiali dai quali risul-

tino i dati personali dell’avente diritto nonché – il certificato medico; – per i genitori affilianti: l’autorizzazione del rapporto di affi- liazione; – per le matrigne e i patrigni: documenti dai quali risulti

  • che l’avente diritto vive nella stessa economia dome- stica del genitore biologico (p. es. certificato di domici- lio, contratto di locazione),

  • che il genitore biologico che vive nella stessa econo- mia domestica della matrigna o del patrigno detiene l’autorità parentale (esclusiva o congiunta) e la custo- dia del figlio,

  • che un genitore ha rinunciato completamente al suo diritto al congedo di assistenza.

1012 Mediante il certificato medico, che fa parte integrante del

modulo 318.744, il medico attesta che il figlio che dà diritto all’indennità secondo l’articolo 16o LIPG ha gravi problemi di salute.

1.3.1 Per i salariati

1013 Nella richiesta il datore di lavoro attesta il salario determi-

nante per il calcolo dell’indennità di assistenza. È compe- tente il datore di lavoro presso il quale la persona assicu- rata esercitava un’attività lucrativa all’inizio del diritto all’in- dennità secondo l’articolo 16n LIPG.

1014 Il datore di lavoro comunica, per la fine di ogni mese, i

giorni di congedo conteggiati e il salario versato durante il periodo di riscossione dell’indennità. È competente il da- tore di lavoro per il quale la persona assicurata lavorava nel lasso di tempo in questione. Per la comunicazione va utilizzato il modulo di richiesta successiva 318.746.

1015 Gli aventi diritto impiegati presso diversi datori di lavoro al-

legano al modulo di richiesta i rispettivi fogli complementari (318.745) e le rispettive dichiarazioni di salario.

1.3.2 Per gli indipendenti

1016 I lavoratori indipendenti comunicano ogni mese alla cassa

di compensazione competente i giorni di congedo conteg- giati. A tal fine utilizzano il modulo di richiesta successiva.

1.3.3 Per le persone disoccupate o incapaci al lavoro

1017 Per le persone che, prima del periodo di disoccupazione o

di incapacità al lavoro, hanno esercitato un’attività lucra- tiva, l’ultimo datore di lavoro attesta sul modulo di richiesta il salario determinante per il calcolo dell’indennità nonché la durata dell’occupazione.

1018 I giorni di congedo conteggiati sono comunicati ogni mese

1/22 alla cassa di compensazione: – dalla persona incapace al lavoro; – per i disoccupati, dalla cassa di disoccupazione.

2. Cassa di compensazione competente

2.1 Principio

1019 La fissazione e il pagamento dell’indennità competono a

una sola cassa di compensazione. Questo vale anche se i genitori si ripartiscono il congedo di assistenza.

1020 Se entrambi i genitori chiedono di percepire la prestazione,

la cassa di compensazione competente è quella cui è affi- liato il genitore che fruisce del primo giorno di congedo in- dennizzato.

1021 Per gli indipendenti è sempre competente la cassa di com-

pensazione cui è affiliato il genitore che esercita l’attività lu- crativa indipendente.

2.2 Determinazione della cassa di compensazione

competente

1022 Per la fissazione e il pagamento dell’indennità è compe-

tente la cassa di compensazione che ha riscosso i contri- buti AVS sul reddito determinante per il calcolo dell’inden- nità. Di conseguenza, per i salariati è competente la cassa di compensazione cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro, mentre per i lavoratori indipendenti è competente quella cui questi pagano i contributi.

1023 La cassa di compensazione resta competente anche se

una persona cambia datore di lavoro e quest’ultimo non è affiliato alla stessa cassa di compensazione.

1024 Se per la riscossione dei contributi sono competenti più

casse di compensazione perché una persona esercita di- verse attività lucrative, per la fissazione e il pagamento dell’indennità è competente: – per i salariati, la cassa di compensazione del datore di lavoro cui è stata trasmessa la prima richiesta; – per gli indipendenti, la cassa di compensazione cui essi pagano i contributi.

1025 Per i disoccupati è sempre competente la cassa di com-

pensazione cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro. Questo vale anche se l’azienda dell’ultimo datore di lavoro è stata sciolta, per esempio a seguito di fallimento.

1026 Se nel periodo di disoccupazione viene conseguito un gua-

dagno intermedio, è competente la cassa di compensa- zione con la quale sono stati conteggiati i relativi contributi. Se vengono conseguiti più guadagni intermedi, la compe- tenza è stabilita in base al N. 1024.

1027 Per le persone tenute al versamento dei contributi che fino

all’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG hanno percepito un’indennità di perdita di guadagno da un assicuratore malattie o da un assicuratore contro gli infor- tuni è di regola competente la cassa di compensazione cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro.

1028 Se la persona assicurata è considerata senza attività lucra-

tiva ai sensi della LAVS perché percepisce per tutto l’anno indennità giornaliere dell’assicurazione malattie o dell’assi- curazione contro gli infortuni, o non è tenuta al versamento dei contributi perché non ha ancora raggiunto l’età minima legale (1° gennaio dell’anno seguente il compimento dei

17 anni), è invece competente la cassa di compensazione

del Cantone di domicilio.

1029 Se fino all’inizio del diritto all’indennità secondo l’arti-

colo 16n LIPG la persona assicurata ha avuto diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, è competente la cassa di compensazione che ha versato questa indennità.

1030 In caso di conflitti di competenza decide l’UFAS.

2.3 Compiti della cassa di compensazione

1031 Quando riceve una richiesta, la cassa di compensazione

accerta innanzitutto che non ne sia già stata presentata una.

1032 La cassa di compensazione verifica se al modulo di richie-

1/26 sta sia stato allegato il certificato medico che attesta i gravi problemi di salute del figlio ai sensi dell’articolo 16o LIPG. Per principio, l’attestazione del medico è vincolante per la cassa di compensazione, che non è quindi tenuta a con- trollare se le condizioni di cui all’articolo 16o LIPG siano soddisfatte. Può tuttavia esigere dai medici documenti e in- formazioni supplementari, se questi sono necessari per l’esame del diritto. Le spese che ne derivano vengono rim- borsate dal Fondo IPG (cfr. N. 748 delle Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation (DCMF) / Weisungen über Buchführung und Geldverkehr der Ausgleichskassen (WBG)).

Se, per esempio in base ad altri documenti, ha fondati dubbi circa la correttezza del certificato medico e/o la gra- vità dei problemi di salute, la cassa di compensazione può sottoporre l’incarto all’UFAS.

1033 A verifica avvenuta, la cassa di compensazione compe-

tente comunica individualmente a ciascun genitore: – l’esito dell’esame del diritto; – la durata del termine quadro e, se del caso, la data di ini- zio; – il numero di indennità giornaliere a disposizione. Una copia della comunicazione è trasmessa al datore di la- voro.

1034 Se al momento della richiesta sono già stati conteggiati

giorni di congedo, il diritto alle indennità giornaliere e il loro importo possono essere indicati al genitore in questione nella stessa comunicazione.

1035 Il datore di lavoro o la cassa di disoccupazione comunica

1/22 alla cassa alla fine di ogni mese i giorni di congedo fruiti. A tal fine utilizza il modulo di richiesta successiva 318.746.

1036 Con il conteggio delle indennità giornaliere, la cassa di

1/23 compensazione informa ogni mese i genitori e il datore di lavoro sul saldo delle indennità giornaliere. Queste infor- mazioni figurano nella comunicazione di versamento dell’indennità.

3. Diritto

3.1 Principio

1037 Hanno diritto all’indennità i genitori che:

7/22 – interrompono l’attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di salute; e – al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono sa- lariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA o collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

1037.1 Un figlio ha gravi problemi di salute ai sensi dell’arti-

– si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica; e – il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso; e – sussiste un bisogno particolarmente elevato di assi- stenza da parte dei genitori; e – almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

1037.2 Una disabilità o un’infermità congenita non costituisce di

1/22 per sé un grave problema di salute ai sensi della legge. Non sussiste pertanto alcun diritto all’indennità di assi- stenza, se lo stato di salute del figlio con problemi di salute è stabile. I genitori di un figlio con problemi di salute vi hanno quindi diritto soltanto se il suo stato di salute peg- giora notevolmente, ossia se sono adempiute le condizioni di cui al N. 1037.1.

1037.3 Lievi malattie o postumi di infortuni e problemi di grado me-

1/22 dio possono richiedere ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e rendere difficile la vita quotidiana. Tuttavia, in questi casi (p. es. fratture ossee, diabete, polmonite) ci si può attendere un esito favorevole oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo, motivo per cui non vi è alcun diritto all’indennità di assistenza.

1037.4 Una ricaduta dopo un lungo periodo asintomatico durante il

1/25 termine quadro di 18 mesi è considerata un nuovo evento. La ricaduta consiste in un peggioramento acuto dello stato di salute in seguito al quale le condizioni di cui all’arti- colo 16o LIPG sono nuovamente soddisfatte. In tal caso, i genitori hanno nuovamente diritto a 98 indennità giorna- liere; il termine quadro di 18 mesi inizia a decorrere da capo. Le malattie connesse a quella principale, per esem- pio a causa di un indebolimento del sistema immunitario, non sono invece considerate separatamente e quindi non rappresentano un nuovo evento.

1037.5 In caso di nuova richiesta di prestazioni dopo la scadenza

1/25 del termine quadro di 18 mesi non occorre verificare se si tratti o meno di una ricaduta. Si tratta infatti di un nuovo caso e va quindi verificato l’adempimento delle condizioni di diritto come se non fosse mai stata versata alcuna in- dennità di assistenza.

1038 Per principio hanno diritto all’indennità le persone che

all’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS.

1039 Conformemente all’articolo 1a capoverso 1 LAVS, sono as-

sicurate per principio tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera, quelle che vi esercitano un’attività lucrativa e i cit- tadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Con- federazione o di una delle organizzazioni stabilite dal Con- siglio federale.

1040 Per quanto concerne l’obbligo assicurativo e la qualità

d’assicurato a esso connesso, si applicano le disposizioni delle DOA.

1041 Secondo le regole dell’Accordo sulla libera circolazione

1/25 delle persone tra la Svizzera e l’UE, della Convenzione AELS o della convenzione con il Regno Unito, una persona cui si applica il trattato in questione è assicurata di regola soltanto in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se esercita più attività lucrative in diversi Paesi, compreso quello in cui risiede, la persona in questione è assicurata nel proprio Stato di residenza. Sono previste eccezioni in particolare nel caso di singoli Paesi e per i lavoratori indi- pendenti. In casi speciali, per determinare l’assoggetta- mento assicurativo va fatto riferimento alle DOA.

1042 Le persone cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione

1/25 con l’UE, la Convenzione AELS o la convenzione con il Re- gno Unito e alle quali continuano a essere versati il salario o delle indennità giornaliere dalla Svizzera mantengono la qualità d’assicurato anche se sono domiciliate in uno Stato dell’UE/AELS o nel Regno Unito (il N. 1062 si applica per analogia).

1043 Questa regola non si applica se la persona riprende un’atti-

vità lucrativa all’estero prima dell’inizio del diritto all’inden- nità secondo l’articolo 16n LIPG o se percepisce una pre- stazione dell’assicurazione contro la disoccupazione dall’estero.

1044 Le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera,

1/25 alle quali si applica l’Accordo sulla libera circolazione con l’UE, la Convenzione AELS o la convenzione con il Regno Unito, che sono domiciliate in uno Stato dell’UE/AELS o nel Regno Unito e che fruiscono di un congedo non pagato sono anch’esse considerate assicurate, se dispongono di un contratto di lavoro valido all’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG.

1045 Le condizioni di diritto devono essere adempiute cumulati-

vamente. Se una condizione di diritto non è adempiuta, per principio non sussiste alcun diritto all’indennità, fatte salve le eccezioni di cui ai N. 1053 e 1055.

1046 Per avere diritto all’indennità non è richiesta un’età minima.

7/22 Hanno quindi diritto all’indennità anche i genitori minorenni (p. es. apprendisti), purché adempiano tutte le condizioni di diritto.

1046.1 Il diritto all’indennità di assistenza esclude il diritto a un’al-

1/23 tra indennità delle IPG per la stessa persona e per lo stesso giorno. Questo si applica anche ai giorni liberi o ai fine settimana nonché alle indennità giornaliere supple- mentari da concedere (v. art. 16q cpv. 3 LIPG). Esempio: Una persona lavora all’80 per cento 4 giorni alla settimana. Di solito il venerdì è un giorno libero. Fruisce del suo con- gedo dal lunedì al giovedì e ha diritto a 5 indennità giorna- liere, cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplemen- tari. Il venerdì presta un giorno di servizio, che potrebbe essere indennizzato tramite le IPG per le persone prestanti servizio. Tuttavia, poiché per questa settimana sono già versate 7 indennità giornaliere e l’80 per cento del reddito determinante è indennizzato, essa non può far valere il di- ritto a un’indennità in caso di servizio per il venerdì.

3.2 Diritto dei genitori affilianti

1047 I genitori affilianti hanno diritto all’indennità se si sono as-

1/24 sunti durevolmente le spese di mantenimento e di educa- zione dell’affiliato. Il diritto sussiste anche se non hanno ac- colto l’affiliato a titolo gratuito ai sensi del N. 3061 DR.

1048 Sono considerati genitori affilianti coloro che accolgono un

minorenne al di fuori della famiglia e cui l’autorità compe- tente ha rilasciato un’apposita autorizzazione secondo l’ar- ticolo 4 OAMin.

1049 Se durante il termine quadro l’affiliato torna da uno dei ge-

nitori biologici, il diritto dei genitori affilianti si estingue. Se sono adempiute le condizioni necessarie, nasce un nuovo diritto per i genitori biologici.

3.3 Diritto delle matrigne o dei patrigni

1050 La matrigna o il patrigno ai sensi dell’articolo 299 CC ha di-

ritto all’indennità se si assume durevolmente le spese di mantenimento e di educazione del figliastro che ha accolto nella stessa economia domestica del genitore biologico.

1051 Il genitore che vive nella stessa economia domestica della

matrigna o del patrigno deve detenere l’autorità parentale (esclusiva o congiunta) e la custodia del figlio. Se il figlio si reca soltanto in visita nell’economia domestica comune, la matrigna o il patrigno non ha diritto all’indennità.

1052 La matrigna o il patrigno ha diritto all’indennità soltanto se

uno dei genitori rinuncia completamente al suo diritto al congedo di assistenza. È irrilevante quale genitore vi ri- nunci. Un genitore che rinuncia soltanto in parte al suo di- ritto non è considerato aver rinunciato completamente se- condo l’articolo 35b lettera b OIPG.

3.4 Diritto dei disoccupati

1053 I disoccupati hanno diritto all’indennità se l’assistenza del

figlio richiede la presenza dei genitori e se questi hanno percepito indennità giornaliere dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione fino all’inizio del diritto all’inden- nità secondo l’articolo 16n LIPG.

1054 Una persona che ha esaurito le indennità giornaliere

dell’AD non ha diritto all’indennità, anche se il termine qua- dro dell’AD è ancora in corso. Non hanno diritto all’inden- nità nemmeno le persone che percepiscono prestazioni cantonali equivalenti alle indennità giornaliere dell’AD.

1055 Se, a causa del termine di attesa o per altri motivi, le inden-

nità giornaliere dell’AD non sono state versate fino all’inizio del diritto all’indennità del genitore interessato secondo l’ar- ticolo 16n LIPG, il diritto all’indennità gli è riconosciuto se non ha esaurito le indennità giornaliere fino all’inizio del di- ritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG e il termine quadro è ancora aperto.

3.5 Diritto delle persone incapaci al lavoro

1056 Le persone che all’inizio del diritto all’indennità secondo

l’articolo 16n LIPG sono incapaci al lavoro hanno diritto all’indennità se l’assistenza del figlio richiede la presenza dei genitori. Ciò deve essere provato con un certificato me- dico (N. 1012). Queste persone devono inoltre aver perce- pito, fino all’inizio del diritto all’indennità secondo l’arti- colo 16n LIPG, un’indennità di perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un’assicurazione sociale o da un’assicurazione privata oppure indennità giornaliera dell’AI.

1057 Sono considerate incapaci al lavoro le persone che a

causa di un problema di salute non sono più in grado, tem- poraneamente o definitivamente, di esercitare un’attività lu- crativa. È irrilevante che l’incapacità al lavoro sia totale o parziale.

1058 Per il diritto all’indennità è di regola determinante il fatto che,

in seguito all’interruzione o alla cessazione dell’attività lucra- tiva per malattia o infortunio, la persona assicurata percepi- sce: – indennità giornaliere dell’AI; – indennità giornaliere dell’AM; oppure – indennità giornaliere di un’assicurazione malattie o di un’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria o pri- vata. Tali indennità giornaliere devono costituire un reddito sosti- tutivo (per le eccezioni v. N. 1062 e 1063).

1059 Gli assicurati che percepiscono una rendita AI per un grado

d’invalidità del 100 per cento non hanno diritto all’indennità.

1060 soppresso

1061 Se fino all’inizio del diritto all’indennità secondo l’arti-

colo 16n LIPG una persona assicurata ha percepito inden- nità giornaliere di un’assicurazione malattie o di un’assicu- razione contro gli infortuni obbligatoria o privata oppure dell’AM, la cassa di compensazione deve accertare se si tratti di un reddito sostitutivo.

1062 I salariati che prima dell’inizio del diritto all’indennità se-

condo l’articolo 16n LIPG presentavano un’incapacità tem- poranea al lavoro per motivi di salute e avevano esaurito il diritto alla continuazione del versamento del salario o alle indennità giornaliere sono equiparati alle persone che per- cepiscono indennità giornaliere, purché all’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG avessero un rap- porto di lavoro valido.

1063 La percezione di indennità giornaliere non è indispensabile

per gli indipendenti. Un lavoratore indipendente che all’ini- zio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG pre- sentava un’incapacità temporanea al lavoro ha diritto all’in- dennità anche se non dispone di un reddito sostitutivo. Per attestare l’incapacità al lavoro è sufficiente un certificato medico. Se l’incapacità al lavoro è dimostrata in misura

sufficiente dalle altre circostanze del caso specifico, si può rinunciare al certificato medico (DTF 133 V 73). All’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG, la per- sona deve inoltre essere riconosciuta come indipendente dalla cassa di compensazione.

3.6 Inizio del diritto all’indennità di assistenza

1064 Se le condizioni di cui all’articolo 16n LIPG sono soddi-

sfatte, il diritto all’indennità di assistenza del genitore in questione inizia il giorno per il quale esso riceve la prima indennità giornaliera.

1065 Il termine quadro decorre dal giorno per il quale il primo dei

due genitori riceve un’indennità giornaliera. Il termine qua- dro dipende dal figlio che dà diritto all’indennità. Tale ter- mine non viene dunque spostato se uno dei genitori riceve le indennità giornaliere dopo l’altro.

1066 Ogni figlio che dà diritto all’indennità fa decorrere un ter-

mine quadro distinto.

3.7 Estinzione del diritto

1067 Il diritto all’indennità di assistenza si estingue al più tardi

18 mesi dopo la riscossione della prima indennità giorna-

liera (termine quadro). Si estingue prima della scadenza di questo termine se sono state riscosse le 98 indennità gior- naliere previste come limite massimo.

1068 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più

soddisfatte, in particolare se: – il figlio non ha più gravi problemi di salute ai sensi dell’ar- ticolo 16o LIPG; – l’affiliato ritorna da uno dei genitori biologici; – l’economia domestica formata da un genitore biologico e una matrigna o un patrigno viene sciolta oppure il geni- tore biologico che vive nella stessa economia domestica della matrigna o del patrigno viene privato dell’autorità parentale o della custodia;

– il figlio muore; – l’avente diritto muore.

1069 Il diritto non si estingue prima se il figlio diventa maggio-

renne durante il termine quadro.

1070 Il termine quadro continua a decorrere in caso di conclu-

sione o scioglimento del rapporto di lavoro. Un’indennità giornaliera può essere versata anche in un secondo tempo durante questo termine quadro. È il caso per esempio quando una persona continua a fruire del congedo presso un nuovo datore di lavoro o quando sorge un nuovo diritto a indennità giornaliere dell’AD.

3.8 Riscossione dell’indennità

1071 L’indennità di assistenza consiste in un massimo di 98 in-

dennità giornaliere. Gli aventi diritto possono scegliere libe- ramente come ripartire tra loro le indennità. In caso di man- cato accordo, vengono attribuite 49 indennità giornaliere a ciascun genitore. Entrambi i genitori possono riscuotere l’indennità per un medesimo giorno.

1072 In caso di fruizione in singoli giorni, a ogni genitore sono

versate due indennità giornaliere supplementari ogni cin- que giorni indennizzati.

1073 Se il figlio che dà diritto all’indennità vive con la matrigna o

il patrigno, i genitori biologici decidono di comune accordo se vogliono fruire entrambi del congedo o se un genitore ri- nuncia completamente al suo diritto (art. 35b lett. b OIPG). Se optano per la seconda possibilità, gli aventi diritto ne in- formano per iscritto la cassa di compensazione compe- tente con il modulo di richiesta. La decisione di rinuncia è irrevocabile.

1074 Il congedo può essere fruito al massimo da due persone.

Di questo aspetto va tenuto conto in particolare se al con- gedo ha diritto una matrigna o un patrigno (v. N. 1050 segg.)

3.9 Esercizio di un’attività lucrativa in qualità di indi-

pendente o salariato

3.9.1 Principio

1075 All’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG,

la persona assicurata deve in linea di principio esercitare un’attività lucrativa. Questa condizione è soddisfatta se la persona è considerata salariata o indipendente oppure col- labora nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

3.9.2 Salariati

1076 È considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve

un salario determinante secondo la LAVS. Sono conside- rate salariate anche le persone che collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

1077 Per salario determinante di una persona esercitante un’atti-

vità lucrativa salariata s’intende per principio qualsiasi retri- buzione economicamente riconducibile a un lavoro (v. DSD), a prescindere dai motivi prioritari per cui questo viene fornito (allo scopo di conseguire un reddito, per que- stioni ideali o per pubblica utilità).

1078 Per valutare se una persona assicurata debba essere con-

siderata salariata all’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG, ci si basa di regola sul contratto di la- voro o sulla situazione di diritto del lavoro. Il rapporto di la- voro deve durare almeno fino al giorno dell’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG.

1079 È pertanto irrilevante che all’inizio del diritto all’indennità

secondo l’articolo 16n LIPG il rapporto di lavoro intrattenuto dalla persona salariata sia stato disdetto o meno oppure che questa fruisca di un congedo non pagato.

1080 Il diritto all’indennità non sussiste invece se il rapporto di la-

voro termina prima dell’inizio del diritto all’indennità se- condo l’articolo 16n LIPG senza che la persona assicurata abbia percepito fino a tale data un’indennità giornaliera dell’AD, AI, AMal, IPG, AM o AINF (in virtù del diritto delle assicurazioni sociali o del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA).

3.9.3 Indipendenti

1081 È considerato lavoratore indipendente chi consegue un

reddito che non deriva dall’esercizio di un’attività di sala- riato.

1082 Il criterio determinante per stabilire se una persona assicu-

rata è indipendente all’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG è che sia riconosciuta come tale dalla cassa di compensazione. A tal fine è sufficiente che sia af- filiata alla cassa di compensazione in qualità di indipen- dente.

1083 Una persona che esercita un’attività lucrativa indipendente

e che diventa incapace al lavoro durante il periodo di ri- scossione dell’indennità in seguito a malattia o infortunio non perde lo statuto di indipendente (DTF 133 V 73).

1084 Se vi sono indizi che fanno supporre la cessazione dell’atti-

vità lucrativa quale indipendente e l’abbandono dello sta- tuto di indipendente nei confronti dell’AVS prima dell’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG, la cassa di compensazione deve verificare se sia effettiva- mente il caso (p. es. disdetta del contratto di locazione di locali commerciali, licenziamento di salariati, contratto di cessione dell’attività, comunicazione alle assicurazioni so- ciali della cessazione dell’attività o volontà di porre termine all’attività). In caso di cessazione dell’attività indipendente prima dell’inizio del diritto all’indennità secondo l’arti- colo 16n LIPG non sussiste alcun diritto all’indennità (DTF 133 V 73).

4. Importo dell’indennità

4.1 Principio

1085 L’indennità è calcolata separatamente per ciascun geni-

tore.

1086 L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro

medio conseguito dall’avente diritto immediatamente prima della fruizione dei giorni di congedo.

1086.1 L’indennità dell’80 per cento va garantita anche in caso di

1/23 fruizione del congedo di assistenza in singoli giorni da parte di lavoratori a tempo parziale. In caso di attività a tempo parziale, il numero di giorni di congedo dipende dalla regolamentazione del datore di lavoro relativa al tempo di lavoro e può essere ridotto in funzione del grado d’occupazione. Tuttavia, anche in questo caso l’avente di- ritto può riscuotere al massimo 98 indennità giornaliere. Per il calcolo si rimanda ai N. 1110 segg.

1087 L’indennità di assistenza non è integrata da assegni per i

figli, assegni per l’azienda o assegni per spese di custodia.

1088 L’indennità viene ridotta se supera l’importo massimo di cui

all’articolo 16r in combinato disposto con l’arti- colo 16f LIPG, con riserva della garanzia dei diritti acquisiti in caso di percezione di un’indennità giornaliera dell’AINF, AD, AI, AMal o AM in virtù del diritto delle assicurazioni so- ciali.

4.2 Tabelle delle indennità

1089 Le tabelle per il calcolo dell’indennità di assistenza, figu-

ranti tra le tabelle per il calcolo delle indennità giornaliere IPG (318.116 [d/f]) pubblicate dall’UFAS, sono vincolanti.

5. Accertamento del reddito prima dell’inizio del diritto

all’indennità

5.1 Salariati

1090 L’indennità per i salariati è calcolata in base all’ultimo red-

dito da attività lucrativa ai sensi dell’articolo 5 LAVS conse- guito prima della fruizione del congedo e convertito in red- dito giornaliero. Per la conversione non si tiene conto di eventuali giorni in cui i salariati, in seguito a malattia, infor- tunio, disoccupazione o servizi secondo l’articolo 1a LIPG oppure per altri motivi indipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto conseguire alcun reddito o ne hanno conse- guito solo uno ridotto. I N. 5008–5040 DIPG sono applica- bili per analogia.

1091 Nel calcolo del reddito delle persone che fruiscono di un

congedo non pagato o che riducono il grado di occupa- zione senza essere incapaci al lavoro occorre tenere conto del periodo di inattività. In questi casi si applicano per ana- logia i N. 5032 e 5033 DIPG, anche se si tratta di un red- dito regolare.

5.2 Indipendenti

1092 L’indennità per gli indipendenti è calcolata in base al reddito

da attività lucrativa, convertito in reddito giornaliero, determi- nante per gli ultimi contributi AVS fissati prima della fruizione dei giorni di congedo secondo l’articolo 16n LIPG. Sono ap- plicabili i N. 5043.1–5044 DIPG.

1093 Se questo reddito risale a più di un anno prima, ci si basa

sul reddito dell’anno civile precedente la fruizione dei giorni di congedo secondo l’articolo 16n LIPG. Se l’attività lucra- tiva viene interrotta ad esempio nel mese di aprile del 2021 per prestare assistenza al figlio, il reddito determinante è quello del 2020. Per comprovare il reddito in questione ci si basa sugli acconti dei contributi versati.

1094 Su richiesta dell’avente diritto, ci si può basare anche sul

reddito conseguito nell’anno di fruizione dei giorni di con- gedo secondo l’articolo 16n LIPG. In tal caso, tuttavia, si tiene conto solo dei redditi conseguiti prima della fruizione del congedo. Questi redditi vanno comprovati (p. es. con un documento di chiusura per il periodo in questione). Gli acconti dei contributi possono essere considerati solo se corrispondono al periodo e all’attività effettivamente svolta.

1095 Se, in base alla comunicazione fiscale, viene fissato a po-

1/23 steriori un contributo più elevato o più basso per l’anno in questione, per determinare il nuovo reddito alla base del calcolo è applicabile per analogia il N. 5046 DIPG.

1096 Per determinare il reddito giornaliero medio da attività lu-

crativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

1097 Se invece il reddito è stato conseguito in meno di un anno,

per la conversione in reddito giornaliero ci si basa sulla du- rata dell’attività (DTF 133 V 431). Questa durata deve es- sere comprovata (p. es. statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

5.3 Aventi diritto che esercitano contemporaneamente

un’attività lucrativa dipendente e una indipendente

1098 Per l’accertamento del reddito medio determinante si appli-

cano per analogia i N. 5050–5054 DIPG.

5.4 Beneficiari di indennità giornaliere

1099 In caso di riscossione di indennità giornaliere fino all’inizio

del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG, la cassa di compensazione deve verificare se siano adem- piute le condizioni per la garanzia dei diritti acquisiti (v. N. 1103–1109). In caso affermativo, occorre procedere a un calcolo comparativo: l’importo dell’indennità va calcolato secondo le disposizioni della presente circolare e delle DIPG e poi confrontato con l’importo dell’indennità giorna- liera percepita. Viene versata la prestazione più elevata.

Per il calcolo comparativo è determinante l’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG.

1100 Per le persone che hanno percepito indennità giornaliere

fino all’inizio del diritto all’indennità secondo l’arti- colo 16n LIPG, la base di calcolo dell’indennità è il salario conseguito prima dell’incapacità al lavoro (totale o par- ziale).

1101 Per le persone che hanno percepito indennità giornaliere

dell’AD, l’indennità può essere calcolata in base al guada- gno assicurato computato per queste ultime. A tal fine, la cassa di compensazione può chiedere alla persona assicu- rata una copia della decisione indicante il guadagno assi- curato. Per questa procedura non è più necessaria un’atte- stazione salariale da parte del datore di lavoro.

1102 Per determinati disoccupati esonerati dall’adempimento del

periodo di contribuzione (art. 14 LADI), come le persone che hanno concluso un tirocinio o una formazione, le in- dennità giornaliere dell’AD non sono calcolate in funzione del salario precedente, ma in funzione di importi forfettari, che non possono fungere da base per il calcolo dell’inden- nità. In questi casi l’indennità viene calcolata sulla base del reddito conseguito prima della disoccupazione (v. N. 1090).

1103 Se fino all’inizio del diritto dell’indennità secondo l’arti-

colo 16n LIPG una persona assicurata percepisce un’in- dennità giornaliera – dell’AI, – dell’AMal, – dell’AINF, – dell’AD o – dell’AM, l’indennità corrisponde almeno all’indennità giornaliera per- cepita fino a quel momento, indipendentemente dall’im- porto massimo stabilito dall’articolo 16r in combinato dispo- sto con l’articolo 16f LIPG.

1104 Per le indennità giornaliere in caso di malattia di un’assicu-

razione d’indennità giornaliera in virtù del diritto delle assi- curazioni private secondo la LCA non sussiste alcuna ga- ranzia dei diritti acquisiti.

1105 Nel caso delle indennità giornaliere dell’AD, la garanzia dei

diritti acquisiti richiede una procedura speciale: a differenza dell’indennità di assistenza, queste sono versate solo per i giorni lavorativi, ovvero in media per 21,7 giorni al mese (5 giorni x 52 settimane : 12 mesi). Di conseguenza, per stabilire la garanzia dei diritti acquisiti per l’indennità di as- sistenza occorre moltiplicare per 21,7 l’indennità giornaliera dell’AD e poi dividerla per 30.

1106 Se il versamento delle indennità giornaliere è sospeso fino

all’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG per motivi non imputabili alla persona beneficiaria (malattia, infortunio), la garanzia dei diritti acquisiti resta valida fino all’esaurimento delle indennità giornaliere. Si tratta in parti- colare di persone che seguono provvedimenti d’integra- zione dell’AI e che, essendo incapaci al lavoro per più di

30 giorni, non ricevono più le indennità giornaliere.

1107 Nei casi in cui il diritto alle indennità giornaliere nasce il

giorno in cui inizia il diritto all’indennità secondo l’arti- colo 16n LIPG, non sussiste alcuna garanzia dei diritti ac- quisiti.

1108 Se l’avente diritto o il suo datore di lavoro ha stipulato

un’assicurazione complementare in virtù del diritto delle as- sicurazioni private secondo la LCA per coprire interamente la perdita di guadagno, per la garanzia dei diritti acquisiti va presa in considerazione soltanto l’indennità giornaliera ver- sata in virtù del diritto delle assicurazioni sociali.

1109 Se l’indennità giornaliera dell’AINF è stata ridotta per una

colpa dell’avente diritto o perché questi si è esposto a un pericolo particolarmente grave o ha compiuto un atto teme- rario, per la garanzia dei diritti acquisiti ci si deve basare sull’indennità giornaliera ridotta dell’AINF.

6. Fissazione e pagamento dell’indennità

1110 Per la fissazione e il pagamento dell’indennità si applicano

1/23 per analogia i N. 6001–6046 DIPG.

1110.1 Soppresso

1110.2 Il numero di giorni di congedo va determinato in funzione

1/23 dei giorni di lavoro usuali per settimana rispetto a quelli previsti in caso di attività a tempo pieno (N. 1086.1). Il giorno di congedo fruito va nuovamente moltiplicato per lo stesso fattore per ottenere il numero di giorni per i quali si ha diritto all’indennità, ovvero il numero delle indennità giornaliere.

Esempio: persona salariata con un grado d’occupazione dell’80 per cento su 4 giorni di lavoro Con un grado d’occupazione dell’80 per cento, lavorando

4 giorni su 5, il rapporto è di 1,25 (5 / 4 giorni di lavoro). La

persona salariata ha dunque diritto a 56 giorni di congedo (70 giorni / 1,25). In caso di fruizione di 4 giorni di congedo, ha diritto a 5 in- dennità giornaliere (4 giorni di congedo x 1,25), cui si ag- giungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 in- dennità giornaliere).

Esempio: persona salariata con un grado d’occupazione dell’80 per cento su 5 giorni di lavoro Con un grado d’occupazione dell’80 per cento, lavorando

5 giorni su 5, il rapporto è di 1 (5 / 5 giorni di lavoro). La

persona salariata ha dunque diritto a 70 giorni di congedo (70 giorni / 1). In caso di fruizione di 5 giorni di congedo, ha diritto a 5 in- dennità giornaliere (5 giorni di congedo x 1), cui si aggiun- gono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 inden- nità giornaliere).

Esempio: persona salariata con un grado d’occupazione del 20 per cento su 2 giorni di lavoro Con un grado d’occupazione del 20 per cento, lavorando

2 giorni su 5, il rapporto è di 2,5 (5 / 2 giorni di lavoro). La

persona salariata ha dunque diritto a 28 giorni di congedo (70 giorni / 2,5). In caso di fruizione di 2 giorni di congedo, ha diritto a 5 in- dennità giornaliere (2 giorni di congedo x 2,5), cui si ag- giungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 in- dennità giornaliere).

1110.3 Se l’avente diritto è impiegato presso più datori di lavoro,

1/23 l’indennità giornaliera è fissata sulla base del reddito deter- minante complessivo e versata ai diversi datori di lavoro proporzionalmente ai salari corrisposti; l’importo massimo previsto all’articolo 16f LIPG non deve essere superato. Se l’avente diritto fruisce dei giorni di congedo presso un unico datore di lavoro, per questi giorni viene versata soltanto la quota proporzionale calcolata dell’indennità giornaliera. Questo si applica anche se svolge un’attività lucrativa indi- pendente.

1111 L’indennità giornaliera è ricalcolata se il salario determi-

nante cambia durante la fruizione dei giorni di congedo

1112 L’indennità è versata per principio mensilmente e posticipa-

tamente. In caso di importi esigui, su richiesta il pagamento può avvenire anche dopo la fine del diritto.

1113 Se l’indennità è versata al datore di lavoro, si possono con-

siderare anche altre modalità di pagamento (p. es. accre- dito sulle fatture periodiche dei contributi). L’attestato e il conteggio (comunicazione) vanno tuttavia inviati mensil- mente anche in tal caso.

1114 In caso di richiesta tardiva possono eventualmente ren-

dersi necessari pagamenti intermedi. In tal caso, le casse di compensazione devono prima mettersi in contatto con l’avente diritto all’indennità.

1115 Se il diritto all’indennità è incontestato, ma si verificano ri-

tardi nella fissazione dell’importo dovuto, le casse di com- pensazione devono effettuare pagamenti provvisori, purché il versamento non sia destinato al datore di lavoro.

1116 L’indennità di assistenza costituisce un reddito sostitutivo. I

redditi sostitutivi conseguiti dai lavoratori stranieri sono soggetti all’imposta alla fonte, salvo nel caso dei lavoratori che sono titolari di un permesso di domicilio (permesso C) o vivono non separati legalmente o di fatto con un coniuge di nazionalità svizzera o titolare di un permesso di domici- lio. La CIF è applicabile per analogia.

7. Cessione, pignorabilità, restituzione, compensa-

zione, condono dell’obbligo di restituire e ammorta- mento

7.1 Principio

1117 Per quanto concerne la cessione, il pignorabilità, la restitu-

zione, il condono dell’obbligo di restituire e l'ammortamento si applicano per analogia i N. 7001–7022 DIPG.

7.2 Versamento di pagamenti retroattivi ad altri assicu-

ratori sociali

1118 Se dalla richiesta e dagli attestati mensili (N. 1014) relativi

alla percezione dell’indennità di assistenza risulta che, fino alla fruizione del congedo di assistenza, l’AM o un organo dell’AINF, dell’AMal o dell’AD ha erogato indennità giorna- liere, la cassa di compensazione comunica all’assicuratore sociale i giorni per i quali versa l’indennità di assistenza. Segnala inoltre all’assicuratore sociale la possibilità di com- pensare le indennità giornaliere versate in eccesso con il pagamento retroattivo dell’indennità di assistenza.

1119 Per quanto attiene alla compensazione di pagamenti re-

troattivi con crediti in restituzione dell’AINF, dell’AM e dell’AMal in virtù del diritto delle assicurazioni sociali, si ap- plicano per analogia: – la Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e l’assicurazione obbligato- ria contro gli infortuni, valida dal 1° gennaio 2004; – la Circolare concernente la compensazione dei paga- menti retroattivi dell’AVS e dell’AI con crediti in restitu- zione di prestazioni dell’assicurazione militare, valida dal 1° gennaio 2004; e – la Circolare concernente la compensazione dei paga- menti retroattivi dell’AI con crediti in restituzione di pre- stazioni delle casse malati riconosciute, valida dal 1° gennaio 1999.

1120 Per quanto riguarda le richieste di compensazione presen-

tate da organi esecutivi dell’AD, si applicano per analogia le regolamentazioni delle circolari summenzionate.

1121 I N. 10053 segg. DR si applicano per analogia.

7.3 Versamento di pagamenti retroattivi ad assicuratori

privati d’indennità giornaliere

1122 Per quanto riguarda la procedura si applicano per analogia

1/24 le disposizioni dei N. 10062 segg. DR.

8. Contributi dovuti all’ordinamento delle IPG

1123 Le disposizioni dei N. 8001–8023 DIPG si applicano per

1/23 analogia.

9. Organizzazione e contenzioso

1124 I N. 9004–9012 DIPG si applicano per analogia.

10. Entrata in vigore

1125 La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2021.

Kreisschreiben über die Betreuungsentschädigung (KS BUE); gültig ab 01.07.2021, Stand 01.01.2026 | Lexipedia | Lexipedia