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IV-Rundschreiben Nr. 458 / Änderung des Kreisschreibens zum Assistenzbeitrag per 1. Januar 2026: Präzisierungen

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Settore Prestazioni in natura e pecuniarie

12 gennaio 2026

Lettera circolare AI n. 458

Modifica della Circolare sul contributo per l’assistenza con effetto dal 1° gennaio 2026: precisazioni

1 Contesto

Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una nuova versione della Circolare sul contributo per l’assistenza (CCA). La maggior parte delle modifiche, basata sulle raccomandazioni formulate dal Controllo federale delle finanze nel rapporto Valutazione delle misure di sostegno all’autonomia abitativa per le persone con disabilità, concerne in particolare le disposizioni in materia di diritto del lavoro e ha lo scopo di proteggere gli assistenti.

Alcune di queste modifiche hanno causato tra le persone con disabilità incertezze e dubbi, comunicati all’UFAS tramite le loro organizzazioni. In seguito a questi riscontri procediamo qui di seguito ad alcune modifiche e precisazioni.

2 Limite massimo delle ore di lavoro al giorno (N. 3010)

Nel N. 3010 è stato introdotto un limite massimo di 11 ore di lavoro al giorno. Lo scopo di questa aggiunta era quello di proteggere gli assistenti da giornate di lavoro estremamente lunghe.

Da varie descrizioni di situazioni pratiche emerge però che questa limitazione può risultare problematica per i beneficiari dell’assistenza, soprattutto quando sono in viaggio. Dato che è comunque già previsto un limite massimo di 44 ore di lavoro settimanali (con la possibilità di un’estensione a 50 ore in casi eccezionali, p. es. in caso di assenza per malattia di un altro assistente), abbiamo deciso di rinunciare al limite massimo di 11 ore di lavoro al giorno.

La situazione di una persona che lavora regolarmente molte ore al giorno è diversa da quella di una che deve lavorare più a lungo una o due volte alla settimana. Per garantire maggiore flessibilità ai beneficiari di un contributo per l’assistenza, si rinuncia pertanto a questa modifica.

I relativi adeguamenti nella circolare e nel contratto di lavoro modello vanno pertanto ignorati. Ovviamente, continua a sussistere l’obbligo di rispettare eventuali limiti massimi di ore di lavoro al giorno stabiliti dal contratto normale di lavoro (CNL) cantonale, se non è prevista alcuna deroga dal medesimo nel contratto di lavoro individuale (v. sotto).

3 N. 8007

Il N. 8007 stabilisce che l’assicurato deve rispettare i requisiti del CNL cantonale per il personale domestico applicabili nel suo Cantone, i salari minimi definiti nel CNL personale domestico (RS 221.215.329.4), le disposizioni del CO sul contratto di lavoro (vacanze, indennità in caso di malattia ecc.) e gli obblighi di versamento dei contributi alle assicurazioni sociali.

Il CNL nazionale per il personale domestico stabilisce salari minimi vincolanti per il personale domestico validi in tutta la Svizzera, per quanto i CNL cantonali non prevedano salari minimi più

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elevati. Esso è direttamente applicabile al rapporto di lavoro e deve essere imperativamente rispettato dai datori di lavoro. La circolare non fa dunque altro che codificare ciò che valeva già in precedenza. Lo stesso vale per il rispetto delle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) e per l’obbligo di versare i contributi alle assicurazioni sociali, che sono vincolanti per tutti i datori di lavoro.

In virtù dell’articolo 359 capoverso 2 CO i Cantoni sono tenuti a stabilire contratti normali di lavoro per i lavoratori delle economie domestiche private, in cui devono essere disciplinati segnatamente la durata del lavoro e del riposo. Questi CNL sono per principio applicabili, ma nei contratti di lavoro individuali è possibile derogare alle disposizioni non vincolanti. Anche in questo caso non si tratta di una modifica materiale ma soltanto di un chiarimento della situazione giuridica già vigente in precedenza.

4 Riduzione o soppressione del contributo per l’assistenza

Anche i numeri marginali concernenti eventuali riduzioni o la soppressione del contributo per l’assistenza (N. 6055.1, 9002.1, 3019 e 9016) hanno sollevato interrogativi.

In linea di massima occorre sempre informare in anticipo l’assicurato e accordargli un congruo termine per procedere ai necessari adeguamenti, prima di ridurre o sopprimere il contributo per l’assistenza. Se per esempio constata che un assistente lavora sette giorni alla settimana senza giorno di riposo, l’ufficio AI segnala all’assicurato che ciò costituisce una violazione dell’articolo 328 capoverso 1 CO (ed eventualmente del CNL cantonale). Nel contempo lo informa che a partire da una determinata data – fissata tenendo conto della possibilità concreta di adeguamento – le ore prestate durante il settimo giorno non saranno più rimborsate e che in caso di persistenza della situazione, previo svolgimento di una procedura di diffida e termine di riflessione, il contributo per l’assistenza potrebbe essere soppresso.

Tuttavia, va sempre considerata la situazione individuale. È per esempio ammissibile che in un caso eccezionale di durata limitata (p. es. se l’assicurato si reca in vacanza per dieci giorni e viene accompagnato da un solo assistente) non venga concesso il giorno di riposo settimanale e il limite massimo di ore di lavoro settimanali venga superato.

Il contenuto della presente lettera circolare AI verrà inserito nella CCA in occasione del suo prossimo aggiornamento (al più tardi con effetto dal 1° gennaio 2027).

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