Durchführung des Art. 76 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
23. 8.91
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 235/21
DECISIONE N. 147 ' del 10 ottobre 1990 concernente l'applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (91/425/CEE)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,
visto l’articolo 81, punto a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e,ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di trattare qualsiasi questione amministrativa 0 di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti succes- sivi,
visto Particolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, in virtù del quale essa stabilisce i modelli dei certificati attestati e dichiarazioni, domande e altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti, ‘
visto il regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, che modifica in particolare l’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71,
considerando che l'articolo 76 prevede ormai al paragrafo 1 che, in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato di residenza dei familiari, l'importo previsto dalla legislazione dello Stato
competente sia sospeso fino a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione dello Stato
di residenza dei familiari e, al paragrafo 2, che, se una domanda di prestazione non è presentata nello Stato di residenza, l’istituzione competente dell’altro Stato può applicare le disposizioni del paragrafo 1, come se fossero state concesse delle prestazioni nel primo Stato;
considerando che, di conseguenza, si devono definire le modalità di applicazione del suddetto articolo quanto alle informazioni che l'istituzione del luogo di residenza deve fornire all'istituzione competente, in vista della sospensione summenzionata, quanto al raffronto tra gli importi previsti dalle due legislazioni in questione e quanto alla determi- nazione del complemento differenziale che l'istituzione competente deve eventualmente versare;
considerando che conviene a tal fine redigere un modello di formulario E 411 modificato;
considerando che la lingua di emissione dei formulari forma oggetto della raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa;
considerando infine che è necessario ai fini del confronto summenzionato, prevedere il tasso di conversione delle monete da utilizzare,
DECIDE:
1. a) Quando l'istituzione competente’ non dispone di elementi indicanti che un'attività professionale (o situazione assimilata ai sensi della decisione n. 119) che dia diritto a prestazioni familiari, viene svolta nello Stato di residenza dei familiari, essa versa le prestazioni familiari nella loro interezza.
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c)
In caso di dubbio, o quando è accertata l’esistenza di un’attivita professionale (o situazione assimilata ai sensi della decisione n. 119) che dia diritto a prestazioni familiari nello Stato di residenza dei-familiari, l'istituzione competente può sospende- re il pagamento delle prestazioni familiari. Essa chiede allora immediatamente all’istituzione del luogo di residenza dei familiari le informazioni concernenti il diritto a prestazioni familiari nello stato di residenza dei membri della famiglia, secondo il modello del formulario E 411 modificato, di cui in allegato.
Le autorità competenti degli Stati membri mettono questo formulario a disposizione delle istituzioni competenti interessate. Tale formulario è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità e presentato in modo che le varie versioni risultino perfettamente sovrapponibili, per consentire a ciascun destinatario di ricevere il formulario stampato nella propria madre lingua.
L'istituzione competente invia in seguito ogni anno il formulario E 411 all’istituzione del luogo di residenza dei familiari. Questa rispedisce il formulario all’istituzione competente entro tre mesi dalla ricezione di quest’ultimo.
Alla luce delle informazioni fornite dall’istituzione del luogo di residenza, l’istituzione competente procede per ogni familiare ad un raffronto tra l'importo delle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di residenza dei familiari (che figura nelle informazioni rilasciate dall’istituzione del luogo di residenza) e l'importo delle prestazioni familiari previste dalla legislazione che essa applica.
Effettuato il raffronto, l’istituzione competente eroga, se del caso, un complemento alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato di residenza dei familiari, pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni previste dalla suddetta legislazione e quello delle prestazioni dovute in virtù della legislazione dello Stato competente.
L’importo del complemento viene determinato per la prima volta al più tardi allo scadere di un periodo di 12 mesi successivo all’acquisizione del diritto alle prestazioni nello Stato di residenza dei familiari e nello Stato competente. In seguito la determinazione del complemento viene effettuata almeno di anno in anno.
Se nessuna prestazione è prevista per lo stesso familiare nella sua legislazione o se Pimporto che questa prevede è inferiore a quello attestato dall’istituzione del luogo di residenza dei familiari, l’istituzione competente non eroga alcun complemento.
Se delle prestazioni sono previste per lo stesso familiare nella sua legislazione e il loro importo è superiore a quello indicato dall’istituzione del luogo di residenza dei familiari, essa versa il complemento corrispondente alla differenza tra i due impor- ti.
Se sono dovute delle prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica, senza che sia prevista alcuna prestazione da parte della legislazione dello Stato di residenza per lo stesso familiare, l’istituzione competente versa la totalità di tali prestazioni.
L'istituzione competente può procedere alla somma degli importi dovuti a titolo di
complemento per l’insieme della famiglia, prima di versare gli importi stessi all’inte-
ressato.
Un acconto sul complemento differenziale può essere versato dall’istituzione compe- tente. In tal caso, quando l’importo dell’acconto risulta essere superiore all'importo dovuto, l'istituzione competente procede alla necessaria regolarizzazione, trattenendo l'importo pagato in eccesso dal complemento che essa versa all’interessato per il periodo seguente.
Qualora una domanda di prestazioni familiari non sia stata presentata nello Stato di residenza dei familiari e quando gli elementi di cui essa dispone non le consentono di indicare l’importo delle prestazioni familiari che sarebbero dovute se una domanda
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fosse stata presentata, l’istituzione del luogo di residenza dei familiari trasmette all'istituzione competente la tabella generale degli importi prevista dalla legislazione che essa applica e che è in vigore per il o per i periodi in questione.
2. Per effettuare il raffronto tra i due importi, l’istituzione competente converte nella propria moneta l'importo delle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di residenza dei familiari, utilizzando il tasso di conversione di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72. Il tasso di conversione da prendere in considerazione è quello applicabile alla data del raffronto.
3. La presente decisione è applicabile a partire dal primo giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il Presidente della Commissione amministrativa M. T. FERRARO
COMUNITÀ EUROPEE Vedi avvertenze a pagina 3 Regolamenti di sicurezza sociale
DOMANDA DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL DIRITTO A PRESTAZIONI FAMILIARI NELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA DEI FAMILIARI
Regolamento 1408/71: articolo 76 Regolamento 574/72: articolo 10
A. Richiesta di attestato
+ L'istituzione competente per la concessione delle prestazioni familiari nello Stato membro in cui il lavoratore esercita la sua attività subordinata o autonoma, che desidera sapere se nello Stato membro di residenza dei familiari sussiste il diritto alle prestazioni familiari, compila la parte A in duplice copia e la trasmette all'istituzione del luogo di residenza dei familiari.
1 oO Lavoratore subordinato oO Lavoratore autonomo
1.1. Cognome @bis)
1.2
1.3
24 Rapporto di parentela con i familiari indicati al quadro 3:
2.5. Periodo per il quale è richiesta l'informazione:
3 Familiari
Cognomi (? bis) Nomi Data di nascita Rapporto) Luogo di di parentela (4) residenza (5)
4 Dati relativi all’attività svolta nel paese di residenza dei familiari
4.1 Datore di lavoro:
42 Indirizzo @):
43 Attività autonoma:
44 Situazione assimilata ad un'attività professionale ai sensi della decisione n. 119:
®
E 411
5 Istituzione competente
5.1 Denominazione:
52 Indirizzo:
5.3 Numero di riferimento della pratica 2): . eee
54 Timbro 5.5 Data:
56 Firma
B. Attestato
‘ Da compilare a cura dell'istituzione competente del luogo di residenza dei familiari o dal datore di lavoro della persona indicata nel quadro 2 (8);
6 Attestato dell’istituzione competente per le prestazioni familiari del luogo di residenza dei familiari o del datore di lavoro
6.1 La persona indicata al quadro 2 per il periodo dal
O ha esercitato un'attività professionale (0 si è trovata in una situazione
assimilata ai sensi della decisione n. 119) dal O non ha esercitato un'attività professionale (o non si è trovata in una situazione assimilata ai sensi della decisione n. 119) dal
6.2 La persona indicata al quadro 2 per il periodo dal
O ha diritto alle prestazioni familiari
O importo globale delle prestazioni familiari:
O non ha diritto alle prestazioni familiari, poiché:
D non ha presentato domanda (©)
7 Specifica delle prestazioni familiari di cui al quadro 6 per singolo familiare
Cognome Nome Data di Vincolo di Luogo di Importo (?)
nascita parentela residenza
8 Datore di lavoro della persona indicata al quadro 2 @)
8.1 Nome o ragione sociale
8.2 Indirizzo @)
8.3 Timbro 84. Data:
85. Firma
9 Istituzione del luogo di residenza dei familiari (9)
9.1 Denominazione:
92 Indirizzo @):
93 Numero di riferimento della pratica:
94 Timbro 95 Data:
9.6 Firma:
E 411
AVVERTENZE
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso è composto di 3 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna
()
i) @ bis)
er)
Indicazione.
NOTE
Sigia del paese dell'istituzione che compila la parte A del formulario: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Repubblica federale di Germania; GR = Grecia; E =- Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; | = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; P = Portogallo; GB = Regno Unito. :
Riservato all'istituzione emittente.
Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi. .
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d’identità o dal passaporto.
Per le località portoghesi, indicare anche la parrocchia e il comune.
(@ quater) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta d’identita nazionale (DNI), anche se scaduta. In mancanza,
i)
(e)
indicare «nulla».
Via, numero, codice postale, località, paese.
Indicare il rapporto di parentela di ciascun familiare con il lavoratore mediante le seguenti abbreviazioni:
figlio legittimo. In Spagna, figlio nato dal matrimonio (matrimonial) e figlio nato fuori dal matrimonio (non matrimonial).
figlio legittimato.
figlio adottivo.
figlio naturale (quando la dichiarazione è compilata per un lavoratore di sesso maschile, si menzionino i figli soltanto se ne è stata ufficialmente riconosciuta la paternità o l'obbligo alla corresponsione degli alimenti da parte del lavoratore stesso). figlio del coniuge che fa parte del nucleo familiare del lavoratore.
nipoti, fratelli e sorelle che l'interessato ha accolto nel nucleo familiare. Anche i o le nipoti di zii fino al terzo grado, se l'istituzione competente è un'istituzione greca.
G = altre persone che fanno parte del nucleo familiare allo stesso titolo dei figli del lavoratore (minori assistiti).
Gli altri rapporti di parentela (ad esempio: nonno) devono essere scritti per esteso.
Qualora il recapito di uno dei figli non fosse quello indicato alla voce 2.3, indicarne l'indirizzo nel seguente quadro:
nnn
Cognome e nomi:
In questo caso, l'istituzione del luogo di residenza indica l'importo delle prestazioni familiari che sarebbero state concesse, se fosse stata presentata domanda. Qualora non disponga, a tal fine, di sufficienti informazioni, essa si limita ad indicare, nel quadro 7, la tabella prevista dalla propria legislazione per ciascun familiare.
Indicare, se del caso, la tabella di cui alla nota 6.
L'attestato deve essere compilato dal datore di lavoro unicamente quando è lui stesso che deve versare le prestazioni familiari del paese di residenza. .
Da compilarsi dall’istituzione del luogo di residenza dei familiari 0, in mancanza di questa, dall'organismo di collegamento.