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Vereinbarung nach Art. 21 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la Comunità europea Convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale tra Svizzera e Regno Unito conclusa il 9 settembre 2021

Accordo giusta l’articolo 21 par.2 del Regolamento (CE) n. 987/09 o secondo l'articolo

18 par. 2 della convenzione bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito

tra lavoratore e datore di lavoro

Il lavoratore è soggetto alle norme giuridiche svizzere sulla sicurezza sociale1. Il datore di lavoro non ha uno stabilimento in Svizzera.

Con il presente modulo, il datore di lavoro e il lavoratore convengono che quest’ultimo adempie gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne il versamento dei contributi alla sicurezza sociale e la comunicazione delle informazioni prescritte dalla legge.

Il datore di lavoro versa al lavoratore, in aggiunta al salario, la parte dei contributi che, di norma, secondo il diritto svizzero, sono a carico del datore di lavoro.

Per il versamento dei contributi, il datore di lavoro rimane responsabile nei confronti delle istituzioni di sicurezza sociale.

1 Lavoratore

Cognome .................................................................................................................................................. Nome(i) ..................................................................................................................................................... Data di nascita .................................................... Cittadinanza .......................................................... Indirizzo ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... N. AVS ................................................................ Telefono ................................................................

2 Datore di lavoro

Nome del datore di lavoro o dell’azienda .................................................................................................. .................................................................................................................................................................... Indirizzo ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Telefono ................................. Fax ..................................... E-mail .................................................

Il lavoratore deve presentare questo accordo alle istituzioni d’assicurazione elencate qui di seguito:

a) Alla cassa di compensazione AVS competente (1° pilastro dell'assicurazione pensionistica legale) Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo dovrà essere inviato alla cassa di compensazione di quest’ultimo.

1 V. le tavole riassuntive sulla sicurezza sociale svizzera sul sito www.ufas.admin.ch > Temi > Affari internazionali (disponibili

soltanto in francese e tedesco).

b) Per le aziende secondo l’articolo 66 LAINF, all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); per le altre, ad un assicuratore-infortuni secondo l’articolo 68 LAINF Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, è competente l’assicuratore-infortuni di quest’ultimo. In caso di attività in diversi ambiti, può succedere che per un medesimo lavoratore siano dovuti contributi sia all’INSAI che a un assicuratore-infortuni secondo l’articolo 68 LAINF.

c) All'istituto di previdenza LPP del datore di lavoro (2° pilastro dell'assicurazione pensionistica legale):

i) Nome dell'istituto di previdenza LPP registrato: …………………………………………………………………………………………………………......

ii) Se non è ancora affiliato ad alcun istituto di previdenza LPP registrato secondo la lettera i), il datore di lavoro deve provvedere a farlo. Sottoscrivendo il presente accordo, il datore di lavoro autorizza il lavoratore a concludere un tale contratto di affiliazione. Il datore di lavoro e l'istituto di previdenza prendono atto che, con la conclusione del contratto di affiliazione, tutti i dipendenti del datore di lavoro assoggettati alla previdenza professionale svizzera dovranno essere assicurati presso questo istituto di previdenza.

d) Alla cassa di compensazione per assegni familiari del Cantone di domicilio, se il lavoratore abita in Svizzera, altrimenti alla cassa di compensazione cantonale per assegni familiari del luogo in cui è svolta l'attività principale. Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo va consegnato alla sua cassa di compensazione per assegni familiari.

Il lavoratore è responsabile di pagare i contributi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

……………………………………………......... ………………………………………………………….. Data e firma del lavoratore Data e firma del datore di lavoro

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