Lexipedia

Décision

BGE 3 I 546

BGE 3 I 546

1 janvier 1877Allemand7 min

Source fallrecht.ch

546 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. 4-bschnitt. Staatsverträge. II.Auslieferung. N° 93. 547

3. :Ilaöu tommt, bau ttleDer Der Sjaftbefe'ftl nod) bag ~uglie# essere riescite vane tutte le indagini fatte pralicare per con- fenmgggefud) ~ngaben iHm bie @tÖne beg entftanbenen ~d)a= seguire l'arresto deI nominato Mattiotti. beng unb über bie )"ßetfon beg ~nmigerg entftaHen, ttllif>renb Md) C. Un officio 24 maggio scorso deI Consiglio di Stalo dei bafelfd)en ffied)te ber >Betrug nm in benjenigen g;ällen, in ttlel= Cantone Ticino, partecipa finalmente al Consiglio federale d)en eg fid) um einen @eiammtfd)aben l)on min'oefteng 20 g;t. essersi arrestato il prima delto mese Angelo Mattiotti eec., da ~anbelt, a1g Dffi3ia1beHtt, fonft aber arg ~nttagg\)etbted)en be= varü anni dimorante nel Cantone sotto il falso nome di Mae- ~anbe1t ttlitb unb bafter, fofem bie \)on bem m:ngetragten \)er~ stri Angelo e munito di passaporto per l'interno, di data urfad)te mermögengbefd)äbigung ttlentger arg 20 g;r. betragen 17 gennajo 1873; ehe avendo il giorno successivo il Commis- foIHe, 6ur >Begrünbung beg m:uMteferungggefud)eg, aud) ttlenn sario di Lugano presentato all'arrestato il mandato di cattura man bie ,QuaHfitation ber eingetIagten Sjanblungen alg >Betrug spiccato in di lui odio dal Giudice Istruttore di Brescia, e für rid)tig anfe~en ttlollte, ber ~ad)ttleig ge'ftört 'ftätte, bau bie interpellatolo se avesse motivi di opposizione aHa estradizione '6efd)äbigten )"ßcrfonen fefbft ~ttafflage et~o'6en 'ftabcn. ehe sarebbe stata domandata, rispondeva: ({ desiderare infor- :Ilemnad) 'ftat bag ?Bunbeggerid)t marsi sulla portata delle eonvenzioni internazionali, eec. » erfan nt: D. Dal Processo verbale erettosi il 23 dello stesso maggio :Ilie ~ug{ieferung beg maThemat m:de1 \)on ber ffiet:rc.moll= sopra nuove interpellanze dirette all'arrestato, rileva avere merftein an bag gtOn~erAo9nd)='6abifd)e m:mtggerid)t ?Bonnbotf quest'ultimo dichiarato « eh' egli vuol fare opposizione aHa toitb nid)t bettlilligt. » estradizione, perehe non eonosee i punti di accusa ehe » stanno eontro di lui, perehe quelli enuneiati nel mandato » di cattura sono destituiti d' ogni fondamento e in ogni modo

2. Vertrag mit Italien. - Traite avec l'Italie. \) troppo vaghi, perehe infine la proeedura contro di Iui » iniziata era gia stata, se non offieialmente, almeno di faUo » abbandonata, e si riserva quindi di aggiungere alle altre

93. Sentenza del25 agosto 1877 nella causa Mattiotti. » eventuali eceezioni anche quella della perenzione, eee. » A. Con Nota 7 settembre '1876, I'Ambasciata Italiana co- E. Viste l'opposizione dei detenuto e le istanze 3 maggio e munica al Consiglio federale che eerto Angelo fu Pietro Mat- 7 Iuglio deI Dre Antonio Battaglini tendenti ad oltenere 4: ehe tiotti, da Lecco, contro il quale il Giudice Istruttore presso il II non venisse concessa l'estradizione, se non dopo essersi Tribunale eorrezionale di Brescia ha spiecato mandalo d'ar- II eonstatato ehe il delitto imputato al Mattiotti e fra quelli resto sulla imputazione di falso in serittura pubblica da lui }) compresi nel Trattato di estradizione deI 22 luglio 1868, e eommesso nella sua qualita di segretario e a danno deI Co- }) se non dopo verifieato se l'azione penale non fosse per av- mune, della fabbrica Parrocchiale di Milzanello e dell'ospitale }) ventura prescritta; }) il Consiglio federale trasmette al Tri- di Lecco, trovasi a Lugano, e che, siccome il crimine in que- bunale federale, eon suo offieio in data 11 luglio, tutti gli stione e previsto agli articoli 343 deI Codice Penale Italiano e Atti relativi aHa ehiesta estradizione, domandandone al tempo 2 N° 8 deI Trattato italo - svizzero deI 22 Iuglio 1868, cosi stesso all'Ambaseiata Italiana il eompletamento. ehiede a nome deI suo Governo l'arresto e la eonsegna even- F. Da questo completamento, ehe eonsiste precipuamente tuale deI delinquente alla forza pubblica italiana. in una Nota 21 lug"lio deli'Inearieato d'affari, signor Cav. Mar- B. Informatone il Governo deI Cantone Ticino, questi ri- tuscelli, e nella sentenza d'aceusa 5 maggio ultimo scorso sponde eon lettere 25 oLtobre '1876, 19 gennaio e 6 marzo, della Corte d' Appello di Brescia, e venne insinuato in Atti

548 A. StaatsrechtJ. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. 11. Auslieferung. N° 93. 549

sotto la data deI 23 luglio, risuIta, ehe il llattiotti e aeeusato » cinque anni, da comptttarsi dal giorno deU'apertura del di sette falsi in atti pubbliei, de' quali Ia piiI gran parte sa- » processo, 0 da quello della data del decreto dell'ubbandono rebbe stata eommessa negli anni '1866, 1867, ·1868 e 1869; » non sia stala proferita sentenza di condanna, l' azione pe~ ehe tal uni fra i medesimi vestirebbero, al dire deHa Legazione » nale 13 prescritla. » Italiana, il caraUere deHa conlinttila, ineomineiati eioe negli E l'interpretazione data dall' Ambaseiata Italiana, comeehe anni 1860, '186'1 e 1862 non avrebhero eessato ehe nell868 tratta dalla comune dottrina e eonforme aHo spirito ed aHa o '1869; ehe tutti questi falsi, essendo stati commessi da un lettera deI piiI gran numero delle legislazioni eriminali d'altri pubblico funzionario, so no passibili di reclusione temporanea, ~aes!, eo~trasta ~oi termini assoluti e preeisi in eui e redatLo a termini dell'art. 216 dei Codiee Penale Tieinese, eosieehe I artIeolo ll1 questlOne, diehiarando esso positivamente L' azione l'azione penale non sarebbe estinta ehe nel termine d'anni penale dopo i cinque anni prescritta; d' altra parte il Tribu- quindiei di cui al1'ar1. 76 deI medesimo Codice; ehe, final- naleJede:a.le, .non ha, ne veste ne eompetenza per apprezzare mente, l'imputato Mattiotti non potrebbe invoeare a suo fa- le dlSPOSIZlOlll penali dai Cantoni adottate. vore i disposti deH'art. 78 ibidem, non tendendo esso artieolo 3° Quanto a sapere poi se questi cinque anni siano in con- ad abbreviare il tempo necessario aHa preserizione, ma piut- creto realmente trascorsi, basti ossel'vare ehe l'Ambaseiata tosto asospenderne il eorsü durante l'istruzione deI processo, medesima, . n~lla sua Nota dei 27 giugno p. p. al Consiglio purehe 1'istruzione stessa non sorpassi i einque anni. fede.rale, dlChlara: « ehe la proeedum ond'i; questione fu ini- Premessi in linea di fatio e di diritto i seguenti conside- » zzata con la denttncia 11 (ebbraio 1870, prodotta dai BeaU randi: J) Carabinieri di Leeco al Pretore di qtlella Citla, e (tl com- 10 Dal eontesto, come dai dispositivi, della sentenza 5 ul- » pletamente ist~'utta, senza alcuna interruzione, fino alla sen- timo seorso maggio della Sezione d'aeeusa presso la Cürte » tenza 5 maggw della Sezione d'accusa, ecc. ece. » d'Appello di Breseia risulta a non dubitarne, ehe i delitti impu- Ne risult~, dagli. Atti ?he una siffatta diehiarazione da parte tati al Mattiotti sono in massima parte, per 101'0 natura, pas- delle Autoflta Itahane sm stata piiI tal'di eomeehessia varia ta sibili dell'appIieazione delI'art. Il, N° 8 deI Trattato 22 luglio o disdetta. '1868 fra la Svizzera e l'Italia per la reeiproea estradizione Verifieandosi cosi gli estremi della preserizione sanzionata dei delinquenti, e ehe questi delitti furono perpetrati, pari- dall'invocato art. 78 deI Codiee Penale Ticinese , menti per Ia massima parte, negli anni '1865, 1867, '1868 e il Tribunale federale 1869. pronuneia: 2° Resta dunque unicamente a vedere, se, eome pretende L'estradizione deI nominato Angelo fu Pietro Mattiotti, di il detenuto Mattiotti, l'azione penale non sia per avventura Leeco, prevenuto di falsi in Atti pubbliei, non e aecordata. prescritta. L'art. 14 deI Trattato 22 luglio 1868, dispone a questo pro- posito « non potere l' estradizione aver luogo se dal fatto impu- ::><>§§ : » talo, dall'inehiesta 0 dalla condanna in poi, secondo le leggi » dello Stato nel quale il preventtto od il condannato si e rifu- )1giato, 13 matura ta la p1'escrizione della azione 0 della pena. » Ora, preserive l'art. 78 (2° alinea) dei Codice Penale deI Cantone Tieino in modo esplieito e tassativo ehe « se entro