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Décision

TAS 2022/A/9319

NADO Italia v. Jose Luis Palomino

Anglais83 min

Source tas-cas.org

TAS 2022/A/9319 NADO Italia v. Jose Luis Palomino

LODO ARBITRALE emanato dal

TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT riunito nella seguente composizione:

Presidente: Ulrich Haas, Avvocato ad Amburgo, Germania e Professore a Zurigo, Svizzera Arbitri Bernhard Welten, Avvocato a Berna, Svizzera Michele A.R. Bernasconi, Avvocato a Zurigo, Svizzera

nel procedimento arbitrale tra

NADO Italia, Roma, Italia Rappresentata dal Procuratore Capo Pierfilippo Laviani, Procura Nazionale Anti-Doping, Roma, Italia

Ricorrente e

José Luis Palomino, Bergamo, Italia Rappresentato dagli Avvocati Luigi Chiappero e Maria Cesarina Turco, Torino, Italia; dagli Avvocati Enzo Morelli e Gian Pietro Bianchi, Milano, Italia; e dal Prof. Avv. Antonio Rigozzi, Ginevra, Svizzera

Resistente

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I. PARTI

1. La Procura Nazionale Antidoping (di seguito anche la “PNA”), istituita presso l’agenzia nazionale antidoping italiana (“NADO Italia” oppure “Ricorrente”), è l’organismo deputato a compiere in via esclusiva tutti gli atti volti all’accertamento di responsabilità dei tesserati o affiliati con federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva italiani, che abbiano tenuto condotte vietate dal Codice Sportivo Antidoping (“CSA”), adottate dalla NADO Italia in ottemperanza al Codice Mondiale Antidoping (“Codice WADA”) e recepite dai menzionati organismi sportivi. La PNA svolge funzioni inquirenti e requirenti per l’intero ordinamento sportivo italiano.

2. Il Sig. José Luis Palomino (“Resistente” oppure “Atleta”) è un calciatore professionista tesserato con la società Atalanta Calcio Bergamasca (“Club”). Il Club è affiliato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”).

3. NADO Italia e l’Atleta sono anche indicati collettivamente come le “Parti”.

II. FATTI DELLA CONTROVERSIA

4. Quella riportata di seguito è un’illustrazione sommaria dei fatti della controversia basata sulle memorie depositate dalle Parti, nonché i relativi mezzi di prova, e sulle allegazioni formulate in udienza. Ulteriori circostanze di fatto, riconducibili alle fonti ora indicate, potranno essere richiamate in sede di esame del merito della controversia. Si precisa, ad ogni modo, che sebbene il Collegio abbia preso in considerazione tutti i fatti, mezzi di prova ed argomentazioni, in fatto ed in diritto, proposti dalle Parti, farà nel presente lodo riferimento soltanto a quelli ritenuti necessari per chiarire le motivazioni su cui esso è basato.

A. Il controllo Antidoping

5. In data 5 luglio 2022, al termine di una seduta di allenamento del Club a Ciserano, l’Atleta è stato sottoposto ad un controllo antidoping fuori competizione.

6. In data 26 luglio 2022, il Comitato Controllo Antidoping comunicava alla PNA i risultati dell’esame del campione biologico dell’Atleta (campione A), evidenziando la presenza di Clostebol metabolita, una sostanza riportata nella categoria “S1 Agenti anabolizzanti” della Lista WADA delle Sostanze vietate e dei Metodi proibiti 2022, vietata sia nell’ambito che fuori dalle competizioni (“in- and out-of-competition”). Le analisi venivano effettuati nel Laboratorio Antidoping di Roma (“Laboratorio”).

7. Nella stessa data, la PNA contestava all’Atleta la violazione degli Articoli. 2.1 e 2.2 del CSA per la riscontrata presenza di Clostebol metabolita.

8. Sempre nella stessa data, su richiesta della PNA, il Tribunal Nazionale Antidoping (“TNA”) sospendeva in via cautelare l’Atleta.

9. In data 27 luglio 2022, l’Atleta richiedeva copia del rapporto analitico riferito al

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campione A. La documentazione veniva trasmessa all’Atleta in data 29 luglio 2022.

10. In data 11 agosto 2022, veniva effettuata l’analisi sul campione B nel Laboratorio in presenza del consulente tecnico dell’Atleta, il Prof. Antonio Oliva.

11. In data 12 agosto 2022, veniva notificato all’Atleta l’esito delle analisi del campione B, che confermavano il risultato ottenuto nelle prime analisi. Tale lettera affermava inoltre che: “… Contestazione Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente notifica la scrivente Procura Nazionale Antidoping (PNA) Le conferma la seguente contestazione: la violazione degli artt.2.1 e 2.2 del Codice Sportivo Antidoping (‘CSA') per la riscontrata presenza della sostanza vietata CLOSTEBOL METABOLITA, inserita nella Lista WADA categoria S1.1, accertata all'esito del controllo fuori competizione al termine di seduta di allenamento. In Ciserano II 05.07.2022, data del prelievo. Conseguenze della violazione della normativa antidoping. L'accertata violazione della normativa antidoping a suo carico potrà determinare uno o più delle seguenti Conseguenze: (a) Squalifica: esclusione per un determinato periodo di tempo dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento; (b) Sanzioni economiche: sanzione economica accessoria e/o spese procedurali. Facoltà dell'atleta Acquisizione della documentazione analitica Lei ha, altresì, la facoltà di acquisire copia della documentazione analitica relativa ai Campioni “A” e “B” con oneri a suo carico, mediante apposita richiesta da inviare allo scrivente Ufficio … Invio di deduzioni difensive e deposito di documentazione Lei potrà fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente notifica, osservazioni scritte; depositare documentazione e/o richiedere di essere ascoltato dalla PNA. …”

12. Nella stessa data, l’Atleta chiedeva copia della documentazione analitica riferita alle analisi sul campione B, che veniva trasmessa il successivo 22 agosto 2022.

13. In data 31 agosto 2022, l’Atleta produceva la sua memoria difensiva, corredata di documentazione e relazione del consulente tecnico Prof. Oliva.

14. In data 1° settembre 2022, presso la sede del PNA veniva effettuata l’audizione dell’Atleta in presenza dei suoi difensori.

B. Il Procedimento Dinanzi il TNA

15. In data 20 settembre 2022, la PNA notificava all’Atleta il proprio deferimento a carico del Sig. Palomino richiedendo – tra altro – la sanzione per due (2) anni ai sensi degli Articoli 2.1, 2.2 e 11.2.2 CSA insieme ad una sanzione economica di EUR 3,000 o di quella diversa ritenuta dal TNA.

16. In data 24 ottobre 2022, l’Atleta depositava la memoria difensiva.

17. In data 28 ottobre 2022, la PNA depositava una memoria in replica.

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18. In data 4 novembre 2022, si teneva l’udienza dibattimentale in presenza presso il TNA.

19. In data 7 novembre 2022, veniva comunicato il dispositivo della decisione (“Decisione Appellata”) ed in data 22 novembre 2022 le motivazioni della Decisione Appellata. La Decisione Appellata può essere essenzialmente riassunta citando le seguenti parti: “[…]

3. Poste tali premesse, il TNA ritiene in primo luogo provata sul piano oggettivo la violazione, atteso che la presenza della sostanza nel campione biologico appartenente all'Atleta non è contestata nemmeno da quest'ultimo. Quanto invece alle modalità di assunzione della sostanza e all'elemento soggettivo che ha accompagnato tale assunzione, nel presente giudizio si ‘scontrano’ due tesi tra loro incompatibili: a) la difesa asserisce che il Palornino fosse del tutto ignaro dell'applicazione al cane Lollo del prodotto Veterabol (contenente Clostebol) e basa tale affermazione sulle dichiarazioni rilasciate il 24 agosto 2022 dalla Sig.ra Sabrina Belotti, coniuge del Sig. Falcinelli che si era preso cura del cane; b) la PNA contesta invece tale ricostruzione dei fatti, oltre che per una serie di incongruenze intrinseche, in ragione delle dichiarazioni rilasciate alla PNA dello stesso Falcinelli il quale avrebbe invece dichiarato che il Palmomino era stato informato da subito dell’applicazione del prodotto, prodotto che gli aveva pure consegnato al momento della restituzione del cane Lollo.

4. Il TNA, alla luce dello standard probatorio della “probabilità cruciale” che informa il processo antidoping (art. 4.1 CSA), ritiene che la tesi della PNA sia da preferire. […]

5. Appurato, dunque, sul piano oggettivo che, secondo lo standard di prova dell'art. 4.1, il Falcinelli ha avvertito il Palomino delle cure cui il cane Lollo era sottoposto e che il 3 luglio 2022 il flacone e stato consegnato al Palomino stesso, con la conseguenza che dunque il Clostebol e penetrato nell'organismo di quest'ultimo dal contatto con il cane o perché il Palomino ha applicato direttamente il prodotto, il TNA è chiamato a valutare l’elemento soggettivo che ha accompagnato tale condotta.

6. […] Ne discende allora che la valutazione rimessa al TNA sull’elemento soggettivo ricade sulla capacita soggettiva del deferito di uniformarsi alla regola cautelare in ipotesi violata e sulla eventuale deviazione dalla condotta esigibile secondo i ben noti dettami del c.d. ‘agente modello’ (homo ejusdem professionis. et condicionis), ossia del modello rappresentato da un soggetto agente ‘ideale’, coscienzioso e avveduto. […] Il TNA ritiene che tale condotta ‘alternativa’, alla luce delle concrete emergenze probatorie in atti, non fosse in concreto esigibile dal Palomino, nemmeno rapportando la sua condotta quella di un agente ‘ideale’, coscienzioso e avveduto, considerato che: a) il cane Lollo e stato ritirato dal deferito solo nella serata di domenica 3 luglio e la mattina successiva il Palomino ha partecipato al raduno dell'Atalanta. Alle ore 12:10 del 5 luglio e stato effettuato il prelievo dell'urina, sicche, l’arco temporale intercorrente tra la riconsegna del cane e del prodotto ed il prelievo dei campioni poi risultati postivi copre pochissime ore, considerate le ore dedicate agli allenamenti ed al riposo fisiologico. Ciò già esclude, a giudizio del TNA, che la condotta del Palomino sia colpevole nel senso che il suo comportamento non sarebbe stato improntato alla ‘massima cautela’; b) il prodotto Veterabol e un prodotto veterinario che, se davvero somministrato, e stato somministrato dal Palomimo al proprio cane e non su se stesso, sicche la percezione del rischio era certamente inferiore rispetto alla assunzione diretta del prodotto; e) come emerge dalle dichiarazioni del Falcinelli, quest'ultimo aveva rappresentato al Palomino una situazione assolutamente ‘tranquillizzante’ (‘Procuratore: <<Quindi il Palomino sapeva sia della malattia sia del veterinario sia della cura e ha avuto anche il flacone?>> - Falcinelli: <<Si allora non e così grave come la mette giù lei, cioè non e una malattia ... E' un ... punto dell'erba dura che gi è entrate dentro come entrata anche il mio cane. Né più né meno ... Gli ho mandato la foto per digli guarda, non è una cosa preoccupante>>’ (Relazione Tecnica Ghigo, pagg. 26-27), sicche è ragionevole ipotizzare

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che il Palomino non abbia sospettato che si trattasse di un vero e proprio medicinale e tanto meno abbia pensato potesse contenere un anabolizzante o altra sostanza dopante […] In definitiva, il TNA ritiene che, sulla base del corredo probatorio in atti ed applicando II principio del ‘più probabile che non’, non sia possibile affermare che la condotta dell'atleta sia stata colpevole […].

7. Pertanto, il TNA conclusivamente ritiene di non dover irrogare alcuna sanzione.

PQM

Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del Sig. Jose Luis Palomino, tesserato FIGC, visto l'art. 4.1 esclude la responsabilità dello stesso in ordine agli addebiti ascrittigli. […]”

III. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

20. In data 12 dicembre 2022, NADO Italia, rappresentata della PNA, proponeva appello avverso la Decisione Appellata, depositando apposita dichiarazione presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (“TAS”) ai sensi dell’articolo R48 del Codice di Arbitrato in Materia di Sport (il “Codice TAS”). Nella Dichiarazione di Appello, NADO Italia ha richiesto che il caso fosse trasmesso ad un arbitro unico, che l’Atleta producesse a) la versione integrale di tutte le email, delle chat WhatsApp e di ogni altra forma di comunicazione che l’Atleta avesse avuto con il Sig. Falcinelli e sua moglie nel periodo da marzo 2022 in avanti, nonché b) la versione integrale di tutte le email, le chat WhatsApp e ogni altra forma di comunicazione che la compagna dell’Atleta, Sig.ra Juline Allne Matthey, aveva avuto con detto dogsitter e sua moglie nel periodo da marzo 2022 avanti, che il termine per depositare la memoria d’appello sia sospeso finché il Collegio abbia deciso sulla richiesta di presentazione dei documenti e che la procedura sia condotta in lingua italiana.

21. In data 20 dicembre 2022, il Consigliere al TAS ha preso atto dell’appello ed ha invitato il Resistente ad esprimersi sulle diverse richieste della Ricorrente.

22. In data 23 dicembre 2022, l’Atleta ha consentito alla richiesta della Ricorrente di sospendere il termine per depositare la Memoria di Appello e di condurre la procedura in lingua italiana. Nella stessa lettera, l’Atleta si è opposto alla richiesta della Ricorrente di sottoporre la controversia ad un arbitro unico.

23. In data 27 dicembre 2022, il Consigliere al TAS,alla luce del comune accordo tra le Parti, confermava che la procedura si sarebbe svolta in lingua italiana..

24. In data 5 gennaio 2023, il Consigliere TAS ha informato le Parti che il termine per il deposito della Memoria di Appello rimaneva sospeso nell’attesa che fossero state trattate le misure istruttorie richieste dalla Ricorrente nella Dichiarazione di Appello. La lettera inoltre informava le Parti che la Vice Presidente della Divisione di Appello del TAS aveva deciso che il presente arbitrato sarebbe stato trattato da un collegio di tre arbitri. Il TAS invitata quindi la Ricorrente a nominare, entro cinque giorni, un arbitro della lista del TAS.

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25. Nella stessa data, l’Atleta dichiarava di opporsi alle misure istruttorie richieste della Ricorrente, indicando che tutti i messaggi intercorsi fra il Palomino ed il Sig. Falcinelli erano già stati depositati al TNA. L’Atleta faceva altresì notare aver già messoa disposizione il suo telefono in occasione dell’udienza dinanzi al TNA. L’Atleta dichiarava inoltre opporsi alla produzione degli eventuali messaggi fra la Sig.ra Juline Allne Matthey ed il Sig. Falcinelli perché, secondo lui, inesistenti. Infine, l’Atleta informava il TAS come segue:

“Anche qualora le prove richieste dovessero esistere, quod non, sarebbe abusivo da parte di NADO Italia di richiederne la produzione dal TAS quando i suoi propri organi inquirenti e giudicanti avevano la possibilità di farlo. Sin da ora evidenzia, che su richiesta del TAS, come già avvenuto avanti il Tribunale, il Palomino metterà a disposizione il proprio telefono in maniera tale che i Giudici possano apprezzare il contenuto delle conversazioni.”

26. Il 9 gennaio 2023, NADO Italia ha inviato i suoi commenti al diniego del Resistente a produrre i documenti richiesti.

27. Nella stessa data, NADO Italia ha comunicato al TAS la nomina dell’avvocato Bernhard Welten come arbitro.

28. Sempre nella stessa data, il Consigliere TAS ha preso atto della nomina dell’arbitro da parte della Ricorrente e dei commenti (non richiesti) della Ricorrente in merito alla richiesta di produzione documentale. La lettera informa le Parti che per il momento non erano richieste ulteriori comunicazioni in tal senso.

29. In data 19 gennaio 2023, il Resistente ha nominato l’avvocato Michele A.R. Bernasconi come arbitro. Inoltre, l’Atleta ha chiesto che i commenti non richiesti della Ricorrente fossero dichiarati inammissibili.

30. In data 14 febbraio 2023, il Consigliere TAS ha informato le Parti che in nome della Presidente supplente della Divisione Arbitrale di Appello del TAS, il Collegio Arbitrale chiamato a pronunciarsi nella controversia in oggetto era composto come segue:

Presidente: Prof Ulrich Haas, Avvocato ad Amburgo, Germania e Professore a Zurigo, Svizzera Arbitri: Bernhard Welten, Avvocato a Berna, Svizzera Michele A.R. Bernasconi, Avvocato a Zurigo, Svizzera.

31. In data 21 febbraio 2023, il Consigliere TAS ha informato le Parti che il Collegio Arbitrale aveva deciso di dare seguito alla richiesta di produzione documentale di NADO Italia, per ragioni che sarebbero state poi esposte nel lodo finale. La lettera richiedeva al Resistente – a nome del Collegio Arbitrale – di produrre entro il 28 febbraio 2023 la documentazione sollecitata da NADO Italia nella Dichiarazione di Appello.

32. In data 27 febbraio 2023, l’Atleta ha risposto all’ordine procedurale del Collegio Arbitrale come segue: “Con riferimento alla comunicazione pervenuta in data 21/2 u.s. si trasmette:

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1) video dell'intera chat presente sul telefono del signor Palomino intercorsa con il signor Stefano Falcinelli. Tale modalità permette di apprezzare, con consequenzialità cronologica, le fotografie e gli audio ivi presenti. Non vi sono state comunicazioni intercorse a mezzo @mail o su altre piattaforme di messaggistica. Si ribadisce, che su richiesta del TAS, come già avvenuto avanti il Tribunale, il Palomino metterà a disposizione il proprio telefono in maniera tale che i Giudici possano apprezzare il contenuto delle conversazioni. 2) si è formalmente richiesto all'ex moglie del Palomino se fosse in possesso di conversazioni con Stefano Falcinelli e la di lui moglie Sabrina Belotti. Si allega alla presente la richiesta e la successive risposta dalla medesima fornita.”

33. In data 28 febbraio 2023, il Consigliere del TAS ha accusato ricezione della lettera dell’Atleta ed ha chiesto la Ricorrente di confermare se la sua richiesta di produzione documentale fosse da ritenersi o meno soddisfatta.

34. In data 3 marzo 2023, la NADO Italia ha risposto come segue alla lettera del TAS:

“[…] il Resistente ha prodotto solamente la propria chat WhatsApp con il dogsitter sig. Falcinelli esibita nel corso dell’udienza di primo grado. Posto che nel corso della medesima udienza il Resistente aveva sostenuto che a occuparsi della consegna del cane nel mese di giugno al suddetto dogsitter era stata la propria compagna, l'assenza di qualsiasi prova di comunicazioni tra la sig.ra Juline Mathey e il sig. Falcinelli e/o la di lui moglie sig.ra Belotti - senza che la sig.ra Mathey spieghi perché non e in possesso di alcunché - contraddice quanto sostenuto dall’Atleta. […] si chiede che l’Atleta produca copia di tutte le comunicazioni intercorse tra i sig.ri Falcinelli e Belotti con l’Atleta stesso e la sig.ra Mathey (o altra persona che si occupò di concordare con il sig. Falcinelli consegna e ritiro del cane) estratte dai device dei sig.ri Falcinelli e Belotti, ciò anche al fine di verificare la concordanza della chat da lui prodotta con il sig. Falcinelli. […] In conclusione, si rinnova la richiesta di mantenere sospeso il termine per il deposito della Memoria di Appello (Appeal Brief) fino alla ricezione da parte del Resistente del materiale istruttorio proveniente dai sig.ri Falcinelli e Belotti. Laddove tale richiesta istruttoria non sia accolta, si chiede che il termine per il deposito della Memoria di Appello sia fissato al 31 marzo 2023.”

35. In data 3 marzo 2023, il Consigliere del TAS ha invitato il Resistente a far parte dei suoi commenti alle richieste di NADO Italia entro l’8 marzo 2023.

36. In data 7 marzo 2023, il Resistente ha risposto indicando aver già prodotto tutte le conversazioni in suo possesso e che – per quanto concernesse eventuali messaggi fra l’ex compagna del Sig. Palomino e le persone che si sono occupate del cane Lollo – il Resistente non era in grado di fornire altre informazioni. In conclusione, il Resistente informava il TAS che il Resistente si opponeva alla richiesta di NADO Italia per un’estensione del termine per il deposito della Memoria di Appello.

37. In data 8 marzo 2023, il Consigliere del TAS ha informato le Parti che il Collegio arbitrale aveva preso in debita considerazione le rispettive posizioni delle Parti in merito alla produzione documentale e che non considerava poter prendere altre misure in tal proposito a questo stadio della procedura. Pertanto, la Ricorrente veniva invita a

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depositare la Memoria di Appello entro il 31 marzo 2023.

38. In data 30 marzo 2023, NADO Italia ha depositato la Memoria di Appello.

39. In data 31 marzo 2023, il Consigliere del TAS ha accusato ricezione della Memoria di Appello ed ha invitato il Resistente a depositare la Memoria di Risposta entro venti giorni.

40. In data 5 aprile 2023, il Resistente ha chiesto che il termine per il deposito della Memoria di Risposta fosse esteso sino al 30 maggio 2023.

41. In data 6 aprile 2023, NADO Italia non si è opposta alla richiesta del Resistente. Il Consigliere del TAS ha di seguito confermato che il termine per il deposito della Memoria di Risposta era prorogato sino al 30 maggio 2023.

42. In data 23 maggio 2023, il TAS ha informato le Parti che il Collegio riteneva poter già concludere in merito alla necessità di svolgere un’udienza in persona ed ha invitato le Parti ad informare il Consigliere del TAS in merito alla loro disponibilità in relazione a delle date indicate nella lettera.

43. In data 29 maggio 2023, il Resistente ha chiesto una proroga di 20 giorni del termine per il deposito della Memoria di Risposta.

44. Nella stessa data, il Consigliere del TAS ha invitato la Ricorrente ad esprimersi a proposito di tale richiesta del Resistente.

45. Sempre nella stessa data, NADO Italia si è opposta alla richiesta del Resistente per una proroga del termine per depositare la Memoria di Risposta.

46. In data 30 maggio 2023, il Consigliere del TAS a nome del Collegio ha confermato alle Parti che l’udienza si sarebbe tenuta mercoledì, 6 settembre 2023, a Lugano, come concordato dalle Parti. Il Consigliere del TAS informava altresì le Parti che la questione inerente un'eventuale proroga era stata sottoposta al Collegio e che, nel frattempo, il termine del Resistente era sospeso.

47. In data 1° giugno 2023, il Collegio ha deciso di concedere al Resistente un’ultima proroga di 10 giorni.

48. In data 12 giugno 2023, il Resistente ha depositato la sua Memoria di Risposta, nella quale ha sollevato – inoltre – l’eccezione di competenza del TAS e ha avanzato una richiesta di biforcazione del procedimento.

49. In data 13 giugno 2023, il Consigliere del TAS ha accusato ricezione della Memoria di Risposta ed ha informato le Parti che, salvo diverso accordo tra le Parti o ordine del Collegio, lo scambio di memorie scritte era da considerarsi come terminato. Inoltre, la lettera ha invitato le Parti ad esprimersi sulla necessità di procedere ad una Case Management Conference per discutere di questioni inerenti l’Udienza, l’amministrazione delle prove, etc.

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50. In data 7 luglio 2023, la Ricorrente ha depositato i suoi commenti all’eccezione di competenza sollevata dal Resistente.

51. In data 19 giugno 2023, il Resistente ha risposto al TAS come segue:

“Consapevole delle esigenze di economia procedurali, il Sig Palomino: • Considera che detta CMC sia necessaria solo nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse respingere la domanda di decisione separata su competenza (si vedano in proposito i paragrafi 3 e 116 et seq della Risposta) ovvero accoglierla ma dichiararsi competente con un lodo incidentale. • Ciò nonostante, propone di fissare già sin d'ora una data nella seconda metà di agosto, così da permetter al Collegio di decidere la questione della propria competenza prima della CMC (e dell’udienza).”

52. In stessa data, NADO Italia ha fatto parte al TAS della sua disponibilità allo svolgimento di una Case Management Conference. Inoltre, NADO Italia ha chiesto di essere autorizzata a produrre una replica specifica in merito al presunto difetto di giurisdizione sollevato dal Resistente.

53. In data 20 giugno 2023, il Consigliere TAS ha informato le Parti che il Collegio aveva deciso di accordare alla Ricorrente un termine di 20 giorni per sottoporre i suoi commenti in merito all’eccezione di competenza sollevata dal Resistente.

54. In data 7 luglio 2023, la Ricorrente ha depositato i suoi commenti in merito all’eccezione di competenza sollevata dal Resistente.

55. In data 17 luglio 2023, il Consigliere del TAS ha informato le Parti che il Collegio aveva deciso di respingere la richiesta di biforcazione del Resistente e che l'eccezione di competenza sollevata dal Resistente sarebbe stata risolta nel Lodo finale. La lettera inoltre confermava che l'udienza si sarebbe svolta mercoledì, 6 settembre 2023, a Lugano e le Parti erano invitate a comunicare al TAS, entro il 28 luglio 2023, i nomi di tutte le persone che avrebbero partecipato all'udienza. Separatamente, preso nota della richiesta del Resistente formulata nel suo scritto del 19 giugno 2023 in merito alla necessità di convocare una CMC, la lettera invitava il Resistente ad indicare, entro il 21 luglio 2023, se manteneva la sua richiesta in tal senso e – in caso affermativo – entro il medesimo termine di indicare con precisione i punti (unicamente procedurali) che il Resistente intendeva discutere in una eventuale CMC.

56. In data 26 luglio 2023, la Ricorrente ha comunicato i nomi delle persone che avrebbero partecipato all’udienza. Inoltre, la Ricorrente ha richiesto nella lettera che “sia reso chiaro, su che cosa la sig.ra Mathey dovrà rendere testimonianza […] [e che] si chiede che vengano indicati gli argomenti su cui dovrà vertere la testimonianza”.

57. In data 27 luglio 2023, il Resistente ha comunicato i nomi delle persone che avrebbero partecipato all’udienza. Con tale lettera, inoltre, il Resistente richiedeva che la Ricorrente producesse una relazione scritta dettagliando gli argomenti su cui si sarebbero dovuto sentire all'udienza gli esperti della Ricorrente.

58. In data 7 agosto 2023, il TAS ha comunicato alle Parti una bozza di programma di

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udienza ed ha invitato le Parti a sottoporre eventuali commenti in tal proposito entro il 14 agosto 2023. La lettera continuava come segue:

“Come si potrà notare, il Collegio ritiene che l'esame degli esperti indicati dalle Parti possa avvenire nell’ambito di una sessione comune (hot tub), durante la quale gli esperti potranno elucidare le questioni scientifiche che le Parti riterranno necessario portare all’attenzione del Collegio. A tal scopo, le Parti sono invitate a sottoporre, entro il 25 agosto 2023, una lista di argomenti su cui le Parti ritengono debba vertere la discussione tra gli esperti. Le Parti sono esortate a discutere congiuntamente l’allestimento di tale lista e produrre un risultato concordato tra di esse. Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene pertanto che si esaurisca la necessità di ordinare alla Ricorrente la produzione di una relazione scritta da parte dei propri esperti, come richiesto dal Resistente nel suo scritto del 28 luglio 2023 (annesso). Faccio inoltre notare che per lo svolgimento della hot tub, il Collegio ritiene sufficiente sentire un esperto per ogni parte. Per quanto riguarda invece la testimonianza della Signora Juline Mathey, il Collegio, indipendentemente dalla richiesta di NADO Italia in tal senso (cf. scritto del 26 luglio 2023, annesso), invita il Resistente a produrre, alternativamente e a scelta, una dichiarazione scritta (Witness Statement), oppure un sommario, della testimonianza che la Signora Mathey sarà chiamata a rendere. Separatamente, confermo che, in mancanza di una conferma da parte del Resistente in tal senso, non si terra alcuna CMC. Infine, allego l'Ordine di Procedura relativo al presente procedimento. Invito le Parti a firmarlo entro 1'14 agosto 2023.”

59. In data 8 agosto 2023, il Resistente ha comunicato al TAS quanto segue:

“NADO Italia nel proprio atto di appello non ha mai contestato gli argomenti scientifici contenuti nelle consulenze a firma dei Professori Oliva, Gottardo Bertolotti, nonché in quella del Professor Salomone … Inoltre, il ricorrente a pagina 16 dell’atto di appello, nella parte dedicata ai mezzi istruttori, ha chiamato a prova contraria il Prof. Botré e il dottor Della Torre, senza depositare relazioni ne indicare i punti e gli argomenti delle consulenze di parte resistente che dovrebbero formare oggetto di prova contraria. Per tale ragione la Resistente aveva richiesto, con comunicazione trasmessa in data 28/7/2023, che il TAS ordinasse alla NADO di depositare una relazione scritta almeno un mese prima dell’udienza, richiesta non accolta dal TAS che ha pero disposto che le parti discutano congiuntamente prima dell’udienza, ‘una lista degli argomenti su cui le Parti ritengono debba vertere la discussione tra gli esperti’. La Resistente ritiene che questo modo di procedere avvantaggi indebitamente la Ricorrente e i suoi esperti che possono tenere "riservati" i loro argomenti fino al giorno dell'udienza in palese contraddizione con gli artt. 182(3) e 190(2)(d) LDIP. La Resistente invita dunque il Collegio a riesaminare la richiesta del 28/7/2023 e riserva espressamente i propri diritti in proposito. …”

60. In data 9 agosto 2023, il Collegio arbitrale, alla luce della posizione espressa dal Resistente, accettava di rivedere le istruzioni precedenti ed ha invitato NADO Italia a far pervenire – entro il termine del 25 agosto 2023 – una lista degli argomenti e delle conclusioni presentati dagli esperti del Resistente e contestati da NADO Italia, indicando le motivazioni e illustrando le divergenti posizioni dei propri esperti in tal

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merito.

61. In data 9 e 10 agosto 2023, le Parti hanno firmato l’Ordine di procedura.

62. In data 24 agosto 2023, NADO Italia ha inviato la lista degli argomenti e delle conclusioni presentati dagli esperti del Resistente e non condivisi da NADO.

63. In stessa data, il Consigliere TAS ha informato le Parti che il Collegio arbitrale riteneva che gli elementi forniti potevano permettere al Resistente di preparare adeguatamente i propri esperti per la discussione “hot tub”.

64. In data 25 agosto 2023, il Resistente ha informato il TAS come segue:

“È affliggente dover constatare che in sede TAS una NADO si ostini a nominare esperti senza presentare una perizia che permetta di preparare correttamente da ambo le parti la hot tub session ordinata dal Collegio.

Sia quel che sia, per scrupolo procedurale e onde evitare inutile diatribe in sede di udienza, questa difesa desidera chiarire quanto segue alla luce della email dell’Appellante:

1. Ad oggi non è nemmeno dato sapersi chi sarà l’esperto presentato dall’Appellante.

2. È confermato come pacifico il fatto che lo scenario presentato dal Resistente sia compatibile con il risultato delle analisi (§§ 93-94 della Risposta). Il punto non sarà dunque oggetto della hot tub session.

3. L’Appellante ci informa che il suo esperto considera che lo scenario presentato dall’Appellante (assunzione diretta della sostanza da parte dell’Atleta stesso) sia più probabile.

4. L’Appellante considera che ‘il confronto tra gli esperti sarà focalizzato essenzialmente sul grado di probabilità’ dei due scenari riconosciuti come possibili.

5. Poiché l’uso dell’espressione ‘focalizzato essenzialmente’ è senza dubbio ambiguo, il Resistente invita il Tribunale a confermare che l'esperto dell'Appellante non sia autorizzato a trattare argomenti che vadano oltre la questione della probabilità degli scenari identificati dalle parti ‘alla luce della stima quantitativa rinvenuta’ nel campione del Resistente.

6. Nella sua email l'Appellante fa riferimento ad un ‘atteso un precedente [asseritamente] analogo a quello in esame’ senza indicare di quale precedente si tratti.

7. A parte il fatto che non è dato sapere di quale precedente si tratti, va chiarito prima dell'udienza che se l'Appellante è libero di fondare la sua analisi di probabilità su analogie con casi pubblicati (si vedano i quattro bullet points a pagina 14 della memoria d'appello) queste analogie non possono essere oggetto della hot tub session in quanto né gli esperti né il Collegi non sono in possesso degli elementi scientifici relativi dei casi in questione che permetterebbero una discussione scientificamente fondata (soprattutto in assenza di perizia scritta). L'Appellante potrà ovviamente replicare alle considerazioni giuridiche sviluppate ai paragrafi 97 a 102 ma non dev'essere autorizzato a trarre conclusioni scientifiche da decisioni di cui non si conoscono i dettagli.

TAS 2022/A/9319 NADO Italia c. José Luis Palomino – pag. 12

Le sarei grato di tramettere quanto precede ai membri del collegio affinché possano dare le istruzioni del caso.

Si potrebbe altresì immaginare che il Collegio chieda prima dell’udienza agli esperti se davvero sia scientificamente possibile pronunciarsi sulla probabilità rispettiva degli scenari in questione ‘alla luce della stima quantitativa rinvenuta’ e, in ultima analisi, sull’utilità della hot tub session.”

65. Il Resistente produceva inoltre una dichiarazione scritta resa dalla Sig.ra Juline Mathey, nella quale essa spiegava quanto segue:

“Come avevo già comunicato non ho scambiato messaggi con Falcinelli o la moglie a giugno 2022 quando abbiamo lasciato a casa loro il cane Lollo. Durante il periodo in cui eravamo in vacanza il signor Stefano Falcinelli non mi ha mai detto che il cane stava male e che aveva dovuto curarlo con dei medicinali. Neanche quanto siamo rientrati i primi di luglio del 2022 mi ha detto che aveva dato al cane un farmaco e non ei ha consegnato nessun medicinale.”

66. Sempre in data 25 agosto 2023, il TAS ha invitato la Ricorrente a sottoporre i suoi commenti in merito allo scritto del Resistente.

67. In data 29 agosto 2023, preso nota dei commenti delle Parti in merito all’esame degli esperti, il Collegio arbitrale ha emesso la seguente ordinanza procedurale in merito all'audizione degli esperti:

“Alla luce della posizione espressa da NADO Italia nei suoi ultimi scritti, i1 Collegio arbitrale ritiene poter fare le seguenti considerazioni: 1) Rimane indiscusso tra le Parti ehe una contaminazione del Resistente con la sostanza Clostebol attraverso i1 trattamento del cane Lollo (con applicazione del farmaco veterinario Veterabol) sia in linea di principio uno scenario possibile. Ciò premesso, non risulta pe1ianto necessario sentire il parere degli espe1ii su questo punto. 2) Per quanto riguarda i valori riscontrati nel campione di urina del Resistente, NADO Italia ritiene che lo scenario di una contaminazione da cane a uomo non sia impossibile, ma vista la concentrazione riscontrata nell' Atleta improbabile. Su questo punto verranno ascoltati gli esperti. In questo contesto, tuttavia, si sottolinea che la valutazione delle prove e di unica competenza del Collegio arbitrale e non degli espe1ii e che le probabilità oggettiva non e decisiva per i1 suo convincimento. 3) A prescindere da quanto precede, i1 Collegio arbitrale evidenzia che in questo caso non solo l'onere della prova, ma anche l'onere della presentazione dei fatti ("Behauptungs- und Bestreitenslast") possono svolgere un ruolo nella valutazione del caso. In tal proposito, si rimanda in particolare ai principi della sentenza CAS 2011/A/2384 & 2386. 4) Infine, il Collegio arbitrale tiene inoltre a ricordare che non è il ruolo degli esperti fornire testimonianze su questioni meramente fattuali, ma unicamente sugli aspetti scientifici e/o accademici rilevanti per la base fattuale o legale del procedimento. A nome del Collegio arbitrale invito pertanto le Parti a prendere nota di quanto esposto, al fine di limitare la discussione tra esperti ai soli aspetti scientifici rilevanti per il presente procedimento, evitando quindi possibili malintesi e lunghe discussioni preliminari.”

68. In data 6 settembre 2023, si teneva a Lugano l’udienza dinanzi al Collegio arbitrale, assistito dal Consigliere del TAS, Avv. Giovanni Maria Fares, per la discussione della

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controversia. Hanno partecipato all’udienza

Per la Ricorrente:

Cons. Pierfilippo Laviani (Procuratore Capo); Sig.ra Stefania Terenzio (Segretario della PNA); Sig.ra Barbara Isola (Funzionario della PNA).

Per il Resistente:

Avv. Luigi Chiappero; Avv. Prof. Antonio Rigozzi; Avv. Maria Cesarina Turco; Avv. Gian Pietro Bianchi; Avv. Simone Cargnel; Sig. José Luis Palomino (Resistente); Sig.ra Juline Mathey (testimone); Dott. Del Vescovo (testimone) Prof. Alberto Salomone (esperto).

69. Le Parti non hanno sollevato alcuna obiezione sulla costituzione del Collegio arbitrale, né hanno sollevato altre obiezioni procedurali. Al termine del procedimento, le Parti hanno espressamente confermato che il loro diritto al contradittorio era stato rispettato. Nel corso dell'udienza, le Parti hanno inoltre rinunciato al diritto di ascoltare gli esperti.

IV. LE CONCLUSIONI DELLE PARTI E LE RISPETTIVE POSIZIONI

70. Quella che si propone di seguito è soltanto una sommaria esposizione delle principali allegazioni delle Parti, basata sulle memorie depositate e sulle argomentazioni difensive presentate in udienza, fatta al solo scopo di illustrare le rispettive posizioni. Per tale motivo, essa non pretende di essere pienamente esaustiva. Il Collegio arbitrale, comunque, ha attentamente considerato ogni allegazione delle Parti, anche qualora non ne venga fatta diretta menzione nel presente lodo.

A. La Ricorrente

71. Nella memoria d’appello, NADO Italia ha inoltrato le seguenti conclusioni: “In via preliminare a) dichiarare ammissibile il presente appello. b) ordinare al Resistente di far testimoniare la sig.ra Juline Allne Matthey. Nel merito c) riformare la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping comunicata il 22 novembre 2022 laddove riconosce la presenza di Nessuna colpa o negligenza ai sensi dell’art. 11.5 CSA (i.e. 10.5 WADA Code); e per l’effetto. d) condannare il Resistente a un periodo di squalifica per 2 (due) anni ovvero - in via subordinata e laddove si accerti che Nessuna colpa o negligenza significativa sia applicabile

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- il diverso periodo di squalifica che il Collegio riterrà opportuno in considerazione del grado di colpa dell’Atleta applicabile, con decorrenza a partire dalla data in cui il lodo entrerà in vigore. Ogni periodo di sospensione provvisoria effettivamente scontato dal Resistente prima dell’entrata in vigore del Lodo CAS sarà accreditato a fronte del periodo totale di squalifica. e) porre a carico de/ Resistente, ai sensi dell'art. R64.5 del Codice TAS, le spese, le competenze e gli onorari affrontate dalla NADO Italia nel corso del presente giudizio, nonché euro 3.000 a titolo di sanzione economica accessoria.”

72. La Ricorrente si avvale delle seguenti argomentazioni a sostegno delle sue conclusioni: a) Il TAS ha giurisdizione per decidere il presente appello e deve rigettare l'eccezione di incompetenza sollevata dal Resistente: - Il Resistente ha lo status di livello internazionale. Questo è evidenziato dalla comunicazione del 26 luglio 2022 della FIFA, la quale ha confermato come segue: “The definition of an International-Level Player is found in the FIFA Anti-Doping Regulations (2021 edition), namely ‘a player designated by FIFA or a Confederation as being within FIFA's or the Confederation's Registered Testing Pool and/or a player who participates regularly in International Competitions (as defined in these Regulations) and/or Competitions under the jurisdiction of a Confederation’. We would like to emphasize that this definition serves as a basis for the respective hearing body to assess whether a player should be considered an international-level player and that this should be done on a case-by-case basis, taking into account other elements that might be relevant for a particular player. According to open-source Information, Mr Jose Luis Palomino is currently playing for Atalanta Bergamo, and has recently also participated in the UEFA Champions League and Europa League. As such, we would consider that Mr Palomino is an international player as per our regulations. […]” - Nelle sue difese dinanzi al TNA, il Resistente non ha mai messo in questione sul suo status di atleta di livello internazionale. - Nella Decisione Appellata anche il TNA parte dal presupposto che il Resistente sia un atleta di livello internazionale. L’Atleta agisce in mala fede se non contesta immediatamente una circostanza cruciale per il radicamento della competenza. - L’articolo 9.1.1 lett. e) dell’International Standard for Result Management (“IRSM”) dispone che “the decision shall indicate whether the Athlete is an International-Level Athlete for the purposes of the appeal route under the Code Article 13.” - La definizione del termine “atleta di livello internazionale” nelle CSA riporta alla definizione della federazione internazionale di appartenenza. La relativa norma contenuta nelle FIFA Anti-Doping Regulations recita: “International-Level Player: a Player designated by FIFA or a Confederation as being within FIFA 's or the Confederation 's Registered Testing Pool and or a Player who participates regularly in International Competitions (as defined in these Regulations) and/or Competitions under the jurisdiction of a Confederation.”

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- Questa norma è del tutto diversa rispetto quella contenuta a base della sentenza CAS 2018/A/5853, nella quale mancava l’avverbio “regularly”. - Il Resistente soddisfa la definizione di cui sopra, perché ha partecipato con il Club alle seguenti competizioni internazionali: (1) stagione 2021/2022: UEFA Champions League e UEFA Europa League; (2) stagione 2020/2021: UEFA Champions League; (3) stagione 2019/2020: UEFA Champions League; (4) stagione 2018/2019: Gare di qualificazione UEFA Europa League; (5) stagione 2017/2018: UEFA Europa League; (6) stagione 2016/2017: UEFA Champions League e UEFA Europa League. A ciò si aggiunge la convocazione in nazionale argentina per le partitedi qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, tenutesi nel maggio 2021. Inoltre, nella stagione 2023/2024 l’Atleta partecipa nuovamente con il Club alla UEFA Europa League. - Il termine “regularly” sta per la definizione nel dizionario Collins per “at regular times or intervals”, “according to plan, custom” oppure per “usually, ordinary”. È esattamente a questa definizione che si riferisce la FIFA nella sua lettera in data 26 luglio 2022. - Il fatto che il verbo “participates” sia stato mantenuto al tempo presente e corretto perché il senso della frase è che “di solito partecipi”, il che ovviamente “include sia abituali partecipazioni del recente passato che partecipazioni del prossimo futuro.” - La definizione della FIFA è anche in linea con l’entrata in vigore dell’International Standard for Testing and Investigations della WADA 2021 (“ISTI”), i1 quale all’articolo 4.3.2 lett. a) dispone che: “An International Federation is free to determine the criteria it will use to classify Athletes as International-Level Athletes, e.g., by ranking, by participation in particular International Events, etc. It should make that determination in good faith, in accordance with its responsibility to protect the integrity of the spart at the international level (the showcase of the spart to the public), by fixing a definition that shall, at a minimum (and in accordance with the Risk Assessment undertaken in connection with the relevant sport/sports discipline), include those Athletes who compete regularly at an international level and/or who compete at a standard at which world records may be set.” b) La Decisione Appellata si basa su un presupposto errato: - I fatti dimostrano inequivocabilmente che il Sig. Falcinelli aveva previamente informato l’Atleta circa l’utilizzo del prodotto Veterabol sul cane, inviando all'Atleta foto e video. - Ci sono divergenze importanti tra la versione dei fatti sottoposta dall’Atleta e quella del Sig. Falcinelli. Quest’ultimo non aveva alcuna ragione per affermare fatti contrari alla versione dell’Atleta. Egli era lo stesso oggetto che nei messaggi scritti e vocali, dal 15 luglio 2022 in poi, si era posto ad assoluta disposizione dell’Atleta: “Messaggio di Falcinelli all'Atleta del 22/08/22: ‘Non so il problema che ti accusano in caso dai la colpa ha (sic) me non ci sono problemi fammi solo sapere cosa devo fare ho (sic) dire ok’; a cui l'Atleta replica ‘Ok Stefano grazie ti chiamera il mio avvocato’;

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Messaggio di Falcinelli all’Atleta del 26/08/22: ‘Si non ci sono problemi vanno parecchi a prenderlo non farti problemi per me ti aiuto in ogni caso su tutto ok con me puoi sempre contarci ok ciao scusa se ti scrivo adesso ho avuto un po' da fare’; Messaggio di Falcinelli all'Atleta del 31/08/22: ‘Ciao ho già sentito il tuo legale sorvolando che ha tutti i miei dati ma dovrei vederti un attimo di persona devo dirti cose private dimmi solo quando puoi ok io ti diro dove ciao’; Messaggio di Falcinelli all’Atleta del 31/08/22: ‘Ho sentito ora anche la veterinaria che a sentito l’avvocato ora vediamo di trovare il tutto per risalire al tutto perché ora la normativa vogliono la ricetta prima di 10 giorni fa era senza ricetta oK.” - Il Sig. Falcinelli ha affermato di aver informato, nel mese di giugno, il Resistente circa la visita al veterinario, la somministrazione del farmaco Veterabol al cane e di aver consegnato il flacone del prodotto medesimo in sede di ritiro del cane il giorno 3 luglio 2022. Ne segue che l’Atleta era messo in condizione di verificare il potenziale rischio dopante connesso ad un’entrata in contatto con detto spray e/o con altre trattate con detto spray. Inoltre, la parola “Clostebol” era ben indicata sul flacone. - Ammesso (e non concesso) che l'assunzione sia avvenuta davvero tramite contatto con il pelo del cane Lollo - circostanza sulla quale si nutrono legittimi dubbi - pare evidente che non possa applicarsi al Resistente il concetto di assenza di colpa e negligenza, mancando i presupposti di fatto e diritto per tale applicazione. Egli sapeva del trattamento sul proprio cane e ricevette anche il flacone in consegna. Ne segue che gli rendeva del tutto possibile verificare il rischio di assunzione da contatto, essendo ovviamente possibile assumere una sostanza dopante per via dermica sia umano-umano che animale-umano. - La Ricorrente sottolinea ulteriori incongruenze di natura fattuale che fanno dubitare che il trattamento del cane con lo spray possa essere la causa del risultato positivo al doping. La Ricorrente si referisce in particolare: • alle circostanze relative all’acquisto dello spray Veterabol. Il Sig. Falcinelli aveva affermato nel corso dell’audizione dinanzi alla PNA che aveva trattato il cane Lollo in giugno dopo aver fatto visitare il cane dalla veterinaria Dott.ssa Silvia Cartacci e di aver poi comprato il farmaco su indicazione della veterinaria (ma senza prescrizione). Orbene, la Zooagricola S.N.C. ha rilasciato un’attestazione d’acquisto di un flacone Veterabol del 9 aprile 2022, ossia un periodo antecedente al giugno 2022; • II Clostebol riscontrato nelle urine dell’Atleta risulta in misura approssimativamente pari a 0,8 ng/ml. Il Veterabol contiene 0,5 grammi di Clostebol disciolto in 100 ml di liquido e secondo le istruzioni deve essere spruzzato su una ferita per 1-2 secondi ogni volta. I dati degli studi pubblicati che misurano il Clostebol trovato nelle urine di volontari che avevano stretto le mani con altri volontari che avevano applicato, 30 minuti prima, 5 mg di crema di Clostebol alle loro mani sono incompatibili con una presenza pari a 0,8 ng/ml. Invero, una concentrazione pari a 0,8 ng/ml e oltremodo compatibile con un'assunzione diretta piuttosto che con una “da contatto”. A

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conforto di quanto esposto sopra, la Ricorrente fa poi riferimento ad alcuni casi recenti. - La definizione d’“Assenza di colpa o negligenza significativa” recita “l'Atleta o altra Persona che dimostri che qualsiasi Colpa o Negligenza, considerate le circostanze del caso specifico e tenendo conto dei criteri per affermare l'assenza di colpa o negligenza, non era significativa in relazione alla violazione della normativa antidoping. Tranne nel caso in cui si tratti di una Persona Protetta o di un Atleta ricreazionale, per qualsiasi violazione dell’articolo 2.1, l'Atleta deve anche dimostrare come la sostanza proibita sia penetrata nel proprio organismo.” - Alla luce di quanto precede, la vicenda disciplinare del Resistente merita una sanzione di anni due in qualsiasi scenario. Se si vuole dare credito alla tesi dell'assunzione tramite Veterabol, quanto riferito dal teste Falcinelli dimostra come l'Atleta avesse tutta la possibilità di prendere informazioni con dovuto anticipo ed evitare l'asserita assunzione da contatto. Se invece, come pare più probabile e verosimile, i fatti non andarono come rappresentato, è comunque applicabile una sanzione pari a due anni alla luce del fatto che l'Atleta non ha provato come la sostanza sia entrata nel proprio organismo secondo lo standard di prova applicabile, né la presenza di quelle “circostanze eccezionali” che sono necessarie quantomeno per il riconoscimento dell'assenza di colpa e negligenza ai sensi del commento di cui all’articolo 10.5 Codice WADA. - La PNA non chiede di considerare la condotta come intenzionale alla luce dei diversi casi di Clostebol avvenuti in Italia negli ultimi anni, specie a causa del prodotto cicatrizzante Trofodermin. Solo nel 2021 ci sono stati ben 9 casi di positività legati all'utilizzo di detto farmaco, sia in forma diretta che “da contatto”.

B. Il Resistente

73. Nella Memoria di Risposta, il Resistente ha inoltrato le seguenti conclusioni: “A titolo principale, con lodo su competenza 1. che Codesto Collegio dichiari la propria incompetenza in quanto trattasi di atleta non di livello internazionale; A titolo sussidiario, con lodo nel merito 2. in linea di principalità che Codesto Collegio respinga l’appello proposto dalla Procura Antidoping confermando l’assoluzione del Signor Palomino per assenza totale di colpa; 3. in via subordinata che Codesto Collegio contenga la sanzione nell’ambito del presofferto; Ad ogni modo 4. che NADO Italia venga condannata alle spese d'arbitrato e al pagamento di una contribuzione alle spese di difesa a titolo di ripetibili.”

74. A sostegno delle richieste formulate al TAS, il Resistente adduce le seguenti argomentazioni: a) Il TAS non ha competenza per decidere il presente appello:

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- nel caso di specie l’appello doveva essere proposto davanti alla Corte Nazionale d’Appello antidoping. - La norma di riferimento in materia competenza del TAS ai fini di appello avverso le decisioni adottate in primo grado dal TNA deriva dall’articolo 18.2.1 CSA. La predetta normativa ripartisce la competenza in ragione della presenza o meno di due criteri di “internazionalità” chiaramente definiti: l'atleta deve essere “di livello internazionale” o la violazione in contestazione deriva dalla partecipazione ad un “Evento sportivo internazionale”. - Nel caso presente il caso non ha relazione alcuna con un evento sportivo internazionale. Per la definizione del termine “Atleta di livello internazionale” il CSA contiene la seguente definizione: “gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione delta Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello Standard di Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (International Standard for Testing and Investigations)”. - La FIFA definisce il termine “International-Level Player” nelle Anti-Doping Regulations come segue: “a Player designated by FIFA or a Confederation as being within FIFA 's or the Confederation 's Registered Testing Pool and/or a Player who participates regularly in International Competitions (as defined in these Regulations) and/or Competitions under the jurisdiction of a Confederation.” - All'epoca dei fatti il Resistente non faceva parte né del Registered Testing Pool (RTP) della FIFA né del RTP della UEFA (la confederazione di appartenenza del suo club) né tantomeno a quello della CONMEBOL. Inoltre, l’Atleta non partecipava allora regolarmente a competizioni internazionali come definite dal regolamento antidoping della FIFA. Nella stagione 2022/2023, la stagione durante la quale il controllo antidoping ha avuto luogo, il Resistente non ha partecipato a nessuna competizione internazionale. È tuttavia vero che l’Atleta ha, in passato (e probabilmente anche in futuro) giocato partite sotto l’egida della UEFA. Ma si deve ritenere che la normativa rilevante richiede una partecipazione regolare (“regularly”) e non recente (“recently”). Il Resistente si riferisce anche alla giurisprudenza TAS. Nell’affare TAS 2018/A/5853, il collegio ha rilevato che l'uso del tempo presente nel verbo partecipare (“participates …”) era a significare che il momento rilevante debba logicamente essere quello in cui è avvenuta la violazione antidoping. Nel caso presente, nel momento rilevante ai fini della valutazione circa il riparto della competenza (il 5 luglio 2022) il Resistente non partecipava a nessuna competizione internazionale per tutta la stagione. Il fatto che la definizione contenuta nel regolamento antidoping della FIFA sia stata modificata nel 2021 aggiungendo il proverbio “regolarmente” (“regularly”) rispetto alla definizione discussa dal TAS nel lodo precitato non cambia alcunché. b) Il Resistente sostiene che non ha agito con colpa: - L’Atleta non contesta né le modalità del controllo antidoping, né le analisi svolte dal Laboratorio. La violazione dell’articolo 2.1 CSA è ammessa.

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- L’Atleta ha dimostrato secondo lo standard probatorio, come la sostanza Clostebol sia entrata nel proprio organismo attraverso il proprio cane, che era stato curato con un medicinale contenente tale sostanza a sua insaputa, e che nulla avrebbe potuto fare per evitare tale contaminazione. - Appena appreso dell’esito avverso del controllo, il medico sociale del Club si era recato presso l’abitazione del Resistente per controllare se i medicinali ivi presenti potessero spiegare la genesi della riscontrata positività. Tale controllo dava esito negativo. Poi, l’Atleta cercava di verificare se la presenza di Clostebol discendesse dall’interazione con altre persone, che a sua insaputa avessero utilizzato la sostanza rinvenuta nelle urine. Anche in questo caso l’esito dei riscontri era stato negativo, escludendo ragionevolmente la possibilità di contaminazione fra “umani”. Rimaneva quindi solo la possibilità, da verificare, di una contaminazione attraverso animali. L’ipotesi che fosse il proprio cane (Lollo) si proponeva solo alla fine di luglio. - La custodia del cane nel periodo di vacanza dell’Atleta (primi di giugno 2022 - 3 luglio 2022) era stata affidata a due persone, i dogsitter Sig. Stefano Falcinelli e la moglie, Sig.ra Sabrina Belotti. I predetti avevano ospitato, come già avvenuto in passato, il cane Lollo presso la loro abitazione quando, per ragioni anche lavorative, l’Atleta si doveva assentare. Per un problema alle zampe i dogsitter avevano somministrato al cane Lollo una terapia con il Veterabol. Il cane veniva poi riconsegnato al Resistente la sera del 3 luglio 2022 al rientro in Italia, pochissimo tempo prima, quindi, del controllo antidoping a cui veniva sottoposto l’Atleta il 5 luglio 2022. - I consulenti del Resistente consigliavano il prelievo del pelo del cane, per appurare o meno la fondatezza di una contaminazione attraverso il cane. L’esito delle analisi tossicologiche sul cane riscontrava la presenza in tracce (valori compresi tra 5 e 10 pg/mg) di Clostebol e Clostebol acetato. L’esito dell’analisi sul pelo del cane fu trasmesso all’Atleta in data 22 agosto 2022. In seguito, l’Atleta richiedeva al Sig. Falcinelli, per il tramite di WhatsApp, se avesse somministrato al cane Lollo, nel periodo in cui lo aveva in custodia presso la propria abitazione, una qualche terapia. Ciò emerge dallo screenshot della messagistica WhatsApp:

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- La Ricorrente contesta questi fatti e invoca contraddizioni e incoerenze: • La Ricorrente reclama che la foto fosse un re-invio di altra, già trasmessa in giugno. In udienza avanti al TNA la Sig.ra Belotti aveva spiegato la ragione del re-invio: il Sig. Falcinelli dopo la telefonata con l’Atleta, posto che non era presente a casa, aveva richiesto al figlio di fotografare e di inviargli l’immagine del prodotto che, a sua volta, il Falcinelli poteva così inoltrare al Resistente. È certo che solo il 22 agosto 2022 il Resistente apprendeva della terapia somministrata al cane e quindi la fonte della propria contaminazione al Clostebol. • La Ricorrente ha sollevato che il medicinale non poteva essere acquistato per curare il cane dell’Atleta. Infatti, la Sig.ra Belotti riferiva davanti alla PNA che il farmaco utilizzato era stato acquistato precedentemente al periodo in cui Lollo era custodito presse la loro abitazione, in quanto il medicinale era già stato utilizzato per curare , sempre alle zampe, la sua cagnetta di nome Blu. • Il 24 agosto 2022, il Resistente chiedeva al Sig. Falcinelli se fosse possibile recuperare presso l’esercizio commerciale copia del documento di vendita, documento che veniva in seguito inoltrato dalla Sig.ra Belotti in data 29 agosto 2022 e dal quale emerge nuovamente la sovrapponibilità del numero di lotto (flacone originale, documenta contabile che attesta la vendita ad aprile 2022). • È vero che il Sig. Falcinelli riferiva nell’audizione telefonica presso la PNA di aver infomato il Resistente, in occasione della riconsegna del cane, della terapia somministrata al cane Lollo e aver consegnato al Resistente il flacone del prodotto usato. Questa dichiarazione è smentita non solo dalle dichiarazioni della moglie ma anche documentalmente. Infatti, la foto del flacone del Veterabol utilizzato sul cane è stata inviata solo in data 22 agosto 2022. La foto del cane depositata dal Sig. Falcinelli con la PNA sostenendo di averla

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trasmessa a giugno al Resistente, è stata trasmessa al giocatore solo in data 24 agosto 2023, e cioè dopo che il Sig. Falcinelli aveva rivelato al Resistente la terapia somministrata al cane. Tutto quanto emerge dalla chat del 24 agosto 2022. Se davvero il Sig. Falcinelli avesse riferito della terapia già prima del 3 luglio 2022, allora il 24 agosto 2022 non si sarebbe prodigato a fornire al Resistente giustificazioni circa la necessita di somministrare il Veterabol al cane, perché questa sarebbe stata una circostanza di cui avevano già parlato. • La PNA sostiene, per cercare di evidenziare contraddizioni (inesistenti) nel racconto dell’Atleta, che lui avrebbe nascosto le chat intercorse con il Sig. Falcinelli. In verità il Resistente ha fornito le chat integrali con il Sig. Falcinelli. • La Ricorrente conclude dalla mancanza di comunicazioni tra la Sig.ra Mathey e i dogsitter delle incoerenze. Queste incoerenze non esistono. La Sig.ra Mathey si era occupata di consegnare il cane al dogsitter prima di partire per le vacanze estive. Appare evidente come l’assenza di comunicazioni scritte fra la Sig.ra Mathey e il Sig. Falcinelli o la sua moglie, non possa certo essere, come scrive la PNA, circostanza che “contraddice quanto sostenuto dall'Atleta”. - Il Resistente conclude dalla relazione del Prof. Salomone dell’Università di Torino (già depositata in primo grado) la fondatezza scientifica della teoria di una contaminazione attraverso il cane Lollo sia la compatibilità, sempre dal punto di vista scientifico, della concentrazione di Clostebol riscontrata nel campione dell’Atleta rispetto ai tempi e modalità di somministrazione del Veterabol al cane. I precedenti citati da NADO Italia (per dimostrare un assunto diretto) non sono rilevanti e per nulla decisivi. - L’unica spiegazione alternativa sollevata dalla Ricorrente per giustificare un assunto diretto del Clostebol è quella relativa all’uso del farmaco Trofodermin. Orbene non vi è elemento di prova alcuno fra gli atti del fascicolo che possa suffragare tale tesi. Il richiamo della PNA rispetto al fatto che nell' anno 2021 ci sono stati 9 casi di positività legati all’utilizzo di questo farmaco non può dimostrare che il Resistente lo abbia utilizzato e che non sia veritiero, soprattutto alla luce di tutti i documenti depositati, l'uso di Veterabol sul cane da parte del dogsitter Sig. Falcinelli. - Il TNA ha correttamente ritenuto che per valutare l’elemento soggettivo occorre verificare - in concreto - la capacità soggettiva dell’Atleta di uniformarsi alla regola cautelare in ipotesi violata e sulla eventuale deviazione dalla condotta esigibile secondo i dettami dell’agente modello. Applicando questo standard ogni sanzione deve essere eliminata per assenza di colpa o negligenza. Nella denegata ipotesi che codesto Collegio ritenga che residui un profilo di colpa in capo all’Atleta, si ritiene che tutte le circostanze di fatto dimostrino come al limite il grado della medesima sia davvero lievissimo, ragione per la quale per ragioni di giustizia la sanzione eventualmente comminata debba essere contenuta nell’ambito della squalifica già scontata.

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V. GIURISDIZIONE

75. L’articolo R47 del Codice TAS prevede quanto segue: An appeal against the decision of a federation, association or sports-related body may be filed with CAS if the statutes or regulations of the said body so provide or if the parties have concluded a specific arbitration agreement and if the Appellant has exhausted the legal remedies available to it prior to the appeal, in accordance with the statutes or regulations of that body.

A. Le Posizioni delle Parti

76. Il Resistente contesta che il TAS sia competente per la presente controversia in base alle norme a cui le Parti sono sottoposte. L'articolo 18 del CSA recita quanto segue: “Le norme che regolano gli appelli sono indicate nella PGR e nelle norme procedurali della Corte Nazionale d’Appello antidoping. … 18.2.1 Appelli che riguardano Atleti di livello internazionale ovvero Eventi sportivi internazionali Nei casi derivanti dalla partecipazione ad un Evento sportivo internazionale ovvero nei casi che coinvolgano Atleti di livello internazionale, la decisione può essere impugnata esclusivamente dinanzi al TAS.”

77. Vi è consenso tra le Parti che il prelievo (del 5 luglio 2022) non sia stato effettuato nel contesto di un evento sportivo internazionale. Tuttavia, è oggetto di controversia tra le Parti se l’Atleta sia o meno, ai sensi delle regole applicabili, atleta di livello internazionale. Nell’ appendice delle definizioni del CSA il termine “Atleta di livello internazionale” è definito come segue: “gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (International Standard for Testing and Investigations).”

78. La definizione di cui sopra fa quindi riferimento al regolamento della FIFA. Le FIFA Anti-Doping Regulations (edizione 2021), prevedono che è di livello internazionale "a player designated by FIFA or a Confederation as being within FIFA's or the Confederation's Registered Testing Pool and/or a player who participates regularly in International Competitions (as defined in these Regulations) and/or Competitions under the jurisdiction of a Confederation".

79. L’Atleta non fa parte del “Registered Testing Pool”. È controverso tra le Parti se l’Atleta soddisfi la seconda alternativa (“a player who participates regularly in International Competitions (as defined in these Regulations) and/or Competitions under the jurisdiction of a Confederation”). La Ricorrente ritiene che sia così, perché l’Atleta ha ammesso lo stato come atleta di livello internazionale nel procedimento di primo grado e da tale ammissione egli non possa più tornare indietro. La Ricorrente fa anche prevalere che l’Atleta è stato convocato in nazionale argentina per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. In più, il Club ha partecipato alle seguenti competizioni internazionali: - stagione 2021/2022: UEFA Champions League e UEFA Europa League;

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- stagione 2020/2021: UEFA Champions League; - stagione 2019/2020: UEFA Champions League; - stagione 2018/2019: Gare di qualificazione UEFA Europa League; - stagione 2017/2018: UEFA Europa League; - stagione 2016/2017: UEFA Champions League e UEFA Europa League; - stagione 2023/2024: UEFA Europa League.

80. Il Resistente contesta la conclusione della Ricorrente basandosi sulla formulazione della norma. Essa richiede che l’Atleta partecipi “regolarmente” a competizioni internazionali nel momento rilevante (cioè nel luglio 2022). Nella stagione 2022/2023, il Club non aveva partecipato a delle competizioni internazionali. Il Resistente anche nega di aver accettato la giurisdizione del TAS in qualsiasi momento. Piuttosto, egli contesta la giurisdizione del TAS fin dall’inizio. Inoltre, il Resistente sottolinea che la disposizione debba essere interpretata in modo restrittivo, perché secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, a un accordo arbitrale deve essere applicato uno standard rigoroso. Esso deve essere chiaro e inequivocabile. Nel caso in esame, tuttavia, una tale chiarezza manca. Questo non può essere lasciato all’arbitrio di una federazione sportiva. Piuttosto, deve essere chiaro e prevedibile per un atleta se il TAS abbia o no competenza per risolvere una controversia.

B. Le Conclusioni del Collegio

81. Il Collegio ritiene che la procedura dinanzi al TAS è una procedura de novo. Cioè il Collegio non è tenuto a rispettare le conclusioni dell’istanza precedente. Nella misura in cui quest’ultima ha qualificato l’atleta come “atleta di livello internazionale”, ciò non è vincolante per il TAS. Lo stesso vale per la lettera della FIFA del 26 luglio 2022, che riflette il parere della FIFA sull’applicazione delle proprie regole nel caso specifico. Tuttavia, anche questo parere non è vincolante per il TAS.

82. Il Resistente non si è costituito senza riserve davanti a questo tribunale arbitrale (“Einlassung”). Piuttosto, come previsto dall’articolo R55 del Codice TAS, ha sollevato le sue obiezioni alla giurisdizione del TAS in tempo utile. Il Collegio ritiene che il Resistente non abbia quindi rinunciato all’eccezione di difetto di giurisdizione. Dal comportamento del Resistente nel procedimento dinanzi al TNA non si può dedurre che egli avrebbe rinunciato al suo diritto di contestare un presunto difetto di giurisdizione del tribunale arbitrale nel caso in cui il procedimento fosse portato dinanzi al TAS.

83. La sentenza nella causa CAS 2018/A/5853 va interpretata correttamente. In primo luogo, il tribunale arbitrale in quel caso aveva lasciato aperta la controversia sulle circostanze in cui un atleta debba essere qualificato come di “livello internazionale”. In secondo luogo, la formulazione della definizione del termine “livello internazionale” (contenuta nel regolamento FIFA) era diversa all’epoca rispetto alle norme rilevanti nel presente caso. A differenza di oggi, il Regolamento FIFA su cui si basa la sentenza CAS 2018/A/5853 non richiedeva che l’atleta partecipasse “regularly” a competizioni internazionali. Il Collegio ritiene che l’inserimento della parola “regolarmente” (regularly) significhi, secondo l’intenzione della FIFA, che lo status “livello internazionale” non debba essere considerato in termini di un momento, ma piuttosto in termini di un certo lasso di tempo. A questo va aggiunto infatti che l'Atleta ha

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partecipato nelle stagioni precedenti e quella seguente al controllo anti-doping a competizioni internazionali. Sarebbe quanto meno problematico se lo status internazionale di un atleta fosse a cambiare di stagione in stagione, senza alcun motivo a fronte di un tale cambiamento che non la qualificazione o meno del suo club ad una competizione.

84. Ciò è supportato anche dal fatto che lo scopo della divisione del processo legale in due parti (per gli atleti di livello nazionale e di livello internazionale) è quello di concentrare la giurisdizione presso il TAS per quegli atleti per i quali – a causa della natura internazionale dello sport – è particolarmente importante avere una pratica uniforme di giurisdizione. Per quanto riguarda altre questioni di status – ad esempio la questione se un atleta debba essere classificato come “atleta ricreazionale” (“recreational athlete”) ai sensi del Codice WADA – le norme antidoping si basano, tra l’altro, su un periodo di cinque anni. È discutibile che questo possa essere applicato al caso in questione, perché il periodo di tempo non dovrebbe essere eccessivamente esteso. Anche se un periodo di tempo più breve è considerato decisivo nel caso presente, ci sono sufficienti elementi di chiara internazionalità per classificare l’Atleta come “atleta di livello internazionale”.

85. Il Collegio ritiene che la suddetta interpretazione sia in linea con gli orientamenti del Tribunale Federale. Quest'ultimo afferma quanto segue (Decisione del TF 4A_103/2011): “3.2.1 La jurisprudence préconise de ne pas admettre trop facilement qu'une convention d'arbitrage a été conclue, si ce point est contesté. Cependant, une fois le principe de l'arbitrage acquis, elle fait preuve de souplesse quant aux modalités de la procédure arbitrale et à l'étendue du litige couvert par la convention d'arbitrage. Cette interprétation large, conforme aux principes d'utilité et d'économie de la procédure, ne saurait toutefois impliquer une présomption en faveur de la compétence des arbitres (arrêt 4A_ 562/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1 et les références).”

Traduzione libera: La giurisprudenza consiglia di non ammettere troppo facilmente la stipulazione di una convenzione arbitrale, se questo punto è contestato. Tuttavia, una volta accettato il principio dell'arbitrato, esso è flessibile per quanto riguarda i termini della procedura arbitrale e l'ambito della controversia coperta dalla convenzione arbitrale. Questa interpretazione ampia, coerente con i principi di utilità ed economia della procedura, non può tuttavia implicare una presunzione a favore della giurisdizione degli arbitri (sentenza 4A_ 562/2009 del 27 gennaio 2010, considerando 2.1 e riferimenti).

86. Lo scopo dell'interpretazione restrittiva del Tribunale Federale è quello di garantire il diritto d’accesso alle corti statali. Una rinuncia a questo diritto dev’essere accettata “non troppo facilmente”, poiché riguarda la disposizione di un diritto costituzionale centrale. L’interpretazione restrittiva serve quindi, in ultima analisi, a distinguere la giurisdizione dei tribunali arbitrali dalle corti statali. Il caso in questione, tuttavia, è diverso. Nel caso in cui l'atleta non abbia lo status di “atleta di livello internazionale”, l’articolo 18.2.2 CSA prevede quanto segue: “… la decisione può essere impugnata esclusivamente dinanzi alla Corte Nazionale d’Appello antidoping, nel rispetto delle applicabili norme procedurali.” (Enfasi dell'autore)

87. A differenza della distinzione tra tribunali arbitrali e tribunali statali, il Collegio può quindi considerare i “principi di utilità ed economia della procedura” nell'interpretazione degli accordi nel caso in questione, che riguarda la distinzione tra

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diversi sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. Nel caso in esame, tuttavia, questi parlano anche in favore di una giurisdizione del TAS. Da un lato, il TAS è – a differenza della Corte Nazionale d’Appello antidoping – un vero e proprio tribunale arbitrale con maggiori garanzie di indipendenza e imparzialità. In secondo luogo, l’articolo 18.2.3.2 CSA prevede che contro la decisione della Corte Nazionale d'Appello “la WADA, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale e la Federazione Internazionale interessata avranno anche il diritto di appellarsi al CAS”.

88. Dalla parola “anche” si evince che, oltre a quanto sopra, anche le parti del procedimento in questione hanno tale diritto di appello al TAS contro la decisione della Corte Nazionale d’Appello antidoping (in questo senso TAS 2019/A/6295, no. 38 ss). È quindi evidente che la giurisdizione (diretta) del TAS possa essere accompagnata da un significativo risparmio di tempo e di costi. Il Collegio ritiene che la sua opinione sia rafforzata anche dalla giurisprudenza del Tribunale Federale nella decisione 4A_246/2011 (consid. 2.3.1): “Entscheidend ist, dass der Wille der Parteien zum Ausdruck kommt, über bestimmte Streitigkeiten ein Schiedsgericht, d.h. ein nichtstaatliches Gericht, entscheiden zu lassen … Steht als Auslegungsergebnis fest, dass die Parteien die Streitsache von der staatlichen Gerichtsbarkeit ausnehmen und einer Entscheidung durch ein Schiedsgericht unterstellen wollten, bestehen jedoch Differenzen hinsichtlich der Abwicklung des Schiedsverfahrens, greift grundsätzlich der Utilitätsgedanke Platz; danach ist möglichst ein Vertragsverständnis zu suchen, das die Schiedsvereinbarung bestehen lässt. Eine unpräzise oder fehlerhafte Bezeichnung des Schiedsgerichts führt daher nicht zwingend zur Ungültigkeit der Schiedsvereinbarung. … Der Beschwerdeführer beanstandet lediglich in allgemeiner Weise, der vom TAS festgestellte Verzicht auf die staatliche Gerichtsbarkeit verstosse gegen den in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung anerkannten Grundsatz, wonach ein solcher Verzicht nicht leichthin angenommen werden könne, sondern im Zweifelsfall eine restriktive Auslegung geboten sei … Er legt jedoch nicht dar, inwiefern die Vertragsklausel dahingehend zu verstehen wäre, dass die staatliche Gerichtsbarkeit aufrechterhalten werde … [N]ach Treu und Glauben [ist vielmehr vorliegend davon auszugehen] davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer als international bekannter Fussballclub und die Beschwerdegegnerin als Vermittlerin professioneller Fussballspieler einen allfälligen Rechtsstreit aus ihrem Transfervertrag verbindlich durch einen der beiden internationalen Fussballverbände entscheiden lassen wollten, ohne sich gleichzeitig den Gang an die staatlichen Gerichte in ihren jeweiligen Sitzstaaten offenzuhalten. Der Beschwerdeführer geht im Übrigen selbst davon aus, dass ein Entscheid der FIFA-Kommission für den Status von Spielern mit Berufung beim TAS hätte angefochten werden können. Unter diesen Umständen ist hinsichtlich des Verzichts auf die staatliche Gerichtsbarkeit nicht von einem Zweifelsfall auszugehen, der eine restriktive Auslegung gebieten würde.”

Traduzione libera: Se il risultato dell’interpretazione è che le parti volevano escludere la controversia dalla giurisdizione statale e sottoporla alla decisione di un tribunale arbitrale, ma vi sono divergenze sullo svolgimento del procedimento arbitrale, si applica il principio utilitaristico, in base al quale si deve cercare, se possibile, un'interpretazione del contratto che consenta la validità della convenzione arbitrale. Una designazione imprecisa o errata del tribunale arbitrale non comporta quindi necessariamente l'invalidità della convenzione arbitrale. ...

Il ricorrente lamenta solo in termini generali che la rinuncia alla giurisdizione statale rilevata dal CAS viola il principio riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale Federale, secondo il quale tale rinuncia non può essere accettata a cuor leggero, ma in caso di dubbio è

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necessaria un’interpretazione restrittiva ... Tuttavia, non spiega in che modo la clausola contrattuale dovrebbe essere intesa in modo tale da mantenere la giurisdizione statale ... [Piuttosto, nel caso di specie] si deve ritenere che il ricorrente, in quanto società calcistica di fama internazionale, e il convenuto, in quanto agente di calciatori professionisti, volessero che un'eventuale controversia derivante dal loro contratto di trasferimento venisse decisa in modo vincolante da una delle due associazioni calcistiche internazionali, senza allo stesso tempo mantenere aperta la possibilità di ricorrere ai tribunali statali nei rispettivi paesi di domicilio. Inoltre, lo stesso denunciante ipotizza che una decisione della Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori avrebbe potuto essere impugnata tramite ricorso al TAS. In queste circostanze, per quanto riguarda la rinuncia alla giurisdizione statale, non si può ipotizzare un caso di dubbio che richieda un'interpretazione restrittiva.

89. Dalla decisione si evince chiaramente che quando delle parti hanno escluso di rivolgersi ai tribunali statali – come nel caso in esame – e la questione è la delimitazione di diversi meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, si possono utilizzare considerazioni utilitaristiche e aspetti di economia processuale. In sintesi, il Collegio ritiene di essere competente per la presente controversia.

VI. AMMISSIBILITÀ

90. L’articolo R49 del Codice TAS prevede quanto segue: In the absence of a time limit set in the statutes or regulations of the federation, association or sports-related body concerned, or in a previous agreement, the time limit for appeal shall be twenty-one days from the receipt of the decision appealed against.

91. L’articolo 18.5.1 CSA ritiene come segue:

“Il termine per presentare appello dinanzi al TAS è di ventuno (21) giorni dalla data di ricezione della decisione da parte del soggetto appellante. …”

92. Le motivazioni della Decisione Appellata sono state notificate all’Atleta in data 22 novembre 2022. NADO Italia ha depositato presso il TAS la propria Dichiarazione di Appello avverso detta decisione in data 12 dicembre 2022. In conclusione, il termine previsto dall’articolo R49 del Codice TAS è stato osservato e l’appello è ammissibile.

VII. ALTRI ASPETTI PROCEDURALI

93. Nella Dichiarazione di Appello, NADO Italia ha richiesto che l’Atleta producesse a) la versione integrale di tutte le email, delle chat WhatsApp e di ogni altra forma di comunicazione che l’Atleta avesse avuto con il Sig. Falcinelli e con la moglie di quest’ultimo nel periodo da marzo 2022 in poi, nonché b) la versione integrale di tutte le email, le chat WhatsApp e ogni altra forma di comunicazione che la moglie dell’Atleta, Juline Allne Matthey, aveva avuto con detto dogsitter e la di lui moglie nel periodo da marzo 2022 in poi. In data 5 gennaio 2023, l’Atleta si è opposto alle misure istruttorie richieste della Ricorrente. Il 9 gennaio 2023, NADO Italia ha inviato i suoi commenti al diniego del Resistente a produrre i documenti richiesti. In data 21 febbraio 2023, il Collegio ha dato seguito alla richiesta di NADO Italia.

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94. Un tribunale arbitrale ha un’ampia discrezionalità nell’ordinare la produzione di documenti nell'ambito di un procedimento arbitrale. I presupposti sono, tra l'altro, che il documento da produrre sia descritto con sufficiente specificità, che vi siano indicazioni che il documento in questione sia in possesso della controparte, che il documento sia rilevante per l’esito del procedimento e che il reperimento del documento da parte della controparte non sia sproporzionato. Secondo il Collegio, queste condizioni erano soddisfatte al momento dell'ordinanza. Un’analisi più approfondita di questa ordinanza non è appropriata nel caso in esame, in quanto le parti hanno espressamente indicato in udienza di non avere alcuna riserva in merito allo svolgimento del procedimento e di essere d'accordo con il modo in cui il procedimento è stato condotto.

95. Nella sua Memoria di Risposta, il Resistente ha richiesto la biforcazione della procedura ed invitato il Collegio a decidere prima sull'eccezione di competenza sollevata dal Resistente. In data 17 luglio 2023, il Collegio ha deciso di respingere la richiesta di biforcazione del Resistente.

96. La questione se il tribunale arbitrale debba accogliere una richiesta di biforcazione rientra nella sua discrezionalità. Ciò deriva dall’articolo R55(6) del Codice TAS, che recita come segue: “When an objection to CAS jurisdiction is raised, the CAS Court Office or the Panel, if already constituted, shall invite the parties to file written submissions on the matter of CAS jurisdiction. The Panel may rule on its jurisdiction either in a preliminary decision or in an award on the merits.”

97. La questione se il Collegio conceda una richiesta di biforcazione dipende soprattutto da aspetti di economia processuale. Nel caso in esame, il Collegio arbitrale ha ritenuto che la richiesta del Resistente avrebbe comportato un ritardo del procedimento e un aumento dei costi.

98. In data 26 agosto 2022, il Resistente ha sottoposto al TAS una dichiarazione della Sig.ra Juline Mathey. La Ricorrente era stata quindi invitata dal TAS a sommettere i suoi commenti in tale merito entro lunedì 28 agosto 2023. La Ricorrente non si è espressa in tale merito nel termine ma ha dichiarato in udienza che non aveva obiezione ad ammettere il documento al faldone.

VIII. DIRITTO APPLICABILE

99. L’articolo R58 del Codice TAS prevede quanto segue: The Panel shall decide the dispute according to the applicable regulations and, subsidiarily, to the rules of law chosen by the parties or, in the absence of such a choice, according to the law of the country in which the federation, association or sports-related body which has issued the challenged decision is domiciled or according to the rules of law the Panel deems appropriate. In the latter case, the Panel shall give reasons for its decision.

100. In considerazione del disposto dell’articolo R58 del Codice TAS, dunque, alla controversia risultano essere applicabili la normativa ed i regolamenti di NADO Italia

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e, in particolare, le CSA, nonché, vista la mancanza di una scelta ad opera delle Parti, e qualora necessario ed in via sussidiaria, il diritto italiano.

IX. MERITO

101. Il Collegio osserva che il Resistente non ha contestato né le modalità del prelievo antidoping, né le analisi dal laboratorio. In conseguenza, il Resistente ha ammesso la violazione della normativa antidoping (articolo 2.1 CSA). Pertanto, il Collegio nel caso presente ha bisogno solo d’indagare sulle conseguenze della sanzione da comminare al Resistente. Le Parti non sono d’accordo sulle norme di legge applicabili. Il Resistente si appoggia all'articolo 11.5 CSA che prevede come segue:

“Qualora un Atleta o altra Persona dimostri in un singolo caso di non avere colpa o negligenza, il periodo di squalifica teoricamente applicabile è eliminato.”

102. Il termine “assenza di colpa” è definito come segue:

“l’Atleta o altra Persona che dimostri che qualsiasi Colpa o Negligenza, considerate le circostanze del caso specifico e tenendo conto dei criteri per affermare l’assenza di colpa o negligenza, non era significativa in relazione alla violazione della normativa antidoping. Tranne nel caso in cui si tratti di una Persona Protetta o di un Atleta ricreazionale, per qualsiasi violazione dell’articolo 2.1, l’Atleta deve anche dimostrare come la sostanza proibita sia penetrata nel proprio organismo.”

103. La Ricorrente ritiene che questa norma non sia applicabile nella fattispecie, visto che l’Atleta ha agito con negligenza. La Ricorrente invoca quindi l'applicazione dell’articolo 11.2.2 CSA che prevede quanto segue:

“Nel caso in cui l’articolo 11.2.1, ai sensi dell’articolo 11.2.4.1, non risulti applicabile la squalifica sarà di anni due (2).”

A. L’Onere della Prova, Presentazione e Circoscrizione

104. L’articolo 4 CSA prevede quanto segue:

“NADO Italia ha l’onere di provare se sia stata commessa una violazione della normativa antidoping. Lo standard della prova si fonda sul confortevole convincimento del collegio giudicante rispetto all’accertamento della violazione condotto da NADO Italia, tenendo conto la gravità dell’accusa formulata. Il grado della prova in tutti i casi è superiore ad un equilibrio delle probabilità valutate ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Qualora il presente CSA ponga l’onere della prova a carico dell’Atleta o di altra Persona che si presume abbia commesso una violazione della normativa antidoping per confutare una presunzione o stabilire fatti o circostanze specifiche, salvo quanto previsto dagli articoli 4.2.2 e 4.2.3, lo standard della prova è costituito da un equilibrio delle probabilità.”

105. Segue da quanto esposto che l’onere della prova a riguardo dell’assenza di colpa sia a carico dell’Atleta. L’onere della prova non si limita a ripartire tra le parti il rischio che un determinato fatto non venga accertato, ma stabilisce anche chi ha l’obbligo di sottoporre i fatti rilevanti alla corte/tribunale (si veda anche CAS 2011/A/2384&2386,

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no. 249). In linea di principio, la parte che ha l’onere della prova in relazione a determinati fatti ha l’obbligo di sottoporli anche alla corte/tribunale in modo sufficiente (BGE 97 II 216, 218 E. 1, CAS 2017/A/5111, no. 70). La parte che ha l’onere della prova, quindi, in linea di principio ha anche l’onere di presentare i fatti rilevanti al tribunale.

106. L'onere di circoscrizione (“Substantiierungslast”) deve essere distinto dall’onere della presentazione e della prova. L’onere di circoscrizione determina il grado di dettaglio e precisione con cui una parte (che ha l’onere della presentazione) deve presentare i fatti. Quest’obbligo di motivazione e circoscrizione è intrinsecamente legato al principio della presentazione della parte (“Verhandlungsgrundsatz”) e, pertanto, è chiaramente una questione procedurale (KuKo-ZPO/OBERHAMMER, 3a ed. 2021, art. 55 no. 12; BSK-IPRG/SCHNEIDER/SCHERER, 4a ed. 2021, art. 184 no. 7 ss.). Di conseguenza, si applica l’articolo 182 della Legge del diritto internazionale privato (“LDIP”) per quanto riguarda la legge applicabile. Questo articolo prevede come segue:

“(1) Le parti possono regolare la procedura arbitrale direttamente o mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; possono anche dichiarare applicabile un diritto procedurale di loro scelta. (2) Se non regolata dalle parti medesime, la procedura, per quanto necessario, è stabilita dal tribunale arbitrale, sia direttamente sia con riferimento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale. (3) Indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro diritto d’essere sentite in contraddittorio. (4) La parte che prosegue il procedimento arbitrale senza eccepire immediatamente una violazione di regole procedurali che ha constatato o che avrebbe potuto constatare usando la dovuta attenzione, non può più invocarla in un secondo tempo.”

107. Poiché né il CSA né il Codice WADA né il Codice TAS disciplinano l’onere della motivazione, il Collegio si ispira ai corrispondenti principi del diritto processuale svizzero in applicazione dell’articolo 182(2) LDIP. In questo contesto il Collegio fa riferimento alla giurisprudenza del Tribunale Federale, secondo cui le osservazioni sono sufficiente motivate se: - sono sufficientemente dettagliate per determinare e valutare la posizione giuridica rivendicata (BGer 4A_42/2011, 4A_68/2011, E. 8.1); e - sufficientemente circoscritte da consentire alla controparte di difendersi (BGer 4A_501/2014, E. 3.1).

108. L’obbligo di motivare le asserzioni di fatto non grava solo sulla parte attrice, ma anche sull'altra parte. Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, i requisiti per contestare validamente le affermazioni di una controparte dipendono dal livello di dettaglio dei fatti presentati da parte di quest'ultima. Quanto più circostanziate sono le affermazioni di una parte, tanto più dettagliata deve essere la reazione della controparte se intende contestare tale ricostruzione dei fatti (BGer 4A_299/2015, E. 2.3). Il dovere di contestare in modo circostanziato è aumentato se la parte che ha l’onere della prova

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deve dimostrare un fatto negativo. Per questi casi, il CAS – con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale Federale – ha deciso come segue (CAS 2011/A/2384&2386, no. 250 ss.):

“The question of who bears the risk of a certain fact not being ascertained only comes into consideration if the fact submitted by the party bearing the burden of proof is contested by the other party.

Therefore, a crucial question is what efforts a party must make in order to validly contest the allegations made by the other party.

According to Swiss Law a valid contestation of facts needs to be specific, i.e. it must be directed and attributable to an individual fact submitted by the party bearing the burden of proof (DIKE-ZPO/LEU, 2011, Art 150 no 59). Whether in addition to that, the contesting party needs to substantiate its submission, in particular whether the contesting party is under an obligation to give an explanation of why it thinks that the facts it contests are wrong, is not clearly regulated. The new CPC appears to point in that direction (DIKE-ZPO/LEU, 2011, Art 150 no 59). However, the threshold for meeting such an obligation to specify the contestation is – under normal circumstances - rather low, since it must be avoided that the prerequisites for contesting an allegation result in a reversal of the burden of proof (BSK- ZPO/GUYAN, 2010, Art 150 no 4; BSK-ZGB/SCHMID/LARDELLI, 4th ed, 2010, Art 8 no 30).

Nevertheless, there are exceptions to this low threshold.

The exceptions concern cases in which a party is faced with a serious difficulty in discharging its burden of proof (“état de nécessité en matière de preuve“, “Beweisnotstand”). A cause for the latter may be that the relevant information is in the hands or under the control of the contesting party and is not accessible to the party bearing the burden of proof (cf ATF 117 Ib 197, 208 et seq). Another reason may be that, by it very nature, the alleged fact cannot be proven by direct means. This is the case whenever a party needs to prove “negative facts”.

According to the Swiss Federal Tribunal in such cases of “Beweisnotstand” principles of procedural fairness demand that the contesting party must substantiate and explain in detail why it deems the facts submitted by the other party to be wrong (ATF 106 II 29, 31 E. 2; 95 II 231, 234; 81 II 50, 54 E 3; FT 5P.1/2007 E. 3.1; KuKO-ZGB/Marro, 2012, Art 8 no 14; CPC-Haldy, 2011, Art 55 no 6). The Swiss federal Tribunal has described in the following manner (ATF 119 II 305, 306 E 1b) this obligation of the (contesting) party to cooperate in elucidating the facts of the case:

‘Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 106 II 31 consid. 2 et les arrêts cités). L'obligation, faite à la partie adverse, de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et est donc exorbitante du droit fédéral - singulièrement de l'art. 8 CC -, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie

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adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve.’

In its decision the Swiss Federal Tribunal makes it clear that difficulties in proving “negative facts” result in a duty of cooperation of the contesting party. The latter must cooperate in the investigation and clarification of the facts of the case. However, according to the Swiss Federal Tribunal the above difficulties do not lead to a re-allocation of the risk if a specific fact cannot be established. Instead, this risk will always remain with the party having the burden of proof.

Furthermore, the Swiss Federal Tribunal states that in assessing and determining whether or not a specific fact can be established, the court must take into account whether or not the contesting party has fulfilled its obligations of cooperation.”

Traduzione libera: La questione di chi sopporta il rischio che un determinato fatto non venga accertato viene presa in considerazione solo se il fatto addotto dalla parte che ha l’onere della prova viene contestato dalla controparte.

Pertanto, una questione cruciale è quella degli sforzi che una parte deve compiere per contestare validamente le affermazioni fatte dalla controparte.

Secondo il diritto svizzero, una valida contestazione dei fatti deve essere specifica, ossia deve essere diretta e attribuibile a un singolo fatto presentato dalla parte che ha l’onere della prova (DIKE-ZPO/LEU, 2011, art. 150 n. 59). Non è chiaramente disciplinato se, oltre a ciò, la parte impugnante debba motivare le proprie affermazioni, in particolare se abbia l’obbligo di fornire una spiegazione del perché ritenga che i fatti contestati siano errati. Il nuovo CPC sembra andare in questa direzione … Tuttavia, la soglia per soddisfare l’obbligo di specificare la contestazione è – in circostanze normali – piuttosto bassa, poiché occorre evitare che i requisiti per contestare un'accusa comportino un’inversione dell'onere della prova …

Tuttavia, esistono delle eccezioni a questa bassa soglia.

Le eccezioni riguardano i casi in cui una parte si trova di fronte a una grave difficoltà nell’assolvere l’onere della prova (‘état de nécessité en matière de preuve’, ‘Beweisnotstand’). Quest'ultimo può essere dovuto al fatto che le informazioni rilevanti sono in mano o sotto il controllo della parte che contesta e non sono accessibili alla parte che ha l’onere della prova (BGE 117 Ib 197, 208 ss.). Un’altra ragione può essere che, per sua stessa natura, il fatto addotto non può essere provato con mezzi diretti. È questo il caso in cui una parte deve provare ‘fatti negativi’.

Secondo il Tribunale Federale, in questi casi di ‘Beweisnotstand’, i principi di equità procedurale richiedono che la parte che contesta debba dimostrare e spiegare dettagliatamente perché ritiene che i fatti addotti dalla controparte siano errati (ATF 106 II 29, 31 E. 2; 95 II 231, 234; 81 II 50, 54 E 3; FT 5P.1/2007 E. 3.1; …). Il Tribunale Federale ha descritto nel modo seguente (ATF 119 II 305, 306 E 1b) l’obbligo della parte (contestante) di collaborare per chiarire i fatti del caso:

‘Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF

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106 II 31 consid. 2 et les arrêts cités). L'obbligo, fatto alla parte avversa, di collaborare all'amministrazione della prova, anche se discende dal principio generale della buona fede (art. 2 CC), è di natura processuale ed è quindi esorbitante dal diritto federale - in particolare dall'art. 8 CC -, in quanto non è necessario che la parte avversa si impegni a collaborare con la parte avversa. 8 CC -, in quanto non tocca il fondo della preveggenza e non implica affatto un rovesciamento della stessa. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve’.

Nella sua decisione il Tribunale Federale chiarisce che la difficoltà di provare i ‘fatti negativi’ comporta un obbligo di collaborazione per la parte contestante. Quest’ultima deve collaborare all’indagine e al chiarimento dei fatti del caso. Tuttavia, secondo il Tribunale Federale, le difficoltà di cui sopra non comportano una riallocazione del rischio nel caso in cui non sia possibile stabilire un fatto specifico. Al contrario, tale rischio rimarrà sempre a carico della parte che ha l’onere della prova.

Inoltre, il Tribunale Federale afferma che nel valutare e determinare se un fatto specifico possa essere accertato o meno, il giudice deve tenere conto del fatto che la parte contestante abbia o meno adempiuto ai suoi obblighi di cooperazione.

B. L’Assunzione del Clostobol dall’Atleta

109. Come già detto, per ottenere un’eliminazione della sanzione, l’Atleta deve dimostrare come la sostanza proibita sia entrata nel suo corpo. L’Atleta, su cui grava l’onere della presentazione e della prova a questo proposito, ha dichiarato che

- in caso di assenza da casa, affidava il suo cane Lollo al dogsitter Sig. Falcinelli. Lo ha fatto nel marzo 2022 e anche nel periodo giugno - inizio luglio 2022. - Il Sig. Falcinelli ha preso in consegna il cane a casa dell'Atleta all’inizio di giugno 2022. In quel momento l’Atleta era già partito per l’estero. La sua compagna di allora, la Sig.ra Matthey, ha quindi consegnato il cane Lollo al Sig. Falcinelli, che lo ha poi portato a casa sua. - Durante il soggiorno presso il Sig. Falcinelli, il cane si è ferito ad una zampa ed è stato curato dal Sig. Falcinelli e dalla sua compagna Sig.ra Sabrina Belotti con il farmaco veterinario Veterabol. Il Veterabol è uno spray che viene applicato sulla ferita più volte al giorno. Il farmaco Veterabol contiene la sostanza Clostebol, sostanza che è stata riscontrata nel campione d’urina dell’Atleta. - Questo spray, che è ottenibile senza prescrizione medica, è stato acquistato dal Sig. Falcinelli il 9 aprile 2022. All’epoca quest'ultimo aveva acquistato il medicinale nel negozio ZooAgricola S.N.C. per curare una ferita alla zampa della proprio cagnetta Blu. - In data 2 luglio 2022, l’Atleta è tornato dalle ferie insieme alla sua compagna. Un giorno dopo, il Sig. Falcinelli ha riconsegnato il cane Lollo. - Nel periodo compreso tra il 3 luglio 2022 e il giorno del prelievo antidoping (5 luglio 2022), è avvenuta la contaminazione dell’Atleta con la sostanza Clostebol. - In data 29 luglio 2022, il Resistente ha comandato un’analisi di un campione di peli del cane Lollo presso i professori Oliva, Borzolotti e Gottardo. L’analisi del campione ha mostrato la presenza di Clostebol e Clostebol acetato nel campione.

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- La perizia dei Professori Oliva, Borzolotti e Gottardo sottoposta dall'Atleta conclude che “la positività in tracce per clostebol e clostebol acetato riscontrata nei peli del cane ‘Lollo’ porta ritenere plausibile anche l’ipotesi che l’esposizione occasionale inconsapevole del Signor Palomino al clostebol sia avvenuta in occasione del riferito contatto stretto e reiterato con l’animale nei due giorni precedenti il prelievo del 5.7.2022.”

110. NADO Italia non contesta queste affermazioni. NADO Italia concorda inoltre con l’Atleta che la contaminazione con la sostanza Clostebol dall’animale all’uomo non sia possibile solo in astratto, ma anche nel caso concreto. Tuttavia, nella Memoria di Appello, la Ricorrente ha sottolineato che la sostanza vietata potrebbe essere entrata nel corpo dell’Atleta anche in altro modo. Nel corso dell’udienza, NADO Italia ha precisato che l’Atleta avrebbe potuto assumere la sostanza vietata anche attraverso un “contatto diretto o indiretto” con la pomata dermatologica Trofodermin. NADO Italia sostiene che questo scenario – così come altri scenari di contaminazione – non poteva essere escluso a priori. Tuttavia, se l’Atleta non fosse riuscito a dimostrare che questi altri scenari potevano essere esclusi, l'Atleta non poteva sostenere aver soddisfatto la prova (necessaria per eliminare la sanzione) di come la sostanza proibita sia entrata nel suo corpo.

111. NADO Italia non adempie all’obbligo di contestare in maniera circostanziata. Per contestare le affermazioni dettagliati dell’Atleta secondo cui la sostanza proibita è stata trasferita dal cane Lollo, non è sufficiente, per il Collegio arbitrale, ipotizzare che ci siano teoricamente altri modi in cui l’Atleta avrebbe potuto assumere la sostanza proibita, senza specificarli in modo più concreto. Per poter qualificare le affermazioni di NADO Italia come valide contestazioni, queste devono essere presentate in termini così concreti che l’Atleta possa, a sua volta, contestarle nel merito, e cioè difendersi e fornire prove. Ciò deriva dal dovere delle parti descritto sopra di presentare i fatti in maniera sufficientemente circostanziata e precisa, rendendo possibile un dibattimento in sede di tribunale. Nel caso presente, NADO Italia mette a carico dell’Atleta la prova di un fatto negativo. L’Atleta deve – secondo NADO Italia – spiegare e dimostrare che la sostanza proibita non è stata ingerita in altro modo (se non dal cane Lollo). Tuttavia, ciò è irragionevole. Piuttosto, è dovere di NADO Italia, in un caso come il presente, presentare uno scenario alternativo concreto che permetta poi all’Atleta (su cui grava comunque l’onere della prova) di presentare a sua volta le prove per confutare le affermazioni della controparte.

112. Lo scenario alternativo proposto da NADO Italia non è sufficientemente concreto né circostanziato. Rimane del tutto oscuro a cosa NADO Italia intenda riferirsi indicando la possibilità di un “contatto diretto” con la crema Trofodermin. Se si intende che l’Atleta ha applicato la pomata a sé stesso, l’argomentazione è contraddittoria fin dall’inizio, perché in un simile caso di automedicazione sarebbe ovvio che l’Atleta ha agito intenzionalmente. Non è chiaro come NADO Italia possa chiedere una condanna di due anni se NADO Italia ritiene che l'Atleta abbia agito intenzionalmente. In ogni caso, a opinione del Collegio, non ci sono prove per ammettere un'azione intenzionale da parte dell'Atleta. Subito dopo aver saputo della sua positività al controllo anti-doping, il medico della squadra (Dott. Del Vescovo) si è recato con l’Atleta dal campo di

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allenamento a casa dell'Atleta e ha perquisito tutte le creme, prodotti cosmetici, ecc. presenti nell’abitazione dell’Atleta e della sua ex compagna. Il farmaco non è stato trovato. Inoltre, non è nota alcuna lesione subita dall’Atleta all’epoca dei fatti che avrebbe reso necessario il trattamento con il farmaco. Una contaminazione (indiretta) da persona a persona potrebbe essere teoricamente possibile. Tuttavia, non sono stati sottoposti al Collegio informazioni fattuali che possano effettivamente indicare una contaminazione indiretta causata, con colpa, dall’Atleta.

113. In sintesi, si deve quindi sottolineare che il Collegio è di opinione che, nella fattispecie presente e con lo standard di prova applicabile (equilibrio delle probabilità), la sostanza proibita sia entrata nel corpo dell'Atleta attraverso il contatto con il cane Lollo.

C. Il Grado della Colpa

114. La soglia per dimostrare “l’assenza di colpa o negligenza” è alta. La definizione del termine prevista nelle CSA prevede che l’Atleta debba agire con “l’esercizio della massima cautela”.

115. Le Parti non concordano sul fatto che l’Atleta abbia rispettato il suddetto standard di diligenza. In sostanza, la controversia ruota attorno alla questione se l’Atleta fosse o meno a conoscenza del trattamento del cane con il farmaco veterinario Veterabol prima di essere sottoposto al prelievo antidoping il 5 luglio 2022. L’Atleta lo nega. NADO Italia, a sua volta, lo sostiene e ne deduce che l’Atleta avrebbe dovuto proteggersi dalla contaminazione da parte del cane, in altre parole, che l’Atleta non ha esercitato la massima cautela.

116. Se si seguisse la versione dell’Atleta secondo cui egli avrebbe appreso del trattamento del suo cane con lo spray Veterabol solo a posteriori, cioè dopo il 5 luglio 2022, si esclude fin dall’inizio qualsiasi colpa. Ma anche se si ipotizza che l’Atleta fosse a conoscenza del trattamento del cane con il Veterabol, il Collegio non ritiene che l'Atleta abbia agito in modo colposo. A questo proposito, il Collegio fa riferimento alla Decisione Appellata, che ha affrontato la questione in modo dettagliato (si veda sopra no. 19) e ha sottolineato come NADO Italia esageri completamente gli standard di cura da aspettarsi da un cosiddetto “atleta modello”. Il Collegio segue l’argomentazione del tribunale di primo grado. Il Collegio si sente rafforzato nella sua opinione dalla testimonianza del medico di squadra Del Vescovo. Secondo tale testimonianza, egli stesso non era a conoscenza della possibilità di una contaminazione o di un trasferimento della sostanza proibita da un animale a un essere umano. Secondo il dottore sociale, egli aveva sentito parlare di questa possibilità per la prima volta dagli esperti consultati dopo che il risultato positivo al doping era stato rivelato all’Atleta e al Club. Se un professionista con l’esperienza di Del Vescovo non era a conoscenza di una tale possibile sequenza di eventi, non si può presumere che l’Atleta potesse essere a conoscenza del grado di pericolo di contaminazione di un prodotto usato, a sua conoscenza o no, per un cane.

117. A differenza del TNA, il Collegio – sulla base dei fatti sottoposti alla sua attenzione – tende a ritenere che l’Atleta abbia scoperto il trattamento del suo cane con il farmaco

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Veterabol solo dopo il fatto. In definitiva, però, la questione può essere lasciata in sospeso, perché – anche se si assume la tesi di fatto di NADO Italia – non è conclusiva, cioè non supporta, come indicato sopra, la richiesta di NADO Italia.

118. In conclusione, il ricorso di NADO Italia deve essere respinto e la decisione del TNA deve essere confermata.

X. COSTI

(…).

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PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale Arbitrale dello Sport così statuisce:

1. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha competenza per pronunciarsi sul ricorso interposto da NADO Italia contro il Signor José Luis Palomino avverso la decisione emessa dal Tribunale Nazionale Anti Doping il 22 novembre 2022.

2. Il ricorso interposto da NADO Italia contro il Signor José Luis Palomino avverso la decisione emessa dal Tribunale Nazionale Anti Doping il 22 novembre 2022 è respinto.

3. La decisione emessa dal Tribunale Nazionale Anti Doping il 22 novembre 2022 è confermata.

4. (…).

5. (…).

6. Ogni altra istanza proposta dalle parti è respinta.

Losanna, 27 settembre 2023

Dispositivo comunicato il 19 settembre 2023.

IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

Ulrich Haas Presidente del Collegio Arbitrale

Bernhard Welten Michele A.R. Bernasconi Arbitro Arbitro