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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo dell’escusso tendente a ottenere la facoltà di pagare a rate il debito posto in esecuzione

Numero d'incarto: 14.2024.139

Data decisione, Autorità: 22.01.2025, CEF

Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo dell’escusso tendente a ottenere la facoltà di pagare a rate il debito posto in esecuzione

Incarto n.
14.2024.139

Lugano

22 gennaio 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.51 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 4 settembre 2024 dall’

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 ottobre 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 aprile 2024 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'002.60 oltre a interessi e spese;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico;

che nel termine impartitogli per presentare osservazioni all’istan­­za, RE 1 è rimasto silente;

che statuendo con decisione del 21 ottobre 2024, il Giudice di pa­ce ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– senz’assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2024 per ottenere la possibilità di pagare il debito posto in esecuzione con rate mensili di fr. 50.–;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato il 29 ottobre 2024 contro la decisione notificata al reclamante il 23 ottobre, il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii);

che nel caso in esame RE 1 si limita a esporre che il fatturato della sua azienda è stato inferiore a fr. 20'000.– nel 2023, cui vanno dedotte le spese professionali, motivo per cui afferma di non poter pagare all’escutente più di fr. 50.– mensili;

che così facendo, il reclamante non rivolge però alcuna critica motivata alla decisione impugnata, sicché il suo ricorso si rivela irricevibile;

che del resto nella procedura sommaria di rigetto provvisorio del­l’opposizione la competenza del giudice si limita a verificare, d’uf­ficio, l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio (riconoscimento di debito, atto pubblico o attestato di carenza di beni dopo pignoramento) e, occorrendo, a valutare se l’escusso ha reso verosimile un’eccezione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 145 III 160 consid. 5.1);

che secondo la legge non gli spetta invece valutare se la situazio­ne economica dell’escusso gli permetta di pagare il debito posto in esecuzione, siccome non si tratta di un’eccezione suscettibile d’infirmare il titolo di rigetto secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, ovvero di modificare, sospendere o estinguere il credito;

che RE 1 potrà semmai far differire la vendita dei beni mobili o immobili che dovesse pignorare l’ufficio d’esecuzio­ne rendendo verosimile di essere in grado di pagare il debito in dodici rate mensili (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2024.95 dell’8 novembre 2024 pag. 3);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'002.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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