Lexipedia

14.2025.187@141075

Numero d'incarto: 14.2025.187

Data decisione, Autorità: 27.04.2026, CEF

Titolo: Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi paritetici. Contestazione della notifica della decisione sugl'interessi di mora invocata come titolo di rigetto. Buona fede

Incarto n.
14.2025.187

Lugano

27 aprile 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della giudice:

Bellotti, presidente

cancelliera:

Guida

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa S25-121 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 27 maggio 2025 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2025 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 ottobre 2025 dal Giudice di pace;

Fatti

in fatto: A. Con decisione del 3 luglio 2024 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG ha posto a carico della RE 1 fr. 374.85 per interessi di mora del 5% sui contributi paritetici del 2020 di fr. 4'710.70 a partire dal 16 dicembre 2021 fino al 2 luglio 2024. Dall’estratto conto del 27 maggio 2025 si evince poi che vi sono ulteriori fr. 11.60 per interessi di mora da luglio a settembre 2024. Dalla fattura d’acconto del 5 settembre 2024 risultano poi, oltre che i summenzionati interessi di fr. 374.85, anche fr. 20.– di tassa di diffida.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 novembre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 386.45 (indicando quale causa del credito: “interessi”) e fr. 20.– (per “Diffida, Fattura del 05.09.2024”).

C. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 maggio 2025 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 giugno 2025. Con replica del 17 luglio 2025 e duplica del 23 agosto 2025 le parti hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni. Lo stesso hanno poi fatto con ulteriori osservazioni dell’8 e del 19 settembre 2025.

D. Statuendo con decisione del 3 ottobre 2025, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 ottobre 2025 per ottenere che sia dichiarata nulla “per mancanza di sottoscrizione del giudice di pace” e in ogni caso per ottenerne l’annullamento, chiedendo altresì “l’annullamento” del precetto esecutivo nonché lo stralcio e la cancellazione delle frasi contenute nella decisione di primo grado “lesive del decoro ed immagine del professionista”, protestate spese e ripetibili. Entro il termine impartitole per presentare osservazioni al reclamo, la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 ottobre 2025, il termine d’impu­­gnazione è scaduto lunedì 20 ottobre. Presentato il 13 ottobre 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’al­tro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione prodotta dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Ha poi ritenuto le argomentazioni del convenuto “non sufficienti per convincere il giudice a respingere l’i­­stanza”, respingendo in particolare la sua contestazione relativa alla mancata notifica della decisione sugli interessi di mora del 3 luglio 2024.

4. Nel reclamo la RE 1 ribadisce in buona sostanza di non aver mai ricevuto la decisione del 3 luglio 2024 e che l’onere della prova relativa alla notificazione incombeva alla controparte, che di certo non ha soddisfatto affermando semplicemente che la corrispondenza non è mai “tornata indietro per mancato recapito”.

5. Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi come titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato. Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5D_62/2024 del 14 ottobre 2014, consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2023.108 del 7 marzo 2024 consid. 5; ABBET in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 147 ad art. 80 LEF; STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 124 ad art. 80 LEF).

5.1 Nel caso di specie,la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG ha prodotto con l’i­stanza di rigetto la fattura d’acconto del 5 settembre 2024 (ove viene menzionata la tassa di diffida di fr. 20.–) e un estratto conto del 27 maggio 2025. Non essendo delle decisioni, tali documenti non costituiscono valido titolo di rigetto.

La Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG ha inoltre prodotto una decisione del 3 luglio 2024 che quantifica in fr. 374.85 gli interessi di mora del 5% sui contributi paritetici dell’anno 2020 di fr. 4'710.70 dal 16 dicembre 2021 al 2 luglio 2024. Orbene, a fronte della contestazione dell’avvenuta notifica con le osservazioni all’istanza, la Cassa con la replica si era avvalsa della corretta notificazione, senza però apportarne la prova come le incombeva, limitandosi ad affermare che a far tempo dall’11 gennaio 2021 essa inviava la corrispondenza della RE 1 all’indirizzo dell’avv. __________, __________, e che la stessa non è mai tornata indietro per mancato recapito, come pure che fatture precedenti e successive sono state pagate nei termini previsti, a comprova del loro corretto recapito. Ciò evidentemente non basta a dimostrare, in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo e puntuale, che la decisione del 3 luglio 2024 sia stata effettivamente recapitata. Da questo punto di vista è errata la decisione del primo giudice che dà credito alla semplice (e insufficiente) affermazione della Cassa secondo cui nessuna comunicazione sarebbe mai ritornata al mittente. La Cassa non ha quindi provato di aver validamente notificato la decisione sugl’interessi di mora all’escusso. L’attesta­­zione di passaggio in giudicato apposta unilateralmente sulle decisioni non è al riguardo determinante (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2020.198 del 24 giugno 2021 consid. 6.3).

5.2 In presenza di una notifica irregolare vige generalmente il principio secondo cui la tutela delle parti è sufficientemente raggiunta quando essa raggiunge il suo scopo nonostante l’irregolarità, ciò che va esaminato sulla base delle circostanze del caso specifico (DTF 122 I 97 consid. 3/a). Secondo la giurisprudenza, la decorrenza di un termine di ricorso non può essere differita a piacimento. Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_959/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 3.1; nello stesso senso: 5A_476/2017 dell’11 settembre 2017 consid. 5.1.2; già citata 14.2023.108 consid. 5.1.1, sentenza della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2; Abbet, op. cit., n. 11 e 147 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 124a ad art. 80).

5.2.1 Sennonché non avendo la Cassa presentato osservazioni al reclamo, essa non si è avvalsa di aver allegato (né peraltro si evince dalle sue allegazioni di prima sede) l’esistenza di circostanze tali da cui poter dedurre la pretesa notifica della decisione sugl’inte­­ressi di mora del 3 luglio 2024, come il fatto che, per ipotesi, la RE 1 sarebbe venuta a conoscenza di una successiva diffida (nello stesso senso già citata 14.2023.108 consid. 5.1.3). Tra l’al­tro nemmeno per la tassa di diffida di fr. 20.– è stato prodotto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (ossia una decisione esecutiva). Non si può d’al­­tronde nemmeno imputare alla RE 1 di essere venuta a conoscenza della decisione sugl’in­­te­ressi di mora al momento della notifica del precetto esecutivo, visto che la causale indica al riguardo solamente “Interessi” e “Diffida, Fattura del 5.09.2024” e non vi è alcuna menzione di una “decisione” (già citata 14.2023.108 consid. 5.1.3).

5.2.2 Per abbondanza, nemmeno dalla fattura d’acconto del 5 settembre 2024 si poteva dedurre che la convenuta fosse a conoscenza della decisione sugli interessi di mora del 3 luglio 2024 poiché anche se l’importo di fr. 374.85 è indicato da pagare con la (vaga) dicitura “AVS interessi di mora su contributi” la decisione in sé non è menzionata, e lo stesso vale per l’estratto conto del 27 maggio 2025 in cui figura “AVS Interessi di mora su contributi per Fattura rettificata 01-12.2020”, che è ad ogni modo posteriore al precetto esecutivo (emesso il 28 novembre 2024). D’altronde la circostanza secondo cui dal suddetto estratto conto risulta che la convenuta abbia pagato l’acconto di fr. 1'739.95 (cfr. replica 17 luglio 2025, pag. 1) consente solo di ritenere ch’essa abbia presumibilmente ricevuto la fattura d’acconto del 5 settembre 2024 che verte in parte su tale cifra (e meglio su fr. 2'134.80, che comprende fr. 1'739.95 con la deduzione di fr. 374.85 e fr. 20.–), ma non la decisione sugli interessi di mora (nello stesso senso già citata 14.2017.166 consid. 5.3/b).

Ne segue che nemmeno tali elementi avrebbero potuto sovvertire l’esito dell’o­dierno giudizio (per un caso in cui la Cassa non contestava la corretta notifica e quindi avrebbe dovuto considerare le osservazioni all’istanza come opposizione ai sensi dell’art. 52 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPGA, RS 830.1 vedi già citata 14.2023.108 consid. 5.2).

5.3 Infine, è pur vero che di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati sul credito accertato sebbene non lo specifichino esplicitamente. Il rigetto va infatti esteso agl’interessi di mora seppur non contemplati dal dispositivo del titolo né in un’ap­­posita decisione ove possano essere facilmente calcolati o risultino dalla legge (DTF 148 III 225 consid. 4.2.4 e i rinvii al consid. 4.2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_514/2021 del 29 marzo 2022 consid. 3.1.1 e della CEF 14.2022.120 del 6 febbraio 2023 consid. 5.1, 14.2022.27 del 14 settembre 2022 consid. 4.1 e 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2; STAEHELIN, op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80 LEF; ABBET, op. cit., n. 43 e 139 ad art. 80 LEF), e per legge oltre ai contributi paritetici sono dovuti anche gli interessi di mora a partire dal termine di pagamento (art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS) al tasso del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS, sentenza della CEF 14.2016.235 del 12 gennaio 2017 pag. 4).

Sennonché nel caso in esame non occorre attardarsi oltre sulla questione o determinare se gli interessi di mora sarebbero stati “facilmente calcolabili”, non essendovi agli atti nemmeno una decisione che a monte stabilisce i contributi paritetici dell’anno 2020 in fr. 4'710.70 (solo menzionati nella decisione relativa agli interessi di mora).

5.4 Tutto ciò considerato, si deve concludere che in mancanza di una prova della notifica della decisione del 3 luglio 2024 si deve constatare che l’istante non ha dimostrato, come le spettava, il carattere esecutivo del titolo prodotto ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Il reclamo merita quindi (parziale) accoglimento nel senso della riforma del giudizio impugnato e della reiezione dell’istanza, senza necessità di vagliare la censura relativa a un’asserita nullità della decisione di primo grado (considerato oltretutto che la reclamante non chiede il rinvio dell’incarto alla Giudicatura di pace per nuova decisione). Non è invece possibile “annullare” il PE come richiesto dalla reclamante (non rientrando tale operazione nella competenza del giudice del rigetto e, dunque, dell’autorità giudiziaria superiore, bensì in quella dell’ufficio d’esecuzione, cui va se del caso richiesta, cfr. tra tante: sentenza della CEF 14.2023.49 del 7 novembre 2023, consid. 6), né stralciare frasi contenute nella decisione impugnata e da costei ritenute offensive (essendo l’in­­tervento dell’autorità superiore limitato al solo dispositivo della decisione impugnata, non anche alle sue motivazioni), sicché al riguardo il reclamo è irricevibile. Il Giudice di pace è nondimeno invitato a mantenere nei confronti delle parti un atteggiamento rispettoso, astenendosi in futuro dall’esprimere giudizi di valore non necessari all’evasione delle proprie decisioni.

6. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG (art. 106 cpv. 1 CPC). La (generica) richiesta della reclamante volta all’assegna­zione di ripetibili in suo favore non può essere accolta né per la prima né per la seconda sede, dal momento che essa, che si è fatta patrocinare dal proprio socio e gerente, non ha mai motivato una richiesta di indennità ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (tra tante: sentenza della CEF 14.2024.40 del 25 luglio 2024 consid. 6).

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 406.45 (386.45 + 20), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG. Non si assegnano ripetibili o indennità.

3. Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2025.187@141075 | Lexipedia | Lexipedia