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14.2026.1@140725

Numero d'incarto: 14.2026.1

Data decisione, Autorità: 09.02.2026, CEF

Titolo: Decisione d’irricevibilità dell’istanza di fallimento per perenzione del diritto di chiederlo entro 15 mesi dalla notifica del precetto esecutivo. Computo della procedura di continuazione dell’esecuzione in via di pignoramento poi dichiarata nulla

Incarto n.
14.2026.1

Lugano

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Bellotti, presidente

Jaques e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.__________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 dicembre 2025 dall’

RI 1, __________-__________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

CO 1, __________ (__________)

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 2 gennaio 2026 presentato dall’RI 1 contro la decisione emessa il 29 dicembre 2025 dal Pretore;

Fatti

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2024 dalla se­de di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’RI 1 ha escus­so CO 1 per l’incasso di cinque crediti, per complessivi fr. 1'746'707.60 oltre agli accessori indicando quale causa delle pretese la “sentenza 19 dicembre 2023 del Pretore di Lugano […] nell’incarto n. OR.__________, cresciuta in giudicato”. Il precetto è stato notificato all’escusso l’8 aprile 2024.

B. Avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 aprile 2024 l’escutente ne ha postulato il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Statuendo mediante sentenza del 17 luglio 2024, il Pretore ha accolto l’istan­za, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta da CO 1.

C. Ricevuta il 3 settembre 2024 la domanda di continuazione dell’e­secuzione, il 12 settembre 2024 l’UE ha emesso l’avvisodi pignoramento e il 28 marzo 2025 il verbale di pignoramento, valido qua­le attestato di carenza beni (ACB) provvisorio.

D. Mediante decisione del 25 agosto 2025 (15.2025.42), questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall’RI 1 contro l’ACB, invitando l’Ufficio a eseguire un complemento di pignoramento nel senso dei considerandi.

E. Il 28 agosto 2025, l’UE ha eseguito il complemento di pignoramen­to, emettendo quello stesso giorno il relativo verbale, in cui ha accertato l’assenza di altri beni pignorabili e ha fissato un ulteriore complemento di pignoramento per il 16 ottobre 2025.

F. Tramite provvedimento di riconsiderazione del 14 ottobre 2025, emesso in seguito al ricorso presentato da CO 1 contro il provvedimento del 28 agosto 2025, l’Ufficio, dapprima, ha accertato che il 3 settembre 2024, ovvero il giorno in cui l’RI 1 ha presentato la domanda di continuazione dell’esecuzione, l’e­scusso era iscritto nel Registro di commercio e, di conseguenza, soggetto all’esecuzione in via di fallimento, non a quella in via di pignoramento, quindi, ha annullato tutti i provvedimenti eseguiti dalla domanda di continuazione in poi e ha prospettato l’emissio­ne della comminatoria di fallimento.

G. Mediante decisione del 31 ottobre 2025 (15.2025.151), la Camera ha respinto il ricorso presentato dall’escutente contro il provvedimento di riconsiderazione.

H. Il 5 novembre 2025, l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata ad CO 1 il 24 novembre 2025.

I. Mediante decisione del 10 dicembre 2025 (15.2025.176), la Camera ha respinto il ricorso presentato dall’escusso contro la comminatoria di fallimento.

L. Con istanza consegnata alla Posta il 24 dicembre 2025, l’RI 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, in via supercautelare, di ordinare all’Ufficio di erigere l’inventario di tutti i beni di CO 1 “come ai considerandi” e, in via principale, di decretare il fallimento dell’escusso per il mancato pagamento dei crediti menzionati nel precetto esecutivo. L’istanza non è stata notificata al convenuto e le parti non sono state citate al dibattimento.

M. Statuendo mediante sentenza del 29 dicembre 2025, il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile, ponendo a carico dell’istante le spe­se processuali di fr. 150.–.

N. Contro la sentenza appena citata l’RI 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 gennaio 2026 per ottenere l’annul­lamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché si pronunci nel merito, protestate spese e ripetibili.

O. Con osservazioni del 14 gennaio 2025, CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RI 1 il 30 dicembre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 9 gennaio 2026. Presentato brevi manu il 2 gennaio 2026, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Nella sentenza impugnata, per quanto qui d’interesse, il Pretore ha rilevato che CO 1 aveva interposto opposizione al precetto esecutivo il giorno stesso della sua notifica, l’8 aprile 2024, che l’azione di rigetto definitivo dell’opposizione è stata promossa il 12 aprile 2024 ed è stata definita con la notificazione della decisione 17 luglio 2024 e che l’istanza di fallimento, inoltrata solo il “22/29” dicembre 2025, è stata dunque presentata ben oltre il ter­mine di 15 mesi dell’art. 166 cpv. 2 LEF. Ha pertanto dichiarato irricevibile l’istanza con riguardo alla dichiarazione di fallimento e, segnatamente poiché il fallimento non avrebbe più potuto essere chiesto nell’esecuzione n. __________, anche con riguardo all’erezione dell’inventario.

3. Nel reclamo, l’RI 1 afferma in particolare, con riferimento alla DTF 136 III 152, che la ratio legis dell’art. 166 cpv. 2 LEF è quella di prevenire un prolungamento a dismisura della procedura esecutiva e sanzionare l’inazione del creditore. Rileva che il periodo trascorso tra la presentazione della domanda di continuazione dell’esecuzione, il 3 settembre 2024, e la notifica della comminatoria di fallimento all’escusso, il 24 novembre 2025, non è imputabile a lei, bensì a errori dell’UE, che non ha subito continuato l’esecuzione in via di fallimento, avviando dapprima erroneamente quella in via di pignoramento, e sostiene perciò che tale periodo non dovrebbe essere conteggiato nel termine di 15 mesi previsto dall’art. 166 cpv. 2 LEF e, di conseguenza, che la sua istanza di fallimento, presentata una volta trascorsi i 20 giorni dalla notifica della comminatoria, era tempestiva. Chiede pertanto l’annullamen­to della sentenza impugnata e il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché si pronunci nel merito.

Nelle osservazioni, CO 1 ribatte che il termine di 15 me­si previsto dall’art. 166 cpv. 2 LEF è ormai scaduto, giacché esso decorre “indipendentemente da fattori riconducibili al procedente o a terzi, quali ad esempio l’Ufficio esecuzioni”. Postula dunque la reiezione del reclamo.

4. Incombe al giudice del fallimento di accertare, d’ufficio, il rispetto del termine di perenzione dell’art. 166 cpv. 2 LEF (DTF 106 III 54 consid. 2), e pertanto anche i fatti rilevanti al riguardo (cfr. art. 255 lett. a CPC; sentenza della CEF 14.2014.95 del 1° luglio 2014, consid. 4.2), perfino a favore dell’istante (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 4.1).

4.1 Il diritto di chiedere al giudice la pronuncia del fallimento si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l’azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale (art. 166 cpv. 2 LEF). Secondo la giurisprudenza lo è anche per tutta la durata della causa di riconoscimento di debito (art. 79 e 279 LEF), compreso tra il rilascio dell’autorizzazione ad agire e l’inoltro dell’azione (art. 209 cpv. 3 CPC), della causa di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), della causa di contestazione o di accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF) e della procedura di ricorso contro la comminatoria di fallimento cui è stato conferito effetto sospensivo (DTF 149 III 410 consid. 5).

4.2 Il termine di perenzione dell’art. 166 cpv. 2 LEF inizia a decorrere dal giorno della notifica del precetto esecutivo e non da quello suc­cessivo come stabilito dall’art. 142 cpv. 1 CPC (art. 142 cpv. 2 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF; DTF 150 III 367 consid. 4 e 5; questione lasciata aperta dalla CEF nella sentenza 14.2014.114 dell’8 settembre 2014 consid. 4.3/a). Per determinarne la scadenza, occorre computare il numero totale dei giorni della sospensione do­po l’ultimo giorno del termine calcolato senza tenere conto della so­spensione, ossia il giorno, nel quindicesimo mese, che corrisponde per numero a quello, se c’è, della notifica del precetto esecutivo al­l’escusso, e se non c’è l’ultimo giorno di detto mese (art. 142 cpv. 2 CPC). Non si tiene conto a questo stadio del calcolo del fatto che tale ultimo giorno cada eventualmente di sabato, di domenica o in un giorno festivo. La protrazione al primo giorno feriale succes­sivo (art. 142 cpv. 3 CPC) avviene solo se l’ultimo giorno dell’inte­ro termine (compresa la sospensione) è un sabato, una domenica o un giorno festivo (citata 14.2014.114 consid. 4.3/b).

4.3 Nel caso in esame, il termine di perenzione ha quindi iniziato a de­correre l’8 aprile 2024, giorno della notifica del precetto esecutivo al convenuto (cfr. DTF 125 III 46 consid. 3b per analogia), e senza la sospensione sarebbe scaduto martedì 8 luglio 2025. Esso è pe­rò rimasto sospeso tra il 12 aprile 2024, data in cui la procedente ha promosso l’azione di rigetto dell’opposizione, fino alla notifica della sentenza pretorile 17 luglio 2024 alla stessa (DTF 106 III 54), l’eventuale reclamo a questa Camera non avendo effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC), ovvero durante almeno 96 giorni (ignorandosi nel concreto la data esatta della notifica), i quali vanno computati dopo l’8 luglio 2025. Il termine parrebbe così scaduto nell’ottobre 2025, al più presto lunedì 13 ottobre 2025.

4.4 Sennonché il 14 ottobre 2025 l’UE ha annullato tutti i provvedimenti eseguiti dalla domanda di continuazione in poi e la Camera, nella decisione del 31 ottobre 2025 (15.2025.151), ne ha confermato la nullità giusta l’art. 22 cpv. 2 LEF perché all’escusso, soggetto alla procedura fallimentare, era stata applicata quella in via di pignoramento (DTF 120 III 105 consid. 1). Orbene, un atto nullo non esplica ex tunc alcun effetto (DTF 128 III 104 consid. 5; Co­metta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 20 ad art. 22 LEF; Wohl in: Kurzkommentar, SchKG, 3ª ed. 2025, n. 10 ad art. 22 LEF), ossia sin dal suo insorgere. Non può pertanto correre alcun termine durante il periodo successivo all’emanazio­ne dell’atto nullo, e ciò vale anche per il termine di perenzione del­l’art. 166 cpv. 1 LEF (cfr. sentenza del Tribunale Federale 5P.183/2006 del 26 giugno 2006 consid. 1 e 3; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II, 3ª ed. 2021, n. 15 ad art. 166 LEF), termine del resto considerato sospeso anche nel caso meno grave in cui l’atto (ad esempio la comminatoria di fallimento) è solo annullabile ed è stato impugnato con un ricorso al quale è stato conferito effetto sospensivo (sopra consid. 4.1 e DTF 136 III 152 consid. 4.1 e 4.2 e 149 III 410 consid. 5 i.f.).

4.5 Ne segue che il termine di perenzione è risultato ulteriormente sospeso dall’emanazione dell’avviso di pignoramento, il 12 settembre 2024, fino alla decisione 15.2025.151 di questa Camera che ne ha confermato la nullità (come quelle degli atti successivi), notificata all’escutente il 12 novembre 2025 (tracciamento dell’invio n. 98.41.912014.00131741), ovvero durante 426 giorni, sicché es­so non sarebbe scaduto prima del 14 dicembre 2026. Inoltrata già il 22 dicembre 2025, la domanda di fallimento non era dunque perenta. La decisione impugnata va pertanto annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio sulla domanda di fallimento da considerare ricevibile.

5. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 12 RTar (RL 178.310), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1, che rifonderàal­l’RI 1 fr. 560.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________;

– avv. PA 2, __________, __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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