52.2023.345@141425
Numero d'incarto: 52.2023.345
Data decisione, Autorità: 09.12.2025, TRAM
Titolo: Annullamento della procedura di concorso per l'assunzione di un dipendente cantonale. Legittimazione a ricorrere
Incarto n.
52.2023.345
Lugano
9 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2023 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 6 settembre 2023 (n. 4155) del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame dell'insorgente avverso la risoluzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle risorse umane, in materia di annullamento della procedura di concorso per l'assunzione di un funzionario presso l'Ufficio dei corsi d'acqua;
Fatti
A. Nel 2008 RI 1 è stato nominato quale collaboratore scientifico (con titolo accademico) presso la Divisione delle costruzioni e attribuito all'Ufficio dei corsi d'acqua.
Il dipendente è poi stato trasferito una prima volta nel 2016 presso la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, e una seconda volta nel 2019, presso l'Ufficio della pianificazione e della mobilità, mantenendo la stessa funzione, nel frattempo denominata collaboratore scientifico I.
B. Il 2 maggio 2022 è stato pubblicato sul Foglio ufficiale il concorso per l'assunzione di un/a collaboratore/trice scientifico/a I o II oppure collaboratore/trice tecnico/a presso l'Ufficio dei corsi d'acqua, al quale RI 1 ha partecipato inoltrando la propria candidatura (FU n. 83 del 2 maggio 2022, concorso n. 74/22).
Compiti:
- operare nel settore della sistemazione dei corsi d'acqua, premunizione e ricupero ambientale dell'ufficio dei corsi d'acqua
- assicurare l'accompagnamento tecnico e amministrativo dei progetti
- esaminare le pratiche di natura edilizia e della pianificazione del territorio in riferimento ai PGS e ai progetti di sistemazione dei corsi d'acqua
- rappresentare lo Stato presso i consorzi di manutenzione e sistemazione dei corsi d'acqua
- fungere da referente per compiti particolari della salute e sicurezza sul lavoro, del sistema di qualità e delle basi contrattuali relative all'attività dell'ufficio
Requisiti:
- msc/diploma di ingegnere civile o ambientale del politecnico federale o diploma in ingegneria civile sup (bachelor)
- almeno 5 anni di comprovata esperienza nel settore dell'idraulica, sistemazione dei corsi d'acqua e gestione dei pericoli naturali
- esperienza nella gestione di progetti quale capo progetto e nella direzione dei lavori
- conoscenza degli strumenti informatici convenzionali (windows) e specifici dell'idraulica dei corsi d'acqua, nonché dei sistemi georeferenziati di informazione sul territorio (sit/gis)
- buone conoscenze orali e scritte dell'italiano e di una seconda lingua ufficiale (francese o tedesco)
- spirito di iniziativa e attitudine al lavoro indipendente e di gruppo
- flessibilità e disponibilità a orari di lavoro irregolari e in condizioni di stress
- buona conoscenza del territorio cantonale
C. Analizzate le candidature pervenute e ritenuta l'assenza di concorrenti idonei, con decisione del 27 settembre 2022 la Sezione delle risorse umane ha annullato il concorso.
D. Contro la predetta decisione RI 1 ha interposto reclamo dinanzi alla Sezione delle risorse umane, chiedendone l'annullamento e sostenendo di disporre dei requisiti necessari per assumere la funzione.
il 14 dicembre 2022 l'Autorità ha dichiarato il rimedio irricevibile per carenza di legittimazione attiva. Essa ha infatti rilevato che il reclamante aveva nel frattempo rassegnato le dimissioni per assumere un impiego presso la __________ e non poteva pertanto più vantare un interesse legittimo e attuale all'evasione del gravame. In ogni caso, ha ritenuto che le contestazioni del medesimo non lasciavano emergere elementi atti a rimettere in discussione la decisione di annullamento del concorso.
E. Con risoluzione del 6 settembre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa di RI 1 avverso la decisione della Sezione delle risorse umane. Il Governo ha tutelato la conclusione a cui è giunta l'Autorità di prime cure secondo cui il ricorrente non disporrebbe di un interesse legittimo, personale e attuale alla modifica della decisione impugnata; il medesimo avrebbe agito per una pura questione di principio.
F. RI 1 insorge al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione governativa, chiedendone l'annullamento. Domanda anche di annullare la risoluzione emanata su reclamo dalla Sezione delle risorse umane e il conseguente rinvio degli atti alla stessa Autorità affinché si pronunci sul suo gravame. Ripercorsa la sua carriera presso l'Amministrazione cantonale, censura la conclusione secondo cui, rassegnando le dimissioni dallo Stato, avrebbe perso ogni interesse a contestare l'annullamento del concorso. Sostiene innanzitutto che al momento in cui si è dimesso non aveva ancora ottenuto il posto di lavoro presso il Comune di __________, avendo iniziato a lavorarvi solo il 1° marzo 2023. Ritiene quindi, quale concorrente potenzialmente idoneo a essere assunto dallo Stato, di conservare il diritto di impugnare la decisione di annullamento del concorso e di vedere esaminato il suo gravame con cui ha censurato la mancata presa in considerazione della propria candidatura.
G. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e la Sezione delle risorse umane. Quest'ultima osserva innanzitutto che il ricorrente non è stato ritenuto idoneo ad occupare il posto a concorso per mancanza di esperienza specifica. Nel corso della sua passata attività all'Ufficio dei corsi d'acqua, il medesimo si era infatti occupato solo marginalmente di un progetto di premunizione in fase preliminare di allestimento e dell'accompagnamento in fase realizzativa di interventi inerenti alla messa in sicurezza della zona artigianale di Preonzo a seguito della frana del 2012. Inoltre, non avrebbe dimostrato di possedere la necessaria attitudine al lavoro in gruppo, essendo emerso, durante il colloquio di valutazione, che a distanza di oltre sei anni erano tuttora presenti dissidi con i collaboratori dell'Ufficio. L'Autorità conferma che, avendo dato le dimissioni e iniziato una nuova attività presso un altro datore di lavoro dal mese di marzo 2023, il ricorrente non può vantare un interesse degno di protezione a contestare la decisione impugnata.
H. Con la replica, il ricorrente conferma la propria posizione. Precisa che al momento in cui ha interposto reclamo dinanzi alla SRU non aveva ancora rassegnato le dimissioni, scelta che è avvenuta dopo aver appreso di essere stato ritenuto inidoneo. Ritiene pertanto che il quesito da risolvere non dovrebbe essere quello di sapere se esista un interesse sufficiente a mantenere la procedura, bensì se, al momento in cui il concorso è stato annullato, egli abbia effettivamente subito un danno. Pregiudizio che ritiene essersi verificato nella misura in cui è stato privato della possibilità di vedere valutata la propria candidatura. Rivendica pertanto il suo diritto a ottenere tale valutazione.
I. Con la duplica, la SRU ribadisce le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente a contestare la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha tutelato il giudizio di irricevibilità dell'Autorità di prime cure è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Presupposto di ricevibilità di un ricorso è che il ricorrente disponga di un interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 e segg. ad art. 43).
Il ricorrente deve in sostanza trovarsi in un rapporto speciale, stretto e degno di essere preso in considerazione con l'oggetto della controversia; dev'essere colpito in una misura e con un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei cittadini (messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 37; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2024.185 del 31 maggio 2024 consid. 2.1.; 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2.).
Di principio l'interesse degno di protezione deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF 139 I 206 consid. 1.1, 137 II 40 consid. 2.1).
3. L'insorgente ha interposto reclamo dinanzi alla Sezione delle risorse umane contro la decisione di annullamento del concorso per l'assunzione di un collaboratore scientifico al quale aveva partecipato. L'Autorità di prime cure ha dichiarato l'impugnativa irricevibile per carenza di legittimazione attiva di RI 1 che, essendosi dimesso dall'Amministrazione cantonale per assumere un impiego presso un altro datore di lavoro, avrebbe perso ogni interesse alla modifica della decisione contestata. Tale conclusione è stata tutelata dal Governo.
3.1. Nel caso concreto, il ricorrente, dopo che il concorso è stato annullato, si è licenziato ed è stato assunto da un altro datore di lavoro.
Il fatto che il medesimo si sia dimesso dall'Amministrazione cantonale non costituisce di per sé un motivo per ritenere decaduto il suo interesse all'accoglimento del reclamo, avendo partecipato a un concorso esterno, non riservato ai soli dipendenti statali. Per contro, l'assunzione, dal 1° marzo 2023, presso un nuovo datore di lavoro poteva portare l'Autorità a interrogarsi sull'effettivo interesse del reclamante a vedere riattivata la procedura di concorso. Tale quesito va esaminato alla luce delle concrete circostanze.
3.2. A questo proposito, l'insorgente, con il ricorso del 28 settembre 2023 qui in esame sostiene che al momento del reclamo non aveva ancora rassegnato le dimissioni. Avendo poi iniziato presso il nuovo datore di lavoro solo il 1° marzo 2023, nemmeno al momento del gravame dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la situazione poteva considerarsi definitiva, trovandosi ancora nel periodo di prova.
I motivi che hanno indotto il ricorrente a contestare la decisione di annullamento del concorso emergono dalle seguenti dichiarazioni (ricorso del 13 gennaio 2023 presentato al Consiglio di Stato, pag. 6):
(…) il signor RI 1 - ciò che non può accettare - ha pure dovuto capacitarsi della sua asserita inidoneità, il che stride manifestamente, soprattutto alla luce del contenuto della citata relazione, con la realtà dei fatti. Inevitabile, anche a tutela della sua onorabilità professionale, è parsa a quel momento la via del formale reclamo, le cui motivazioni, che non sono state considerate, verranno qui di seguito riproposte, non potendo il ricorrente ammettere che la decisione avversata potesse restare senza conseguenze. Ben diverso sarebbe infatti stato se egli, pur essendo ritenuto idoneo, non fosse stato assunto, anche perché tale ipotesi verosimilmente non lo avrebbe spinto a contestare l'agire dei responsabili UCA; tuttavia, la circostanza secondo cui si sia tentato di liquidarlo, facendolo passare per incompetente e non all'altezza della situazione risulta, né più, né meno, inaccettabile, allorquando, per anni, egli si è posto al servizio dello stesso ufficio dei corsi d'acqua, a piena soddisfazione dei suoi responsabili (…).
Da quanto testé riportato appare in modo chiaro che l'insorgente non ha più alcun interesse ad occupare il posto di collaboratore scientifico presso l'Ufficio dei corsi d'acqua, ma mira soltanto a ottenere una decisione che sancisca la sua idoneità a occupare la posizione.
Certo, il medesimo afferma pure che (replica del 20 marzo 2023 presentata al Consiglio di Stato, pag. 10):
(…) a prescindere da qualsiasi decisione di dimissioni o di assunzione di un nuovo posto di lavoro, il signor RI 1 aveva tutti i diritti ad essere giudicato e, per assurdo, anche a dare le dimissioni dal suo nuovo posto di lavoro dopo 3 settimane di impiego, qualora fosse stato ritenuto idoneo, e fosse stato poi nominato. Questo fonda del resto anche l'esistenza di un legittimo interesse ad impugnare la decisione SRU. Non riguarda invece alla Sezione Risorse Umane cosa il signor RI 1 avrebbe inteso fare nell'ipotesi in cui fosse stato effettivamente nominato, anche perché una simile teoria sfocerebbe, senza se e senza ma, nel processo alle intenzioni, ciò che non ha nulla a che vedere con il legittimo interesse a veder emanata una decisione su una nomina o su una mancata nomina (…).
È tuttavia evidente che l'ipotesi, formulata per assurdo dal ricorrente, di abbandonare il suo posto di lavoro per la __________ in caso di nomina all'Ufficio dei corsi d'acqua, non è realistica, ma appare piuttosto un pretesto per giustificare un eventuale interesse all'accoglimento della sua impugnativa. Nelle concrete circostanze, va quindi ritenuto, al pari del Governo, che l'insorgente ha agito e agisce per una mera questione di principio. Egli mira a ottenere una valutazione della sua idoneità, senza rendere verosimile un reale interesse a spuntare l'assunzione.
Per quanto sia comprensibile il desiderio di vedere accertata la sua idoneità, a fronte di un'ingiustizia che ritiene di avere subito, tale scopo non corrisponde a un interesse pratico e concreto all'annullamento della decisione impugnata, con cui l'Autorità ha sancito l'interruzione della procedura di assunzione.
A ragione pertanto l'Autorità di prime cure ha dichiarato il suo reclamo irricevibile per carenza di legittimazione attiva.
4. Il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera