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0.108.1

Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999
alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma
di discriminazione nei confronti della donna

RU 2009265; FF 2006 8961

Traduzione

Concluso a New York il 6 ottobre 1999

Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20081

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 29 settembre 2008

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 2008

(Stato 19 aprile 2023)

Gli Stati parte al presente Protocollo,

visto lo Statuto delle Nazioni Unite 2 che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell’individuo, nella dignità e nel valore della persona umana e nell’uguaglianza dei diritti della donna e dell’uomo;

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso;

rammentando che i Patti internazionali relativi ai diritti dell’uomo e gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo proibiscono la discriminazione basata sul sesso;

rammentando inoltre che la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 3 («Convenzione»), nella quale gli Stati parte condannano tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e convengono di perseguire con tutti i mezzi adeguati e senza indugio una politica mirante all’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna;

ribadendo la loro determinazione a garantire il pieno e paritario esercizio da parte delle donne di tutti i diritti e le libertà fondamentali e di adottare le misure efficaci atte a prevenire la violazione di tali diritti e libertà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Stato parte al presente Protocollo («Stato parte») riconosce la competenza del Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna («Comitato») a ricevere e prendere in esame le comunicazioni presentate conformemente all’articolo 2.

Art. 2

Possono essere presentate comunicazioni da parte di persone o gruppi di persone oppure a nome di persone o di gruppi di persone soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte che affermano di essere vittime della violazione da parte di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati nella Convenzione. La comunicazione a nome di persone o di gruppi di persone può essere presentata soltanto con il consenso degli interessati, salvo che l’autore della comunicazione possa giustificare di agire a loro nome senza siffatto consenso.

Art. 3

Le comunicazioni sono presentate per scritto e non possono essere anonime. Sono irricevibili le comunicazioni presentate al Comitato concernenti uno Stato parte alla Convenzione che non è Parte al presente Protocollo.

Art. 4

Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza previa verifica che tutti i rimedi giuridici a livello nazionale siano stati esperiti, salvo che la procedura ricorsuale ecceda termini ragionevoli o sia improbabile che il ricorrente possa ottenere riparazione in tal modo.

Il Comitato dichiara irricevibili le comunicazioni:

  1. concernenti una questione che ha già esaminato oppure che è già stata o che è oggetto di un esame nell’ambito di un’altra procedura d’inchiesta o di composizione internazionale;
  2. incompatibili con le disposizioni della Convenzione;
  3. manifestamente infondate o non sufficientemente motivate;
  4. che costituiscono un abuso del diritto di presentare siffatte comunicazioni;
  5. concernenti fatti anteriori alla data di entrata in vigore del presente Protocollo nei riguardi degli Stati parte interessati, salvo che tali fatti persistano dopo detta data.

Art. 5

Ricevuta una comunicazione, e prima di essersi pronunciato nel merito, il Comitato può in qualsiasi momento sottoporre per verifica urgente allo Stato parte interessato una richiesta affinché adotti i provvedimenti cautelari necessari per evitare che le vittime della presunta violazione subiscano un danno irreparabile.

Il fatto di esercitare la facoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica il giudizio del Comitato quanto alla ricevibilità o al merito della comunicazione.

Art. 6

Salvo che la ritenga irricevibile senza riferirne allo Stato parte in questione e a condizione che la o le persone interessate acconsentano a rivelare la loro identità allo Stato parte, il Comitato sottopone a titolo confidenziale allo Stato parte interessato ogni comunicazione che gli è presentata in virtù del presente Protocollo.

Lo Stato parte interessato presenta per scritto al Comitato, entro un termine di sei mesi, spiegazioni o dichiarazioni che elucidino l’affare in questione e indica, se del caso, le misure correttive che sono state adottate.

Art. 7

Nell’esame delle comunicazioni ricevute in virtù del presente Protocollo, il Comitato tiene conto di tutte le indicazioni comunicate dalle persone o dai gruppi di persone o in loro nome e dallo Stato parte interessato, fermo restando che tali informazioni devono essere comunicate alle parti interessate.

Le comunicazioni presentate in virtù del presente Protocollo sono esaminate dal Comitato in seduta a porte chiuse.

Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette alle parti interessate le sue constatazioni, allegandovi eventualmente le sue raccomandazioni.

Lo Stato parte esamina debitamente le constatazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e, entro sei mesi, gli sottopone una risposta scritta nella quale lo informa segnatamente di quanto ha intrapreso alla luce delle constatazioni e raccomandazioni.

Il Comitato può invitare lo Stato parte a sottoporgli informazioni più dettagliate circa le misure adottate in seguito alle constatazioni e alle eventuali raccomandazioni incluso, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, nei rapporti ulteriori che lo Stato parte è tenuto a presentargli conformemente all’articolo 18 della Convenzione.

Art. 8

Qualora il Comitato venga a sapere, in base a informazioni attendibili, che uno Stato parte ha violato gravemente o sistematicamente i diritti enunciati nella Convenzione, invita detto Stato a discutere sugli elementi di cui è venuto a conoscenza e a presentare le proprie osservazioni in merito.

Il Comitato, fondandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato parte interessato, nonché su qualsiasi altra informazione attendibile a sua disposizione, può incaricare uno o più dei suoi membri di effettuare un’inchiesta e di riferire in proposito senza indugio. Tale inchiesta può, ove giustificato e con l’accordo dello Stato parte, comportare visite sul territorio dello Stato in questione.

Dopo aver verificato i risultati dell’inchiesta, il Comitato li comunica allo Stato parte interessato corredati, se del caso, di osservazioni e raccomandazioni.

Dopo essere stato informato dei risultati dell’inchiesta e aver ricevuto le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato, lo Stato parte presenta a quest’ultimo il suo parere in merito entro sei mesi.

L’inchiesta è confidenziale; in tutte le fasi della procedura è sollecitata la cooperazione dello Stato parte.

Art. 9

Il Comitato può invitare lo Stato parte interessato a includere nel rapporto da presentare conformemente all’articolo 18 della Convenzione chiarimenti sulle misure adottate in seguito a un’inchiesta effettuata in virtù dell’articolo 8 del presente Protocollo.

Al termine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 8 paragrafo 4, il Comitato può, se del caso, invitare lo Stato parte interessato a informarlo circa le misure adottate in seguito a detta inchiesta.

Art. 10

Ogni Stato parte può, all’atto della firma o della ratifica del presente Protocollo o quando vi aderisce, dichiarare di non riconoscere al Comitato la competenza conferita a quest’ultimo dagli articoli 8 e 9.

Lo Stato parte che ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario generale.

Art. 11

Lo Stato parte adotta tutte le disposizioni necessarie affinché le persone soggette alla sua giurisdizione non subiscano maltrattamenti o intimidazioni per aver comunicato con il Comitato.

Art. 12

Nel rapporto annuale che presenta conformemente all’articolo 21 della Convenzione, il Comitato riassume le attività svolte a norma del presente Protocollo.

Art. 13

Ogni Stato parte s’impegna a divulgare e diffondere su larga scala la Convenzione e il presente Protocollo, a facilitare l’accesso alle informazioni relative alle constatazioni e alle raccomandazioni del Comitato, in particolare per gli affari che concernono direttamente detto Stato parte.

Art. 14

Il Comitato adotta il proprio regolamento interno, al quale conformerà l’esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dal presente Protocollo.

Art. 15

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito.

Il presente Protocollo può essere ratificato da ogni Stato che ha ratificato la Convenzione o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Possono aderire al presente Protocollo gli Stati che hanno ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito.

L’adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 16

Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

Per lo Stato che ratifica il presente Protocollo o che vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui detto Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 17

Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.

Art. 18

Ogni Stato parte può depositare una proposta di emendamento al presente Protocollo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica la proposta agli Stati parte invitandoli a notificargli se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte per esaminare e sottoporre la proposta a votazione. Qualora almeno un terzo degli Stati parte si dichiari favorevole, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l’egida
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Gli emendamenti entrano in vigore non appena approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati dai due terzi degli Stati parte al presente Protocollo, conformemente alle procedure previste dalle rispettive costituzioni.

Gli emendamenti entrati in vigore sono vincolanti per gli Stati parte che li hanno accettati, stante che gli altri Stati parti restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e dagli altri emendamenti precedentemente accettati.

Art. 19

Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Le disposizioni del presente Protocollo continuano ad essere applicabili alle comunicazioni presentate secondo l’articolo 2 o alle inchieste iniziate secondo l’articolo 8 prima della data in cui ha effetto la denuncia.

Art. 20

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati in merito a:

  1. firme, ratifiche e adesioni;
  2. la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento adottato a norma dell’articolo 18;
  3. ogni denuncia a norma dell’articolo 19.

Art. 21

Il presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette una copia autenticata del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all’articolo 25 della Convenzione.

(Seguono le firme)

0.108.1

Campo d’applicazione il 19 aprile 20234

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

23 giugno

2003 A

23 settembre

2003

Andorra

14 ottobre

2002

14 gennaio

2003

Angola

1° novembre

2007 A

1° febbraio

2008

Antigua e Barbuda

5 giugno

2006 A

5 settembre

2006

Argentina*

20 marzo

2007

20 giugno

2007

Armenia

14 settembre

2006 A

14 dicembre

2006

Australia

4 dicembre

2008 A

4 marzo

2009

Austria

6 settembre

2000

22 dicembre

2000

Azerbaigian

1° giugno

2001

1° settembre

2001

Bangladesh*

6 settembre

2000

22 dicembre

2000

Belarus

3 febbraio

2004

3 maggio

2004

Belgio*

17 giugno

2004

17 settembre

2004

Belize*

9 dicembre

2002 A

9 marzo

2003

Benin

27 settembre

2019

27 dicembre

2019

Bolivia

27 settembre

2000

27 dicembre

2000

Bosnia e Erzegovina

4 settembre

2002

4 dicembre

2002

Botswana

21 febbraio

2007 A

21 maggio

2007

Brasile

28 giugno

2002

28 settembre

2002

Bulgaria

20 settembre

2006

20 dicembre

2006

Burkina Faso

10 ottobre

2005

10 gennaio

2006

Cambogia

13 ottobre

2010

13 gennaio

2011

Camerun

7 gennaio

2005 A

7 aprile

2005

Canada

18 ottobre

2002 A

18 gennaio

2003

Capo Verde

10 ottobre

2011 A

10 gennaio

2012

Ceca, Repubblica

26 febbraio

2001

26 maggio

2001

Centrafricana, Repubblica

11 ottobre

2016 A

11 gennaio

2017

Cile*

12 marzo

2020

12 giugno

2020

Cipro

26 aprile

2002

26 luglio

2002

Colombia

23 gennaio

2007

23 aprile

2007

Corea (Sud)

18 ottobre

2006 A

18 gennaio

2007

Costa d’Avorio

20 gennaio

2012 A

20 aprile

2012

Costa Rica

20 settembre

2001

20 dicembre

2001

Croazia

7 marzo

2001

7 giugno

2001

Danimarca

31 maggio

2000

22 dicembre

2000

Dominicana, Repubblica

10 agosto

2001

10 novembre

2001

Ecuador

5 febbraio

2002

5 maggio

2002

Filippine

12 novembre

2003

12 febbraio

2004

Finlandia

29 dicembre

2000

29 marzo

2001

Francia

9 giugno

2000

22 dicembre

2000

Gabon

5 novembre

2004 A

5 febbraio

2005

Georgia

1° agosto

2002 A

1° novembre

2002

Germania

15 gennaio

2002

15 aprile

2002

Ghana

3 febbraio

2011

3 maggio

2011

Grecia

24 gennaio

2002

24 aprile

2002

Guatemala

9 maggio

2002

9 agosto

2002

Guinea Equatoriale

16 ottobre

2009 A

16 gennaio

2010

Guinea-Bissau

5 agosto

2009

5 novembre

2009

Irlanda

7 settembre

2000

22 dicembre

2000

Islanda

6 marzo

2001

6 giugno

2001

Isole Cook

27 novembre

2007 A

27 febbraio

2008

Italia

22 settembre

2000

22 dicembre

2000

Kazakstan

24 agosto

2001

24 novembre

2001

Kirghizistan

22 luglio

2002 A

20 ottobre

2002

Lesotho

24 settembre

2004

24 dicembre

2004

Libia

18 giugno

2004 A

18 settembre

2004

Liechtenstein

24 ottobre

2001

24 gennaio

2002

Lituania

5 agosto

2004

5 novembre

2004

Lussemburgo

1° luglio

2003

1° ottobre

2003

Macedonia del Nord

17 ottobre

2003

17 gennaio

2004

Maldive

13 marzo

2006 A

13 giugno

2006

Mali

5 dicembre

2000 A

5 marzo

2001

Malta

14 marzo

2019 A

14 giugno

2019

Marshall, Isole

29 gennaio

2019 A

29 aprile

2019

Marocco

22 aprile

2022 A

22 luglio

2022

Maurizio

31 ottobre

2008

31 gennaio

2009

Messico

15 marzo

2002

15 giugno

2002

Moldova

28 febbraio

2006 A

28 maggio

2006

Monaco

3 maggio

2016 A

3 agosto

2016

Mongolia

28 marzo

2002

28 giugno

2002

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Monzambico

4 novembre

2008 A

4 febbraio

2009

Namibia

26 maggio

2000

22 dicembre

2000

Nepal

15 giugno

2007

15 settembre

2007

Niger

30 settembre

2004 A

30 dicembre

2004

Nigeria

22 novembre

2004

22 febbraio

2005

Norvegia

5 marzo

2002

5 giugno

2002

Nuova Zelanda a

7 settembre

2000

22 dicembre

2000

Paesi Bassi b

22 maggio

2002

22 agosto

2002

Aruba

22 maggio

2002

22 agosto

2002

Curaçao

22 maggio

2002

22 agosto

2002

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

22 maggio

2002

22 agosto

2002

Sint Maarten

22 maggio

2002

22 agosto

2002

Palestina

10 aprile

2019 A

10 luglio

2019

Panama

9 maggio

2001

9 agosto

2001

Paraguay

14 maggio

2001

14 agosto

2001

Perù

9 aprile

2001

9 luglio

2001

Polonia

22 dicembre

2003 A

22 marzo

2004

Portogallo

26 aprile

2002

26 luglio

2002

Regno Unito

17 dicembre

2004 A

17 marzo

2005

Falkland, Isole

17 dicembre

2004

17 marzo

2005

Man, Isola di

17 dicembre

2004

17 marzo

2005

Romania

25 agosto

2003

25 novembre

2003

Ruanda

15 dicembre

2008 A

15 marzo

2009

Russia

28 luglio

2004

28 ottobre

2004

Saint Kitts e Nevis

20 gennaio

2006 A

20 aprile

2006

Salomone, Isole

6 maggio

2002 A

6 agosto

2002

San Marino

15 settembre

2005 A

15 dicembre

2005

São Tomé e Príncipe

23 marzo

2017

23 giugno

2017

Seicelle

1° marzo

2011

1° giugno

2011

Senegal

26 maggio

2000

22 dicembre

2000

Serbia

31 luglio

2003 A

31 ottobre

2003

Slovacchia

17 novembre

2000

17 febbraio

2001

Slovenia

23 settembre

2004

23 dicembre

2004

Spagna

6 luglio

2001

6 ottobre

2001

Sri Lanka

15 ottobre

2002 A

15 gennaio

2003

Sudafrica

18 ottobre

2005 A

18 gennaio

2006

Sudan del Sud

30 aprile

2015 A

30 luglio

2015

Svezia

24 aprile

2003

24 luglio

2003

Svizzera

29 settembre

2008

29 dicembre

2008

Tagikistan*

22 luglio

2014

22 ottobre

2014

Tanzania

12 gennaio

2006 A

12 aprile

2006

Thailandia

14 giugno

2000

22 dicembre

2000

Timor-Leste

16 aprile

2003 A

16 luglio

2003

Tunisia

23 settembre

2008 A

23 dicembre

2008

Turchia

29 ottobre

2002

29 gennaio

2003

Turkmenistan

20 maggio

2009 A

20 agosto

2009

Ucraina

26 settembre

2003

26 dicembre

2003

Ungheria

22 dicembre

2000 A

22 marzo

2001

Uruguay

26 luglio

2001

26 ottobre

2001

Vanuatu

17 maggio

2007 A

17 agosto

2007

Venezuela

13 maggio

2002

13 agosto

2002

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Il Prot. non si applica a Tokelau.
  1. Al Regno in Europa.