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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o di sinistro grave Conchiuso il 28 novembre 1984 Approvato dall’Assemblea federale il 10 dicembre 1987 Istrumenti di ratificazione scambiati il 5 ottobre 1988 Entrato in vigore il 1° dicembre 1988

RU 1988 1740; 1987 II 637

Traduzione1

(Stato 1° dicembre 1988)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,

appurata la necessità di una cooperazione fra i due Stati allo scopo di facilitare la reciproca assistenza in caso di catastrofe o di sinistro grave,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il presente accordo definisce le condizioni secondo le quali le Parti contraenti si prestano reciproca e volontaria assistenza in caso di catastrofe o sinistro grave, e in particolare l’invio di squadre di soccorso e materiale.

Art. 2 Definizioni

Secondo i termini del presente Accordo le seguenti espressioni significano:

  1. lo Stato contraente le cui autorità competenti sollecitano all’altro Stato l’invio di squadre o di materiale di soccorso;
  2. lo Stato contraente le cui autorità competenti danno seguito alla richiesta dell’altro Stato relativa all’invio di squadre o di materiale di soccorso;
  3. il materiale, i veicoli e l’equipaggiamento personale destinati alle squadre di soccorso;
  4. le attrezzature ed i beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita.

Art. 3 Competenze

Le autorità qui appresso designate sono competenti a chiedere l’assistenza e a ricevere le richieste d’assistenza:

  1. per la Confederazione Svizzera: il Dipartimento federale degli affari esteri e, nella zona frontaliera, i Governi dei Cantoni;
  2. per la Repubblica federale di Germania: il Ministro federale dell’interno e, nella zona frontaliera, i Ministri dell’interno dei «Länder» limitrofi o i «Regierungspräsidenten» da loro autorizzati.

Le autorità menzionate nel capoverso 1 possono designare autorità subordinate, autorizzate a formulare e ricevere richieste d’assistenza.

Le autorità di entrambe le parti contraenti, menzionate nei capoversi 1 e 2, hanno la facoltà di comunicare direttamente fra loro.

Le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica gli indirizzi, i numeri di telefono e di telex delle autorità menzionate nei capoversi 1 e 2.

Art. 4 Intesa preliminare

La natura, l’estensione e le modalità di attuazione dell’assistenza sono fissate caso per caso, di comune accordo, dalle autorià menzionate nell’articolo 3.

Art. 5 Modalità dell’impiego

L’assistenza è fornita sui luoghi della catastrofe o del sinistro grave da squadre di soccorso che hanno ricevuto un addestramento speciale, soprattutto nella lotta contro gli incendi, contro i pericoli di contaminazione radioattiva e chimica, nell’organizzazione di pronto soccorso, ricerca e salvataggio o rimozione di macerie e che dispongono di materiale specializzato, atto al loro compito. Se necessario, l’assistenza può essere data in qualsiasi altro modo.

Le squadre di soccorso possono essere inviate via terra, aria o acqua.

Art. 6 Passaggio della frontiera

Le persone facenti parte di una squadra di soccorso sono esentate dall’obbligo di esibire il passaporto o un eventuale permesso di soggiorno. Si potrà semplicemente chiedere al capo della squadra di soccorso un certificato che attesti la sua posizione.

In casi di particolare urgenza, il passaggio della frontiera può avvenire fuori dei punti autorizzati e in violazione delle pertinenti prescrizioni. In tal caso, le autorità preposte alla sorveglianza della frontiera o il posto di controllo più vicino devono essere immediatamente informati.

Le facilitazioni previste nei capoversi 1 e 2 si applicano anche alle persone evacuate in seguito a catastrofe o sinistro grave.

Art. 7 Entrata ed uscita del materiale

Gli Stati contraenti devono facilitare il passaggio della frontiera agli equipaggiamenti ed ai mezzi di soccorso; non sono richiesti documenti d’importazione o d’esportazione. Al passaggio della frontiera, il capo della squadra di soccorso deve semplicemente esibire agli organi di controllo della frontiera dello Stato richiedente un elenco globale degli equipaggiamenti e dei mezzi di soccorso.

Le squadre di soccorso non possono portare altri beni oltre agli equipaggiamenti ed ai mezzi di soccorso indispensabili per lo svolgimento delle operazioni.

L’importazione di equipaggiamenti e di mezzi di soccorso al di fuori dei punti di passaggio frontaliero autorizzati dev’essere comunicata all’ufficio doganale più vicino non appena possibile.

Le proibizioni e le restrizioni vigenti per il transito di merci attraverso la frontiera non sono applicabili agli equipaggiamenti e ai mezzi di soccorso necessari a questo tipo di operazioni. Gli equipaggiamenti e i mezzi di soccorso non utilizzati durante l’operazione di soccorso devono essere riesportati. Qualora circostanze particolari rendessero impossibile tale riesportazione, la natura, la quantità nonché la posizione di questi equipaggiamenti e mezzi di soccorso devono essere segnalati all’autorità responsabile dell’operazione, che a sua volta informerà l’ufficio doganale competente. In tal caso, si applica il diritto nazionale dello Stato richiedente.

Nell’ambito del presente Accordo, le disposizioni previste dal capoverso 4 si applicano parimenti all’importazione di stupefacenti nello Stato richiedente e alla riesportazione nello Stato soccorritore delle quantità non utilizzate. Tale transito di merci non è considerato come importazione o esportazione nel senso previsto dagli accordi internazionali sugli stupefacenti. Gli stupefacenti devono essere importati unicamente nei limiti delle necessità mediche urgenti e somministrati solo da personale sanitario qualificato, secondo le norme legali dello Stato contraente dal quale proviene la squadra di soccorso incaricata di usarli.

Art. 8 Operazioni con mezzi aerei

Potranno essere usati mezzi aerei non solo per il dislocamento rapido delle squadre di soccorso secondo l’articolo 5 capoverso 2 del presente Accordo, ma anche per altri tipi d’intervento a titolo di soccorso.

Ciascuno degli Stati contraenti autorizza i mezzi aerei impiegati a partire dal territorio dell’altro Stato contraente secondo il capoverso 1 a sorvolare il suo proprio territorio, ad atterrare e decollare anche al di fuori degli aerodromi doganali o autorizzati.

L’intenzione di usare dei mezzi aerei in caso d’intervento dovrà essere immediatamente comunicata all’autorità richiedente indicando con la massima precisione il tipo del mezzo aereo ed il numero di immatricolazione, l’equipaggio a bordo, il carico, l’ora del decollo, la rotta prevista ed il luogo di atterraggio.

Sono applicabili per analogia:

  1. l’articolo 6 per quanto riguarda gli equipaggi a bordo e le squadre di soccorso;
  2. l’articolo 7 per quanto riguarda i mezzi aerei, gli equipaggiamenti e i mezzi di soccorso.

Al di fuori delle disposizioni previste dal capoverso 2, resta applicabile il regolamento sulla circolazione aerea di ciascuno degli Stati contraenti, specie per quanto riguarda l’obbligo di comunicare alle autorità competenti le informazioni sui voli.

Art. 9 Coordinazione e direzione globale

La coordinazione e la direzione globale degli interventi di soccorso e di salvataggio compete in ogni caso alle autorità dello Stato richiedente.

Le autorità dello Stato richiedente menzionate all’articolo 3 del presente Accordo precisano, al momento in cui viene formulata una richiesta di soccorso, i compiti che esse intendono affidare alle squadre di soccorso dello Stato soccorritore senza entrare nel merito della loro esecuzione.

Le direttive per le squadre di soccorso dello Stato soccorritore sono comunicate unicamente ai capi delle nominate squadre, i quali in seguito trasmettono le istruzioni esecutive ai propri subalterni.

Le autorità dello Stato richiedente offrono protezione ed assistenza alle squadre di soccorso dello Stato soccorritore.

Art. 10 Spese di intervento

L’autorità richiesta dello Stato soccorritore assume le spese dell’operazione di soccorso, unitamente ai costi derivanti dall’impiego, dal deterioramento o dalla perdita del materiale. Ciò non concerne le spese riguardanti interventi di terzi, per i quali lo Stato soccorritore ha avuto semplicemente funzione di tramite.

In caso di recupero totale o parziale delle spese causate dall’intervento, le disposizioni del capoverso 1 primo periodo non sono applicabili. L’autorità richiesta dello Stato soccorritore è indennizzata in priorità.

Per tutta la durata dell’intervento sul territorio dello Stato richiedente, le squadre di soccorso dello Stato soccorritore sono rifornite, alloggiate e provviste di mezzi di sussistenza a spese dell’autorità richiedente, nella misura in cui le loro riserve vengano esaurite. Se necessario, esse ricevono inoltre assistenza logistica e medica.

Art. 11 Indennizzi

Ogni Stato contraente, come pure le sue corporazioni territoriali, rinuncia ad ogni pretesa di risarcimento nei confronti dell’altro Stato contraente:

  1. per la riduzione del valore di beni, qualora il danno sia stato causato da un soccorritore dell’altro Stato contraente nell’esercizio della sua missione;
  2. per danno alla salute o decesso di un soccorritore, connessi con l’adempimento della sua missione.

Tuttavia, qualora sul territorio dello Stato richiedente fosse causato un danno a terzi da un membro di una squadra di soccorso dello Stato soccorritore, nell’esercizio della sua missione, lo Stato richiedente assume il risarcimento del danno secondo le disposizioni che sarebbero applicate se questo danno fosse stato causato dalle proprie squadre di soccorso.

Le autorità degli Stati contraenti cooperano strettamente allo scopo di facilitare il regolamento delle pretese di indennizzo. In particolare, si scambiano ogni informazione utile relativa ai fatti che provocano danni ai sensi del presente articolo.

Art. 12 Assistenza e riammissione dei soccorritori e delle persone evacuate

Le persone che nel caso di catastrofe o di sinistro grave, a titolo di soccorritore o di evacuato, sono passate da uno Stato all’altro, vi saranno assistite sino alla prima possibilità di ritorno, secondo quanto dispone il diritto d’assistenza interno. Lo Stato richiedente assume le spese di assistenza e di rimpatrio di tali persone, salvo che esse siano cittadine dell’altro Stato contraente.

Ciascuno degli Stati contraenti ha l’obbligo di riammettere le persone, soccorritori o evacuati, passate dal proprio territorio su quello dell’altro Stato contraente. Trattandosi di non cittadini dello Stato contraente che li riammette, tali persone restano soggette allo statuto che possedevano prima del passaggio della frontiera.

Art. 13 Altre forme di cooperazione

Le autorità indicate all’articolo 3 del presente Accordo, cooperano nei limiti dei rispettivi diritti nazionali e hanno facoltà di concludere accordi particolari in materia di:

  1. esecuzione di operazioni di soccorso;
  2. misure di prevenzione e lotta contro le catastrofi e i sinistri gravi, scambiando tutte le informazioni utili di carattere scientifico e tecnico, organizzando riunioni, programmi di ricerca, corsi tecnici ed esercitazioni in vista di operazioni di soccorso sul territorio di ciascuno degli Stati contraenti;
  3. scambio di informazioni sui rischi e i danni che possono coinvolgere il territorio dell’altro Stato contraente; l’informazione reciproca comprende anche lo scambio preventivo di dati di misurazioni.

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili, per analogia, alle esercitazioni in comune durante le quali alcune squadre di soccorso di uno degli Stati contraenti sono impegnate sul territorio dell’altro.

Art. 14 Collegamenti radio

La possibilità di utilizzare collegamenti radio transfrontalieri fra le autorità indicate all’articolo 3 del presente Accordo, fra dette autorità e le squadre di soccorso da loro inviate, o fra le diverse squadre di soccorso, saranno esaminate in linea generale dalle amministrazioni delle telecomunicazioni dei due Stati contraenti che emaneranno le direttive al riguardo.

Le amministrazioni delle telecomunicazioni competenti, secondo il capoverso 1 sono:

  1. per la Confederazione Svizzera: la Direzione generale dell’Azienda delle PTT;
  2. per la Repubblica federale di Germania: il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le frequenze dei collegamenti radio saranno stabilite con accordi particolari e nei limiti delle direttive emanate dalle competenti amministrazioni delle telecomunicazioni.

Art. 15 Composizione delle controversie

Le divergenze sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo che non possono essere appianate dalle autorità menzionate nell’articolo 3 sono risolte per via diplomatica.

Una divergenza sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, se non può essere risolta per via diplomatica, è sottoposta a un tribunale arbitrale a richiesta di uno degli Stati contraenti.

Il tribunale arbitrale è formato di caso in caso. Ogni Stato contraente nomina un arbitro e i due arbitri nominati designano di comune accordo il cittadino di un terzo Stato quale presidente, che in seguito è nominato dai governi degli Stati contraenti. 1 membri sono nominati nel termine di due mesi e il presidente nel termine di tre mesi, dopo che uno degli Stati contraenti abbia comunicato all’altro la propria intenzione di sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale.

Qualora i termini indicati al capoverso 3 non fossero rispettati, ed in difetto di altra intesa, ciascuno degli Stati contraenti ha la facoltà di invitare il Presidente della Corte europea dei Diritti dell’Uomo affinché proceda alle designazioni richieste. Se il Presidente è di nazionalità svizzera o germanica o se è impedito, alla designazione procede il vicepresidente. Se anche il vicepresidente è di nazionalità svizzera o germanica o impedito, alla designazione procede il membro successivo nella gerarchia della Corte, che non sia di nazionalità svizzera né di nazionalità germanica.

Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti, in base ai trattati esistenti tra i due Stati contraenti, ai principi giuridici generali da loro riconosciuti e al diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono imperative. Ogni Stato assume le spese dell’arbitro che ha designato e le spese cagionate dalla sua rappresentanza nella procedura dinnanzi al tribunale arbitrale. Le spese per il terzo arbitro e le altre spese sono assunte in egual misura dagli Stati contraenti. Il tribunale stesso regola la propria procedura.

Qualora il tribunale lo richieda, i tribunali dei due Stati contraenti gli accordano l’assistenza giudiziaria necessaria per procedere alla citazione e all’audizione dei testi e dei periti, conformemente agli accordi in vigore fra i due Stati contraenti in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale.

Art. 16 Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento e si estingue in sei mesi dopo la denuncia.

Art. 17 Altre disposizioni convenzionali

Le disposizioni convenzionali esistenti tra i due Stati contraenti restano immutate.

Art. 18 Clausola di Berlino

Il presente Accordo si applica anche al Land Berlino, salvo le norme relative alle operazioni con mezzi aerei, se il governo della Repubblica federale di Germania non consegna al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria nei tre mesi che seguono l’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Accordo è sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Bonn.

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue lo scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Berna, il 28 novembre 1984, in doppio esemplare in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Diez

Per la
Repubblica federale di Germania:

Fischer