Le autorità competenti per formulare e ricevere le domande d’assistenza sono:
- per la Confederazione Svizzera: Il Dipartimento federale degli affari esteri o il Governo del Cantone di San Gallo o il Governo del Cantone dei Grigioni;
- per il Principato del Liechtenstein: il Governo del Principato del Liechtenstein.
Le autorità citate nel paragrafo 1 possono designare autorità subordinate che hanno la facoltà di formulare e ricevere le domande d’assistenza.
Le autorità competenti per il preallarme, l’allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione sono:
- per la Confederazione Svizzera: la Centrale nazionale d’allarme presso l’Ufficio federale della protezione della popolazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, o il Governo del Cantone di San Gallo, o il Governo del Cantone dei Grigioni;
- per il Principato del Liechtenstein: il Governo, o la polizia nazionale.
Le autorità citate nel paragrafo 3 possono designare autorità subordinate che hanno la facoltà di dare il preallarme, l’allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione.
Le autorità dei due Stati contraenti citate nei paragrafi 1–4 hanno la facoltà di comunicare direttamente tra loro per l’applicazione del presente Accordo.
I due Stati contraenti si scambiano gli indirizzi e i mezzi di telecomunicazione delle autorità citate nei paragrafi 1–4.
Gli Stati contraenti si comunicano immediatamente, per via diplomatica, le modifiche concernenti le competenze di tali autorità nei settori contemplati dal presente Accordo.