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0.132.349.20

Convenzione
tra la Svizzera e la Francia
concernente varie modificazioni dei confine
lungo la strada nazionale francese n. 206

RU 1980 144; FF 1953 11171 ediz. ted. 71 ediz. franc.

Traduzione

Conclusa il 25 febbraio 1953
Approvata dall’Assemblea federale il 23 dicembre 19531
Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 settembre 1957
Entrata in vigore per scambio di note il 26 novembre 1979

(Stato 26 novembre 1979)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica francese,

animati dal desiderio di sistemare il confine dei due Stati, hanno deciso di conchiudere a tale scopo una convenzione e hanno designato come loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plempotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il confine franco‑svizzero modificato tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell’Alta Savoia nel settore compreso tra i cippi N. 67 e 87 è fissato conformemente al «piano di situazione» 1 / 2500 , allegato alla presente Convenzione 2 . Lo scambio delle particelle è rappresentato nella «tavola delle superficie » allegata al piano di situazione. Sono riservate le modificazioni di lieve importanza che possono derivare dalla terminazione del confine modificato.

Art. 2

Le spese di qualsiasi natura risultanti dalla modificazione dei confine saranno sopportate come segue:

  1. soltanto dalla Francia: per le modificazioni convenute in base alla sua domanda secondo le proposte contenute nella nota del 20 gennaio 1943 dell’Ambasciata di Francia a Berna al Dipartimento politico federale3 concernente il settore tra il «Pont de Combe» e la «Sortie de Collonges»;
  2. dai due Stati contraenti in ragione di metà ciascuno: per tutte le altre modificazioni convenute nell’interesse di ambedue gli Stati.

Art. 3

Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore, ciò che può avvenire soltanto dopo l’esecuzione dei lavori di deviazione tra i cippi 71,3 e 73bis, la Commissione mista designerà due delegati (uno per ciascuno Stato), ai quali saranno affidati i seguenti compiti:

  1. terminazione e misurazione del confine modificato;
  2. allestimento delle tavole, dei piani e delle descrizioni del confine tra i cippi N. 67 e 87.

Art. 4

Dopo la conclusione dei lavori previsti nell’articolo 3, un processo verbale con tavole, piani e descrizioni relativi all’esecuzione della presente Convenzione saranno uniti come parte integrante alla presente Convenzione.

Art. 5

La presente Convenzione è stesa in due esemplari originali, uno per ciascuno Stato.

Art. 6

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Parigi. La data della sua entrata in vigore sarà fissata mediante uno scambio di note tra i due Governi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, in due esemplari, il 25 febbraio 1953.

De Reamy

Lobut

Allegato I4

Cantone di Ginevra

Strada nazionale francese N. 206

Tavola delle superficie

Situazione

Superficie cedute

dalla Francia

dalla Svizzera

m2

m2

Cippi 69.1–69.4

320

Cippi 71–71.4

29 765

Cippi 71.5–72.1

16 800

Cippi 72.1–73

705

Cippi 78–79

1 096

Cippi 80–81

17 948

Cippi 81–84.2

1 445

4 236

Cippi 86.3–87

71

Totali eguali

36 193

36 193

Commisione di confine franco-svizzera