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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente l’apposizione e la manutenzione dei termini del confine Conchiuso a Parigi il 10 marzo 1965 Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 1965

RU 1966 674; FF 1965 II 1013 ediz. ted. 1037 ediz. franc.

Traduzione

Entrato in vigore con scambio di note il 1° aprile 1966

(Stato 13 agosto 2019)

Il Consiglio federale svizzero
e

il Governo della Repubblica francese,

desiderosi di stabilire un ordinamento razionale circa la manutenzione dei termini e la descrizione del confine fra i territori dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 11

L’apposizione dei termini del confine – come stabilito nei trattati internazionali in vigore fra i due Stati – deve essere fatta e mantenuta in modo che il tracciato risulti ben determinato, ed accertabile in ogni momento, su tutto il suo sviluppo. Ovunque i due Stati abbiano determinato il confine comune in riferimento a un sistema di localizzazione comune, i termini di confine saranno considerati come stabiliti in riferimento a tale sistema.

Art. 2

Le Parti contraenti adottano, nel quadro delle proprie prescrizioni legali, ordinative e amministrative, i necessari provvedimenti per assicurare la manutenzione dei termini di confine e per prevenire e impedire la distruzione, il deterioramento e l’impiego abusivo di essi termini e degli altri segni di demarcazione.

Art. 3

I termini collocati sulla linea del confine sono proprietà indivisa dei due Stati. Gli altri segni di demarcazione rimangono di proprietà dello Stato sul cui territorio essi sono collocati.

Art. 4

Su nessuno dei due lati può essere eretta alcuna costruzione a meno di 2 m dal confine. Se è una strada a segnare il confine, la distanza surriferita si misura dai lati della medesima. Le disposizioni del capoverso 1 non si applicano alle costruzioni adibite ai servizi ufficiali dei due Stati. Restano riservate le disposizioni d’altri accordi conchiusi fra i due Stati per la costruzione d’opere come strade, ponti, passerelle, traghetti, impianti elettrici e idroelettrici o altre d’utilità pubblica. Le costruzioni esistenti e non conformi alle disposizioni del capoverso 1 sono tollerate. Tuttavia in caso di demolizione o trasformazione, la ricostruzione deve avvenire conformemente alle presenti disposizioni. Le autorità competenti dei due Stati possono, di comune accordo, consentire deroghe alle disposizioni, previste al capoverso 1, per tener conto di situazioni speciali – segnatamente per agevolare lo sfruttamento dei poderi agricoli e l’esercizio della pesca e della navigazione – semprechè le istallazioni permesse non intralcino in nessun modo la vigilanza lungo il confine. Ciascuno Stato ha la facoltà d’applicare disposizioni più severe di quelle previste nel capoverso 1.

Art. 52

Se il confine attraversa zone boschive, cespugliose o sterpose, deve essere mantenuta disboscata una striscia larga 4 m (2 m su ogni lato), se la Commissione mista di cui all’articolo 12 del presente Accordo lo ritiene necessario. Ciascuno Stato si assume le spese del disboscamento eseguito sul proprio territorio in applicazione del capoverso 1.

Capitolo II Delegati permanenti all’apposizione dei termini

Art. 6

I compiti previsti nel presente articolo saranno oggetto d’un verbale che, steso in due esemplari originali, firmati dai delegati competenti dei due Stati, dev’essere indirizzato ai funzionari di cui all’articolo 9.

Il collocamento e la manutenzione dei termini di confine sono affidati a delegati permanenti che hanno i compiti seguenti:

  1. assicurare la vigilanza e il controllo dei termini e degli altri segni di demarcazione. Tuttavia ciascuno Stato ha la facoltà di affidare la vigilanza e il controllo a servizi o organi amministrativi che non siano i delegati permanenti;
  2. accertare e comunicare alle proprie autorità i fatti contrari alle disposizioni degli articoli 1, 4 e 5;
  3. compilare di comune intesa un prospetto annuo dei lavori di manutenzione o di sostituzione dei termini e degli altri segni di demarcazione: prospetto corredato del relativo preventivo delle spese;
  4. far eseguire, d’intesa con le autorità di cui all’articolo 9, i lavori che incombono al proprio Stato o a uno dei due Stati per conto dell’altro. Tuttavia, trattandosi di lavori urgenti, i delegati permanenti possono prendere da sè i necessari provvedimenti;
  5. allestire un rapporto annuale circa i lavori effettuati, in cui siano indicati i rispettivi costi.

Art. 73

I delegati permanenti di ciascuno Stato possono essere resi competenti per parecchi settori.

Per l’applicazione dell’articolo 6 del presente Accordo, il confine è suddiviso in dieci settori, segnatamente:

  1. Confine tra il Cantone di Basilea Città e il Dipartimento dell’Alto Reno;
  2. Confine tra il Cantone di Basilea Campagna e il Dipartimento dell’Alto Reno;
  3. Confine tra il Cantone di Soletta e il Dipartimento dell’Alto Reno;
  4. Confine tra il Cantone del Giura e il Dipartimento dell’Alto Reno e il territorio di Belfort;
  5. Confine tra il Cantone del Giura e il Dipartimento del Doubs;
  6. Confine tra il Cantone di Neuchâtel e il Dipartimento del Doubs;
  7. Confine tra il Cantone di Vaud e i Dipartimenti del Doubs, del Giura e dell’Ain;
  8. Confine tra il Cantone di Ginevra e i Dipartimenti dell’Ain;
  9. Confine tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell’Alta Savoia;
  10. Confine tra il Cantone del Vallese e il Dipartimento dell’Alta Savoia.

Art. 8

I delegati permanenti all’apposizione dei termini come anche le persone da essi incaricate di eseguire lavori di manutenzione del confine possono, per l’applicazione del presente accordo, passare liberamente il confine semprechè portino seco dei documenti, rilasciati dall’autorità competente dei rispettivi Stati, che comprovino l’identità e il mandato. Le persone di cui al capoverso precedente possono portare seco in franchigia di tasse e diritti doganali gli attrezzi e gli oggetti necessari al loro lavoro come anche i veicoli per sè e per i materiali, restando inteso che gli attrezzi e i materiali non impiegati come anche i veicoli devono essere ricondotti nel territorio di provenienza.

Capitolo III Regole di procedura

Art. 9

I due Governi si comunicheranno i nomi dei funzionari di cui al capoverso 1, come anche di quello cui devono essere indirizzati i verbali, giusta l’ultimo capoverso dell’articolo 6, redatti dai delegati permanenti. Le riunioni dei funzionari, di cui nel presente articolo, vanno verbalizzate in due esemplari originali da inviare ai due Governi.

I funzionari, competenti in materia d’apposizione di termini, dell’amministrazione centrale dei due Stati possono corrispondere direttamente fra loro per assicurare un’applicazione ottimale del presente accordo e coordinare l’attività dei delegati permanenti. Detti funzionari si riuniranno almeno una volta all’anno per:

  1. allestire, di comune accordo e fondandosi sui rapporti dei delegati permanenti, conformemente all’articolo 6c, un piano per la ripartizione dei lavori di detti delegati. La ripartizione dev’essere fatta in modo che i lavori incombenti ai due Stati comportino spese d’uguale importanza. Tuttavia detti lavori potranno poi essere raggruppati e eseguiti da uno degli Stati per conto dell’altro, se tale raggruppamento sarà risultato economicamente più razionale;
  2. pronunciarsi sui rapporti dei delegati permanenti concernenti i lavori eseguiti conformemente all’articolo 6e e prendere, all’occorrenza, dei provvedimenti per garantire la compensazione delle spese;
  3. adottare tutti i provvedimenti necessari affinchè le schede e i piani di confine – che costituiscono la documentazione inerente alla descrizione e delimitazione del tracciato – siano allestiti senz’indugio e razionalmente aggiornati.

Art. 10

I due Governi si comunicano i nomi dei propri delegati permanenti menzionando anche i settori loro affidati. Inoltre provvederanno a rendersi reciprocamente nota ogni eventuale modifica.

Art. 11

Ciascun Governo s’incarica della rimunerazione dei propri delegati permanenti. Le altre spese inerenti all’applicazione del presente accordo sono equamente sopportate dai due Governi. Tuttavia se l’apposizione di termini è risultata necessaria in seguito alla realizzazione d’opere sottoposte a concessione, le spese per l’apposizione vanno a carico dell’impresa concessionaria.

Art. 12

A contare dall’entrata in vigore del presente accordo, sarà costituita una Commissione mista composta di cinque delegati svizzeri e cinque francesi. Il presidente sarà scelto alternativamente fra i delegati svizzeri e quelli francesi. A ciascuna delegazione possono essere aggiunti dei periti. La Commissione mista esamina le difficoltà che potessero sorgere nell’applicazione delle disposizioni che precedono e propone ai due Governi i provvedimenti per risolverle. La Commissione mista si riunisce su richiesta di uno dei due Governi e tiene le sessioni alternativamente in Svizzera e in Francia.

Art. 13

I due Governi possono, segnatamente su raccomandazione della Commissione mista, modificare il presente accordo mediante semplice scambio di note, qualora l’esperienza ne abbia dimostrato la necessità.

Capitolo IV Disposizioni finali

Art. 14

Sono espressamente riservati i provvedimenti che una delle due Parti contraenti dovesse prevedere per ragioni inerenti alla sicurezza nazionale, allo stato di guerra, d’assedio o d’urgenza oppure in seguito a mobilitazione generale.

Art. 15

Ciascuna Parte contraente notifica all’altra d’aver adempiuto la propria procedura costituzionale per l’entrata in vigore del presente accordo; questo entrerà in vigore il giorno dell’ultima notificazione. L’accordo è conchiuso per un periodo di cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore. Se non è disdetto con un preavviso di sei mesi, allo scadere di detto periodo esso si rinnova tacitamente di biennio in biennio. Fatto a Parigi il 10 marzo 1965, in due esemplari originali, in lingua francese.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:

Bindschedler

Per il
Governo della Repubblica Francese:

F. Leduc