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0.142.01

Costituzione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni Accettata il 19 ottobre 1953 ed emendata il 20 maggio 1987 Emendamenti approvati dall’Assemblea federale il 29 settembre 1988 Accettati dalla Svizzera il 2 dicembre 1988 ed entrati in vigore il 14 novembre 1989

RU 19892488; FF 1988 I 1237

Traduzione

(Stato 18 giugno 2024)

Preambolo

Le alte Parti contraenti,

richiamando la Risoluzione approvata il 5 dicembre 1951 dalla Conferenza delle migrazioni di Bruxelles,

riconoscendo

che la erogazione, a livello internazionale, di servizi di migrazioni è spesso necessaria per assicurare uno svolgimento ordinato dei movimenti di migrazione nel mondo, e per agevolare, alle condizioni più favorevoli, l’insediamento e l’integrazione dei migranti nella struttura economica e sociale del Paese di accoglimento;

che analoghi servizi di migrazione possono inoltre rivelarsi necessarie in caso di migrazioni temporanee, di migrazioni di rientro e di migrazioni intra-regionali;

che la migrazione internazionale include anche quella dei profughi, delle persone trasferite e di altre persone costrette ad abbandonare il loro Paese, e che necessitano di servizi internazionali di migrazione;

che occorre promuovere la cooperazione degli Stati e delle Organizzazione internazionali per facilitare l’emigrazione di persone desiderose di partire per Paesi dove potranno, con il loro lavoro, sopperire alle proprie necessità e condurre una esistenza dignitosa, nel rispetto della persona umana, insieme alle loro famiglie;

che la migrazione può stimolare la creazione di nuove attività economiche nei Paesi di accoglimento, e che esiste un rapporto tra la migrazione e le condizioni economiche, sociali e culturali dei Paesi in via di sviluppo,

che occorrerebbe tener conto dei fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo in materia di cooperazione e di altre attività internazionali inerenti alla migrazione,

che occorre promuovere la cooperazione degli Stati e delle Organizzazione internazionali, governative e non governative, in materia di ricerca e di consultazione sulle questioni migratorie, non solo per quanto riguarda il processo migratorio, ma anche la situazione e le specifiche esigenze del migrante in quanto essere umano,

che i movimenti dei migranti dovrebbero, per quanto possibile, essere effettuati con regolari servizi di trasporto, salva la necessità, in talune circostanze, di ricorrere ad agevolazioni supplementari o diverse;

che una stretta cooperazione e coordinamento debbono esistere tra gli Stati, le Organizzazioni internazionali, governative e non governative, per quanto riguarda le questioni migratorie e riguardanti i profughi,

la necessità di un finanziamento internazionale delle attività correlate alla migrazione internazionale,

istituiscono l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, qui di seguito denominata l’Organizzazione, e

accettano la presente Costituzione.

Capitolo I Scopi e funzioni

Art. 1

Gli scopi e le funzioni dell’Organizzazione sono:

  1. di prendere ogni provvedimento utile per assicurare il trasferimento organizzato dei migranti che non godono di agevolazioni adeguate o che, altrimenti, non sarebbero in grado di partire senza una assistenza particolare, verso Paesi dove esistono possibilità di una migrazione coordinata;
  2. di occuparsi del trasferimento organizzato dei profughi, delle persone trasferite e di altre persone bisognose di servizi internazionali di migrazione, per le quali potrebbero essere stipulare intese tra l’Organizzazione e gli Stati interessati, compresi quelli che si impegnano ad accoglierli;
  3. di fornire, a richiesta degli Stati interessati e con il loro accordo, servizi di migrazione quali il reclutamento, la selezione, la preparazione alla migrazione, i corsi di lingua, le attività di orientamento, gli esami medici, il collocamento, le attività che facilitano l’accoglimento e l’integrazione, nonché servizi di consulenza in materia migratoria, ed ogni altra assistenza inerente alle finalità dell’Organizzazione;
  4. di fornire servizi analoghi, a richiesta degli Stati o in cooperazione con altre Organizzazioni internazionali interessate, per le migrazioni di rientro volontario, compreso il rimpatrio liberamente consentito,
  5. di offrire agli stati, nonché alle Organizzazioni internazionali, ed altre Organizzazioni, una istanza per scambi di vedute e di esperienze, nonché per la promozione della cooperazione e del coordinamento degli sforzi internazionali su questioni relative a migrazioni internazionali, compresi studi imperniati su tali questioni al fine di ricavare soluzioni a livello pratico.

L’Organizzazione, nell’adempimento delle sue funzioni, collabora strettamente con le Organizzazioni internazionali governative e non-governative interessate alle questioni di migrazione, di profughi e di risorse umane, per facilitare, tra l’altro, il coordinamento delle attività internazionali in detti settori. Tale cooperazione avverrà nella reciproca osservanza delle competenze delle Organizzazioni interessate.

L’Organizzazione riconosce che la questione dei criteri di ammissione ed il numero dei migranti da ammettere dipende dalla competenza nazionale degli Stati; essa, nell’adempimento delle sue funzioni, si adegua alle leggi ed ai regolamenti, nonché alla politica, degli stati interessati.

Capitolo II Membri

Art. 2

Sono membri dell’Organizzazione:

  1. gli Stati che, in quanto membri dell’Organizzazione, hanno accettato la presente Costituzione, in base all’articolo 29, o cui si applica il disposto dell’articolo 301;
  2. 2 gli altri Stati che hanno dato prova del loro interesse nei confronti del principio della libera circolazione delle persone e che si impegnano almeno a contribuire alle spese amministrative dell’Organizzazione con una partecipazione, la cui entità sarà concordata tra il Consiglio e lo Stato interessato, subordinatamente a una decisione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi e alla loro accettazione della presente Costituzione, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali.

Art. 3

Ogni Stato membro può notificare il proprio ritiro dall’Organizzazione con effetto a decorrere dalla fine dell’esercizio in corso. Detta notifica deve essere comunicata per iscritto e pervenire al Direttore generale dell’Organizzazione almeno quattro mesi prima della fine dell’esercizio in corso. Gli obblighi finanziari nei confronti dell’Organizzazione, di uno Stato membro che abbia notificato il proprio ritiro, si applicheranno alla totalità dell’esercizio durante il quale la notifica è stata comunicata.

Art. 4

Uno Stato membro in arretrato con il pagamento dei contributi finanziari a favore dell’Organizzazione perde il diritto di voto se l’ammontare degli arretrati è uguale o superiore alla somma dei contributi dovuti nei due anni interi precedenti. La perdita del diritto di voto diventa tuttavia effettiva un anno dopo che il Consiglio è stato informato del mancato rispetto, da parte dello Stato membro interessato, dei suoi obblighi finanziari in misura tale da giustificare la perdita del diritto di voto, sempre che in quel momento lo Stato membro in questione sia ancora debitore dei contributi arretrati nella misura indicata. Nondimeno, il Consiglio può, con voto a maggioranza semplice, mantenere o ripristinare il diritto di voto dello Stato membro se emerge che la mancanza è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà. 3

Ogni Stato membro può essere sospeso dalla sua qualità di membro per decisione del Consiglio, adotta a maggioranza die due terzi se detto Stato trasgredisce in maniera continua i principi della presente Costituzione. Il Consiglio ha facoltà di ripristinare tale qualità di membro con decisione presa a maggioranza semplice.

Capitolo III Organi

Art. 54

Gli organi dell’Organizzazione sono:

  1. il Consiglio;
  2. l’Amministrazione.

Capitolo IV Consiglio

Art. 6

Le funzioni del Consiglio, oltre a quelle indicate in altre norme della presente Costituzione, sono le seguenti:

  1. 5 determinare, esaminare e rivedere la politica, i programmi e le attività dell’Organizzazione;
  2. 6 esaminare i rapporti, approvare e dirigere la gestione di ciascun organo ausiliario;
  3. esaminare i rapporti, approvare e dirigere la gestione del Direttore generale,
  4. esaminare ed approvare il programma, il bilancio preventivo, le spese ed i conti dell’Organizzazione;
  5. adottare ogni altro provvedimento per conseguire le finalità dell’Organizzazione.

Art. 7

Il consiglio è composto da rappresentanti degli Stati membri.

Ciascuno Stato membro un rappresentante nonché i supplenti ed i consiglieri che ritiene necessari.

Ciascuno Stato membro dispone di un voto nel Consiglio.

Art. 8

Il Consiglio può ammettere Stati non membri ed Organizzazioni internazionali governative o non-governative, che si occupano di migrazione, di profughi o di risorse umane, come osservati alle proprie riunioni, a richiesta degli stessi, a condizioni che possono essere fissate dal regolamento del Consiglio. Tali osservatori non avranno diritto di voto.

Art. 9

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno.

Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria a richiesta:

  1. del terzo dei suoi membri;
  2. del Direttore generale o del Presidente del Consiglio, in casi urgenti.7

All’inizio di ogni sessione ordinaria, il Consiglio elegge un Presidente e gli altri membri dell’ufficio, il cui mandato è di un anno.

Art. 108

Il Consiglio può istituire qualsiasi organo ausiliario necessario all’adempimento delle sue funzioni.

Art. 11

Il Consiglio adotta il proprio regolamento.

Capitolo V Amministrazione

Art. 129

L’Amministrazione comprende un Direttore generale, due Vicedirettori generali aggiunti, nonché il personale stabilito dal Consiglio.

Art. 13

Il Direttore generale è eletto dal Consiglio a maggioranza dei due terzi e potrà essere rieletto per un secondo mandato. La durata del mandato del Direttore generale sarà di regola di cinque anni, ma potrà essere inferiore, in casi eccezionali, qualora il Consiglio decida in tal senso a maggioranza dei due terzi. Il Direttore generale adempie alle sue funzioni ai termini di un contratto approvato dal Consiglio e firmato, a nome dell’Organizzazione, dal Presidente del Consiglio. 10

Il Direttore generale è responsabile davanti al Consiglio. Egli amministra e gestisce i servizi dell’Organizzazione in osservanza della presente Costituzione, della politica generale e delle decisioni del Consiglio, nonché dei regolamenti da essi adottati, e formula proposte in vista dei provvedimenti che il Consiglio deve adottare.

Art. 14

Il Direttore generale nomina il personale dell’Amministrazione in conformità con lo statuto del personale adotta dal Consiglio.

Art. 15

Nell’adempimento dei loro doveri, il Direttore generale, i Vicedirettori generali aggiunti ed il personale non debbono né sollecitare, né accettare istruzioni di alcuno Stato o autorità esterna all’Organizzazione. Essi debbono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. 11

Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare la natura esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale, dei Vicedirettori generali aggiunti e del personale, e a non tentare di influenzarli nella esecuzione del loro compito. 12

Ai fini del reclutamento e dell’impiego del personale, debbono essere considerati come requisiti di base la capacità, la competenza e le doti di integrità; tranne che in circostanze particolari, il personale deve essere reclutato tra i cittadini degli Stati membri dell’Organizzazione, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica.

Art. 1613

Il Direttore generale assiste, o si fa rappresentare da un Vicedirettore generale aggiunto o altro funzionario incaricato a tutte le sessioni del Consiglio e degli organi ausiliari. Il Direttore generale, o il suo rappresentante incaricato, può partecipare ai dibattiti, senza diritto di voto.

Art. 17

Durante la sessione ordinaria del Consiglio successiva al termine di ogni esercizio finanziario, il Direttore generale presenta al Consiglio un rapporto sui lavori dell’Organizzazione, fornendo un resoconto completo delle sue attività durante l’anno trascorso.

Capitolo VI Sede

Art. 18

La sede dell’Organizzazione è a Ginevra. Il Consiglio può decidere, con una votazione a maggioranza dei due terzi, di trasferite la propria sede in altro luogo.

Le riunioni del Consiglio si svolgono a Ginevra, a meno che due terzi dei membri del Consiglio, o rispettivamente del Consiglio esecutivo, non abbiano deciso di riunirsi altrove.

Capitolo VII Finanze

Art. 19

Il Direttore generale sottopone al Consiglio un bilancio preventivo annuo che comprende le spese amministrative e quelle relative alle sue attività, i prodotti previsti, le previsioni supplementari in caso di necessità, ed i conti annui o speciali dell’Organizzazione.

Art. 20

Le risorse necessarie per le spese dell’Organizzazione sono rappresentate:

  1. per quanto riguarda la parte amministrativa del bilancio preventivo, da contributi in numerario degli Stati membri, che saranno dovuti all’inizio del-l’esercizio finanziario cui si riferiscono e che dovranno essere versati senza ritardo;
  2. per quanto riguarda la parte del bilancio preventivo concernente le attività dell’Organizzazione, da contributi in numerario, in natura o sotto forma di servizi degli Stati membri, di altri Stati, di organizzazioni internazionali, governative o non-governative, di altri enti giuridici o persone private, i quali contributi saranno soldati non appena possibile e per intero anteriormente alla scadenza dell’esercizio finanziario cui si riferiscono.

Ogni Stato membro deve versare, alla parte amministrativa del bilancio preventivo dell’Organizzazione, una quota il cui tasso sarà concordato tra il Consiglio e lo Stato membro interessato.

I contributi alle spese operative dell’Organizzazione sono volontari ed ogni partecipante alla parte del bilancio preventivo relativa alla attività, può concordare con l’Organizzazione i termini e le condizioni d’impiego dei suoi contributi in conformità con gli obiettivi e le funzioni dell’Organizzazione.

  1. a) Le spese di amministrazione in sede, e tutte le altre spese amministrative, tranne quelle effettuate ai fini delle funzioni di cui al comma 1c) e d) dell’articolo 1, saranno imputante sulla parte amministrativa del bilancio preventivo;
  2. le spese operative, nonché le spese amministrative effettuate ai fini delle funzioni di cui al comma 1 c) e d) dell’articolo 1 saranno imputate sulla parte del bilancio preventivo relativo alle attività.

Il Consiglio vigilerà affinché la gestione amministrativa sia assicurata in maniera efficace ed economica.

Art. 21

Il Consiglio fissa un regolamento finanziario.

Capitolo VIII Statuto giuridico

Art. 22

L’Organizzazione ha personalità giuridica. Essa gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le proprie funzioni e conseguire i suoi scopi, e segnatamente della capacità, secondo la legislazione dello Stato: a) di stipulare contratti; b) di acquistare beni mobili e d immobili e di disporne; c) di ricevere e di spendere fondi pubblici e privati; d) di adire in giudizio.

Art. 23

L’Organizzazione godrà dei privilegi ed immunità che sono necessari per svolgere le proprie funzioni e conseguire i suoi scopi.

I rappresentanti degli Stati membri, il Direttore generale, i Vicedirettori generali aggiunti e il personale dell’Amministrazione godranno altresì dei privilegi e delle immunità necessarie al libero esercizio delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione. 14

Detti privilegi ed immunità saranno definiti in accordi tra l’Organizzazione e gli Stati interessati, o attraverso altri provvedimenti adottati da detti Stati.

Capitolo IX Disposizioni varie

Art. 24

A meno che ciò non sia diversamente disposto nella presente Costituzione o nei regolamenti stabiliti dal Consiglio, tutte le decisioni del Consiglio e di tutti gli organi ausiliari sono prese a maggioranza semplice.

Le maggioranze previste dalle disposizioni della presente Costituzione o dai regolamenti stabiliti dal Consiglio si intendono dei membri presenti e votanti.

Un voto è valido solamente se è presente la maggioranza dei membri del Consiglio o dell’organo ausiliario interessato.

Art. 25

I testi degli emendamenti proposti alla presente Costituzione saranno comunicati dal Direttore generale ai governi degli Stati membri almeno tre mesi prima di essere esaminati dal Consiglio.

Gli emendamenti che comportano cambiamenti fondamentali nella Costituzione dell’Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati membri entreranno in vigore quando saranno stati adottati dai due terzi dei membri del Consiglio e accettati dai due terzi degli Stati membri, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali. Il Consiglio deciderà, con un voto a maggioranza dei due terzi, se un determinato emendamento comporta un cambiamento fondamentale nella Costituzione. Gli altri emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati adottati con decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi

Art. 26

Ogni controversia la quale riguardi l’interpretazione o l’applicazione della presente Costituzione, la quale non sia stata regolata per via negoziale o da una decisione del Consiglio, presa a maggioranza dei due terzi, sarà deferita alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità con lo Statuto di detta Corte, a meno che gli stati membri interessati non convengono altra modalità di composizione entro un termine ragionevole.

Art. 27

Subordinatamente alla approvazione di due terzi dei membri del Consiglio, l’Orga-nizzazione può rilevare da ogni altra organizzazione o ente internazionale le cui finalità appartengono alla competenza dell’Organizzazione, le attività, risorse ed obblighi che potrebbero essere stabiliti da un accordo internazionale o da un’intesa concordata tra le Autorità competenti delle rispettive Organizzazioni.

Art. 28

Il consiglio può, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi quarti dei suoi membri, decretare lo scioglimento dell’Organizzazione.

Art. 2915

abbiano notificato al Direttore la loro accettazione del predetto Atto.

Il presente Atto istitutivo entrerà in vigore, per i governi membri del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee che lo avranno accettato, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, il giorno della prima riunione di detto Comitato, dopo che:

  1. i due terzi almeno dei membri del Comitato;
  2. una parte dei membri che versano almeno il 75 per cento dei contributi alla parte amministrativa del bilancio preventivo,

Art. 3016

I Governi membri del comitato intergovernativo per le migrazioni europee i quali, alla data di entrata in vigore del presente Atto istitutivo, non abbiano notificato al Direttore la loro accettazione di tale Atto, possono rimanere membri del Comitato per un anno a decorrere da tale data, se contribuiscono alle spese amministrative del Comitato ai sensi del comma 2 dell’articolo 25; per tutto questo periodo essi conservano il diritto di accettare l’Atto costitutivo.

Art. 31

I testi francese, inglese e spagnolo della presente Costituzione sono considerati come ugualmente autentici.

0.142.01

Campo d’applicazione il 18 giugno 202417

Stati partecipanti

Accettazione
Adesione (A)
Ratifica

Entrata in vigore

Afghanistan

4 giugno

2004

4 giugno

2004

Albania

26 maggio

1993

26 maggio

1993

Algeria

7 giugno

2000

7 giugno

2000

Angola

26 novembre

1991

26 novembre

1991

Antigua e Barbuda

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Argentina

18 novembre

1954

30 novembre

1954

Armenia

23 novembre

1993

23 novembre

1993

Australia

24 maggio

1985

24 maggio

1985

Austria

25 giugno

1954

30 novembre

1954

Azerbaigian

7 giugno

2001

7 giugno

2001

Bahama

30 novembre

2004

30 novembre

2004

Bangladesh

27 novembre

1990

27 novembre

1990

Barbados

29 novembre

2022

29 novembre

2022

Belgio

27 aprile

1955

27 aprile

1955

Belize

7 giugno

2000

7 giugno

2000

Benin

28 novembre

2000

28 novembre

2000

Bielorussia

29 novembre

2005

29 novembre

2005

Bolivia

1° dicembre

1960

1° dicembre

1960

Bosnia ed Erzegovina

9 giugno

2005

9 giugno

2005

Botswana

29 novembre

2010

29 novembre

2010

Brasile

30 novembre

2004

30 novembre

2004

Bulgaria

29 novembre

1994

29 novembre

1994

Burkina Faso

7 giugno

2000

7 giugno

2000

Burundi

27 novembre

2007

27 novembre

2007

Cambogia

2 dicembre

2002

2 dicembre

2002

Camerun

29 novembre

2005

29 novembre

2005

Canada

23 maggio

1990

23 maggio

1990

Capo Verde

27 novembre

2001

27 novembre

2001

Ceca, Repubblica

28 novembre

1995

28 novembre

1995

Centrafricana, Repubblica

29 novembre

2010

29 novembre

2010

Ciad

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Cile

20 ottobre

1954

30 novembre

1954

Cina

30 giugno

2016

30 giugno

2016

Cipro

28 maggio

1974

28 maggio

1974

Colombia

19 settembre

1955

19 settembre

1955

Comore

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Congo (Brazzaville)

7 giugno

2001

7 giugno

2001

Congo (Kinshasa)

7 giugno

2001

7 giugno

2001

Corea (Sud)

29 novembre

1988

29 novembre

1988

Costa d’Avorio

7 giugno

2000

7 giugno

2000

Costarica

29 marzo

1955

29 marzo

1955

Croazia

23 novembre

1993

23 novembre

1993

Cuba

28 novembre

2017

28 novembre

2017

Danimarca

26 febbraio

1954

30 novembre

1954

Dominica

1° dicembre

2017

1° dicembre

2017

Dominicana, Repubblica

25 novembre

1968

25 novembre

1968

Ecuador

12 novembre

1959

12 novembre

1959

Egitto

26 novembre

1991

26 novembre

1991

El Salvador

25 novembre

1968

25 novembre

1968

Eritrea

24 novembre

2015

24 novembre

2015

Estonia

30 novembre

2004

30 novembre

2004

Eswatini

29 novembre

2010

29 novembre

2010

Etiopia

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Figi

26 novembre

2013

26 novembre

2013

Filippine

29 novembre

1988

29 novembre

1988

Finlandia

26 novembre

1991

26 novembre

1991

Francia

27 maggio

1992

27 maggio

1992

Gabon

9 giugno

2005

9 giugno

2005

Gambia

7 giugno

2001

7 giugno

2001

Georgia

7 giugno

2001

7 giugno

2001

Germania

8 novembre

1954

30 novembre

1954

Ghana

29 novembre

2005

29 novembre

2005

Giamaica

9 giugno

2005

9 giugno

2005

Giappone

23 novembre

1993

23 novembre

1993

Gibuti

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Giordania

30 novembre

1999

30 novembre

1999

Grecia

8 luglio

1954

30 novembre

1954

Grenada

29 giugno

2018

29 giugno

2018

Guatemala

25 novembre

1986

25 novembre

1986

Guinea

7 giugno

2000

7 giugno

2000

Guinea-Bissau

23 novembre

1998

23 novembre

1998

Guyana

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Haiti

28 novembre

1995

28 novembre

1995

Honduras

13 novembre

1967

13 novembre

1967

India

18 giugno

2008

18 giugno

2008

Iran

27 novembre

2001

27 novembre

2001

Irlanda

5 giugno

2002

5 giugno

2002

Islanda

26 novembre

2013

26 novembre

2013

Israele

1° marzo

1954

30 novembre

1954

Italia

15 gennaio

1954

30 novembre

1954

Kazakistan

2 dicembre

2002

2 dicembre

2002

Kenya

24 maggio

1985

24 maggio

1985

Kirghizistan

28 novembre

2000

28 novembre

2000

Kiribati

24 novembre

2015

24 novembre

2015

Laos

29 giugno

2018

29 giugno

2018

Lesotho

29 novembre

2010

29 novembre

2010

Lettonia

30 novembre

1999

30 novembre

1999

Liberia

28 novembre

1995

28 novembre

1995

Libia

4 giugno

2004

4 giugno

2004

Lituania

23 novembre

1998

23 novembre

1998

Lussemburgo

18 luglio

1956

18 luglio

1956

Macedonia del Nord

19 giugno

2014

19 giugno

2014

Madagascar

27 novembre

2001

27 novembre

2001

Malawi

14 giugno

2013 A

14 giugno

2013

Maldive

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Mali

28 maggio

1998

28 maggio

1998

Malta

18 novembre

2003

18 novembre

2003

Marocco

23 novembre

1998

23 novembre

1998

Marshall, Isole

26 novembre

2013

26 novembre

2013

Mauritania

13 giugno

2003

3 giugno

2003

Maurizio

8 giugno

2006

8 giugno

2006

Messico

5 giugno

2002

5 giugno

2002

Micronesia

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Moldova

13 giugno

2003

13 giugno

2003

Mongolia

18 giugno

2008

18 giugno

2008

Montenegro

28 novembre

2006

28 novembre

2006

Mozambico

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Myanmar

27 novembre

2012

27 novembre

2012

Namibia

29 giugno

2009

29 giugno

2009

Nauru

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Nepal

28 novembre

2006

28 novembre

2006

Nicaragua

13 novembre

1967

13 novembre

1967

Niger

4 giugno

2004

4 giugno

2004

Nigeria

2 dicembre

2002

2 dicembre

2002

Norvegia

26 novembre

1954

30 novembre

1954

Nuova Zelanda

13 giugno

2003

13 giugno

2003

Cook, Isole

28 novembre

2017

28 novembre

2017

Paesi Bassi

12 aprile

1954

30 novembre

1954

Pakistan

24 novembre

1992

24 novembre

1992

Palau

29 giugno

2018

29 giugno

2018

Panama

13 novembre

1958

13 novembre

1958

Papua Nuova Guinea

30 novembre

2012

30 novembre

2012

Paraguay

29 aprile

1954

30 novembre

1954

Perù

14 novembre

1966

14 novembre

1966

Polonia

24 novembre

1992

24 novembre

1992

Portogallo

17 novembre

1975

17 novembre

1975

Regno Unito

7 giugno

2001

7 giugno

2001

Romania

23 novembre

1998

23 novembre

1998

Ruanda

2 dicembre

2002

2 dicembre

2002

Russia

19 aprile

2021

19 aprile

2021

Saint Kitts e Nevis

24 novembre

2015

24 novembre

2015

Saint Vincent e Grenadine

27 novembre

2012

27 novembre

2012

Salomone, Isole

30 giugno

2016

30 giugno

2016

Samoa

25 novembre

2014

25 novembre

2014

Santa Lucia

24 novembre

2015

24 novembre

2015

Santa Sede

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

São Tomé e Príncipe

24 novembre

2015

24 novembre

2015

Seicelle

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Senegal

29 novembre

1994

29 novembre

1994

Serbia

27 novembre

2001

27 novembre

2001

Sierra Leone

7 novembre

2001

7 novembre

2001

Slovacchia

28 novembre

1995

28 novembre

1995

Slovenia

28 novembre

2000

28 novembre

2000

Somalia

18 giugno

2008

18 giugno

2008

Spagna

8 giugno

2006

8 giugno

2006

Sri Lanka

27 novembre

1990

27 novembre

1990

Stati Uniti

21 settembre

1954

30 novembre

1954

Sudafrica

25 novembre

1997

25 novembre

1997

Sudan

23 novembre

1998

23 novembre

1998

Sudan del Sud

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Suriname

14 giugno

2013

14 giugno

2013

Svezia

27 novembre

1990

1° luglio

1991

Svizzera

7 aprile

1954

30 novembre

1954

Tagikistan

29 novembre

1994

29 novembre

1994

Tanzania

23 novembre

1998

23 novembre

1998

Thailandia

28 maggio

1986

28 maggio

1986

Timor-Leste

29 novembre

2010

29 novembre

2010

Togo

29 novembre

2005

29 novembre

2005

Tonga

5 dicembre

2016

5 dicembre

2016

Trinidad e Tobago

29 giugno

2009

29 giugno

2009

Tunisia

3 giugno

1999

3 giugno

1999

Turchia

30 novembre

2004

30 novembre

2004

Turkmenistan

26 novembre

2013

26 novembre

2013

Tuvalu

30 giugno

2016

30 giugno

2016

Ucraina

27 novembre

2001

27 novembre

2001

Uganda

27 maggio

1992

27 maggio

1992

Ungheria

26 novembre

1991

26 novembre

1991

Uruguay

3 maggio

1965

3 maggio

1965

Uzbekistan

15 dicembre

2018

15 marzo

2019

Vanuatu

5 dicembre

2011

5 dicembre

2011

Venezuela

4 dicembre

1973

4 dicembre

1973

Vietnam

27 novembre

2007

27 novembre

2007

Yemen

3 giugno

1999

3 giugno

1999

Zambia

27 maggio

1992

27 maggio

1992

Zimbabwe

2 dicembre

2002

2 dicembre

2002