Con riserva delle disposizioni degli articoli 2 e 16, un titolo di viaggio, conforme alle disposizioni dell’articolo 3, sarà rilasciato dai Governi contraenti ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza dei Comitato intergovernamentale, alla condizione tuttavia che detti rifugiati siano apolidi o non abbiano la protezione effettiva di nessun governo, che dimorino regolarmente nel territorio del Governo contraente interessato e non siano posti al beneficio delle disposizioni concernenti il rilascio di titoli di viaggio, contenute negli accordi del 5 luglio 1922, 31 maggio 1924, 12 maggio 1926, 30 giugno 1928, 30 luglio 1935, o nella Convenzione del 28 ottobre 1933.
Il titolo è rilasciato ai rifugiati che ne fanno domanda per viaggi fuori dei loro paese di residenza.