Il Consiglio federale svizzero riconosce, ai fini del presente Accordo, la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera del GCERF, Fonds mondial pour l’Engagement de la Communauté et la Résilience (qui di seguito GCERF).
0.192.120.194.1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il GCERF, Fonds mondial pour l’Engagement de la Communauté et la Résilience ai fini di determinare lo statuto giuridico del GCERF in Svizzera
RU 2015 3765
Traduzione1
Concluso il 26 maggio 2015
Entrato in vigore il 26 maggio 2015
(Stato 26 maggio 2015)
Il Consiglio federale svizzero
da una parte,
e
il GCERF, Fonds mondial pour l’Engagement de la Communauté et la Résilience
dall’altra,
desiderosi di disciplinare le loro relazioni in un accordo di sede,
hanno convenuto quanto segue:
I. Statuto, privilegi e immunità del GCERF, Fonds mondial pour l’Engagement de la Communauté et la Résilience
Art. 1 Personalità e capacità
Art. 2 Indipendenza e libertà d’azione
Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione del GCERF.
Esso gli riconosce una libertà assoluta di riunione sul territorio svizzero, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione.
Art. 3 Inviolabilità dei locali
Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente utilizzati per i fini del GCERF sono inviolabili, chiunque ne sia il proprietario. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso del Direttore esecutivo del GCERF o della persona da lui designata.
Art. 4 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi del GCERF e, in generale, tutti i documenti come pure i supporti di dati che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili sempre e ovunque essi si trovino.
Art. 5 Immunità di giurisdizione e di esecuzione
Nell’ambito delle sue attività, il GCERF beneficia dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, tranne nei casi in cui:
- l’immunità è formalmente revocata, in un caso particolare, dal Direttore esecutivo del GCERF o dalla persona da lui designata;
- un’azione di responsabilità civile è intentata contro il GCERF per danni provocati in Svizzera da veicoli di sua proprietà o che circolano per suo conto;
- un pignoramento è ordinato per decisione giudiziaria, sulla base della remunerazione, del salario e di altri emolumenti dovuti dal GCERF a uno dei suoi funzionari;
- è presentata una domanda riconvenzionale direttamente connessa con una procedura avviata a titolo principale dal GCERF; ed
- è eseguita una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 29 del presente Accordo.
Gli edifici o parti di essi, il terreno adiacente e i beni di proprietà del GCERF o utilizzati da quest’ultimo per i suoi fini, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il proprietario, sono esenti da:
- qualsiasi forma di requisizione, confisca o espropriazione;
- qualsiasi forma di sequestro, coazione amministrativa o misure preliminari a una sentenza, fatti salvi i casi previsti dal capoverso 1.
Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni
Le pubblicazioni e le comunicazioni del GCERF non sottostanno a restrizioni.
Art. 7 Regime fiscale
Il GCERF, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Nel caso degli immobili, tuttavia, tale esonero si applica soltanto agli immobili di proprietà del GCERF, e che sono occupati dai suoi servizi, nonché ai redditi che ne derivano.
Il GCERF è esonerato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. In particolare, è esonerato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutte le acquisizioni destinate ad uso ufficiale e per tutti i servizi effettuati per uso ufficiale, conformemente alla legislazione svizzera.
Il GCERF è esonerato da tutte le tasse federali, cantonali e comunali, purché non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di particolari servizi resi.
L’esonero dall’IVA è concesso a richiesta del GCERF mediante sgravio alla fonte e, eccezionalmente, mediante rimborso conformemente alla legislazione svizzera. Se del caso, gli altri esoneri di cui sopra sono effettuati mediante rimborso, previa esplicita richiesta del GCERF e applicando una procedura che dovrà essere stabilita dal GCERF e le autorità competenti.
Art. 8 Regime doganale
Il trattamento alla dogana degli oggetti destinati all’uso ufficiale del GCERF è disciplinato dall’ordinanza del 13 novembre 1985 2 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 9 Libera disposizione dei fondi
Il GCERF può ricevere, detenere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, divisa, numerario, oro e altro valore mobile, disporne liberamente, sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 10 Comunicazioni
Il GCERF beneficia, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore pari almeno a quello garantito alle organizzazioni internazionali in Svizzera, in misura compatibile con la Convenzione del 22 dicembre 1992 3 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Il GCERF ha il diritto di trasmettere in codice le sue comunicazioni ufficiali. Ha il diritto di inviare e ricevere la corrispondenza, inclusi i supporti di dati, mediante corrieri o valigie debitamente identificati, che beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali del GCERF debitamente autenticate non possono essere censurate.
Il GCERF è esonerato dall’obbligo di omologare gli impianti terminali di telecomunicazione via cavo (comunicazione via cavo), allestiti e utilizzati esclusivamente nel perimetro dei suoi edifici o di parti di essi o del terreno adiacente. Gli impianti di telecomunicazione dovranno essere allestiti e utilizzati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e da non perturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione.
L’utilizzazione di impianti di telecomunicazione (comunicazione via cavo o comunicazione senza cavo) deve essere coordinata tecnicamente con l’Ufficio federale delle comunicazioni.
Art. 11 Cassa pensioni e fondi speciali
Le casse pensioni o gli istituti di previdenza che esercitano ufficialmente la loro attività a favore di funzionari del GCERF dispongono in Svizzera della stessa capacità giuridica garantita al GCERF. Per quanto riguarda i beni mobili e proporzionalmente alla loro attività in favore dei funzionari, beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti al GCERF.
I fondi e le fondazioni, dotati o meno di una personalità giuridica, gestiti sotto gli auspici del GCERF e destinati ai suoi fini ufficiali, beneficiano degli stessi esoneri, degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti al GCERF, per quanto riguarda i loro beni mobili. I fondi e le fondazioni istituiti dopo l’entrata in vigore del presente Accordo beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità, fatto salvo l’assenso delle autorità federali competenti.
Art. 12 Previdenza sociale
Il GCERF non è soggetto, in qualità di datore di lavoro, alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché alla legislazione sull’assicurazione malattia.
II. Privilegi e immunità accordati alle persone chiamate in veste ufficiale presso il GCERF
Art. 13 Privilegi e immunità accordati ai Membri del Consiglio di fondazione del GCERF
I Membri del Consiglio di fondazione del GCERF, e se del caso i loro supplenti, che agiscono in qualità ufficiale per il GCERF beneficiano, durante l’esercizio delle loro funzioni in Svizzera, dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di arresto o detenzione, salvo in caso di flagrante delitto, ed esenzione dalle ispezioni del bagaglio personale;
- immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
- privilegi e agevolazioni doganali accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 19854 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
- esenzione, per sé e per le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli, da qualsiasi misura volta a limitare l’entrata sul territorio svizzero, da ogni formalità relativa alla registrazione degli stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale;
- per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
I privilegi e le immunità sono accordati ai Membri del Consiglio di fondazione non per conferire loro vantaggi personali, bensì per garantire l’esercizio in piena indipendenza delle loro funzioni in rapporto con il GCERF. La revoca dell’immunità dei Membri del Consiglio di fondazione e, se del caso, dei loro supplenti, è di competenza del Presidente del Consiglio di fondazione. La revoca dell’immunità del Presidente del Consiglio di fondazione è di competenza del Consiglio di fondazione.
Art. 14 Privilegi e immunità accordati al Direttore esecutivo e agli alti funzionari del GCERF
Fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo, il Direttore esecutivo del GCERF o, in caso di suo impedimento, il suo sostituto, nonché gli alti funzionari beneficiano dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali.
Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esonerate da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gli emolumenti e le indennità versati loro dal GCERF; tale esonero si estende alle persone di nazionalità svizzera a condizione che il GCERF preveda un’imposizione interna. Sono esonerate in Svizzera, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che potrebbero essere versate a queste persone a titolo di indennità per malattia, infortunio ecc.; per contro, non beneficiano dell’esonero i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate alle stesse persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso il GCERF. Rimane inoltre inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tenere conto dei salari, delle remunerazioni e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota di imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito di queste persone.
Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esonerate dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per le acquisizioni destinate ad uso strettamente personale e per tutti i servizi effettuati ad uso strettamente personale.
I privilegi doganali sono accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 1985 5 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 15 Privilegi e immunità accordati a tutti i funzionari del GCERF
I funzionari del GCERF beneficiano, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni presso il GCERF, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
- esonero da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle remunerazioni, gli emolumenti e le indennità versati loro dal GCERF; tale esonero si estende ai funzionari di nazionalità svizzera, a condizione che il GCERF preveda un’imposizione interna. Sono parimenti esonerate in Svizzera, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che potrebbero essere versate a funzionari del GCERF a titolo di indennità per malattia, infortunio ecc.; per contro, non beneficiano dell’esonero i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate ai funzionari del GCERF che hanno cessato la propria attività.
- Rimane inoltre inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tenere conto dei salari, delle remunerazioni e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota di imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito dei funzionari.
Art. 16 Privilegi e immunità garantiti ai funzionari del GCERF che non hanno la nazionalità svizzera
Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all’articolo 15 del presente Accordo, i funzionari del GCERF che non hanno la nazionalità svizzera:
- sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera;
- non sottostanno, così come le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli, alle disposizioni volte a limitare l’entrata sul territorio svizzero e alle formalità relative alla registrazione degli stranieri;
- beneficiano, in materia di agevolazioni di cambio, dei medesimi privilegi riconosciuti ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
- beneficiano, così come i familiari a loro carico, delle medesime agevolazioni per il rimpatrio accordate ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
- beneficiano, in materia doganale, dei privilegi e delle agevolazioni previsti dall’ordinanza del 13 novembre 19856 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 17 Previdenza sociale
I funzionari del GCERF che non hanno la nazionalità svizzera non sottostanno alla legislazione svizzera concernente l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Lo statuto dei funzionari di nazionalità svizzera è disciplinato mediante scambio di lettere.
I funzionari del GCERF, di nazionalità estera o svizzera, non sono tenuti ad affiliarsi all’assicurazione malattie svizzera. Ciononostante possono chiedere di essere sottoposti a tale assicurazione.
I funzionari del GCERF non sottostanno all’assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni, sempreché il GCERF accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.
Art. 18 Servizio militare dei funzionari svizzeri
I funzionari di nazionalità svizzera del GCERF sottostanno agli obblighi militari in Svizzera, conformemente alle disposizioni del diritto svizzero in vigore.
Ai funzionari di nazionalità svizzera del GCERF che esercitano funzioni dirigenziali in seno a quest’ultimo può essere accordato un numero limitato di congedi militari (congedi per l’estero); i beneficiari di un congedo di questo tipo sono dispensati dal servizio, dall’ispezione e dal tiro obbligatorio fuori servizio.
Per i funzionari di nazionalità svizzera del GCERF che non rientrano nella categoria di cui al capoverso 2 possono essere presentate domande di differimento del servizio d’istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interessato.
Le domande di congedo per l’estero e le domande di differimento del servizio d’istruzione sono presentate dal GCERF al Dipartimento federale degli affari esteri, all’attenzione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 19 Privilegi e immunità accordati agli esperti in missione per il GCERF e ai membri dei comitati
Gli esperti in missione per il GCERF, indipendentemente dalla loro nazionalità, godono dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
- esenzione da ogni misura volta a limitare l’entrata sul territorio svizzero, da ogni formalità relativa alla registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
- per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
- per quanto concerne il bagaglio personale, immunità e agevolazioni analoghe a quelle accordate agli agenti diplomatici.
I membri dei comitati che il GCERF riterrà opportuno creare beneficiano di uno statuto analogo a quello degli esperti in missione di cui al capoverso 1.
Art. 20 Eccezioni all’immunità di giurisdizione
Le persone di cui agli articoli 13, 14, 15 e 19 del presente Accordo non beneficiano dell’immunità di giurisdizione in caso di azione in responsabilità civile intentata nei loro confronti a seguito di danni causati in Svizzera da un veicolo di loro proprietà o da esse condotto, oppure in caso di infrazione alle prescrizioni federali concernenti la circolazione stradale punibile con una multa disciplinare.
Art. 21 Oggetto delle immunità
I privilegi e le immunità previsti dal presente Accordo non sono stabiliti allo scopo di conferire vantaggi personali ai loro beneficiari. Sono istituiti unicamente per garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento del GCERF e la completa indipendenza dei suoi funzionari nell’ambito delle loro attività in seno a quest’ultimo.
Il Direttore esecutivo ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità di un funzionario, di un esperto o di un membro di un Comitato nei casi in cui ritenga che tale immunità impedisca l’azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi del GCERF. La revoca dell’immunità del Direttore esecutivo è di competenza del Presidente del Consiglio di fondazione.
Art. 22 Entrata, soggiorno e uscita
Le autorità svizzere prendono tutte le misure utili a facilitare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita dal medesimo e il soggiorno di tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso il GCERF, ovvero:
- i Membri del Consiglio di fondazione del GCERF e le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli;
- il Direttore esecutivo, gli alti funzionari e i funzionari del GCERF, così come le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli;
- gli esperti in missione per il GCERF;
- i membri di comitati creati dal GCERF;
- qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla sua nazionalità, chiamata in veste ufficiale presso il GCERF.
Art. 23 Documenti di legittimazione
Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia al GCERF, per ogni funzionario, così come per ogni membro della famiglia ammesso a titolo di ricongiungimento familiare che vive a suo carico, in comunione domestica e che non esercita un’attività lucrativa, un documento di legittimazione munito di fotografia del titolare. Tale documento serve a legittimare il titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
Il GCERF comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei suoi funzionari e dei loro familiari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio e la categoria o la classe di funzione alla quale appartengono.
Art. 24 Prevenzione degli abusi
Il GCERF e le autorità svizzere cooperano in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità, delle agevolazioni e degli esoneri previsti dal presente Accordo. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi e immunità sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.
Art. 25 Controversie di diritto privato
Il GCERF prende disposizioni adeguate allo scopo di comporre in modo soddisfacente:
- controversie derivanti da contratti dei quali il GCERF è parte e altre controversie di diritto privato;
- controversie nelle quali sono implicate persone menzionate negli articoli 13, 14, 15 e 19 e che, in virtù del loro statuto ufficiale, beneficiano dell’immunità, sempreché questa non sia stata revocata conformemente all’articolo 13 capoverso 2 e all’articolo 21 del presente Accordo.
III. Non responsabilità e sicurezza della Svizzera
Art. 26 Non responsabilità della Svizzera
La Svizzera non incorre in alcuna responsabilità internazionale per gli atti o le omissioni del GCERF, o per quelli dei funzionari di quest’ultimo, legati all’attività del GCERF sul suo territorio.
Art. 27 Sicurezza della Svizzera
È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza della Svizzera.
Qualora ritenesse opportuno applicare il capoverso 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto il più rapidamente possibile con il GCERF allo scopo di decidere di comune intesa i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi del CGERF.
Il GCERF collabora con le autorità svizzere per evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera legato alle proprie attività.
IV. Disposizioni finali
Art. 28 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Art. 29 Composizione delle controversie
Le controversie tra le Parti del presente Accordo concernenti la sua interpretazione o applicazione che non hanno potuto essere composte mediante negoziazioni tra le Parti possono essere sottoposte da ciascuna Parte, mediante una richiesta, a un tribunale arbitrale composto da tre membri.
Il Consiglio federale svizzero e il GCERF designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.
I membri così designati scelgono di comune accordo un terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di accordo entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia su richiesta di una delle Parti.
Il tribunale stabilisce la propria procedura.
La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti in causa.
Art. 30 Revisione dell’Accordo
Il presente Accordo può essere modificato su domanda di una delle Parti.
In tal caso, le due Parti si concertano per stabilire le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 31 Denuncia dell’Accordo
Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti mediante preavviso scritto di due anni per l’ultimo giorno di un anno civile.
Art. 32 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. Fatto a Berna, il 26 maggio 2015, in doppio esemplare, in lingua francese.
Per il Didier Burkhalter | Per il Khalid Koser |