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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e l’Agenzia mondiale antidoping
per disciplinare lo statuto fiscale dell’Agenzia
e del suo personale in Svizzera

RU 2003 2624

Traduzione1

Concluso il 5 marzo 2001

Entrato in vigore il 5 marzo 2001 con effetto retroattivo il 1° luglio 20002

(Stato 25 aprile 2016)

Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
l’Agenzia mondiale antidoping,
dall’altro,

desiderosi di concludere un accordo per disciplinare lo statuto fiscale dell’Agenzia e del suo personale in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’Agenzia mondiale antidoping, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerato dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 2

L’Agenzia mondiale antidoping è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.

L’Agenzia è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso coloro che vi sono assoggettati, nonché per tutti gli acquisti, effettuati presso aziende con sede all’estero, di prestazioni di servizi destinate esclusivamente all’uso ufficiale.

L’Agenzia è esonerata dai tributi d’entrata (dazi e imposta sul valore aggiunto, IVA) per i beni importati e destinati esclusivamente all’uso ufficiale.

Art. 3

L’Agenzia mondiale antidoping è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.

Art. 4

Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui l’Agenzia mondiale antidoping è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai redditi corrispondenti.

Art. 5

Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda dell’Agenzia mondiale antidoping e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.

Art. 6

I membri del personale dell’Agenzia mondiale antidoping, che non sono cittadini svizzeri, sono esonerati, per la durata della loro funzione in seno alla suddetta Agenzia, da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale su gli stipendi, le rimunerazioni e le indennità versati loro dall’Agenzia.

Le prestazioni in capitale dovute, per qualsiasi motivo, da una cassa pensioni o da un’istituzione di previdenza sociale sono pure esenti in Svizzera, al momento del loro pagamento, da qualunque imposta sul capitale e il reddito. Lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale pagate segnatamente come indennità per malattia, infortunio, invalidità. Per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi di capitali versati e neppure le rendite e le pensioni che l’Agenzia mondiale antidoping paga agli ex-membri del suo personale.

Resta per altro inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tenere conto degli stipendi e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota d’imposta applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito dei membri del personale.

Art. 6a3

I membri del personale dell’Agenzia mondiale antidoping che non sono cittadini svizzeri sono esentati dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera.

Art. 7

I privilegi fiscali previsti nel presente Accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale dell’Agenzia mondiale antidoping. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività dell’Agenzia.

Art. 8

L’Agenzia mondiale antidoping coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.

Art. 9

Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

Art. 10

Qualsiasi controversia fra le parti riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che non può essere composta mediante negoziati fra le parti, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimembre.

Le parti al presente Accordo designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.

I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.

Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. La lingua dell’arbitraggio è il francese.

La sentenza arbitrale è vincolante per le parti implicate nella controversia e definitiva.

Art. 11

Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento a domanda dell’una o dell’altra parte.

In tal caso, le due parti convengono le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 12

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. 4

Art. 13

Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per l’ultimo giorno di un anno civile. Fatto a Berna, il 5 marzo 2001, in doppio esemplare in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Joseph Deiss

Samuel Schmid

Per
l’Agenzia mondiale antidoping:

Richard W. Pound

Hein Verbruggen