0.192.120.252.011
Scambio di lettere
dell’11 ottobre 2017 e del 19 ottobre 2018
tra la Confederazione Svizzera e l’Alleanza internazionale per la protezione del patrimonio nelle zone di conflitto (Aliph) concernente lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera in materia
di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD)
RU 2019749
Entrato in vigore il 19 ottobre 2018
(Stato 19 ottobre 2019)
Traduzione
Il Direttore esecutivo Ginevra | Ginevra, 19 ottobre 2018 |
Signora Ambasciatrice Dipartimento federale degli affari esteri Berna |
Signora Direttrice,
mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera dell’11 ottobre 2017, del tenore seguente:
«Con riferimento all’articolo 26 capoverso 2 lettera c della legge federale del 22 giugno 2007 1 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (LSO), che autorizza il Consiglio federale a concludere accordi internazionali concernenti lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), ho l’onore di comunicarle quanto segue.
In nome del Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporle che a partire dall’entrata in vigore dell’accordo dell’11 ottobre 2017 2 tra il Consiglio federale svizzero e l’Alleanza internazionale per la protezione del patrimonio nelle zone di conflitto (Aliph), ai fini di determinare lo statuto giuridico della Aliph in Svizzera, i funzionari di cittadinanza svizzera della Aliph non siano più considerati dallo Stato ospite come assicurati obbligatoriamente all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità (AI), all’indennità di perdita di guadagno (IPG) e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), purché siano affiliati a un sistema di previdenza previsto dalla Aliph. Se esercitano le loro funzioni in Svizzera, avranno la possibilità di aderire, su base volontaria, sia all’AVS/AI/IPG/AD sia alla sola AD. A tale scopo, dovranno inoltrare una richiesta di adesione presso la cassa di compensazione del Cantone in cui hanno il loro domicilio entro un termine di tre mesi a partire dalla loro affiliazione a un sistema di previdenza previsto dalla Aliph o entro tre mesi dalla firma dello scambio di lettere.
Inoltre, ho l’onore di proporle che i coniugi, svizzeri o stranieri, dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera della Aliph che sono domiciliati in Svizzera non siano più obbligatoriamente assicurati all’AVS/AI/IPG se non esercitano attività lucrativa al momento dell’affiliazione del funzionario internazionale al sistema di previdenza previsto dalla Aliph o se cessano in un secondo tempo la loro attività lucrativa. Essi avranno la possibilità di aderire, su base volontaria, all’AVS/AI/IPG. A tale scopo, dovranno inoltrare una richiesta presso la cassa di compensazione del Cantone in cui hanno il loro domicilio entro un termine di tre mesi a partire dall’affiliazione del funzionario internazionale a un sistema di previdenza previsto dalla Aliph o entro un termine di tre mesi dalla cessazione della loro attività lucrativa. La regolamentazione descritta sopra si applica, inoltre, nella misura in cui essi non beneficiano di privilegi e di immunità, ai coniugi dei funzionari internazionali stranieri esentati dalla sicurezza sociale svizzera in virtù dell’articolo 1 a capoverso 2 lettera a LAVS.
Gli assicurati potranno in ogni momento disdire la totalità della copertura assicurativa da loro scelta per la fine del mese corrente. I funzionari assicurati all’AVS/AI/IPG/AD avranno tuttavia la possibilità di scegliere di disdire soltanto l’AVS/AI/IPG e mantenere l’affiliazione all’AD. La disdetta vale per tutta la durata dell’impiego del funzionario internazionale al servizio della Aliph. Fatte salve le condizioni particolari previste dalla presente lettera, le disposizioni dell’AVS/AI/ IPG saranno applicabili a tutti gli assicurati; le disposizioni dell’AD lo saranno solamente per i funzionari. Gli assicurati che non adempieranno ai loro obblighi entro i termini prescritti saranno esclusi previo richiamo.
La Aliph fornisce al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera affiliati a un sistema di previdenza previsto dalla Aliph stessa al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo di sede e notificherà per scritto ogni ammissione e uscita di un funzionario svizzero a da tale sistema o da tale sistema.
Le sarò grata di comunicarmi se quanto precede trova la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo sotto forma di scambio di lettere. Esso entrerà in vigore il giorno della sua firma. Potrà essere disdetto da ogni Parte con preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.»
In nome della Aliph, accetto le disposizioni contenute nella Sua lettera. Di conseguenza, la Sua lettera e la mia costituiscono un accordo sotto forma di scambio di lettere che entra in vigore in data odierna. Potrà essere disdetto da ogni Parte con preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.
Gradisca, Signora Direttrice, l’espressione della mia alta considerazione
Valéry Freland |