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0.192.121.71

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Unione interparlamentare per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera Conchiuso il 28 settembre 1971 Entrato in vigore il 1o gennaio 1971

RU 19711602

Traduzione1

(Stato 1° gennaio 1971)

Il Consiglio federale svizzero,
da una parte
l’Unione interparlamentare,
dall’altra,

nell’intento di determinare lo statuto giuridico dell’Unione interparlamentare in Svizzera,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1 Personalità

Il Consiglio federale riconosce all’Unione interparlamentare (detta qui di seguito «Unione») la personalità e la capacità giuridica che le spettano in virtù del suo statuto.

Art. 2 Libertà d’azione

Il Consiglio federale garantisce all’Unione l’indipendenza e la libertà d’azione che le appartengono come istituzione internazionale.

Le riconosce in particolare, come anche ai suoi membri quanto ai rapporti con la medesima, la libertà di riunione, di discussione e di decisione.

Art. 3 Inviolabilità

I locali e gli archivi dell’Unione sono inviolabili.

L’importazione e l’esportazione delle pubblicazioni dell’Unione non soggiacciono ad alcuna restrizione.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Unione, debitamente autenticate, non possono essere censurate.

Art. 4 Regime fiscale

L’Unione è esente dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili, tale esenzione si applica soltanto a quelli di proprietà dell’Unione e occupati dal suo Ufficio, come anche ai redditi che ne derivano.

L’Unione è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra d’affari, inclusa nei prezzi o traslata in modo appariscente, l’esenzione è ammessa soltanto per gli acquisti destinati all’uso ufficiale dell’Unione, a condizione che la somma fatturata per un solo e medesimo acquisto superi 100 franchi svizzeri.

L’Unione è esente da qualsiasi tassa federale, cantonale e comunale, purché non si tratti di tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi.

Ove occorra, le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso, a domanda dell’Unione.

Art. 5 Regime doganale

Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’Unione è disciplinato dal regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali.

Art. 6 Libertà d’accesso e di dimora

Le autorità svizzere prendono tutti i provvedimenti utili per facilitare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita da detto territorio e la dimora a tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità, chiamate in qualità ufficiale presso l’Ufficio dell’Unione, ossia:

  1. ai membri dell’Unione;
  2. al Segretario generale e al personale dell’Ufficio dell’Unione;
  3. alle persone, qualunque sia la loro nazionalità, chiamate in qualità ufficiale presso l’Ufficio dell’Unione.

Qualsiasi provvedimento concernente la polizia federale degli stranieri e inteso a restringere l’entrata in Svizzera degli stranieri o a controllare le condizioni della loro dimora è inapplicabile alle persone menzionate nel presente articolo.

Art. 7 Immunità di giurisdizione

Tutti i funzionari dell’Ufficio dell’Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, sono esenti, anche se non sono più al servizio dell’Ufficio, da qualsiasi giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, parole e scritti compresi.

Art. 8 Esenzioni e agevolazioni concesse ai membri dell’Unione e
ai funzionari non svizzeri

I membri dell’Unione e i funzionari dell’Ufficio dell’Unione che non hanno la cittadinanza svizzera:

  1. sono esenti da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, emolumenti e indennità pagati loro dall’Unione. Sono parimente esenti, al momento del pagamento, le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza da una cassa pensione o da un istituto di previdenza; per contro, i redditi dei capitali versati, come anche le rendite e pensioni pagate agli ex funzionari dell’Ufficio dell’Unione non beneficiano dell’esenzione fiscale;
  2. nei casi in cui l’incidenza di un’imposta qualsiasi è subordinata alla residenza del contribuente in Svizzera, i periodi in cui i membri dell’Unione si trovano in Svizzera per esercitare le loro funzioni non saranno considerati periodi di residenza;
  3. godono, in materia doganale, delle agevolazioni previste dal regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali;
  4. sono esenti da qualsiasi obbligo inerente al servizio nazionale in Svizzera;
  5. non soggiacciono, unitamente al coniuge e ai membri della famiglia a loro carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri.

Art. 9 Carte di legittimazione

Il Dipartimento politico federale consegna all’Ufficio dell’Unione, all’intenzione di ogni funzionario, una carta di legittimazione provvista della fotografia del titolare. Tale carta, autenticata dal Dipartimento politico federale e dall’Ufficio dell’Unione, serve a legittimare il titolare verso qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale. Una carta identica è consegnata parimente ai membri della famiglia dei funzionari se vivono a loro carico e nella stessa economia domestica e non esplicano alcuna attività lucrativa.

L’Ufficio dell’Unione comunica regolarmente al Dipartimento politico federale l’elenco dei funzionari dell’Ufficio e dei membri delle loro famiglie, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione cui appartengono.

Art. 10 Oggetto delle immunità

I privilegi e le immunità previsti nel presente accordo non sono istituiti nell’intento di concedere favori e agevolazioni personali agli agenti dell’Unione. Essi sono istituiti solo allo scopo di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Unione.

Il Segretario generale dell’Unione ha il diritto e il dovere di levare l’immunità a un funzionario, qualora ritenga che l’immunità sia d’impedimento al regolare esercizio della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell’Unione.

Art. 11 Prevenzione degli abusi

L’Unione e le autorità svizzere coopereranno in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e d’impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi, le immunità e le agevolazioni previste nel presente accordo.

Art. 12 Non responsabilità della Svizzera

Dall’attività dell’Unione in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Unione o dei suoi agenti che operano o omettono nell’ambito delle loro funzioni.

Art. 13 Sicurezza della Svizzera

Nessuna disposizione del presente accordo può impedire al Consiglio federale svizzero di prendere tutte le precauzioni utili nell’interesse della sicurezza della Svizzera.

L’Ufficio dell’Unione coopera con le autorità svizzere per evitare, nell’esercizio delle sue attività, qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

Art. 14 Esecuzione dell’accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento politico federale è l’autorità svizzera incaricata di applicare il presente accordo.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 16 Modificazione dell’accordo

Il presente accordo può essere riformato a domanda dell’una o dell’altra parte.

In tal caso, le due parti si concerteranno sulle modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.

Art. 17 Denuncia dell’accordo

Il presente accordo può essere denunziato in qualsiasi momento dall’una o dall’altra parte, con preavviso di sei mesi. Fatto e firmato a Berna, il 28 settembre 1971, in doppio esemplare.

Per il
Consiglio federale svizzero:

René Keller

Per
l’Unione interparlamentare:

Pio‑Carlo Terenzio