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0.192.122.415.1

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Comitato internazionale olimpico relativo allo statuto
del Comitato internazionale olimpico in Svizzera

RU 2001 845

RU 2001 845

Traduzione1

Concluso il 1° novembre 2000
Entrato in vigore il 1° novembre 2000

(Stato 1° novembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

da un lato,

e

il Comitato internazionale olimpico,

dall’altro,

considerata la decisione del Consiglio federale svizzero del 23 giugno 1999 relativa allo statuto del Comitato internazionale olimpico in Svizzera,

constatato che, dal 1981, le attività del Comitato internazionale olimpico si sono notevolmente evolute e che, in qualità di autorità suprema del Movimento olimpico, il Comitato olimpico ha assunto una dimensione mondiale,

considerato che dal ruolo universale del Comitato internazionale olimpico in un settore importante delle relazioni internazionali, dalla notorietà che gli è propria in tutto il mondo e dagli accordi di cooperazione che ha concluso con alcune organizzazioni intergovernative risultano elementi della personalità giuridica internazionale,

desiderosi di confermare in un accordo lo statuto del Comitato internazionale olimpico in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Capacità giuridica

Il Consiglio federale svizzero riconosce la capacità giuridica in Svizzera del Comitato internazionale olimpico, denominato qui di seguito CIO.

Art. 2 Libertà di azione

Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà di azione del CIO.

Esso gli riconosce una libertà assoluta di riunione, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione sul territorio svizzero.

Art. 3 Regime fiscale

Il Consiglio federale svizzero esonera il CIO dall’imposta federale diretta conformemente all’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 2 sull’imposta federale diretta.

Esso esonera la Fondazione Museo olimpico, la Fondazione olimpica e la Fondazione internazionale della tregua olimpica dall’imposta federale diretta conformemente all’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.

La Cassa pensioni del CIO è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali sulle successioni e donazioni conformemente all’articolo 80 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982 3 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) nella misura in cui i suoi redditi e gli elementi del suo patrimonio siano destinati esclusivamente alla previdenza professionale.

Art. 4 Regime doganale

Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accelerare le formalità relative al trattamento doganale degli invii destinati all’uso ufficiale del CIO.

Art. 5 Libera disposizione dei fondi

Il CIO può ricevere, detenere, convertire e trasferire tutti i tipi di fondi, tutte le divise, il numerario, l’oro e altri valori mobiliari, nonché disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.

Art. 6 Simbolo olimpico

Il simbolo olimpico, formato da cinque anelli che si intersecano: blu, giallo, nero, verde e rosso, collocati in questo ordine da destra a sinistra, è protetto conformemente all’ordine giuridico svizzero e alle convenzioni internazionali applicabili.

Art. 7 Personale straniero

Il Consiglio federale svizzero esonera il CIO dall’applicazione della legislazione che limita l’effettivo degli stranieri (O del 6 ott. 1986 4 che limita l’effettivo degli stranieri, OLS).

Esso esonera la Fondazione Museo olimpico, la Fondazione olimpica e la Fondazione internazionale della tregua olimpica dall’applicazione della legislazione che limita l’effettivo degli stranieri (O del 6 ott. 1986 che limita l’effettivo degli stranieri, OLS).

Esso si adopererà affinché, in caso di perdita dell’impiego, il personale straniero del CIO, della fondazione Museo olimpico, della Fondazione olimpica e della Fondazione internazionale della tregua olimpica possa beneficiare di un margine di tolleranza limitato nel tempo al fine di regolarizzare la propria situazione conformemente al diritto vigente.

Art. 8 Servizio militare dei collaboratori svizzeri

I collaboratori del CIO che hanno la cittadinanza svizzera rimangono assoggettati all’obbligo del servizio militare in Svizzera conformemente alle disposizioni del diritto svizzero in vigore.

Ai collaboratori svizzeri del CIO che esercitano funzioni dirigenti in seno al CIO può essere accordato un numero limitato di congedi militari (congedi per l’estero).

Per i collaboratori di nazionalità svizzera del CIO che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 2 summenzionato possono essere presentate domande di differimento del servizio di istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interessato.

Le domande di congedo per l’estero e le domande di differimento del servizio di istruzione sono presentate dal CIO al Dipartimento federale degli affari esteri a destinazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 9 Accesso, dimora e uscita

Le autorità svizzere prendono tutte le misure necessarie al fine di agevolare l’entrata sul territorio svizzero, l’uscita dallo stesso e la dimora a tutti i membri del CIO e, per quanto possibile, a tutte le persone chiamate in veste ufficiale presso il CIO, a prescindere dalla loro cittadinanza.

Art. 10 Carte di legittimazione

Il CIO può emettere, sotto la sua responsabilità, una carta di legittimazione secondo un modello sottoposto all’approvazione del Dipartimento federale degli affari esteri e consegnarla ai membri del CIO e della sua Direzione al fine di agevolare l’esecuzione del presente Accordo da parte delle autorità federali, cantonali e comunali.

Esso comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei titolari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio e la funzione esercitata.

Art. 11 Prevenzione degli abusi

Il CIO e le autorità svizzere collaboreranno in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire abusi delle esenzioni e agevolazioni previste nel presente Accordo.

Art. 12 Assistenza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero

Il CIO potrà avvalersi, all’uopo, dell’assistenza delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero.

Art. 13 Sicurezza della Svizzera

È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie al fine di tutelare la sicurezza della Svizzera.

Il CIO collabora con le autorità svizzere per evitare che la sua attività arrechi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

Art. 14 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri coordina l’esecuzione del presente Accordo in seno all’Amministrazione federale.

Art. 15 Composizione delle controversie

Le controversie fra le Parti al presente Accordo inerenti all’interpretazione o all’applicazione dello stesso sono composte mediante negoziati fra le Parti.

Art. 16 Revisione dell’Accordo

Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione su domanda di una delle Parti.

In tal caso, le due Parti si concertano sulle modifiche che occorre apportare alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 17 Denuncia dell’Accordo

Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti mediante un preavviso scritto di un anno.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Fatto a Berna il 1° novembre 2000, in duplice copia, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Adolf Ogi
Joseph Deiss

Per il
Comitato internazionale olimpico:

Juan Antonio Samaranch
François Carrard

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