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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera

(Stato 1° ottobre 1997)0.192.122.742Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

Concluso il 10 febbraio 1988
Entrato in vigore il 10 febbraio 1988

(Stato 1° ottobre 1997)

Il Consiglio federale svizzero

da una parte, e

l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia
(OTIF

dall altra,

considerato che la Convenzione del 9 maggio 1980 3 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) istituisce l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), dotata di personalità giuridica internazionale,

considerato che l’articolo 1 paragrafo 2 capoverso 2 della Convenzione dispone che l’Organizzazione, i suoi funzionari, gli esperti ai quali essa ricorre e i rappresentanti degli Stati membri godono dei privilegi e delle immunità necessari per attendere alla propria missione, secondo le condizioni stabilite nel Protocollo parte integrante della Convenzione,

considerato che l’articolo 1 paragrafo 2 capoverso 3 della Convenzione dispone che le relazioni fra l’Organizzazione e lo Stato di sede sono regolate mediante un accordo di sede,

hanno convenuto quanto segue:

I. Statuto, immunità e privilegi dell’Organizzazione

Art. 1 Personalità

Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (detta qui di seguito «Organizzazione»).

Art. 2 Libertà d’azione dell’Organizzazione

Il Consiglio federale svizzero garantisce all’Organizzazione l’indipendenza e la libertà d’azione che le spettano in quanto organizzazione internazionale intergovernativa.

Le riconosce in particolare, come anche ai suoi membri per i rapporti interni, la libertà di riunione, di discussione e di decisione.

Art. 3 Inviolabilità

Gli edifici o loro parti e il terreno adiacente che, qualunque ne sia il proprietario, sono utilizzati ai fini dell’Organizzazione sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza il consenso espresso dell’Organizzazione. Soltanto il Direttore generale o il suo rappresentante debitamente autorizzato è competente per rinunciare a detta inviolabilità.

Gli archivi dell’Organizzazione e, in generale, tutti i documenti destinati al suo uso ufficiale, che le appartengono o si trovano in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino.

L’Organizzazione esercita il controllo e la polizia dei suoi locali.

Art. 4 Immunità di giurisdizione e d’esecuzione

Nell’ambito delle sue attività ufficiali, l’Organizzazione beneficia dell’immunità di giurisdizione e d’esecuzione, salvo:

  1. per quanto questa immunità sia stata formalmente tolta, in un caso particolare, dal Comitato amministrativo o dal suo rappresentante debitamente autorizzato;
  2. in caso d’azione di responsabilità civile promossa contro l’Organizzazione per danno causato da qualsiasi veicolo che le appartenga o che circoli per suo conto;
  3. in caso di domanda riconvenzionale direttamente legata a un procedimento avviato a titolo principale dall’Organizzazione;
  4. in caso di confisca giudiziale degli stipendi, salari e altri emolumenti dovuti dall’Organizzazione a un membro del suo personale.

Gli edifici o loro parti, il terreno adiacente, gli averi e i beni di proprietà dell’Organizzazione o da questa utilizzati per i suoi scopi, qualunque sia il luogo in cui si trovino e la persona che li detenga, non possono essere oggetto di alcun provvedimento di esecuzione forzata o di requisizione, salvo in quanto temporaneamente necessario per prevenire incidenti che coinvolgano autoveicoli appartenenti all’Organizzazione o circolanti per conto di quest’ultima e per svolgere le inchieste che siffatti incidenti possono provocare.

Se è necessaria un’espropriazione per fini d’utilità pubblica devono essere prese tutte le disposizioni appropriate onde impedire che essa costituisca un ostacolo all’esercizio delle attività dell’Organizzazione e deve essere versata un’indennità anticipata, tempestiva e adeguata.

Art. 5 Comunicazioni

L’Organizzazione beneficia, quanto alle sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello garantito alle altre organizzazioni internazionali in Svizzera, per quanto compatibile con la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, del 6 novembre 1982 4 .

L’Organizzazione ha il diritto d’usare codici per le sue comunicazioni ufficiali. Ha pure il diritto di spedire e ricevere la corrispondenza mediante corrieri o valige debitamente identificati che godano degli stessi privilegi dei corrieri e delle valige diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate dall’Organizzazione, non possono essere censurate.

L’esercizio degli impianti di telecomunicazione dev’essere tecnicamente coordinato con l’Azienda svizzera delle PTT.

Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni

Le pubblicazioni e comunicazioni dell’Organizzazione non sottostanno ad alcuna restrizione.

Art. 7 Ordinamento fiscale

L’Organizzazione, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili, questa esenzione si applica soltanto a quelli di proprietà dell’Organizzazione e occupati dai suoi servizi, nonché ai redditi che ne derivano. L’Organizzazione non può essere assoggettata a un’imposta sulla pigione ch’essa paga per i locali da essa locati e occupati dai suoi servizi.

L’Organizzazione è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra d’affari, compresa nei prezzi o traslata in modo apparente, l’esenzione è tuttavia ammessa soltanto per gli acquisti destinati all’uso ufficiale dell’Organizzazione, a condizione che si tratti di un ammontare cospicuo.

L’Organizzazione è esente da qualsiasi tassa federale, cantonale e comunale, purché non si tratti di emolumenti riscossi per la rimunerazione di particolari servizi.

Ove occorra, le esenzioni summenzionate sono effettuate per mezzo di rimborso, su domanda dell’Organizzazione e secondo una procedura da determinarsi dall’Organizzazione e dalle autorità svizzere competenti.

Art. 8 Regime doganale

Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’Organizzazione è retto dall’ordinanza del 13 novembre 1985 5 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con queste organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 9 Libera disposizione dei fondi

L’Organizzazione può ricevere, possedere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, oro, qualsiasi divisa, numerario e altro valore mobile e ha facoltà di disporne liberamente, sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.

Art. 10 Casse-pensioni e fondi speciali

Ogni cassa-pensione o istituzione di previdenza che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari dell’Organizzazione ha capacità giuridica in Svizzera se osserva le modalità all’uopo previste dal diritto svizzero. Beneficia, nella misura della sua attività in favore di detti funzionari, delle esenzioni e immunità e dei privilegi dell’Organizzazione medesima.

I fondi e le fondazioni, con o senza personalità giuridica, amministrati sotto gli auspici dell’Organizzazione e destinati a scopi ufficiali, beneficiano, per quanto concerne i loro beni mobili, delle esenzioni e immunità e dei privilegi dell’Organizzazione medesima.

Art. 11 Previdenza sociale

L’Organizzazione non sottostà, in qualità di datore di lavoro, alla legislazione svizzera in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti, assicurazione invalidità, assicurazione disoccupazione, ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e previdenza professionale obbligatoria, vecchiaia, superstiti e invalidità.

I funzionari dell’Organizzazione che non hanno la cittadinanza svizzera non sottostanno alla legislazione citata nel paragrafo 1.

I funzionari dell’Organizzazione non sottostanno all’assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni in quanto l’Organizzazione accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze d’infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.

II. Immunità e facilitazioni concesse alle persone operanti in qualità ufficiale presso l’Organizzazione

Art. 12 Statuto dei rappresentanti degli Stati membri
dell’Organizzazione e degli arbitri

I rappresentanti degli Stati membri dell’Organizzazione, chiamati in veste ufficiale presso la medesima, nonché gli arbitri menzionati nell’articolo 14 della COTIF e nell’articolo 25 del presente accordo godono, nell’esercizio delle loro funzioni in Svizzera e durante i viaggi a destinazione del luogo di riunione, o in provenienza dal medesimo, dei privilegi e delle immunità seguenti:

  1. immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, parole e scritti compresi; questa immunità non è conferita in caso di azione di responsabilità civile promossa contro di loro per danno causato da qualsiasi veicolo appartenente loro o condotto da loro, né in caso di contravvenzioni alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale passibili di multa disciplinare;
  2. immunità d’arresto o di detenzione e immunità di sequestro di bagagli personali, salvo in caso di flagrante reato;
  3. inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali;
  4. facilitazioni in materia doganale accordate conformemente all’ordinanza del 13 novembre 19856 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con queste organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
  5. esenzione, per loro stessi e per i loro coniugi, da qualsiasi misura che limiti l’entrata e da qualsiasi formalità di registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
  6. facilitazioni, per quanto concerne i disciplinamenti monetari o di cambio, identiche a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

I privilegi e le immunità sono accordati ai rappresentanti degli Stati membri dell’Organizzazione, come pure agli arbitri, non a vantaggio personale, bensì per assicurare in tutta indipendenza l’esercizio delle loro funzioni in rapporto con l’Organizzazione. Conseguentemente, le autorità competenti di uno Stato membro dell’Organizzazione tolgono qualsiasi immunità che intralciasse il corso della giustizia, sempreché possa essere levata senza compromettere i fini per i quali è stata accordata.

Art. 13 Statuto del Direttore generale e di certi funzionari

Il Direttore generale, il Vicedirettore generale, i consiglieri e i consiglieri aggiunti nominati conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera d) della Convenzione godono, salvo opposizione del Dipartimento federale degli affari esteri, dei privilegi e immunità, esenzioni e agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali. L’immunità di giurisdizione e d’esecuzione non è loro conferita in caso d’azione di responsabilità civile promossa contro di loro per danno causato da qualsiasi veicolo appartenente loro o condotto da loro, né in caso di contravvenzioni alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale passibili di multa disciplinare.

I privilegi e le facilitazioni in materia doganale sono accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 1985 7 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con queste organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 14 Immunità e privilegi concessi a tutti i funzionari

I funzionari dell’Organizzazione, qualunque sia la loro cittadinanza, beneficiano dei privilegi e delle immunità seguenti:

  1. immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, parole e scritti compresi, anche dopo che queste persone avranno cessato d’essere funzionari; questa immunità non è conferita in caso d’azione di responsabilità civile promossa contro di loro per danno causato da qualsiasi veicolo appartenente loro o condotto da loro, né in caso di contravvenzioni alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale passibili di multa disciplinare;
  2. inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali;
  3. esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, emolumenti e indennità versati loro dall’Organizzazione, a condizione che quest’ultima preveda una tassazione interna. Sono ugualmente esenti in Svizzera, al momento del versamento, le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza da una cassa-pensioni o da un’istituzione di previdenza giusta l’articolo 10 del presente accordo; la stessa cosa vale per tutte le prestazioni in capitale che fossero versate ad agenti, funzionari o impiegati dell’Organizzazione a titolo d’indennità in seguito a malattia, infortunio ecc.; per contro, i redditi dei capitali versati, nonché le rendite e pensioni pagate agli ex funzionari dell’Organizzazione non beneficiano più dell’esenzione. Rimane del resto inteso che la Svizzera può tener conto dei salari, stipendi e altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota d’imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito del funzionario.

Art. 15 Immunità e facilitazioni accordate ai funzionari non svizzeri

I funzionari dell’Organizzazione che non hanno la cittadinanza svizzera:

  1. sono esenti da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale in Svizzera;
  2. non sottostanno, unitamente ai familiari a loro carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
  3. godono, in materia di agevolazioni di cambio, dei privilegi riconosciuti ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
  4. godono, unitamente ai familiari a loro carico e al personale domestico, delle facilitazioni di rimpatrio concesse ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
  5. godono, in materia doganale, delle facilitazioni previste dall’ordinanza del 13 novembre 19858 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con queste organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 16 Esperti in missione per l’Organizzazione

Gli esperti ai quali l’Organizzazione ricorre godono, durante questa missione, compreso il tempo di viaggio, dei privilegi e delle immunità seguenti, in quanto necessari per l’esercizio delle loro funzioni:

  1. immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nel corso della loro missione, parole e scritti compresi. Questa immunità continuerà a essere loro accordata anche quando avranno cessato di svolgere la loro missione presso l’Organizzazione. Essa non sarà loro tuttavia conferita in caso di azione di responsabilità civile promossa contro di loro per danno causato da qualsiasi veicolo appartenente loro o condotto da loro, né in caso di contravvenzioni alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale passibili di multa disciplinare;
  2. inviolabilità delle carte e dei documenti ufficiali;
  3. esenzione da qualsiasi misura restrittiva relativa all’immigrazione, da qualsiasi formalità di registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
  4. facilitazioni, per quanto concerne i disciplinamenti monetari o di cambio, identiche a quelle accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione ufficiale temporanea;
  5. immunità e facilitazioni, per quanto concerne i bagagli personali, identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici.

Art. 17 Accesso, permanenza e uscita

Le autorità svizzere prendono ogni provvedimento utile per facilitare l’entrata nel territorio svizzero, l’uscita da questo territorio e la permanenza a tutte le persone, qualunque sia la loro cittadinanza, chiamate in veste ufficiale presso l’Organizzazione, vale a dire:

  1. i rappresentanti degli Stati membri e i loro coniugi;
  2. il Direttore generale e il personale dell’Organizzazione, come pure i familiari a loro carico;
  3. gli esperti in missione per l’Organizzazione;
  4. gli arbitri;
  5. qualsiasi altra persona, qualunque sia la sua cittadinanza, chiamata in veste ufficiale presso l’Organizzazione.

Art. 18 Carte di legittimazione

Il Dipartimento federale degli affari esteri consegna all’Organizzazione, per ogni funzionario e per i familiari a suo carico che coabitano con lui e non esercitano attività lucrativa, una carta di legittimazione provvista della fotografia del titolare. Tale carta, autenticata dal Dipartimento federale degli affari esteri e dall’Organizzazione, serve a legittimare il titolare verso qualsiasi autorità federale, cantonale o comunale.

L’Organizzazione comunica periodicamente al Dipartimento federale degli affari esteri la lista dei suoi funzionari e dei loro familiari, indicando per ciascuno di loro la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione alla quale appartengono.

Art. 19 Oggetto delle immunità

I privilegi e immunità previsti nel presente accordo non sono accordati per concedere vantaggi personali ai funzionari dell’Organizzazione e agli esperti ai quali l’Organizzazione ricorre. Sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Organizzazione e la completa indipendenza dei suoi agenti.

Il Direttore generale toglie l’immunità a un funzionario o a un esperto qualora intralci il corso della giustizia e possa essere tolta senza nuocere all’obiettivo per il quale è stata accordata. Il Comitato amministrativo ha facoltà decisionale per togliere l’immunità al Direttore generale.

Art. 20 Prevenzione degli abusi

L’Organizzazione e le autorità svizzere coopereranno in qualsiasi tempo per facilitare una buona amministrazione della giustizia, assicurare l’osservanza dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti nel presente accordo.

Art. 21 Controversie di natura privata

L’Organizzazione prende disposizioni appropriate in vista della composizione soddisfacente di:

  1. controversie risultanti da contratti di cui l’Organizzazione è parte e altre vertenze di diritto privato;
  2. controversie nelle quali è implicato un funzionario dell’Organizzazione che, per la sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora questa non sia stata tolta conformemente alle disposizioni dell’articolo 19.

III. Non responsabilità e sicurezza della Svizzera

Art. 22 Non responsabilità della Svizzera

Dall’attività dell’Organizzazione in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Organizzazione né per quelli degli agenti di quest’ultima.

Art. 23 Sicurezza della Svizzera

Nessuna disposizione del presente accordo può impedire al Consiglio federale svizzero di prendere tutte le cautele utili nell’interesse della sicurezza della Svizzera.

Qualora ritenesse opportuno applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si metterà in contatto con l’Organizzazione il più presto possibile, sempreché le circostanze lo permettano, allo scopo di stabilire di comune intesa i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi di quest’ultima.

L’Organizzazione coopera con le autorità svizzere per evitare, nell’esercizio delle sue attività, qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

IV. Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione dell’accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata di eseguire il presente accordo.

Art. 25 Composizione delle controversie

Qualsiasi divergenza circa l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti tra le parti, può essere sottoposta, dall’una o dall’altra parte, a un tribunale arbitrale composto di tre membri, compreso il suo presidente.

Il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione designeranno ciascuno un membro del tribunale.

I membri così designati cooptano il presidente.

Qualora i membri non si accordino sulla scelta del presidente, questi è designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia a richiesta dei membri del tribunale o, se il Presidente è impedito d’esercitare il mandato, dal suo Vicepresidente, ovvero, in caso d’impedimento di quest’ultimo, dal membro più anziano della Corte.

Il tribunale stabilisce la propria procedura.

Art. 26 Revisione dell’accordo

Il presente accordo può essere riveduto a domanda dell’una o dell’altra parte.

In tal caso, le due parti si concertano sulle modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.

Art. 27 Denuncia dell’accordo

Il presente accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte, con preavviso di due anni.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Abroga e sostituisce l’accordo del 28 settembre 1956 9 tra il Comitato amministrativo dell’Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia e il Consiglio federale svizzero, inteso a determinare lo statuto di detto Ufficio in Svizzera, come pure lo scambio di lettere del 28 settembre 1956 10 tra il Comitato amministrativo dell’Ufficio centrale dei trasporti per ferrovia e la Svizzera sull’interpretazione dell’accordo del 28 settembre 1956 tra le medesime parti per determinare lo statuto giuridico di detto Ufficio in Svizzera. Fatto a Berna, il 10 febbraio 1988, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per l’Organizzazione intergovernativa
per i trasporti ferroviari:

Franz Muheim
Direttore della Direzione
delle organizzazioni internazionali

Claude Mossu
Presidente del Comitato amministrativo

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