La MMV, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
0.192.122.818.14
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e la MMV
(Medicines for Malaria Venture) concernente
i privilegi e le immunità della MMV in Svizzera
RU 2011 1581
Traduzione1
Concluso il 9 dicembre 2010
Entrato in vigore il 9 dicembre 2010
(Stato 9 dicembre 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
la MMV (Medicines for Malaria Venture),
dall’altro,
desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi e le immunità della MMV in Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
La MMV è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.
La MMV è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso coloro che vi sono assoggettati, nonché per tutti gli acquisti, effettuati presso aziende con sede all’estero, di prestazioni di servizi destinate esclusivamente all’uso ufficiale.
La MMV non è esonerata dai tributi d’entrata (dazi, IVA, ecc.) per i beni importati.
Art. 3
La MMV è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.
Art. 4
Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui la MMV è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai relativi redditi.
Art. 5
Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda della MMV e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.
Art. 6
La MMV è esonerata, per il suo personale, dall’applicazione delle condizioni d’ammissione al mercato del lavoro previste dalla legislazione svizzera sugli stranieri.
Art. 7
La MMV coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.
Art. 8
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Art. 9
Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che le parti non sono state in grado di dirimere mediante negoziati, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimembre.
Le parti designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.
I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.
Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.
Il lodo arbitrale è vincolante e definitivo per le parti implicate nella controversia.
Art. 10
Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento a domanda dell’una o dell’altra parte.
In tal caso, le due parti convengono le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 11
Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile.
D’intesa tra le parti, il preavviso suindicato può essere più breve, ma resta fissato per la fine di un anno civile.
Art. 12
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma ed è applicabile a contare dal 1° gennaio 2011. Fatto a Berna, il 9 dicembre 2010, in doppio esemplare in lingua francese.
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Valentin Zellweger | Dennis Schmatz |