Il Consiglio federale riconosce la capacità giuridica in Svizzera dell’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza, associazione senza scopo di lucro di diritto svizzero fondata nel 2013 (di seguito «Associazione dell’ICoC»).
0.192.122.935.4
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
l’Associazione del Codice di condotta internazionale
per i servizi privati di sicurezza concernente i privilegi
e le immunità dell’Associazione in Svizzera
AS 2019 5007
Traduzione
Concluso il 18 novembre 2019
Entrato in vigore il 18 novembre 2019
(Stato 18 novembre 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
l’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza,
dall’altro,
desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi e le immunità dell’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza in Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Capacità giuridica
Art. 2 Libertà d’azione
Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione dell’Associazione dell’ICoC.
Esso gli riconosce una libertà assoluta di riunione, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione sul territorio svizzero.
Art. 3 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi dell’Associazione dell’ICoC e, in generale, tutti i documenti e i supporti di dati che gli appartengono o che si trovano in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino.
Art. 4 Immunità di giurisdizione e di esecuzione
Nel quadro delle sue attività, l’Associazione dell’ICoC beneficia dell’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa, e dell’immunità di esecuzione, tranne:
- in singoli casi nei quali tale immunità è stata formalmente revocata dal direttore esecutivo dell’Associazione dell’ICoC o dalla persona da egli designata;
- in caso di un’azione di responsabilità civile intentata contro l’Associazione dell’ICoC per ogni danno provocato da veicoli che gli appartengono o che circolano per suo conto;
- in caso di vertenza che emana dal diritto del lavoro;
- in caso di pignoramento, disposto da una decisione giudiziaria, degli stipendi, salari e altri emolumenti dovuti dall’Associazione dell’ICoC a uno dei suoi funzionari o a qualsiasi altra persona che intrattiene un rapporto di lavoro con essa;
- in caso di contenzioso di natura contrattuale tra l’Associazione dell’ICoC e fornitori o prestatori di servizio;
- in caso di domanda riconvenzionale direttamente connessa con una procedura avviata a titolo principale dall’Associazione dell’ICoC;
- in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale emanata in applicazione dell’articolo 23 del presente Accordo;
- in caso di contenzioso tra un’entità che ha richiesto lo statuto di membro dell’Associazione dell’ICoC e quest’ultima in merito al processo di adesione.
Art. 5 Rinuncia all’immunità di giurisdizione e di esecuzione
L’Associazione dell’ICoC rinuncerà alla propria immunità di giurisdizione e di esecuzione se, in una procedura giudiziaria relativa ad accuse di gravi violazioni dei diritti umani, la produzione di documenti, di dati o di altre informazioni in suo possesso è necessaria per salvaguardare i diritti della vittima.
L’Associazione dell’ICoC rinuncerà alla propria immunità di giurisdizione e di esecuzione anche in tutti i casi in cui ritiene che l’immunità intralci l’azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare i propri interessi.
L’Associazione dell’ICoC consegnerà, tramite il Dipartimento federale degli affari esteri o direttamente all’autorità richiedente, i documenti, i dati o le altre informazioni richiesti.
Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni
Le pubblicazioni e le comunicazioni dell’Associazione dell’ICoC non sottostanno ad alcuna restrizione.
Art. 7 Regime fiscale
L’Associazione dell’ICoC, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e Comuni. Tuttavia, per gli immobili e i redditi che ne derivano l’esonero si applica unicamente a quelli di proprietà dell’Associazione dell’ICoC e che vengono utilizzati dai suoi servizi.
L’Associazione dell’ICoC è esonerata dalle imposte di cui al capoverso 1.
Conformemente alla legislazione svizzera, l’Associazione dell’ICoC è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti destinati al proprio uso ufficiale e per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizio in Svizzera da contribuenti, nonché per tutti gli acquisti di prestazioni soggette all’imposta sugli acquisti.
L’Associazione dell’ICoC non è esonerata dai tributi all’importazione (tributi doganali, IVA ecc.) sui beni importati.
L’Associazione dell’ICoC è esonerata da tutte le tasse di Confederazione, Cantoni e Comuni purché non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di determinate prestazioni di servizi.
Conformemente alla legislazione svizzera, su richiesta dell’Associazione dell’ICoC l’esonero dall’IVA si effettua alla fonte ed eccezionalmente mediante rimborso. Se occorre, gli altri esoneri menzionati saranno accordatati mediante rimborso su richiesta dell’Associazione dell’ICoC e applicando una procedura che dovrà essere convenuta tra quest’ultima e le autorità svizzere competenti.
Art. 8 Libera disposizione dei fondi
L’Associazione dell’ICoC può ricevere, detenere, convertire e trasferire tutti i tipi di fondi, tutte le divise, il contante, l’oro e altri valori mobiliari, nonché disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 9 Sicurezza sociale
In quanto datore di lavoro, l’Associazione dell’ICoC è soggetta alla legislazione svizzera in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, di assicurazione invalidità, di assicurazione contro la disoccupazione, di indennità per perdita di guadagno, di regime delle indennità familiari e di previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché in materia di assicurazione malattie.
Art. 10 Personale straniero
Il Consiglio federale esonera l’Associazione dell’ICoC dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.
Art. 11 Prevenzione degli abusi
L’Associazione dell’ICoC e le autorità svizzere competenti collaborano in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità previsti nel presente Accordo. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi e immunità sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.
Nel presente Accordo niente pregiudica gli obblighi internazionali della Svizzera.
Art. 12 Controversie d’ordine privato
L’Associazione dell’ICoC prende disposizioni adeguate allo scopo di comporre in modo soddisfacente le controversie di diritto privato che non possono essere sottoposte a un tribunale ordinario in virtù delle immunità previste dal presente Accordo.
Art. 13 Non responsabilità della Svizzera
Per la Svizzera l’attività sul suo territorio dell’Associazione dell’ICoC non comporta nessuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni i quest’ultima o del suo personale.
Art. 14 Sicurezza della Svizzera
È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare la sicurezza della Svizzera.
Qualora ritenesse necessario applicare il capoverso 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero deve mettersi in contatto con l’Associazione dell’ICoC, alla massima rapidità consentita dalle permettano per stabilire di comune intesa le misure necessarie per proteggerne gli interessi.
L’Associazione dell’ICoC collabora con le autorità svizzere per evitare qualsivoglia pregiudizio alla sicurezza della Svizzera risultante dalla propria attività.
Art. 15 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Art. 16 Composizione delle controversie
Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo che le Parti non sono state in grado di comporre mediante negoziati può essere sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.
Il Consiglio federale svizzero e l’Associazione dell’ICoC designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.
I membri così designati scelgono di comune accordo il terzo membro che presiederà il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia su domanda dell’una o dell’altra Parte.
Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.
La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti implicate nella controversia.
Art. 17 Revisione dell’Accordo
Il presente Accordo può essere rivisto in qualsiasi momento su domanda dell’una o dell’altra Parte.
In tale eventualità, le due Parti si mettono d’accordo sulle modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 18 Denuncia dell’Accordo
Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra Parte con preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile.
D’intesa tra le Parti, il preavviso può essere più breve, ma sempre per la fine di un anno civile.
Art. 19 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Fatto a Berna, il 18 novembre 2019, in duplice copia, in lingua francese.
Per il Corinne Cicéron Bühler | Per Jamie A. Williamson |