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0.231.14

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 Conchiusa a Stoccolma il 14 luglio 1967 Approvata dall’Assemblea federale il 2 dicembre 1969 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970 Entrata in vigore per la Svizzera (art. 22–38) il 4 maggio 1970

RU 1970 649; FF 1968 II 902

Il testo ufficiale italiano è stato stabilito
in virtù dell’articolo 37 (1) (b)

(Stato 5 maggio 2006)

I paesi dell’Unione,

parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche,

Hanno stabilito di rivedere e completare l’Atto firmato a Berna il 9 settembre 1886 1 , completato a Parigi il 4 maggio 1896 2 , riveduto a Berlino il 13 novembre 1908 3 , completato a Berna il 20 marzo 1914, riveduto a Roma il 2 giugno 1928 4 e a Bruxelles il 26 giugno 1948 5 .

Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Art. 2

1) L’espressione «opere letterarie ed artistiche» comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico ed artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico‑musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche; i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze. 2) È tuttavia riservata alle legislazioni dei paesi dell’Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale. 3) Si proteggono come opere originali, senza. pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria o artistica. 4) È riservato alle legislazioni dei paesi dell’Unione, di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d’ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi. 5) Le raccolte di opere letterarie od artistiche, come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio dei diritti d’autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse. 6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i paesi dell’Unione. Tale protezione si esercita nell’interesse dell’autore e dei suoi aventi causa. 7) È riservato alle legislazioni dei paesi dell’Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 7.4) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel paese d’origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro paese dell’Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche. 8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.

Art. 2bis

1) È riservata alle legislazioni dei paesi dell’Unione la facoltà di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall’articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunziati nei dibattimenti giudiziari. 2) È del pari riservata alle legislazioni dei paesi dell’Unione la facoltà di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall’articolo 11 bis . 1) della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito. 3) Soltanto l’autore ha, tuttavia, il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.

Art. 3

2) Gli autori non appartenenti ad alcuno dei paesi dell’Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, agli autori appartenenti al predetto paese. 3) Per «opere pubblicate» si devono intendere le opere edite, coi consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di produzione degli esemplari, purché questi, tenuto conto della natura dell’opera, siano messi a disposizione dei pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un’opera drammatica, drammatico‑musicale o cinematografica, l’esecuzione di un’opera musicale, la recitazione pubblica di un’opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l’esposizione di un’opera d’arte e la costruzione di un’opera d’architettura. 4) Si considera come pubblicata simultaneamente in più paesi l’opera che appaia in due o più paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.

1) Sono protetti in forza della presente Convenzione:

  1. gli autori appartenenti a uno dei paesi dell’Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no;
  2. gli autori non appartenenti ad alcuno dei paesi dell’Unione, per le opere ch’essi pubblicano per la prima volta in uno di tali paesi o simultaneamente in un paese estraneo all’Unione e in un paese dell’Unione.

Art. 4

Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste nell’articolo 3 non risultano adempiute,

  1. gli autori di opere cinematografiche il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei paesi dell’Unione;
  2. gli autori di opere di architettura edificate in un paese dell’Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un paese dell’Unione.

Art. 5

1) Nei paesi dell’Unione diversi da quello di origine dell’opera, gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione. 2) Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, all’infuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del paese nel quale la protezione è richiesta. 3) La protezione nel paese d’origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l’autore, allorché non appartiene al paese d’origine dell’opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.

4) Si reputa Paese d’origine:

  1. per le opere pubblicate la prima volta in uno dei paesi dell’Unione, tale paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più paesi dell’Unione che concedono durate di protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione più breve;
  2. per le opere pubblicate simultaneamente in un paese estraneo all’Unione e in un paese dell’Unione, quest’ultimo paese;
  3. per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un paese estraneo all’Unione senza pubblicazione simultanea in un paese dell’Unione, il paese dell’Unione cui l’autore appartiene; tuttavia, i)se si tratta di opere cinematografiche il cui produttore ha sede o residenza abituale in un paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo come paese d’origine, eii)se si tratta di opere architettoniche edificate in un paese dell’Unione o di opere delle arti grafiche o plastiche incorporate in uno stabile situato in un paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo paese d’origine.

Art. 6

1) Quando un paese estraneo all’Unione non protegga in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un paese dell’Unione, quest’ultimo potrà limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengano al paese estraneo e non risiedano abitualmente in un paese dell’Unione. Se il paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà, gli altri paesi dell’Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una protezione più larga di quella loro accordata nel paese di prima pubblicazione. 2) Nessuna limitazione stabilita in forza dell’alinea precedente dovrà pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un’opera pubblicata in un paese dell’Unione prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione. 3) I paesi dell’Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (in seguito designato «Direttore generale»), indicando i paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi paesi. Il Direttore generale comunicherà immediatamente il fatto a tutti i paesi dell’Unione.

Art. 6bis

1) Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione. 2) I diritti riconosciuti all’autore in forza dell’alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone od istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell’adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell’autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell’alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non sono mantenuti dopo la morte dell’autore. 3) I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del paese dove la protezione è richiesta.

Art. 7

1) La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell’autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte. 2) Tuttavia, per le opere cinematografiche, i paesi dell’Unione hanno la facoltà di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l’opera sia stata resa accessibile al pubblico coi consenso dell’autore o, qualora ciò non si verifichi nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell’opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione. 3) Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l’opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorché lo pseudonimo adottato dall’autore non lascia dubbi sulla sua identità, la durata della protezione è quella prevista all’alinea 1). Ove l’autore di un’opera anonima o pseudonima riveli la propria identità entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sarà quello previsto all’alinea 1). I paesi dell’Unione non hanno l’obbligo di proteggere le opere anonime o pseudonime allorché è presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni. 4) È riservata alle legislazioni dei paesi dell’Unione la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualità di opere artistiche; tuttavia questa durata non potrà essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione d’una tale opera. 5) Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2), 3) e 4) decorrono dalla data della morte dell’autore o da quella dell’evento contemplato in questi alinea, la loro durata va nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della morte o dell’evento. 6) I paesi dell’Unione hanno la facoltà di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti. 7) I paesi dell’Unione vincolati dall’Atto di Roma 6 della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facoltà di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo. 8) La durata è comunque regolata dalla legge dei paese dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel paese d’origine dell’opera.

Art. 7bis

Le disposizioni dell’articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d’autore spetta in comune ai collaboratori di un’opera, con la riserva che i termini successivi alla morte dell’autore vanno computati dalla data della morte dell’ultimo collaboratore superstite.

Art. 8

Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, il diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle loro opere.

Art. 9

1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo d’autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma. 2) È riservata alle legislazioni dei paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore. 3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.

Art. 10

1) Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 2) Restano fermi gli effetti della legislazione dei paesi dell’Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d’utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell’insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 3) Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell’autore.

Art. 10bis

1) È riservata alle legislazioni dei paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione a stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli d’attualità su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo è stabilita dalla legislazione del paese dove la protezione è richiesta. 2) È del pari riservato alla legislazione dei paesi dell’Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualità mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l’avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalità informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.

Art. 11

1) Gli autori di opere drammatiche, drammatico‑musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2° la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell’esecuzione delle loro opere. 2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico‑musicali per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.

Art. 11bis

1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1. la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2. ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3. la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell’opera radiodiffusa. 2) Spetta alle legislazioni dei paesi dell’Unione di determinare le condizioni per l’esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1), ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell’autore, né il diritto spettante all’autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall’autorità competente. 3) Salvo patto contrario, l’autorizzazione rilasciata in conformità dell’alinea 1) del presente articolo non implica quella di registrare mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini l’opera radiodiffusa. È tuttavia riservata alle legislazioni dei paesi dell’Unione la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.

Art. 11ter

1) Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1. la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2. la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere. 2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.

Art. 12

Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere.

Art. 13

1) Ciascun paese dell’Unione può, per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni relative al diritto esclusivo dell’autore di un’opera musicale e dell’autore delle parole, la cui registrazione con l’opera musicale sia già stata autorizzata da quest’ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di detta opera musicale, con, se è il caso, le parole; queste riserve e condizioni hanno però effetto strettamente limitato al paese che le abbia stabilite e non possono in alcun caso ledere il diritto, spettante all’autore, di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall’autorità competente. 7 2) Le registrazioni di opere musicali realizzate in un paese dell’Unione in conformità all’articolo 13.3) delle Convenzioni firmate a Roma il 2 giugno 1928 8 e a Bruxelles il 26 giugno 1948 9 , potranno, in tale paese, essere riprodotte senza il consenso dell’autore dell’opera musicale fino allo scadere d’un termine di due anni decorrente dalla data in cui il detto paese è vincolato dal presente Atto. 3) Le registrazioni effettuate a norma degli alinea 1) e 2) del presente articolo e importate, senza autorizzazione delle parti interessate, in un paese dove non siano lecite, possono esservi sequestrate.

Art. 14

1) Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1. l’adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2. la rappresentazione pubblica, l’esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte. 2) L’adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche, è soggetta, senza pregiudizio dell’autorizzazione degli autori di dette produzioni, all’autorizzazione dell’autore dell’opera originale. 3) Le disposizioni dell’articolo 13.1) non sono applicabili.

Art. 14bis

1) Senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera eventualmente adattata o riprodotta, l’opera cinematografica è protetta come un’opera originale. Il titolare del diritto d’autore sull’opera cinematografica gode degli stessi diritti dell’autore di un’opera originale, inclusi i diritti contemplati nell’articolo precedente. 3) Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell’alinea 2) b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell’opera cinematografica, né al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i paesi dell’Unione la cui legislazione non prevede l’applicazione dell’alinea 2) b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta ch’egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri paesi dell’Unione.

  1. a) Spetta alla legislazione dei paese dove la protezione è richiesta di stabilire i titolari del diritto d’autore sull’opera cinematografica.
  2. Tuttavia, nei paesi dell’Unione la cui legislazione comprende fra i titolari gli autori di contributi alla realizzazione dell’opera cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubblica, alla trasmissione per filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all’aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell’opera cinematografica.
  3. Spetta alla legislazione del paese dell’Unione dove il produttore dell’opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se, per l’applicazione del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto o d’altro equivalente atto scritto. È tuttavia riservata alla legislazione del paese dell’Unione dove la protezione è richiesta, la facoltà di esigere che questo impegno sia un contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I paesi che fanno uso di questa facoltà dovranno notificarlo al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta ch’egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri paesi dell’Unione.
  4. Per «stipulazione contraria o particolare», devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno.

Art. 14ter

1) Per quel che concerne le opere d’arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l’autore – o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale – ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l’opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall’autore. 2) La protezione stabilita all’alinea precedente può essere invocata in ciascun paese dell’Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell’autore lo consenta e nella misura ammessa dalla legislazione del paese dove essa è richiesta. 3) Le modalità di riscossione e l’ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.

Art. 15

1) Affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei paesi dell’Unione, è sufficiente che il nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi d’uso. Il presente alinea è applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purché questo non lasci dubbi sull’identità dell’autore. 2) È presunto produttore di un’opera cinematografica, fino a prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome è indicato su detta opera nei modi d’uso. 3) Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle menzionate nell’alinea 1), l’editore, il cui nome sia indicato sull’opera, è, senza necessità di altre prove, considerato quale rappresentante dell’autore; in tal veste egli è legittimato a salvaguardarne e a farne valere i diritti. La disposizione del presente alinea non è più applicabile quando l’autore abbia rivelato la propria identità e dimostrato tale sua qualità.

  1. a) Per le opere non pubblicate di cui è ignota l’identità dell’autore, il quale può tuttavia presumersi come appartenente a un paese dell’Unione, è riservata alla legislazione di questo paese la facoltà di designare l’autorità competente a rappresentare l’autore e abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti nei paesi dell’Unione.
  2. I paesi dell’Unione che, in forza di questa disposizione, procederanno a una tale designazione, la notificheranno al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni relative all’autorità in tal modo designata. Il Direttore generale comunicherà senza indugio questa dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell’Unione.

Art. 16

1) Ogni opera costituente contraffazione può essere sequestrata nei paesi dell’Unione nei quali l’opera originale ha diritto alla protezione legale. 2) Le disposizioni dell’alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti da un paese dove l’opera non è protetta o ha cessato di esserlo. 3) Il sequestro è eseguito in conformità alla legislazione di ciascun paese.

Art. 17

Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al diritto spettante al Governo di ciascuno dei paesi dell’Unione di consentire, vigilare o vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l’esposizione di qualsiasi opera o produzione nei cui confronti l’autorità competente abbia ad esercitare il diritto stesso.

Art. 18

1) La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro paese d’origine per effetto della scadenza del termine di protezione. 2) Pertanto, se un’opera, per effetto della scadenza del termine di protezione che le era anteriormente applicabile, è caduta in pubblico dominio nel paese dove la protezione è richiesta, l’opera stessa non vi sarà nuovamente protetta. 3) L’applicazione di tale principio ha luogo conformemente alle clausole contenute nelle convenzioni particolari stipulate o stipulande a tale effetto tra paesi dell’Unione. In mancanza di siffatte stipulazioni, ciascun paese determina, per quanto lo riguarda, le modalità relative a tale applicazione. 10 4) Le disposizioni precedenti si applicano egualmente in caso di nuove accessioni all’Unione e nel caso in cui la protezione sia estesa in applicazione dell’articolo 7 o per abbandono di riserve.

Art. 19

Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono d’invocare l’appli- cazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un paese dell’Unione.

Art. 20

I Governi dei paesi dell’Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precitate.

Art. 21

1) Disposizioni particolari concernenti i paesi in via di sviluppo figurano in un protocollo intitolato «Protocollo relativo ai paesi in via di sviluppo». 2) Riservate le disposizioni dell’articolo 28.1) b) i) e c), il Protocollo relativo ai paesi in via di sviluppo forma parte integrante del presente Atto.

Art. 22

5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.

  1. a) L’Unione ha un’Assemblea composta dei paesi dell’Unione vincolati dagli articoli 22 a 26.
  2. Il Governo di ogni paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
  4. a) L’Assemblea:i)tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’Unione e l’applicazione della presente Convenzione;ii)impartisce all’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (designato in seguito «Ufficio internazionale») contemplato dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale11 (designata in seguito «Organizzazione») le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell’Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26;iii)esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell’Organizzazione relative all’Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell’Unione;iv)elegge i membri del Comitato esecutivo dell’Assemblea;v)esamina ed approva le relazioni e le attività del suo Comitato esecutivo e gli impartisce direttive;vi)stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell’Unione e ne approva i conti di chiusura;vii)adotta il regolamento finanziario dell’Unione;viii)crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell’Unione;ix)decide quali paesi non membri dell’Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;x)adotta le modificazioni degli articoli 22 a 26;xi)intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell’Unione;xii)svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta;xiii)esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione.
  5. L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  6. a) Ciascun paese membro dell’Assemblea dispone di un voto.
  7. La metà dei paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
  8. Nonostante le disposizioni dei comma b), qualora il numero dei paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai paesi membri dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
  9. Riservate le disposizioni dell’articolo 26.2), l’Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  10. L’astensione non è considerata voto.
  11. Un delegato può rappresentare un solo paese e votare soltanto a nome di esso.
  12. I paesi dell’Unione che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori.
  13. a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale dell’Organizzazione.
  14. L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta del Comitato esecutivo o d’un quarto dei paesi membri dell’Assemblea.

Art. 23

1) L’Assemblea ha un Comitato esecutivo. 3) Il numero dei paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei paesi membri dell’Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione. 4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l’Assemblea deve tener conto di un’equa ripartizione geografica e della necessità, per i paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all’Unione, di far parte del Comitato esecutivo. 9) I paesi dell’Unione che non siano membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori. 10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.

  1. a) Il Comitato esecutivo è composto dei paesi eletti dall’Assemblea tra i propri membri. Inoltre, riservate le disposizioni dell’articolo 25.7) b), il paese sul cui territorio l’Organizzazione ha sede dispone, ex officio, di un seggio nel Comitato.
  2. Il Governo di ogni paese membro del Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
  1. a) I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione dell’Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell’Assemblea.
  2. I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi.
  3. L’Assemblea stabilisce le modalità d’elezione e rielezione dei membri del Comitato esecutivo.
  4. a) Il Comitato esecutivo:i)prepara il progetto d’ordine del giorno dell’Assemblea;ii)sottopone all’Assemblea le proposte relative ai progetti dei programma e del bilancio preventivo triennale dell’Unione preparati dal Direttore generale;iii)i pronuncia, nei limiti del programma e dei preventivo triennale, sui programmi e sui preventivi annuali preparati dal Direttore generale;ivsottopone all’Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti;v)prende qualsiasi provvedimento utile per l’esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell’Unione, giusta le decisioni dell’Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell’intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima;vi)svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.
  5. Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  6. a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  7. Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per iniziativa di quest’ultimo sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.
  8. a) Ciascun paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.
  9. La metà dei paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.
  10. Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi.
  11. L’astensione non è considerata voto.
  12. Un delegato può rappresentare un solo paese e votare soltanto a nome di esso.

Art. 24

2) L’Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione dei diritto d’autore. Ciascun paese dell’Unione comunica, il più presto possibile, all’Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione del diritto d’autore. 3) L’Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile. 4) L’Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi paese dell’Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione del diritto d’autore. 5) L’Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione del diritto d’autore. 6) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi. 8) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

  1. a) I compiti amministrativi spettanti all’Unione sono svolti dall’Ufficio internazionale, che succede all’Ufficio dell’Unione di Berna, riunito all’Ufficio dell’Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale12.
  2. L’Ufficio internazionale funge in particolare da segreteria dei diversi organi dell’Unione.
  3. Il Direttore generale dell’Organizzazione è il più alto funzionario dell’Unio-ne e la rappresenta.
  1. a) L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea e in collaborazione del Comitato esecutivo, le conferenze di revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 22 a 26.
  2. L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
  3. Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

Art. 25

2) Il bilancio dell’Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. 5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea e al Comitato esecutivo. 8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione oppure da controllori esterni designati, coi loro consenso, dall’Assemblea.

  1. a) L’Unione ha un bilancio preventivo.
  2. Il bilancio preventivo dell’Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
  3. Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che dette spese presentano per essa.

3) Il bilancio dell’Unione è finanziato dalle seguenti risorse:

  1. i contributi dei paesi dell’Unione;
  2. le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione;
  3. il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
  4. i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
  5. le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
  6. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i paesi dell’Unione si ripartiscono in sette classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:

Classe I

25

Classe II

20

Classe III

15

Classe IV

10

Classe V

5

Classe VI

3

Classe VII

1

  1. Salvo che non l’abbia già fatto, ciascun paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all’Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all’inizio dell’anno civile successivo a tale sessione.
  2. Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascun paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il paese è collocato e il numero totale di unità dell’insieme dei paesi.
  3. I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.
  4. Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell’Unione di cui è membro, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
  5. Qualora il bilancio non sia ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
  1. a) L’Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento. b)L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del paese per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.c)La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  2. a) L’Accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo paese e l’Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il paese dispone ex officio d’un seggio in seno al Comitato esecutivo.
  3. Il paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.

Art. 26

1) Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell’Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale. Questo comunica le proposte ai paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea. 2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 22 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei paesi dell’Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Art. 27

1) La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell’Unione. 2) A tal fine, delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei paesi dell’Unione, tra i delegati dei paesi stessi. 3) Riservate le disposizioni dell’articolo 26 applicabili alla modificazione degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione della presente Convenzione, incluso il Protocollo relativo ai paesi in via di sviluppo, esige l’unanimità dei voti espressi.

Art. 28

3) Nei riguardi di ciascun paese dell’Unione che depositi uno strumento di ratifica o d’adesione, gli articoli 27 a 38 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei gruppi di disposizioni indicati all’alinea 1) b) entra in vigore per questo Paese in conformità all’alinea 2) a), b), o c).

  1. a) Ciascuno dei paesi dell’Unione può ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
  2. Ciascun paese dell’Unione può dichiarare nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o adesione non è applicabile:i)agli articoli 1 a 21 e al Protocollo relativo ai paesi in via di sviluppo, oii)agli articoli 22 a 26.
  3. Qualora un paese dell’Unione abbia già accettato separatamente il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, conformemente all’articolo 5 di detto Protocollo, la sua dichiarazione sul punto i) del numero precedente si riferirà soltanto agli articoli 1 a 20.
  4. Ciascun paese dell’Unione che, in conformità ai commi b e c, abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell’adesione uno dei due gruppi di disposizioni contemplati nei detti commi può nondimeno dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione al gruppo così escluso. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore generale.
  5. a) Riservate le disposizioni dell’articolo 5 del Protocollo relativo ai paesi in via di sviluppo, gli articoli 1 a 21 e il detto Protocollo entrano in vigore, nei riguardi dei cinque primi paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d’adesione senza fare la dichiarazione permessa dell’alinea 1) b) i), tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d’adesione.
  6. Gli articoli 22 a 26 entrano in vigore, nei riguardi dei sette primi paesi dell’Unione che hanno depositato strumenti di ratifica o d’adesione senza fare la dichiarazione permessa dall’alinea 1) b) ii), tre mesi dopo il deposito dei settimo strumento di ratifica o d’adesione.
  7. Riservata l’entrata in vigore iniziale, giusta le disposizioni dei commi a) e b), di ciascuno dei due gruppi di disposizioni definiti all’alinea 1) b) i) e ii), e riservate le disposizioni dell’alinea 1) b), gli articoli 1 a 26 e il Protocollo relativo ai paesi in via di sviluppo entrano in vigore, nei riguardi di qualsiasi paese dell’Unione non contemplato nei commi a) e b), il quale depositi uno strumento di ratifica o d’adesione, come anche nei riguardi di qualsiasi paese dell’Unione il quale depositi una dichiarazione secondo l’alinea 1) d), tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, di tale deposito, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento o nella dichiarazione depositata. In quest’ultimo caso il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto paese, alla data indicata.
  8. L’applicazione del Protocollo relativo ai paesi in via di sviluppo, ai sensi del suo articolo 5, è ammessa, prima dell’entrata in vigore del presente Atto, a decorrere dal momento della firma del medesimo.

Art. 29

1) Qualsiasi paese estraneo all’Unione può aderire al presente Atto e divenire così membro dell’Unione. Gli strumenti d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 3) Nei riguardi di qualsiasi paese estraneo all’Unione il quale abbia depositato il suo strumento d’adesione dopo l’entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso, o meno di un mese prima, l’Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui l’adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo paese alla data indicata.

  1. a) Nei riguardi di qualsiasi paese estraneo all’Unione il quale abbia depositato il suo strumento d’adesione un mese o più prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del presente Atto, quest’ultimo entra in vigore alla data in cui le disposizioni sono entrate in vigore per la prima volta in applicazione dell’articolo 28.2) a) o b), salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d’adesione; tuttavia:i)se gli articoli 1 a 21 non sono entrati in vigore a questa data, tale paese sarà vincolato, durante il periodo interinale precedente l’entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 1 a 20 dell’Atto di Bruxelles13;ii)se gli articoli 22 a 26 non sono entrati in vigore a questa data, tale paese sarà vincolato, durante il periodo interinale precedente l’entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 21 a 24 dell’Atto di Bruxelles. Se un paese indica una data posteriore nel suo strumento d’adesione il presente Atto entra in vigore nei suoi riguardi alla data indicata.
  2. Nei riguardi di qualsiasi paese estraneo all’Unione il quale abbia depositato il suo strumento d’adesione in data posteriore all’entrata in vigore d’un solo gruppo di disposizioni dei presente Atto o a una data che la precede di meno di un mese, l’Atto entra in vigore, riservato quanto è previsto nel comma a), tre mesi dopo la data in cui l’adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo paese alla data indicata.

Art. 30

1) Riservate le possibili eccezioni previste nell’alinea che segue e negli articoli 28.1) b) e 33.2), come anche nel Protocollo relativo ai paesi in via di sviluppo, la ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.

  1. a) Ciascun paese dell’Unione, ratificando il presente Atto o aderendovi, può nondimeno conservare il beneficio delle riserve anteriormente formulate, a condizione che faccia una dichiarazione in tal senso depositando il suo strumento di ratifica o d’adesione.
  2. Qualsiasi paese estraneo all’Unione può, aderendo al presente Atto, dichiarare che intende sostituire, almeno provvisoriamente, all’articolo 8 concernente il diritto di traduzione, le disposizioni dell’articolo 5 della Convenzione d’Unione del 1886 riveduta a Parigi nel 189614, fermo restando che tali disposizioni non riguardano se non la traduzione nella o nelle lingue del paese. Ciascun paese dell’Unione ha la facoltà, per quanto concerne il diritto di traduzione delle opere il cui paese d’origine fa uso di tale riserva, di applicare una protezione equivalente a quella accordata da quest’ultimo paese.
  3. Ciascun paese può ritirare queste riserve in qualsivoglia momento, mediante notificazione al Direttore generale.

Art. 31

1) Ciascun paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o d’adesione, o notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l’estero. 2) Il paese che ha fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori.

  1. a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell’alinea 1) prende effetto alla data stessa della ratifica o dell’adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore generale.
  2. Ogni notificazione effettuata in forza dell’alinea 2) prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore generale l’ha ricevuta.

Art. 32

1) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i paesi dell’Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 15 e gli Atti che l’hanno successivamente riveduta 16 . Gli Atti precedentemente in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro complesso o nella misura in cui il presente Atto non li sostituisce in forza della frase precedente, per i rapporti con i paesi dell’Unione che non ratificano il presente Atto o non vi aderiscono. 3) I paesi che, ratificando il presente Atto o aderendovi, hanno fatto una delle riserve o tutte le riserve autorizzate dal Protocollo relativo ai paesi in via di sviluppo, possono applicare queste riserve nei loro rapporti con gli altri paesi dell’Unione i quali non ne siano partecipi o, pur essendolo, abbiano fatto una dichiarazione secondo l’articolo 28.1) b) i), a condizione che questi ultimi paesi abbiano accettato questa applicazione.

2) I paesi estranei all’Unione che aderiscono al presente Atto, lo applicano, riservate le disposizioni dell’alinea 3), nei riguardi di ogni paese dell’Unione il quale non ne sia partecipe o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell’articolo 28.1) b) i). Tali paesi ammettono che il paese dell’Unione considerato, nelle sue relazioni con esse:

  1. applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe e
  2. abbia la facoltà di adattare la protezione al livello previsto dal presente Atto.

Art. 33

1) Ogni controversia tra due o più paesi dell’Unione relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita, da uno qualunque dei paesi interessati, alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte 17 , a meno che i paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L’Ufficio internazionale dovrà, ad opera del paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e darne notizia agli altri paesi dell’Unione. 2) Ogni paese può, al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell’alinea 1). Per quanto concerne le controversie tra un tale paese e qualsiasi altro paese dell’Unione, le disposizioni dell’alinea 1) non sono applicabili. 3) Ogni paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell’alinea 2) può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.

Art. 34

L’entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni paese l’adesione ad Atti anteriori della presente Convenzione.

Art. 35

1) La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata. 2) Ciascun paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del paese che l’avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore per gli altri paesi dell’Unione. 3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione. 4) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima dei decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il paese è divenuto membro dell’Unione.

Art. 36

1) Ogni paese partecipe della presente Convenzione s’impegna ad adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l’applicazione della Convenzione stessa. 2) Resta inteso che dal momento in cui deposita lo strumento di ratifica o d’adesione, un paese dev’essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 37

2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi dell’Unione e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda. 4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione dell’articolo 28.1) d), l’entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione dell’articolo 31.

  1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese e depositato presso il Governo della Svezia.
  2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, italiana e portoghese e nelle altre lingue che l’Assemblea dovesse indicare.
  3. In caso di contestazione circa l’interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.

Art. 38

1) Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all’Ufficio dell’Unione o al suo Direttore. 2) I paesi dell’Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 e 26 possono, durante cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione che istituisce l’Organizzazione 18 , esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 22 a 26 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni paese che intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali paesi sono ritenuti membri dell’Assemblea fino allo scadere del detto periodo. 3) Fintanto che tutti i paesi dell’Unione non siano divenuti membri dell’Organizzazione, l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell’Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio. 4) Allorché tutti i paesi dell’Unione saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell’Ufficio dell’Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.

Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo

Art. 1

Ogni paese considerato, secondo la prassi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quale paese in via di sviluppo, il quale ratifichi l’Atto della presente Convenzione, di cui il presente Protocollo è parte integrante, o vi aderisca pur non ritenendosi in grado, a causa della sua situazione economica o dei suoi bisogni sociali o culturali, di prendere, nel prossimo avvenire, i provvedimenti atti ad assicurare la protezione dei diritti previsti in detto Atto, può, mediante notificazione al Direttore generale contemporanea alla ratifica o all’adesione comprendente l’articolo 21 dell’Atto, dichiarare che, durante i primi dieci anni d’appartenenza al medesimo, si prevarrà di una qualunque o di tutte le riserve seguenti:

  1. sostituirà al termine di cinquanta anni, previsto negli alinea 1), 2) e 3) dell’articolo 7 della presente Convenzione, un altro termine, non inferiore a venticinque anni, e al termine di venticinque anni, previsto nell’alinea 4) del predetto articolo, un altro termine, non inferiore a dieci anni;
  2. sostituirà all’articolo 8 della presente Convenzione le disposizioni seguenti:i)gli autori di opere letterarie e artistiche protette dalla presente Convenzione godono, nei paesi diversi da quello di origine delle loro opere, del diritto esclusivo di farne o autorizzarne la traduzione per tutta la durata della protezione dei loro diritti sulle opere originali. Tuttavia, il diritto esclusivo di traduzione cessa di esistere qualora l’autore non ne abbia fatto uso nei dieci anni successivi alla prima pubblicazione in originale, pubblicando o facendo pubblicare, in uno dei paesi dell’Unione, una traduzione nella lingua per la quale la protezione sarà reclamata;ii)Quando, alla scadenza d’un periodo di tre anni dalla prima pubblicazione di un’opera letteraria o artistica o d’un periodo più lungo stabilito dalla legislazione nazionale del paese in via di sviluppo interessato, la traduzione non sia stata, dal titolare del diritto di traduzione o con l’autorizzazione del medesimo, pubblicata in questo paese nella o in una delle sue lingue nazionali, ufficiali o regionali, qualsiasi persona appartenente al predetto paese potrà ottenere dall’autorità competente una licenza non esclusiva per tradurre l’opera e pubblicare l’opera in tal modo tradotta in una delle lingue nazionali, ufficiali o regionali nella quale non è stata pubblicata. La licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente, in conformità alle disposizioni vigenti nel paese dove la domanda è presentata, dimostra di aver domandato al titolare del diritto di traduzione l’autorizzazione a tradurre e a pubblicare la traduzione e, nonostante la massima diligenza, di non aver potuto raggiungere il titolare del diritto d’autore o ottenere la sua autorizzazione. La licenza potrà essere concessa, alle medesime condizioni, se le edizioni di una traduzione già pubblicata in tale lingua e paese sono esaurite;iii)se il titolare del diritto di traduzione non è potuto essere raggiunto dal richiedente, questo deve indirizzare copie della sua domanda all’editore il cui nome figura sull’opera e, se la nazionalità del titolare del diritto di traduzione è nota, al rappresentante diplomatico o consolare del paese cui detto titolare appartiene, oppure all’organismo eventualmente designato dal Governo di questo paese. La licenza non potrà essere concessa prima della scadenza d’un termine di due mesi a decorrere dall’invio delle copie della domanda;iv)la legislazione nazionale adotterà le disposizioni atte ad assicurare al titolare del diritto di traduzione un equo compenso, nonché il pagamento e il trasferimento del medesimo, con riserva delle disposizioni nazionali in materia di divise, e a garantire una traduzione corretta dell’opera;v)il titolo e il nome dell’opera originale devono essere stampati su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sarà valida soltanto per l’edizione all’interno del territorio del paese dell’Unione in cui essa è richiesta. L’importazione e la vendita di esemplari in un altro paese dell’Unione sono possibili se una delle lingue nazionali, ufficiali o regionali di quest’altro paese è la medesima di quella nella quale l’opera originale è stata tradotta, se la legge nazionale ammette la licenza e se nessuna delle disposizioni in vigore in questo paese si oppone all’importazione e alla vendita; l’importazione e la vendita nel territorio di qualsiasi paese dell’Unione, ove le condizioni precedenti non sussistano, sono regolate dalla legislazione di questo paese e dagli accordi da esso conclusi. La licenza non è cedibile;vi)la licenza non può essere concessa qualora l’autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell’opera;vii)tuttavia se l’autore si avvale del diritto conferito in conformità al numero i) nel termine di dieci anni dalla data della prima pubblicazione, la licenza scadrà alla data in cui l’autore pubblica o fa pubblicare la sua traduzione nel paese dove la licenza è stata concessa; resta inteso, però, che gli esemplari della traduzione già approntati prima della data di scadenza della licenza potranno ancora essere venduti;viii)se l’autore non si avvale del diritto conferito in conformità al numero i) nel termine di dieci anni, il compenso previsto per la licenza non esclusiva di cui sopra cessa di essere dovuto per ogni utilizzazione posteriore alla scadenza di questo termine;ix)se l’autore gode dei diritto esclusivo di traduzione in un paese per avervi pubblicato o fatto pubblicare una traduzione della sua opera entro dieci anni dalla prima pubblicazione, ma se, posteriormente e durante l’esistenza del proprio diritto sull’opera, tutte le edizioni di tale traduzione ivi autorizzata si esauriscono, una licenza non esclusiva di traduzione dell’opera potrà essere ottenuta presso l’autorità competente nel medesimo modo e nelle stesse condizioni che la licenza non esclusiva contemplata nei numeri ii) a vi), con riserva però delle disposizioni del numero vii);
  3. applicherà le disposizioni dell’articolo 9.1) della presente Convenzione, riservate le disposizioni seguenti:i)quando, alla scadenza d’un periodo di tre anni dalla prima pubblicazione di un’opera letteraria o artistica o d’un periodo più lungo stabilito dalla legislazione nazionale del paese in via di sviluppo interessato, quest’opera non sia stata, dal titolare dei diritto di riproduzione o con l’autorizzazione del medesimo, pubblicata in questo paese nella forma originale nella quale è stata creata, qualsiasi persona appartenente al predetto paese potrà ottenere dall’autorità competente una licenza non esclusiva per riprodurre e pubblicare l’opera a scopo educativo o culturale. La licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente, in conformità alle disposizioni vigenti nel paese dove la domanda è presentata, dimostra di aver domandato al titolare del diritto l’autorizzazione di riprodurre e pubblicare l’opera a scopo educativo o culturale e, nonostante la massima diligenza, di non aver potuto raggiungere il titolare del diritto o ottenere la sua autorizzazione. La licenza potrà essere concessa, alle medesime condizioni, se le edizioni di quest’opera nella forma originale, già pubblicate in tale Paese, sono esaurite;ii)se il titolare del diritto di riproduzione non è potuto essere raggiunto dal richiedente, questo deve indirizzare copie della sua domanda all’editore il cui nome figura sull’opera e, se la nazionalità del titolare del diritto di riproduzione è nota, al rappresentante diplomatico o consolare del paese cui detto titolare appartiene, oppure all’organismo eventualmente designato dal Governo di questo paese. La licenza non potrà essere concessa prima della scadenza d’un termine di due mesi a decorrere dall’invio delle copie della domanda;iii)la legislazione nazionale adotterà le disposizioni atte ad assicurare al titolare del diritto di riproduzione un equo compenso, nonché il pagamento e il trasferimento del medesimo, con riserva delle disposizioni nazionali in materia di divise, e a garantire una riproduzione corretta dell’opera;iv)il titolo originale e il nome dell’autore dell’opera devono essere stampati su tutti gli esemplari della riproduzione pubblicata. La licenza sarà valida soltanto per l’edizione all’interno del territorio del paese dell’Unione in cui essa è richiesta. L’importazione e la vendita di esemplari in un altro paese dell’Unione, a scopo educativo o culturale, sono possibili se la legge nazionale ammette la licenza e se nessuna delle disposizioni in vigore in questo paese si oppone all’importazione e alla vendita; l’importazione e la vendita nel territorio di qualsiasi paese dell’Unione, ove le condizioni precedenti non sussistano, sono regolate dalla legislazione di questo paese e dagli accordi da esso conclusi. La licenza non è cedibile;v)la licenza non può essere concessa qualora l’autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell’opera;vi)tuttavia se l’autore si avvale del diritto di riprodurre l’opera, la licenza scadrà alla data in cui l’autore pubblica o fa pubblicare la sua opera in forma originale nel paese dove la licenza è stata concessa; resta inteso, però, che gli esemplari dell’opera già approntati prima della data di scadenza della licenza potranno ancora essere venduti;vii)se l’autore pubblica o fa pubblicare la sua opera nella forma originale in un paese, ma se, posteriormente e durante l’esistenza dei proprio diritto sull’opera, tutte le edizioni autorizzate in detta forma originale si esauriscono in questo paese, una licenza non esclusiva di riproduzione e di pubblicazione dell’opera potrà essere ottenuta presso l’autorità competente nel medesimo modo e nelle stesse condizioni che la licenza non esclusiva contemplata nei numeri i) a v), con riserva però delle disposizioni del numero vi);
  4. sostituirà agli alinea 1) e 2) dell’articolo 11bis della presente Convenzione le disposizioni seguenti:i)gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo d’autorizzare la radiodiffusione delle loro opere e la comunicazione al pubblico delle opere radiodiffuse qualora questa comunicazione sia fatta a scopo di lucro;ii)spetta alle legislazioni nazionali dei paesi dell’Unione di determinare le condizioni per l’esercizio del diritto previsto nel precedente numero, ma tali condizioni hanno effetto strettamente limitato al paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell’autore né il diritto del medesimo ad un equo compenso che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall’autorità competente;
  5. si riserverà il diritto, esclusivamente a scopo d’insegnamento, di studio e di ricerca in tutti i settori dell’educazione, di limitare la protezione delle opere letterarie ed artistiche purché la legislazione nazionale adotti disposizioni atte ad assicurare all’autore un compenso conforme alle norme di pagamento applicabili agli autori nazionali; il pagamento e il trasferimento del compenso saranno assoggettati alle disposizioni nazionali in materia di divise. Gli esemplari di un’opera pubblicata in applicazione delle riserve fatte in forza del presente alinea possono essere importati e venduti in un altro paese dell’Unione per gli scopi succitati, purché questo paese non si sia prevalso delle predette riserve e non vieti l’importazione e la vendita. Se le suddette condizioni non sono adempiute, l’importazione e la vendita di questi esemplari in un paese dell’Unione che non beneficia del presente Protocollo sono vietate ove manchi l’accordo dell’autore o dei suoi aventi causa.

Art. 2

Ogni paese che non abbia più la necessità di mantenere in vigore una qualsiasi o tutte le riserve fatte in conformità all’articolo 1 del presente Protocollo, la o le ritirerà mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.

Art. 3

Ogni paese che abbia fatto delle riserve secondo l’articolo 1 del presente Protocollo e che, trascorso il previsto periodo di dieci anni, ancora non si ritenga in grado, a causa della sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o culturali, di ritirare le dette riserve, può mantenerle in tutto o in parte fino al momento in cui ratificherà l’Atto adottato dalla prossima conferenza di revisione della presente Convenzione o vi aderirà.

Art. 4

Se, secondo la prassi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, un paese cessa di essere considerato quale paese in via di sviluppo, il Direttore generale lo notificherà al paese interessato e a tutti gli altri Paesi dell’Unione. Alla scadenza di un periodo di sei anni da questa notificazione, il predetto paese non avrà più diritto di mantenere alcuna delle riserve fatte in forza del presente Protocollo.

Art. 5

1) Ogni paese dell’Unione può dichiarare, dal momento della firma della presente Convenzione e prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 di detta Convenzione e dal presente Protocollo, 2) La dichiarazione deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore generale. Essa prende effetto alla data del deposito. Art. 6 Ogni paese, vincolato dalle disposizioni del presente Protocollo, che abbia fatto una dichiarazione o una notificazione ai sensi dell’articolo 31.1) della presente Convenzione relativamente ai territori che, alla data della firma della presente Convenzione, non curano in proprio le relazioni con l’estero e si trovano in una situazione analoga a quella dei paesi contemplati nell’articolo 1 del presente Protocollo, può notificare al Direttore generale che le disposizioni dei presente Protocollo saranno applicate a tutti o a parte dei detti territori, eventualmente dichiarando in questa notificazione che un tale territorio si prevarrà di una qualsiasi o di tutte le riserve autorizzate dal presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto. Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967. (Seguono le firme)

  1. che, se è un paese contemplato dall’articolo 1 del presente Protocollo, intende applicarne le disposizioni alle opere il cui paese d’origine è un paese dell’Unione che accetta l’applicazione delle riserve del presente Protocollo, o
  2. che ammette l’applicazione delle disposizioni del Protocollo alle opere delle quali esso è paese d’origine, da parte dei paesi che, nel vincolarsi agli articoli 1 a 21 della presente Convenzione e al presente Protocollo o nel rilasciare una dichiarazione d’applicazione del presente Protocollo in forza della disposizione dei comma a), hanno fatto le riserve autorizzate dal Protocollo stesso.

Campo d’applicazione il 5 maggio 2006

Giusta l’articolo 32 capoverso 1 della Convenzione di Berna riveduta a Parigi nel 1971 (RS 0.231.15 ), la Svizzera rimane vincolata alla presente Convenzione nei rapporti con i Paesi seguenti:

Stati partecipanti

Ratificazione
Adesione (A)

Entrata in vigore

Ciad

4 agosto

1971 A

25 novembre

1971

Isole Figi

11 dicembre

1971 A

15 marzo

1972

Pakistan

26 novembre

1969 A

28 febbraio

1970

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 Conchiusa a Stoccolma il 14 luglio 1967 Approvata dall’Assemblea federale il 2 dicembre 1969 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970 Entrata in vigore per la Svizzera (art. 22–38) il 4 maggio 1970 | Lexipedia | Lexipedia