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0.232.112.9

Accordo di Nizza
sulla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, riveduto a Ginevra il 13 maggio 1977

RU 1986 532; FF 1985 I 481

Traduzione

Concluso a Ginevra il 13 maggio 1977
Approvato dall’Assemblea federale il 16 settembre 19851
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 22 gennaio 1986
Entrato in vigore per la Svizzera il 22 aprile 1986

(Stato 5 giugno 2024)

Art. 1 Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale; definizione e lingue della classificazione

1) I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare e adottano una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (qui di seguito denominata «classificazione»). 4) La classificazione è in lingua francese e inglese; i due testi fanno ugualmente fede. 6) Il Direttore generale cura la preparazione dei testi ufficiali della Classificazione nelle lingue araba, italiana, portoghese, russa, spagnola, tedesca e in ogni altra lingua che potrà essere indicata dall’Assemblea contemplata all’articolo 5, previa consultazione dei Governi interessati, sia sulla base di una traduzione proposta da questi Governi, sia facendo ricorso a qualsiasi altro mezzo che non abbia alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione particolare o per l’Organizzazione.

2) La classificazione comprende:

  1. una lista delle classi, accompagnata, se del caso, da note esplicative;
  2. una lista alfabetica dei prodotti e dei servizi (qui di seguito denominata «lista alfabetica»), con l’indicazione della classe nella quale ciascun prodotto o servizio è incluso.

3) La classificazione è costituita da:

  1. la classificazione che è stata pubblicata nel 1971 dall’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (qui di seguito denominato «Ufficio internazionale»), menzionato nella Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale2, intendendosi, tuttavia, che le note esplicative alla lista delle classi che figurano in tale pubblicazione saranno considerate come provvisorie e aventi carattere di raccomandazioni fino a quando il Comitato d’esperti di cui all’articolo 3 non adotterà delle note esplicative alla lista delle classi;
  2. le modificazioni e le aggiunte che sono entrate in vigore, conformemente all’articolo 4.1) dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 19573 e dell’Atto di Stoccolma del 14 luglio 19674 di tale Accordo, prima dell’entrata in vigore del presente Atto;
  3. i cambiamenti apportati successivamente in virtù dell’articolo 3 del presente Atto e che entrano in vigore conformemente all’articolo 4.1) del presente Atto.
  1. a) La classificazione di cui al paragrafo 3 i), nonché le modificazioni e le aggiunte di cui al paragrafo 3 ii) che sono entrate in vigore prima della data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, sono contenuti in un esemplare autentico, in lingua francese, depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (qui di seguito denominati, rispettivamente, «Direttore generale» e «Organizzazione»). Le modificazioni e le aggiunte di cui al paragrafo 3 ii) che entrano in vigore dopo la data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, sono depositate ugualmente presso il Direttore generale in un esemplare autentico, in lingua francese.
  2. La versione inglese dei testi di cui al comma a) è preparata, al più presto dopo l’entrata in vigore del presente Atto, dal Comitato d’esperti menzionato all’articolo 3. Il suo esemplare autentico è depositato presso il Direttore generale.
  3. I cambiamenti di cui al paragrafo 3 iii) sono depositati in un esemplare autentico presso il Direttore generale, nelle lingue francese e inglese.

7) La lista alfabetica menziona, per ciascuna indicazione di prodotto o di servizio, un numero d’ordine proprio alla lingua nella quale essa è preparata, accompagnato:

  1. se si tratta della lista alfabetica in lingua inglese, dal numero d’ordine che la stessa indicazione comporta nella lista alfabetica preparata in lingua francese e viceversa;
  2. se si tratta di una lista alfabetica preparata conformemente al paragrafo 6, dal numero d’ordine che la stessa indicazione comporta nella lista alfabetica preparata in lingua francese o nella lista alfabetica preparata in lingua inglese.

Art. 2 Portata giuridica e applicazione della classificazione

1) Fatti salvi gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione è quella attribuitale da ciascun Paese dell’Unione particolare. In modo particolare, la classificazione non vincola i Paesi dell’Unione particolare né quanto alla valutazione della portata della protezione del marchio, né quanto al riconoscimento dei marchi di servizio. 2) Ciascun Paese dell’Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario. 3) Le Amministrazioni competenti dei Paesi dell’Unione particolare faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato. 4) Il fatto che una denominazione figura nella lista alfabetica dei prodotti e dei servizi non pregiudica in alcun modo i diritti che potrebbero esistere su tale denominazione.

Art. 3 Comitato d’esperti

1) È istituito un Comitato d’esperti nel quale è rappresentato Ciascun Paese dell’Unione particolare. 4) Il Comitato d’esperti adotta il proprio regolamento interno. Quest’ultimo dà la possibilità alle organizzazioni intergovernative di cui al paragrafo 2 b) che possono apportare un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione di prendere parte alle riunioni dei sottocomitati e gruppi di lavoro del Comitato d’esperti. 5) Le proposte di cambiamenti che devono essere apportate alla classificazione possono essere fatte dall’amministrazione competente di ogni Paese dell’Unione particolare, dall’Ufficio internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate nel Comitato d’esperti in virtù del paragrafo 2 b) e da ogni Paese o organizzazione specialmente invitata dal Comitato d’esperti a formulare tali proposte. Le proposte sono comunicate all’Ufficio internazionale che le sottopone ai membri del Comitato d’esperti e agli osservatori al più tardi due mesi prima della sessione del Comitato d’esperti nel corso della quale saranno esaminate. 6) Ciascun Paese dell’Unione particolare dispone d’un voto. 8) L’astensione non è considerata come voto.

  1. a) Il Direttore generale può e, su richiesta del Comitato d’esperti, deve invitare i Paesi estranei all’Unione particolare che sono membri dell’Organizzazione o che fanno parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale5 a farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato d’esperti.
  2. Il Direttore generale invita le organizzazioni intergovernative specializzate nel campo dei marchi, delle quali almeno uno dei Paesi membri è un Paese dell’Unione particolare, a farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato d’esperti.
  3. Il Direttore generale può e, su richiesta del Comitato d’esperti, deve invitare rappresentanti d’altre organizzazioni intergovernative e di organizzazioni internazionali non governative a prendere parte alle discussioni che le interessano.

3) Il Comitato d’esperti:

  1. decide i cambiamenti da apportare alla classificazione;
  2. indirizza ai Paesi dell’Unione particolare raccomandazioni tendenti a facilitare l’utilizzazione della classificazione e a promuovere l’applicazione uniforme;
  3. adotta ogni altra misura che, senza avere incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione particolare o per l’Organizzazione, sia di natura tale da facilitare l’applicazione della classificazione da parte dei Paesi in sviluppo;
  4. è abilitato a istituire sottocomitati e gruppi di lavoro.
  1. a) Fatto salvo il comma b), il Comitato d’esperti delibera a maggioranza semplice dei Paesi dell’Unione particolare rappresentati e votanti.
  2. Le decisioni relative all’adozione delle modificazioni che devono essere apportate alla classificazione sono deliberate con la maggioranza dei quattro quinti dei Paesi dell’Unione particolare rappresentati e votanti. Per modificazione deve intendersi ogni trasferimento di prodotti o di servizi da una classe ad un’altra o la creazione di ogni nuova classe.
  3. Il regolamento interno di cui al paragrafo 4 prevede che, salvo casi speciali, le modificazioni della classificazione sono adottate al termine di determinati periodi; il Comitato d’esperti fissa la durata di ciascun periodo.

Art. 4 Notificazione, entrata in vigore e pubblicazione dei cambiamenti

1) I cambiamenti decisi dal Comitato d’esperti, così come le raccomandazioni del Comitato d’esperti, sono notificate dall’Ufficio internazionale alle amministrazioni competenti dei Paesi dell’Unione particolare. Le modificazioni entrano in vigore sei mesi dopo la data d’invio della notificazione. Ogni altro cambiamento entra in vigore alla data che fissa il Comitato d’esperti al momento in cui il cambiamento è adottato. 2) L’Ufficio internazionale incorpora nella classificazione i cambiamenti entrati in vigore. Tali cambiamenti sono l’oggetto d’avvisi pubblicati nei periodici indicati dall’Assemblea contemplata all’articolo 5.

Art. 5 Assemblea dell’Unione particolare

5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.

  1. a) L’Unione particolare ha un’Assemblea composta dai Paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.
  2. Il Governo di ciascun Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del governo che l’ha designata.
  4. a) Fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4, l’Assemblea:i)tratta di tutte le questioni concernenti il mantenimento e Io sviluppo dell’Unione particolare e l’applicazione del presente Accordo;ii)impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell’Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;iii)esamina e approva i rapporti e le attività del Direttore generale dell’Organizzazione (denominato qui di seguito: «Direttore generale») relativi all’Unione particolare e gli impartisce ogni direttiva necessaria sulle questioni di competenza dell’Unione particolare;iv)stabilisce il programma, adotta il bilancio biennale dell’Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;v)adotta il regolamento finanziario dell’Unione particolare;vi)crea, oltre al Comitato d’esperti menzionato all’articolo 3, gli altri comitati d’esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell’Unione particolare;vii)decide quali Paesi non membri dell’Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammesse alle sue riunioni come osservatori;viii)adotta le modificazioni degli articoli da 5 a 8;ix)intraprende ogni altra azione appropriata intesa al conseguimento degli scopi dell’Unione particolare;x)svolge ogni altro compito derivante dal presente Accordo.
  5. L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  6. a) Ciascun Paese membro dell’Assemblea dispone di un voto.
  7. La metà dei Paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
  8. Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: l’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
  9. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8.2), l’Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  10. L’astensione non è considerata come voto.
  11. Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.
  12. I Paesi dell’Unione particolare che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle sue riunioni come osservatori.
  13. a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale dell’Organizzazione.
  14. L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione indirizzata dal Direttore generale, su richiesta d’un quarto dei Paesi membri dell’Assemblea.
  15. L’ordine del giorno di ciascuna sessione è predisposto dal Direttore generale.

Art. 6 Ufficio internazionale

2) Il Direttore generale e ogni membro dei personale da lui designato intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato d’esperti e di qualsiasi altro comitato d’esperti o gruppo di lavoro che l’Assemblea o il Comitato d’esperti può creare. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi. 4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono affidati.

  1. a) I compiti amministrativi spettanti all’Unione particolare sono svolti dall’Ufficio internazionale.
  2. In particolare, l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e fornisce il segretariato dell’Assemblea, del Comitato d’esperti e di qualsiasi altro comitato d’esperti o gruppo di lavoro che l’Assemblea o il comitato d’esperti può creare.
  3. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione particolare e la rappresenta.
  1. a) L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell’Accordo, eccettuate quelle degli articoli da 5 a 8.
  2. L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
  3. Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle discussioni di dette conferenze.

Art. 7 Finanze

2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. 5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea. 8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.

  1. a) L’Unione particolare ha un bilancio.
  2. Il bilancio dell’Unione particolare comprende le entrate e le spese proprie dell’Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se del caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
  3. Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione particolare bensì anche ad un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che le medesime presentano per essa.

3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti entrate:

  1. i contributi dei Paesi dell’Unione particolare;
  2. le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare;
  3. il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione particolare e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
  4. i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
  5. le pigioni, gli interessi e gli altri diversi proventi.
  6. a) Per determinare la propria quota contributiva secondo il paragrafo 3 i), ciascun Paese dell’Unione particolare figura alla classe nella quale è assegnato per quanto riguarda l’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e paga contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell’Unione.
  7. Il contributo annuale di ciascun Paese dell’Unione particolare consiste in un ammontare il cui rapporto con la somma totale dei contributi annuali di tutti i Paesi al bilancio dell’Unione particolare è lo stesso che il rapporto tra il numero delle unità della classe nella quale è assegnato e il numero totale delle unità dell’insieme dei Paesi.
  8. I contributi sono esigibili il 1° gennaio di ogni anno.
  9. Un Paese in ritardo nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell’Unione particolare se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
  10. Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, dovranno essere osservati i limiti del bilancio dell’anno precedente secondo le modalità previste dal regolamento finanziario.
  1. a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito da un versamento unico effettuato da ciascun Paese dell’Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
  2. L’ammontare del versamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
  3. La proporzione e le modalità di versamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  4. a) L’accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l’Organizzazione ha la propria sede deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione sono oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l’Organizzazione.
  5. Il Paese contemplato al comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia avrà effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.

Art. 8 Modificazione degli articoli da 5 a 8

1) Proposte di modificazione degli articoli 5, 6, 7 e del presente articolo possono essere presentate da ogni Paese membro dell’Assemblea o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame della medesima. 2) Ogni modificazione degli articoli elencati al paragrafo 1 deve essere adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 5 e del presente paragrafo esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3) Ogni modificazione degli articoli elencati al paragrafo I entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle rispettive norme costituzionali, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Ogni modificazione di questi articoli, in tal modo accettata, vincola tutti i Paesi che sono membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che aumenti gli obblighi finanziari dei Paesi dell’Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Art. 9 Ratifica e adesione; entrata in vigore

1) Ciascun Paese dell’Unione particolare che ha firmato il presente Atto può ratificarlo e, se non l’ha firmato, può aderirvi. 2) Ogni Paese estraneo all’Unione particolare, che fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 6 può aderire al presente Atto e divenire così membro dell’Unione particolare. 3) Gli strumenti di ratifica e d’adesione devono essere depositati presso il Direttore generale. 5) La ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accettazione di tutte le disposizioni e l’ammissione a tutti i benefici previsti dal presente Atto. 6) Dopo l’entrata in vigore del presente Atto, nessun Paese può ratificare un Atto dell’Accordo anteriore al presente o aderirvi.

  1. a) Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che le due condizioni seguenti sono state ottemperate:i)sei o più Paesi hanno depositato i loro strumenti di ratifica o d’adesione;ii)almeno tre di tali Paesi fanno parte, alla data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, dell’Unione particolare.
  2. L’entrata in vigore di cui al comma a) è effettiva nei confronti dei Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d’adesione almeno tre mesi prima di tale entrata in vigore.
  3. Nei riguardi di qualsiasi altro Paese al quale non si applichi il comma b), il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell’adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei confronti di detto Paese, alla data così indicata.

Art. 10 Durata

Il presente Accordo ha la stessa durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 7 .

Art. 11 Revisione

1) Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione in epoche successive da conferenze dei Paesi dell’Unione particolare. 2) La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall’Assemblea. 3) Gli articoli da 5 a 8 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione, sia in conformità all’articolo 8.

Art. 12 Denuncia

1) Ogni Paese può denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell’Atto o degli Atti anteriori del presente Accordo che il Paese che denuncia il presente Atto ha ratificato o ai quali ha aderito e produce effetto soltanto nei confronti dei Paese che denuncia, restando l’Accordo in vigore ed esecutorio nei confronti degli altri Paesi dell’Unione particolare. 2) La denuncia prende effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. 3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non può essere esercitata da un Paese prima della scadenza di un termine di cinque anni a contare dalla data alla quale egli è divenuto membro dell’Unione particolare.

Art. 13 Rinvio all’articolo 24 della Convenzione di Parigi

Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell’articolo 24 dell’Atto di Stoccolma del 1967 8 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; tuttavia, se tali disposizioni verranno modificate in futuro, l’ultima modificazione si applicherà al presente Accordo nei confronti di quei Paesi dell’Unione particolare che sono vincolati da tale modificazione.

Art. 14 Firma; lingue; funzioni di depositario; notificazioni

2) Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 dicembre 1977. 4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

  1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede, ed è depositato presso il Direttore generale.
  2. Testi ufficiali del presente Atto sono preparati a cura del Direttore generale, previa consultazione dei governi interessati e nei due mesi che seguono la firma del presente Atto, nelle altre due lingue, il russo e lo spagnolo, nelle quali, insieme alle lingue di cui al comma a), sono stati firmati i testi autentici della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale9.
  3. Testi ufficiali del presente Atto sono preparati a cura del Direttore generale, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue araba, italiana, portoghese e tedesca, e nelle altre lingue che l’Assemblea può indicare.
  1. a) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del testo firmato del presente Atto ai governi di tutti i Paesi dell’Unione particolare e al governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. b) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione dei presente Atto ai governi di tutti i Paesi dell’Unione particolare e al governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

5) Il Direttore generale notifica ai governi di tutti i Paesi che fanno parte della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale10:

  1. le firme apposte secondo il paragrafo 1;
  2. il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l’articolo 9.3);
  3. la data di entrata in vigore del presente Atto secondo l’articolo 9.4)a);
  4. le accettazioni delle modificazioni del presente Atto secondo l’articolo 8.3);
  5. le date alle quali tali modificazioni entrano in vigore;
  6. le denunce ricevute secondo l’articolo 12.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Ginevra il 13 maggio 1977.

(Seguono le firme)

0.232.112.9

Campo d’applicazione il 5 giugno 202411

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

19 giugno

2003 A

19 settembre

2003

Antigua e Barbuda

25 marzo

2019 A

25 giugno

2019

Arabia Saudita

22 aprile

2021 A

22 luglio

2021

Argentina

24 ottobre

2007 A

24 gennaio

2008

Armenia

6 dicembre

2004 A

6 marzo

2005

Australia

4 gennaio

1978

6 febbraio

1979

Austria

19 maggio

1982

21 agosto

1982

Azerbaigian

14 luglio

2003 A

14 ottobre

2003

Bahrein

15 settembre

2005 A

15 dicembre

2005

Barbados

12 dicembre

1984 A

12 marzo

1985

Belarus

12 marzo

1998 A

12 giugno

1998

Belgio

9 agosto

1984

20 novembre

1984

Benin

3 aprile

1978 A

6 febbraio

1979

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

6 marzo

1992

Bulgaria

27 novembre

2000 A

27 febbraio

2001

Canada

17 marzo

2019 A

17 giugno

2019

Ceca, Repubblica

18 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Cina

5 maggio

1994 A

9 agosto

1994

Hong Kong

22 novembre

2012

27 febbraio

2013

Macao

1° novembre

1999

20 dicembre

1999

Corea (Nord)

6 marzo

1997 A

6 giugno

1997

Corea (Sud)

8 ottobre

1998 A

8 gennaio

1999

Croazia

28 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

26 settembre

1995 A

26 dicembre

1995

Danimarca

3 marzo

1981 A

3 giugno

1981

Dominica

8 giugno

2000 A

8 settembre

2000

Egitto

18 marzo

2005 A

18 giugno

2005

Emirati Arabi Uniti

18 gennaio

2022 A

18 aprile

2022

Estonia

24 febbraio

1996 A

27 maggio

1996

Finlandia

12 luglio

1978

6 febbraio

1979

Francia

18 gennaio

1980

22 aprile

1980

Dipartimenti e territori d’oltre
mare

18 gennaio

1980

22 aprile

1980

Georgia

29 novembre

2002 A

28 febbraio

2003

Germania

28 settembre

1981

12 gennaio

1982

Giamaica

7 novembre

2005 A

7 febbraio

2006

Giappone

17 novembre

1989 A

20 febbraio

1990

Giordania

14 agosto

2008 A

14 novembre

2008

Grecia

7 agosto

1998 A

7 novembre

1998

Guinea

5 agosto

1996 A

5 novembre

1996

India

7 giugno

2019 A

7 settembre

2019

Indonesia

7 luglio

2023 A

7 ottobre

2023

Iran

12 aprile

2018 A

12 luglio

2018

Irlanda

31 ottobre

1978

6 febbraio

1979

Islanda

23 dicembre

1994 A

9 aprile

1995

Israele

25 giugno

2021 A

25 settembre

2021

Italia

18 novembre

1982

19 febbraio

1983

Kazakstan

24 gennaio

2002 A

24 aprile

2002

Kirghizistan

10 settembre

1998 A

10 dicembre

1998

Lettonia

29 settembre

1994 A

1° gennaio

1995

Liechtenstein

14 novembre

1986 A

14 febbraio

1987

Lituania

22 novembre

1996 A

22 febbraio

1997

Lussemburgo

16 settembre

1983

21 dicembre

1983

Macedonia del Nord

23 luglio

1993

8 settembre

1991

Malawi

24 luglio

1995 A

24 ottobre

1995

Malaysia

28 giugno

2007 A

28 settembre

2007

Messico

21 dicembre

2000 A

21 marzo

2001

Moldova

1° settembre

1997 A

1° dicembre

1997

Monaco

5 febbraio

1981

9 maggio

1981

Mongolia

16 marzo

2001 A

16 giugno

2001

Montenegro

16 novembre

2012 A

16 febbraio

2013

Mozambico

18 ottobre

2001 A

18 gennaio

2002

Norvegia

6 aprile

1981

7 luglio

1981

Nuova Zelanda a

16 luglio

2013 A

16 ottobre

2013

Paesi Bassi

11 maggio

1979

15 agosto

1979

Aruba

2 febbraio

1994

28 febbraio

1994

Paraguay

31 maggio

2021 A

31 agosto

2021

Perù*

18 luglio

2022 A

18 ottobre

2022

Polonia

4 dicembre

1996 A

4 marzo

1997

Portogallo

30 aprile

1982

30 luglio

1982

Regno Unito

30 marzo

1979

3 luglio

1979

Gibilterra

1° ottobre

2020

1° gennaio

2021

Guernesey

23 dicembre

2020

23 marzo

2021

Man, Isola di

23 dicembre

2020

23 marzo

2021

Romania

31 marzo

1998 A

30 giugno

1998

Russia

23 settembre

1987

30 dicembre

1987

Saint Kitts e Nevis

27 luglio

2005 A

27 ottobre

2005

Saint Lucia

18 dicembre

2000 A

18 marzo

2001

Serbia

17 settembre

2010 A

17 dicembre

2010

Singapore

18 dicembre

1998 A

18 marzo

1999

Siria

28 dicembre

2004 A

28 marzo

2005

Slovacchia

30 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Slovenia

12 giugno

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

2 febbraio

1979

9 maggio

1979

Stati Uniti

29 novembre

1983

29 febbraio

1984

Suriname

24 luglio

1981 A

16 dicembre

1981

Svezia

6 novembre

1978

6 febbraio

1979

Svizzera

22 gennaio

1986

22 aprile

1986

Tagikistan

14 febbraio

1994 S

25 dicembre

1991

Tanzania

14 giugno

1999 A

14 settembre

1999

Trinidad e Tobago

20 dicembre

1995 A

20 marzo

1996

Turchia

1° ottobre

1995 A

1° gennaio

1996

Turkmenistan

7 marzo

2006 A

7 giugno

2006

Ucraina

29 settembre

2000 A

29 dicembre

2000

Ungheria

19 maggio

1982

21 agosto

1982

Uruguay

19 ottobre

1999 A

19 gennaio

2000

Uzbekistan

12 ottobre

2001 A

12 gennaio

2002

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI): www.wipo.int/treaties/fr/classification/nice/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. L’Acc. non si applica a Tokelau.
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