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Dichiarazioni comuni della conferenza diplomatica concernente il trattato sul diritto dei brevetti e il regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti Concluse a Ginevra 1° giugno 2000 Approvate dall’Assemblea federale il 22 giugno 2007 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 marzo 2008 Entrate in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2008

RU 2008 2723; FF 2006 1

Traduzione1

(Stato 1° luglio 2008)

1. Al momento dell’approvazione dell’articolo 1.xiv) da parte della conferenza diplomatica, si è deciso che le parole «procedura davanti all’ufficio» non indicano le procedure giudiziarie promosse conformemente alla legislazione applicabile.

2. Al momento dell’approvazione degli articoli 1.xvii), 16 e 17.2)v) da parte della conferenza diplomatica, è stato deciso che:

  1. L’Assemblea del PLT2 sarà, se necessario, invitata a riunirsi in occasione delle riunioni dell’Assemblea del PCT3.
  2. Le Parti contraenti del PLT saranno consultate, se necessario, alla stregua degli Stati contraenti del PCT, sulle proposte di modifica delle istruzioni amministrative del PCT.
  3. Il direttore generale proporrà, se necessario, all’Assemblea del PCT di decidere che le Parti contraenti del PLT che non sono parti del PCT siano invitate col rango di osservatore alle riunioni dell’Assemblea del PCT e a quelle di altri organi del PCT.
  4. Se l’Assemblea del PLT decide, giusta l’articolo 16, che una revisione o una modifica del PCT è applicabile ai fini del PLT, essa può prevedere, nel caso considerato, disposizioni transitorie giusta il PLT.

3. Al momento dell’approvazione degli articoli 6.5) e 13.3) e delle regole 4 e 14 da parte della conferenza diplomatica, l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) è stata contemporaneamente pregata di accelerare la creazione di un sistema di biblioteche numeriche per i documenti di priorità. Questo sistema sarebbe vantaggioso per i titolari di brevetti e per le altre persone che auspicano l’accesso ai documenti di priorità.

4. Allo scopo di facilitare l’attuazione della regola 8.1)a) del presente trattato, la conferenza diplomatica chiede all’Assemblea generale dell’OMPI e alle Parti contraenti di fornire, prima dell’entrata in vigore del trattato, un’assistenza tecnica supplementare ai Paesi in via di sviluppo, ai Paesi meno sviluppati e ai Paesi in transizione per permettere loro di soddisfare ai loro obblighi verso il trattato.

Inoltre, la conferenza diplomatica sollecita in modo particolare i Paesi industrializzati con economia di mercato a offrire, su domanda e secondo le modalità mutuamente accordate, una cooperazione tecnica e finanziaria ai Paesi in via di sviluppo, ai Paesi meno sviluppati e ai Paesi in transizione.

La conferenza diplomatica chiede all’Assemblea generale dell’OMPI, una volta entrato in vigore il trattato, di sorvegliare e valutare i progressi di questa cooperazione durante ogni sessione ordinaria.

5. Al momento dell’approvazione delle regole 12.5)vi) e 13.3)iv) da parte della conferenza diplomatica, è stato deciso che, se è opportuno escludere il beneficio delle misure previste agli articoli 11 e 12 per quanto concerne gli atti relativi a una procedura inter partes, è auspicabile che la legislazione applicabile delle Parti contraenti preveda in casi simili l’applicazione di misure appropriate, tenendo conto degli interessi concorrenti di terzi, nonché degli interessi di terzi che non sono parti della procedura.

6. È stato deciso che qualsiasi controversia tra due o piú Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente trattato e del regolamento di applicazione 4 può essere risolta in via amichevole mediante consultazione o mediazione con l’auspicio del Direttore generale.

Dichiarazioni comuni della conferenza diplomatica concernente il trattato sul diritto dei brevetti e il regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti Concluse a Ginevra 1° giugno 2000 Approvate dall’Assemblea federale il 22 giugno 2007 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 marzo 2008 Entrate in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2008 | Lexipedia | Lexipedia