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0.232.145.11

Regolamento d’esecuzione del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti Conchiuso a Budapest il 28 aprile 1977 Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 1981 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 maggio 1981 Modificato il 20 gennaio 1981 ed entrato in vigore il 31 gennaio 1981

RU 1981 1275; FF 1980 III 293

Traduzione

(Stato 1° gennaio 2023)

Regola 1Espressioni abbreviate ed interpretazione della parola «firma»

1.1 «Trattato»

Ai sensi del presente Regolamento d’esecuzione, si deve intendere per «Trattato» il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti 1 .

1.2 «Articolo»

Ai sensi del presente Regolamento d’esecuzione, si deve intendere per «articolo» l’articolo indicato del Trattato.

1.3 «Firma»

Ai sensi del presente Regolamento d’esecuzione, quando il diritto dello Stato sul territorio del quale è situata un’autorità internazionale di deposito esige l’utilizzazione di un sigillo in luogo e vece della firma, resta inteso che ai fini di questa autorità il termine «firma» significa «sigillo».

Regola 2Autorità internazionali di deposito

2.1 Status giuridico

L’autorità internazionale di deposito può essere un organismo pubblico, ivi compresa qualsiasi istituzione pubblica dipendente da un’amministrazione pubblica diversa dal governo centrale, oppure un istituto privato.

2.2 Personale ed attrezzature

Le condizioni contemplate all’articolo 6. 2) ii) sono segnatamente le seguenti:

  1. il personale e le attrezzature dell’autorità internazionale di deposito devono permetterle di conservare i microrganismi depositati in modo da garantirne la vitalità e l’assenza di contaminazione;
  2. l’autorità internazionale di deposito deve prevedere, per la conservazione dei microrganismi, misure di sicurezza sufficienti per ridurre al minimo il rischio di perdita dei microrganismi depositati presso di essa.

2.3 Consegna di campioni

Le condizioni contemplate all’articolo 6. 2) viii) comprendono segnatamente la condizione secondo la quale l’autorità internazionale di deposito deve consegnare rapidamente e in modo adeguato campioni dei microrganismi depositati.

Regola 3Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito

3.1 Comunicazione

a) La comunicazione di cui all’articolo 7. 1) è indirizzata al Direttore generale per via diplomatica nel caso di uno Stato contraente, o dal suo più alto funzionario nel caso di un’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale.

b) La comunicazione:

  1. indica il nome e l’indirizzo dell’istituzione di deposito alla quale si riferisce la comunicazione;
  2. contiene informazioni dettagliate sulla capacità di detta istituzione di soddisfare le condizioni elencate nell’articolo 6. 2), ivi comprese informazioni concernenti il suo status giuridico, il suo livello scientifico, il suo personale e le sue attrezzature;
  3. quando tale istituzione ha l’intenzione di accettare in deposito soltanto taluni tipi di microrganismi, precisa questi tipi;
  4. indica l’importo delle tasse che verranno riscosse da detta istituzione, quando essa acquisirà lo status di autorità internazionale di deposito, per la conservazione, le dichiarazioni sulla vitalità e la consegna di campioni di microrganismi;
  5. indica la lingua ufficiale o le lingue ufficiali di detta istituzione;
  6. ove occorra, indica la data di cui all’articolo 7. 1) b).

3.2 Trattamento della comunicazione

Se la comunicazione è conforme all’articolo 7. 1) e alla regola 3. 1, il Direttore generale la notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale ed essa è pubblicata a breve scadenza dall’Ufficio internazionale.

3.3 Estensione dell’elenco dei tipi di microrganismi accettati

Lo Stato contraente o l’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la comunicazione di cui all’articolo 7.1) può notificare successivamente, in qualsiasi momento, al Direttore generale che le sue assicurazioni si estendono a dei tipi specificati di microrganismi ai quali, fino allora, le assicurazioni non si estendevano. In tal caso, e per quanto concerne i tipi ulteriori di microrganismi, l’articolo 7 e le regole 3.1 e 3.2 si applicano per analogia.

Regola 4Cessazione o limitazione dello status di autorità internazionale
di deposito

4.1 Richiesta; trattamento della richiesta

a) La richiesta dì cui all’articolo 8. 1) a) è indirizzata al Direttore generale conformemente alle disposizioni della regola 3. 1 a).

b) La richiesta:

  1. indica il nome e l’indirizzo dell’autorità internazionale di deposito che essa concerne;
  2. quando essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, precisa questi tipi;
  3. indica in dettaglio i fatti sui quali essa si basa.

c) Se la richiesta è conforme ai paragrafi a) e b), il Direttore generale la notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale.

d) Fatto salvo il paragrafo e), l’Assemblea esamina la richiesta al più presto sei mesi e al più tardi otto mesi dopo la sua notificazione.

e) Quando, secondo l’opinione del Direttore generale, il rispetto del termine previsto al paragrafo d) potrebbe mettere in pericolo gl’interessi dei depositanti effettivi o eventuali, il Direttore generale può convocare l’Assemblea per una data anteriore alla data della scadenza del termine di sei mesi previsto al paragrafo d).

f) Se l’Assemblea decide di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi, la decisione ha effetto tre mesi dopo la data in cui è stata presa.

4.2 Comunicazione; data effettiva; trattamento della comunicazione

a) La comunicazione di cui all’articolo 8. 2) a) è indirizzata al Direttore generale conformemente alle disposizioni della regola 3. 1 a).

b) La comunicazione:

  1. indica il nome e l’indirizzo dell’autorità internazionale di deposito che essa concerne;
  2. quando essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, precisa questi tipi;
  3. quando lo Stato contraente o l’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che fa la comunicazione desidera che gli effetti previsti all’articolo 8. 2) b) si producano ad una data posteriore alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione, indica tale data posteriore.

c) Qualora venisse applicato il paragrafo b) iii), gli effetti previsti all’articolo 8. 2) b) si producono alla data indicata nella comunicazione in virtù di tale paragrafo; in caso contrario, essi si producono allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

d) Il Direttore generale notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale qualsiasi comunicazione ricevuta in virtù dell’articolo 8. 2), nonché la sua data effettiva in virtù del paragrafo c). Un corrispondente avviso è pubblicato a breve scadenza dall’Ufficio internazionale.

4.3 Conseguenze per i depositi

In caso di cessazione o di limitazione dello status di autorità internazionale di deposito in virtù degli articoli 8. 1), 8. 2), 9. 4) o 17. 4), la regola 5. 1 è applicabile per analogia.

Regola 5Carenza dell’autorità internazionale di deposito

5.1 Interruzione dell’esercizio delle funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati

a) Se un’autorità internazionale di deposito cessa temporaneamente o definitivamente di svolgere i compiti che gli incombono in virtù del Trattato e del presente Regolamento d’esecuzione per quanto riguarda microrganismi depositati presso di essa, lo Stato contraente o l’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che, riguardo a questa autorità, ha fornito le assicurazioni in virtù dell’articolo 6.1):

  1. assicura, per quanto possibile, il trasferimento a breve scadenza e senza deterioramento né contaminazione di campioni di tutti questi microrganismi da detta autorità («l’autorità carente») ad un’altra autorità internazionale di deposito («l’autorità di sostituzione»);
  2. assicura, per quanto possibile, la trasmissione all’autorità di sostituzione, a breve scadenza, di tutta la corrispondenza o di qualsiasi altra comunicazione indirizzata all’autorità carente, nonché di tutti i fascicoli e di tutte le altre informazioni pertinenti che possiede questa autorità, riguardo ai detti microrganismi;
  3. assicura, per quanto possibile, la notificazione a breve scadenza, da parte dell’autorità carente, dell’interruzione dell’esercizio delle funzioni e dei trasferimenti effettuati a tutti i depositanti interessati;
  4. notifica a breve scadenza al Direttore generale l’interruzione dell’esercizio delle funzioni e la sua estensione nonché i provvedimenti presi da detto Stato contraente o da detta organizzazione intergovernativa di proprietà industriale in virtù dei punti i) a iii).

b) Il Direttore generale notifica a breve scadenza agli Stati contraenti e alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, nonché agli uffici di proprietà industriale, la notificazione ricevuta in virtù del paragrafo a) iv); la notificazione fatta dal Direttore generale e la notificazione che egli ha ricevuto sono pubblicate a breve scadenza dall’Ufficio internazionale.

c) In virtù della procedura in materia di brevetti applicabile, può esigersi che il depositante, quando riceve la ricevuta di cui alla regola 7.5, notifichi a breve scadenza ad ogni ufficio di proprietà industriale, presso il quale è stata presentata una domanda di brevetto con riferimento al deposito iniziale, il nuovo numero d’ordine attribuito al deposito dall’autorità di sostituzione.

d) L’autorità di sostituzione conserva in forma adeguata, oltre al nuovo numero d’ordine, il numero d’ordine attribuito dall’autorità carente.

e) Oltre a qualsiasi trasferimento effettuato in virtù del paragrafo a) i), l’autorità carente trasferisce, per quanto possibile, a richiesta del depositante, un campione di qualsiasi microrganismo depositato presso di essa nonché copie di tutta la corrispondenza o di qualsiasi altra comunicazione e di tutti i fascicoli e di tutte le altre informazioni pertinenti di cui al paragrafo a) ii), a qualsiasi autorità internazionale di deposito indicata dal depositante, diversa dall’autorità di sostituzione, a condizione che il depositante paghi all’autorità carente ogni spesa risultante da tale trasferimento. Il depositante paga la tassa per la conservazione di tale campione all’autorità internazionale di deposito che ha indicato.

f) A richiesta di qualsiasi depositante interessato, l’autorità carente conserva, per quanto possibile, dei campioni dei microrganismi depositati presso di essa.

5.2 Rifiuto di accettare taluni tipi di microrganismi

a) Se un’autorità internazionale di deposito rifiuta di accettare in deposito uno qualsiasi dei tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtù delle assicurazioni fornite, lo Stato contraente o l’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all’articolo 7.1) a) riguardo a questa autorità, notifica a breve scadenza al Direttore generale i fatti in questione e i provvedimenti che sono stati presi.

b) Il Direttore generale notifica a breve scadenza agli altri Stati contraenti e alle altre organizzazioni intergovernative di proprietà industriale la notificazione ricevuta in virtù del paragrafo a); la notificazione fatta dal Direttore generale e la notificazione che egli ha ricevuto sono pubblicate a breve scadenza dall’Ufficio internazionale.

Regola 6Modalità del deposito iniziale o del nuovo deposito

6.1 Deposito iniziale

a) Il microrganismo trasmesso dal depositante all’autorità internazionale di deposito è accompagnato, salvo il caso d’applicazione della regola 6.2, da una dichiarazione scritta munita della firma del depositante e contenente:

  1. l’indicazione che il deposito è effettuato in virtù del Trattato e l’impegno a non ritirarlo durante il periodo precisato alla regola 9.1;
  2. il nome e l’indirizzo del depositante;
  3. la descrizione dettagliata delle condizioni che devono essere riunite per coltivare il microrganismo, per conservarlo e per controllarne la vitalità, nonché, quando il deposito ha per oggetto una mistura di microrganismi, la descrizione dei componenti della mistura e di almeno uno dei metodi che permettono di verificare la loro presenza;
  4. il segno d’identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;
  5. l’indicazione delle proprietà del microrganismo che presentano o possono presentare dei pericoli per la salute o l’ambiente o l’indicazione che il depositante non è a conoscenza di tali proprietà.

b) Si raccomanda vivamente di indicare nella dichiarazione scritta di cui al paragrafo a) la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo depositato.

6.2 Nuovo deposito

a) Fatto salvo il paragrafo b), in caso di nuovo deposito effettuato in virtù dell’articolo 4, il microrganismo trasmesso dal depositante all’autorità internazionale di deposito è accompagnato da una copia della ricevuta relativa al deposito anteriore, da una copia della più recente dichiarazione concernente la vitalità del microrganismo oggetto del deposito anteriore e indicante che il microrganismo è vitale, e da una dichiarazione scritta munita della firma del depositante e contenente:

  1. le indicazioni contemplate alla regola 6.1 a) i) a v);
  2. una dichiarazione indicante la ragione determinante in virtù dell’articolo 4.1) a) per effettuare il nuovo deposito, una dichiarazione che affermi che il microrganismo oggetto del nuovo deposito è lo stesso di quello oggetto del deposito anteriore e l’indicazione della data alla quale il depositante ha ricevuto la notificazione di cui all’articolo 4.1 a) o, secondo il caso, della data della pubblicazione di cui all’articolo 4.1 e);
  3. qualora una descrizione scientifica e/o una designazione tassonomica proposta siano state indicate in relazione con il deposito anteriore, la più recente descrizione scientifica e/o designazione tassonomica proposta comunicate all’autorità internazionale di deposito presso la quale il deposito anteriore è stato effettuato.

b) Quando il nuovo deposito è effettuato presso l’autorità internazionale di deposito presso la quale è stato effettuato il deposito anteriore, il paragrafo a) i) non si applica.

c) Ai fini dei paragrafi a) e b) e della regola 7.4, si deve intendere per «deposito anteriore»:

  1. quando il nuovo deposito è stato preceduto da uno o da più altri nuovi depositi, il più recente di questi altri nuovi depositi;
  2. quando il nuovo deposito non è stato preceduto da uno o da più altri nuovi depositi, il deposito iniziale.

6.3 Esigenze dell’autorità internazionale di deposito

a) Ogni autorità internazionale di deposito può esigere:

  1. che il microrganismo sia depositato nella forma e nella quantità che sono necessarie ai fini del Trattato e del presente Regolamento d’esecuzione;
  2. che sia presentato un formulario preparato da questa autorità, e debitamente riempito dal depositante, ai fini delle procedure amministrative di tale autorità;
  3. che la dichiarazione scritta di cui alla regola 6.1 a) o 6.2 a) sia redatta nella lingua o in una delle lingue designate da tale autorità, restando inteso che questa designazione deve includere in ogni caso la lingua ufficiale o le lingue ufficiali indicate in virtù della regola 3.1 b) v);
  4. che sia pagata la tassa di conservazione di cui alla regola 12.1 a) i); e
  5. che, nella misura in cui il diritto applicabile lo permette, il depositante concluda con tale autorità un contratto che definisca le responsabilità del depositante e di detta autorità.

b) Ogni autorità internazionale di deposito comunica, ove occorra, tali esigenze e qualsiasi modificazione di esse all’Ufficio internazionale.

6.4 Procedura d’accettazione

a) L’autorità internazionale di deposito rifiuta di accettare il microrganismo e notifica immediatamente per iscritto il rifiuto al depositante, indicando i motivi del rifiuto:

  1. se il microrganismo non appartiene a un tipo di microrganismo al quale si estendono le assicurazioni fornite in virtù della regola 3.1 b) iii) o 3.3;
  2. se il microrganismo ha delle proprietà talmente eccezionali che l’autorità internazionale di deposito non è in grado tecnicamente di svolgere nei suoi confronti i compiti che le incombono in virtù del Trattato e del presente Regolamento d’esecuzione; o
  3. se il deposito è ricevuto in uno stato che indica chiaramente l’assenza del microrganismo o che esclude per ragioni scientifiche che il microrganismo sia accettato.

b) Fatto salvo il paragrafo a), l’autorità internazionale di deposito accetta il microrganismo quando sono soddisfatte tutte le esigenze della regola 6.1 a) o 6.2 a) e della regola 6.3 a). Se queste esigenze non sono soddisfatte, l’autorità internazionale di deposito notifica immediatamente per iscritto questo fatto al depositante invitandolo a soddisfare queste esigenze.

c) Quando il microrganismo è accettato come deposito iniziale o come nuovo deposito, la data del deposito iniziale o del nuovo deposito, secondo il caso, è la data alla quale il microrganismo è stato ricevuto dall’autorità internazionale di deposito.

d) L’autorità internazionale di deposito, su richiesta del depositante e a condizione che siano soddisfatte tutte le esigenze di cui al paragrafo b), considera un microrganismo, depositato prima dell’acquisizione da parte di tale autorità dello status di autorità internazionale di deposito, come se fosse stato ricevuto, ai fini del Trattato, alla data alla quale tale status è stato acquistato.

Regola 7Ricevuta

7.1 Rilascio della ricevuta

Per ogni deposito di microrganismo che è effettuato presso di essa o che gli è trasferito, l’autorità internazionale di deposito rilascia al depositante una ricevuta attestante il ricevimento e l’accettazione del microrganismo.

7.2 Forma; lingue; firma

a) La ricevuta di cui alla regola 7.1 è stesa su un formulario chiamato «formulario internazionale», il cui modello è stabilito dal Direttore generale nelle lingue indicate dall’Assemblea.

b) Qualsiasi parola o qualsiasi lettera iscritta nella ricevuta in caratteri diversi dai caratteri latini deve anche figurarvi, mediante traslitterazione, in caratteri latini.

c) La ricevuta porta la firma della persona competente o delle persone competenti per rappresentare l’autorità internazionale di deposito o di qualsiasi altro impiegato di tale autorità debitamente autorizzato da detta persona o dette persone.

7.3 Contenuto in caso di deposito iniziale

La ricevuta di cui alla regola 7.1, rilasciata in caso di deposito iniziale, indica che essa è rilasciata dall’istituzione di deposito nella sua qualità di autorità internazionale di deposito in virtù del Trattato e contiene almeno le indicazioni seguenti:

  1. il nome e l’indirizzo dell’autorità internazionale di deposito;
  2. il nome e l’indirizzo del depositante;
  3. la data del deposito iniziale quale è definita alla regola 6.4 c);
  4. il segno d’identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;
  5. il numero d’ordine attribuito al deposito dall’autorità internazionale di deposito;
  6. quando la dichiarazione scritta di cui alla regola 6.1 a) comporta la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo, una menzione di questo fatto.

7.4 Contenuto in caso di nuovo deposito

La ricevuta di cui alla regola 7.1, rilasciata in caso di nuovo deposito effettuato in virtù dell’articolo 4, è accompagnata da una copia della ricevuta relativa al deposito anteriore (ai sensi della regola 6.2 c)) e da una copia della più recente dichiarazione concernente la vitalità del microrganismo oggetto del deposito anteriore (ai sensi della regola 6.2 c)) e indicante che il microrganismo è vitale, e contiene almeno:

  1. il nome e l’indirizzo dell’autorità internazionale di deposito;
  2. il nome e l’indirizzo del depositante;
  3. la data del nuovo deposito quale è definita alla regola 6.4 c);
  4. il segno d’identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo; v) il numero d’ordine attribuito al nuovo deposito dall’autorità internazionale di deposito;
  5. l’indicazione della ragione determinante e della data determinante, menzionate dal deposito in virtù della regola 6.2 a) ii);
  6. vii) qualora venisse applicata la regola 6.2 a) iii), una menzione del fatto che il depositante ha indicato una descrizione scientifica e/o una designazione tassonomica proposta;
  7. il numero d’ordine attribuito al deposito anteriore (ai sensi della regola 6.2 c)).

7.5 Ricevuta in caso di trasferimento

L’autorità internazionale di deposito alla quale, in virtù della regola 5.1 a) i), vengono trasferiti campioni di microrganismi rilascia al depositante, per ogni deposito in relazione con il quale un campione viene trasferito, una ricevuta indicante che essa è rilasciata dall’istituzione di deposito nella sua qualità di autorità internazionale di deposito in virtù del Trattato e contenente almeno:

  1. il nome e l’indirizzo dell’autorità internazionale di deposito;
  2. il nome e l’indirizzo del depositante;
  3. la data alla quale il campione trasferito è stato ricevuto dall’autorità internazionale di deposito (data del trasferimento);
  4. il segno d’identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;
  5. il numero d’ordine attribuito dall’autorità internazionale di deposito;
  6. il nome e l’indirizzo dell’autorità internazionale di deposito dalla quale è stato effettuato il trasferimento;
  7. il numero d’ordine attribuito dall’autorità internazionale di deposito dalla quale è stato effettuato il trasferimento;
  8. quando la dichiarazione scritta di cui alla regola 6.1 a) o 6.2a) comportava la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo, o quando tale descrizione scientifica e/o tale designazione tassonomica proposta sono state indicate o modificate successivamente in virtù della regola 8.1, una menzione di questo fatto.

7.6 Comunicazione della descrizione scientifica e/o della designazione
tassonomica proposta

A richiesta di qualsiasi parte avente diritto alla consegna di un campione del microrganismo in virtù delle regole 11.1, 11.2 o 11.3, l’autorità internazionale di deposito comunica a tale parte la più recente descrizione scientifica e/o la più recente designazione tassonomica proposta, di cui alle regole 6.1 b), 6.2 a) iii) o 8.1 b) iii).

Regola 8Indicazione successiva o modificazioni della descrizione scientifica e/o della designazione tassonomica proposta

8.1 Comunicazione

a) Quando, in relazione con il deposito di un microrganismo, la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica del microrganismo non sono state indicate, il depositante può indicarle successivamente o, se esse sono state indicate, modificarle.

b) Una tale indicazione successiva o una tale modificazione è fatta mediante una comunicazione scritta, munita della firma del depositante, indirizzata all’autorità internazionale di deposito e contenente:

  1. il nome e l’indirizzo del depositante;
  2. il numero d’ordine attribuito da detta autorità;
  3. la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo;
  4. in caso di modificazione, la precedente descrizione scientifica e/o la precedente designazione tassonomica proposta.

8.2 Attestazione

A richiesta del depositante che ha fatto la comunicazione di cui alla regola 8. 1, l’autorità internazionale di deposito gli rilascia un’attestazione indicante i dati contemplati alla regola 8.1 b) i) a iv) e la data del ricevimento di questa comunicazione.

Regola 9Conservazione dei microrganismi

9.1 Durata della conservazione

Qualsiasi microrganismo depositato presso un’autorità internazionale di deposito è conservato da quest’ultima, con tutte le cure necessarie alla sua vitalità e all’assenza di contaminazione, per un periodo di almeno cinque anni dopo il ricevimento, da parte di detta autorità, della più recente richiesta di consegna di un campione del microrganismo depositato e, in ogni caso, per un periodo di almeno 30 anni dopo la data del deposito.

9.2 Segreto

L’autorità internazionale di deposito non dà a nessuno informazioni sul fatto di sapere se un microrganismo è stato depositato presso di essa in virtù del Trattato. Inoltre, essa non dà a nessuno informazioni concernenti un qualsiasi microrganismo depositato presso di essa in virtù del Trattato salvo ad un’autorità o ad una persona fisica o giuridica che ha il diritto di ottenere un campione di tale microrganismo in virtù della regola 11 e fatte salve le stesse condizioni di quelle previste in tale regola.

Regola 10Controllo della vitalità e dichiarazione sulla vitalità

10.1 Obbligo del controllo

L’autorità internazionale di deposito controlla la vitalità di ciascun microrganismo depositato presso di essa:

  1. a breve scadenza dopo qualsiasi deposito di cui alla regola 6 o qualsiasi trasferimento di cui alla regola 5.1;
  2. a intervalli ragionevoli, secondo il tipo di microrganismo e le condizioni di conservazione applicabili, oppure in qualsiasi momento se ciò fosse necessario per ragioni tecniche;
  3. in qualsiasi momento, a richiesta del depositante.

10.2 Dichiarazione sulla vitalità

a) L’autorità internazionale di deposito rilascia una dichiarazione sulla vitalità del microrganismo depositato:

  1. al depositante, a breve scadenza dopo qualsiasi deposito di cui alla regola 6 o qualsiasi trasferimento di cui alla regola 5.1;
  2. al depositante, a sua richiesta, in qualsiasi momento dopo il deposito o il trasferimento;
  3. a qualsiasi ufficio di proprietà industriale, a qualsiasi altra autorità, o a qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal depositante, a chi sono stati consegnati, conformemente alla regola 11, campioni del microrganismo depositato, a sua richiesta, contemporaneamente a tale consegna o in qualsiasi momento dopo di essa.

b) La dichiarazione sulla vitalità indica se il microrganismo è o non è più vitale e contiene:

  1. il nome e l’indirizzo dell’autorità internazionale di deposito che la rilascia;
  2. il nome e l’indirizzo del depositante;
  3. la data di cui alla regola 7.3 iii) o, se un nuovo deposito o un trasferimento sono stati effettuati, la più recente delle date di cui alle regole 7.4 iii) e 7.5 iii);
  4. il numero d’ordine attribuito da detta autorità internazionale di deposito;
  5. la data del controllo al quale essa si riferisce;
  6. informazioni sulle condizioni nelle quali è stato effettuato il controllo di vitalità, sempre che queste informazioni siano state domandate dal destinatario della dichiarazione sulla vitalità e che i risultati del controllo siano stati negativi.

c) Qualora venisse applicato il paragrafo a) ii) o iii), la dichiarazione sulla vitalità si riferisce al più recente controllo di vitalità.

d) Per quanto concerne la forma, le lingue e la firma, la regola 7.2 si applica per analogia alla dichiarazione sulla vitalità.

e) La dichiarazione sulla vitalità è rilasciata gratuitamente nel caso contemplato al paragrafo a) i) o se è richiesta da un ufficio di proprietà industriale. Per qualsiasi altra dichiarazione sulla vitalità la tassa dovuta in virtù della regola 12.1 a) iii) è a carico della parte che richiede la dichiarazione e deve essere pagata prima della presentazione della richiesta o al momento di tale presentazione.

Regola 11Consegna di campioni

11.1 Consegna di campioni agli uffici di proprietà industriale interessati

L’autorità internazionale di deposito consegna un campione di qualsiasi microrganismo depositato all’ufficio della proprietà industriale di ogni Stato contraente o di ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, a richiesta di questo ufficio, sempre che la richiesta sia accompagnata da una dichiarazione ai termini della quale:

  1. una domanda con riferimento al deposito del microrganismo è stata presentata presso questo ufficio in vista del rilascio di un brevetto e il suo oggetto si riferisce al microrganismo o alla sua utilizzazione;
  2. tale domanda è pendente dinanzi a questo ufficio o ha dato luogo al rilascio di un brevetto;
  3. il campione è necessario ai fini di una procedura in materia di brevetti avente effetto in questo Stato contraente o in questa organizzazione o nei suoi Stati membri;
  4. il campione e qualsiasi informazione che lo accompagna o che ne risulta saranno utilizzati soltanto ai fini di detta procedura in materia di brevetti.

11.2 Consegna di campioni al depositante o con la sua autorizzazione

L’autorità internazionale di deposito consegna un campione di qualsiasi microrganismo depositato:

  1. al depositante, a sua richiesta;
  2. a qualsiasi autorità o a qualsiasi persona fisica o giuridica (qui appresso denominata «la parte autorizzata»), a richiesta di tale parte, sempreché la richiesta sia accompagnata da una dichiarazione del depositante che autorizza tale consegna di campioni.

11.3 Consegna di campioni alle parti che vi hanno diritto

a) L’autorità internazionale di deposito consegna un campione di qualsiasi microrganismo depositato a qualsiasi autorità o a qualsiasi persona fisica o giuridica (qui appresso denominata «la parte certificata»), a richiesta di tale parte, sempre che la richiesta sia fatta su un formulario il cui contenuto è fissato dall’Assemblea e che un ufficio di proprietà industriale certifichi in questo formulario:

  1. che una domanda con riferimento al deposito del microrganismo è stata presentata presso questo ufficio in vista del rilascio di un brevetto e che il suo oggetto si riferisce al microrganismo o alla sua utilizzazione;
  2. che, salvo in caso d’applicazione della seconda frase del punto iii), una pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti è stata fatta da parte di questo ufficio;
  3. sia che la parte certificata ha diritto ad un campione del microrganismo in virtù della normativa disciplinante la procedura in materia di brevetti dinanzi a questo ufficio e che, se tale normativa fa dipendere il diritto al campione da certe condizioni, questo ufficio si è assicurato che tali condizioni sono state effettivamente soddisfatte, sia che la parte certificata ha apposto la sua firma su un formulario dinanzi a questo ufficio e che, in seguito alla firma di tale formulario, le condizioni per la consegna di un campione alla parte certificata sono considerate soddisfatte conformemente alla normativa disciplinante la procedura in materia di brevetti dinanzi a questo ufficio; se la parte certificata ha diritto al campione in virtù di tale normativa prima di una pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti da parte di detto ufficio e se una tale pubblicazione non è ancora stata effettuata, la certificazione lo indica esplicitamente e menziona, citandola nel modo usuale, la disposizione applicabile di tale normativa, ivi compresa qualsiasi decisione giudiziaria.

b) Per quanto concerne i brevetti rilasciati e pubblicati da qualsiasi ufficio di proprietà industriale, tale ufficio può comunicare periodicamente ad ogni autorità internazionale di deposito elenchi dei numeri d’ordine attribuiti da questa autorità ai depositi di microrganismi ai quali è fatto riferimento in tali brevetti. A richiesta di qualsiasi autorità o di qualsiasi persona fisica o giuridica (qui appresso denominata «la parte richiedente»), l’autorità internazionale di deposito consegna ad essa un campione di qualsiasi microrganismo il cui numero d’ordine è stato in tal modo comunicato. Riguardo ai microrganismi depositati i cui numeri d’ordine sono stati in tal modo comunicati, questo ufficio non è tenuto a fornire la certificazione di cui alla regola 11.3 a).

11.4 Regole comuni

a)2 Qualsiasi richiesta, dichiarazione, certificazione o comunicazione di cui alle regole 11.1, 11.2 e 11.3:

  1. è redatta in francese, in inglese, in arabo, in cinese, in spagnolo o in russo se è indirizzata ad un’autorità internazionale di deposito la cui lingua ufficiale è o le cui lingue ufficiali comprendono rispettivamente il francese, l’inglese, l’arabo, il cinese, lo spagnolo o il russo; tuttavia, quando essa deve essere redatta in arabo, in cinese, in spagnolo o in russo, essa può essere presentata in francese o in inglese invece di esserlo in arabo, in cinese, in spagnolo o in russo e, se essa è presentata in tal modo, l’Ufficio internazionale prepara a breve scadenza e gratuitamente, a domanda della parte interessata di cui alle regole anzidette o dell’autorità internazionale di deposito, una traduzione certificata conforme in arabo, in cinese, in spagnolo o in russo;
  2. è redatta, in tutti gli altri casi, in francese o in inglese; tuttavia, essa può essere redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dell’autorità internazionale di deposito invece di esserlo in francese o in inglese.

b) 3 Nonostante il paragrafo a), qualora la richiesta di cui alla regola 11.1 sia fatta da un ufficio di proprietà industriale la cui lingua ufficiale è l’arabo, il cinese, lo spagnolo o il russo, tale richiesta può essere redatta rispettivamente in arabo, in cinese, in spagnolo o in russo e l’Ufficio internazionale prepara a breve scadenza e gratuitamente, a domanda di questo ufficio o dell’autorità internazionale di deposito che ha ricevuto detta richiesta, una traduzione certificata conforme in francese o in inglese.

c) Qualsiasi richiesta, dichiarazione, certificazione o comunicazione di cui alle regole 11.1, 11.2 e 11.3 è per iscritto, firmata e datata.

d) Qualsiasi richiesta, dichiarazione o certificazione di cui alle regole 11.1, 11.2 e 11. 3 a) contiene le seguenti indicazioni:

  1. il nome e l’indirizzo dell’ufficio della proprietà industriale che presenta la richiesta, della parte autorizzata o della parte certificata rispettivamente;
  2. il numero d’ordine attribuito al deposito;
  3. nel caso della regola 11.1, la data e il numero della domanda o del brevetto che fa riferimento al deposito;
  4. nel caso della regola 11.3 a), le indicazioni di cui al punto iii) nonché il nome e l’indirizzo dell’ufficio della proprietà industriale che ha fatto la certificazione di cui a detta regola.

e) Qualsiasi richiesta di cui alla regola 11.3 b) contiene le seguenti indicazioni:

  1. il nome e l’indirizzo della parte richiedente;
  2. il numero d’ordine attribuito al deposito.

f) L’autorità internazionale di deposito contrassegna con il numero d’ordine attribuito al deposito il recipiente contenente il campione consegnato e acclude al recipiente una copia della ricevuta di cui alla regola 7, l’indicazione delle eventuali proprietà del microrganismo che presentano o possono presentare dei pericoli per la salute o l’ambiente e, a richiesta, l’indicazione delle condizioni utilizzate dall’autorità internazionale di deposito per coltivare e conservare il microrganismo.

g) L’autorità internazionale di deposito che ha consegnato un campione ad una parte interessata diversa dal depositante notifica al depositante, per iscritto e a breve scadenza, questo fatto, la data alla quale il campione è stato consegnato nonché il nome e l’indirizzo dell’ufficio della proprietà industriale, della parte autorizzata, della parte certificata o della parte richiedente a chi è stato consegnato il campione. Questa notificazione è accompagnata da una copia della corrispondente richiesta, di qualsiasi dichiarazione presentata in virtù della regola 11.1 o 11.2 ii) in relazione con tale richiesta e di qualsiasi formulario o richiesta munito della firma della parte richiedente conformemente alla regola 11.3.

h) La consegna di campioni contemplata alla regola 11.1 è gratuita. In caso di consegna di campioni in virtù della regola 11.2 o 11.3, la tassa dovuta in virtù della regola 12.1 a) iv) è, secondo il caso, a carico del depositante, della parte autorizzata, della parte certificata o della parte richiedente, e deve essere pagata prima della presentazione della richiesta o al momento di tale presentazione.

11.5 Modificazione delle regole 11.1 e 11.3 quando si applicano a domande
internazionali

Quando una domanda è stata depositata in quanto domanda internazionale secondo il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, il riferimento, contenuto nelle regole 11.1 i) e 11.3 a) i), alla presentazione della domanda presso l’ufficio della proprietà industriale è considerato come un riferimento alla designazione nella domanda internazionale dello Stato contraente per il quale l’ufficio della proprietà industriale è l’«ufficio designato» ai sensi di detto Trattato, e la certificazione di una pubblicazione richiesta dalla regola 11.3 a) ii) è, a scelta dell’ufficio della proprietà industriale, sia una certificazione della pubblicazione internazionale effettuata in virtù di detto Trattato sia la certificazione di una pubblicazione effettuata dall’ufficio della proprietà industriale.

Regola 12Tasse

12.1 Generi e importi

a) L’autorità internazionale di deposito può, per quanto concerne la procedura prevista dal Trattato e dal presente Regolamento d’esecuzione, riscuotere una tassa:

  1. per la conservazione;
  2. per il rilascio dell’attestazione di cui alla regola 8.2;
  3. fatta salva la regola 10.2 e), prima frase, per il rilascio di dichiarazioni sulla vitalità;
  4. fatta salva la regola 11.4 h), prima frase, per la consegna di campioni;
  5. per la comunicazione d’informazioni in virtù della regola 7.6.

b) La tassa di conservazione vale per l’intero periodo durante il quale, conformemente alla regola 9.1, il microrganismo è conservato.

c) L’importo di qualsiasi tassa non deve dipendere dalla nazionalità o dal domicilio del depositante, né dalla nazionalità o dal domicilio dell’autorità o della persona fisica o giuridica che richiede il rilascio di una dichiarazione sulla vitalità e la consegna di campioni.

12.2 Modificazione degli importi

a) Qualsiasi modificazione dell’importo delle tasse riscosse dall’autorità internazionale di deposito è notificata al Direttore generale dallo Stato contraente o dall’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all’articolo 7.1) riguardo a tale autorità. Fatto salvo il paragrafo c), la notificazione può contenere l’indicazione della data a decorrere dalla quale le nuove tasse sono applicabili.

b) Il Direttore generale notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale qualsiasi notificazione ricevuta in virtù del paragrafo a) nonché la sua data effettiva in virtù del paragrafo c); la notificazione fatta dal Direttore generale e la notificazione che egli ha ricevuto sono pubblicate a breve scadenza dall’Ufficio internazionale.

c) Le nuove tasse sono applicabili a decorrere dalla data indicata in virtù del paragrafo a); tuttavia, quando la modificazione consiste in un aumento degli importi delle tasse o quando non è stata indicata nessuna data, le nuove tasse sono applicabili dal trentesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione della modificazione da parte dell’Ufficio internazionale.

Regola 12bisComputo dei termini

12 bis . 1 Termini espressi in anni

Se un termine è di uno o più anni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l’evento considerato è avvenuto e scade, nell’anno successivo da considerare e nel mese omonimo di quello dell’evento, il giorno con il medesimo numero di quello dell’evento: tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l’ultimo giorno di questo mese.

12 bis . 2 Termini espressi in mesi

Se un termine è di uno o più mesi, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l’evento considerato è avvenuto e scade, nel mese successivo da considerare, il giorno con il medesimo numero del giorno dell’evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l’ultimo giorno di questo mese.

12 bis . 3 Termini espressi in giorni

Se un termine consta in un certo numero di giorni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l’evento considerato è avvenuto e scade il giorno corrispondente all’ultimo giorno da computare.

Regola 134Pubblicazione da parte dell’Ufficio internazionale

13.1 Forma della pubblicazione

Qualsiasi pubblicazione da parte dell’Ufficio internazionale prevista nel Trattato o nel presente Regolamento d’esecuzione avviene su carta o in forma elettronica.

13.2 Contenuto

a) Almeno una volta all’anno, di preferenza nel corso del primo trimestre dell’anno, è pubblicato un elenco aggiornato delle autorità internazionali di deposito, indicante per ognuna di esse i tipi di microrganismi che possono esservi depositati e l’importo delle tasse che essa riscuote.

b) Informazioni complete su ognuno dei seguenti fatti sono pubblicate una sola volta, senza indugio, dopo il verificarsi del fatto:

  1. ogni acquisizione, cessazione o limitazione dello status di autorità internazionale di deposito e i provvedimenti presi in relazione con tale cessazione o tale limitazione;
  2. ogni estensione di cui alla regola 3.3;
  3. ogni interruzione delle funzioni di un’autorità internazionale di deposito, ogni rifiuto di accettare taluni tipi di microrganismi e i provvedimenti presi in relazione con tale interruzione o tale rifiuto;
  4. ogni modificazione delle tasse riscosse da un’autorità internazionale di deposito;
  5. ogni esigenza comunicata conformemente alla regola 6.3 b) ed ogni modificazione della stessa.

Regola 14Spese delle delegazioni

14.1 Copertura delle spese

Le spese di ciascuna delegazione partecipante ad una riunione dell’Assemblea o ad un comitato, un gruppo di lavoro o ad un’altra riunione trattante questioni di competenza dell’Unione sono a carico dello Stato o dell’organizzazione che l’ha designata.

Regola 15Quorum non raggiunto in seno all’Assemblea

15.1 Voto per corrispondenza

a) Nel caso previsto all’articolo 10.5) b), il Direttore generale comunica le decisioni dell’Assemblea, escluse quelle che concernono la procedura dell’Assemblea, agli Stati contraenti che non erano rappresentati al momento dell’adozione della decisione, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data di detta comunicazione, il loro voto o la loro astensione.

b) Se, alla scadenza di questo termine, il numero degli Stati contraenti che hanno espresso in tal modo il loro voto o la loro astensione risulta uguale al numero degli Stati contraenti che mancavano per il conseguimento del quorum al momento dell’adozione della decisione, quest’ultima diventa esecutiva, purché nel contempo sia stata raggiunta la maggioranza necessaria.

0.232.145.11

Campo d’applicazione del Regolamento d’esecuzione5